TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 26
TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di giurisdizione del giudice ordinario

    La giurisdizione sull'ordinanza ingiunzione relativa agli oneri di urbanizzazione ed al contributo sul costo di costruzione appartiene al giudice amministrativo, anche quando tale atto sia emesso nella forma disciplinata dall’art. 2 R.D. n. 639/1910, in quanto materia relativa alle entrate patrimoniali dello Stato, per la quale l’art. 3 R.D. n. 639/1910 non reca deroghe alle norme regolatrici della giurisdizione. L’art. 133 lett. f) c.p.a. prevede infatti che le controversie aventi ad oggetto gli atti ed i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia, concernenti tutti gli aspetti dell’uso del territorio, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • Rigettato
    Irritualità della notifica dell'ordinanza ingiunzione

    La determinazione è stata notificata presso la sede legale della società a mani di SQ CL.

  • Rigettato
    Illegittimità della procedura e illegittimità della riscossione di oneri per opere non completate

    La determinazione degli oneri di urbanizzazione non richiede una particolare motivazione o una puntuale verifica delle opere di urbanizzazione realizzate o realizzande; essi prescindono dall'esistenza o meno delle opere di urbanizzazione e vengono quantificati indipendentemente sia dall'utilità che il privato ritrae dal titolo edilizio rilasciatogli, sia dalle spese effettivamente occorrenti per realizzare le suddette opere. Il contributo per oneri di urbanizzazione è dovuto per il solo rilascio del permesso di costruire. È incontestato che il titolo edilizio n. 2/2008 sia stato rilasciato alla deducente, cosicché, in applicazione della richiamata giurisprudenza, non assumono rilievo le circostanze ostative alla realizzazione delle opere, mentre gli atti avversati risultano adottati in conformità al R.D. 639/1910 e al d.P.R. n. 380/2001.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 26
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 26
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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