Sentenza 16 agosto 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/08/2004, n. 15963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15963 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN ANNUNZIATA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 37/01 del Tribunale di URBINO, depositata il 16/05/01 - R.G.N. 423/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/04 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'INPS proponeva appello, dinanzi al Tribunale di Urbino, avverso la sentenza del Pretore del lavoro che aveva accertato il diritto dell'odierna intimata all'integrazione al minimo della pensione e aveva condannato l'Istituto a rimborsare ai procuratori antistatali della intimata medesima le spese di lite, nella misura di un terzo. Assumeva l'INPS che il giudizio doveva essere dichiarato estinto ai sensi della speciale disciplina degli artt. 1, comma 183^, della legge n. 662/1996 e 36, comma 5^, della legge n. 448 del 1998, con compensazione delle spese di entrambi i gradi.
L'appellata si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale dichiarava l'estinzione del giudizio e la inefficacia della sentenza di primo grado, fatta salva la pronuncia sulle spese, che compensava fra le parti per il solo grado di appello.
Muovendo dal rilievo che la decisione della controversia richiedeva la preventiva verifica della compatibilità della speciale disciplina estintiva invocata dall'INPS con le norme della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e con quelle del relativo Protocollo addizionale, per essere tali norme, una volta introdotte nell'ordinamento interno (con legge 4 agosto 1955 n. 848), dotate di efficacia sovraordinata rispetto al quella della legislazione nazionale, il Tribunale ha affermato che le disposizioni delle leggi n. 662/96 e 448/98, nella parte in cui prevedono la compensazione delle spese e l'inefficacia delle sentenze non ancora passate in giudicato, non possono essere applicate, per contrasto con l'art. 1 del Protocollo addizionale (il quale stabilisce che "ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni", in questo ambito ricomprendendo, giusta la interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo, anche il credito futuro che sia già stato attribuito o che sia sufficientemente provato) nel caso in cui, come nella specie, vi sia stata una sentenza - sia pure non definitiva - che abbia disposto la condanna alle spese con distrazione a favore del difensore antistatario. Diversamente, quest'ultimo verrebbe privato della possibilità di chiedere il pagamento delle sue spese e dei suoi onorari direttamente allo Stato, verso il quale vanta un diritto autonomo e distinto da quello della parte, per effetto della distrazione ottenuta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Di questa sentenza l'INPS chiede la cassazione con ricorso affidato a un unico motivo.
La parte privata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'INPS, con l'unico motivo, censura la sentenza del Tribunale per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 183^, della legge n. 662/96 e dell'art. 36, comma 5^, della legge n. 448/98, nonché
dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 del relativo Protocollo addizionale (tutti in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), sostenendo che il coordinamento tra la disciplina di origine convenzionale e quella delle leggi interne successive non può essere operato sulla base dei medesimi meccanismi e principi che presiedono al coordinamento, all'interno degli stati membri, tra norme comunitarie e disposizioni nazionali con le prime incompatibili, e osservando che, comunque, nel caso controverso, la sentenza di primo grado che riconosceva il credito del difensore distrattario era stata tempestivamente impugnata;
sicché, in presenza di un rapporto privo dei requisiti della certezza e incontrovertibilità, non poteva non operare la sopravvenuta previsione legale della perdita di efficacia delle sentenze non ancora passate in giudicato in una con quella di compensazione integrale delle spese di lite, da riferire a tutti i gradi del giudizio.
Il motivo di ricorso è fondato.
Esso prospetta questioni già proposte in altri analoghi casi e risolte da questa Corte in base al seguente principio di diritto, che deve essere confermato in questa sede: "Con riferimento alla disciplina speciale dettata dagli art. 1, comma 183^, l. n. 662 del 1996 e 36, comma 5^, l. n. 448 del 1998, che hanno previsto l'estinzione dei giudizi pendenti in materia di diritti nascenti dalle sentenze della Corte costituzionale n. 240 del 1994 e n. 495 del 1993, con inefficacia dei provvedimenti non ancora passati in giudicato e con compensazione delle spese processuali, la pronunzia della Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza 19 ottobre 2000, Ambruosi c. Stato italiano), che ha sancito la negativa incidenza di tale disciplina sul principio di pacifico godimento dei propri beni (art. 1 del primo Protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), nella parte in cui non prevede misure di prevenzione del rischio del difensore distrattario di poter recuperare le spese dei giudizi estinti "ex lege", se pure non è dotata diversamente da quanto avviene per le pronunzie della Corte di giustizia europea - di un'efficacia diretta nell'ordinamento interno, costituisce comunque "diritto vivente" nella materia regolata dalla convenzione, del quale il giudice interno deve tenere conto nella propria attività interpretativa;
tuttavia, con specifico riferimento alla incompatibilità rilevata dal giudice europeo tra la anzidetto disciplina nazionale e quella della Convenzione, mentre può configurarsi un intervento del legislatore che - nella sua discrezionalità - provveda a individuare opportuni rimedi idonei a consentire l'adeguata soddisfazione del diritto di credito dell'avvocato dell'assicurato (per esempio, consentendone la riscossione presso l'istituto assicuratore con facoltà di rivalsa di questo verso l'altra parte), deve invece escludersi la sussistenza a carico del giudice interno di un obbligo di disapplicare la medesima disciplina legale, attesa la sostanziale impossibilità di affidare la risoluzione dell'antinomia allo strumento del coordinamento ermeneutico delle fonti o della denuncia di illegittimità delle norme interne (a tali fini non potendo essere utilizzati gli art. 10 e 11 Cost., per difetto dei rispettivi presupposti, e gli art. 41 e 42 Cost., nei quali il diritto di proprietà 'si trova in posizione recessiva rispetto all'interesse primario della utilita' sociale). Ne consegue, da un lato, che il giudice interno non può ' non dare attuazione alla disciplina speciale in questione e, dall'altro, che l'avvocato dell'assicurato e la stessa parte possono far valere i propri diritti nei confronti dello Stato - in altra sede e non certo nel processo soggetto alla declaratoria di estinzione d'ufficio - nell'eventuale protrarsi del suo inadempimento" (cfr. Cass. 27 marzo 2004 n. 6173 ed altre conformi). Deriva, da tutto cio', la cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha proceduto alla (parziale) disapplicazione della ripetuta disciplina speciale e mantenuta ferma la condanna dell'INPS al pagamento delle spese del giudizio di primo grado da distrarsi ai procuratori della pensionata, pur in presenza della dichiarazione di estinzione del processo.
Al provvedimento caducatorio può accompagnarsi, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della causa nel merito, ossia il regolamento definitivo delle spese dell'intero processo secondo la disposizione speciale che ne impone l'integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2004