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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 13241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13241 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
-1^ SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 16/12/2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 33040/2025 R.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ester Ferrari Morandi, Parte_1
come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dal funzionario Dr.ssa Cristina Scalamandrè in forza a delega rilasciata dal
Direttore della Sede Provinciale di Roma Dott. Gaetano Minutoli CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, iscritto a ruolo il 26/09/2025 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere la CP_1
declaratoria del diritto all'indennità di accompagnamento come riconosciuto dal decreto di omologa, emesso dal Tribunale di Roma in data 9.07.2024, e la condanna dell' al pagamento dei ratei maturati a far data dal mese di CP_2
gennaio 2023.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha chiesto dichiararsi la cessazione CP_1
della materia del contendere a spese compensate, avendo provveduto alla liquidazione del dovuto. All'udienza del 16/12/2025, svolta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con deposito di sentenza contestuale nel successivo termine di giorni trenta. La parte ricorrente, nelle note di trattazione scritta del
15.12.2025, ha aderito alla richiesta di cessata materia, insistendo tuttavia per il favore delle spese.
2. Va preso atto di quanto rappresentato dall' nei propri atti difensivi circa CP_1
l'avvenuta liquidazione della prestazione per cui è causa (si rimanda agli allegati contenenti la comunicazione dell'avvenuta liquidazione).
In questa situazione ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione per la metà delle spese, avendo l' provveduto al riconoscimento ed alla liquidazione della prestazione in via CP_1
amministrativa, sia pure se in epoca successiva alla presentazione del ricorso.
La restante metà delle spese di lite segue la soccombenza virtuale dell'ente previdenziale e si liquida come da dispositivo in favore della parte ricorrente sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (fase di studio ed introduttiva, valore pari ad € 24.000,00). Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sul ricorso RG 33040/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
-compensa per ½ le spese di lite e condanna l' al pagamento, in favore CP_1
della parte ricorrente, della restante metà, che liquida in € 427,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA, spese generali e rimborso C.U. pari ad
€ 43,00. Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 16.12.2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria De Renzis
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