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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/10/2025, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1570/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 16/10/2025, innanzi al Giudice Dottor Paolo Bertollini, sono presenti:
per IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE Parte_1
PRO TEMPORE, l'avv. IASEVOLI PASQUALE e l'Avv. RIGILLO UMBERTO;
per l'avv. Bruno Bernardini in sostituzione dell'avv. CARBONI Controparte_1
SILVESTRO e dell'Avv. Maria Chiara Valleriani.
L'Avv. Bernardini precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi alla comparsa di risposta e ai successivi scritti difensivi. Rileva l'inattendibilità di quanto riferito alla scorsa udienza dal teste che, al di là della parentela con il legale rappresentante di controparte, ha Testimone_1 dichiarato di aver cessato i rapporti lavorativi con la nel 2019, laddove i fatti di causa Pt_1 sono invece successivi, poiché avvenuti a cavallo tra il 2019 e il 2020. Insiste quindi per il rigetto dell'opposizione e per la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.
I procuratori di parte opponente precisano le conclusioni come in atti e discutono la causa insistendo preliminarmente per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza sotto il profilo degli artt. 19 e 20 c.p.c., atteso che l'ingiunta ha la sede a Roma e l'obbligazione è sorta a
Pomezia come risulta dall'assegno depositato in fase monitoria. Insistono in ogni caso per la revoca del decreto ingiuntivo non avendo la controparte provato l'esistenza del rapporto contrattuale posto a fondamento del decreto ingiuntivo, specie consideratala natura pubblica dell'appalto, e del rapporto di garanzia che coinvolgerebbe l'odierna parte opponente. rilevano poi che l'assegno è stato disconosciuto e l'onere probatorio grava a carico di controparte, essendovi peraltro una discrasia tra l'assegno e l'importo delle fatture.
Il giudice pagina 1 di 11 si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 2 di 11 R.G. N. 1570/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 1570/2022 vertente
TRA
(P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pomigliano d'Arco, via Cagliari
n. 15, presso lo studio dell'avv. Pasquale Iasevoli e dell'Avv. Umberto Rigillo, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente –
E
P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Chiara Valleriani e dall'Avv.
ST CA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Latina, via Oberdan n. 2, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Opposto -
Conclusioni delle parti:
pagina 3 di 11 Per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvedere: a) di accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Latina, in favore del Tribunale di Roma o di Velletri, per le motivazioni innanzi indicate che, qui di seguito abbiansi per interamente ripetute e trascritte;
b) negare la conferma della concessione della provvisoria esecuzione all'opposto decreto ingiuntivo;
c) accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il D.I. opposto n. 259/2022 emesso dal Tribunale di Latina, dichiarando non dovuto l'importo di
€ 6.000,00 oltre spese e competenze liquidate;
d) vittoria di spese, competenze professionali di lite, il tutto con accessori di legge, da attribuirsi ai procuratori antistatari. Salvis Juribus. In via istruttoria: si esibiscono mediante produzione in
Cancelleria i seguenti atti e documenti: -ricorso per concessione di decreto ingiuntivo notificato;
-visura camerale della Ingegneria. Con riserva di integrare ed Pt_1
articolare ulteriormente i mezzi istruttori che si renderanno necessari, anche in virtù del comportamento processuale di controparte”;
Per l'opposto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per i motivi tutti di cui in premessa: 1) Confermare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 259/2022, emesso dal Tribunale di Latina in data
04.02.2022, nell'ambito del procedimento n. R.G. 6617/2021; 2) Rigettare la proposta opposizione perchè infondata in fatto e in diritto e non provata;
3) In via riconvenzionale, condannare la al risarcimento dei danni per lite temeraria ex Parte_1
art. 96 c.p.c. e/o comunque al pagamento, a favore dell'odierno convenuto, di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nel testo novellato dalla Legge del 18.06.2009 n. 69, in vigore dal 04.07.2009; 4) Con vittoria di spese e compensi professionali come per legge da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario. Con ogni più ampia riserva istruttoria e di merito da esercitarsi nei modi e termini di legge”.
Oggetto: PRmessa di pagamento pagina 4 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio del 20.12.2021, la adiva l'intestato Controparte_2
Tribunale esponendo di essere creditrice della per l'importo di Parte_1
€ 6.000,00 in virtù di un assegno bancario, emesso dalla stessa e rilasciato a garanzia del credito verso la PR.IL. S.r.l., per lavori edili e fornitura di materiali eseguiti presso l'Ospedale di Priverno. Chiedeva quindi emettersi, nei confronti della controparte, un decreto ingiuntivo per l'importo sopra indicato, oltre interessi e spese processuali.
PRnunciato il decreto ingiuntivo n. 259/2022, provvisoriamente esecutivo, ed effettuata la notifica alla parte ingiunta, veniva proposta tempestiva opposizione ad opera della la quale eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per Parte_1 territorio del Tribunale adito, per essere al contrario competente il Tribunale di Velletri, e nel merito contestava la fondatezza dell'opposta pretesa creditoria.
Rappresentava, infatti, che le parti non avevano mai intrattenuto rapporti contrattuali, né tantomeno l'opponente si era costituita garante nell'interesse della PR.IL. S.r.l. in mancanza di accordi con quest'ultima.
Concludeva quindi, previa sospensione della provvisoria esecutività, per la revoca del decreto ingiuntivo e per il rigetto di ogni avversa pretesa.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva la Controparte_2
concludendo per il rigetto dell'opposizione.
[...]
Sull'eccezione di incompetenza, invocava l'applicazione del foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c. sotto il profilo del luogo di adempimento dell'obbligazione, da eseguirsi al domicilio del creditore, avente sede nel Comune di Cisterna di Latina.
Nel merito, ribadiva che l'assegno era stato rilasciato a garanzia dell'obbligazione contratta con la PR.IL. PRgettazione e ILizia S.r.l., attesa la parziale coincidenza della compagine sociale con particolare riferimento a firmatario Persona_1
dell'assegno.
Chiedeva inoltre la condanna della controparte al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. dell'opponente.
pagina 5 di 11 All'esito della prima udienza, veniva respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo e la trattazione della causa proseguiva con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.; il processo veniva quindi istruito con l'esame dei testi e, all'esito, subiva rinvio all'udienza del 7 ottobre 2025 per conclusioni.
Mutata la persona fisica del giudice, la causa veniva infine rinviata all'odierna udienza anche per discussione orale, al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dando lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Tutto ciò premesso, va innanzitutto respinta l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente.
In tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente “ratione loci” è infatti il giudice del domicilio del creditore ex art. 1182 c.c., comma 3, senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare; ove il convenuto non neghi il proprio debito ma contesti che il credito sia “portabile”, la questione della liquidità del credito andrà accertata dal giudice ai soli fini della competenza, in base allo stato degli atti ex art. 38 c.p.c., comma 4, senza nessuna incidenza sul merito della causa (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. II, ord., 8 novembre 2022 n. 32850; Cass. civ., Sez. VI-3, Ord. n. 4792 del 2021, Sez. VI-3, Ord. n.
7722 del 2019, Sez. U., Sent. n. 17989 del 2016).
Nel caso di specie, il processo ha ad oggetto il pagamento di un'obbligazione liquida e certa nel suo preciso ammontare, sicché la competenza territoriale si radica ex art. 20
c.p.c. presso il luogo di domicilio del creditore, quale luogo di adempimento dell'obbligazione ex art. 1182 c.c., che si trova a Cisterna di Latina, nel circondario di questo Tribunale.
Segue il rigetto dell'eccezione pregiudiziale di rito.
3. Passando al merito della causa, va detto che la pretesa creditoria è supportata da un assegno bancario, emesso in data 10.01.2020 dalla a favore Parte_1 della e che ha gli effetti di una promessa di pagamento. Controparte_1
pagina 6 di 11 Infatti, “l'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario), anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento, e pertanto, secondo la disciplina dell'art.
1988 cod. civ., comporta una presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente (o il girante) non fornisca la prova - che può desumersi da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da chiunque fornito - dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto” (cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 19929 del 29/09/2011).
Era dunque onere dell'opponente provare l'inesistenza del rapporto obbligatorio sottostante, oggetto d'ingiunzione, oppure l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Nel caso di specie, la si è limitata a contestare genericamente di Parte_1
avere intrattenuto rapporti con la controparte e di aver prestato garanzia per l'adempimento dell'obbligazione originariamente contratta dalla PR.IL. S.r.l., per i lavori eseguiti dalla presso l'Ospedale di Priverno, negando che Controparte_1 potessero desumersi argomenti di segno contrario dal collegamento tra le due società.
Ha inoltre evidenziato che vi sarebbe un'incongruenza tra l'importo oggetto di fatturazione, per € 5.900,99 e l'assegno rilasciato di € 6.000,00.
Tale contestazione non vale, tuttavia, a provare né l'inesistenza dell'obbligazione garantita, cioè del rapporto di appalto tra la PR.IL S.r.l. e la né Controparte_1 tantomeno dell'obbligazione di garanzia stipulata dall'odierna opponente, dovendosi ritenere che quest'ultima non abbia assolto l'onere probatorio a suo carico.
Né possono ricavarsi ulteriori elementi dalla prova orale assunta nel corso del giudizio.
L'unico teste di parte opponente, ha infatti riferito di non essere a Testimone_1
conoscenza del passaggio di assegni o altri titoli tra le parti, ma ha anche precisato di non essersi mai occupato di pagamenti, dal momento che vi provvedeva personalmente il titolare dell'azienda (cfr. quanto dichiarato dal predetto testimone all'udienza del
21.05.2024: “cap. premetto che io non curavo i pagamenti. A volte mi occupavo della gestione degli acquisti o degli ordini. I pagamenti erano curati sempre in modo diretto
pagina 7 di 11 dal titolare dell'azienda. In merito alla copia dell'assegno che mi viene mostrata (all. n. 1 fascicolo monitorio), posso dire che non ho mai visto questo assegno. Null'altro so in merito ad esso. ADR per quanto a mia conoscenza, nei rapporti tra le due società parti del presente giudizio non vi è stato mai passaggio titoli o consegna di assegni senza una scrittura privata. Dico questo anche perché la società per cui io ho lavorato operava dando esecuzione anche ad appalti pubblici, con necessità di traccia scritta di ogni adempimento, ordine o pagamento”).
Ha poi dichiarato di non essere a conoscenza di eventuali rapporti contrattuali tra le parti, con ciò non escludendo affatto l'eventualità che la si fosse costituita Parte_1
garante per la PR.IL. S.r.l. (cfr. quanto dichiarato in udienza dal testimone: “ADR per quanto io ne sia a conoscenza, nel periodo in cui ho lavorato per la opponente quest'ultima non ha intrattenuto alcun rapporto contrattuale con la ). Controparte_2
Trattasi, dunque, di un'escussione testimoniale decisamente inidonea a smentire le risultanze documentali e, in particolare, la promessa di pagamento contenuta nell'assegno.
Al contrario, l'esistenza dell'obbligazione trova riscontro nella deposizione del teste di parte opposta , capocantiere per i lavori svolti nell' di Priverno Testimone_2 Pt_2
alla fine del 2019, il quale ha riconosciuto le fatture emesse dalla nei Controparte_1 confronti della PR.IL. e ha dichiarato di essere stato presente al momento del rilascio dell'assegno da parte di una società terza, per un importo più o meno corrispondente a quello delle fatture (cfr. le dichiarazioni rese dal testimone all'udienza del 21.05.2024:
“cap. 2) sono stato direttore del cantiere dei lavori svolti presso l'ospedale di Priverno a fine 2019. È vero che sono state emesse da nei confronti di PR. IL le CP_2 fatture n. 26 e 27. Ho conoscenza diretta di queste circostanze perché provvedevo io direttamente a curare la contabilità di cantiere. Mi occupavo in particolare di determinare i metri quadri del materiale che era stato utilizzato in cantiere;
conoscevo il prezzo concordato del materiale;
comunicavo direttamente all'ufficio amministrazione questi dati e l'importo complessivo da riportare nella fattura. PRvvedevo io, da solo, ad effettuare le valutazioni che prima ho descritto. comunicavo questi dati a Pt_3
pagina 8 di 11 Previato che lavorava in ufficio amministrazione. Cap. 4 in merito alle fatture n. 26 e n.
27 che mi vengono mostrate in copia ne riconosco e confermo il contenuto determinato nelle modalità che prima ho descritto. Non rientrava nelle mie competenze conoscere tempi e modalità di pagamento, ma ero comunque a conoscenza dei rapporti economici con PR. IL. poiché me ne parlava . Ricordo che quello all'ospedale di Parte_4
Priverno era il primo lavoro con PR. IL e la chiese un assegno in garanzia. Pt_4
So per certo quello che sto dicendo perché la Previato mi chiese di determinare il valore complessivo dei lavori per poter chiedere una garanzia di pagamento. Questo mi è stato richiesto a fine 2019. Ricordo di aver accompagnato a ritirare l'assegno di cui Pt_3
prima ho detto. Non ricordo quando, ricordo a Pomezia ma non esattamente l'indirizzo.
Io non sono entrato, è entrata solo . Quando è entrata in macchina ho Pt_3 Pt_3 visto l'assegno che riconosco nella copia che mi viene mostrata. Quando è Pt_3
rientrata in macchina le ho fatta notare che è stato emessa da società diversa dalla PR.
IL e lei mi ha risposto che un signore, all'interno del locale, le aveva detto che aveva terminato il blocchetto degli assegni PR. IL ed aveva emesso questo assegno di altra società. Cap. 6 l'importo indicato nell'assegno era più o meno corrispondente all'importo delle fatture n. 26 e n. 27, in particolare della stima iniziale che io avevo fatto per questi lavori. ADR se ben ricordo mi ha detto di aver parlato con un certo Pt_3
ma non ne sono certo”). Per_1
Irrilevante è, infine, il disconoscimento dell'assegno effettuato da parte opponente.
In primo luogo, va detto infatti che lo stesso è stato prospettato solo nella prima memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., oltre il termine di cui all'art. 215 c.p.c., che, in caso di scrittura privata, ricollega l'onere di disconoscimento alla prima udienza o difesa successiva al momento della sua produzione;
se ne ricava che il disconoscimento avrebbe dovuto essere effettuato nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, essendo stato l'assegno depositato sin dalla fase monitoria (cfr. all. 1 al ricorso per decreto ingiuntivo).
In ogni caso, il disconoscimento è stato effettuato in modo generico.
pagina 9 di 11 Nella prima memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., l'opponente si è infatti limitata a contestare la provenienza e l'autenticità della ricevuta dell'assegno, eccependo l'assenza di intestazione e l'illeggibilità della sottoscrizione, senza alcuna contestazione sulla firma;
nella terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ha invece disconosciuto la grafia con cui è stato compilato l'assegno in corrispondenza del beneficiario e dell'importo, nonché la firma apposta sulla “ricevuta di assegno in garanzia”, senza nulla eccepire – ancora una volta – in merito alla sottoscrizione apposta in calce all'assegno.
Trova dunque piena applicazione l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1988
c.c., a fronte della quale l'opponente, gravata dal relativo onere probatorio, non ha allegato e provato il fatto estintivo dell'opposta pretesa, rappresentato dall'esatto adempimento (cfr. Cass., sez. un., 31 ottobre 2001, n. 13533).
Ciò nonostante, l'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento relativamente al quantum debeatur.
È infatti pacifico tra le parti che l'assegno è stato emesso dalla a garanzia Parte_1
dell'obbligazione contratta dalla PR.IL. S.r.l. con la ed è altrettanto Controparte_1 pacifico che il debito in questione ammontasse ad € 5.900,99, come risulta dalle fatture depositate in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo.
Quest'ultimo deve, pertanto, essere revocato e l'opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposta della somma sopra indicata, oltre interessi di mora al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, a nulla rilevando che l'assegno sia stato emesso per il maggior importo di € 6.000,00.
Infatti, “la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui
pagina 10 di 11 esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (cfr. Cass.
Sez. 1 -, Ordinanza n. 2091 del 25/01/2022 (Rv. 663945 - 01). La misura della condanna non può, pertanto, eccedere quella dell'obbligazione sottostante l'assegno.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 147/2022 per la particolare semplicità delle questioni affrontate e per il modulo decisorio scelto ex art. 281-sexies c.p.c., e dei parametri medi in relazione alla sola fase istruttoria, con distrazione a favore dei difensori. Va inoltre respinta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. non essendovi prova del dolo o della colpa grave dell'opponente, anche in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa ed ogni ulteriore richiesta assorbita, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo e condanna la al pagamento, in favore della della Parte_1 Controparte_1 somma di € 5.900,99, oltre interessi di mora al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
2) Condanna la alla refusione delle spese processuali a Parte_1
favore di che liquida in € 3.380,00 per compensi, oltre a Controparte_2
spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
3) Rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opposta nei confronti dell'opponente.
Così deciso in Latina, il 16 ottobre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 16/10/2025, innanzi al Giudice Dottor Paolo Bertollini, sono presenti:
per IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE Parte_1
PRO TEMPORE, l'avv. IASEVOLI PASQUALE e l'Avv. RIGILLO UMBERTO;
per l'avv. Bruno Bernardini in sostituzione dell'avv. CARBONI Controparte_1
SILVESTRO e dell'Avv. Maria Chiara Valleriani.
L'Avv. Bernardini precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi alla comparsa di risposta e ai successivi scritti difensivi. Rileva l'inattendibilità di quanto riferito alla scorsa udienza dal teste che, al di là della parentela con il legale rappresentante di controparte, ha Testimone_1 dichiarato di aver cessato i rapporti lavorativi con la nel 2019, laddove i fatti di causa Pt_1 sono invece successivi, poiché avvenuti a cavallo tra il 2019 e il 2020. Insiste quindi per il rigetto dell'opposizione e per la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c.
I procuratori di parte opponente precisano le conclusioni come in atti e discutono la causa insistendo preliminarmente per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza sotto il profilo degli artt. 19 e 20 c.p.c., atteso che l'ingiunta ha la sede a Roma e l'obbligazione è sorta a
Pomezia come risulta dall'assegno depositato in fase monitoria. Insistono in ogni caso per la revoca del decreto ingiuntivo non avendo la controparte provato l'esistenza del rapporto contrattuale posto a fondamento del decreto ingiuntivo, specie consideratala natura pubblica dell'appalto, e del rapporto di garanzia che coinvolgerebbe l'odierna parte opponente. rilevano poi che l'assegno è stato disconosciuto e l'onere probatorio grava a carico di controparte, essendovi peraltro una discrasia tra l'assegno e l'importo delle fatture.
Il giudice pagina 1 di 11 si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 2 di 11 R.G. N. 1570/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 1570/2022 vertente
TRA
(P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pomigliano d'Arco, via Cagliari
n. 15, presso lo studio dell'avv. Pasquale Iasevoli e dell'Avv. Umberto Rigillo, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente –
E
P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Chiara Valleriani e dall'Avv.
ST CA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Latina, via Oberdan n. 2, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Opposto -
Conclusioni delle parti:
pagina 3 di 11 Per l'opponente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvedere: a) di accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Latina, in favore del Tribunale di Roma o di Velletri, per le motivazioni innanzi indicate che, qui di seguito abbiansi per interamente ripetute e trascritte;
b) negare la conferma della concessione della provvisoria esecuzione all'opposto decreto ingiuntivo;
c) accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il D.I. opposto n. 259/2022 emesso dal Tribunale di Latina, dichiarando non dovuto l'importo di
€ 6.000,00 oltre spese e competenze liquidate;
d) vittoria di spese, competenze professionali di lite, il tutto con accessori di legge, da attribuirsi ai procuratori antistatari. Salvis Juribus. In via istruttoria: si esibiscono mediante produzione in
Cancelleria i seguenti atti e documenti: -ricorso per concessione di decreto ingiuntivo notificato;
-visura camerale della Ingegneria. Con riserva di integrare ed Pt_1
articolare ulteriormente i mezzi istruttori che si renderanno necessari, anche in virtù del comportamento processuale di controparte”;
Per l'opposto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per i motivi tutti di cui in premessa: 1) Confermare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 259/2022, emesso dal Tribunale di Latina in data
04.02.2022, nell'ambito del procedimento n. R.G. 6617/2021; 2) Rigettare la proposta opposizione perchè infondata in fatto e in diritto e non provata;
3) In via riconvenzionale, condannare la al risarcimento dei danni per lite temeraria ex Parte_1
art. 96 c.p.c. e/o comunque al pagamento, a favore dell'odierno convenuto, di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nel testo novellato dalla Legge del 18.06.2009 n. 69, in vigore dal 04.07.2009; 4) Con vittoria di spese e compensi professionali come per legge da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario. Con ogni più ampia riserva istruttoria e di merito da esercitarsi nei modi e termini di legge”.
Oggetto: PRmessa di pagamento pagina 4 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio del 20.12.2021, la adiva l'intestato Controparte_2
Tribunale esponendo di essere creditrice della per l'importo di Parte_1
€ 6.000,00 in virtù di un assegno bancario, emesso dalla stessa e rilasciato a garanzia del credito verso la PR.IL. S.r.l., per lavori edili e fornitura di materiali eseguiti presso l'Ospedale di Priverno. Chiedeva quindi emettersi, nei confronti della controparte, un decreto ingiuntivo per l'importo sopra indicato, oltre interessi e spese processuali.
PRnunciato il decreto ingiuntivo n. 259/2022, provvisoriamente esecutivo, ed effettuata la notifica alla parte ingiunta, veniva proposta tempestiva opposizione ad opera della la quale eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per Parte_1 territorio del Tribunale adito, per essere al contrario competente il Tribunale di Velletri, e nel merito contestava la fondatezza dell'opposta pretesa creditoria.
Rappresentava, infatti, che le parti non avevano mai intrattenuto rapporti contrattuali, né tantomeno l'opponente si era costituita garante nell'interesse della PR.IL. S.r.l. in mancanza di accordi con quest'ultima.
Concludeva quindi, previa sospensione della provvisoria esecutività, per la revoca del decreto ingiuntivo e per il rigetto di ogni avversa pretesa.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva la Controparte_2
concludendo per il rigetto dell'opposizione.
[...]
Sull'eccezione di incompetenza, invocava l'applicazione del foro facoltativo di cui all'art. 20 c.p.c. sotto il profilo del luogo di adempimento dell'obbligazione, da eseguirsi al domicilio del creditore, avente sede nel Comune di Cisterna di Latina.
Nel merito, ribadiva che l'assegno era stato rilasciato a garanzia dell'obbligazione contratta con la PR.IL. PRgettazione e ILizia S.r.l., attesa la parziale coincidenza della compagine sociale con particolare riferimento a firmatario Persona_1
dell'assegno.
Chiedeva inoltre la condanna della controparte al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. dell'opponente.
pagina 5 di 11 All'esito della prima udienza, veniva respinta l'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo e la trattazione della causa proseguiva con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.; il processo veniva quindi istruito con l'esame dei testi e, all'esito, subiva rinvio all'udienza del 7 ottobre 2025 per conclusioni.
Mutata la persona fisica del giudice, la causa veniva infine rinviata all'odierna udienza anche per discussione orale, al termine della quale viene pronunciata la presente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dando lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Tutto ciò premesso, va innanzitutto respinta l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente.
In tema di competenza per territorio, se l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro indicata come liquida ed esigibile, competente “ratione loci” è infatti il giudice del domicilio del creditore ex art. 1182 c.c., comma 3, senza che rilevi se all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne contesti l'esistenza o l'ammontare; ove il convenuto non neghi il proprio debito ma contesti che il credito sia “portabile”, la questione della liquidità del credito andrà accertata dal giudice ai soli fini della competenza, in base allo stato degli atti ex art. 38 c.p.c., comma 4, senza nessuna incidenza sul merito della causa (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. II, ord., 8 novembre 2022 n. 32850; Cass. civ., Sez. VI-3, Ord. n. 4792 del 2021, Sez. VI-3, Ord. n.
7722 del 2019, Sez. U., Sent. n. 17989 del 2016).
Nel caso di specie, il processo ha ad oggetto il pagamento di un'obbligazione liquida e certa nel suo preciso ammontare, sicché la competenza territoriale si radica ex art. 20
c.p.c. presso il luogo di domicilio del creditore, quale luogo di adempimento dell'obbligazione ex art. 1182 c.c., che si trova a Cisterna di Latina, nel circondario di questo Tribunale.
Segue il rigetto dell'eccezione pregiudiziale di rito.
3. Passando al merito della causa, va detto che la pretesa creditoria è supportata da un assegno bancario, emesso in data 10.01.2020 dalla a favore Parte_1 della e che ha gli effetti di una promessa di pagamento. Controparte_1
pagina 6 di 11 Infatti, “l'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario), anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento, e pertanto, secondo la disciplina dell'art.
1988 cod. civ., comporta una presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente (o il girante) non fornisca la prova - che può desumersi da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da chiunque fornito - dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto” (cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 19929 del 29/09/2011).
Era dunque onere dell'opponente provare l'inesistenza del rapporto obbligatorio sottostante, oggetto d'ingiunzione, oppure l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Nel caso di specie, la si è limitata a contestare genericamente di Parte_1
avere intrattenuto rapporti con la controparte e di aver prestato garanzia per l'adempimento dell'obbligazione originariamente contratta dalla PR.IL. S.r.l., per i lavori eseguiti dalla presso l'Ospedale di Priverno, negando che Controparte_1 potessero desumersi argomenti di segno contrario dal collegamento tra le due società.
Ha inoltre evidenziato che vi sarebbe un'incongruenza tra l'importo oggetto di fatturazione, per € 5.900,99 e l'assegno rilasciato di € 6.000,00.
Tale contestazione non vale, tuttavia, a provare né l'inesistenza dell'obbligazione garantita, cioè del rapporto di appalto tra la PR.IL S.r.l. e la né Controparte_1 tantomeno dell'obbligazione di garanzia stipulata dall'odierna opponente, dovendosi ritenere che quest'ultima non abbia assolto l'onere probatorio a suo carico.
Né possono ricavarsi ulteriori elementi dalla prova orale assunta nel corso del giudizio.
L'unico teste di parte opponente, ha infatti riferito di non essere a Testimone_1
conoscenza del passaggio di assegni o altri titoli tra le parti, ma ha anche precisato di non essersi mai occupato di pagamenti, dal momento che vi provvedeva personalmente il titolare dell'azienda (cfr. quanto dichiarato dal predetto testimone all'udienza del
21.05.2024: “cap. premetto che io non curavo i pagamenti. A volte mi occupavo della gestione degli acquisti o degli ordini. I pagamenti erano curati sempre in modo diretto
pagina 7 di 11 dal titolare dell'azienda. In merito alla copia dell'assegno che mi viene mostrata (all. n. 1 fascicolo monitorio), posso dire che non ho mai visto questo assegno. Null'altro so in merito ad esso. ADR per quanto a mia conoscenza, nei rapporti tra le due società parti del presente giudizio non vi è stato mai passaggio titoli o consegna di assegni senza una scrittura privata. Dico questo anche perché la società per cui io ho lavorato operava dando esecuzione anche ad appalti pubblici, con necessità di traccia scritta di ogni adempimento, ordine o pagamento”).
Ha poi dichiarato di non essere a conoscenza di eventuali rapporti contrattuali tra le parti, con ciò non escludendo affatto l'eventualità che la si fosse costituita Parte_1
garante per la PR.IL. S.r.l. (cfr. quanto dichiarato in udienza dal testimone: “ADR per quanto io ne sia a conoscenza, nel periodo in cui ho lavorato per la opponente quest'ultima non ha intrattenuto alcun rapporto contrattuale con la ). Controparte_2
Trattasi, dunque, di un'escussione testimoniale decisamente inidonea a smentire le risultanze documentali e, in particolare, la promessa di pagamento contenuta nell'assegno.
Al contrario, l'esistenza dell'obbligazione trova riscontro nella deposizione del teste di parte opposta , capocantiere per i lavori svolti nell' di Priverno Testimone_2 Pt_2
alla fine del 2019, il quale ha riconosciuto le fatture emesse dalla nei Controparte_1 confronti della PR.IL. e ha dichiarato di essere stato presente al momento del rilascio dell'assegno da parte di una società terza, per un importo più o meno corrispondente a quello delle fatture (cfr. le dichiarazioni rese dal testimone all'udienza del 21.05.2024:
“cap. 2) sono stato direttore del cantiere dei lavori svolti presso l'ospedale di Priverno a fine 2019. È vero che sono state emesse da nei confronti di PR. IL le CP_2 fatture n. 26 e 27. Ho conoscenza diretta di queste circostanze perché provvedevo io direttamente a curare la contabilità di cantiere. Mi occupavo in particolare di determinare i metri quadri del materiale che era stato utilizzato in cantiere;
conoscevo il prezzo concordato del materiale;
comunicavo direttamente all'ufficio amministrazione questi dati e l'importo complessivo da riportare nella fattura. PRvvedevo io, da solo, ad effettuare le valutazioni che prima ho descritto. comunicavo questi dati a Pt_3
pagina 8 di 11 Previato che lavorava in ufficio amministrazione. Cap. 4 in merito alle fatture n. 26 e n.
27 che mi vengono mostrate in copia ne riconosco e confermo il contenuto determinato nelle modalità che prima ho descritto. Non rientrava nelle mie competenze conoscere tempi e modalità di pagamento, ma ero comunque a conoscenza dei rapporti economici con PR. IL. poiché me ne parlava . Ricordo che quello all'ospedale di Parte_4
Priverno era il primo lavoro con PR. IL e la chiese un assegno in garanzia. Pt_4
So per certo quello che sto dicendo perché la Previato mi chiese di determinare il valore complessivo dei lavori per poter chiedere una garanzia di pagamento. Questo mi è stato richiesto a fine 2019. Ricordo di aver accompagnato a ritirare l'assegno di cui Pt_3
prima ho detto. Non ricordo quando, ricordo a Pomezia ma non esattamente l'indirizzo.
Io non sono entrato, è entrata solo . Quando è entrata in macchina ho Pt_3 Pt_3 visto l'assegno che riconosco nella copia che mi viene mostrata. Quando è Pt_3
rientrata in macchina le ho fatta notare che è stato emessa da società diversa dalla PR.
IL e lei mi ha risposto che un signore, all'interno del locale, le aveva detto che aveva terminato il blocchetto degli assegni PR. IL ed aveva emesso questo assegno di altra società. Cap. 6 l'importo indicato nell'assegno era più o meno corrispondente all'importo delle fatture n. 26 e n. 27, in particolare della stima iniziale che io avevo fatto per questi lavori. ADR se ben ricordo mi ha detto di aver parlato con un certo Pt_3
ma non ne sono certo”). Per_1
Irrilevante è, infine, il disconoscimento dell'assegno effettuato da parte opponente.
In primo luogo, va detto infatti che lo stesso è stato prospettato solo nella prima memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., oltre il termine di cui all'art. 215 c.p.c., che, in caso di scrittura privata, ricollega l'onere di disconoscimento alla prima udienza o difesa successiva al momento della sua produzione;
se ne ricava che il disconoscimento avrebbe dovuto essere effettuato nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, essendo stato l'assegno depositato sin dalla fase monitoria (cfr. all. 1 al ricorso per decreto ingiuntivo).
In ogni caso, il disconoscimento è stato effettuato in modo generico.
pagina 9 di 11 Nella prima memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., l'opponente si è infatti limitata a contestare la provenienza e l'autenticità della ricevuta dell'assegno, eccependo l'assenza di intestazione e l'illeggibilità della sottoscrizione, senza alcuna contestazione sulla firma;
nella terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ha invece disconosciuto la grafia con cui è stato compilato l'assegno in corrispondenza del beneficiario e dell'importo, nonché la firma apposta sulla “ricevuta di assegno in garanzia”, senza nulla eccepire – ancora una volta – in merito alla sottoscrizione apposta in calce all'assegno.
Trova dunque piena applicazione l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1988
c.c., a fronte della quale l'opponente, gravata dal relativo onere probatorio, non ha allegato e provato il fatto estintivo dell'opposta pretesa, rappresentato dall'esatto adempimento (cfr. Cass., sez. un., 31 ottobre 2001, n. 13533).
Ciò nonostante, l'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento relativamente al quantum debeatur.
È infatti pacifico tra le parti che l'assegno è stato emesso dalla a garanzia Parte_1
dell'obbligazione contratta dalla PR.IL. S.r.l. con la ed è altrettanto Controparte_1 pacifico che il debito in questione ammontasse ad € 5.900,99, come risulta dalle fatture depositate in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo.
Quest'ultimo deve, pertanto, essere revocato e l'opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposta della somma sopra indicata, oltre interessi di mora al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, a nulla rilevando che l'assegno sia stato emesso per il maggior importo di € 6.000,00.
Infatti, “la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui
pagina 10 di 11 esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (cfr. Cass.
Sez. 1 -, Ordinanza n. 2091 del 25/01/2022 (Rv. 663945 - 01). La misura della condanna non può, pertanto, eccedere quella dell'obbligazione sottostante l'assegno.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 147/2022 per la particolare semplicità delle questioni affrontate e per il modulo decisorio scelto ex art. 281-sexies c.p.c., e dei parametri medi in relazione alla sola fase istruttoria, con distrazione a favore dei difensori. Va inoltre respinta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. non essendovi prova del dolo o della colpa grave dell'opponente, anche in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa ed ogni ulteriore richiesta assorbita, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo e condanna la al pagamento, in favore della della Parte_1 Controparte_1 somma di € 5.900,99, oltre interessi di mora al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
2) Condanna la alla refusione delle spese processuali a Parte_1
favore di che liquida in € 3.380,00 per compensi, oltre a Controparte_2
spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
3) Rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opposta nei confronti dell'opponente.
Così deciso in Latina, il 16 ottobre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
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