Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00026/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00399/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 399 del 2021, proposto da:
Sima Edilizia di CL AN & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe AN Pardo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Palma Spataro, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del precetto ed ingiunzione fiscale per oneri concessori e costi di costruzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. RO VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ripropone, a seguito di sentenza di declaratoria di difetto di giurisdizione n. 454/2021 pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria, domanda di annullamento dell’atto di precetto del 13.03.2014 e dell’ordinanza ingiunzione n. 34608 del 5.03.2013, emessa ex art. 2 R.D. n. 639/1910, con cui le è stato intimato il pagamento di euro 16.352,85 per oneri di urbanizzazione e costi di costruzione non versati in relazione al permesso di costruire n. 2 del 21.01.2008.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Reggio Calabria, che confuta le avverse deduzioni, concludendo per il rigetto del ricorso.
3. All’udienza straordinaria del 15 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Deve osservarsi, preliminarmente, che la giurisdizione sull’ordinanza ingiunzione relativa agli oneri di urbanizzazione ed al contributo sul costo di costruzione appartiene al giudice amministrativo, anche quando tale atto sia emesso nella forma disciplinata dall’art. 2 R.D. n. 639/1910.
Si tratta infatti di materia relativa alle entrate patrimoniali dello Stato, per la quale l’art. 3 R.D. n. 639/1910 non reca deroghe alle norme regolatrici della giurisdizione, in base alle quali la materia dell’edilizia ed urbanistica è attribuita nella sua interezza alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (T.A.R. Calabria, Sez. Staccata di Reggio Calabria, 18 novembre 2019, 667).
L’art. 133 lett. f) c.p.a. prevede infatti che “ Le controversie aventi ad oggetto gli atti ed i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia, concernenti tutti gli aspetti dell’uso del territorio ” sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, senza prevedere alcuna esclusione, come invece preteso da parte appellante, tra fase di accertamento degli oneri concessori e fase della ingiunzione di pagamento.
5. Nel merito il ricorso è infondato.
5.1. Va disattesa la prima censura, con cui la ricorrente lamenta l’irritualità della notifica dell’ordinanza ingiunzione e ciò in quanto tale determinazione è stata notificata presso la sede legale della società a mani di SQ CL.
5.2. Lamenta ancora l’esponente che la procedura seguita dal Comune risulterebbe illegittima e, inoltre, il Comune avrebbe disposto la riscossione di oneri concessori per attività di edilizia intrapresa dalla ricorrente ma mai completata per cause e circostanze non addebitabili a quest’ultima.
La censura è infondata.
Occorre premettere che secondo un costante orientamento giurisprudenziale, dal quale non vi è ragione di discostarsi, “ la determinazione degli oneri di urbanizzazione non richiede una particolare motivazione o una puntuale verifica delle opere di urbanizzazione realizzate o realizzande: essi prescindono dall'esistenza o meno delle opere di urbanizzazione e vengono quantificati indipendentemente sia dall'utilità che il privato ritrae dal titolo edilizio rilasciatogli, sia dalle spese effettivamente occorrenti per realizzare le suddette opere ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 gennaio 2015, n. 251).
La giurisprudenza ha inoltre chiarito come il contributo per oneri di urbanizzazione è dovuto per il solo rilascio del permesso di costruire (Consiglio di Stato, Sez. V. 4 maggio 2004, 2687) mentre esso dev’essere restituito in caso di decadenza del titolo edilizio o di rinuncia allo stesso (T.A.R. Napoli Campania sez. VIII, 31/05/2021, n. 3647).
Tanto chiarito, per un verso è incontestato che il titolo edilizio n. 2/2008 sia stato rilasciato alla deducente, cosicché, in applicazione della richiamata giurisprudenza, non assumono rilievo le circostanze ostative alla realizzazione delle opere, mentre, sotto concorrente profilo, gli atti avversati risultano adottati in conformità al R.D. 639/1910 e al d.P.R. n. 380/2001.
6. Il ricorso è pertanto infondato e dev’essere rigettato.
7. La richiesta di ristoro è parimenti da respingere, poiché il mancato accertamento dell’illegittimità delle determinazioni impugnate, che rappresenta un coelemento necessario per l’imputazione alla p.a. di un illecito ex art. 2043 c.c., è ostativo all’integrazione della responsabilità della pubblica amministrazione.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento in favore del Comune di Reggio Calabria delle spese di lite nella misura di euro 2.000,00 oltre accessori, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI TI, Presidente
RO VA, Primo Referendario, Estensore
AN Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO VA | RI TI |
IL SEGRETARIO