Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/06/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1125 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to DIACOVO FRANCESCO Parte_1
appellante
E
con gli avv.ti TENUTA GIOVANNI CARLO E TENUTA CP_1
CRISTINA appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
conveniva in giudizio l' sua datrice di CP_1 Parte_1
lavoro, deducendone la responsabilità esclusiva o concorrente, nella causazione o quantomemo nell'aggravamento delle patologie da cui egli risultava affetto, conseguenti a un contesto lavorativo caratterizzato da gravi disfunzioni organizzative, omissioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché condotte datoriali omissive in ordine alla gestione dei fattori di rischio psico-fisico.
Chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento integrale dei danni subiti in misura pari ad € 245.284,00, ovvero in altra somma maggiore o minore ritenuta equa, a titolo di danno differenziale non indennizzato dall' , oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonchè al CP_2
pagamento delle spese e competenze del giudizio.
2006 al 2016, le mansioni di addetto al protocollo presso l' poi quelle di Controparte_4 addetto all'ufficio di protocollo S.O. Annunziata (centralino), e successivamente quelle di addetto all'archivio clinico e di supporto amministrativo presso il Ticket-Triage del Pronto
Soccorso, con qualifica di coadiutore amministrativo;
che, a decorrere dal giugno 2015, il clima lavorativo presso l' si era gravemente deteriorato, con incremento Controparte_4
del carico di lavoro e conseguente deficit organizzativo, costringendolo ad effettuare lavoro straordinario sistematicamente per tre giorni a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì). In tale contesto, riferiva che a luglio del 2015 aveva denunciato che al rientro dalle ferie aveva constatato la manomissione della propria postazione lavorativa e una aggressione da parte del collega;
che poi le aggressioni verbali, le minacce e le frasi denigratorie Persona_1
da parte di tale collega a partire dagli inizi del 2016 erano divenute continue, sicchè aveva denunciato insieme ad altri colleghi in data 25.3.2016 formalmente la situazione all'Azienda datrice e chiesto l'allontanamento del medesimo o il proprio trasferimento;
che in particolare aveva chiesto l'assegnazione presso la U.O. Formazione – URP, ma che, nonostante tali istanze, l' disponeva con decorrenza 18.4.2016, stante la necessità di velocizzare il Pt_1
recupero delle (centinaia) di ticket non pagati, la sua assegnazione presso il nuovo ufficio di protocollo del S.O. Annunziata, senza previa formazione né adeguata informazione sui rischi professionali correlati.
Lamentava che, a seguito di ricovero nell'aprile 2016 presso il P.S. di gli veniva Pt_1
diagnosticata "ansia reattiva a problematiche sul posto di lavoro" e che, successivamente, il test MMSE (eseguito in data 18 maggio 2016 presso l' evidenziava CP_5 Pt_1
un deficit cognitivo di grado medio, ma che nonostante a causa di ciò fosse stata chiesta la revoca dell'assegnazione all'ufficio centralino telefonico e reiterata la richiesta di essere assegnato presso la U.O. Formazione – URP, con nota prot. n. 238 del 23.06.2016, veniva disposto il suo trasferimento all' con mansioni di Controparte_6
archivista clinico e supporto al Triage di P.S. dove venivano riscontrate carenze organizzative e inadeguatezze strutturali e strumentali, confermate dal Direttore dell' che autorizzava CP_3
l'effettuazione di 30 ore mensili di straordinario. Deduceva di essere stato esposto, anche nel nuovo incarico, a situazioni di stress psico-fisico1, aggressioni da parte dell'utenza e assenza
Pag. 2 di 13 di adeguata formazione, nonché la mancata effettuazione delle visite mediche preventive previste per la valutazione dell'idoneità alle mansioni. Riferiva, altresì, che in data 24 settembre 2016, veniva ricoverato d'urgenza per infarto miocardico acuto, con successiva angioplastica coronarica e diagnosi di cardiopatia monovasale e che tale evento aveva comportato un radicale mutamento delle sue condizioni di vita.
All'udienza del 22.10.2021 il giudizio veniva interrotto per morte del procuratore della parte convenuta.
Riassunto il giudizio dal ricorrente, si costituiva l' Parte_1
eccependo che aveva trasferito il ricorrente, su sua specifica richiesta, dai locali di Via San
Martino a quelli allocati presso l'ospedale; di aver posto il dipendente a lavorare in locali salubri e di aver fornito la relativa formazione professionale occorrente. Evidenziava che le patologie ascrivibili al ricorrente erano causa diretta del suo stile di vita malsano, essendo un tabagista ed in sovrappeso e concludeva per il rigetto della domanda avanzata dal lavoratore.
Il Tribunale di Cosenza, ritenuta la responsabilità della datrice di lavoro ex art. 2087 c.c.,
l'ha condannata al risarcimento del danno differenziale in favore del ricorrente, quantificato in
€ 100.396,00, decurtato quanto a carico dell' , oltre interessi legali come per legge, CP_2 spese di ctu liquidate con separato provvedimento e spese di lite liquidate in € 5.868,00 oltre accessori di legge.
Dopo avere disatteso l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla parte resistente, poiché infondata in quanto il ricorso era completo di tutti gli elementi essenziali ai fini della corretta identificazione del petitum e della causa petendi, ha rilevato che “dalla documentazione versata in atti, nonché dall'attività istruttoria espletata è emersa non solo la nocività degli ambienti di lavoro ove il ha svolto la sua attività lavorativa (e, dunque, CP_1 la gravosità dell'attività lavorativa da egli svolta), ma anche la riferibilità di tale gravosità al datore di lavoro”.
Ha sottolineato, in particolare, che il sovraccarico lavorativo, i deficit lamentati dal ricorrente nonché le aggressioni subìte dallo stesso lavoratore, da parte di alcuni colleghi e dell'utenza, e la nocività dell'ambiente risultavano “ampiamente dimostrati dalle richieste e/o dalle autorizzazioni al lavoro straordinario […]nonché dalle dichiarazioni testimoniali rese dai testi di parte ricorrente” e dalla “documentazione fotografica prodotta”. Ha affermato che risultano “ampiamente dimostrate le aggressioni verbali da parte del personale dell'azienda
(sig. ) e dell'utenza del P.S. nei confronti del ricorrente” anche alla luce della “nota Per_1
prot. n. 4930 del 25.03.2016 (all. n. 6 fasc. di parte ricorrente) con la quale gli impiegati:
, e hanno richiesto alla direzione generale dell' l'adozione dei CP_1 CP_7 CP_8 CP_3
Pag. 3 di 13 provvedimenti diretti a tutelare la loro incolumità dalle aggressioni del ”, nonché Per_1
delle “note del 27 luglio 2015, del 31 luglio 2015 e del 01.04.2016 (all. n. 2c, 3 e 7 del fasc. di parte ricorrente)”.
Ha ritenuto che tale documentazione (assieme alla nota prot. n. 7594 del 04.05.2016 - all. n.
11 fasc. di parte ricorrente - con cui , dopo il ricovero in pronto soccorso, chiedeva la CP_1 revoca dall'assegnazione al centralino “per motivi di salute”) è idonea a dimostrare “come il datore di lavoro fosse ben consapevole delle aggressioni subìte dal ricorrente e della sua patologia da “ansia reattiva”, e che – ciononostante – ha deciso di assegnare il ricorrente ad uffici nei quali alti erano i rischi di aggressioni e stress da lavoro correlato, omettendo, quindi, di adottare le misure necessarie atte ad impedire il verificarsi del danno”, aggiungendo al riguardo che “l' non ha dimostrato di aver sottoposto a visita preventiva CP_3 il sig. prima di assegnarlo all'ufficio centralino ed all'archivio clinico con supporto CP_1
al Ticket-Triage del P.S.”.
Ha affermato, infine, che non opera come esimente lo stile di vita extralavorativo del ricorrente in quanto - per come precisato dal CTU – ciò non esclude la natura di concausa delle usuranti condizioni lavorative”.
In merito alla liquidazione del danno biologico subito dal ricorrente, ha rilevato che il CTU ha accertato che “la menomazione dell'integrità psico-fisica del sig. è valutabile CP_1 complessivamente nella misura del 30% (trentapercento)” e che, per ciò che concerne il periodo di inabilità temporanea, “dalle patologie indicate sono derivati: un periodo di invalidità temporanea assoluta della durata di giorni 10 (dieci); un periodo di invalidità temporanea parziale al 75% della durata di giorni 10 (dieci); un periodo di invalidità temporanea parziale al 50% della durata di giorni 20 (venti); un periodo di invalidità temporanea parziale al 25% della durata di giorni 30 (trenta)”.
Quindi, ha quantificato in € 100.396,00 l'importo complessivo da liquidare “secondo i criteri usati dalla giurisprudenza di questo Tribunale in casi analoghi, alla luce dell'età del ricorrente, all'epoca del fatto, all'entità ed alla natura dei postumi permanenti”, importo da cui va decurtato quanto a carico dell' , a prescindere dal fatto che il lavoratore abbia o CP_2 meno ricevuto il pagamento di quanto indennizzabile dall' . CP_9
Avverso tale decisione ha interposto gravame l'azienda ospedaliera.
Con il primo motivo di censura l'appellante sostiene che il giudice di prime cure ha erroneamente valutato l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, in quanto “non era afferente ad una presunta genericità del ricorso, ma, di contro, al fatto che, in una vertenza per inadempimento degli obblighi datoriali, il lavoratore non avesse né specificato
Pag. 4 di 13 quale fosse il CCNL di appartenenza e, meno che meno, la propria qualifica e mansione. Il punto è importante atteso che è proprio il dipendente a riferire di aver svolto la mansione di:
“coadiutore amministrativo” ma senza fornire la prova che egli avesse, nell'effettività, proprio quella qualifica che, per il comportamento datoriale contrario ai principi dell'art.
2087 c.c., avrebbe determinato l'insorgere del diritto al risarcimento di un danno biologico, seppur differenziale”.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erronea ricostruzione dei fatti posti a base della decisione, ovvero i presunti episodi di aggressione e la descritta nocività dell'ambiente di lavoro, evidenziando la contraddittorietà del passaggio riportato a pag. 10 della sentenza: “Analogamente, risultano ampiamente provate le aggressioni verbali da parte del personale dell'azienda (sig. ) e dell'utenza del P.S. nei confronti del ricorrente”. Per_1
Sostiene che “Questo passaggio motivazionale non solo si appalesa del tutto erroneo nella ricostruzione del fatto ma, è in totale contraddizione con quanto prima scritto dallo stesso
Giudice del lavoro. Egli Giudicante, prima afferma che il lavoratore lamentava di lavorare in un ambiente nocivo, per come provato da documentazione fotografica, per poi, con un volo pindarico, ritornare indietro nel tempo alla presunta aggressione del nei locali di Via CP_1
San Martino”
Sottolinea che “il ricorrente, dal momento della sua assunzione, ha prestato attività lavorativa presso i locali dell' siti in Via San Martino di Cosenza. In Parte_1
questi locali – che non ospitavano alcuna struttura medica – erano presenti solo ed esclusivamente uffici (amministrazione, ufficio legale, contabile ecc.). I detti locali, poi, erano nuovi, atteso che erano stati recentemente edificati, quindi, alcuna malsanità e/o nocività dei luoghi può essere invocata. Unico dato negativo è stato il comportamento illecito mantenuto in una sola occasione dal dipendente , il quale venne a litigare con altro collega. Per_1
Cosa importante, però, è che il dipendente aggredito dal non era il , Per_1 CP_1
il quale era intervenuto solo ed esclusivamente per dirimere e sedare la lite. Inoltre, passaggio molto importante, è che l' , a seguito proprio della richiesta Parte_1 del , ha provveduto a trasferire il dipendente presso altro ufficio”. CP_1
Conclude che la condotta datoriale è stata diligente e tempestiva, in quanto nel mese di aprile
2016 egli, su sua esplicita richiesta, venne prontamente trasferito prima all'Ufficio Protocollo
e , subito dopo, sempre su sua esplicita richiesta, in data 23/06/2016 all'U.O.C. Servizi
Amministrativi.
Dunque, non può collegarsi quella sintomatologia ("ansia reattiva" o sintomatologie cardiache) che ha colpito il nel settembre 2016, a quanto da questi lamentato per il CP_1
Pag. 5 di 13 lavoro svolto nei locali di Via San Martino di Cosenza, atteso che il datore di lavoro ha provveduto a trasferire il dipendente presso altro ufficio della stessa Parte_1
subito dopo la sua avanzata richiesta.
Sostiene, inoltre, che la sentenza impugnata non indica in modo concreto e specifico quali sarebbero le misure di tutela omesse dal datore di lavoro e come queste avrebbero potuto prevenire i disturbi lamentati. La motivazione è generica e priva di una reale ricostruzione del nesso eziologico tra ambiente di lavoro e patologia denunciata. Tale imprescindibile connessione, infatti, non può ritenersi sussistente in re ipsa, ma deve essere dimostrata con elementi oggettivi e inequivoci.
Con il terzo motivo d'appello l'azienda ospedaliera censura specificamente la ritenuta provata nocività dell'ambiente di lavoro sulla base di un paio di fotografie prodotte dal ricorrente - contestate sin dal primo momento - che non offrono alcuna garanzia circa l'autenticità e la provenienza dei luoghi rappresentati, la loro collocazione temporale, il reale collegamento con la postazione di lavoro dell'appellato e l'eventuale permanenza delle condizioni così documentate.
Sottolinea che non è stata espletata alcuna consulenza tecnica d'ufficio o ispezione da parte degli organi sanitari competenti (es. , da considerarsi uniche fonti attendibili e idonee CP_5
a valutare l'effettiva insalubrità degli ambienti lavorativi. “Inoltre, l'eventuale insalubrità dei locali di lavoro sarebbe da ascrivere solo ed esclusivamente a quello presso il plesso ospedaliero, atteso che il , per la maggior parte del proprio periodo di assunzione, ha CP_1 espletato il proprio lavoro presso i locali di Via San Martino dell' , locali Parte_1 codesti nuovi e pienamente funzionali e salubri”.
In conclusione il convincimento espresso nella sentenza impugnata risulta fondato solo su valutazioni soggettive e prive di verifica tecnica, con conseguente violazione del principio di necessaria rigorosità della prova in tema di responsabilità datoriale ai sensi dell'art. 2087 c.c.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante lamenta che il giudice di primo grado, nell'affermare a pag. 9 della sentenza, “le condizioni di sovraccarico lavorativo nonché di deficit organizzativo presso gli uffici……”. ha erroneamente ritenuto sussistente una responsabilità datoriale ai sensi dell'art. 2087 c.c., attribuendo rilievo ad una generica condizione di “stress lavorativo”, senza accertare specifici eventi straordinari o condizioni eccezionalmente gravose (eccessivo carico di lavoro, turni disumani, condizioni ambientali oppressive, ecc.), sottolineando che il semplice lavoro amministrativo, svolto dal – CP_1
che non faceva altro che un modesto e facile lavoro di catalogazione dei fascicoli – non possa
Pag. 6 di 13 assurgere a fattore altamente stressante che ha determinato l'insorgenza di una malattia da addebitare al comportamento contra legem del datore di lavoro.
Con il quinto motivo di censura l'azienda lamenta che il CTU (dott. nominato ha Per_2 omesso di coinvolgere il consulente tecnico di parte (dott. ) dell' Persona_3 [...]
, subentrato a seguito di sostituzione del precedente consulente dott. Parte_1 Per_4
(comunicata al ctu), non inviandogli la bozza peritale per le eventuali osservazioni.
Sottolinea che alla prima difesa utile l'azienda aveva sollevato la questione, chiedendo non solo di disporre una rinnovazione della C.T.U. ma, almeno, di chiamare a chiarimenti lo stesso C.T.U., richiesta rigettata dal giudice di prime cure senza alcuna motivazione, impedendo così il contraddittorio su profili rilevanti, quali l'incidenza di alcune abitudini di vita scorretta e/o malsana nella causazione del danno biologico rilevato. “Tali omissioni, inficiando la validità della CTU, compromettono la motivazione della sentenza che se ne è avvalsa integralmente”.
Con il sesto motivo di gravame, l'azienda lamenta che il giudice di prime cure ha omesso di considerare adeguatamente l'incidenza causale delle patologie pregresse e dello stile di vita non salutare dell'odierno appellato (obesità e forte tabagismo di lunga data) nella determinazione del danno biologico, nonostante lo stesso ctu avesse indicato tali fattori come
“concausa importante” dotata di “maggiore efficienza causale”, anche se poi non ha fornito alcuna specificazione delle percentuali di causalità fra il comportamento datoriale – che è limitato al solo stress da lavoro - e quello del lavoratore , in modo tale da consentire al giudice di tenere conto del concorso colposo del danneggiato nella produzione del danno in ossequio al disposto dell'art. 1227 c.c
Ha concluso, chiedendo:
“previa concessione della sospensione della sentenza n. 609/2022 R.S. del Tribunale di
Cosenza – Sezione Lavoro;
disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per tutti i motivi esposti in narrativa voglia riformare in toto la sentenza n. 609/2022 R.S. e per l'effetto accertare e dichiarare come l' non si è mai resa colpevole della Parte_1 violazione delle norme previste dall'art. 2087 c.c..
In via subordinata, accertare e dichiarare il comportamento colpevole del dipendente nella causazione del danno e, per l'effetto, accertarne il grado di colpa nella causazione del danno finale. In via ancor subordinata, previa rinnovazione dell'istruzione ex art. 441 c.p.c., disporre una nuova C.T.U. medico-legale sulla persona del , tanto al fine di CP_1
Pag. 7 di 13 verificare l'incidenza delle patologie pregresse e del comportamento colposo mantenuto dal lavoratore nella causazione finale del danno.
In via ulteriormente gradata, sempre previa rinnovazione dell'istruzione ex art. 441 c.p.c., convocare il nominato C.T.U., nella persona del dott. al fine di rendere Persona_5 chiarimenti in ordine all'incidenza delle patologie pregresse e del comportamento colposo mantenuto dal lavoratore nella causazione del danno. Con condanna, ancora, dell'appellato al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio”.
L'appellato si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame, eccependo il giudicato interno su tutti i passaggi motivazionali, relativi all'accertamento dello stress lavoro, nonché l'inammissibilità ex art. 437, co. 2, c.p.c della domanda volta alla graduazione della colpa ex art. 1227 c.c.; ha altresì sottolineato che, richiedendo una quantificazione proporzionale delle colpe, l'appellante avrebbe implicitamente riconosciuto il nesso causale, con ammissione, dunque, dell'an debeatur e della violazione dell'art. 2087 c.c., il che escluderebbe la possibilità di discutere il quantum debeatur in termini di concorso colposo.
In ogni caso la violazione dell'obbligo ex art. 2087 c.c. non consente la graduazione della colpa.
Allo scadere del termine fissato con decreto del 1.4.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1. I primi quattro motivi di censura da trattarsi congiuntamente sono infondati.
L'allegazione del CCNL applicato al rapporto di lavoro è irrilevante. Le mansioni svolte dal ricorrente nell'arco temporale che viene in esame sono state ben specificate per tutti i periodi di lavoro e, peraltro, è stata indicata anche la qualifica di inquadramento.
La questione rilevante non è la tipologia delle mansioni, ma il contesto nel quale siano state espletate, i ritmi lavorativi e le modalità, in modo tale da verificare se sia state stressogene ed usuranti e se sia stato nocivo per la salute anche psichica l'ambiente lavorativo, non solo perché non salubre dal punto di vista strutturale, ma anche in quanto connotato dalla presenza di colleghi, la cui condotta abbia determinato un clima lavorativo ansiogeno.
Ciò posto, si rammenta che gli oneri a carico di ciascuna delle parti devono essere diversamente modulati, a seconda che le misure di sicurezza omesse siano espressamente e specificamente definite dalla legge (o da altra fonte ugualmente vincolante), in relazione ad una valutazione preventiva di rischi specifici, oppure debbano essere ricavate dallo stesso art. 2087 c.c., che impone l'osservanza del generico obbligo di sicurezza: nel primo caso, riferibile alle misure di sicurezza cosiddette "nominate", la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia nel riscontro
Pag. 8 di 13 dell'insussistenza dell'inadempimento e del nesso eziologico tra quest'ultimo e il danno;
nel secondo caso, relativo a misure di sicurezza cosiddette "innominate", la prova liberatoria a carico del datore di lavoro è invece generalmente correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza: imponendosi di norma al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standards di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (Cass. 2 luglio 2014, n. 15082).
È stato, altresì, precisato in materia di danni da superlavoro che “l'attività di collaborazione cui l'imprenditore è tenuto nei confronti dei lavoratori a norma dell'art. 2087 cod. civ. non si esaurisce nella predisposizione di misure tassativamente imposte dalla legge, ma si estende all'adozione di tutte le misure che si rivelino idonee a tutelare l'integrità psico - fisica del lavoratore. Ne consegue che anche il mancato adeguamento dell'organico aziendale (in quanto e se determinante un eccessivo carico di lavoro), nonché il mancato impedimento di un superlavoro eccedente - secondo le regole di comune esperienza - la normale tollerabilità, con conseguenti danni alla salute del lavoratore, costituisce violazione degli artt. 42, comma secondo, Cost. e 2087 cod. civ., e ciò anche quando l'eccessivo impegno sia frutto di una scelta del lavoratore (estrinsecantesi nell'accettazione di straordinario continuativo - ancorché contenuto nel cosiddetto monte ore massimo contrattuale - o nella rinuncia a periodi di ferie), atteso che il comportamento del lavoratore non esime il datore di lavoro dall'adottare tutte le misure idonee alla tutela dell'integrità fisico - psichica dei dipendenti, comprese quelle intese ad evitare l'eccessività di impegno da parte di soggetti in condizioni di subordinazione socio – economica” (cfr Cass. Sez. L. n. 8267 dell'1/09/1997).
Si richiama, infine, il recente orientamento della Suprema Corte (cfr Cass. Sez. L .
Ordinanza n. 33428 del 11/11/2022), secondo cui “in tema di tutela della salute del lavoratore nell'ambiente di lavoro, rientra nell'obbligo datoriale di protezione di cui all'art. 2087 c.c. la tutela contro le tecnopatie da costrittività organizzativa, potendosi configurare lo "straining" sia in presenza di comportamenti stressogeni scientemente attuati dal datore di lavoro nei confronti di un dipendente, sia in caso di una condotta datoriale che colposamente consenta il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute”.
Nella specie, premesso che la violazione degli obblighi di protezione nei termini sopra detti erano stati sufficientemente espressi in ricorso, dall'istruttoria è emerso che a). in ordine ai tempi di lavoro (cfr dep. responsabile dell'ufficio protocollo ove era assegnato il Tes_1
) sin dal 2015 si verificò un incremento eccessivo del lavoro dovuto allo sblocco dei CP_1
Pag. 9 di 13 concorsi con conseguente passaggio da una media di 12.000 protocolli annui ai 25/30 mila in pochi mesi, che ha coinvolto l'attività del ricorrente addetto alla protocollazione con uso di videoterminale e senza il rispetto delle pause (circostanza non smentita dal teste di controparte
, responsabile dell'UO prevenzione e protezione nonché RSPP servizio sicurezza e Tes_2
medico competente coordinatore, il quale ha affermato la pausa prevista per legge deve essere osservata dai dipendenti non posso essere io a controllare), con rientri pomeridiani che – seppure normalmente dovevano avvenire di martedì e giovedì - nel 2015 e nel 2016 (ma anche un po' prima cfr dep. ), divennero quotidiani;
pertanto, tenendo conto di Tes_1
quanto riferito dal teste unitamente a quanto attestato nei doc. 4 e 5 del fascicolo di parte ricorrente, risulta confermato il lavoro straordinario continuativo di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle ore 18 negli anni in oggetto, evidentemente per sopperire ad una inadeguatezza dell'organico (e quindi secondo gli assunti del ricorrente dalle ore 8 alle 14 e dalle 15 alle 18 dal lunedì al venerdì senza l'osservanza delle pause); b). in ordine al “clima” di lavoro, è stata confermata la presenza all'ufficio protocollo di un collega, tale , dal Per_1
quale il subiva aggressioni verbali e che approfittava della sua qualifica superiore per CP_1
pretendere dal ricorrente lo smaltimento del lavoro che competeva a lui (cfr dep. ). Tes_1
La situazione di tensione causata dalla presenza del collega litigioso e denunciata dal CP_1
sin dal luglio 2015 con richiesta di adozione di provvedimenti (cfr doc. 3a e 3b del fasc.ric., inoltrate non solo al responsabile dell'ufficio protocollo, ma anche al direttore dell'UOC
Affari Generali) - seguita poi dalla richiesta congiunta del 25 marzo 2016 (cfr doc. 6 del fasc.ric.) - è stata riferita anche dalla teste (altra collega del all'ufficio Tes_3 CP_1 protocollo: “Il aveva problemi un po' con tutti ….era un tipo strano, mi faceva Per_1 paura”), che ha confermato l'episodio di aggressione fisica del settembre 2015 che interessò terzi, ma in cui rimase coinvolto anche il (Era di pomeriggio durante un rientro, ad CP_1
un certo punto abbiamo sentito delle urla e dei rumori, il si è al alzato per andare a CP_1
vedere e dopo poco è tornato ed aveva la camicia sporca di sangue), inducendola a chiedere il trasferimento (io ero terrorizzata dalla presenza di questo individuo. All'esito di questo episodio, io ho fatto domanda di trasferimento, non perché non mi piacesse il lavoro al protocollo, ma non volevo stare più in quelle situazioni così tese); di analogo tenore sono le propalazioni del teste , guardia giurata presso la direzione generale dell'ospedale, il Tes_4 quale ha confermato l'episodio, precisando di essere dovuto intervenire “perché il Per_1 litigava con un altro impiegato ed è intervenuto anche . In quell'occasione ricordo che CP_1 sia io che il ci siamo ritrovati sporchi di sangue”; c). per quanto riguarda il periodo CP_1
successivo ad aprile 2016 e segnatamente a partire da giugno del 2016 (epoca in cui il CP_1
Pag. 10 di 13 fu trasferito all' con funzioni di archivista e di supporto al Controparte_6
Triage) il teste descrive il luogo di lavoro relativo a quest'ultima assegnazione in Tes_1 questi termini “il ricorrente lavorava in un sottoscala, nella stanza piccola vi era un lavandino, una scrivania …..era un sotterraneo. Si occupava di archiviare gli accessi al pronto soccorso e vi era solo un pc e operavano due persone. Quando io andavo a trovarlo in questo nuovo ufficio, ho visto che era pieno di scatole di cartone contenenti i vari accessi cartacei al pronto soccorso che dovevano essere archiviati”.
Sostanzialmente sovrapponibile è la descrizione dell'ambiente di lavoro - con strumentazione informatica inadeguata - fornita dagli altri due testi: l'ufficio archivio clinico era – in realtà –
“un sottoscala …con una finestra chiusa” (teste e “senza luce” (teste ), “vi Tes_5 Tes_4 era un solo computer che utilizzavano in due, non vi era una fotocopiatrice” (teste . Tes_5
Per come correttamente rilevato dal giudice di prime cure tali propalazioni circostanziate ed univoche non possono ritenersi smentite dall'unica deposizione di segno contrario del teste
, il quale, peraltro, benchè genericamente abbia negato che si trattasse di un sottoscala, Tes_2 ha ammesso che tale ufficio era dotato di un'unica finestra “fissa”, e non ricordo se si apriva”.
È evidente che la descrizione fornita dai testi di parte ricorrente, conforme a quanto ritratto nelle fotografie prodotte (ove, peraltro, è nitidamente identificabile un carrello della spesa contenente scatoloni), ha escluso la necessità di una consulenza tecnica o di una ispezione, che peraltro non sarebbero state inutili per l'accertamento dello stato dei luoghi a distanza di tempo. Si rileva, infine, che la sussistenza di un notevole arretrato da smaltire nell'ufficio di nuova assegnazione, denunciato dal ricorrente, rinviene supporto nella nota del 21.9.2016
(cfr doc. 14 fasc.parte ricorrente) i cui si richiedono 30 ore di lavoro straordinario al mese fino a dicembre del medesimo anno.
Dall'istruttoria risulta altresì confermato che nell'ufficio in oggetto il era esposto ad CP_1 aggressioni da parte dell'utenza (cfr dep. teste nell'archivio clinico, “il clima non era Tes_5 ottimale […] ed il contatto con il pubblico era continuo e le richieste erano incessanti e con toni accesi……il 24 settembre 2016 stavo andando a trovare il ricorrente nel nuovo ufficio ed ho sentito un trambusto e delle urla […] Il mi disse che era stato aggredito da un CP_1
paziente. Anche prima avevo assistito a degli episodi in cui gli utenti richiedevano con arroganza della documentazione”)
In conclusione il quadro probatorio consente di affermare che negli anni 2015/2016 il CP_1
sia stato esposto ad una costrittività organizzativa cagionata dal surplus lavorativo continuativo per disfunzioni e carenze d'organico unitamente ad un ambiente lavorativo
Pag. 11 di 13 stressogeno, dovuto alla presenza ed ai comportamenti di un collega molesto, ben noto all'azienda, la quale, pur edotta delle condizioni di salute del dipendente (dichiarata con la nota del 4.5.2016), decise di assegnarlo ad un ufficio connotato da maggiore nocività anche dal punto di vista della insalubrità strutturale, con inadeguatezza informatica, esposizione a rischio di aggressione da parte dell'utenza e con l'aggravio di una mole di lavoro tale da richiedere un ulteriore lavoro straordinario continuativo.
2.Infondato è il quinto motivo di gravame, in quanto il consulente di parte (dott. ER
), nominato successivamente dall'azienda ospedaliera, inoltrò in data 6.10.2021 i suoi
[...]
rilevi al ctu, il quale rispose alle osservazioni (cfr perizia allegata al fascicolo di primo grado)
e ciò evidentemente smentisce l'assunto secondo cui non avrebbe ricevuto la bozza di perizia.
3.Infondato è altresì l'ultimo motivo di gravame.
Il ctu di primo grado in ordine alla patologia cardiaca (esiti dell'infarto miocardico (Stemi inferiore) trattato con angioplastica primaria e impianto di stent sulla coronaria destra
(classe NYHA II- III) ha affermato che lo stress lavoro-correlato rappresenta un agente causale dotato apparentemente di minima efficienza lesiva ma tuttavia necessario al verificarsi dell'evento ed ha valutato i postumi nella misura 25% di danno biologico.
Ha, inoltre accertato un disturbo dell'adattamento, che ha valutato nella misura del 7% di danno biologico, precisando che in questo caso i fattori di origine professionale presentano una preponderante efficienza causale nel determinismo della malattia rispetto ad eventuali condizioni extralavorative.
Ha concluso che la menomazione dell'integrità psico-fisica del sig. è valutabile CP_1
complessivamente nella misura del 30%.
Orbene, appare evidente che essendo stata acclarata la violazione da parte dell'azienda dell'obbligo di protezione di cui all'art. 2087 c.c. e riscontrata per entrambe le patologie l'efficienza causale, è da escludere il concorso di colpa del dipendente ex art. 1227 comma 1
c.p.c. (cfr Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8988 del 15/05/2020).
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato.
4.Le spese del secondo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto Parte_1
, con ricorso depositato in data 10.11.2022, avverso la sentenza del Tribunale
[...]
di Cosenza, giudice del lavoro, n. 609/2022, così provvede:
1.rigetta l'appello;
Pag. 12 di 13 2.condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del secondo grado del giudizio, liquidate in € 7160,00, oltre accessori come per legge;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c.
1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 29.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
Pag. 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Al riguardo precisava che il DUVRI 2013 dell' aveva già individuato specifici rischi nei luoghi in Controparte_3 cui il ricorrente prestava servizio, quali: aggressioni, stress lavoro-correlato, esposizione a videoterminali.