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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/07/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
La Corte d'Appello di Lecce
- sezione promiscua -
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Roberto Maria CARRELLI PALOMBI - Presidente
Dott. Consiglia INVITTO - Consigliere est.
Dott. Alessandra FERRARO - Consigliere
Dott. Andrea RATTA - Comp. Onorario esperto
Dott. Miriam RIZZO - Comp. Onorario esperto ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 338 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 decisa all'udienza collegiale dell' 8 luglio 2025.
T R A
e , rappresentati e difesi dall'avv. M. Manganaro e Parte_1 Parte_2 dall'avv. I. Feola , giusta mandato margine del ricorso ex art. 17 L. 184/83, elettivamente domiciliati presso il loro studio;
- appellanti –
E
E rappresentati e difesi dall'avv. A. Petrelli , Controparte_1 Controparte_2 giusta mandato in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio
- Appellati - nonché
del minore – AVV. Controparte_3 Persona_1 Controparte_4 elettivamente domiciliato in Lecce presso il suo studio alla Via Milizia n. 64;
1 - appellato –
Ed ancora
-
- P. G. PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
- P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI MINORENNI DI Lecce
-altri appellati -
CONCLUSIONI: le parti concludevano come in atti.
******
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 30.8.2023, e proponevano appello avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Lecce n.30/2023 in data 21.6.2023 e notificata il 4.7.2023, con cui era stato dichiarato lo stato di adottabilità del minore figlio degli appellanti- , la decadenza di entrambi i Per_1 genitori della responsabilità genitoriale sui figli minori, e il non doversi procedere in merito Per_1 Per_2 allo stato di adottabilità del minore ( perché affidato ai nonni paterni). Per_2
2. Deducevano l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di abbandono del minore. In particolare, negli articolati motivi di impugnazione, gli appellanti sostenevano un'errata valutazione da parte del
Tribunale per i minorenni delle loro capacità genitoriali.
Evidenziavano, invero, di non volersi sottrarre ai doveri ed alle responsabilità genitoriali, dimostrando – contrariamente a quanto ritenuto nella gravata sentenza – di essere, invece, in grado di occuparsi del figlio, dopo aver avviato un percorso di sostegno alla genitorialità. Quindi il percorso motivazionale della sentenza impugnata sarebbe stato inidoneo, avendo il giudicante valorizzato solo le circostanze negative, senza una valutazione puntuale e concreta della effettive capacità genitoriali dei deducenti;
sicché il provvedimento impugnato, così grave e definitivo, appariva non adeguato agli interessi del minore.
Evidenziavano, ancora, che comunque, in considerazione della diponibilità e idoneità dei nonni paterni, cui era affidato a prendersi cura anche dell'altro nipote, non poteva comunque essere dichiarato lo stato di Per_2 adottabilità di , perché una tale decisione rappresentava solo una “estrema ratio” della quale nella specie Per_1 però difettavano i presupposti. Concludevano chiedendo, previa rinnovazione della c.t.u., la riforma della sentenza e quantomeno l'affidamento del minore ai nonni paterni, favorendo così anche il ricongiungimento familiare.
3. I nonni paterni, e , si costituivano giudizio, ribadendo e dichiarando la Controparte_1 Controparte_2 loro incondizionata disponibilità all'affidamento anche del secondo minore, evidenziando come tale disponibilità non era stata resa nel corso del giudizio di primo grado dinnanzi al tribunale per i minorenni in quanto non mai non erano stati mai convocati formalmente;
insistevano pertanto affinché, previo accertamento dell'insussistenza
2 dei presupposti per la dichiarazione dello stato di abbandono del minore e stante la loro disponibilità a Per_1 tanto, di disporre l'affidamento del a loro, anche al fine di favorire ricongiungimento familiare con il Per_1 fratellino di cui i nonni sono già affidatari. Per_2
4. Il curatore speciale del minore, Avv. costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 8.1.2024 CP_4 in sostituzione del precedente curatore, che aveva rinunciato all'incarico, concludeva per il rigetto dell'appello, perché la scelta del TM era sicuramente conforme agli interessi del minore.
5. Il P.G. , a sua volta, esprimeva, in data 23.10.2023, parere contrario all'accoglimento di ciascuno degli appelli.
6.Con ordinanza del 12 Marzo 2024 la Corte riteneva necessario disporre una c.t.u. al fine di verificare la capacità genitoriale dei genitori, e e quelle dei nonni paterni del minore, e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, posto che il minore era già stato affidato a loro, che si dichiaravano disponibili ad Controparte_2 Per_2 accogliere anche;
l'indagine era finalizzata ad accertare, in particolare, l'esistenza di un legame significativo Per_1 tra i nonni paterni e il minore e la effettiva capacità di questi ultimi a mantenere la relazione con;
Per_1 Per_1 infine occorreva verificare la situazione esistenziale di , collocato presso una famiglia affidataria, valutando Per_1 se sussistesse o meno l'interesse a mantenere e/o a riprendere i rapporti con i nonni e i genitori e se tale strada fosse effettivamente percorribile. Dopo il deposito della relazione peritale, era disposta ed espletata ulteriore attività istruttoria, con l'acquisizione della relazioni aggiornate dei SS e del CF competenti. Considerato quindi che non era emerso dalla c.t.u. e con riferimento alla situazione del nipote alcun deficit importante nella Per_2 capacità accuditiva e educativa e nello svolgimento delle funzioni genitoriali da parte degli ascendenti, cui il minore
è comunque affidato, e che tanto di per sé militava nel senso della possibilità di una capacità accuditiva dei nonni anche nei confronti di , laddove, di contro, che non era stata evidenziata alcuna criticità per nel Per_1 Per_1 mantenere un rapporto con i nonni paterni, avendo solo verificato i cc.tt.uu. che i nonni, con riferimento ad entrambi i nipoti, non sarebbero “ per i deboli repertori comportamentali ed affettivi e per la semplicità della dotazione cognitiva
“ in grado di mettersi “nei panni dei bambini” per poter essere un modello di rispecchiamento affettivo, senza del tutto negare la possibilità di una relazione, era disposta una integrazione della consulenza, invitando i consulenti dr. e dalla dott.ssa a dettagliare le modalità e le tempistiche del Controparte_5 Persona_3 riferito “ percorso di chiarificazione e preparazione “ alla ripresa dei rapporti, precisando se, in caso di un esito positivo di tale percorso, potessero verosimilmente essere risolte e superate le criticità attualmente esistenti, tale da rendere possibile una ripresa dei rapporti fra i fratelli, e se pure veicolata dagli adulti di riferimento;
se Per_1 Per_2 tale ripresa potesse essere di giovamento anche a per superare il suo “isolamento “ e la sua Per_2 insoddisfazione, senza arrecare nocumento alla serenità di , e se, dunque, in tale ipotesi, anche nell'ottica Per_1 di garantire una adeguata tutela degli interessi di entrambi i minori, non fosse preferibile conservare e mantenere un significativo rapporto affettivo fra i fratelli, e/o fra e gli ascendenti, piuttosto che recidere in modo Per_1 irreversibile ogni legame tra di loro e quindi con la famiglia di origine.
Tale integrazione era depositata il 24.2.2025, sicché all'udienza dell' 8.7.2025, le parti concludevano come da verbale e la Corte riservava di provvedere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 7. L'appello proposto è solo in parte fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente si rileva che l'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (nel testo novellato dalla legge 28 marzo
2001, n. 149) attribuisce al diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia un carattere prioritario, di talché nelle situazioni di difficoltà e di emarginazione della famiglia di origine, il recupero di questa, considerata come ambiente naturale, costituisce il mezzo preferenziale per garantire la crescita del bambino, ed impone ai
Servizi sociali di non limitarsi a registrare passivamente le insufficienze della situazione in atto, ma di costruire, con gli opportuni strumenti di aiuto e di sostegno, nella famiglia del sangue, relazioni umane significative ed idonee al benessere del bambino. La richiamata valorizzazione del legame naturale - e, insieme, la logica di gradualità e di sussidiarietà degli interventi che ispira la legge novellata, in una prospettiva che assegna all'istituto dell'adozione il carattere di estremo rimedio – rende, dunque, necessario un particolare rigore nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, che non può discendere da un mero apprezzamento circa l'inidoneità dei genitori del minore cui non si accompagni l'ulteriore, positivo accertamento che tale inidoneità abbia provocato, o possa provocare, danni gravi ed irreversibili alla equilibrata crescita dell'interessato (si veda, fra le tante, Cass. n. 15011/2006, e da ultimo, Cass. n. 1837/2011 e Cass. n. 7115/2011).
L'adottata decisione non appare, invero, conforme ai principi che presidiano la materia e che trovano la fonte normativa nell'art. 8 della Convenzione EDU, che sancendo il diritto al rispetto alla vita familiare., impone allo
Stato di adottare le misure idonee a preservare, per quanto possibile, il legame con la famiglia d'origine (v. anche c. Italia, § 59). Infatti, << L'articolo 8 CEDU pone a carico dello Stato degli obblighi positivi inerenti al rispetto effettivo Per_4 della vita famigliare. In tal modo, laddove è accertata l'esistenza di un legame famigliare, lo Stato deve in linea di principio agire in modo tale da permettere a tale legame di svilupparsi (si veda OL c. Svezia (n. 2), 27 novembre 1992, § 90, serie A n. 250;
EU e SH c. Svizzera [GC], n. 41615/07, § 140, CEDU 2010; TE c. Portogallo, sopra citata, § 75)…. IS
… tenendo conto tuttavia che l'interesse superiore del minore deve costituire la considerazione determinante che, a seconda della sua natura e gravità, può prevalere su quello del genitore (Sahin c. Germania [GC], n. 30943/96, § 66, CEDU 2003-VIII; Kearns
c. , n. 35991/04, § 79, 10 gennaio 2008; c. Italia, sopra citata, § 60) Per_5 Parte_3
L'insegnamento della CEDU è, quindi, quello di ravvisare una violazione del diritto al rispetto della vita familiare, sancito dall'articolo 8 della Convenzione, in tutte le ipotesi in cui sia previsto, per situazioni di difficoltà nell'esercizio della capacità e responsabilità genitoriale, come unica soluzione, la rottura del legame familiare, mediante i ricorso all'adozione, senza verificare prima se siano praticabili anche altre soluzioni, idonee, invece, al fine di salvaguardare sia l'interesse dei minori che il legame familiare.
La diversa impostazione data al problema dalla CEDU porta a rivisitare in tale nuova ottica tutta la materia dell'adozione tenendo conto che non assume più un ruolo centrale l'interesse del minore tuot court in quanto il fatto che un minore possa essere accolto in un contesto più favorevole alla sua educazione non giustifica di per sé che egli venga sottratto alle cure dei suoi genitori biologici, se ciò non sia assolutamente «necessario», perché va parimenti tutelato il diritto dei genitori, sulla base dell'articolo 8 della Convenzione, di godere di una vita familiare con il loro figlio.
4 E' necessario, pertanto, adoperarsi in maniera adeguata e sufficiente per fare rispettare il diritto di vivere con i figli, prima di sopprimere definitivamente ogni possibilità di recupero del rapporto genitori –figli e/o di recupero del rapporto dei minori quantomeno con la famiglia di origine.
La corte di legittimità ha ribadito anche di recente che “ Ai fini della verifica della sussistenza dello stato di abbandono, compete al giudice di merito accertare, all'attualità, la sussistenza di reiterati comportamenti gravissimi e pregiudizievoli per i minori, indicativi di una incapacità genitoriale in concreto non recuperabile, stante l'infruttuosa adozione di tutte le misure assistenziali e di sostegno disponibili e della mancanza di parenti in grado di prendersi cura dei minori;
ne consegue che l'adottabilità può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso i figli, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo o le "carenze personologiche" del genitore siano tali da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico, non emendabili da interventi di sostegno” . Il focus di ogni decisione resta sempre in ogni caso la tutela del benessere psico-fisico del minore ed “ il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio e di cui il giudice di merito deve dare conto” ( v. Cassazione civile sez. I, 30/10/2024,
n.27999)
8. Facendo applicazione dei suddetti principi nazionali e sovranazionali al caso in scrutinio, rileva il Collegio che non ricorrono le condizioni per una adozione legittimante. Appare invero prevalente e da tutelate l'interesse del minore e quello del minore a mantenere un rapporto fra di loro e con la famiglia d'origine, che Per_1 Per_2 la declaratoria dello stato di adottabilità di invece impedirebbe del tutto. Per_1
La consulenza disposta dalla Corte ha escluso ogni possibilità per i genitori del minore e del minore Per_1 di prendersi cura dei figli, in quanto il signor risulta affetto da disturbo di personalità Per_2 Parte_1 con caratteristiche di personalità miste in presenza di tratti evitanti e antisociali;
il colloquio con la madre, Pt_2
ha permesso di ritrovare anch'essa, col medesimo stile di fronteggiamento delle situazioni, come “vaga
[...] reticente tendente ad annacquare i contenuti e l'esplorazione delle situazioni” ( vedi relaz,) sicché gli aspetti caratteristici delle personalità di entrambi i genitori, incapaci di entrare in contatto profondo intimo empatico con l'altro, sono rimasti immutati rispetto al passato lasciando intravedere dicono i CC.TT.UU, “ la sostanziale immodificabilità e incompatibilità di tale posizione con un lavoro di rivisitazione, di riconoscimento delle difficoltà
e di sana autocritica, indispensabile preliminare a qualunque impegno di implementazione delle funzioni genitoriali”.
Per quanto riguarda invece i nonni paterni, seppure il rapporto tra questi e non appaia significativo, per Per_1 il fatto che il rapporto degli ascendenti col minore è stato in passato anche abbastanza intermittente e privo di
5 persistenza e non per colpa dei nonni, ma per una serie di circostanze che prescindono dalla loro volontà, tuttavia i nonni si occupano già di e quindi, se pure la situazione di quest'ultimo appare abbastanza problematica, Per_2 tuttavia non può negarsi la identità dei nonni a svolgere le funzioni genitoriali, anche se con alcuni importanti limiti. È emerso nel corso dei colloqui con i consulenti, infatti, l'incapacità della signora di comprendere Pt_4
e apprezzare il sentire dell'altro, quindi anche di sintonizzarsi con “ ella rifugge un contatto profondo
Per_2 con le proprie emozioni evitando i sentimenti a coloritura la depressiva, e pertanto sarebbe necessario l'attivazione di un'urgente piano di lavoro teso alla valutazione e a un intervento che possa avere valenza terapeutica, affinché possa vivere processi di sintonizzazione empatica con i propri caregiver di più alta qualità”; è evidente la
Per_2 solitudine come problema per Affermano i cc.tt.uu non è un bambino felice ed è un bambino
Per_2 Per_2 solo e insoddisfatto”, ( pag. 15 della seconda consulenza); le problematiche di sono non adeguatamente
Per_2 prese in carico dai nonni paterni quindi la presenza di difficoltà relazionali con i compagni fa sì che una eventuale presenza di sia in qualche modo una sorta di speranza/ promessa al bambino e condivisa con i familiari. Per_1
Al momento però all'ipotesi di un riavvicinamento tra fratelli la “si mostra tanto lucida quanto fredda quasi CP_2 indifferente” riguardo ai potenziali vissuti di . I consulenti ritengono quindi non rispondente al bisogno Per_1 del minore, se non addirittura controproducente, un'eventuale avvio del rapporto con i nonni paterni da parte di finalizzata ad un affidamento del minore, e anche inopportuna, al momento, una ripresa dei rapporti con Per_1 il fratello perché “non è opportuno che il destino che riguarda ciascuno dei due bambini sia sottoposto Per_2 alle transazioni e agli umori ed alle valutazioni personali degli adulti, nonni e genitori”. Tale eventualità però non
è esclusa. Anche se il progetto di recupero di rappresenti “un tentativo malconcio di riaccorpamento Per_1 dell'unità familiare” e lo sforzo per rispondere al disagio e alle solitudine di che tracima in casa e nelle Per_2 situazioni sociali;
la nonna tenta di assecondare il progetto di di restituirgli almeno il fratellino, anche se Per_2 non è compito di , ma degli adulti, di compensare e lenire il malessere di correlato alla sua Per_1 Per_2 condizione esistenziale e alla mancata piena risposta ai suoi bisogni legittimi;
non sembra sano in una situazione di disfunzionalità irrompere nella vita di , che al momento procede in un percorso sereno e ordinato. Per_1
Secondo i consulenti la loro condizione risulta al momento del tutto sbilanciata, però non escludono la utilità per di mantenere dei rapporti significativi con la sua famiglia d'origine, in particolare con il fratello Per_1 Per_2 sicché, alla luce di queste valutazioni, la decisione della Corte di indagare in particolare questo aspetto, ha fatto emergere la concreta possibilità di una utilità della ripresa del rapporto fra i due fratelli.
Ritengono infatti i consulenti, con una valutazione che la Corte condivide, che se pure il ricongiungimento stabile e in tempi stretti di con il fratello sia allo stato inopportuno, perché risulterebbe gravemente Per_1 Per_2 destabilizzante ed intrusivo per , compromettendone l'equilibrio psichico e il complessivo benessere così Per_1 preziosamente raggiunto, tuttavia tale soluzione non va esclusa in un prossimo futuro, e anzi sarebbe auspicabile, sicché è opportuno adoperarsi in tal senso, occorre una presa in carico di e dei nonni paterni da parte Per_2 del Servizio Affidi territorialmente competente, in collaborazione con la neuropsichiatria infantile, come attività necessaria per definire modalità e tempistiche del percorso, finalizzato alla ripresa dei rapporti fra i due fratelli;
percorso che secondo i cc.tt.uu. dovrebbe durare almeno due anni;
i nonni dovranno essere aiutati a tarare i loro interventi sulle reali necessità del nipote, mediante un lavoro psicologico affinché “ maturino la consapevolezza
6 che tanto quanto sono entità con una loro individualità con bisogni interessi emozioni affetti Per_2 Per_1 che richiede un adattamento sapiente e flessibile da parte degli adulti”. Questa attività preparatoria è indispensabile affinché i due fratelli possano sentirsi nel concreto bambini tutelati e rispettati. D'altro canto, anche avrà Per_1 bisogno di tempo per consolidare il proprio senso di appartenenza alla coppia affidataria e al suo attuale contesto di vita, per un buon esito del processo identitario in costruzione e una stabilizzazione emotivo-affettiva sicché i consulenti suggeriscono di valutare << l'istituto dell'adozione che meglio possa rispondere all'obiettivo di pieno benessere del bambino>>. Tale suggerimento viene recepito dal Collegio.
Concludono i consulenti quindi nel senso che se non è opportuno che sia affidato ai nonni, sicchè la Per_1 scelta della adozione etero familiare è allo stato quella che risponde maggiormente ai suoi interessi, ma non può escludersi neppure la utilità di mantenere un rapporto con la sua famiglia d'origine, sicché deve essere scelta la soluzione che possa più proficuamente consentire il mantenimento di tale rapporto. Il percorso, che i consulenti hanno suggerito di intraprendere, deve avere una durata di almeno due anni, vuoi per consentire a ed ai Per_2 nonni di recuperare e ripristinare il rapporto, vuoi perché solo fra due anni “ da una posizione emotivamente Per_1 più sicura affettivamente radicata e cognitivamente più matura “ potrà essere impegnato in un lavoro preparatorio all'eventuale avvio dei rapporti col fratello esperienza anche questa che dovrà essere accompagnata Per_2 professionalmente e monitorata attraverso l'intervento di un centro specialistico (centro per la famiglia o luogo neutro) .
8. 1. Alla luce della consulenza svolta in appello, quindi, non può allo stato condividersi la scelta del tribunale di dichiarare il minore , adottabile con rescissione di ogni legame con la famiglia di origine, apparendo Per_1 invece opportuno, nell'interesse dello stesso , ma anche di che da un lato sia avviato il percorso Per_1 Per_2 indicato dai c.t.u. finalizzato alla ripresa dei rapporti fra i fratelli, con le riferite tempistiche e modalità e dall'altro che si avvii un percorso finalizzato ad una adozione diversa da quella piena o legittimante qui intrapreso, valutando la possibilità ad esempio di una adozione mite e/o di una adozione aperta, che consentano il mantenimento di un legame con la famiglia d'origine.
L'indagine approfondita sulla esigenza morale e materiale del minore deve considerare tutti gli aspetti cruciali relativi ai suoi diritti, inclusa la valutazione dell'interesse del minore a mantenere il legame familiare rispetto alla carenza genitoriale, potenzialmente supportato temporaneamente da un affidamento extrafamiliare reversibile o da un'adozione "mite" secondo l'art. 44 della legge n. 184 del 1983. Cassazione civile sez. I, 29/08/2024, n.23320
L'interesse a mantenere rapporti con la famiglia può portare ad un affidamento extra familiare e/o all'adozione mite.
Va detto che i due procedimenti - quello dell'adozione legittimante e quello dell'adozione mite e/o aperta - sono incompatibili e diversi tra di loro e non sovrapponibili. Il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore in ragione della sua condizione di abbandono, ai sensi della l. n. 184 del 1983, art. 8 e ss., e il giudizio volto a disporre un'adozione mite, l. n. 184 del 1983, ex art. 44, lett. d), costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente, dato che il primo è funzionale alla successiva dichiarazione di un'adozione cd. piena o legittimante, ai sensi della l. n. 184 del 1983, art. 25, costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori
7 biologici, con definitivo ed esclusivo inserimento in una nuova famiglia del minore, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica coesistente con quello con i genitori biologici, non estinguendo il rapporto del minore con la famiglia di origine pur se l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta all'adottante.
La diversità dei procedimenti e delle statuizioni impedisce, in ossequio al principio della domanda, che la Corte nell'ambito del presente giudizio possa fare applicazione dell' art. 44 L n. 184 del 1983, atteso che l'accertamento dello stato di adottabilità contenuto nella sentenza appellata, è fondato su presupposti diversi di quelli fondanti la adozione mite o aperta, soluzione che appare preferibile nella specie, e che necessità di un diverso percorso, dovendo essere avviato tutto il lavoro preparatorio indicato dai c.t.u.; tanto comporta, quindi, in accogliemmo dell'appello, ed in riforma della sentenza, la revoca della dichiarazione dello stato di adottabilità del minore ex art. 8 e ss. della l. n. 184 del 1983. Persona_1
Va correlativamente disposta la rimessione al Tribunale per i minorenni del presente fascicolo per l'avvio del diverso procedimento finalizzato alla adozione mite o aperta di . Per_1
P. Q. M.
La Corte, pronunziando sull'appello proposto con ricorso, depositato in data 30.8.2023 da e Parte_1
avverso la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Lecce n.30/2023 in data Parte_2
21.6.2023 e notificata il 4.7.2023, così provvede:
a) Accoglie in parte l'appello di e e, per l'effetto, in parziale riforma Parte_1 Parte_2 dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, revoca la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore
; Persona_1
b) Dispone rimettersi gli atti al TM
Manda alla Cancelleria le comunicazioni
Così deciso in Lecce in data 8 luglio 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Consiglia Invitto) (dott. Roberto. Controparte_6
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