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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/06/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 18/2025 degli affari di volontaria giurisdizione promosso da
(cf: ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(cf: ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in atti, dall' avv. Marisa Pirrone, presso il cui studio, sito a Termini Imerese nella Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 5, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: separazione su ricorso congiunto;
conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto e verbale di udienza del 16.5.2025 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc depositato in data 9.1.2025, e Parte_1 Parte_2 premettendo di aver contratto matrimonio civile l'8.3.2019 a Termini Imerese trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.27, parte II, serie C, dell'anno
2019 - dal quale non sono nati figli, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale secondo le condizioni concordate.
In particolare, le parti non hanno previsto alcun obbligo di mantenimento reciproco, essendo economicamente autosufficienti in quanto titolari di redditi adeguati alle rispettive necessità; hanno stabilito che la casa coniugale condotta in locazione, sita a
Termini Imerese nella Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa n.5, sia assegnata alla moglie. All'udienza del 16.5.2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di voler addivenire alla separazione secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
la causa è stata dunque posta in decisione.
Orbene, ad avviso del Tribunale, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione personale dei coniugi alle condizioni compiutamente indicate dalle parti e che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte, avendo le stesse dato atto del venir meno della comunione materiale e spirituale.
Siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico, né alle disposizioni di legge, con la precisazione che il Tribunale si limita a prendere atto delle previsioni relative al godimento della casa coniugale, stante l'assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
L'introduzione del procedimento su ricorso congiunto e l'ammissione di entrambe le parti al patrocinio a spese dello Stato fanno sì che nulla debba disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale omologa la separazione consensuale tra e alle Parte_1 Parte_2 condizioni di cui al ricorso congiunto depositato l'8.1.2025, confermate all'udienza del
16.5.2025, da intendersi qui integralmente richiamate;
nulla sulle spese.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.