Ordinanza cautelare 7 luglio 2023
Sentenza 31 ottobre 2023
Accoglimento
Sentenza 30 settembre 2024
Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2025
Parere definitivo 18 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17/02/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01262/2025REG.PROV.COLL.
N. 05136/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5136 del 2023, proposto da
La Fulvia Immobiliare S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Botasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via San Francesco D’Assisi n. 14;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 680/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Thomas Mathà e uditi per le parti l’avvocato Fabrizio Tomaselli per delega dell’avvocato Paolo Botasso e l’Avvocato dello Stato Raffaella Ferrando;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso del 2021 (n.r.g. 2347/2021) la società La Fulvia Immobiliare S.p.A. aveva impugnato dinanzi al TAR per la Lombardia, domandandone l’annullamento, l’intimazione di pagamento n. 068 2021 90092074 44/000 intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, notificata il 14 dicembre 2021, chiedendo il pagamento della somma di Euro 2.026.005,43 per prelievi supplementari di latte (relativo alle campagne lattiere degli anni 2000/2001 e 2003/2004), interessi, anche di mora, e oneri di riscossione in riferimento alla cartella di pagamento AGEA n. 3002015000008622000 del 2015, ed ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente.
2. A sostegno del ricorso di primo grado ha dedotto i motivi così rubricati:
“ I. Prescrizione del credito.
II. Il contrasto tra normativa interna e quella comunitaria in relazione all’intero meccanismo di determinazione del prelievo supplementare. Illegittimità derivata con la cartella esattoriale n. 3002018000001260600 notificata il 11.12.2008 impugnata nel giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, III Sezione, R.G. n. 1877/2020.
III. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Eccesso di potere come conseguenza della violazione della legge penale con riferimento agli artt. 479 e 323 c.p. Violazione dell’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della CEDU. Il contrasto con gli esiti dell’istruttoria svolta in sede penale. Illegittimità derivata con la cartella esattoriale n. 3002018000001260600 notificata il 11.12.2008 impugnata nel giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, III Sezione, R.G. n. 1877/2020.
IV. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione sotto molteplici profili. Violazione di legge in relazione agli artt. 8-ter e 8-quinquies del decreto legge 10.2.2009 n. 5, convertito in legge 9.4.2009 n. 33 ed ai principi di buon andamento e trasparenza della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 10 della legge 7.8.1990 n. 241. Illegittimità derivata con la cartella esattoriale n. 3002018000001260600 notificata il 11.12.2008 impugnata nel giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, III Sezione, R.G. n. 1877/2020.
V. Violazione dell’art. 7 della legge 27.7.2000, n. 212 e dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. Illegittimità derivata con la cartella esattoriale n. 3002018000001260600 notificata il 11.12.2008 impugnata nel giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, III Sezione, R.G. n. 1877/2020. ”
3. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito TAR ha in parte dichiarato il ricorso inammissibile ed in parte lo ha respinto.
4. In particolare, il giudice di prime cure ha:
- accertato che il gravame avverso la cartella di pagamento del 2015 alla quale si riferiva l’intimazione di pagamento del 2021 era stato respinto dal medesimo TAR con la sentenza n. 1246/2016, che il rispettivo appello al Consiglio di Stato (n.r.g. 933 del 2017) era ancora pendente e che pertanto l’intimazione di pagamento può essere censurata solo per vizi propri;
- conseguentemente rilevato che erano quindi inammissibili il secondo, terzo, quarto e quinto motivo (sostanzialmente la quantificazione del prelievo supplementare e l’esatto calcolo e determinazione del debito dell’azienda e difetto di motivazione in merito agli interessi), anche in considerazione che in caso di accoglimento dell’appello n.r.g. n. 933/2017 gli effetti dell’eventuale annullamento della cartella si estendono alla successiva intimazione di pagamento, quale atto meramente consequenziale a quello impugnato e poi annullato;
- rilevato che per la campagna 2000/2001 era intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 3146/2022 che aveva annullato la cartella di pagamento del prelievo supplementare per tale annata e pertanto il parziale sopravvenuto difetto di interesse del ricorso (limitatamente a tale anno 2000/2001);
- respinto il primo motivo (per la parte residua dell’annata 2003/2004) e ha ritenuto infondata la censura concernente la prescrizione decennale del credito.
5. Con ricorso notificato il 22 maggio 2023 e depositato il 14 giugno 2023 La Fulvia Immobiliare S.p.A. ha proposto appello avverso la suddetta decisione chiedendone la riforma.
6. A sostegno del gravame ha dedotto i seguenti motivi così rubricati:
I. Nullità del provvedimento per violazione ed elusione del giudicato dell’Autorità Giudiziaria.
II. Prescrizione del credito.
III. Il contrasto tra normativa interna e quella comunitaria in materia di “quote latte”.
IV. Sul contrasto con gli esiti dell’istruttoria svolta in sede penale e conseguente erroneità dei dati posti alla base del meccanismo delle quote latte.
7. In data 30 giugno 2023 si sono costituiti in giudizio AGEA e ADER, chiedendo la reiezione del gravame.
8. Il giorno 19.12.2024 l’appellante ha depositato una memoria conclusionale, insistendo nell’accoglimento del ricorso.
9. All’udienza pubblica del 6 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza per non aver tenuto conto dell’avvenuto annullamento degli atti presupposti all’intimazione di pagamento: i prelievi supplementari relativi alle annate 2000/2001 e 2003/2004 sarebbero entrambi stati annullati con sentenza del Consiglio di Stato n. 3164/2022 e n. 3158/2022, onerando l’Amministrazione ad un complessivo ricalcolo.
11. Il motivo non è fondato, alla luce dell’intervenuta sentenza di questo Consiglio di Stato n. 7096 del 2023 (nel giudizio n.r.g. 933/2017, citato in prime cure) che ha respinto interamente l’appello contro la stessa cartella di pagamento del 2015 n. 30020150000008622/000 (identico riferimento che si trova nell’intimazione gravata con questo giudizio) del rispettivo prelievo e che conferma che gli atti presupposti sono legittimi e non annullati.
12. Nella predetta sentenza è stato accertato che “ neanche in appello sono stati dedotti argomenti idonei a mettere in discussione il presupposto fondamentale della decisione del TAR, vale a dire l’inoppugnabilità della quantificazione delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare dalle appellanti – in ragione di una sequenza procedimentale che, in coerenza con quanto disposto dall’art. 8, ss., del d.l. 5/2009, ha registrato: l’emissione delle intimazioni di pagamento, la loro non contestazione (o, quantomeno, non contestazione utile) da parte dei destinatari ed invece la loro richiesta di rateizzazione dei relativi importi, l’approvazione della richiesta e l’accettazione del piano di rateizzazione da parte delle appellanti, infine il loro inadempimento del pagamento delle rate previste, con conseguente decadenza dal beneficio. 7.2. Se questo è vero, risulta priva di base normativa la pretesa (primo motivo di appello) a considerare quanto accaduto come tam quam non esset, sulla base dell’assunto che la decadenza dal beneficio della rateizzazione azzererebbe ogni negoziazione intervenuta medio tempore e riporterebbe le parti alla situazione originaria, consentendo alle aziende di rimettere in discussione, a monte, la stessa debenza del pagamento. Viceversa, va ribadito che l’adesione alla rateizzazione vincolava le parti ed ha comportato un effetto decadenziale, per quanto riguarda il beneficio della rateizzazione, mantenendo l’efficacia dell’obbligo di pagamento, ormai consolidatosi. Nessun’altra interpretazione è sostenibile, se si considera il sinallagma contrattuale e la natura lato sensu transattiva, sottolineata dal TAR, della rateizzazione. La circostanza che le doglianze che le appellanti sollevano nei confronti della quantificazione del debito si basino su fatti ed atti sopravvenuti alle intimazioni di pagamento (secondo motivo) non può certo consentire di rimettere in termini le appellanti nei confronti di provvedimenti inoppugnabili, essendo la rilevanza dell’illegittimità sopravvenuta limitata alle ipotesi di contrarietà a norme imperative, etc. – verificare-. 7.3. Anche in appello, non sono stati forniti elementi specifici volti a sostanziare la doglianza riguardante l’omesso computo dei pagamenti che le appellanti asseriscono di aver effettuato, o delle avvenute compensazioni con contributi maturati che le appellanti lamentano AGEA non abbia considerato. Correlativamente, non vi è alcuno spazio per disporre un approfondimento istruttorio sull’effettivo importo dovuto, o addirittura sui presupposti storici del prelievo supplementare, tramite la verificazione o la CTU richieste dalle appellanti. Gli elementi sui pagamenti effettuati o sui contributi non corrisposti perché compensati, rientrano nella sfera di conoscenza del percettore, ed in ordine ad essi, pertanto, l’onere probatorio ricadeva sulle appellanti – mentre, come ha ricordato il TAR, una CTU (ma il principio può essere esteso alla verificazione) non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire le prove di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alle deficienze delle proprie allegazioni od offerte di prova ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi di fatto o circostanze non provati (Cass., civ., III, n. 3374/2008 e n. 7635/2003; Cons. Stato, V, n. 6688/2009). ”
13. Il Collegio rileva che – una volta che è stata accertata (con sentenza passata in giudicato, non essendo stato proposto ricorso per revocazione contro la predetta sentenza della III sezione n. 7096/2023) l’inoppugnabilità della determinazione del debito (e non annullato dalla sentenza del TAR), a cascata la successiva intimazione di pagamento, quale atto meramente consequenziale a quello impugnato e ritenuto legittimo, può solo essere gravato per vizi propri.
14. Sono dunque inammissibili tutti gli ulteriori motivi dedotti, sia per quanto riguarda la prescrizione del credito, il lamentato contrasto tra normativa interna e quella comunitaria in materia di “quote latte” ed il contrasto con gli esiti dell’istruttoria svolta in sede penale e conseguente erroneità dei dati posti alla base del meccanismo delle quote latte che si riferiscono solamente alla cartella di pagamento e non all’intimazione di pagamento.
15. Ne potrebbe disporsi la disapplicazione della normativa nazionale che ha condotto alla imposizione del prelievo supplementare, per effetto della sopravvenuta giurisprudenza della CGUE. Nella prospettiva del diritto nazionale, l’inoppugnabilità delle intimazioni di pagamento determinerebbero senz’altro l’infondatezza delle pretese (cfr. Cons. Stato, A.P. n. 18/2021 – che, sulla stabilità del giudicato nazionale, richiama: CGUE 11 settembre 2019, in C-676/17, 16 marzo 2006, in C-234/04; 1° giugno 1999, in C-126/97; in termini cfr. anche A.P. n. 6/2021 e Cass. civ., V, n. 2046/2017), di fronte a rapporti definibili come ormai “esauriti”. Ma ciò può essere confermato, anche nella prospettiva della disapplicazione di atti inoppugnabili di fronte a richieste di autotutela basate su orientamenti sopravvenuti, e della sussistenza dei presupposti a tal fine necessari (cfr. CGUE, sentt. c.d. ÜH & TZ del 13 gennaio 2004 e ER del 12 febbraio 2008 – vedi, recentemente, sulla necessità dell’autotutela, riguardo ad una cartella di pagamento delle quote latte, Cons. Stato, VI, n. 4862/2023), non essendosi l’appellante attivato al riguardo nei confronti di AGEA per tempo, vale a dire all’indomani delle sentenze europee, al fine di ottenere l’autotutela, ed avendo formulato soltanto in giudizio, in prossimità dell’udienza pubblica, una richiesta in tal senso.
16. Per l’effetto la sentenza impugnata va confermata.
17. La soccombenza determina la decisione sulle spese di lite che vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna l’appellante alle spese di lite in favore alle parti appellate, che vengono liquidate in rispettivamente 4.000 Euro (quattromila/00), oltre oneri accessori di legge, se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore
Marco Poppi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Thomas Mathà | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO