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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 22/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3255/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Laura Cantore presidente est dr. Sandra Moselli giudice dr. Emanuela Gallo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n 3255/'21 separazione giudiziale dei coniugi
TR
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1
Pia Vigilante giusta mandato in atti
- ricorrente -
E
nato in [...] il [...] CP_1
-resistente -contumace-
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- intervenuto -
Conclusioni della ricorrente come da note scritte ex art 127 ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE evocava in giudizio chiedendo dichiararsi la separazione personale Parte_1 CP_1
con addebito al resistente;
affidare i figli minori (nato a [...] il [...] ) e Persona_1
(nata a [...] l'[...]) in via esclusiva alla madre, con collocazione presso Per_2 CP_1 quest'ultima, regolamentando gli incontri con il padre in forma protetta a mezzo dei Servizi Sociali del Comune di CO;
determinare l'assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di €
200,00 per ciascun figlio oltre le spese straordinarie come da protocollo sottoscritto dal Presidente
pagina 1 di 12 del Tribunale di Trani nella misura del 50% tra i coniugi, e porre a carico del resistente, gli assegni familiari e/o il cd assegno unico, oltre aggiornamento ISTAT;
determinare l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, nella misura di 200,00 oltre aggiornamento ISTAT;
condannare il resistente alla restituzione delle somme ricevute per il nucleo familiare unitamente alla disoccupazione agricola, previa esibizione in giudizio del modulo ove viene descritta la liquidazione dell'importo. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio. Premetteva
- di avere contratto, in data 30.01.2007, matrimonio in Marocco con , trascritto al n.54, CP_1
fg 58, reg 96 del 14.02.2007, in virtù del nulla osta rilasciato dal Giudice della Famiglia in
30.01.2007;
- che dall'unione sono nati due figli: (nato a [...] il [...]) e (nata a Persona_1 Per_2
CO l'11.07.2013) tutti residenti in [...], ove i coniugi hanno CP_1
costituito la casa coniugale;
- che è dipendente di un'azienda agricola mentre ella ha saltuariamente lavorato in CP_1
qualità di collaboratrice domestica, in modo irregolare;
- che la vita matrimoniale è stata da subito connotata da una elevata conflittualità che si è tradotta ben presto in atti di violenza da parte del resistente ai suoi danni anche alla presenza dei figli, negandole, peraltro, la possibilità di lavorare dovendo ella occuparsi esclusivamente della casa e dei figli;
- che la situazione è divenuta tale per cui è stata costretta a denunciare il marito ed a seguito di tanto il
Tribunale per i minori di Bari, ha emesso, in data 24.02.2021, un provvedimento in virtù del quale ha affidato i figli e al Servizio Sociale del Comune di CO e Persona_1 Persona_3 collocati presso la madre nell'immobile già adibito a casa familiare, in CO alla via Fratelli Cervi
2;
- che successivamente il resistente dopo un primo e vano tentativo di convincimento della ricorrente alla riconciliazione l'avrebbe minacciata affinché non chiedesse la separazione;
- che ella percepiva il reddito di cittadinanza non svolgendo alcuna attività lavorativa mentre il resistente, pur lavorando, si sarebbe del tutto disinteressato della sorte della moglie e dei figli;
- che stanti le reiterate violenze, ella ha sporto l'ennesima denuncia denunzia querela in data 15 maggio
2021 a seguito della quale è stata emessa ordinanza dell'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa;
- che ella è stata costretta ad allontanarsi dalla casa familiare unitamente ai minori e collocata in una casa di secondo livello (cohousing) e che per le violenze subite veniva seguita, per l'elaborazione del trauma, dal centro antiviolenza “Osservatorio Giulia e Rossella”;
pagina 2 di 12 - che il resistente ha percepito la somma di euro 6000,00 quale disoccupazione agricola, senza corrispondere nulla alla ricorrente, la quale ne ha diritto poiché detta somma è stata corrisposta non solo per le ore effettivamente lavorate ma anche in ragione del numero dei componenti il nucleo familiare;
- che i comportamenti ossessivi e molesti, le ingiurie, le violenze perpetrate dal resistente, si sono rivelate dannose ed intollerabili sia per sé che per i minori. Infatti, tali atteggiamenti hanno irrimediabilmente minato lo sviluppo sereno e armonico dell'intero nucleo familiare, costringendo i figli, ancora in tenera età, a sottostare ad una inaccettabile condizione di continuo stress psichico e fisico, rendendoli delle vere e proprie vittime silenziose delle violenze, non solo morali, compiute dal padre.
Su tali premesse concludeva nei superiori termini.
Fissata l'udienza di prima comparizione innanzi al Presidente del Tribunale il resistente rimaneva contumace. La ricorrente, nel riportarsi al ricorso introduttivo, ribadiva di beneficiare del reddito di cittadinanza e di lavorare saltuariamente come colf.
Con ordinanza del 20.01.2022 il Presidente f.f. così provvedeva: prova che sussista una disparità reddituale tra i coniugi che giustifichi ex art. 156 c.c. la previsione di un mantenimento a favore della coniuge;
assegna alla madre la casa familiare, disponendo che il marito dovrà da lì prelevare i suoi effetti personali eventualmente rimasti entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
affida la prole minore in via esclusiva alla madre;
disponendo che il padre incontri la prole minore secondo le modalità saranno stabilite, in via protetta, dai Servizi Sociali del Comune di CO;
in ordine alla regolamentazione dei rapporti economici, dispone che il marito versi a titolo di concorso nel mantenimento della prole la somma mensile di € 200,00 per ciascun figlio, oltre assegno unico, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi al domicilio della madre entro il giorno 20 di ogni mese con decorrenza dalla data del ricorso;
pone a carico dei genitori il pagamento nella misura del
50% delle spese straordinarie per i figli, secondo il Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Trani e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani….>>. IN designava il
G.I. innanzi al quale rimetteva le parti per il prosieguo.
Veniva assicurata la partecipazione del P.M. mediante comunicazione in data 25.01.2022.
La ricorrente depositava memoria integrativa nella quale, nel riportarsi al contenuto del ricorso introduttivo e nel reiterare la richiesta di assegno di mantenimento, dava atto che nell'ambito del procedimento penale a carico del resistente per i maltrattamenti agiti nei suoi confronti è emerso che egli sia rientrato in Marocco.
pagina 3 di 12 Passati alla fase contenziosa, nella persistente contumacia del resistente, la ricorrente formulava istanza di concessione dei termini ex art 183 c.p.c. co. VI. IN la causa, all'esito, veniva assunta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
§§§§§§§
In via preliminare, posto che le parti non sono italiane, avendo cittadinanza marocchina, occorre delibare la pregiudiziale questione di giurisdizione.
Ebbene, nei procedimenti di separazione e divorzio tra coniugi cittadini di stati terzi, per l'individuazione del giudice competente, si applica il Regolamento n. 2201/2003 (relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale). La predetta norma ha infatti una vocazione universale (cfr. Corte di
Giustizia europea 29 novembre 2007, n. 68, Sundelind c. Lopez) e trova applicazione anche nei confronti di cittadini extra-UE con residenza abituale in uno stato membro.
L'art. 3 del detto Regolamento prevede che sono competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cui i due coniugi sono cittadini o quelle nel cui territorio si trova: 1) la residenza abituale dei coniugi o l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o 2) la residenza abituale del convenuto o, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o 3) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o 4) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso.
La Corte di Giustizia dell'Unione europea si è occupata del concetto di “residenza abituale” in relazione alla norma sulla competenza in materia di responsabilità genitoriale. Secondo quanto sostenuto nella pronuncia relativa alla causa C-523/07, la residenza abituale corrisponde al luogo che denota una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare.
Nella prospettiva della Corte di Giustizia, dunque, è compito della competente autorità giurisdizionale nazionale determinare la residenza abituale, tenendo conto delle circostanze peculiari di ogni singolo caso.
A ciò si aggiunga che anche le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, a far data dalla sentenza n. 15328 del 25 giugno 2010, hanno sottolineato come il concetto di residenza abituale debba essere inteso quale luogo in cui il soggetto ha fissato, con carattere di stabilità, il centro permanente e abituale dei propri interessi.
La residenza, dunque, non deve essere intesa in senso meramente formale quale luogo anagrafico, quanto piuttosto quale residenza effettiva, da individuare nel luogo ove si svolge concretamente e pagina 4 di 12 continuamente la vita personale e lavorativa al momento della proposizione della domanda giudiziale. Un quadro più chiaro e completo, in materia di separazione e divorzio, è stato fornito dal legislatore comunitario proprio con il Regolamento n. 1259/2010 (relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale).
Al suo interno è contemplato un unico complesso di norme volte a determinare quale legge nazionale debba essere applicata alle procedure di divorzio o separazione personale riguardanti coniugi con cittadinanze diverse, che vivono in un Paese differente da quello di cittadinanza o che non risiedono più insieme nello stesso Paese dell'Unione europea.
Il Regolamento n. 1259/2010, conosciuto anche come Roma III, all'art. 5 conferisce ai coniugi la facoltà di designare, per iscritto, la legge nazionale eventualmente applicabile in caso di separazione personale e divorzio, purché la legge prescelta rientri tra le seguenti: 1) legge dello Stato dove i coniugi hanno la loro residenza abituale nel momento in cui viene concluso l'accordo; 2) legge dello Stato dove i coniugi avevano la loro ultima residenza abituale, nella misura in cui uno di essi risieda ancora in tale luogo nel momento in cui viene concluso l'accordo; 3) legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza nel momento in cui viene concluso l'accordo; 4) legge del foro.
L'accordo di cui all'art. 5, per essere valido, deve essere scritto, datato e firmato da entrambi i coniugi e può essere concluso e/o modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
In mancanza di un accordo delle parti, dunque, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento
Roma III, sarà applicabile: 1) la legge dello Stato in cui i coniugi risiedono abitualmente nel momento in cui è adita l'autorità̀ giurisdizionale, o, in mancanza;
2) la legge dello Stato in cui i coniugi risiedono abitualmente sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità̀ giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità̀ giurisdizionale, o, in mancanza;
3) la legge dello Stato di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità̀ giurisdizionale, o, in mancanza;
4) la legge dello Stato in cui è adita l'autorità̀ giurisdizionale.
L'art. 8 predilige, quindi, l'applicazione della legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi, con l'evidente finalità̀ di favorire l'integrazione sociale e consentire al giudice dello Stato di residenza abituale dei coniugi di essere individuato come competente e di applicare il diritto interno.
Nel caso di specie, le parti hanno avuto come ultima residenza comune quella in CO via fratelli
Cervi n 2 onde la giurisdizione del giudice italiano va affermata ai sensi dell'art. 3, comma 1 del
Regolamento 2201/2003.
pagina 5 di 12 La legge applicabile è quella italiana, a norma dell'art. 8 regolamento CE 1259/2010, posta l'ultima residenza abituale dei coniugi.
Sempre in via preliminare va precisato che non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile.
Invero, il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadine straniere, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento ciò già in applicazione dell'art. 28 l. n. 218/95 secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia quindi non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto come affermato in giurisprudenza: "Fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio (...) che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10
Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile" (Corte appello Genova 23 dicembre 1999).
Il principio enunciato, del resto, è corollario del più ampio principio della rilevanza solo dichiarativa della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento. Tale formalità non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in
Italia sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione. In tal senso, si richiama la pronuncia della Suprema Corte, Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 569 del 14.2.1975, secondo la quale, nel caso di matrimonio di cittadini italiani contratto all'estero, secondo le forme ivi stabilite, il vincolo è valido in Italia, indipendentemente dall'osservanza delle norme nazionali relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione. Inoltre, la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri dello Stato Civile italiani, non è elemento ostativo per la pronuncia di separazione o di scioglimento del matrimonio, poiché, per principio enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione,: “non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto" (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. N. 5292 del
28.10.1985).
Nel caso di specie, invero, il matrimonio è stato trascritto nei termini sopra chiariti.
pagina 6 di 12 Passando al merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento in quanto ne sussistono i presupposti, come emerge anche dalla cessazione di ogni forma di coabitazione. All'uopo si reputa che la dichiarazione di separazione personale dei coniugi presuppone soltanto l'accertamento dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole e ciò anche indipendentemente dalla volontà di una o entrambe le parti;
nella fattispecie, invero, le deduzioni della ricorrente, nella contumacia del resistente, costituiscono inequivoca dimostrazione della cessazione di ogni affectio coniugalis.
Pertanto, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151, comma
1, c.c.
La ricorrente ha formulato domanda di addebito a carico del resistente che merita di essere accolta.
Oltre alla ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa vi è in atti la sentenza del tribunale di Trani n 756/'22 sezione dibattimentale, del 4.05.2022, che ha condannato il resistente per il reato di cui all'art. 572 c.p.c I e II co. alla pena di anni 3 di reclusione oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile alla quale è stata riconosciuta una provvisionale di euro 2.000,00.
Ed ancora, il G.U.P., con sentenza del 4.04.2022 ha condannato il resistente, per omologhe condotte, ad anni 3 di reclusione.
Va poi dato atto che il Tribunale per i minori di Bari con provvedimento n 3955/22 del 13-
15/07/2022 si è così espresso : <rilevato che il tribunale, con decreto del 24.04.2021, affidava i minori al servizio sociale di CO perché, mantenendoli collocati presso la madre, assicurasse loro un sostegno diretto al recupero di una condizione di serenità, libera da condizionamenti paterni;
prescriveva al padre di astenersi da qualsiasi condotta violenta e minacciosa nei confronti della moglie, di incontrare i figli solo in modalità protetta presso il CAF di CO, nonché di sottoporsi alla valutazione del SERD;
il reiterarsi delle condotte violente del induceva la CP_1
madre a chiedere ed a ottenere per sé ed i figli riparo presso una comunità ad indirizzo riservato;
rilevato che il percorso comunitario della madre ha avuto esito positivo e che la stessa genitrice ha potuto ritrovare la giusta serenità e l'equilibrio necessari a prendersi cura dei figli minorenni in modo attento ed adeguato;
i minori si sono da subito inseriti ed integrati nella nuova condizione di vita, tanto da avere una vita connotata da adeguate dimensioni sociali e relazionali;
il lavoro dell'equipe educativa ha permesso alla sigra di corroborare le sue capacità Parte_1
genitoriali e di raggiungere una piena autonomia economica e lavorativa. Madre e figli hanno stabilito la loro dimora nella città di Margherita di Savoia. Il padre, dopo aver rifiutato tutti gli
pagina 7 di 12 interventi proposti si è reso irreperibile, rimanendo assolutamente estraneo alla vita dei suoi figli e sottraendosi ad ogni relativo obbligo di cura e mantenimento;
considerato che
le attuali condizioni di vita dei minori appaiono prive di evidenti criticità; che lo stesso servizio sociale non ha ravvisato necessità di ulteriori interventi di tutela;
rilevato che l'attuale residenza dei minori è in
Margherita di Savoia;
sentito il PM >> ha dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale dell'odierno resistente nei confronti dei due figli; ha affidato i minori al servizio sociale del ridetto comune perché, disposte le dimissioni dalla comunità protetta ove erano stati accolti con la madre, assicuri ogni intervento di supporto e di monitoraggio necessario.
Tanto premesso, dalla citata sentenza penale del tribunale di Trani, in atti, merge la gravità e reiterazione delle violenze fisiche (tra le altre: calci e pugni) ai danni della ricorrente anche alla presenza dei figli (in atti vi è il referto del pronto soccorso di CO da cui emerge trauma lacero contuso regione sopraccigliare destra); l'abuso di alcol e la dedizione al gioco da parte del resistente tanto da sottrarre il denaro che l'odierna ricorrente percepiva a titolo di reddito di cittadinanza e da lei destinato faticosamente al soddisfacimento dei bisogni familiari emergendo, ancora, che in una circostanza l'odierno resistente dopo aver invitato l'odierna ricorrente con un espediente ad uscire con lui in auto improvvisamente fermava il mezzo in un posto isolato minacciandola di morte riuscendosi ad evitare il peggio solo perché la ricorrente, temendo per la propria incolumità, gli consegnava il denaro richiestole con violenza.
Emerge ancora che il marito l'aveva minacciata anche per il tramite di amici comuni ai quali aveva riferito: << se malauguratamente la separazione dovesse andare avanti non deve più girare per
CO altrimenti la eliminerò fisicamente>> e che tali condotte hanno indotto la ricorrente ad allontanarsi da CO cercando rifugio presso un centro antiviolenza.
Peraltro è significativo che la sentenza del tribunale di Trani n. 756/'22 si riferisce a fatti avvenuti dal gennaio al 12 maggio 2021 mentre la sentenza del G.U.P. in sede del 4 aprile 2022, che pure si riferisce ai reati di maltrattamenti e lesioni aggravate, investe condotte tenutesi dal 2007 al 2020. Il che suffraga ulteriormente la richiesta di addebito formulata dalla ricorrente.
Non da ultimo dalla sentenza emerge che il resistente ha minacciato di morte la moglie anche per il tramite del figlio all'epoca tredicenne riferendogli di convincere la madre a Persona_4
riappacificarsi con lui ed a farlo rientrare in casa minacciando che altrimenti al termine del periodo di <> vi avrebbe fatto ritorno e, dopo averla massacrata di botte, l'avrebbe buttata giù dal balcone>>.
Con riferimento alla incidenza della condotta violenta del coniuge ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, le reiterate violenze pagina 8 di 12 fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. civ. 7321/2005;
Cass. civ. 11844/2006; Cass. civ. 8548/2011; cfr Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017
(Rv. 644601-01); in termini Cass Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018 (Rv. 647886 - 01).
Ne consegue che risultando provati i reiterati fatti di violenza fisica e soprattutto psicologica commessi dal resistente ai danni della moglie e dei figli, tanto basta a fondare la pronuncia di addebito a questi della separazione.
Venendo, infine, alla richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente la stessa non può accogliersi.
Orbene, dalle risultanze in atti emerge un quadro di sostanziale equivalenza nelle capacità reddituali dei due coniugi la cui situazione lavorativa è del pari precaria per entrambi. Ed invero dallo stesso provvedimento del tribunale per i minori è emerso che la stessa ha acquisito piena autonomia personale ed economica.
Del resto è pacificamente emerso che in costanza d matrimonio, motivo peraltro posto a suffragio della richiesta di addebito, il resistente ha fatto uso di sostanze alcoliche e di dipendenza dal gioco rendendosi del tutto inaffidabile dal punto di vista economico e la stessa ricorrente ha evidenziato di avere ella stessa, seppur costretta, fornito del denaro al resistente.
Ciò significa che non sussiste, a parere del Collegio, quello squilibrio necessario per prevedere un assegno compensativo a favore dell'uno o dell'altro dei coniugi, di modo che alcun assegno di mantenimento va disposto.
Anche la domanda restitutoria formulata in questa sede non può trovare accoglimento in quanto inammissibile dovendo introdursi in parte qua apposito giudizio che impone adeguata istruttoria.
Venendo al profilo dell'affidamento dei due minori di cui il primogenito diciassettenne, alla luce di tutti i superiori elementi reputa il Collegio che sussistano tutti i presupposti per l'affidamento esclusivo del minore alla madre nei termini che seguono.
In merito al regime di affidamento, il giudice è tenuto ad attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando il genitore che appaia più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo pagina 9 di 12 familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, anche in deroga al regime dell'affidamento condiviso.
In particolare, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., l'affidamento del minore ad un solo genitore può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo.
Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”.
L'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale in ordine alle scelte più importanti, quali quelle attinenti alla salute, all'educazione, all'istruzione ed alla residenza abituale del minore, può essere giudizialmente derogato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 337 quater c.c., prevedendo che sia il genitore affidatario in via esclusiva ad esercitare la responsabilità genitoriale anche con riguardo alle questioni fondamentali, come si ritiene di disporre nel caso di specie.
Tale concentrazione della genitorialità in capo ad uno solo dei genitori non incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale dell'altro genitore, ma ne modifica l'esercizio. Pertanto, il genitore non affidatario ha il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Ebbene, ritiene il Collegio che sussistano gli elementi per disporre l'affido esclusivo dei due minori alla madre, anche con riguardo alle decisioni di maggiore interesse, atteso che il sostanziale disinteresse del padre, che sembra addirittura essere ritornato in Marocco, impone nel preminente interesse dei minori la concentrazione delle capacità genitoriali in capo alla madre, costituendo la totale mancanza di interesse per le sorti dei figli sia dal punto di vista educativo che economico, un elemento di per sé pregiudizievole per gli stessi tale da giustificare la deroga al regime preferenziale dell'affidamento condiviso.
Del resto , l'assenza di qualsivoglia rapporto tra padre e figli e le condotte sopra evidenziate determinerebbe l'impossibilità di un esercizio della responsabilità genitoriale rispondente alle capacità, alle inclinazioni naturali ed alle aspirazioni dei figli il che suffraga le superiori conclusioni.
Del resto, non può che darsi corso a quanto emerso dal provvedimento del Tribunale per i minori che ha dichiarato la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale emergendo il totale disinteresse rispetto ai figli.
pagina 10 di 12 Quanto agli incontri reputa il Tribunale che con riguardo al primogenito, diciassettenne, ove lo stesso ritenga di voler incontrare il padre, che gli stessi siano liberi mentre con riguardo alla secondogenita, e sempre avuto riguardo alla volontà preminente della minore, che gli stessi avvengano in modo protetto secondo un calendario che i servizi sociali di Margherita di Savoia predisporranno ove emerga l'interesse della minore e/o del padre ad incontrarsi con l'obbligo per gli stessi servizi sociali di segnalare alla Procura in sede eventuali profili di pericolo o pregiudizio ai danni dei minori.
Quanto all'obbligo di contribuzione del padre al mantenimento dei figli si reputa di reiterare quanto disposto in sede presidenziale disponendosi l'obbligo del resistente di corrispondere in loro favore la complessiva somma di euro 400,00 (euro 200,00 ciascuno) oltre aggiornamento ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal protocollo siglato dal Tribunale con il C.O.A. di Trani il 9.09.2022 oltre assegno unico tutto in favore della ricorrente.
L'assegnazione della casa coniugale, ove ancora esistente, va assegnata alla ricorrente.
Va disposto il monitoraggio da parte dei servizi sociali di Margherita di Savoia onerando gli stessi ad inviare una relazione trimestrale alla Procura in sede con l'obbligo di segnalare eventuali situazioni emergenziali.
Quanto alle spese le stesse seguono la soccombenza del resistente e si liquidano conformemente ai criteri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1
ricorso depositato in data 24.06.2021 nei confronti di così provvede: CP_1
1) dichiara la separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 151, comma 1° c.c.;
2) dichiara che la separazione è addebitabile a;
CP_1
3) rigetta la richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente;
4) affida in via esclusiva alla madre i minori (nato a [...] il [...] ) e Persona_1 Per_2
(nata a [...] l'[...]) .con collocamento presso la stessa, disponendo che le decisioni CP_1 di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso ex art. 337 quater c.c.;
5) dispone che l'assegno unico sia integralmente versato in favore della ricorrente;
6) assegna la casa coniugale alla ricorrente;
7) dispone che gli incontri padre-minori siano regolati nei termini di cui in parte motiva;
pagina 11 di 12 8) pone a carico del resistente l'obbligo di corresponsione alla ricorrente a titolo di contribuzione nel mantenimento dei minori la somma di euro 200,00 ciascuno da corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese oltre aggiornamento ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal protocollo siglato dal Tribunale con il COA di Trani il 9.09.2022;
9) condanna il resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida nella misura di euro 3.809,00 oltre borsuali nella misura di euro 98,00, rimborso forfettario al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
10) dichiara inammissibile la domanda restitutoria formulata dalla ricorrente;
11) dispone il costante monitoraggio del nucleo a cura dei servizi sociali di Margherita di Savoia con obbligo di relazionare trimestralmente alla Procura in sede segnalando eventuali profili di urgenza;
12) manda alla cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza ai servizi sociali di
Margherita di Savoia ed alla Procura in sede.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del DLvo n. 30.06.2003 n.
196.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 18.02.2025
Il Presidente est. dott.ssa Laura Cantore
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Laura Cantore presidente est dr. Sandra Moselli giudice dr. Emanuela Gallo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n 3255/'21 separazione giudiziale dei coniugi
TR
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa dall'avv. Maria Parte_1
Pia Vigilante giusta mandato in atti
- ricorrente -
E
nato in [...] il [...] CP_1
-resistente -contumace-
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- intervenuto -
Conclusioni della ricorrente come da note scritte ex art 127 ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE evocava in giudizio chiedendo dichiararsi la separazione personale Parte_1 CP_1
con addebito al resistente;
affidare i figli minori (nato a [...] il [...] ) e Persona_1
(nata a [...] l'[...]) in via esclusiva alla madre, con collocazione presso Per_2 CP_1 quest'ultima, regolamentando gli incontri con il padre in forma protetta a mezzo dei Servizi Sociali del Comune di CO;
determinare l'assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di €
200,00 per ciascun figlio oltre le spese straordinarie come da protocollo sottoscritto dal Presidente
pagina 1 di 12 del Tribunale di Trani nella misura del 50% tra i coniugi, e porre a carico del resistente, gli assegni familiari e/o il cd assegno unico, oltre aggiornamento ISTAT;
determinare l'assegno di mantenimento in favore della ricorrente, nella misura di 200,00 oltre aggiornamento ISTAT;
condannare il resistente alla restituzione delle somme ricevute per il nucleo familiare unitamente alla disoccupazione agricola, previa esibizione in giudizio del modulo ove viene descritta la liquidazione dell'importo. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio. Premetteva
- di avere contratto, in data 30.01.2007, matrimonio in Marocco con , trascritto al n.54, CP_1
fg 58, reg 96 del 14.02.2007, in virtù del nulla osta rilasciato dal Giudice della Famiglia in
30.01.2007;
- che dall'unione sono nati due figli: (nato a [...] il [...]) e (nata a Persona_1 Per_2
CO l'11.07.2013) tutti residenti in [...], ove i coniugi hanno CP_1
costituito la casa coniugale;
- che è dipendente di un'azienda agricola mentre ella ha saltuariamente lavorato in CP_1
qualità di collaboratrice domestica, in modo irregolare;
- che la vita matrimoniale è stata da subito connotata da una elevata conflittualità che si è tradotta ben presto in atti di violenza da parte del resistente ai suoi danni anche alla presenza dei figli, negandole, peraltro, la possibilità di lavorare dovendo ella occuparsi esclusivamente della casa e dei figli;
- che la situazione è divenuta tale per cui è stata costretta a denunciare il marito ed a seguito di tanto il
Tribunale per i minori di Bari, ha emesso, in data 24.02.2021, un provvedimento in virtù del quale ha affidato i figli e al Servizio Sociale del Comune di CO e Persona_1 Persona_3 collocati presso la madre nell'immobile già adibito a casa familiare, in CO alla via Fratelli Cervi
2;
- che successivamente il resistente dopo un primo e vano tentativo di convincimento della ricorrente alla riconciliazione l'avrebbe minacciata affinché non chiedesse la separazione;
- che ella percepiva il reddito di cittadinanza non svolgendo alcuna attività lavorativa mentre il resistente, pur lavorando, si sarebbe del tutto disinteressato della sorte della moglie e dei figli;
- che stanti le reiterate violenze, ella ha sporto l'ennesima denuncia denunzia querela in data 15 maggio
2021 a seguito della quale è stata emessa ordinanza dell'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa;
- che ella è stata costretta ad allontanarsi dalla casa familiare unitamente ai minori e collocata in una casa di secondo livello (cohousing) e che per le violenze subite veniva seguita, per l'elaborazione del trauma, dal centro antiviolenza “Osservatorio Giulia e Rossella”;
pagina 2 di 12 - che il resistente ha percepito la somma di euro 6000,00 quale disoccupazione agricola, senza corrispondere nulla alla ricorrente, la quale ne ha diritto poiché detta somma è stata corrisposta non solo per le ore effettivamente lavorate ma anche in ragione del numero dei componenti il nucleo familiare;
- che i comportamenti ossessivi e molesti, le ingiurie, le violenze perpetrate dal resistente, si sono rivelate dannose ed intollerabili sia per sé che per i minori. Infatti, tali atteggiamenti hanno irrimediabilmente minato lo sviluppo sereno e armonico dell'intero nucleo familiare, costringendo i figli, ancora in tenera età, a sottostare ad una inaccettabile condizione di continuo stress psichico e fisico, rendendoli delle vere e proprie vittime silenziose delle violenze, non solo morali, compiute dal padre.
Su tali premesse concludeva nei superiori termini.
Fissata l'udienza di prima comparizione innanzi al Presidente del Tribunale il resistente rimaneva contumace. La ricorrente, nel riportarsi al ricorso introduttivo, ribadiva di beneficiare del reddito di cittadinanza e di lavorare saltuariamente come colf.
Con ordinanza del 20.01.2022 il Presidente f.f. così provvedeva: prova che sussista una disparità reddituale tra i coniugi che giustifichi ex art. 156 c.c. la previsione di un mantenimento a favore della coniuge;
assegna alla madre la casa familiare, disponendo che il marito dovrà da lì prelevare i suoi effetti personali eventualmente rimasti entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
affida la prole minore in via esclusiva alla madre;
disponendo che il padre incontri la prole minore secondo le modalità saranno stabilite, in via protetta, dai Servizi Sociali del Comune di CO;
in ordine alla regolamentazione dei rapporti economici, dispone che il marito versi a titolo di concorso nel mantenimento della prole la somma mensile di € 200,00 per ciascun figlio, oltre assegno unico, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi al domicilio della madre entro il giorno 20 di ogni mese con decorrenza dalla data del ricorso;
pone a carico dei genitori il pagamento nella misura del
50% delle spese straordinarie per i figli, secondo il Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Trani e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani….>>. IN designava il
G.I. innanzi al quale rimetteva le parti per il prosieguo.
Veniva assicurata la partecipazione del P.M. mediante comunicazione in data 25.01.2022.
La ricorrente depositava memoria integrativa nella quale, nel riportarsi al contenuto del ricorso introduttivo e nel reiterare la richiesta di assegno di mantenimento, dava atto che nell'ambito del procedimento penale a carico del resistente per i maltrattamenti agiti nei suoi confronti è emerso che egli sia rientrato in Marocco.
pagina 3 di 12 Passati alla fase contenziosa, nella persistente contumacia del resistente, la ricorrente formulava istanza di concessione dei termini ex art 183 c.p.c. co. VI. IN la causa, all'esito, veniva assunta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
§§§§§§§
In via preliminare, posto che le parti non sono italiane, avendo cittadinanza marocchina, occorre delibare la pregiudiziale questione di giurisdizione.
Ebbene, nei procedimenti di separazione e divorzio tra coniugi cittadini di stati terzi, per l'individuazione del giudice competente, si applica il Regolamento n. 2201/2003 (relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale). La predetta norma ha infatti una vocazione universale (cfr. Corte di
Giustizia europea 29 novembre 2007, n. 68, Sundelind c. Lopez) e trova applicazione anche nei confronti di cittadini extra-UE con residenza abituale in uno stato membro.
L'art. 3 del detto Regolamento prevede che sono competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cui i due coniugi sono cittadini o quelle nel cui territorio si trova: 1) la residenza abituale dei coniugi o l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o 2) la residenza abituale del convenuto o, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o 3) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o 4) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso.
La Corte di Giustizia dell'Unione europea si è occupata del concetto di “residenza abituale” in relazione alla norma sulla competenza in materia di responsabilità genitoriale. Secondo quanto sostenuto nella pronuncia relativa alla causa C-523/07, la residenza abituale corrisponde al luogo che denota una certa integrazione in un ambiente sociale e familiare.
Nella prospettiva della Corte di Giustizia, dunque, è compito della competente autorità giurisdizionale nazionale determinare la residenza abituale, tenendo conto delle circostanze peculiari di ogni singolo caso.
A ciò si aggiunga che anche le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, a far data dalla sentenza n. 15328 del 25 giugno 2010, hanno sottolineato come il concetto di residenza abituale debba essere inteso quale luogo in cui il soggetto ha fissato, con carattere di stabilità, il centro permanente e abituale dei propri interessi.
La residenza, dunque, non deve essere intesa in senso meramente formale quale luogo anagrafico, quanto piuttosto quale residenza effettiva, da individuare nel luogo ove si svolge concretamente e pagina 4 di 12 continuamente la vita personale e lavorativa al momento della proposizione della domanda giudiziale. Un quadro più chiaro e completo, in materia di separazione e divorzio, è stato fornito dal legislatore comunitario proprio con il Regolamento n. 1259/2010 (relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale).
Al suo interno è contemplato un unico complesso di norme volte a determinare quale legge nazionale debba essere applicata alle procedure di divorzio o separazione personale riguardanti coniugi con cittadinanze diverse, che vivono in un Paese differente da quello di cittadinanza o che non risiedono più insieme nello stesso Paese dell'Unione europea.
Il Regolamento n. 1259/2010, conosciuto anche come Roma III, all'art. 5 conferisce ai coniugi la facoltà di designare, per iscritto, la legge nazionale eventualmente applicabile in caso di separazione personale e divorzio, purché la legge prescelta rientri tra le seguenti: 1) legge dello Stato dove i coniugi hanno la loro residenza abituale nel momento in cui viene concluso l'accordo; 2) legge dello Stato dove i coniugi avevano la loro ultima residenza abituale, nella misura in cui uno di essi risieda ancora in tale luogo nel momento in cui viene concluso l'accordo; 3) legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza nel momento in cui viene concluso l'accordo; 4) legge del foro.
L'accordo di cui all'art. 5, per essere valido, deve essere scritto, datato e firmato da entrambi i coniugi e può essere concluso e/o modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
In mancanza di un accordo delle parti, dunque, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento
Roma III, sarà applicabile: 1) la legge dello Stato in cui i coniugi risiedono abitualmente nel momento in cui è adita l'autorità̀ giurisdizionale, o, in mancanza;
2) la legge dello Stato in cui i coniugi risiedono abitualmente sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità̀ giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità̀ giurisdizionale, o, in mancanza;
3) la legge dello Stato di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità̀ giurisdizionale, o, in mancanza;
4) la legge dello Stato in cui è adita l'autorità̀ giurisdizionale.
L'art. 8 predilige, quindi, l'applicazione della legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi, con l'evidente finalità̀ di favorire l'integrazione sociale e consentire al giudice dello Stato di residenza abituale dei coniugi di essere individuato come competente e di applicare il diritto interno.
Nel caso di specie, le parti hanno avuto come ultima residenza comune quella in CO via fratelli
Cervi n 2 onde la giurisdizione del giudice italiano va affermata ai sensi dell'art. 3, comma 1 del
Regolamento 2201/2003.
pagina 5 di 12 La legge applicabile è quella italiana, a norma dell'art. 8 regolamento CE 1259/2010, posta l'ultima residenza abituale dei coniugi.
Sempre in via preliminare va precisato che non osta alla statuizione sul vincolo la mancata trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile.
Invero, il matrimonio celebrato all'estero dalle parti, entrambe cittadine straniere, anche se non trascritto nei registri dello stato civile italiano, ha piena rilevanza nel nostro ordinamento ciò già in applicazione dell'art. 28 l. n. 218/95 secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia quindi non è di per sé elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto come affermato in giurisprudenza: "Fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio (...) che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10
Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile" (Corte appello Genova 23 dicembre 1999).
Il principio enunciato, del resto, è corollario del più ampio principio della rilevanza solo dichiarativa della trascrizione del matrimonio nel nostro ordinamento. Tale formalità non è elemento costitutivo del vincolo, in quanto il matrimonio, anche se contratto all'estero, è valido in
Italia sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione. In tal senso, si richiama la pronuncia della Suprema Corte, Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 569 del 14.2.1975, secondo la quale, nel caso di matrimonio di cittadini italiani contratto all'estero, secondo le forme ivi stabilite, il vincolo è valido in Italia, indipendentemente dall'osservanza delle norme nazionali relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione. Inoltre, la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri dello Stato Civile italiani, non è elemento ostativo per la pronuncia di separazione o di scioglimento del matrimonio, poiché, per principio enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione,: “non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto" (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. N. 5292 del
28.10.1985).
Nel caso di specie, invero, il matrimonio è stato trascritto nei termini sopra chiariti.
pagina 6 di 12 Passando al merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento in quanto ne sussistono i presupposti, come emerge anche dalla cessazione di ogni forma di coabitazione. All'uopo si reputa che la dichiarazione di separazione personale dei coniugi presuppone soltanto l'accertamento dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole e ciò anche indipendentemente dalla volontà di una o entrambe le parti;
nella fattispecie, invero, le deduzioni della ricorrente, nella contumacia del resistente, costituiscono inequivoca dimostrazione della cessazione di ogni affectio coniugalis.
Pertanto, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151, comma
1, c.c.
La ricorrente ha formulato domanda di addebito a carico del resistente che merita di essere accolta.
Oltre alla ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa vi è in atti la sentenza del tribunale di Trani n 756/'22 sezione dibattimentale, del 4.05.2022, che ha condannato il resistente per il reato di cui all'art. 572 c.p.c I e II co. alla pena di anni 3 di reclusione oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile alla quale è stata riconosciuta una provvisionale di euro 2.000,00.
Ed ancora, il G.U.P., con sentenza del 4.04.2022 ha condannato il resistente, per omologhe condotte, ad anni 3 di reclusione.
Va poi dato atto che il Tribunale per i minori di Bari con provvedimento n 3955/22 del 13-
15/07/2022 si è così espresso : <rilevato che il tribunale, con decreto del 24.04.2021, affidava i minori al servizio sociale di CO perché, mantenendoli collocati presso la madre, assicurasse loro un sostegno diretto al recupero di una condizione di serenità, libera da condizionamenti paterni;
prescriveva al padre di astenersi da qualsiasi condotta violenta e minacciosa nei confronti della moglie, di incontrare i figli solo in modalità protetta presso il CAF di CO, nonché di sottoporsi alla valutazione del SERD;
il reiterarsi delle condotte violente del induceva la CP_1
madre a chiedere ed a ottenere per sé ed i figli riparo presso una comunità ad indirizzo riservato;
rilevato che il percorso comunitario della madre ha avuto esito positivo e che la stessa genitrice ha potuto ritrovare la giusta serenità e l'equilibrio necessari a prendersi cura dei figli minorenni in modo attento ed adeguato;
i minori si sono da subito inseriti ed integrati nella nuova condizione di vita, tanto da avere una vita connotata da adeguate dimensioni sociali e relazionali;
il lavoro dell'equipe educativa ha permesso alla sigra di corroborare le sue capacità Parte_1
genitoriali e di raggiungere una piena autonomia economica e lavorativa. Madre e figli hanno stabilito la loro dimora nella città di Margherita di Savoia. Il padre, dopo aver rifiutato tutti gli
pagina 7 di 12 interventi proposti si è reso irreperibile, rimanendo assolutamente estraneo alla vita dei suoi figli e sottraendosi ad ogni relativo obbligo di cura e mantenimento;
considerato che
le attuali condizioni di vita dei minori appaiono prive di evidenti criticità; che lo stesso servizio sociale non ha ravvisato necessità di ulteriori interventi di tutela;
rilevato che l'attuale residenza dei minori è in
Margherita di Savoia;
sentito il PM >> ha dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale dell'odierno resistente nei confronti dei due figli; ha affidato i minori al servizio sociale del ridetto comune perché, disposte le dimissioni dalla comunità protetta ove erano stati accolti con la madre, assicuri ogni intervento di supporto e di monitoraggio necessario.
Tanto premesso, dalla citata sentenza penale del tribunale di Trani, in atti, merge la gravità e reiterazione delle violenze fisiche (tra le altre: calci e pugni) ai danni della ricorrente anche alla presenza dei figli (in atti vi è il referto del pronto soccorso di CO da cui emerge trauma lacero contuso regione sopraccigliare destra); l'abuso di alcol e la dedizione al gioco da parte del resistente tanto da sottrarre il denaro che l'odierna ricorrente percepiva a titolo di reddito di cittadinanza e da lei destinato faticosamente al soddisfacimento dei bisogni familiari emergendo, ancora, che in una circostanza l'odierno resistente dopo aver invitato l'odierna ricorrente con un espediente ad uscire con lui in auto improvvisamente fermava il mezzo in un posto isolato minacciandola di morte riuscendosi ad evitare il peggio solo perché la ricorrente, temendo per la propria incolumità, gli consegnava il denaro richiestole con violenza.
Emerge ancora che il marito l'aveva minacciata anche per il tramite di amici comuni ai quali aveva riferito: << se malauguratamente la separazione dovesse andare avanti non deve più girare per
CO altrimenti la eliminerò fisicamente>> e che tali condotte hanno indotto la ricorrente ad allontanarsi da CO cercando rifugio presso un centro antiviolenza.
Peraltro è significativo che la sentenza del tribunale di Trani n. 756/'22 si riferisce a fatti avvenuti dal gennaio al 12 maggio 2021 mentre la sentenza del G.U.P. in sede del 4 aprile 2022, che pure si riferisce ai reati di maltrattamenti e lesioni aggravate, investe condotte tenutesi dal 2007 al 2020. Il che suffraga ulteriormente la richiesta di addebito formulata dalla ricorrente.
Non da ultimo dalla sentenza emerge che il resistente ha minacciato di morte la moglie anche per il tramite del figlio all'epoca tredicenne riferendogli di convincere la madre a Persona_4
riappacificarsi con lui ed a farlo rientrare in casa minacciando che altrimenti al termine del periodo di <> vi avrebbe fatto ritorno e, dopo averla massacrata di botte, l'avrebbe buttata giù dal balcone>>.
Con riferimento alla incidenza della condotta violenta del coniuge ai fini della dichiarazione di addebito della separazione, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, le reiterate violenze pagina 8 di 12 fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass. civ. 7321/2005;
Cass. civ. 11844/2006; Cass. civ. 8548/2011; cfr Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017
(Rv. 644601-01); in termini Cass Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del 19/02/2018 (Rv. 647886 - 01).
Ne consegue che risultando provati i reiterati fatti di violenza fisica e soprattutto psicologica commessi dal resistente ai danni della moglie e dei figli, tanto basta a fondare la pronuncia di addebito a questi della separazione.
Venendo, infine, alla richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente la stessa non può accogliersi.
Orbene, dalle risultanze in atti emerge un quadro di sostanziale equivalenza nelle capacità reddituali dei due coniugi la cui situazione lavorativa è del pari precaria per entrambi. Ed invero dallo stesso provvedimento del tribunale per i minori è emerso che la stessa ha acquisito piena autonomia personale ed economica.
Del resto è pacificamente emerso che in costanza d matrimonio, motivo peraltro posto a suffragio della richiesta di addebito, il resistente ha fatto uso di sostanze alcoliche e di dipendenza dal gioco rendendosi del tutto inaffidabile dal punto di vista economico e la stessa ricorrente ha evidenziato di avere ella stessa, seppur costretta, fornito del denaro al resistente.
Ciò significa che non sussiste, a parere del Collegio, quello squilibrio necessario per prevedere un assegno compensativo a favore dell'uno o dell'altro dei coniugi, di modo che alcun assegno di mantenimento va disposto.
Anche la domanda restitutoria formulata in questa sede non può trovare accoglimento in quanto inammissibile dovendo introdursi in parte qua apposito giudizio che impone adeguata istruttoria.
Venendo al profilo dell'affidamento dei due minori di cui il primogenito diciassettenne, alla luce di tutti i superiori elementi reputa il Collegio che sussistano tutti i presupposti per l'affidamento esclusivo del minore alla madre nei termini che seguono.
In merito al regime di affidamento, il giudice è tenuto ad attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando il genitore che appaia più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo pagina 9 di 12 familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, anche in deroga al regime dell'affidamento condiviso.
In particolare, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., l'affidamento del minore ad un solo genitore può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo.
Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”.
L'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale in ordine alle scelte più importanti, quali quelle attinenti alla salute, all'educazione, all'istruzione ed alla residenza abituale del minore, può essere giudizialmente derogato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 337 quater c.c., prevedendo che sia il genitore affidatario in via esclusiva ad esercitare la responsabilità genitoriale anche con riguardo alle questioni fondamentali, come si ritiene di disporre nel caso di specie.
Tale concentrazione della genitorialità in capo ad uno solo dei genitori non incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale dell'altro genitore, ma ne modifica l'esercizio. Pertanto, il genitore non affidatario ha il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Ebbene, ritiene il Collegio che sussistano gli elementi per disporre l'affido esclusivo dei due minori alla madre, anche con riguardo alle decisioni di maggiore interesse, atteso che il sostanziale disinteresse del padre, che sembra addirittura essere ritornato in Marocco, impone nel preminente interesse dei minori la concentrazione delle capacità genitoriali in capo alla madre, costituendo la totale mancanza di interesse per le sorti dei figli sia dal punto di vista educativo che economico, un elemento di per sé pregiudizievole per gli stessi tale da giustificare la deroga al regime preferenziale dell'affidamento condiviso.
Del resto , l'assenza di qualsivoglia rapporto tra padre e figli e le condotte sopra evidenziate determinerebbe l'impossibilità di un esercizio della responsabilità genitoriale rispondente alle capacità, alle inclinazioni naturali ed alle aspirazioni dei figli il che suffraga le superiori conclusioni.
Del resto, non può che darsi corso a quanto emerso dal provvedimento del Tribunale per i minori che ha dichiarato la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale emergendo il totale disinteresse rispetto ai figli.
pagina 10 di 12 Quanto agli incontri reputa il Tribunale che con riguardo al primogenito, diciassettenne, ove lo stesso ritenga di voler incontrare il padre, che gli stessi siano liberi mentre con riguardo alla secondogenita, e sempre avuto riguardo alla volontà preminente della minore, che gli stessi avvengano in modo protetto secondo un calendario che i servizi sociali di Margherita di Savoia predisporranno ove emerga l'interesse della minore e/o del padre ad incontrarsi con l'obbligo per gli stessi servizi sociali di segnalare alla Procura in sede eventuali profili di pericolo o pregiudizio ai danni dei minori.
Quanto all'obbligo di contribuzione del padre al mantenimento dei figli si reputa di reiterare quanto disposto in sede presidenziale disponendosi l'obbligo del resistente di corrispondere in loro favore la complessiva somma di euro 400,00 (euro 200,00 ciascuno) oltre aggiornamento ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal protocollo siglato dal Tribunale con il C.O.A. di Trani il 9.09.2022 oltre assegno unico tutto in favore della ricorrente.
L'assegnazione della casa coniugale, ove ancora esistente, va assegnata alla ricorrente.
Va disposto il monitoraggio da parte dei servizi sociali di Margherita di Savoia onerando gli stessi ad inviare una relazione trimestrale alla Procura in sede con l'obbligo di segnalare eventuali situazioni emergenziali.
Quanto alle spese le stesse seguono la soccombenza del resistente e si liquidano conformemente ai criteri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1
ricorso depositato in data 24.06.2021 nei confronti di così provvede: CP_1
1) dichiara la separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 151, comma 1° c.c.;
2) dichiara che la separazione è addebitabile a;
CP_1
3) rigetta la richiesta di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente;
4) affida in via esclusiva alla madre i minori (nato a [...] il [...] ) e Persona_1 Per_2
(nata a [...] l'[...]) .con collocamento presso la stessa, disponendo che le decisioni CP_1 di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso ex art. 337 quater c.c.;
5) dispone che l'assegno unico sia integralmente versato in favore della ricorrente;
6) assegna la casa coniugale alla ricorrente;
7) dispone che gli incontri padre-minori siano regolati nei termini di cui in parte motiva;
pagina 11 di 12 8) pone a carico del resistente l'obbligo di corresponsione alla ricorrente a titolo di contribuzione nel mantenimento dei minori la somma di euro 200,00 ciascuno da corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese oltre aggiornamento ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal protocollo siglato dal Tribunale con il COA di Trani il 9.09.2022;
9) condanna il resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida nella misura di euro 3.809,00 oltre borsuali nella misura di euro 98,00, rimborso forfettario al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
10) dichiara inammissibile la domanda restitutoria formulata dalla ricorrente;
11) dispone il costante monitoraggio del nucleo a cura dei servizi sociali di Margherita di Savoia con obbligo di relazionare trimestralmente alla Procura in sede segnalando eventuali profili di urgenza;
12) manda alla cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza ai servizi sociali di
Margherita di Savoia ed alla Procura in sede.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del DLvo n. 30.06.2003 n.
196.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 18.02.2025
Il Presidente est. dott.ssa Laura Cantore
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