Decreto cautelare 6 ottobre 2017
Sentenza breve 30 ottobre 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 30/10/2017, n. 5091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5091 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/10/2017
N. 05091/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03870/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3870 del 2017, proposto da:
OS SQ, rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Marotta, Antonio Maurizio D'Orta, con domicilio determinato presso la segreteria di questo T.A.R. ai sensi dell’art. 25 c.p.a.;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.,
Universita' degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli in persona del Rettore p.t.;
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria in Napoli, via Armando Diaz, 11;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell'elenco nominativo degli ammessi in soprannumero ai sensi del D.M. 948 del 01/12/2016 al Corso di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno per l'ordine di scuola secondaria di II grado - Anno Accademico 2016/2017, pubblicato in data 12 agosto 2017, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente;
dei decreti, ignoti data e numero, con i quali l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli ha deciso di non ammettere la ricorrente in soprannumero ai sensi del D.M. 948 del 01/12/2016 al Corso di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno per l'ordine di scuola secondaria di II grado - Anno Accademico 2016/2017, pubblicato in data 12 agosto 2017, per i motivi di seguito specificati;
della nota del 9 settembre 2017 della Segreteria Studenti dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, inviata dal Dott. Sica Vincenzo, di riscontro all’email di richiesta di immatricolazione in sovrannumero invitata dalla ricorrente, con la quale si comunica alla stessa che ella “…non risulta vincitore delle precedenti selezioni (I e II ciclo – 2013/2014 e 2014/2015) dei Corsi di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno (D.M. 30 settembre 2011). Il D.M. 948/2016 art. 4 comma 5 ammette in soprannumero solo i vincitori non gli idonei delle precedenti selezioni (I e II ciclo – 2013/2014 e 2014/2015)”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
Considerato che la parte ricorrente lamenta la mancata inclusione nella graduatoria degli ammessi al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno da svolgersi presso l’intimata Università Suor Orsola Benincasa di Napoli;
Atteso che la ricorrente invoca il disposto dell’art. 4 co. 5 e 7 del D.M. 948/2016 secondo cui: “ i candidati risultati vincitori nelle selezioni dei precedenti corsi di specializzazioni sono ammessi in soprannumero al corso di cui al presente decreto, prioritariamente presso il medesimo Ateneo ” (…) “ i candidati, che, per qualsiasi motivo, abbiano sospeso la frequenza dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno attivati negli anni accademici pregressi possono, a domanda, riprendere la frequenza del percorso nei corsi di cui al presente decreto, col riconoscimento dei crediti già eventualmente acquisiti, prioritariamente presso il medesimo Ateneo ”;
Considerato che la ricorrente è stata ammessa all’analogo corso svolto presso la cd. SICSI nell’anno accademico 2007/2008, ma, poi, non ha inteso completarlo, sospendendo la frequenza;
Rilevato che l’Università intimata ha negato l’inserimento in graduatoria ritenendo che tale diritto spettasse solo a coloro che avessero partecipato (e poi sospeso la frequenza) ai corsi istituiti ai sensi del D.M. del 30.09.2011;
Considerato che, peraltro, la menzionata normativa fa un generico riferimento ai pregressi “ percorsi di specializzazione ” di analoga tipologia, non limitando il diritto all’iscrizione soprannumeraria a coloro che abbiano seguito (e sospeso) i soli corsi organizzati secondo il più recente ordinamento;
Rilevato che, all’odierna udienza, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell’ammissione della ricorrente ai corsi, disposta a seguito dell’adozione del decreto monocratico cautelare n. 1522/2017 che, appunto, aveva disposto l’ammissione con riserva della ricorrente;
Considerato che, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, “quali che ne siano le ragioni, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, non potendo in tal caso -in omaggio al principio dispositivo- il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità” (cfr, ex multis, in detti sensi, Cons. Stato, sezione quarta, 15 aprile 2004, n. 3041 e 27 aprile 2004, n. 2551; Tar Campania, Napoli, sesta sezione, n. 3141 del 18 giugno 2013, n. 3542 del 24 luglio 2012; n. 2008 del 2 maggio 2012; n. 564 del 3 febbraio 2012, e, sezione quarta, n. 22318 del 3 novembre 2010; Tar Lazio, Roma, sezione prima, 2 febbraio 2011, n. 971 e 8 novembre 2010, n. 33224);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che le spese debbano essere compensate in relazione alla natura della presente decisione e alle difficoltà applicative scaturite dalla disciplina in oggetto;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso improcedibile e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Umberto Maiello, Consigliere
Luca Cestaro, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Cestaro | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO