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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11892/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OS TE Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. ND RC Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 11892/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. CARRARA FRANCESCA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. CARRARA FRANCESCA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive modifiche intervenute con note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 10/9/2025 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 27/10/2005, iscritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di Ospitaletto (BS) (atto n. 24, parte I, anno 2005), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nate le figlie (13/9/2003), (n. 25/11/2006), maggiorenni ma non Per_1 Per_2
economicamente indipendenti e (n. 6/11/2013). Per_3
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
1 Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno espressamente rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
OS TE ND RC
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OS TE Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. ND RC Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 11892/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. CARRARA FRANCESCA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. CARRARA FRANCESCA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive modifiche intervenute con note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 10/9/2025 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 27/10/2005, iscritto presso il registro dello Stato
Civile del Comune di Ospitaletto (BS) (atto n. 24, parte I, anno 2005), scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nate le figlie (13/9/2003), (n. 25/11/2006), maggiorenni ma non Per_1 Per_2
economicamente indipendenti e (n. 6/11/2013). Per_3
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
1 Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno espressamente rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
OS TE ND RC
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