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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 09/04/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANCIANO
in composizione monocratica, nella persona del giudice Giovanni Nappi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 218/2024 R.G. e vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Lanciano, Via Guido Rosato 46/E, presso lo studio dell'avv. Roberto Crogna- le, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti;
ammesso a patroci- nio a spese dello Stato;
RICORRENTE
E
( ), in persona del sindaco Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Antonella
[...]
Filomena Fantini, Emanuele Laudadio e Marcella Marino, come da mandato in atti;
RESISTENTE
avente a oggetto: altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità
1 conclusioni delle parti: come da note d'udienza
Fatto e diritto
1. Con “ricorso ex art. 281 decies cpc”, ha convenuto in giu- Parte_1
dizio (d'ora in avanti, domandando di “ordina- Controparte_1 CP_1
re” allo stesso “la trascrizione nei registri dello stato civile del contratto di convivenza” stipulato con il 23 dicembre 2023, “e Persona_1
conseguentemente provvedere all'iscrizione anagrafica nello stato di famiglia del [del]la compagna convivente” . Parte_1 Persona_1
si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso, per essere “elemento CP_1
essenziale” “del contratto di convivenza” la “residenza anagrafica (dimora abi- tuale), già in essere alla data della richiesta”; “[d]iversamente opinando la sti- pula di un contratto di convivenza si trasformerebbe in un espediente per ag- girare le norme in materia di immigrazione”.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. Ai sensi della l. 76/2016 (“Regolamentazione delle unioni civili tra perso- ne dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”), c. 36, “si intendono per
«conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami af- fettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civi- le”; c. 37, “Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223”; c. 50, “I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimo- niali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza”; c. 51, “Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua
2 risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico”; c.
52, “Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e
7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223”.
Ai sensi del d.P.R. 223/1989, “Approvazione del nuovo regolamento anagra- fico della popolazione residente”, art. 4, “Famiglia anagrafica”: “1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli af- fettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. [...]”; art. 5,
“Convivenza anagrafica”: “1. Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comu- ne. [...]”; art. 7, “Iscrizioni anagrafiche”: “1. L'iscrizione nell'anagrafe della po- polazione residente viene effettuata: a) per nascita, presso il comune di resi- denza dei genitori o presso il comune di residenza della madre qualora i geni- tori risultino residenti in comuni diversi, ovvero, quando siano ignoti i genito- ri, nel comune ove è residente la persona o la convivenza cui il nato è stato af- fidato;
b) per esistenza giudizialmente dichiarata;
c) per trasferimento di resi- denza dall'estero dichiarato dall'interessato non iscritto, oppure accertato se- condo quanto è disposto dall'articolo 15, comma 1, del presente regolamento, anche tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fis- sa dimora di cui all'articolo 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n.
1228, nonché per mancanza di precedente iscrizione. [...]”; art. 13, “Dichiara-
3 zioni anagrafiche”: “1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabi- li di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti: [...] b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti in- tervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza”.
Il richiamo della l. 76/2016, c. 37, alla “dichiarazione anagrafica” “vale sempli- cemente a porre una presunzione, con l'efficacia privilegiata che è propria del- le dichiarazioni anagrafiche, di esistenza della convivenza di fatto ma non dispie- ga effetto costitutivo nel perfezionamento della fattispecie. La stabile unione more uxorio, infatti, è fenomeno giuridico che preesiste e non [...] segue alla dichiarazione anagrafica. La sua esistenza, in definitiva, può essere provata in ogni modo, anche a prescindere dall'adempimento degli oneri formali indicati dalla norma- tiva” (Tribunale di Bari, ord. 4 agosto 2023); “la dichiarazione anagrafica di cui al [...] co. 37 [è] solo uno degli elementi probatori per accertare la stabile con- vivenza[:] maggiormente aderente alle caratteristiche di tale specifica forma di coppia [è dare] rilievo proprio alla situazione di fatto piuttosto che alla dichia- razione formale contenuta nel patto di convivenza o nella dichiarazione ana- grafica. Infatti [...] la nozione legale di convivenza di fatto non prevede quale elemento costitutivo la dichiarazione anagrafica anche perché un elemento
'formale' contrasterebbe con la natura stessa di questa forma familiare che è
'di fatto'[: l]a dichiarazione anagrafica è dunque un elemento per accertare la stabile convivenza ma non il presupposto” (Tribunale di Trento, ord. 8 no- vembre 2024); “la dichiarazione anagrafica [...] cui fa riferimento l'art. 1, comma 37, della L. 76/2016, non rappresenta elemento costitutivo della con- vivenza di fatto, bensì elemento di mero accertamento, di carattere presuntivo, della stabile convivenza, essendo quest'ultimo l'unico requisito richiesto per la configurazione della formazione sociale denominata convivenza di fatto[.] Alla dichiarazione anagrafica, in particolare, va ricollegato un valore presuntivo re- lativo, superabile cioè allorché venga fornita la prova contraria della insussi-
4 stenza, nonostante la presenza di tale dichiarazione, della convivenza e, per converso, della sussistenza della convivenza anche in assenza di tale dichiara- zione. La dichiarazione anagrafica è, quindi, strumento privilegiato di prova e non anche elemento costitutivo e ciò trova conferma nell'art. 1, comma 36, della L. 76/2016, dal momento che la definizione normativa che il Legislatore ha introdotto per i conviventi è scevra da ogni riferimento ad adempimenti formali. In altri termini, il convivere è un 'fatto' giuridicamente rilevante da cui discendono effetti giuridici ora oggetto di regolamentazione normativa. Tant'è che la dichiarazione anagrafica è richiesta [...] «per l'accertamento della stabile convivenza», quanto a dire per la verifica di uno dei requisiti costitutivi ma non anche per appurarne l'effettiva esistenza fattuale [...]. Il richiamo che la legge fa alla dichiarazione anagrafica, quindi, appare ultroneo ai fini della na- scita di una convivenza di fatto, che viene ad esistenza a prescindere da tale formalizzazione” (Tribunale di Palermo, ord. 27 gennaio 2023); “la stabile convivenza [può essere altresì] comprovata dalla [stessa] circostanza che [le parti] hanno stipulato un contratto di convivenza, autenticato dal difensore
[...], con cui hanno eletto [...] la propria residenza comune, ove si trova la loro abitazione, disciplinando al contempo aspetti patrimoniali e di reciproca assi- stenza” (Tribunale di Trento, ord. 8 novembre 2024): in particolare, allorché,
“incontestata l'esistenza di una stabile relazione affettiva”, le parti abbiano “at- testato la sussistenza di detta stabile relazione attraverso il deposito del con- tratto di convivenza in cui si dà atto della scelta di stabilire la loro comune re- sidenza [...] e di regolamentare alcuni profili di carattere economico” (Tribuna- le di Palermo, ord. 27 gennaio 2023).
Ai sensi del d.lgs. 286/1998, “Testo unico delle disposizioni concernenti la di- sciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, art. 5,
“Permesso di soggiorno”: “1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta
5 di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso della proroga del visto ai sensi dell'articolo 4-ter o di permesso di soggiorno o titolo equipollente rila- sciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi”; art. 6, “Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno”: “7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documen- tata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmen- te competente”.
Pertanto, come regola generale, il permesso di soggiorno, quale documento che abilita il cittadino straniero a soggiornare in Italia, è necessario per l'iscrizione in anagrafe, indipendentemente dalla sua durata o dalla causale per la quale es- so è stato rilasciato.
Peraltro, quanto al “rilascio del permesso di soggiorno ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione anagrafica[,] occorre interpretarsi la normativa italiana in materia
– [tra l']altro basata su circolari ministeriali [...] – in senso costituzionalmente e convenzionalmente orientato, sì da conformarsi alle tutele di cui all'art. 8 CE-
DU (diritto alla vita privata e familiare) e alla Direttiva Europea 2004/38/CE,
[...] da cui si evince la sussistenza del diritto alla coesione familiare, da esten- dersi anche alle formazioni sociali diverse dal matrimonio[:] la normativa ita- liana, laddove richiede il previo rilascio del permesso di soggiorno al fine di ot- tenere l'iscrizione anagrafica, funzionale a sua volta [al]la registrazione del con- tratto di convivenza, non garantisce la libertà di circolazione e di soggiorno di cui alla [predetta] direttiva [...], articolo 3 paragrafo 2: tale disposizione, infatti,
6 è volta ad 'agevolare' l'ingresso [o] il soggiorno del 'partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documenta- zione ufficiale', [...] dovendosi peraltro equiparare il ricongiungimento familia- re con la coesione familiare, pena un'irragionevole disparità di trattamento tra familiari non presenti sul territorio italiano e familiari già presenti in Italia”
(Tribunale di Trento, ord. 8 novembre 2024); la “circostanza che un membro della coppia sia cittadino italiano determina l'applicazione della legge 30/2007
e non del TU immigrazione ([d.lgs.] 286/98). Ciò in forza del principio di non discriminazione sancito in termini generali dall'art. 53 l. 234/[20]12 con ri- guardo alle norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne e dall'art. 23 della legge [30/2007] in base al quale: [']Le disposizioni del presen- te decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini ita- liani non aventi la cittadinanza italiana['.] Si è espressa in tal senso anche la giurisprudenza di legittimità, affermando che il ricongiungimento speciale di- sciplinato dal d.lgs. 30/07 riguarda anche i cittadini italiani nei loro rapporti con familiari extracomunitari” (Tribunale di Milano, 4206/2024); “a norma dell'art. 9, comma 5, d.lgs. 30/2007 - di attuazione della Direttiva
38/2004/CE - ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare: un documento di identità o il passaporto in corso di validità;
l'attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione; nei casi di cui all'art. 3, comma 2, lett. b)[ “Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno (del) partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una rela- zione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale”], 'documenta- zione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino
7 dell'Unione'. L'art. 23 del citato testo normativo prevede, a sua volta, che 'Le disposizioni del presente decreto legislativo, [se] più favorevoli[,] si applicano ai familiari dei cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana'. [...] Nessuna disposizione normativa stabilisce che l'iscrizione anagrafica debba essere subordinata al pos- sesso di un permesso di soggiorno, salvo che si voglia ritenere la norma applicabile unicamente al partner extracomunitario già regolarmente soggiornante in Italia
o che sia riuscito ad entrare per un motivo diverso dalla convivenza e che sia così in possesso di un titolo autonomo per la suddetta iscrizione anagrafica.
[L]a direttiva comunitaria e la relativa disciplina nazionale di attuazione mirano a garantire l'unità familiare, agevolando l'ingresso anche ai soggetti che, pur condividendo un progetto di vita caratterizzato da stabile assistenza morale e materiale, non abbiano formalizzato la loro unione con il matrimonio o con l'unione civile, purché la relazione sia debitamente attestata con documenta- zione ufficiale[; e] deve riconoscersi che il contratto di convivenza sottoscritto ai sensi della L. 76/2016 innanzi ad un avvocato facente funzione di pubblico ufficiale ex art. 1, comma 5, abbia i requisiti della documentazione ufficiale richiesta ai fini dell'iscrizione anagrafica dal citato art. 9, comma 5, lett. c bis)” (Tribunale di Palermo, ord.
27 gennaio 2023); “il partner, anche cittadino extra-UE, che abbia una relazione stabile con un cittadino italiano ovvero UE, può beneficiare dell'applicazione dell'art. 9, [c. 5], d.lgs. [30/2007] che consente, a determinate condizioni,
l'iscrizione anagrafica negli elenchi della popolazione residente pur in assenza di un autonomo diritto di soggiorno[; se tale diritto ha, espressamente, il] partner avente una relazione stabile (così come delineata dal d.lgs. 30/2007)[, a maggior ragione lo ha il convivente di fatto, perché] la convivenza di fatto, oltre a caratterizzarsi per l'esistenza di una relazione stabile tra due persone aventi un legame affettivo di coppia, si connota per l'esistenza di ulteriori elementi tra cui [...] quello della condivisione della medesima abitazione[,] con l'ovvio co-
8 rollario che[...] il convivente di fatto soddisfa sicuramente i requisiti del part- ner avente stabile relazione” (Tribunale di Bari, ord. 4 agosto 2023).
In tal senso, la “registrazione” del contratto di convivenza redatto secondo le prescrizioni della l. 76/2016 non presuppone un permesso di soggiorno;
e, pertanto e coerentemente, “fa[...] salva ogni determinazione da parte dell'Autorità competente in ordine all'eventuale rilascio [...] del successivo tito- lo di soggiorno” (Tribunale di Palermo, ord. 27 gennaio 2023).
2.2. Ebbene, nel caso di specie è in atti la “scrittura privata” “contratto di
[... convivenza ai sensi della l. n. 76 del 2016”, con sottoscrizioni di e Pt_1
autenticate dall'avvocato difensore nel presente giudizio, nel qua- Persona_2
le le parti, oltre a regolare in dettaglio plurimi aspetti del loro rapporto, conven- gono e dichiarano la residenza comune nella “abitazione” in Lanciano, Vico
30 G. Garibaldi;
inoltre, il ricorrente produce “certificato” del 17 aprile 2024 ai sensi del quale i]z risulta “gravida alla 7+0 settimana di gravi- Persona_3
danza” e allega che dalla “unione dei due è nata recentemente una figlia”.
Ciò, ai sensi di quanto richiamato sub 2.1, vale prova della convivenza “di fat- to” e fa del predetto “contratto di convivenza ai sensi della l. n. 76 del 2016” titolo sufficiente sia “per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223” (come da l. 76/2016, c. 52), sia, quale “documentazione ufficiale atte- stante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione”, per l'“iscrizione anagrafica” ai sensi della l. 30/2007, art. 9, c. 5.
3. Il Tribunale ritiene che la complessità della normativa in materia deponga per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
9 a) dispone che , in persona del sindaco pro tempore, prov- Controparte_1
veda:
- alla iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente di Persona_1
;
[...]
- alla compilazione della scheda di convivenza di e Parte_1 [...]
; Persona_1
- alla iscrizione all'anagrafe ex art. 1, c. 52, l. 76/2016 del “contratto di convi- venza” stipulato da e in Lanciano il Parte_1 Persona_1
23 dicembre 2023;
b) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Lanciano, 9 aprile 2025.
Il giudice
Giovanni Nappi
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