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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/05/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 940 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio del 15 aprile 2025 composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa. Isabella MARIANI Presidente dr.ssa Chiara ERMINI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 22.05.2021 al n. 940 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2020 avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo n.532/2020, pubblicata il 12/11/2020 nel giudizio iscritto al R.G. n. 2531/2018;
promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Parte_1 icheli, come da procura in atti
- appellante - contro
, , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.. Marco Pesenti, come da procura in atti;
- appellato - avente ad oggetto: opposizione a precetto.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: ““Piaccia al Tribunale, contrariis reiectis, previa ogn declaratoria del caso e di legge: In via preliminare sospendere l'esecutività in quanto sussistenti i gravi motivi ex art. 615, co. 1 e art. 624 c.p.c., inaudita altera parte, considerata la concreta possibilità che il creditore agisca comunque esecutivamente mediante pignoramento sui beni dell'opponente In via principale e nel merito, - accogliere le conclusioni spiegate in primo grado << sussistendo i gravi motivi esposti nel presente atto e comunque in attesa della decisione sull'istanza di sovraidebitamento:- sospendere anche inaudita altera parte l'esecuzione e l'esecutorietà del titolo per le ragioni esposte in narrativa;
dichiarare nullo e/o inefficace /o improcedibile il precetto opposto per tutte le ragioni esposte in narrativa>>In via istruttoria- si fa istanza CTU da porsi a carico di controparte e solo in subordine a carico di entrambi, al fine di accertare la presenza di interessi usurari, ultralegali, anatocistici, il superamento del limite di finanziabilità, il tasso di interesse effettivo e determinare l'effettivo rapporto debito/credito tra le parti, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione SSUU n. 9479 del 06/04/2023, con necessaria verifica di tutte le clausole vessatorie ivi compresa l'indeterminatezza del tasso indicizzato ad Euribor;
- istanza di esibizione ex art 210 -213 cpc della documentazione inerente l'intera posizione dell'opponente, documenti di sintesi inviata all'opponente nonché ogni ulteriore documentazione inerente il contratto di finanziamento. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Con riserva di ogni altra eccezione e deduzione all'esito del comportamento processuale di Controparte.>>”; per l'appellato: “In via pregiudiziale e preliminare: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c. per i motivi esposti in atti. In subordine, rigettarsi l'avversaria istanza ex art. 283 c.p.c. in quanto inammissibile ed infondata in assenza di fumus boni iuris e del periculum in mora. Nel merito: Ogni contraria istanza e/o eccezione e/o conclusione disattesa, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello proposto dal sig. e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza Parte_2 n. 532/2020 resa dal Tribunale di Arezzo in data 12.11.2020.In ogni caso, confermare la validità e l'efficacia del precetto notificato in data 08.06.2018 al sig. In ogni caso: Spese, diritti ed onorari di lite di Parte_2 entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi. In via istruttoria: Nella denegata e non creduta ipotesi di nuova istruzione del giudizio, si ribadiscono e richiamano integralmente le istanze, deduzioni ed eccezioni di cui alla comparsa di costituzione ed ai verbali di causa.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Pt_1
chiedeva di dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, la
[...] nullità, inefficacia o improcedibilità del precetto opposto nel giudizio di primo grado.
Così nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato in data
11.07.2018. proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. Parte_2 CP_ avverso il precetto notificatogli in data 8.6.2018 su istanza di . A sostegno dell'opposizione. il eccepiva in primo luogo la nullità del precetto. per non Pt_2 essere allegato il titolo esecutivo: deduceva. altresì. che non era mai venuto a conoscenza della procedura monitoria e che. non risultando neppure allegata la procura di parte opposta. non era in grado di verificare né la validità e regolare notifica del d.i. né la legittimazione attiva di parte opposta: infine. rappresentava
e documentava di aver avanzato istanza per accedere alla proceduta di composizione della crisi da sovraindebitamento. ex L. n. 3/2012. concludendo nel modo seguente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale. previa sospensione anche inaudita altera parte. sussistendo i gravi motivi esposti nel presente atto e comunque in attesa della decisione sull'istanza di sovraindebitamento: - sospendere anche inaudita altera parte l'esecuzione e l'esecutorietà del titolo per le ragioni esposte in narrativa: - dichiarare nullo e/o inefficace e/o improcedibile il precetto opposto per tutte le ragioni esposte in narrativa: - con vittoria di competenze spese generali
2 iva e cpa.. Costituendosi. si opponeva all' istanza di Controparte_2 sospensione e concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e. in ipotesi. la compensazione delle spese di lite. Respinta l'istanza di sospensione. con ordinanza resa all'udienza dell'11.9.2018. e decorsi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183. sesto comma. c.p.c.. il G.I. non avendo le parti avanzato richieste istruttorie. fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza del
12.11.2020. la causa veniva decisa mediante lettura della sentenza. resa previa discussione orale delle parti.”
Il Tribunale di Arezzo, con la sentenza impugnata, rigettava l'opposizione, affermando che, ai sensi dell'art. 654 c.p.c., la notifica del decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva non è necessaria, essendo sufficiente la menzione del titolo esecutivo nell'atto di precetto, onere nel caso di specie assolto dal creditore. Il giudice di prime cure disattendeva, altresì, l'eccezione di improcedibilità ex L. 3/2012, rilevando l'insufficienza, ai fini della sospensione dell'esecuzione, della mera proposizione dell'istanza di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, in assenza del decreto di cui all'art. 10 della predetta legge. Da ultimo, rigettava l'eccezione di nullità del precetto per asserito difetto di procura, affermando che il difensore del creditore,
Avv. aveva agito in virtù di mandato conferito per la fase monitoria, Pt_3
II. Avverso la sentenza proponeva appello Parte_1
L'appellante deduceva che il giudice di prime cure aveva erroneamente statuito sulla ritualità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, conferendo allo stesso efficacia di giudicato in ragione della mancata opposizione nel termine perentorio. Contestava, altresì, la validità del precetto, eccependo la nullità sia del decreto ingiuntivo che del precetto stesso per omessa allegazione della procura al ricorso per decreto ingiuntivo, all'atto di precetto, e per la sua assenza nel fascicolo del procedimento monitorio. A sostegno di tale doglianza, invocava l'insussistenza dello ius postulandi in capo al soggetto sottoscrittore del precetto.
Infine, contestava la prova della notifica del precetto, rilevando incongruenze nella documentazione in atti relative alla data di ricezione del plico;
emergeva infatti una notifica effettuata in proprio in data 23 giugno 2016, con plico ricevuto nei sei giorni antecedenti.
L'appellante impugnava, in ultimo, il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, presentata in pendenza della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 3/2012. Lamentava che il giudice a quo aveva negato la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto,
3 motivando con la mancata produzione del decreto di cui all'art. 10 della predetta legge. Tale decisione, ad avviso dell'appellante, si poneva in contrasto con la normativa vigente, atteso che l'art. 10 della Legge n. 3/2012 sancisce, a pena di nullità, l'impossibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sino al passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione.
L'appellante sosteneva che la suddetta nullità era necessaria e pregiudiziale anche nella fase delle trattative con i creditori e nella predisposizione del piano di ristrutturazione del debito, invocando l'applicazione analogica dell'art. 182-bis, comma 6, Legge Fallimentare e degli artt. 6 e 7, comma 2-bis, in materia di sovraindebitamento. A parere dell'appellante, la procedura di composizione della crisi richiamava la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. e dei piani di risanamento dell'esposizione debitoria ex art. 67, comma 3, lett. d), L.F., palesando la ratio del Legislatore di offrire uno strumento di prevenzione dell'usura e di salvaguardia delle piccole e medie imprese, con conseguente riduzione della conflittualità giudiziaria sul debito. Ne conseguiva, pertanto, la necessità di un'interpretazione analogica della Legge Fallimentare, estendendo il blocco delle azioni esecutive anche alla fase prodromica della procedura di sovraindebitamento.
In ragione di tali argomentazioni, l'appellante insisteva per l'accoglimento dell'istanza di sospensione, fondata sull'allegazione del fumus boni iuris e del periculum in mora derivante dal rischio di un grave pregiudizio conseguente alla prosecuzione della procedura esecutiva.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello. Rappresentava che il decreto ingiuntivo azionato in sede esecutiva era stato emesso in data 19 aprile 2016 e notificato in data 17 giugno 2016.
Tale notifica, asseriva, era regolare e non aveva dato luogo ad opposizione da parte dell'appellante, con conseguente dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo e apposizione della formula esecutiva. Persistendo l'inadempimento,
l'intimato era stato reso destinatario dell'atto di precetto per la somma di €
29.019,04, avverso il quale aveva proposto opposizione.
Quanto ai motivi di appello, evidenziava, in via preliminare, che la controparte non aveva impugnato il capo della sentenza relativo al rigetto dell'eccezione di mancata notifica del decreto ingiuntivo unitamente al precetto, con conseguente formazione del giudicato formale e sostanziale sul punto.
4 Eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., difettando l'impugnazione di ragionevoli probabilità di accoglimento.
Nel merito, con riguardo all'eccepita carenza di ius postulandi, affermava che tale eccezione era stata tardivamente proposta nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. e che pertanto doveva ritenersi esclusa dal thema decidendum. In ogni caso, l'eccezione era infondata, avendo l'avvocato provveduto alla relazione di notifica dell'atto di precetto in forza di mandato alle liti conferito nella fase monitoria, mandato che era stato oggetto di vaglio da parte del giudice incaricato dell'emissione del decreto ingiuntivo. Inoltre, il precetto, in quanto atto stragiudiziale, non necessitava del patrocinio legale. Ad ogni buon conto,
l'operato del difensore era stato ratificato in ragione del conferimento di specifica procura all'atto di costituzione nel giudizio di primo grado.
Con riferimento alla regolarità della notifica, evidenziava che vi era stato un primo tentativo di notifica spedito in proprio dal difensore risalente all'aprile
2016, ed una successiva notifica a mezzo ufficiale giudiziario con consegna in data 17 giugno 2016. Eventuali contestazioni dovevano, in ogni caso, essere svolte nelle forme e nei tempi di cui all'art. 650 c.p.c., e non con ricorso ex art. 615 c.p.c. Quanto all'improcedibilità dell'azione esecutiva conseguente alla instaurazione della procedura di sovraindebitamento, sottolineava che l'opponente aveva depositato ricorso senza provare, neanche nel corso della fase istruttoria, lo stato e l'esito della procedura, né la sua eventuale omologazione.
La sentenza di primo grado era corretta, in quanto, in assenza di prova dell'omologazione del piano, non sussistevano elementi preclusivi alla prosecuzione dell'azione esecutiva, la quale avrebbe potuto essere sospesa solo se la procedura si fosse conclusa con l'omologazione del piano, per espressa previsione normativa, non necessitante di interpretazione analogica.
In sede di comparsa conclusionale l'appellante eccepiva che
[...] non risultava iscritta all'albo ex art. 106 TUB e ne eccepiva Controparte_1 la carenza di legittimazione passiva.
replicava eccependo la tardività ed infondatezza Controparte_1 delle eccezioni sollevate e sconfessate per tabulas risultando la medesima iscritta nel registro degli intermediari finanziari di cui all'art 106 TUB.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'appello.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
5 - MOTIVI DELLA DECISIONE –
III. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione sollevata dall'appellante nelle memorie conclusionali.
L'appellante, in sede di comparsa conclusionale, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della banca, adducendo la sua presunta mancata iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 TUB e, contestualmente, l'omessa prova del subentro nella posizione della creditrice originaria, per difetto di allegazione della documentazione attestante la cessione del credito. Questa Corte ritiene che tali contestazioni, formulate per la prima volta nelle memorie conclusionali, siano inammissibili.
Al fine di delineare compiutamente il quadro giuridico di riferimento, appare utile richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass., Sez. U, 16 febbraio 2016, n. 2951), che ha chiarito la distinzione concettuale tra legittimazione ad agire e titolarità del diritto fatto valere in giudizio. La suddetta pronuncia chiarisce che la legittimazione ad agire in giudizio, ai sensi dell'art. 81 c.p.c., spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto “assumendo” di esserne titolare, precisando: “Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la “prospettazione” (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede
l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva,
l'azione sarà inammissibile”. Ne consegue che “La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore”.
La titolarità del diritto sostanziale, invece, attiene al merito della causa,
e quindi alla fondatezza della domanda
La Corte ha poi ribadito che la carenza di legittimazione ad agire può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio dal giudice;
secondo la Corte, tale facoltà non è soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosca un diritto a chi, alla stregua della stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio.
6 Se, da un lato, la Corte ha evidenziato che, essendo la titolarità del diritto elemento costitutivo della domanda fatta valere in giudizio, la parte non può limitarsi ad allegare la sussistenza del diritto, ma deve dimostrare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che fa valere (per cui la controparte può limitarsi a negare la titolarità del diritto), dall'altro, ha affermato che la presa di posizione assunta nella comparsa può rendere superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto. Ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda, oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sent.,
16/02/2016, n. 2951; Cass. civ., Sez. I, Ord., 18/04/2025, n. 10234).
In una recente pronuncia, la Corte ha ribadito tale concetto, affermando che il difetto di legittimazione attiva ad causam, concernente la titolarità sostanziale del credito, non è rilevabile d'ufficio, in quanto strettamente connesso all'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 19/02/2025, n. 4377).
Nello specifico ambito che attiene alla fattispecie in esame, è stato ribadito in più pronunce che l'accertamento della sussistenza di idonea prova della cessione del credito può desumersi anche dall'atteggiamento processuale della parte (Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 4277 del 10/02/2023; Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 31188 del
29/12/2017) o , sotto il profilo della tempestività, che l'avviso ex art. 58 TUB non può ritenersi idoneo a provare la cessione solo in presenza di tempestive contestazioni (Sez.
3 - Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 8975 del 15/05/2020; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016).
In ultimo la Suprema Corte ha chiarito, nello specifico ambito afferente la materia trattata, che il difetto di legittimazione attiva concernente la titolarità sostanziale del credito non è rilevabile d'ufficio, in quanto strettamente connesso all'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 19/02/2025, n. 4377).
Sulla base dei principi richiamati dalle Sezioni Unite in materia, e della linea di demarcazione tra legittimazione ad agire e titolarità del diritto, si deve ritenere che, nel caso di specie, sussiste la legittimazione ad agire di parte appellata sulla base della prospettazione dalla medesima proposta, avendo allegato la titolarità del credito fatto valere in giudizio acquisito per effetto dell'intervenuta cessione. Inoltre, l'appellante nel corso del giudizio ha svolto
7 difese incompatibili con l'eccezione di carenza di legittimazione della CP_2
l'eccezione è stata sollevata solo nella comparsa conclusionale la cui funzione è circoscritta all'illustrazione delle domande ed eccezioni già ritualmente proposte, ponendosi al di là del perimetro del thema probandum, che attiene a una fase processuale superata.
Passando al merito si osserva che la sentenza di primo grado ha correttamente statuito in ordine all'intervenuto passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'atto di precetto, per mancata opposizione del debitore.
La contestazione relativa alla presunta irregolarità o omissione della notifica del decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere ritualmente eccepita mediante l'esperimento dell'opposizione tardiva, nelle forme prescritte dall'art. 650 c.p.c.
Tale rimedio processuale, infatti, è preordinato a consentire al soggetto ingiunto, che assuma di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto a causa di un vizio nella notificazione, di contestare la pretesa creditoria azionata in sede monitoria. Al riguardo, si richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità,
e, in particolare, la recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la quale, con orientamento univoco, ha statuito che: “La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta mediante opposizione ordinaria ex art.
645 c.p.c. o opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; qualora venga dedotta in sede di opposizione esecutiva ex art. 615 o 617 c.p.c., l'opposizione è inammissibile e non può essere riqualificata” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 11/10/2024, n.
26536). Tale principio ribadisce, dunque, l'inammissibilità di qualsivoglia contestazione relativa alla validità della notifica del decreto ingiuntivo sollevata in sede di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
Parimenti destituita di fondamento giuridico risulta l'eccezione concernente il difetto di procura;
l'appellante ha dedotto l'assenza di allegazione del mandato difensivo all'atto di precetto, atto che non sarebbe rinvenibile neppure nel fascicolo del procedimento monitorio prodotto dalla controparte. In via preliminare, si osserva che l'atto di precetto non è sussumibile nella categoria degli atti processuali in senso stretto. Pertanto, la sua validità ed efficacia non sono subordinate al conferimento di una procura alle liti ad hoc.
Ne consegue che l'eventuale carenza, incompletezza o irregolarità del mandato difensivo in relazione all'atto di precetto non ne determina una nullità insanabile. Tale vizio, infatti, è suscettibile di sanatoria ex post, mediante il conferimento del mandato difensivo anche in un momento successivo. Nel caso
8 di specie, tale sanatoria si è concretizzata con il deposito, da parte della parte opposta, dell'atto di costituzione in giudizio, corredato della procura ad litem, con regolarizzazione dell'eventuale carenza originaria di rappresentanza. La giurisprudenza in materia è chiara in tal senso:” L'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo.
Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo - fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore - della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene, denunziabile con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi del primo comma dell'art. 617 cod. proc. civ. e soggetta al termine di decadenza di cinque giorni dalla relativa notifica, trascorso il quale la nullità in questione rimane sanata. Se, viceversa, per la parte istante tale difensore compie atti - come il pignoramento immobiliare - per i quali la procura è richiesta (ex artt. 125 cod. proc. civ. e 170 disp. att. cod. proc. civ.), gli atti stessi, in quanto posti in essere in difetto di rappresentanza processuale, sono affetti da nullità insanabile e rilevabile anche d'ufficio dal giudice. (cfr. Cass. civ., Sez. III,
08/05/2006, n. 10497).
Deve, in ultimo, essere disatteso il motivo di censura relativo al rigetto dell'istanza di sospensione, improcedibilità o estinzione della procedura esecutiva, fondato sull'attivazione, da parte dell'opponente, della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Al riguardo, l'art. 10 della Legge
27 gennaio 2012, n. 3, statuisce: "Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori ………
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:
a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;
b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili
o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;
c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni
9 esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili…….”.
In considerazione della disposizione normativa che individua, in modo tassativo, il momento a partire dal quale le azioni esecutive e i provvedimenti cautelari risultano precluse – segnatamente, il decreto emesso ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) – non si ravvisa la possibilità di un'interpretazione estensiva della medesima, né di un'applicazione analogica delle norme dettate in materia fallimentare. La sospensione delle procedure esecutive, difatti, non è espressamente contemplata nella fase antecedente al predetto decreto, rientrando tale decisione nella sfera di discrezionalità del giudice del sovraindebitamento, il quale dovrà valutare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità alla procedura.
Pertanto, la concessione di misure cautelari è rimessa alla prudente valutazione del giudice, dovendosi escludere qualsiasi automatismo tra la mera istanza di ammissione alla procedura di sovraindebitamento e l'interruzione delle azioni esecutive.
In ultimo, si evidenzia l'inapplicabilità dell'articolo 162 LF in ragione della profonda eterogeneità dei presupposti di operatività della norma legata alla diversità delle procedure sottese.
Per completezza, si evidenzia che la controversia instaurata in primo grado verte sulla validità del precetto, il quale, per sua natura, costituisce un atto prodromico all'azione esecutiva vera e propria. Quest'ultima, infatti, si concretizza con l'atto di pignoramento;
ne consegue che, anche sotto tale profilo, non può trovare applicazione la previsione di cui all'art. 10 della L. 3/2012 che inibisce l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive individuali, vertendosi in una fase antecedente all'avvio dell'esecuzione forzata.
Le considerazioni svolte portano al rigetto dell'appello ed alla conseguente conferma della sentenza impugnata.
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM
10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione corrispondente al valore della causa, avuto riguardo ai parametri medi, con esclusione della fase istruttoria.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
10 La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza impugnata così provvede: CP_2
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante, al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore dell'appellata, in complessivi € 3.473,00 oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
DPR n. 115/2002 in materia doppio contributo unificato, ove dovuto;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio del 15 aprile 2025 composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa. Isabella MARIANI Presidente dr.ssa Chiara ERMINI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 22.05.2021 al n. 940 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2020 avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo n.532/2020, pubblicata il 12/11/2020 nel giudizio iscritto al R.G. n. 2531/2018;
promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Parte_1 icheli, come da procura in atti
- appellante - contro
, , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.. Marco Pesenti, come da procura in atti;
- appellato - avente ad oggetto: opposizione a precetto.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: ““Piaccia al Tribunale, contrariis reiectis, previa ogn declaratoria del caso e di legge: In via preliminare sospendere l'esecutività in quanto sussistenti i gravi motivi ex art. 615, co. 1 e art. 624 c.p.c., inaudita altera parte, considerata la concreta possibilità che il creditore agisca comunque esecutivamente mediante pignoramento sui beni dell'opponente In via principale e nel merito, - accogliere le conclusioni spiegate in primo grado << sussistendo i gravi motivi esposti nel presente atto e comunque in attesa della decisione sull'istanza di sovraidebitamento:- sospendere anche inaudita altera parte l'esecuzione e l'esecutorietà del titolo per le ragioni esposte in narrativa;
dichiarare nullo e/o inefficace /o improcedibile il precetto opposto per tutte le ragioni esposte in narrativa>>In via istruttoria- si fa istanza CTU da porsi a carico di controparte e solo in subordine a carico di entrambi, al fine di accertare la presenza di interessi usurari, ultralegali, anatocistici, il superamento del limite di finanziabilità, il tasso di interesse effettivo e determinare l'effettivo rapporto debito/credito tra le parti, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione SSUU n. 9479 del 06/04/2023, con necessaria verifica di tutte le clausole vessatorie ivi compresa l'indeterminatezza del tasso indicizzato ad Euribor;
- istanza di esibizione ex art 210 -213 cpc della documentazione inerente l'intera posizione dell'opponente, documenti di sintesi inviata all'opponente nonché ogni ulteriore documentazione inerente il contratto di finanziamento. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Con riserva di ogni altra eccezione e deduzione all'esito del comportamento processuale di Controparte.>>”; per l'appellato: “In via pregiudiziale e preliminare: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c. per i motivi esposti in atti. In subordine, rigettarsi l'avversaria istanza ex art. 283 c.p.c. in quanto inammissibile ed infondata in assenza di fumus boni iuris e del periculum in mora. Nel merito: Ogni contraria istanza e/o eccezione e/o conclusione disattesa, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello proposto dal sig. e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza Parte_2 n. 532/2020 resa dal Tribunale di Arezzo in data 12.11.2020.In ogni caso, confermare la validità e l'efficacia del precetto notificato in data 08.06.2018 al sig. In ogni caso: Spese, diritti ed onorari di lite di Parte_2 entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi. In via istruttoria: Nella denegata e non creduta ipotesi di nuova istruzione del giudizio, si ribadiscono e richiamano integralmente le istanze, deduzioni ed eccezioni di cui alla comparsa di costituzione ed ai verbali di causa.”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Pt_1
chiedeva di dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, la
[...] nullità, inefficacia o improcedibilità del precetto opposto nel giudizio di primo grado.
Così nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato in data
11.07.2018. proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. Parte_2 CP_ avverso il precetto notificatogli in data 8.6.2018 su istanza di . A sostegno dell'opposizione. il eccepiva in primo luogo la nullità del precetto. per non Pt_2 essere allegato il titolo esecutivo: deduceva. altresì. che non era mai venuto a conoscenza della procedura monitoria e che. non risultando neppure allegata la procura di parte opposta. non era in grado di verificare né la validità e regolare notifica del d.i. né la legittimazione attiva di parte opposta: infine. rappresentava
e documentava di aver avanzato istanza per accedere alla proceduta di composizione della crisi da sovraindebitamento. ex L. n. 3/2012. concludendo nel modo seguente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale. previa sospensione anche inaudita altera parte. sussistendo i gravi motivi esposti nel presente atto e comunque in attesa della decisione sull'istanza di sovraindebitamento: - sospendere anche inaudita altera parte l'esecuzione e l'esecutorietà del titolo per le ragioni esposte in narrativa: - dichiarare nullo e/o inefficace e/o improcedibile il precetto opposto per tutte le ragioni esposte in narrativa: - con vittoria di competenze spese generali
2 iva e cpa.. Costituendosi. si opponeva all' istanza di Controparte_2 sospensione e concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e. in ipotesi. la compensazione delle spese di lite. Respinta l'istanza di sospensione. con ordinanza resa all'udienza dell'11.9.2018. e decorsi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183. sesto comma. c.p.c.. il G.I. non avendo le parti avanzato richieste istruttorie. fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c. All'udienza del
12.11.2020. la causa veniva decisa mediante lettura della sentenza. resa previa discussione orale delle parti.”
Il Tribunale di Arezzo, con la sentenza impugnata, rigettava l'opposizione, affermando che, ai sensi dell'art. 654 c.p.c., la notifica del decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva non è necessaria, essendo sufficiente la menzione del titolo esecutivo nell'atto di precetto, onere nel caso di specie assolto dal creditore. Il giudice di prime cure disattendeva, altresì, l'eccezione di improcedibilità ex L. 3/2012, rilevando l'insufficienza, ai fini della sospensione dell'esecuzione, della mera proposizione dell'istanza di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, in assenza del decreto di cui all'art. 10 della predetta legge. Da ultimo, rigettava l'eccezione di nullità del precetto per asserito difetto di procura, affermando che il difensore del creditore,
Avv. aveva agito in virtù di mandato conferito per la fase monitoria, Pt_3
II. Avverso la sentenza proponeva appello Parte_1
L'appellante deduceva che il giudice di prime cure aveva erroneamente statuito sulla ritualità della notifica del decreto ingiuntivo opposto, conferendo allo stesso efficacia di giudicato in ragione della mancata opposizione nel termine perentorio. Contestava, altresì, la validità del precetto, eccependo la nullità sia del decreto ingiuntivo che del precetto stesso per omessa allegazione della procura al ricorso per decreto ingiuntivo, all'atto di precetto, e per la sua assenza nel fascicolo del procedimento monitorio. A sostegno di tale doglianza, invocava l'insussistenza dello ius postulandi in capo al soggetto sottoscrittore del precetto.
Infine, contestava la prova della notifica del precetto, rilevando incongruenze nella documentazione in atti relative alla data di ricezione del plico;
emergeva infatti una notifica effettuata in proprio in data 23 giugno 2016, con plico ricevuto nei sei giorni antecedenti.
L'appellante impugnava, in ultimo, il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, presentata in pendenza della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 3/2012. Lamentava che il giudice a quo aveva negato la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto,
3 motivando con la mancata produzione del decreto di cui all'art. 10 della predetta legge. Tale decisione, ad avviso dell'appellante, si poneva in contrasto con la normativa vigente, atteso che l'art. 10 della Legge n. 3/2012 sancisce, a pena di nullità, l'impossibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sino al passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione.
L'appellante sosteneva che la suddetta nullità era necessaria e pregiudiziale anche nella fase delle trattative con i creditori e nella predisposizione del piano di ristrutturazione del debito, invocando l'applicazione analogica dell'art. 182-bis, comma 6, Legge Fallimentare e degli artt. 6 e 7, comma 2-bis, in materia di sovraindebitamento. A parere dell'appellante, la procedura di composizione della crisi richiamava la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. e dei piani di risanamento dell'esposizione debitoria ex art. 67, comma 3, lett. d), L.F., palesando la ratio del Legislatore di offrire uno strumento di prevenzione dell'usura e di salvaguardia delle piccole e medie imprese, con conseguente riduzione della conflittualità giudiziaria sul debito. Ne conseguiva, pertanto, la necessità di un'interpretazione analogica della Legge Fallimentare, estendendo il blocco delle azioni esecutive anche alla fase prodromica della procedura di sovraindebitamento.
In ragione di tali argomentazioni, l'appellante insisteva per l'accoglimento dell'istanza di sospensione, fondata sull'allegazione del fumus boni iuris e del periculum in mora derivante dal rischio di un grave pregiudizio conseguente alla prosecuzione della procedura esecutiva.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello. Rappresentava che il decreto ingiuntivo azionato in sede esecutiva era stato emesso in data 19 aprile 2016 e notificato in data 17 giugno 2016.
Tale notifica, asseriva, era regolare e non aveva dato luogo ad opposizione da parte dell'appellante, con conseguente dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo e apposizione della formula esecutiva. Persistendo l'inadempimento,
l'intimato era stato reso destinatario dell'atto di precetto per la somma di €
29.019,04, avverso il quale aveva proposto opposizione.
Quanto ai motivi di appello, evidenziava, in via preliminare, che la controparte non aveva impugnato il capo della sentenza relativo al rigetto dell'eccezione di mancata notifica del decreto ingiuntivo unitamente al precetto, con conseguente formazione del giudicato formale e sostanziale sul punto.
4 Eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., difettando l'impugnazione di ragionevoli probabilità di accoglimento.
Nel merito, con riguardo all'eccepita carenza di ius postulandi, affermava che tale eccezione era stata tardivamente proposta nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. e che pertanto doveva ritenersi esclusa dal thema decidendum. In ogni caso, l'eccezione era infondata, avendo l'avvocato provveduto alla relazione di notifica dell'atto di precetto in forza di mandato alle liti conferito nella fase monitoria, mandato che era stato oggetto di vaglio da parte del giudice incaricato dell'emissione del decreto ingiuntivo. Inoltre, il precetto, in quanto atto stragiudiziale, non necessitava del patrocinio legale. Ad ogni buon conto,
l'operato del difensore era stato ratificato in ragione del conferimento di specifica procura all'atto di costituzione nel giudizio di primo grado.
Con riferimento alla regolarità della notifica, evidenziava che vi era stato un primo tentativo di notifica spedito in proprio dal difensore risalente all'aprile
2016, ed una successiva notifica a mezzo ufficiale giudiziario con consegna in data 17 giugno 2016. Eventuali contestazioni dovevano, in ogni caso, essere svolte nelle forme e nei tempi di cui all'art. 650 c.p.c., e non con ricorso ex art. 615 c.p.c. Quanto all'improcedibilità dell'azione esecutiva conseguente alla instaurazione della procedura di sovraindebitamento, sottolineava che l'opponente aveva depositato ricorso senza provare, neanche nel corso della fase istruttoria, lo stato e l'esito della procedura, né la sua eventuale omologazione.
La sentenza di primo grado era corretta, in quanto, in assenza di prova dell'omologazione del piano, non sussistevano elementi preclusivi alla prosecuzione dell'azione esecutiva, la quale avrebbe potuto essere sospesa solo se la procedura si fosse conclusa con l'omologazione del piano, per espressa previsione normativa, non necessitante di interpretazione analogica.
In sede di comparsa conclusionale l'appellante eccepiva che
[...] non risultava iscritta all'albo ex art. 106 TUB e ne eccepiva Controparte_1 la carenza di legittimazione passiva.
replicava eccependo la tardività ed infondatezza Controparte_1 delle eccezioni sollevate e sconfessate per tabulas risultando la medesima iscritta nel registro degli intermediari finanziari di cui all'art 106 TUB.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'appello.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
5 - MOTIVI DELLA DECISIONE –
III. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione sollevata dall'appellante nelle memorie conclusionali.
L'appellante, in sede di comparsa conclusionale, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della banca, adducendo la sua presunta mancata iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 TUB e, contestualmente, l'omessa prova del subentro nella posizione della creditrice originaria, per difetto di allegazione della documentazione attestante la cessione del credito. Questa Corte ritiene che tali contestazioni, formulate per la prima volta nelle memorie conclusionali, siano inammissibili.
Al fine di delineare compiutamente il quadro giuridico di riferimento, appare utile richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass., Sez. U, 16 febbraio 2016, n. 2951), che ha chiarito la distinzione concettuale tra legittimazione ad agire e titolarità del diritto fatto valere in giudizio. La suddetta pronuncia chiarisce che la legittimazione ad agire in giudizio, ai sensi dell'art. 81 c.p.c., spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto “assumendo” di esserne titolare, precisando: “Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la “prospettazione” (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore come titolare del diritto di cui si chiede
l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva,
l'azione sarà inammissibile”. Ne consegue che “La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore”.
La titolarità del diritto sostanziale, invece, attiene al merito della causa,
e quindi alla fondatezza della domanda
La Corte ha poi ribadito che la carenza di legittimazione ad agire può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio dal giudice;
secondo la Corte, tale facoltà non è soggetta a preclusioni, in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosca un diritto a chi, alla stregua della stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio.
6 Se, da un lato, la Corte ha evidenziato che, essendo la titolarità del diritto elemento costitutivo della domanda fatta valere in giudizio, la parte non può limitarsi ad allegare la sussistenza del diritto, ma deve dimostrare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che fa valere (per cui la controparte può limitarsi a negare la titolarità del diritto), dall'altro, ha affermato che la presa di posizione assunta nella comparsa può rendere superflua la prova dell'allegazione dell'attore in ordine alla titolarità del diritto. Ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda, oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sent.,
16/02/2016, n. 2951; Cass. civ., Sez. I, Ord., 18/04/2025, n. 10234).
In una recente pronuncia, la Corte ha ribadito tale concetto, affermando che il difetto di legittimazione attiva ad causam, concernente la titolarità sostanziale del credito, non è rilevabile d'ufficio, in quanto strettamente connesso all'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 19/02/2025, n. 4377).
Nello specifico ambito che attiene alla fattispecie in esame, è stato ribadito in più pronunce che l'accertamento della sussistenza di idonea prova della cessione del credito può desumersi anche dall'atteggiamento processuale della parte (Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 4277 del 10/02/2023; Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 31188 del
29/12/2017) o , sotto il profilo della tempestività, che l'avviso ex art. 58 TUB non può ritenersi idoneo a provare la cessione solo in presenza di tempestive contestazioni (Sez.
3 - Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 8975 del 15/05/2020; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016).
In ultimo la Suprema Corte ha chiarito, nello specifico ambito afferente la materia trattata, che il difetto di legittimazione attiva concernente la titolarità sostanziale del credito non è rilevabile d'ufficio, in quanto strettamente connesso all'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (cfr. Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 19/02/2025, n. 4377).
Sulla base dei principi richiamati dalle Sezioni Unite in materia, e della linea di demarcazione tra legittimazione ad agire e titolarità del diritto, si deve ritenere che, nel caso di specie, sussiste la legittimazione ad agire di parte appellata sulla base della prospettazione dalla medesima proposta, avendo allegato la titolarità del credito fatto valere in giudizio acquisito per effetto dell'intervenuta cessione. Inoltre, l'appellante nel corso del giudizio ha svolto
7 difese incompatibili con l'eccezione di carenza di legittimazione della CP_2
l'eccezione è stata sollevata solo nella comparsa conclusionale la cui funzione è circoscritta all'illustrazione delle domande ed eccezioni già ritualmente proposte, ponendosi al di là del perimetro del thema probandum, che attiene a una fase processuale superata.
Passando al merito si osserva che la sentenza di primo grado ha correttamente statuito in ordine all'intervenuto passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'atto di precetto, per mancata opposizione del debitore.
La contestazione relativa alla presunta irregolarità o omissione della notifica del decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere ritualmente eccepita mediante l'esperimento dell'opposizione tardiva, nelle forme prescritte dall'art. 650 c.p.c.
Tale rimedio processuale, infatti, è preordinato a consentire al soggetto ingiunto, che assuma di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto a causa di un vizio nella notificazione, di contestare la pretesa creditoria azionata in sede monitoria. Al riguardo, si richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità,
e, in particolare, la recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la quale, con orientamento univoco, ha statuito che: “La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta mediante opposizione ordinaria ex art.
645 c.p.c. o opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; qualora venga dedotta in sede di opposizione esecutiva ex art. 615 o 617 c.p.c., l'opposizione è inammissibile e non può essere riqualificata” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 11/10/2024, n.
26536). Tale principio ribadisce, dunque, l'inammissibilità di qualsivoglia contestazione relativa alla validità della notifica del decreto ingiuntivo sollevata in sede di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
Parimenti destituita di fondamento giuridico risulta l'eccezione concernente il difetto di procura;
l'appellante ha dedotto l'assenza di allegazione del mandato difensivo all'atto di precetto, atto che non sarebbe rinvenibile neppure nel fascicolo del procedimento monitorio prodotto dalla controparte. In via preliminare, si osserva che l'atto di precetto non è sussumibile nella categoria degli atti processuali in senso stretto. Pertanto, la sua validità ed efficacia non sono subordinate al conferimento di una procura alle liti ad hoc.
Ne consegue che l'eventuale carenza, incompletezza o irregolarità del mandato difensivo in relazione all'atto di precetto non ne determina una nullità insanabile. Tale vizio, infatti, è suscettibile di sanatoria ex post, mediante il conferimento del mandato difensivo anche in un momento successivo. Nel caso
8 di specie, tale sanatoria si è concretizzata con il deposito, da parte della parte opposta, dell'atto di costituzione in giudizio, corredato della procura ad litem, con regolarizzazione dell'eventuale carenza originaria di rappresentanza. La giurisprudenza in materia è chiara in tal senso:” L'atto di precetto deve essere sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore necessariamente munito di procura alle liti, non trattandosi di atto del processo.
Ne consegue che, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo - fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore - della medesima, ovvero con qualsiasi altro atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene, denunziabile con l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi del primo comma dell'art. 617 cod. proc. civ. e soggetta al termine di decadenza di cinque giorni dalla relativa notifica, trascorso il quale la nullità in questione rimane sanata. Se, viceversa, per la parte istante tale difensore compie atti - come il pignoramento immobiliare - per i quali la procura è richiesta (ex artt. 125 cod. proc. civ. e 170 disp. att. cod. proc. civ.), gli atti stessi, in quanto posti in essere in difetto di rappresentanza processuale, sono affetti da nullità insanabile e rilevabile anche d'ufficio dal giudice. (cfr. Cass. civ., Sez. III,
08/05/2006, n. 10497).
Deve, in ultimo, essere disatteso il motivo di censura relativo al rigetto dell'istanza di sospensione, improcedibilità o estinzione della procedura esecutiva, fondato sull'attivazione, da parte dell'opponente, della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Al riguardo, l'art. 10 della Legge
27 gennaio 2012, n. 3, statuisce: "Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori ………
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:
a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;
b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili
o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;
c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni
9 esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili…….”.
In considerazione della disposizione normativa che individua, in modo tassativo, il momento a partire dal quale le azioni esecutive e i provvedimenti cautelari risultano precluse – segnatamente, il decreto emesso ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) – non si ravvisa la possibilità di un'interpretazione estensiva della medesima, né di un'applicazione analogica delle norme dettate in materia fallimentare. La sospensione delle procedure esecutive, difatti, non è espressamente contemplata nella fase antecedente al predetto decreto, rientrando tale decisione nella sfera di discrezionalità del giudice del sovraindebitamento, il quale dovrà valutare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità alla procedura.
Pertanto, la concessione di misure cautelari è rimessa alla prudente valutazione del giudice, dovendosi escludere qualsiasi automatismo tra la mera istanza di ammissione alla procedura di sovraindebitamento e l'interruzione delle azioni esecutive.
In ultimo, si evidenzia l'inapplicabilità dell'articolo 162 LF in ragione della profonda eterogeneità dei presupposti di operatività della norma legata alla diversità delle procedure sottese.
Per completezza, si evidenzia che la controversia instaurata in primo grado verte sulla validità del precetto, il quale, per sua natura, costituisce un atto prodromico all'azione esecutiva vera e propria. Quest'ultima, infatti, si concretizza con l'atto di pignoramento;
ne consegue che, anche sotto tale profilo, non può trovare applicazione la previsione di cui all'art. 10 della L. 3/2012 che inibisce l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive individuali, vertendosi in una fase antecedente all'avvio dell'esecuzione forzata.
Le considerazioni svolte portano al rigetto dell'appello ed alla conseguente conferma della sentenza impugnata.
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM
10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione corrispondente al valore della causa, avuto riguardo ai parametri medi, con esclusione della fase istruttoria.
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PER QUESTI MOTIVI
-
10 La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza impugnata così provvede: CP_2
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante, al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati, in favore dell'appellata, in complessivi € 3.473,00 oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
DPR n. 115/2002 in materia doppio contributo unificato, ove dovuto;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
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