TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 12/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1453/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
21.01.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(P.I.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Sena Casarosa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: : contumace;
CP_1 C.F._1
resistente
OGGETTO: Annullamento atto di precetto
Conclusioni
Per la parte ricorrente “affinché il Giudice del Tribunale adito, Parte_1 previa fissazione dell'udienza di discussione e notifica del ricorso e del pedissequo decreto, ed eventualmente previo espletamento dell'istruttoria richiesta, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, voglia, previo se del caso accoglimento dell'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., inaudita altera parte, e/o con fissazione di apposita udienza per la comparizione delle parti, accertati i fatti così come dedotti in narrativa, voglia: - in via pregiudiziale, sospendere l'efficacia esecutiva del precetto;
- nel merito, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o di nessun effetto il precetto qui opposto, in quanto il denegato credito con esso fatto valere è inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto e sfornito di prova e/o, conseguentemente all'accertamento di cui ai fatti in narrativa, non dovuto e/o estinto per intervenuto pagamento. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da determinarsi ex d.m.
55/2014 e succ. modifiche”.
Per la parte resistente : contumace. CP_1
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 07.11.2023, la ricorrente chiedeva di revocare o annullare l'atto di precetto emesso il 18.10.2023 dalla dipendente per CP_1
l'importo di 1.887,59 euro, importo quantificato al netto degli acconti già corrisposti (ovvero 3.000,00 euro).
2. In particolare, la ricorrente sosteneva di avere eseguito plurimi pagamenti a favore della così da estinguere l'intero debito nei suoi confronti, oltre ad avere CP_1 versato all'erario le relative trattenute fiscali. Pertanto, l'atto di precetto risultava privo di fondamento.
3. La parte convenuta, regolarmente citata in giudizio, non si costitutiva e veniva dichiarata contumace.
4. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 21.01.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
6. Dalla documentazione depositata dalla parte ricorrente emerge che la società ha interamente versato la somma ingiunta dalla parte Parte_1
resistente, oltre ad avere versato le relative trattenute fiscali.
Pag. 2 di 3 7. Risulta, infatti, che oltre al versamento di acconti pari a 3.000,00 euro, di cui dà atto la stessa nel procedimento monitorio, la società ricorrente ha CP_1
effettuato anche i seguenti versamenti:
- euro 500,00 con bonifico del 28.06.2023;
- euro 1.231,70 con bonifico del 11.07.2023;
- euro 136,88 con bonifico del 26.10.2023.
8. Inoltre, la ricorrente ha documentato il versamento delle ritenute fiscali concernenti la dipendente resistente.
9. Va aggiunto che la regolarmente citata in giudizio, non si è costituita. CP_1
Pertanto, nessuna contestazione è stata mossa ai conteggi e ai documenti forniti dalla ricorrente.
10. In definitiva nessun debito risulta a carico della società nei Parte_1
confronti della parte resistente.
11. Il precetto impugnato risulta privo di fondamento e deve essere annullato.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la nullità dell'atto di precetto emesso da in data CP_1
18.10.2023 nei confronti della società per l'importo di Parte_1
1.887,59 euro;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
che liquida in complessivi 515,00 euro per compensi, oltre al rimborso delle
[...]
spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 12.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1453/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
21.01.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(P.I.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Sena Casarosa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: : contumace;
CP_1 C.F._1
resistente
OGGETTO: Annullamento atto di precetto
Conclusioni
Per la parte ricorrente “affinché il Giudice del Tribunale adito, Parte_1 previa fissazione dell'udienza di discussione e notifica del ricorso e del pedissequo decreto, ed eventualmente previo espletamento dell'istruttoria richiesta, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, voglia, previo se del caso accoglimento dell'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., inaudita altera parte, e/o con fissazione di apposita udienza per la comparizione delle parti, accertati i fatti così come dedotti in narrativa, voglia: - in via pregiudiziale, sospendere l'efficacia esecutiva del precetto;
- nel merito, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o di nessun effetto il precetto qui opposto, in quanto il denegato credito con esso fatto valere è inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto e sfornito di prova e/o, conseguentemente all'accertamento di cui ai fatti in narrativa, non dovuto e/o estinto per intervenuto pagamento. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da determinarsi ex d.m.
55/2014 e succ. modifiche”.
Per la parte resistente : contumace. CP_1
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 07.11.2023, la ricorrente chiedeva di revocare o annullare l'atto di precetto emesso il 18.10.2023 dalla dipendente per CP_1
l'importo di 1.887,59 euro, importo quantificato al netto degli acconti già corrisposti (ovvero 3.000,00 euro).
2. In particolare, la ricorrente sosteneva di avere eseguito plurimi pagamenti a favore della così da estinguere l'intero debito nei suoi confronti, oltre ad avere CP_1 versato all'erario le relative trattenute fiscali. Pertanto, l'atto di precetto risultava privo di fondamento.
3. La parte convenuta, regolarmente citata in giudizio, non si costitutiva e veniva dichiarata contumace.
4. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 21.01.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
6. Dalla documentazione depositata dalla parte ricorrente emerge che la società ha interamente versato la somma ingiunta dalla parte Parte_1
resistente, oltre ad avere versato le relative trattenute fiscali.
Pag. 2 di 3 7. Risulta, infatti, che oltre al versamento di acconti pari a 3.000,00 euro, di cui dà atto la stessa nel procedimento monitorio, la società ricorrente ha CP_1
effettuato anche i seguenti versamenti:
- euro 500,00 con bonifico del 28.06.2023;
- euro 1.231,70 con bonifico del 11.07.2023;
- euro 136,88 con bonifico del 26.10.2023.
8. Inoltre, la ricorrente ha documentato il versamento delle ritenute fiscali concernenti la dipendente resistente.
9. Va aggiunto che la regolarmente citata in giudizio, non si è costituita. CP_1
Pertanto, nessuna contestazione è stata mossa ai conteggi e ai documenti forniti dalla ricorrente.
10. In definitiva nessun debito risulta a carico della società nei Parte_1
confronti della parte resistente.
11. Il precetto impugnato risulta privo di fondamento e deve essere annullato.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara la nullità dell'atto di precetto emesso da in data CP_1
18.10.2023 nei confronti della società per l'importo di Parte_1
1.887,59 euro;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
che liquida in complessivi 515,00 euro per compensi, oltre al rimborso delle
[...]
spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 12.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 3 di 3