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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 23/05/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere
- dott. Elena Quaranta consigliere rel. ha pronunciato, scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti, assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 2/2025 R.G. Lav. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Tedeschi, elettivamente domiciliato come in Parte_1
atti appellante
contro
:
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura dello Sato di Campobasso domiciliato come in atti appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante ha chiesto l'accoglimento dell'appello.
L'appellato ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ed il rigetto dello stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. II Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n 239/24 in data 9.07.2024, ha rigettato la domanda con cui chiedeva il riconoscimento dello status di vittima del Parte_1
dovere, con i conseguenti benefici.
pagina 1 di 2 2. Avverso la sentenza ha proposto appello il , con ricorso depositato in data 7.1.2025. Parte_1
3. Il si è costituito ed ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello perché Controparte_1
tardivamente proposto oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado al difensore della controparte.
********************
4. Rileva la Corte che l'impugnazione è inammissibile.
5. Risulta in atti che la sentenza di primo grado è stata notificata dall'Avvocatura dello Stato al difensore dell'appellante in data 25.10.2024.
6. L'appello è stato depositato il 7.1.2025 quindi oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza fissato dall'art 434 c.p.c, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
A carico dell'appellante vanno poste le spese di lite in favore dell'appellato, regolarmente costituitosi, da liquidarsi come da dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il proposto appello, ex art. 13, co 1 quater, D.P.R.
115/2002.
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n 239/2024 del Tribunale di Campobasso -Giudice del lavoro - del
9.07.2024, proposto con ricorso qui depositato il 7.1.2025 da nei confronti del Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza, Controparte_1
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il proposto appello, ex art. 13, co 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Campobasso, 23.05.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Elena Quaranta Dr. Vincenzo Pupilella
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere
- dott. Elena Quaranta consigliere rel. ha pronunciato, scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti, assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 2/2025 R.G. Lav. promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Tedeschi, elettivamente domiciliato come in Parte_1
atti appellante
contro
:
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura dello Sato di Campobasso domiciliato come in atti appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante ha chiesto l'accoglimento dell'appello.
L'appellato ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ed il rigetto dello stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. II Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n 239/24 in data 9.07.2024, ha rigettato la domanda con cui chiedeva il riconoscimento dello status di vittima del Parte_1
dovere, con i conseguenti benefici.
pagina 1 di 2 2. Avverso la sentenza ha proposto appello il , con ricorso depositato in data 7.1.2025. Parte_1
3. Il si è costituito ed ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello perché Controparte_1
tardivamente proposto oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado al difensore della controparte.
********************
4. Rileva la Corte che l'impugnazione è inammissibile.
5. Risulta in atti che la sentenza di primo grado è stata notificata dall'Avvocatura dello Stato al difensore dell'appellante in data 25.10.2024.
6. L'appello è stato depositato il 7.1.2025 quindi oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza fissato dall'art 434 c.p.c, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.
A carico dell'appellante vanno poste le spese di lite in favore dell'appellato, regolarmente costituitosi, da liquidarsi come da dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il proposto appello, ex art. 13, co 1 quater, D.P.R.
115/2002.
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n 239/2024 del Tribunale di Campobasso -Giudice del lavoro - del
9.07.2024, proposto con ricorso qui depositato il 7.1.2025 da nei confronti del Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza, Controparte_1
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il proposto appello, ex art. 13, co 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Campobasso, 23.05.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Elena Quaranta Dr. Vincenzo Pupilella
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