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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/04/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2130/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 11.10.2024,
Da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Baviera (Germania) il 19.7.1939, con il patrocinio dell'avv. RESTIVO SIMONA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Travedona Monate (VA), via Aldo Moro n. 10/4, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati in data
13.1.2025);
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio;
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente:
“Nel merito:
– dichiarare lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il sig. Controparte_2
e la sig.ra ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di
[...] Controparte_1
procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
In via istruttoria:
Ci riserva di indicare testi e articolare capitoli di prova sui fatti e argomenti di cui in premessa, ampliare e/o modificare le conclusioni innanzi rassegnate, ulteriormente dedurre e produrre alla luce delle difese avversarie”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
Laveno Mombello in data 3.5.2008, atto iscritto nei registri dello Stato civile del predetto
Comune dell'anno 2008, atto n. 3 Parte I.
Dall'unione non sono nati figli.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Varese n. 342/2020 pubblicata in data
8.6.2020, passata in giudicato l'8.1.2021.
ha adito il Tribunale chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio. Parte_1
Ha dedotto che a partire dalla sentenza di separazione è decorso più di un anno senza che vi sia stata alcuna riconciliazione tra i coniugi;
che in data 3.8.2023 inviava, tramite il proprio difensore, una raccomandata alla moglie con la quale la informava della sua intenzione di addivenire a un divorzio consensuale, intenzione che è stata rinnovata nel giugno 2024; tuttavia per entrambe le missive non è pervenuto alcun riscontro da parte della resistente.
pagina 2 di 4 non si è costituita nonostante la regolare notificazione effettuata nei suoi Controparte_1 confronti presso l'indirizzo di residenza sito in Varese, via Cantoreggio n. 40, atto ritirato a mani della figlia in data 10.12.2024.
All'udienza del 18.3.2025 compariva la sola parte ricorrente con l'assistenza del proprio difensore;
il giudice relatore, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di letto l'art. 473 bis. 22 c.p.c., non adottava provvedimenti provvisori in Controparte_1
assenza di prole e di richieste economiche e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Varese n. 342/2020 pubblicata in data
8.6.2020, passata in giudicato l'8.1.2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 11.10.2024), ricorrono gli estremi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, dalle allegazioni di parte ricorrente e dal comportamento processuale di parte resistente, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Vista la natura necessaria del giudizio in relazione alla domanda sullo status, in assenza di domande di contenuto economico, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da
[...]
e in Laveno Mombello in data 3.5.2008, atto Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2008, atto n. 3 Parte I;
pagina 3 di 4 2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Laveno Mombello affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Spese di lite irripetibili.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 11.10.2024,
Da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Baviera (Germania) il 19.7.1939, con il patrocinio dell'avv. RESTIVO SIMONA, elettivamente domiciliato presso il difensore in Travedona Monate (VA), via Aldo Moro n. 10/4, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati in data
13.1.2025);
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio;
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente:
“Nel merito:
– dichiarare lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il sig. Controparte_2
e la sig.ra ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di
[...] Controparte_1
procedere alla trascrizione della emananda sentenza;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
In via istruttoria:
Ci riserva di indicare testi e articolare capitoli di prova sui fatti e argomenti di cui in premessa, ampliare e/o modificare le conclusioni innanzi rassegnate, ulteriormente dedurre e produrre alla luce delle difese avversarie”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
Laveno Mombello in data 3.5.2008, atto iscritto nei registri dello Stato civile del predetto
Comune dell'anno 2008, atto n. 3 Parte I.
Dall'unione non sono nati figli.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Varese n. 342/2020 pubblicata in data
8.6.2020, passata in giudicato l'8.1.2021.
ha adito il Tribunale chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio. Parte_1
Ha dedotto che a partire dalla sentenza di separazione è decorso più di un anno senza che vi sia stata alcuna riconciliazione tra i coniugi;
che in data 3.8.2023 inviava, tramite il proprio difensore, una raccomandata alla moglie con la quale la informava della sua intenzione di addivenire a un divorzio consensuale, intenzione che è stata rinnovata nel giugno 2024; tuttavia per entrambe le missive non è pervenuto alcun riscontro da parte della resistente.
pagina 2 di 4 non si è costituita nonostante la regolare notificazione effettuata nei suoi Controparte_1 confronti presso l'indirizzo di residenza sito in Varese, via Cantoreggio n. 40, atto ritirato a mani della figlia in data 10.12.2024.
All'udienza del 18.3.2025 compariva la sola parte ricorrente con l'assistenza del proprio difensore;
il giudice relatore, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di letto l'art. 473 bis. 22 c.p.c., non adottava provvedimenti provvisori in Controparte_1
assenza di prole e di richieste economiche e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Varese n. 342/2020 pubblicata in data
8.6.2020, passata in giudicato l'8.1.2021.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 11.10.2024), ricorrono gli estremi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato, dalle allegazioni di parte ricorrente e dal comportamento processuale di parte resistente, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Vista la natura necessaria del giudizio in relazione alla domanda sullo status, in assenza di domande di contenuto economico, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da
[...]
e in Laveno Mombello in data 3.5.2008, atto Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2008, atto n. 3 Parte I;
pagina 3 di 4 2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Laveno Mombello affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Spese di lite irripetibili.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 4 di 4