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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/02/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1281/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Andrea Di Gregorio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1281/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
rappresentato e difeso dall' avv. Angela Natati (C.F.: ), domiciliato al suo C.F._1
indirizzo telematico – PEC: Email_1
APPELLANTE contro nata a [...], il [...], ivi residente, in via Cosmè Tura n. 6, CP_1
con l'Amministratore di sostegno Avv. CP_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Federica Malservigi, C.F. del Foro di Ferrara, C.F._2
elettivamente domiciliati nel suo studio in Ferrara, via degli Armari n. 28,
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 505/2024 pubblicata il 16 maggio 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 505 /2024, depositata il 1 6 maggio 2024 8 agosto 2023 il Tribunale di Ferrara, accogliendo la domanda di ha revocato, con decorrenza dal mese successivo a CP_1
pagina 1 di 7 quello di presentazione della domanda, il contributo di Euro 250 posto a suo carico per il mantenimento del figlio , nato il [...] (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e ha Per_1
disposto che con la medesima decorrenza e per il medesimo titolo, le versi, entro il Parte_1
giorno 15 di ogni mese, la somma di Euro 100 oltre rivalutazione su base ISTAT, compensando integralmente le spese di lite.
A supporto della propria decisione il Tribunale, risolta la questione della legittimazione attiva della sottoposta ad amministrazione di sostegno, a seguito dell'intervento del suo amministratore, avv. CP_1
ha ritenuto che non sussisteano più le condizioni che a suo tempo avevano giustificato CP_2
l'imposizione a carico della madre del contributo al mantenimento del figlio delle parti (nato Per_1
appunto il 19 maggio 2005), collocato presso il padre con decreto del Tribunale per i Minorenni del 5-
26 marzo 2015, che in seguito aveva revocato l'affido ai servizi sociali e si era dichiarato incompetente in favore del tribunale ordinario quanto alle questioni relative all'affido e alla frequentazione.
Il giudice di prime cure, ha evidenziato: 1) che all'udienza del 16 gennaio 2024 i genitori hanno concordemente dichiarato che il figlio, ormai divenuto maggiorenne e studente alle scuole serali, permane dal giovedì a pranzo fino alla domenica sera presso la madre e la parte residua della settimana presso il padre;
2) che dagli atti di causa risulta che nell'anno 2020 la a causa delle gravi CP_1 condizioni di salute che hanno giustificato l'apertura dell'amministrazione di sostegno nell'anno 2018,
è stata costretta ad abbandonare l'attività di insegnante di scuola superiore e posta in pensionamento anticipato con un trattamento economico di Euro 1.226 rispetto ad una retribuzione di circa Euro 2.000;
3) che ella vive in una casa in proprietà di recente acquistata con il ricavato della cessione di altro immobile;
4) che il ha svolto sino alla fine dell'anno 2023 una attività dalla quale percepiva un Pt_1
reddito netto di Euro 1.750 (cfr. il Mod. 730/23 agli atti) ed è attualmente titolare di indennità di disoccupazione dell'importo di circa Euro 1.220; vive in casa di proprietà con un mutuo il cui rateo è di circa Euro 440,00 mensili.
Ha quindi rilevato che le condizioni economiche di entrambi i genitori sono peggiorate rispetto all'anno
2015, mentre sono cresciute con il crescere dell'età le esigenze del figlio i cui aspetti di personalità hanno richiesto e richiederanno in futuro trattamenti di sostegno psicologico. Ha poi escluso che le spese sostenute dalla ricorrente siano meramente voluttuarie, desumendo dai rendiconti dell'amministratore di sostegno che ella è gravata soprattutto da spese mediche e per la badante e rimarcando che ella è stata costretta dalla propria malattia al pensionamento anticipato.
Ha osservato che comunque è pacifico che il ragazzo vive per la maggior parte del tempo con la madre, e ha quindi revocato l'assegno ponendo a carico del padre il modesto contributo di 100 euro pagina 2 di 7 mensili, ferma restando la ripartizione delle spese straordinarie al 50% per ciascuno.
2- Avverso tale sentenza ha proposto appello amentando: Parte_1
- la violazione dell'art. 337 ter comma 4 c.c. nella parte in cui prevede che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e l'erronea valutazione dei parametri previsti dall' art. 337 ter comma 4 ( le attuali esigenze del figlio, le risorse economiche dei genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore);
- l'erronea valutazione delle condizioni della come emerse anche dai rendiconti dell'ads, e CP_1
la mancata valorizzazione per contro del deterioramento delle condizioni economico reddituali
(in particolare omettendo di considerare il finanziamento in essere) e personali (quanto alle condizoni di salute e alle patologie sofferte) del padre;
- l'omesso esame delle attuali esigenze del figlio nonché la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore come prescritto dall'art. 337 ter co.4 nn.1 e 5
c.c., insussistenti in capo alla madre, la quale avrebbe dato prova di non avere contezza della condizione di , ragazzo estremamente problematico (anche se ciò non è ancora Per_1
certificato) e non è in grado di farlo, occupandosi di lui unicamente il padre
Ha chiesto il ripristino delle precedenti condizioni (con la previsione di un assegno a carico della madre da corrispondersi al padre, di 250 euro mensili) e in subordine la previsione del mantenimento diretto del figlio da parte dei genitori per il periodo che trascorre con ciascuno. Per_1
Si è costituita unitamente al suo amministratore di sostegno contestando l'appello e CP_1
chiedendone il rigetto, ed eccependo l'inammissibilità della richiesta di mantenimento diretto proposta in questa sede.
Il Procuratore Generale, regolarmente notiziato del procedimento non ha ritenuto di proporre conclusioni,.
3- Ritiene la Corte di condividere le valutazioni del Tribunale quanto al mutamento delle circostanze di fatto che avevano a suo tempo giustificato l'attribuzione di un assegno di mantenimento a carico della madre in favore del padre, in primo luogo perché è pacifico e riferito da entrambe le parti che trascorra all'udienza del 16 gennaio 2024 che trascorre ormai almeno la metà dei giorni Per_1 Per_1
della settimana dalla madre (dal pranzo del giovedì alla domenica sera) e i restanti giorni con il padre.
Non è stato certo il Tribunale, né tanto meno può essere questa Corte, a prescrivere una regolamentazione della permanenza del ragazzo presso l'uno o l'altro genitore: sono le parti ad aver pagina 3 di 7 dato atto di una situazione di fatto creatasi, ed è il padre stesso semmai a lamentare il pregiudizio che al figlio (anch'egli, a quanto pare, affetto da patologie di tipo psichiatrico, ma non ancora compiutamente diagnosticate, secondo quanto riferito dallo stesso appellante) deriverebbe dalla contiguità con la madre e a prospettare la necessità che sia ridotta la frequentazione materna e che egli si trasferisca piuttosto dal padre.
E' evidente che trattasi di un auspicio non realizzabile in questa sede: pur non mettendosi in dubbio l'abnegazione del padre, il quale si è sempre preso cura del ragazzo, e le circostanze e gli episodi allegati dal ( la frequentazione di donne online e i relativi rischi, le minacce di suicidio e le Pt_1
invocazioni di aiuto, i conflitti con la madre, l'iscrizione di ad una scuola serale avvenuta solo Per_1
grazie al padre) e l'impegno profuso dall'appellante (il quale si è attivato anche per fargli frequentare una scuola serale), che pare costituire la figura più rassicurante e solida per , non può essere Per_1
questa la sede risolutiva di tali problematiche, quanto piuttosto quella medica, cui l'appellante del resto già si è rivolto e che si auspica possa individuare, cure, suggerimenti e percorsi adeguati.
Va invero osservato che - come deduce dalla difesa i parte appellata – è maggiorenne e non è Per_1
soggetto ad alcun provvedimento limitativo delle capacità,: egli può quindi decidere in libertà, così come in effetti fa, se vuole stare presso la madre, e all'occorrenza dal padre, né il Tribunale di Ferrara avrebbe potuto “ridurre la frequentazione materna”.
In definitiva, occorre considerare il mutato presupposto della permanenza del figlio in maniera pressochè paritaria presso entrambi i genitori (lievemente superiore presso la madre), mentre in precedenza abitava con il padre.
Ciò giustifica, si ribadisce, la revoca dell'obbligo della madre di corrispondere al padre un contributo al mantenimento.
Tanto premesso, per quanto riguarda la spettanza, per contro, alla madre di un contributo, vanno in primo luogo esaminate le condizioni economico reddituali delle parti.
In proposito nella sentenza impugnata si afferma : “Se è vero che il resistente ha subito una contrazione di reddito di circa Euro 500, è altrettanto vero che maggiore è stata la riduzione del reddito subito dalla ricorrente a seguito dell'anticipato pensionamento. La donna, come risulta dalla documentazione allegata al ricorso, deve inoltre sostenere costi per un trattamento psichiatrico non coperto dal servizio nazionale (circa Euro 2.800 annui), il compenso di spettanza dell'amministratore di sostegno (Euro 3.000 annui) e provvedere ora al mantenimento del figlio per almeno metà della settimana. Né, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, può dirsi che la ricorrente abbia un pagina 4 di 7 brillante tenore di vita (non lontano dalla prodigalità) visto che nel resoconto redatto dall'amministratore di sostegno per l'anno 2022/2023 sono indicate spese di natura non certo voluttuaria quali quelle per la salute e per l'assistenza con badante. Senza considerare, in via assorbente, che in questa sede debbono essere valutate non già le modalità di vita della bensì le CP_1
modifiche che si sono medio tempore verificate nella situazione patrimoniale/reddituale delle parti.”
Al riguardo appare significativo che (come si evince dalla relazione dell'ads, doc 35 fascicolo di parte ricorrente in primo grado) il nuovo appartamento acquistato dalla nel quale si è trasferita, è più CP_1
grande e, diversamente dal precedente, è idoneo ad ospitare anche il figlio e dunque non costituisce unicamente spesa voluttuaria.
Premesso dunque che entrambi i genitori sono proprietari degli immobili in cui vivono, si osserva poi che dalle dichiarazioni fiscali aggiornate depositate da entrambi in questa sede (Mod. 730/2024) emerge che nell'anno 2023 essi hanno percepito rispettivamente un reddito medio di 1982 euro per dodici mensilità, il (reddito complessivo 28.328 meno imposta netta 3.911 e detratte altresì le Pt_1
addizionali comunali e regionali, diviso 12) e 1.471,58 la (come sopra calcolato: reddito CP_1
complessivo 20.468 meno 2.395 imposta netta e 123 e 291 addizionali, diviso dodici mensilità)
Occorre peraltro notare che solo l'appellante è gravato da un mutuo (di lunga durata) il cui rateo mensile è di 437 euro (doc 10 fascicolo Liboni di I grado) oltre che di un finanziamento decennale, peraltro ormai quasi interamente restituito e in scadenza nel 2026, che comporta il pagamento di un rateo di 417, 30 euro /doc 9 fasc Liboni, I grado).
E' vero che all'udienza del 16 gennaio 2024 dinanzi al giudice di primo grado (dopo Parte_1
aver confermato che nostro figlio torna a casa mia la domenica sera dopo essere stato dalla madre nei termini esposti ) ha riferito “attualmente sono in ASPI con indennità che dovrebbe essere intorno al 90
% di quanto percepivo. Fra tre anni andrò in pensione. Quando lavoravo guadagnavo circa 1700 euro mensili.”
Tuttavia egli ha prodotto unicamente in primo grado documentazione relativa alla domanda NASPI
(doc 18) e a alcune indennità percepite fino al mese di febbraio 2024 (doc 19), ma non ha documentato, né argomentato in questa sede null'altro, non consentendo di comprovare i suoi introiti nella misura effettivamente ridotta, com'era suo onere. Considerando quanto riferito (e cioè che la sua indennità sarà ridotta al 90% della retribuzione) dovrebbe ritenersi che egli percepisca comunque un importo medio di circa 1.700-1.800 euro per dodici mensilità, cui detrarre l'importo del mutuo e – ancora per poco –del finanziamento.
pagina 5 di 7 Alla luce della documentazione in atti emerge comunque che egli non gode di un reddito medio mensile superiore a quello della madre, e d'altra parte la variabilità della permanenza del figlio dall'uno all'altro genitore non consente di individuare un maggior contributo dell'uno o dell'altro quanto a vitto, alloggio, accudimento.
Quanto all'impegno costante e alla comprensibile angoscia del padre a fronte delle condotte di Per_1
ritiene questa Corte di dover dare atto dell'affidabilità della figura paterna, ma di non potere tradurre ciò in termini economici tale qualità, neppure ai sensi dell'art. 337 ter c.c. (che contempla compiti domestici e di cura che ciascun genitore svolge nel momento in cui ha con sé il figlio), tanto più che le spese relative all'iscrizione scolastica e alle cure rientrano fra quelle straordinarie, che vanno ripartite fra i genitori al 50%, potendosi avvalere l'odierno appellante anche della collaborazione dell'amministratore di sostegno per la corretta individuazione delle spese e ai fini dell'effettività dei rimborsi.
In definitiva si ritiene che il mantenimento diretto del figlio da parte di ciascun genitore, ferma la ripartizione per metà delle spese straordinarie, costituisca la modalità più rispondente alla condizione economico reddituale delle parti e alla condizione personale del figlio, talora mutevole, oltre che idonea a evitare, per quanto possibile, la conflittualità derivante dalle reciproche pretese economiche.
E' appena il caso di rilevare l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata con riguardo alla domanda subordinata di pagamento diretto, trattandosi di domanda insita in quella di revoca dell'assegno a proprio carico e di ripristino di assegno a carico della madre svolta dall'appellante in primo grado, secondo il generale principio secondo il quale “il più comprende il meno”.
4- La riforma, anche se parziale, del decreto impugnato determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della lite.
La natura della controversia, la peculiarità della situazione delle parti e del figlio, le diverse esigenze in valutazione, nonché l'accoglimento solo della domanda subordinata inducono peraltro a ritenere equa l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara 505/2024 pubblicata il 16 maggio CP_1
2024,
pagina 6 di 7 così dispone:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata dispone che entrambi i genitori provvedano al mantenimento diretto del figlio , maggiorenne ma non autosufficiente, ferma la Per_1
ripartizione al 50% fra loro delle spese straordinarie;
2) compensa integralmente le spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 16 gennaio 2025
Il Presidente est. dott. Antonella Allegra
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Andrea Di Gregorio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1281/2024 promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
rappresentato e difeso dall' avv. Angela Natati (C.F.: ), domiciliato al suo C.F._1
indirizzo telematico – PEC: Email_1
APPELLANTE contro nata a [...], il [...], ivi residente, in via Cosmè Tura n. 6, CP_1
con l'Amministratore di sostegno Avv. CP_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Federica Malservigi, C.F. del Foro di Ferrara, C.F._2
elettivamente domiciliati nel suo studio in Ferrara, via degli Armari n. 28,
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 505/2024 pubblicata il 16 maggio 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 505 /2024, depositata il 1 6 maggio 2024 8 agosto 2023 il Tribunale di Ferrara, accogliendo la domanda di ha revocato, con decorrenza dal mese successivo a CP_1
pagina 1 di 7 quello di presentazione della domanda, il contributo di Euro 250 posto a suo carico per il mantenimento del figlio , nato il [...] (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e ha Per_1
disposto che con la medesima decorrenza e per il medesimo titolo, le versi, entro il Parte_1
giorno 15 di ogni mese, la somma di Euro 100 oltre rivalutazione su base ISTAT, compensando integralmente le spese di lite.
A supporto della propria decisione il Tribunale, risolta la questione della legittimazione attiva della sottoposta ad amministrazione di sostegno, a seguito dell'intervento del suo amministratore, avv. CP_1
ha ritenuto che non sussisteano più le condizioni che a suo tempo avevano giustificato CP_2
l'imposizione a carico della madre del contributo al mantenimento del figlio delle parti (nato Per_1
appunto il 19 maggio 2005), collocato presso il padre con decreto del Tribunale per i Minorenni del 5-
26 marzo 2015, che in seguito aveva revocato l'affido ai servizi sociali e si era dichiarato incompetente in favore del tribunale ordinario quanto alle questioni relative all'affido e alla frequentazione.
Il giudice di prime cure, ha evidenziato: 1) che all'udienza del 16 gennaio 2024 i genitori hanno concordemente dichiarato che il figlio, ormai divenuto maggiorenne e studente alle scuole serali, permane dal giovedì a pranzo fino alla domenica sera presso la madre e la parte residua della settimana presso il padre;
2) che dagli atti di causa risulta che nell'anno 2020 la a causa delle gravi CP_1 condizioni di salute che hanno giustificato l'apertura dell'amministrazione di sostegno nell'anno 2018,
è stata costretta ad abbandonare l'attività di insegnante di scuola superiore e posta in pensionamento anticipato con un trattamento economico di Euro 1.226 rispetto ad una retribuzione di circa Euro 2.000;
3) che ella vive in una casa in proprietà di recente acquistata con il ricavato della cessione di altro immobile;
4) che il ha svolto sino alla fine dell'anno 2023 una attività dalla quale percepiva un Pt_1
reddito netto di Euro 1.750 (cfr. il Mod. 730/23 agli atti) ed è attualmente titolare di indennità di disoccupazione dell'importo di circa Euro 1.220; vive in casa di proprietà con un mutuo il cui rateo è di circa Euro 440,00 mensili.
Ha quindi rilevato che le condizioni economiche di entrambi i genitori sono peggiorate rispetto all'anno
2015, mentre sono cresciute con il crescere dell'età le esigenze del figlio i cui aspetti di personalità hanno richiesto e richiederanno in futuro trattamenti di sostegno psicologico. Ha poi escluso che le spese sostenute dalla ricorrente siano meramente voluttuarie, desumendo dai rendiconti dell'amministratore di sostegno che ella è gravata soprattutto da spese mediche e per la badante e rimarcando che ella è stata costretta dalla propria malattia al pensionamento anticipato.
Ha osservato che comunque è pacifico che il ragazzo vive per la maggior parte del tempo con la madre, e ha quindi revocato l'assegno ponendo a carico del padre il modesto contributo di 100 euro pagina 2 di 7 mensili, ferma restando la ripartizione delle spese straordinarie al 50% per ciascuno.
2- Avverso tale sentenza ha proposto appello amentando: Parte_1
- la violazione dell'art. 337 ter comma 4 c.c. nella parte in cui prevede che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e l'erronea valutazione dei parametri previsti dall' art. 337 ter comma 4 ( le attuali esigenze del figlio, le risorse economiche dei genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore);
- l'erronea valutazione delle condizioni della come emerse anche dai rendiconti dell'ads, e CP_1
la mancata valorizzazione per contro del deterioramento delle condizioni economico reddituali
(in particolare omettendo di considerare il finanziamento in essere) e personali (quanto alle condizoni di salute e alle patologie sofferte) del padre;
- l'omesso esame delle attuali esigenze del figlio nonché la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore come prescritto dall'art. 337 ter co.4 nn.1 e 5
c.c., insussistenti in capo alla madre, la quale avrebbe dato prova di non avere contezza della condizione di , ragazzo estremamente problematico (anche se ciò non è ancora Per_1
certificato) e non è in grado di farlo, occupandosi di lui unicamente il padre
Ha chiesto il ripristino delle precedenti condizioni (con la previsione di un assegno a carico della madre da corrispondersi al padre, di 250 euro mensili) e in subordine la previsione del mantenimento diretto del figlio da parte dei genitori per il periodo che trascorre con ciascuno. Per_1
Si è costituita unitamente al suo amministratore di sostegno contestando l'appello e CP_1
chiedendone il rigetto, ed eccependo l'inammissibilità della richiesta di mantenimento diretto proposta in questa sede.
Il Procuratore Generale, regolarmente notiziato del procedimento non ha ritenuto di proporre conclusioni,.
3- Ritiene la Corte di condividere le valutazioni del Tribunale quanto al mutamento delle circostanze di fatto che avevano a suo tempo giustificato l'attribuzione di un assegno di mantenimento a carico della madre in favore del padre, in primo luogo perché è pacifico e riferito da entrambe le parti che trascorra all'udienza del 16 gennaio 2024 che trascorre ormai almeno la metà dei giorni Per_1 Per_1
della settimana dalla madre (dal pranzo del giovedì alla domenica sera) e i restanti giorni con il padre.
Non è stato certo il Tribunale, né tanto meno può essere questa Corte, a prescrivere una regolamentazione della permanenza del ragazzo presso l'uno o l'altro genitore: sono le parti ad aver pagina 3 di 7 dato atto di una situazione di fatto creatasi, ed è il padre stesso semmai a lamentare il pregiudizio che al figlio (anch'egli, a quanto pare, affetto da patologie di tipo psichiatrico, ma non ancora compiutamente diagnosticate, secondo quanto riferito dallo stesso appellante) deriverebbe dalla contiguità con la madre e a prospettare la necessità che sia ridotta la frequentazione materna e che egli si trasferisca piuttosto dal padre.
E' evidente che trattasi di un auspicio non realizzabile in questa sede: pur non mettendosi in dubbio l'abnegazione del padre, il quale si è sempre preso cura del ragazzo, e le circostanze e gli episodi allegati dal ( la frequentazione di donne online e i relativi rischi, le minacce di suicidio e le Pt_1
invocazioni di aiuto, i conflitti con la madre, l'iscrizione di ad una scuola serale avvenuta solo Per_1
grazie al padre) e l'impegno profuso dall'appellante (il quale si è attivato anche per fargli frequentare una scuola serale), che pare costituire la figura più rassicurante e solida per , non può essere Per_1
questa la sede risolutiva di tali problematiche, quanto piuttosto quella medica, cui l'appellante del resto già si è rivolto e che si auspica possa individuare, cure, suggerimenti e percorsi adeguati.
Va invero osservato che - come deduce dalla difesa i parte appellata – è maggiorenne e non è Per_1
soggetto ad alcun provvedimento limitativo delle capacità,: egli può quindi decidere in libertà, così come in effetti fa, se vuole stare presso la madre, e all'occorrenza dal padre, né il Tribunale di Ferrara avrebbe potuto “ridurre la frequentazione materna”.
In definitiva, occorre considerare il mutato presupposto della permanenza del figlio in maniera pressochè paritaria presso entrambi i genitori (lievemente superiore presso la madre), mentre in precedenza abitava con il padre.
Ciò giustifica, si ribadisce, la revoca dell'obbligo della madre di corrispondere al padre un contributo al mantenimento.
Tanto premesso, per quanto riguarda la spettanza, per contro, alla madre di un contributo, vanno in primo luogo esaminate le condizioni economico reddituali delle parti.
In proposito nella sentenza impugnata si afferma : “Se è vero che il resistente ha subito una contrazione di reddito di circa Euro 500, è altrettanto vero che maggiore è stata la riduzione del reddito subito dalla ricorrente a seguito dell'anticipato pensionamento. La donna, come risulta dalla documentazione allegata al ricorso, deve inoltre sostenere costi per un trattamento psichiatrico non coperto dal servizio nazionale (circa Euro 2.800 annui), il compenso di spettanza dell'amministratore di sostegno (Euro 3.000 annui) e provvedere ora al mantenimento del figlio per almeno metà della settimana. Né, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, può dirsi che la ricorrente abbia un pagina 4 di 7 brillante tenore di vita (non lontano dalla prodigalità) visto che nel resoconto redatto dall'amministratore di sostegno per l'anno 2022/2023 sono indicate spese di natura non certo voluttuaria quali quelle per la salute e per l'assistenza con badante. Senza considerare, in via assorbente, che in questa sede debbono essere valutate non già le modalità di vita della bensì le CP_1
modifiche che si sono medio tempore verificate nella situazione patrimoniale/reddituale delle parti.”
Al riguardo appare significativo che (come si evince dalla relazione dell'ads, doc 35 fascicolo di parte ricorrente in primo grado) il nuovo appartamento acquistato dalla nel quale si è trasferita, è più CP_1
grande e, diversamente dal precedente, è idoneo ad ospitare anche il figlio e dunque non costituisce unicamente spesa voluttuaria.
Premesso dunque che entrambi i genitori sono proprietari degli immobili in cui vivono, si osserva poi che dalle dichiarazioni fiscali aggiornate depositate da entrambi in questa sede (Mod. 730/2024) emerge che nell'anno 2023 essi hanno percepito rispettivamente un reddito medio di 1982 euro per dodici mensilità, il (reddito complessivo 28.328 meno imposta netta 3.911 e detratte altresì le Pt_1
addizionali comunali e regionali, diviso 12) e 1.471,58 la (come sopra calcolato: reddito CP_1
complessivo 20.468 meno 2.395 imposta netta e 123 e 291 addizionali, diviso dodici mensilità)
Occorre peraltro notare che solo l'appellante è gravato da un mutuo (di lunga durata) il cui rateo mensile è di 437 euro (doc 10 fascicolo Liboni di I grado) oltre che di un finanziamento decennale, peraltro ormai quasi interamente restituito e in scadenza nel 2026, che comporta il pagamento di un rateo di 417, 30 euro /doc 9 fasc Liboni, I grado).
E' vero che all'udienza del 16 gennaio 2024 dinanzi al giudice di primo grado (dopo Parte_1
aver confermato che nostro figlio torna a casa mia la domenica sera dopo essere stato dalla madre nei termini esposti ) ha riferito “attualmente sono in ASPI con indennità che dovrebbe essere intorno al 90
% di quanto percepivo. Fra tre anni andrò in pensione. Quando lavoravo guadagnavo circa 1700 euro mensili.”
Tuttavia egli ha prodotto unicamente in primo grado documentazione relativa alla domanda NASPI
(doc 18) e a alcune indennità percepite fino al mese di febbraio 2024 (doc 19), ma non ha documentato, né argomentato in questa sede null'altro, non consentendo di comprovare i suoi introiti nella misura effettivamente ridotta, com'era suo onere. Considerando quanto riferito (e cioè che la sua indennità sarà ridotta al 90% della retribuzione) dovrebbe ritenersi che egli percepisca comunque un importo medio di circa 1.700-1.800 euro per dodici mensilità, cui detrarre l'importo del mutuo e – ancora per poco –del finanziamento.
pagina 5 di 7 Alla luce della documentazione in atti emerge comunque che egli non gode di un reddito medio mensile superiore a quello della madre, e d'altra parte la variabilità della permanenza del figlio dall'uno all'altro genitore non consente di individuare un maggior contributo dell'uno o dell'altro quanto a vitto, alloggio, accudimento.
Quanto all'impegno costante e alla comprensibile angoscia del padre a fronte delle condotte di Per_1
ritiene questa Corte di dover dare atto dell'affidabilità della figura paterna, ma di non potere tradurre ciò in termini economici tale qualità, neppure ai sensi dell'art. 337 ter c.c. (che contempla compiti domestici e di cura che ciascun genitore svolge nel momento in cui ha con sé il figlio), tanto più che le spese relative all'iscrizione scolastica e alle cure rientrano fra quelle straordinarie, che vanno ripartite fra i genitori al 50%, potendosi avvalere l'odierno appellante anche della collaborazione dell'amministratore di sostegno per la corretta individuazione delle spese e ai fini dell'effettività dei rimborsi.
In definitiva si ritiene che il mantenimento diretto del figlio da parte di ciascun genitore, ferma la ripartizione per metà delle spese straordinarie, costituisca la modalità più rispondente alla condizione economico reddituale delle parti e alla condizione personale del figlio, talora mutevole, oltre che idonea a evitare, per quanto possibile, la conflittualità derivante dalle reciproche pretese economiche.
E' appena il caso di rilevare l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellata con riguardo alla domanda subordinata di pagamento diretto, trattandosi di domanda insita in quella di revoca dell'assegno a proprio carico e di ripristino di assegno a carico della madre svolta dall'appellante in primo grado, secondo il generale principio secondo il quale “il più comprende il meno”.
4- La riforma, anche se parziale, del decreto impugnato determina l'obbligo del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della lite.
La natura della controversia, la peculiarità della situazione delle parti e del figlio, le diverse esigenze in valutazione, nonché l'accoglimento solo della domanda subordinata inducono peraltro a ritenere equa l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara 505/2024 pubblicata il 16 maggio CP_1
2024,
pagina 6 di 7 così dispone:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata dispone che entrambi i genitori provvedano al mantenimento diretto del figlio , maggiorenne ma non autosufficiente, ferma la Per_1
ripartizione al 50% fra loro delle spese straordinarie;
2) compensa integralmente le spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 16 gennaio 2025
Il Presidente est. dott. Antonella Allegra
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