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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 16283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16283 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5229/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa IL RA, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 5229/2024 del R.G.A.C. vertente tra
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Polibio 15, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Giuseppe Lepore, dal quale è rappresentato e difeso per procura speciale su separato foglio congiunto all'atto di citazione;
- parte opponente –
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa
- parte opposta –
pagina 1 di 7 e
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa
- parte opposta –
OGGETTO: opposizione ex art. 615, c.p.c.. in relazione alla cartella di pagamento n. 09720230209854333000
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata trattata e decisa sulle conclusioni che i procuratori delle parti hanno precisato come da verbale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 21/01/2024 la parte opponente
indicata in epigrafe ha chiesto l'accertamento negativo del debito di cui alla cartella di pagamento in oggetto indicata, avuto riguardo alla caducazione del titolo presupposto, formulando le seguenti conclusioni: “Voglia codesto
Ill.mo Tribunale adito, previa sospensione, inaudita altera parte, dell'atto
impugnato:
1) IN VIA PRELIMINARE: considerata la palese fondatezza dell'opposizione e
la sussistenza del periculum sospendere, anche inaudita altera parte,
l'esecutività della cartella opposta.
pagina 2 di 7 2) IN VIA PRINCIPALE per tutti i motivi esposti: accertare l'inesistenza
dell'obbligo dell'attore di pagare la somma relativa all'atto impugnato e
conseguentemente dichiarare nulla e/o annullabile e/o inefficace e la cartella
di pagamento n. 09720230209854333000 emessi da
[...]
come eccepito nei motivi del presente atto di Controparte_3
opposizione per caducazione del titolo posto a fondamento della cartella
impugnata nonché per occorsa prescrizione del termine quinquennale di
propria efficacia ed azionabilità e violazione dell'obbligo di procedere a
preventiva notifica dell'avviso bonario.
3) IN VIA PRINCIPALE SUBORDINATA per tutti i motivi esposti: accertare
l'inesistenza dell'obbligo dell'attore di pagare la somma relativa all'atto
impugnato e conseguentemente dichiarare nulla e/o annullabile e/o inefficace
la cartella di pagamento n. 09720230209854333000 come eccepito nei motivi
del presente atto di opposizione, per vizi relativi alla decadenza dell'Ente
Impositore e dell'Agente della Riscossione dall'agire per l'accertamento dei
tributi ivi sottesi.
3) IN VIA PRINCIPALE SUBORDINATA: accertare l'inesistenza dell'obbligo
dell'attore di pagare la somma relativa all'atto impugnato e conseguentemente
dichiarare nulla e/o annullabile e/o inefficace la cartella di pagamento n.
pagina 3 di 7 .09720230209854333000 come eccepito nei motivi del presente atto di
opposizione, per vizi relativi alla motivazione, alla mancata specifica dei dati
relativi alla notifica dell'atto ritenuto prodromico all'emissione delle cartelle,
ovvero perché recanti somme non dovute, ovvero perché carenti di legittima
sottoscrizione.
4) IN VIA PRINCIPALE SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di
accoglimento parziale, si richiede che l'On. le Tribunale adito voglia ridurre
l'asserito credito complessivo azionato con le cartelle esattoriali opposte, con
riferimento agli interessi di mora, aggio ed altri oneri quale risultante, in
eccesso, a danno dell' opponente, secondo equità
Con vittoria di spese e compensi ex DM 55/2014 oltre IVA e CAP come per
legge”
2. Costituitasi ha dedotto la carenza di Controparte_1
legittimazione passiva e chiesto il rigetto dell'opposizione con l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - in via
preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva
dell' . Spese vinte”. Controparte_4
3. Costituitasi ha dedotto il difetto di interesse alla Controparte_2
decisione per intervenuto sgravio e chiesto l'accoglimento delle seguenti pagina 4 di 7 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - accertare e dichiarare la
cessazione della materia del contendere”.
4. All'udienza del 21/10/2025, ritenuta assorbente la dedotta cessazione della materia del contendere, la causa è stata immediatamente trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate
5. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Dalla documentazione offerta in comunicazione da con Controparte_2
la comparsa di costituzione del 06/09/2024 risulta che quest'ultima, in ottemperanza alla sentenza, passata in giudicato, n. 14933/2023 del Giudice di
Pace - che ha disposto l'annullamento dell'atto presupposto - ha provveduto allo sgravio delle somme iscritte a ruolo per € 11.400,00, con provvedimento n. 2024S0432917, convalidato in data 05-06-2024 (cfr. doc. 2 , fascicolo
). Controparte_2
Dal momento che lo sgravio delle somme iscritte a ruolo consente di ritenere non più persistente, avuto riguardo alla domanda di cessazione della materia del contendere formulata da , l'interesse delle parti alla Controparte_2
pronuncia giudiziale precedentemente richiesta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
pagina 5 di 7 5. Ai fini della decisione sulle spese di giudizio deve osservarsi che il provvedimento di sgravio emesso da è intervenuto in Controparte_2
data 05/06/2024, ossia dopo la notifica dell'atto di citazione (21/01/2024) e l'iscrizione a ruolo della causa ma prima dell'udienza di comparizione delle parti.
Trova applicazione, nella fattispecie, il principio della c.d. soccombenza virtuale.
Per tali ragioni, le spese di lite vengono poste a carico di Controparte_2
e liquidate in favore di parte attrice, con esclusione della fase di istruttoria in quanto non espletata essendo la causa rinviata immediatamente per la decisione, in complessivi euro 2.933,00, di cui euro 264,00 per spese ( 237,00
per CU e 27,00 per bollo), euro 919,00 per fase studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1000,00 per la fase decisionale, oltre spese generali al 15%,
c.p.a e i.v.a come per legge.
Devono essere, invece, integralmente compensate le spese nel rapporto tra parte attrice e . Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 6 di 7 -) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla cartella di pagamento n. 09720230209854333000 ;
-) condanna al pagamento in favore di parte attrice delle Controparte_2
spese di lite che liquida, come in parte motiva, in complessivi euro 2.933,00
oltre spese generali al 15%, c.p.a e i.v.a come per legge;
-) compensa integralmente le spese nel rapporto tra parte attrice e
[...]
. Controparte_1
Roma, 20/11/2025
Il giudice
IL RA
pagina 7 di 7
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa IL RA, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 5229/2024 del R.G.A.C. vertente tra
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Polibio 15, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Giuseppe Lepore, dal quale è rappresentato e difeso per procura speciale su separato foglio congiunto all'atto di citazione;
- parte opponente –
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa
- parte opposta –
pagina 1 di 7 e
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa
- parte opposta –
OGGETTO: opposizione ex art. 615, c.p.c.. in relazione alla cartella di pagamento n. 09720230209854333000
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata trattata e decisa sulle conclusioni che i procuratori delle parti hanno precisato come da verbale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 21/01/2024 la parte opponente
indicata in epigrafe ha chiesto l'accertamento negativo del debito di cui alla cartella di pagamento in oggetto indicata, avuto riguardo alla caducazione del titolo presupposto, formulando le seguenti conclusioni: “Voglia codesto
Ill.mo Tribunale adito, previa sospensione, inaudita altera parte, dell'atto
impugnato:
1) IN VIA PRELIMINARE: considerata la palese fondatezza dell'opposizione e
la sussistenza del periculum sospendere, anche inaudita altera parte,
l'esecutività della cartella opposta.
pagina 2 di 7 2) IN VIA PRINCIPALE per tutti i motivi esposti: accertare l'inesistenza
dell'obbligo dell'attore di pagare la somma relativa all'atto impugnato e
conseguentemente dichiarare nulla e/o annullabile e/o inefficace e la cartella
di pagamento n. 09720230209854333000 emessi da
[...]
come eccepito nei motivi del presente atto di Controparte_3
opposizione per caducazione del titolo posto a fondamento della cartella
impugnata nonché per occorsa prescrizione del termine quinquennale di
propria efficacia ed azionabilità e violazione dell'obbligo di procedere a
preventiva notifica dell'avviso bonario.
3) IN VIA PRINCIPALE SUBORDINATA per tutti i motivi esposti: accertare
l'inesistenza dell'obbligo dell'attore di pagare la somma relativa all'atto
impugnato e conseguentemente dichiarare nulla e/o annullabile e/o inefficace
la cartella di pagamento n. 09720230209854333000 come eccepito nei motivi
del presente atto di opposizione, per vizi relativi alla decadenza dell'Ente
Impositore e dell'Agente della Riscossione dall'agire per l'accertamento dei
tributi ivi sottesi.
3) IN VIA PRINCIPALE SUBORDINATA: accertare l'inesistenza dell'obbligo
dell'attore di pagare la somma relativa all'atto impugnato e conseguentemente
dichiarare nulla e/o annullabile e/o inefficace la cartella di pagamento n.
pagina 3 di 7 .09720230209854333000 come eccepito nei motivi del presente atto di
opposizione, per vizi relativi alla motivazione, alla mancata specifica dei dati
relativi alla notifica dell'atto ritenuto prodromico all'emissione delle cartelle,
ovvero perché recanti somme non dovute, ovvero perché carenti di legittima
sottoscrizione.
4) IN VIA PRINCIPALE SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di
accoglimento parziale, si richiede che l'On. le Tribunale adito voglia ridurre
l'asserito credito complessivo azionato con le cartelle esattoriali opposte, con
riferimento agli interessi di mora, aggio ed altri oneri quale risultante, in
eccesso, a danno dell' opponente, secondo equità
Con vittoria di spese e compensi ex DM 55/2014 oltre IVA e CAP come per
legge”
2. Costituitasi ha dedotto la carenza di Controparte_1
legittimazione passiva e chiesto il rigetto dell'opposizione con l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - in via
preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva
dell' . Spese vinte”. Controparte_4
3. Costituitasi ha dedotto il difetto di interesse alla Controparte_2
decisione per intervenuto sgravio e chiesto l'accoglimento delle seguenti pagina 4 di 7 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - accertare e dichiarare la
cessazione della materia del contendere”.
4. All'udienza del 21/10/2025, ritenuta assorbente la dedotta cessazione della materia del contendere, la causa è stata immediatamente trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate
5. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Dalla documentazione offerta in comunicazione da con Controparte_2
la comparsa di costituzione del 06/09/2024 risulta che quest'ultima, in ottemperanza alla sentenza, passata in giudicato, n. 14933/2023 del Giudice di
Pace - che ha disposto l'annullamento dell'atto presupposto - ha provveduto allo sgravio delle somme iscritte a ruolo per € 11.400,00, con provvedimento n. 2024S0432917, convalidato in data 05-06-2024 (cfr. doc. 2 , fascicolo
). Controparte_2
Dal momento che lo sgravio delle somme iscritte a ruolo consente di ritenere non più persistente, avuto riguardo alla domanda di cessazione della materia del contendere formulata da , l'interesse delle parti alla Controparte_2
pronuncia giudiziale precedentemente richiesta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
pagina 5 di 7 5. Ai fini della decisione sulle spese di giudizio deve osservarsi che il provvedimento di sgravio emesso da è intervenuto in Controparte_2
data 05/06/2024, ossia dopo la notifica dell'atto di citazione (21/01/2024) e l'iscrizione a ruolo della causa ma prima dell'udienza di comparizione delle parti.
Trova applicazione, nella fattispecie, il principio della c.d. soccombenza virtuale.
Per tali ragioni, le spese di lite vengono poste a carico di Controparte_2
e liquidate in favore di parte attrice, con esclusione della fase di istruttoria in quanto non espletata essendo la causa rinviata immediatamente per la decisione, in complessivi euro 2.933,00, di cui euro 264,00 per spese ( 237,00
per CU e 27,00 per bollo), euro 919,00 per fase studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1000,00 per la fase decisionale, oltre spese generali al 15%,
c.p.a e i.v.a come per legge.
Devono essere, invece, integralmente compensate le spese nel rapporto tra parte attrice e . Controparte_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 6 di 7 -) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla cartella di pagamento n. 09720230209854333000 ;
-) condanna al pagamento in favore di parte attrice delle Controparte_2
spese di lite che liquida, come in parte motiva, in complessivi euro 2.933,00
oltre spese generali al 15%, c.p.a e i.v.a come per legge;
-) compensa integralmente le spese nel rapporto tra parte attrice e
[...]
. Controparte_1
Roma, 20/11/2025
Il giudice
IL RA
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