Ordinanza collegiale 19 giugno 2024
Ordinanza cautelare 20 novembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 17/12/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01441/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00494/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 494 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Biagi, Riccardo Di Falco e Marian Bonfà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Riccardo Di Falco in Firenze, via Masaccio 183;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'accertamento e la declaratoria
-della responsabilità del Ministero della Difesa per l’insorgenza della patologia tumorale diagnosticata a carico del Sig. -OMISSIS- e comunque
-del diritto del ricorrente a conseguire il dovuto risarcimento del danno e per l’effetto
per la condanna
-del Ministero della Difesa al risarcimento in favore del ricorrente dei danni tutti, patrimoniali (anche con riferimento alla mancata percezione degli incrementi stipendiali cui lo stesso avrebbe potuto aspirare attraverso la partecipazione a missioni operative estere e/o nazionali preclusegli all’esito dell’insorgenza della malattia, come da dichiarazione rilasciata del medesimo esponente in atti, doc. 9, nonché per perdita di chances di progressione di carriera, si veda il doc. 17 in atti) e non patrimoniali (biologici, morali ed esistenziali, nonché per spese mediche) patiti e patiendi dal medesimo in conseguenza della detta patologia, anche alla luce dell’evoluzione della malattia negli anni successivi al deposito del ricorso, di cui si è dato conto in atti, che vengono sin da ora indicati nella misura complessiva di €. 1.500.000,00 (un milionecinquecentomila/00 €) o in quell’altra maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa e che l’Ecc.mo Collegio riterrà di giustizia, se del caso anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 il dott. RL Dibello e uditi l'avv. Marian Bonfà, per il ricorrente, e l'avv. dello Stato Piersabino Salvemini, per la difesa erariale.;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
1.- Riassume il giudizio innanzi al Tar Puglia il sig. -OMISSIS- per chiedere che il giudice amministrativo adito accerti la responsabilità del Ministero della difesa in merito alla causazione della grave patologia tumorale contratta dal deducente in seguito alla partecipazione a missioni militari in teatri oggetto di bombardamenti con armi capaci di propagare uranio impoverito e per l’effetto, condanni lo stesso Ministero intimato al risarcimento del danno meglio specificato in epigrafe.
2.- Assume in fatto, il militare, di avere svolto il servizio di leva con ferma volontaria prolungata dal dicembre 1992 al dicembre 1995 presso il 183^ Reggimento Paracadutisti “-OMISSIS-” a Pistoia – e che nel giugno 1997, all’esito positivo del 2° concorso per Volontari in Servizio Permanente, è stato assegnato (dopo il corso di addestramento volontari svolto in Montorio Veronese) presso il 183^ Reggimento Paracadutisti “-OMISSIS-” a Pistoia con l’incarico di fuciliere.
3.- Riferisce altresì di avere prestato il proprio servizio durante le missioni estere "-OMISSIS-" in Kosovo dal 25.09.1999 al 25.01.2000 e, successivamente, dal 19.02.2001 al 25.06.2001 ed "-OMISSIS-" in Macedonia nel 2002, e di essere stato impiegato in diversi incarichi come fuciliere, addetto ai comandi, consegna rancio sui siti e postazioni fissi dove erano ubicate le squadre, vigilanza e guardia di siti sensibili (cimiteri, tombe, chiese) in orari diurni e notturni.
4.- Espone di essere stato accasermato, durante la prima missione in Kosovo, all'interno della fabbrica automobilistica "-OMISSIS-" in DAKOVICA, pesantemente colpita dai bombardamenti condotti dalla NATO nell’aprile del 1999 e di avere partecipato alle missioni militari all’estero in numerosi teatri di guerra sottoposti a bombardamenti con proiettili dotati di perforatori all’uranio impoverito.
5.- Lamenta, il medesimo, di non essere stato munito di alcun dispositivo di protezione ad eccezione del giubbotto antiproiettile e del casco e di avere, conseguentemente, inalato ripetutamente polveri sottili propagatesi nell’aria così da contrarre una grave patologia tumorale (ependimoma cervicale).
6.- Non manca di ricordare che con decreto n. 1173/D del 30.10.2007 il Ministero della Difesa ha riconosciuto la patologia tumorale (“processo espansivo intramidollare (ependimoma) esiti di laminectomia C2-T3 per asportazione di ependimoma cervicale”) medio tempore manifestatasi quale dipendente da causa di servizio in seguito all’accertato nesso di causalità tra le condizioni di lavoro particolarmente stressanti e l’insorgenza o slatentizzazione della patologia tumorale.
7.- Rammenta che con deliberazione dell’08.05.2008, la Commissione Consultiva Centrale lo ha giudicato “non idoneo permanentemente al servizio militare in modo parziale” e che con successivo provvedimento del 29.05.2008 è stato trasferito dal 7° Reggimento Bersaglieri di Bari al Comando Militare Esercito “Puglia” a Bari, ove opera a tutt’oggi con l’incarico di “Operatore Informatico”.
8.- È poi accaduto che con successivo parere n. 30981/2009 del 16/12/2009, il Comitato di Verifica per le cause di servizio ha riconosciuto l’infermità manifestatasi a carico del ricorrente quale “riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative di missione”.
9.- Riferisce in ultima analisi che con successivo provvedimento del 10.06.2011 è stato equiparato alle Vittime del Dovere con conseguente elargizione dei benefici previsti dal DPR 243/2006.
10.- Il ricorrente si sofferma lungamente sulla accertata dipendenza da causa di servizio della patologia tumorale diagnosticata sulla sua persona, richiamando gli esiti di un’analisi nanografica compiuta su un frammento istologico della formazione tumorale che hanno evidenziato la presenza di numerosi corpi estranei del tipo polveri di dimensione micronica e submicronica verosimilmente inalate o ingerite dal ricorrente con velocità di trasmissione di agenti patogeni in ogni distretto del suo organismo. Concorde valutazione risulta essere stata effettuata dal CTP Dottor -OMISSIS--che ha concluso per lo sviluppo dei tumori midollari insorti nella persona del ricorrente proprio a causa della esposizione prolungata alle sostanze tossiche sopra ricordate.
11.- A sostegno della proposta azione risarcitoria ex articolo 2087 del codice civile nei riguardi del Ministero della difesa il sig. -OMISSIS- ha richiamato, in punto di diritto: a) i precedenti giurisprudenziali nel cui ambito è stata affrontata la questione della correlazione tra patologie tumorali e l’esposizione a polveri di uranio impoverito; b) le indagini e gli studi condotti nell’arco degli ultimi decenni da vari organismi internazionali; c) alcune risoluzioni adottate dall’ONU in materia per la messa al bando dell’uranio impoverito; d) i progressivi risultati cui sono pervenute numerose Commissioni parlamentari di inchiesta istituite in Italia allo scopo di indagare la causa della morte di un elevato numero di militari appartenenti a contingenti di pace inviati all’estero in teatri caratterizzati dall’impiego di armamenti con uranio impoverito e nanoparticelle; e) il mutato atteggiamento della giurisprudenza in materia di onere della prova.
11.1- Il ricorrente si è soffermato sul quadro clinico e sulle risultanze dei rapporti redatti in occasione dei ripetuti ricoveri presso strutture specializzate nel trattamento di patologie oncologiche; ha infine evidenziato la sussistenza di una responsabilità risarcitoria del Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 2087 del codice civile per non avere fornito ai militari destinati a operare nelle missioni internazionali di pace nei Balcani i dispositivi di protezione omettendo di garantire loro un adeguato livello di informazione sui rischi insiti nella partecipazione alle missioni. E’ anche quantificata l’entità del risarcimento richiesto nella misura di € 1.500.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
12.- Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio. In data 18 marzo 2025 il consulente tecnico d’ufficio nominato dal Collegio con ordinanza n. 780 del 2024 ha depositato relazione di consulenza dando risposta al quesito “Previa acquisizione del fascicolo digitale di causa e all’esito di un approfondito ed argomentato esame della situazione di fatto che ha connotato l’attività di servizio del ricorrente (condizioni, durata e ogni altro elemento rilevante), dei dati anamnestici e delle risultanze degli accertamenti diagnostici in atti, valuti il c.t.u. la sussistenza del nesso etiologico fra attività di servizio del ricorrente e insorgenza della patologia di cui il medesimo è affetto; determini la percentuale di invalidità complessiva del ricorrente a titolo di danno biologico etiologicamente correlato con gli agenti patogeni con cui il medesimo risulta asseritamente essere stato a contatto; quantifichi il danno non patrimoniale (biologico, morale ed esistenziale, nonché per spese mediche), con espressa richiesta che detta valutazione e quantificazione voglia tenere conto dell’evoluzione più
recente della malattia (successiva al ricorso) di cui si è dato conto in atti con la documentazione prodotta”.
13.- La controversia è infine passata in decisione all’udienza del 24 giugno 2025.
14.- Il ricorso è fondato.
15.- Il ricorrente ha dato atto, attraverso la documentazione depositata in giudizio, del nesso causale esistente tra la patologia tumorale sofferta (“processo espansivo intramidollare (ependimoma) esiti di laminectomia C2-T3 per asportazione di ependimoma cervicale”) e le missioni internazionali alle quali lo stesso ha partecipato. La produzione in atti (foglio matricolare, all. 38 e all.39) attesta infatti che il militare ha prestato il proprio servizio, al seguito del 183° Reggimento Paracadutisti “-OMISSIS-”, durante le missioni estere "Joint Guardian" in Kosovo (dal 25.09.1999 al 25.01.2000 e, successivamente, dal 19.02.2001 al 25.06.2001) ed "Amber Fox" in Macedonia nel 2002. Nell’ambito delle dette missioni, svolte dall’interessato “incessantemente e con incondizionata dedizione al servizio” tanto da meritare l’attribuzione di encomi (pagg.18-19 Foglio Matricolare all.38), il militare è stato impiegato in diversi incarichi (come fuciliere, addetto ai comandi, consegna rancio sui siti e postazioni fissi dove erano ubicate le squadre, vigilanza e guardia di siti sensibili in orari diurni e notturni), operando, senza alcuna particolare protezione, in aree in cui era stato fatto consistente uso di munizioni contenenti uranio impoverito e metalli pesanti. Inoltre, durante la prima
missione in Kosovo, il militare è stato accasermato all'interno della fabbrica automobilistica "-OMISSIS-" a Dakovica, pesantemente colpita dai bombardamenti condotti dalla NATO nell’aprile del 1999. È altresì documentato che, all’esito dell’attività prestata nelle dette operazioni internazionali, l’esponente ha manifestato una grave patologia tumorale (“ependimoma cervicale”), la cui patogenesi non può che ricondursi all’esposizione alle polveri di natura bellica con effetto cancerogeno cui il militare è stato sottoposto in pendenza delle dette missioni.
16.- La circostanza che la sindrome tumorale manifestatasi nel sig. -OMISSIS- sia conseguenza dell’inquinamento ambientale del teatro di guerra in cui lo stesso ha operato, emerge documentalmente dal rapporto medico legale n. 4/2016 redatto dalla Dott.ssa-OMISSIS- del laboratorio -OMISSIS- S.r.l. su reperto biologico del militare (all.6). In particolare, nel detto rapporto, si legge che “ L'analisi di tessuto di ependimoma ha evidenziato la presenza di numerosi corpi estranei (polveri), di dimensione micronica e submicronica. Di particolare interesse sono le dimensioni ridotte di queste particelle e la forma sferica in cui non di rado si presentano…. La forma sferica ...è tipica di una generazione da combustioni ad alta temperatura (generalmente superiore ai 1000° C) compatibile con le condizioni create da esplosioni di armamenti… Questi detriti rappresentano corpi estranei per gli organi umani, per i tessuti e per le cellule con tutto quanto questo significa dal punto di vista patologico. A questo si aggiunge la nota tossicità dei metalli pesanti che compongono le particelle. Le vie d'ingresso abituali per le polveri sono quella inalatoria e quella per ingestione. Sia che le particelle siano state accumulate per inalazione sia che lo siano state per ingestione di cibo a sua volta contaminato da ricadute, le particelle sono state trasportate dal sangue presumibilmente in tutti gli organi, linfonodi compresi. Le polveri in questione non sono biodegradabili, quindi sono biopersistenti, e non sono biocompatibili. Per questo sono inevitabilmente patogene. La presenza di queste polveri in una sede così interna non può essere spiegata altrimenti.… Come ampiamente noto, un accumulo di particelle può indurre una reazione biologica da corpo estraneo che esita in patologie di origine flogistica …. Le particelle di dimensione ridotta possono essere state incamerate da cellule ed avere interagito direttamente con il DNA. danneggiandolo. Le polveri a base di Ferro-Cromo, inoltre, possono andare incontro a corrosione, rilasciando così prodotti di ossidazione tossici. La reazione biologica alla presenza dei corpi estranei identificati ha con ogni probabilità indotto la patologia di cui il paziente è stato affetto. Per la loro tossicità le polveri di dimensione pari o inferiore ai 2,5 micron, una grandezza rappresentata dal maggior numero di particelle trovate, sono già state definite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) cancerogeni di classe 1, vale a dire induttori sicuri di malattie tumorali.” , (doc. 6, pagg.34-35).
16.1.- In altri termini, dunque, il rapporto condotto sui campioni bioptici del ricorrente ha evidenziato la presenza di nanoparticelle di metalli pesanti, la cui permanenza nell’organismo deve ritenersi causa della patologia in esame e che non pare altrimenti spiegabile se non con l’esposizione a sostanze teratogene. Dette risultanze risultano del resto confermate anche dalla relazione medico legale del Dott. -OMISSIS--(all.16) allegata in atti, la quale esclude il ricorrere di fattori per così dire “endogeni” tali da interrompere il nesso di causalità tra esposizione alle sostanze oncogene già dette e patologia -concludendo che “ l'ependinoma come tutti i tumori del sistema nervoso centrale e periferico riconosce una patogenesi correlata tanto a fattori genetici quanto all'esposizione ambientale di sostanze tossiche, escludendo la componente genetica in quanto non ricorrente una condizione di neurofibromatosi nel paziente, si può ben concludere che il sig. -OMISSIS- abbia sviluppato i tumori midollari in conseguenza dell' esposizione lavorativa alle sostanze precedentemente illustrate. Omissis... In definitiva, le missioni lavorative svolte in ambiente internazionale a partire dal 1999 ed in cui certamente il paziente ha avuto modo di maneggiare "attrezzi da lavoro producenti e liberanti le sostanze in questione (bombe, armi da fuoco d'assalto, ecc.), hanno costituito l'evento violento che ha prodotto le sequele patologiche in parte ancora sofferte dal -OMISSIS-”.
17.- Risulta senz’altro significativa ai fini di cui è questione, poi la circostanza che l’Amministrazione abbia riconosciuto la dipendenza da cause di servizio della patologia sofferta dal militare come risulta nell’apposito parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 643/2007 che recita, “dalla relazione dell'Amministrazione e dalla documentazione in atti, nel caso di specie, risultano sussistere nello svolgimento degli incarichi assegnati, condizioni estreme quali elevata tensione emotiva, continua e prolungata ipervigilanza in costante pericolo di vita nell'ambito di missioni svolte in teatro bellico, di assoluta eccezionalità e con alto rischio personale e collettivo. Considerato che l'insieme delle circostanze sopra riportate sono idonee a realizzare una condizione di stress tale da compromettere le difese immunitarie, il cui deficit può favorire l'evoluzione di una neoplasia allo stadio pre-clinico, è plausibile ritenere che il servizio abbia potuto svolgere un ruolo concausale efficiente e determinante nell'insorgenza e/o slatentizzazione del processo neoplastico” (docc. nn1-2).
18.- Ulteriore contributo di conoscenza è stato apportato con successivo parere n. 621 del 16/12/2009 (pos. n.30981/2009), dal Comitato di Verifica per le cause di servizio che ha riconosciuto l’infermità manifestatasi a carico del ricorrente quale “ riconducibile alle particolari condizioni ambientali ed operative di missione… le quali hanno esposto il dipendente a maggiori gravosità in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento del servizio ponendosi quali causa ovvero quantomeno concausa efficiente e determinante della patologia suddetta” (doc.4).
19.- Nello stesso senso va letto infine il decreto del 10.06.2011 con cui il militare veniva equiparato alle Vittime del Dovere (all.5), con conseguente attribuzione della speciale elargizione di cui al DPR 243/2006, che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1079 DPR.90/2010, è prevista anche nel caso in cui “l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermità o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui è conseguito il decesso”.
20.- Il Collegio non può non soffermarsi, a questo punto, sull’orientamento giurisprudenziale fattosi strada di recente presso le Corti di giustizia amministrativa in ordine all’accertamento del nesso di causalità tra l’insorgere di una patologia di carattere tumorale in un militare in missione all’estero e lo svolgimento del servizio in particolari contesti operativi. Costituisce sicuro approdo di riferimento la pronuncia con la quale il Consiglio di Stato ha accolto il criterio probabilistico-statistico (c.d. del “più probabile che non”). La pronuncia del massimo organo di giustizia amministrativa n. 11363 del 29/12/2023 afferma che “ una volta dedotto e comprovato dal militare lo svolgimento della missione di pace nei Paesi balcanici e, al rientro da questa, l’insorgere di una patologia tumorale, l’onere della prova della riconducibilità della patologia stessa al servizio da lui svolto nella predetta missione, sotto il profilo causale o almeno concausale, si ritiene assolto mediante l’allegazione della circostanza di essersi trovato ad operare in un territorio in cui erano indubbi la presenza di inquinanti metallici e, soprattutto, l’utilizzo, nelle operazioni di guerra, di proiettili contenenti uranio impoverito (cosiddetto“DU”, “deplete uranium” in lingua inglese). Deve dunque escludersi la necessità della dimostrazione dell’esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente tale dimostrazione in termini probabilistico-statistici, con riferimento ai teatri operativi principali, omissis (in -OMISSIS-dal 20 dicembre 2001 al 22 febbraio 2002, in - OMISSIS-nel 2005, in -OMISSIS- nel 2006 e nel 2008). È ben possibile ravvisare il nesso di causalità sia per l’ingerimento, da parte del militare, di cibi con presenza di sostanze inquinanti, sia per l’inalazione, da parte sua, di siffatte sostanze disperse nell’aria, sia per ulteriori modalità di contatto con le sostanze in questione e, in specie, con l’uranio impoverito contenuto nelle munizioni utilizzate (Omissis). Pertanto, alla luce della peculiarità dello specifico contesto operativo, del carattere contrattuale della responsabilità dell’amministrazione, dei valori primari in gioco, della mancata adozione degli accorgimenti pur apprestati da altre forze armate alleate a beneficio del proprio personale, grava sull’amministrazione l’onere di fornire un principio di prova circa l’intervento di un fattore oncogenetico alternativo e diverso rispetto all’esposizione all’uranio impoverito e ai metalli pesanti (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenze n. 7557, 7560 e 7564 del 2020, cit.). In tal senso si è del resto già espressa la Sezione in un caso inerente a una patologia oncologica causata dalla presenza in zone contaminate da utilizzo di proiettili a uranio impoverito (ovverosia da esposizione a presenza, inter alia, di un potenziale e non implausibile rischio chimico/radiologico da inalazione/ingestione umana di particelle finissime di metalli pesanti, rimaste sospese nell’aria a seguito di esplosioni di obiettivi attinti da proiettili all’uranio impoverito), osservando che «l’Amministrazione non può neppure invocare, quale fattore ostativo al riconoscimento della propria responsabilità, la mancanza di una chiara evidenza scientifica circa il carattere oncogenetico dell’esposizione umana a residui di combustione di metalli pesanti, in primis DU: la prova liberatoria non può consistere semplicemente nell’invocare il fattore causale ignoto, ma deve spingersi sino a provare convincentemente il fattore causale fortuito, ossia quello specifico agente, non prevedibile e, comunque, non prevenibile, che ha provocato l’evento di danno. Altrimenti detto, nel quadro di una responsabilità contrattuale posta a garanzia di beni primari, nell’ambito di un ordinamento di settore connotato dall’insindacabilità degli ordini, nel contesto di una missione in un teatro operativo interessato da recenti eventi bellici ed ancora pervaso da plurimi, insidiosi e multifattoriali fattori di pericolo, il rischio causale ignoto grava sull’Amministrazione, non sul singolo militare. Del resto, la causa ignota, categoria gnoseologica e non ontologica, non è altro che la conseguenza dell’attuale ignoranza scientifica circa i nessi eziologici: è cioè, un dato umano, relativo e dinamico, non una realtà naturale, assoluta e fissa» (Consiglio di Stato, sezione II, sentenze 22 luglio 2022, n. 6465, 24 ottobre 2022, n. 9054 e 20 gennaio 2023, n. 715). Omissis... è pacifica la conoscenza da parte dell’amministrazione militare, all’epoca dei fatti, dell’uso nell’area di munizionamento all’uranio impoverito da parte di forze militari di paesi aderenti alla NATO, con la conseguenza che il carattere doveroso dell’invio di uomini in loco, stanti le imperative deliberazioni degli organi costituzionali della Repubblica, non elideva il derivante e parallelo dovere dell’amministrazione di individuare le più opportune modalità tecnico operative per svolgere il compito affidato, affinché il pieno assolvimento della missione (valore di carattere prioritario, quale precipitato non solo del principio di efficacia dell’azione amministrativa, ma, prima ancora, del carattere “sacro” della difesa della Patria di cui all’art. 52, comma 1, della Costituzione) non vulnerasse il diritto dei cittadini-soldati a non essere sottoposti a rischi diversi ed ulteriori rispetto a quelli che sono ex lege tenuti ad affrontare. Né, d’altra parte, risulta che il Ministero della difesa abbia specificamente rappresentato al decisore politico i rischi di una missione non puntualmente preparata e, ciononostante, abbia ricevuto il preciso incarico di inviare senza alcun indugio gli uomini. Tale eccezionale circostanza, che potrebbe ipoteticamente rappresentare un caso di esenzione dalla responsabilità civile, non risulta tuttavia allegata né, tantomeno, documentata. Posto che soprattutto nel teatro balcanico (il militare interessato, infatti, ha operato anche in -OMISSIS-) era stata condotta una campagna di bombardamenti con uso, tra l’altro, di munizionamento pesante, con conseguente presenza di un potenziale e non implausibile rischio chimico/radiologico da inalazione/ingestione umana di particelle finissime di metalli pesanti, rimaste sospese nell’aria a seguito di esplosioni di obiettivi attinti da proiettili all’uranio impoverito, il nesso causale tra evento e danno va considerato provato alla stregua del già menzionato criterio processual civilistico del “più probabile che non”, non essendo richiesta, a differenza del processo penale, una prova del nesso con alto grado di probabilità logico statistica, ridondante in una prova al di là di ogni ragionevole dubbio. In proposito si osserva altresì che, nella fattispecie in esame, difettano spiegazioni eziologiche alternative della-OMISSIS- che colpì il militare e non si riscontrano dati scientifici che consentano di escludere il rischio per la salute umana da esposizione ai metalli pesanti rinvenuti nei tessuti dell’interessato e soprattutto all’uranio impoverito, considerato peraltro che i militari inviati in missione all’estero si collocavano nell’ambito della popolazione nazionale nei percentili più alti in punto di integrità e prestanza fisica. Pertanto, la tesi dell’amministrazione circa la natura ancora non conosciuta dei fattori oncogenetici si appalesa non dirimente alla luce delle predette circostanze. Di conseguenza, alla luce della peculiarità dello specifico contesto operativo, del carattere contrattuale della responsabilità dell’amministrazione, dei valori primari in gioco e della mancata adozione degli accorgimenti pur apprestati dagli alleati a beneficio del proprio personale grava sull’amministrazione l’onere di un principio di prova circa l’intervento di un fattore oncogenetico alternativo e diverso rispetto all’esposizione all’uranio impoverito ed ai metalli pesanti, che tuttavia in concreto non è stato minimamente fornito”.
21.- In altri termini, dunque, secondo il riferito orientamento giurisprudenziale, in relazione ai casi di patologie contratte in sede di missione in teatri di guerra contaminati da sostanze sopra descritte, la mancanza di una chiara evidenza scientifica circa il carattere oncogenetico dell’esposizione umana a residui di combustione di metalli pesanti e, su tutti, di uranio impoverito non può essere legittimamente invocata dall’amministrazione quale fattore ostativo al riconoscimento della propria responsabilità, atteso che, sul punto, la prova liberatoria non può consistere semplicemente nell’invocare il fattore causale ignoto, ma deve spingersi sino a provare convincentemente il fattore causale fortuito, ovverosia lo specifico agente, non prevedibile e, comunque, non prevenibile, che ha provocato l’evento di danno.
22.- Non sono senza significato, in chiave probatoria, le conclusioni cui perviene la Commissione parlamentare di inchiesta istituita nella XVII legislatura, i cui lavori sono racchiusi nella Relazione finale del 7 febbraio 20218 che recita sul punto “ per quanto riguarda i teatri operativi all'estero, l'inammissibile ritardo con il quale vengono effettuati i monitoraggi ambientali, le testimonianze di
militari come il Caporal Maggiore -OMISSIS-(purtroppo successivamente deceduto), e persino le scarse conoscenze, ammesse dagli stessi vertici militari responsabili del coordinamento delle missioni, circa l'uso in tali contesti di armamenti pericolosi anche da parte di Paesi alleati, fanno emergere un quadro che evidenzia l'esposizione a numerose situazioni di rischio non preventivamente, né adeguatamente, poste sotto controllo”. ( così a pag. 6 della Relazione intermedia del 19.07.2017). Dalle verifiche ed audizioni dei militari già in servizio nei Balcani sentiti dalla Commissione (si ricordano in particolare le testimonianze del Caporal Maggiore -OMISSIS-e del Generale -OMISSIS-, purtroppo successivamente deceduto per patologie tumorali pagg. 68 e 71 -Relazione Finale della Commissione -all.40) emerge che il personale operativo impegnato nelle missioni estere svolte in quegli anni non era stato informato dei rischi di esposizione ad uranio impoverito e che i detti militari non era stati dotati di alcun tipo di equipaggiamento che potesse metterli al riparo dai rischi conseguenti all’esposizione, diversamente dai militari degli altri contingenti, in particolare americani. Si può pertanto concludere che la circostanza dell’esposizione a nanoparticelle minerali di uranio impoverito nei teatri operativi della ex Jugoslavia emerga alla stregua di fatto notorio e similmente univoci sono i riscontri (anche sulla scorta della successione di
atti riferita al punto I.1 dei Motivi di Diritto del ricorso) che depongono a favore della evidente conoscenza e/o conoscibilità da parte dell’Amministrazione della Difesa dei rischi per la salute dei militari impiegati in dette missioni, derivanti da bombardamenti e da proiettili all’uranio impoverito (DU), effettuati nelle suddette zone di guerra ed altresì del mancato apprestamento, da parte della Difesa, di adeguate misure di protezione in favore dei militari ivi impegnati al fine di minimizzare il
rischio da esposizione ad agenti patogeni dispersi nell’ambiente. In punto di fatto, del resto non è revocabile in dubbio (in quanto attestato dalla documentazione in atti) che l'Amministrazione abbia inviato in missione il Sig. -OMISSIS- in zone caratterizzate dall'utilizzo di armamenti all'uranio impoverito e dalla presenza di ordigni bellici pesanti ed ulteriormente, alla luce del principio probabilistico sopra riferito, appare evidente la correlazione tra il quadro clinico diagnosticato al ricorrente ed il contesto operativo in cui lo stesso ha prestato la propria attività.
23.- Va poi osservato, sotto il profilo del danno alla salute psico-fisica subito dal ricorrente, che nel corso del 2017, la patologia tumorale diagnosticata a suo tempo al ricorrente ha manifestato una recidiva, in conseguenza della quale il Sig. -OMISSIS- è stato sottoposto ad intervento neurochirurgico effettuato in data 22.11.2017 e dunque successivamente alla introduzione del giudizio originario dinnanzi al TAR Lazio. Detto intervento, visti i connessi rischi di paresi, ha lasciato un piccolo residuo di ependimoma all’altezza della porzione inferiore del corpo vertebrale di C4, per il quale il paziente è sottoposto annualmente a follow-up strumentale con Risonanza magnetica del rachide cervicale annuale. All’esito di tale ultimo intervento chirurgico, il paziente ha manifestato “Tetraparesi con deficit erettile grave e disturbi sfinterici con doppia incontinenza”, attestati dalla relazione integrativa redatta dal Dott. -OMISSIS-nel 2019 (doc. 16) che ha aggiornato la valutazione del danno biologico permanente patito dal Sig. -OMISSIS- nella misura dell’80 %, in
luogo del precedente 60 %, con revisione in aumento anche dell’ITP. Misura dei danni biologici (sia permanenti che temporanei), questa, per la quale l’esponente ha chiesto espressamente il riconoscimento, a parziale modifica e/o integrazione della domanda originaria formulata in ricorso,
con memoria ex art. 73 cpa depositata il 25/01/2021 al TAR Lazio da intendersi qui richiamata (all.b in atti). Allo stato attuale, la documentazione in atti conferma i disturbi da disfunzione erettile, pur in costanza di terapia farmacologica disposta con Piano Terapeutico rinnovato annualmente (doc. 23), nonché i disturbi delle funzioni genitourinarie. Gli ultimi accertamenti strumentali (RSM del 23.04.2024 doc.36) confermano altresì “la persistenza di recidiva locoregionale intramidollare di malattia all’altezza di C4”, da tenere sotto costante monitoraggio. Così come non può omettersi la valutazione del danno da perdita di chance lavorative dal momento che il -OMISSIS- è stato giudicato “non idoneo permanente al servizio militare in modo parziale con controindicazioni all’impiego in servizi che comportano stress fisici, turni prolungati, perfrigerazioni, servizi notturni e l’impiego fuori area” e che, sempre per le medesime motivazioni (“inidoneità psicofico fisica attitudinale al servizio militare incondizionato”) lo stesso non è stato ammesso al concorso interno straordinario per il reclutamento dei Marescialli delle Forze Armate bandito con decreto 31/1D 2019, cui il ricorrente aveva fatto domanda di ammissione, sperando di conseguire l’agognato avanzamento di carriera (doc. 17 in atti). Appare dunque evidente come la patologia tumorale manifestatasi a carico del Sig. -OMISSIS- rilevi in maniera significativa in termini di perdita di chances, sia per l’impossibilità di progressione di carriera appena riferita, oltre che per gli incrementi stipendiali cui lo stesso avrebbe potuto aspirare attraverso la partecipazione a missioni operative estere preclusegli all’esito dell’insorgenza della malattia (si veda in tal senso la dichiarazione rilasciata dall’interessato in atti, doc. 9).
24.- Chiarito quanto sopra, il Collegio ritiene di dover dare continuità all’orientamento giurisprudenziale compendiato nella chiarissima pronuncia del Cons. Stato, Sez. II, Sent., (data ud. 15/11/2022) 20/01/2023, n. 715. Con detta pronuncia il giudice di appello afferma “2.1. La responsabilità del datore di lavoro, posta dagli appellanti a fondamento della domanda giudiziale, ha natura contrattuale e rinviene la propria fonte nel contratto di lavoro che, ai sensi dell'art. 1374 cod. civ., è integrato dall'articolo 2087 cod. civ., ove sono previsti doveri di prestazione finalizzati ad assicurare la tutela della salute del lavoratore (Cons. Stato, Ad. plen., n. 1 del 2018). L'incorporazione dell'obbligo di sicurezza all'interno della struttura del rapporto obbligatorio è fonte di obblighi positivi (e non solo di mera astensione) del datore di lavoro, con possibilità per il prestatore di eccepirne l'inadempimento e di rifiutare la prestazione pericolosa (art. 1460 c.c.) (Cons. Stato, Sez. VI, 10 dicembre 2018, n. 6952). L'articolo 2087 cod. civ. prevede infatti che "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". In ragione della formulazione "aperta" dell'articolo 2087 cod. civ. la giurisprudenza ha assegnato ad esso "una funzione di chiusura del sistema di prevenzione, operante cioè anche in assenza di specifiche regole antinfortunistiche", con la conseguenza che l'obbligo di sicurezza deve essere definito facendo riferimento alle misure disponibili tecnologicamente più avanzate, "imponendo il continuo adattamento e aggiornamento delle misure di prevenzione ai nuovi ritrovati dell'esperienza e della tecnica, in modo che siano prevenuti non solo i rischi conosciuti ma anche quelli ancora ipotetici e non del tutto noti, mentre non sono opponibili in senso contrario considerazioni di carattere puramente economico" (così ancora Cons. Stato, n. 6952 del 2018). Sul piano strutturale la qualificazione dell'illecito come ascrivibile alla responsabilità da inadempimento del datore di lavoro implica, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., che: il lavoratore deve provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'inadempimento del datore di lavoro e i danni conseguenza; il datore di lavoro deve provare l'assenza di colpa e pertanto di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo (Cons. Stato, Ad. plen. n. 1 del 2018; Cass. civ., sez. lav., 15 giugno 2017, n. 14865). In effetti sul lavoratore che lamenti di avere subito un danno alla salute a causa dell'attività lavorativa svolta incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro: solo se il lavoratore ha fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi (Cons. Stato, sez. IV, n. 6952 del 2018, cit.). A differenza dei casi in cui si chiedano delle misure indennitarie (come ad esempio la speciale elargizione di cui all'art. 1079 D.P.R. n. 90 del 2010 o quella di cui al D.P.R. n. 243 del 2006), nelle pretese risarcitorie come quella in esame, l'interessato è tenuto a dimostrare l'esistenza di un nesso eziologico fra esposizione all'uranio impoverito (o ad altri metalli pesanti) e neoplasia, sia pure in base al criterio del "più probabile che non" (Cons. Stato, sez. II, 16 giugno 2022, n. 4945). L'art. 2087 cod. civ. non configura del resto un'ipotesi di responsabilità oggettiva, atteso che la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge, o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento (Cons. Stato, sez. II, 16 giugno 2022, n. 4945; Cons. Stato sez. II, 9 ottobre 2020 n. 5995). 2.2. Con riferimento agli obblighi di prestazione che ricadono sull'Amministrazione militare in relazione all'invio di militari all'estero la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che al dovere del militare di esporsi al pericolo stricto sensu bellico si contrappone lo speculare dovere dell'Amministrazione di proteggere il cittadino-soldato da altre forme prevedibili e prevenibili di pericoli non strettamente dipendenti da azioni belliche, in primis apprestando i necessari presidi sanitari di prevenzione e cura e dotandolo di equipaggiamento adeguato o, quanto meno, non del tutto incongruo rispetto al contesto (Cons. Stato, Sez. IV, 30 novembre 2020, n. 7560 e n. 7564, cit.). Nell’ipotesi di missioni all'estero (cosiddette "missioni di pace") l'Amministrazione della difesa versa pertanto in una condizione di responsabilità lato sensu di posizione, cui fa eccezione il solo rischio oggettivamente imprevedibile - giuridicamente qualificabile alla stessa stregua del caso fortuito - ma in cui viceversa rientra il rischio da esposizione ad elementi che, benché non ancora scientificamente acclarati come sicuro fattore eziopatogenetico, ciononostante lo possano essere, secondo un giudizio di non implausibilità logico-razionale: la diligentia cui è tenuta l'Amministrazione si situa in tali casi ad un livello massimo (Cons. Stato, n. 7560 e n. 7564 del 2020, cit.). Insomma, allorché vengano inviati militari in missione all'estero l'Amministrazione della difesa è tenuta: ad informarsi preventivamente della concreta ed effettiva situazione (militare, politica, sociale, sanitaria, ambientale) del contesto operativo; ad accertarsi della piena idoneità psico-fisica dei militari, adottando tutte le opportune profilassi; a fornire al personale tutti gli strumenti di protezione individuale ragionevolmente utili al fine di prevenire i possibili rischi, ivi inclusi quelli connotati da una bassa probabilità statistica (v. anche, Cons. Stato, sez. IV, 30 novembre 2020, n. 7557); il che marca la differenza ontologica rispetto al dipendente civile dello Stato e giustifica, da un lato, la sottoposizione ad un rigido vincolo gerarchico, dall'altro, l'acquisizione di uno speciale status positivamente normato, non potendo tuttavia affermarsi che sul militare gravi ogni tipo di rischio comunque conseguente alla sua presenza fisica nel teatro di operazioni. 2.3. Quanto al nesso di causalità tra attività lavorativa e malattia professionale è stato chiarito che in materia trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni (Cass., 26 marzo 2015, n. 6105). La valutazione sul punto deve tenere adeguatamente in considerazione l'attività lavorativa svolta dal lavoratore, con riguardo all'esposizione a fattori nocivi in relazione alla malattia contratta, e il tempo della stessa. (Cons. Stato, n. 6952 del 2018, cit.). È da aggiungere per completezza che in tema di illecito civile il nesso causale ha veste probabilistico-statistica ("più probabile che non") e non richiede, dunque, quella certezza di contro propria dell'accertamento penale (Cons. Stato, n. 7560 e n. 7564 del 2020). 2.4. In relazione a fattispecie inerenti a patologie contratte in sede di missione in teatri di guerra è stato precisato che la mancanza di una legge scientifica universalmente valida che stabilisca un nesso diretto fra l'operatività nei contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e l'insorgenza di specifiche patologie tumorali non impedisce il riconoscimento del rapporto causale, posto che la correlazione eziologica, ai fini amministrativi e giudiziari, può basarsi anche su una dimostrazione in termini probabilistico-statistici (Cons. Stato, sez. I consultiva, parere n. 210 del 16 febbraio 2021; sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1661). L'attenuazione della prova richiesta in ordine all'elemento eziologico del danno civile è, se possibile, ancor più pregnante e giuridicamente necessario allorché:
- i danni lamentati afferiscano alla dimensione della tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore;
- questi svolga un servizio (la "difesa della Patria") di vitale importanza per la Repubblica ("sacro dovere del cittadino", art. 52 Cost.);
- sia in gioco la preservazione della salute e della stessa vita del militare;
- siano concretamente disponibili e ragionevolmente implementabili mezzi di protezione individuale (Cons. Stato, n. 7560 e n. 7564 del 2020, cit.).
25.- Il ricorso è pertanto fondato dal momento che: non c’è dubbio che l'Amministrazione abbia inviato in missione il ricorrente in zone caratterizzate dall'utilizzo di armamenti all'uranio impoverito e dalla presenza di ordigni bellici pesanti, zone nelle quali il militare ha operato senza alcun specifico mezzo di protezione e senza che siano state effettivamente adottate da parte dell'Amministrazione le necessarie misure di prevenzione. Sul punto va evidenziato che dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio disposta dal Collegio è emerso che “Il sig. -OMISSIS- risulta affetto da esiti di intervento di laminectomia C2-T3 per asportazione ependimoma cervicale con segni EMGrafici di lieve disturbo della conduzione nervosa somatosensoriale del tratto plesso brachiale-midollo cervicale e normali reperti neurofisiologici motori agli arti superiori ed inferiori con deficit erettile grave e disturbi sfinterici con doppia incontinenza in Esito di intervento chirurgico di asportazione di ependimoma cervicale e di laminectomia C2-T3 recidivato e risottoposto a revisione chirurgica. Tale complesso patologico risulta essere in valido nesso causale, anche con riferimento al c.d. “criterio probabilistico” con l’attività di servizio del ricorrente e con gli agenti patogeni con i quali il sig. -OMISSIS- risulta essere stato a contatto. Questo potrà trovare una quantificazione complessiva in un danno biologico pari al 61% della totale (sessantuno per cento)”; non è emerso, di contro, che l'Amministrazione abbia concretamente posto in atto ogni precauzione al fine di eliminare o ragionevolmente ridurre il rischio derivante dalla presenza in teatri di guerra.
26.- Ai fini della quantificazione del danno subito, tuttavia, il Collegio non ritiene di potersi attenere alle affermazioni unilaterali del consulente di parte, che peraltro individuano un’alta percentuale di danno permanente in un soggetto di fatto riconosciuto, seppure parzialmente, idoneo al servizio. A tale scopo, risulta necessario nominare un verificatore, ai sensi dell’articolo 66 del codice del processo amministrativo, che il Collegio ritiene di individuare nella persona del Direttore generale dell’INAIL, con facoltà di delega a un dirigente o a un funzionario dell’Ente in possesso di specifica competenza. Il verificatore, entro 90 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza, provvederà, assicurando il contraddittorio tra le parti, ad accertare il danno sofferto dal militare di carattere biologico (stante il mancato raggiungimento della prova in ordine al danno morale), con la valutazione in termini di punteggio o di percentuale dell’incidenza sulla integrità psico-fisica dello stesso dall’insorgenza della patologia, nonché a quantificarlo in termini monetari facendo applicazione delle attuali tabelle predisposte dal Tribunale di Milano. A tale scopo, acquisita tutta la documentazione agli atti del fascicolo, nonché quella che le parti vorranno fornirgli, sottoporrà il ricorrente a visita medica specialistica, in data da concordare con lo stesso (direttamente o per il tramite del suo difensore) con un congruo preavviso. Le parti potranno designare un proprio consulente tecnico, che potrà presenziare alla visita, nonché formulare osservazioni entro dieci giorni dalla ricezione della bozza di relazione, che il verificatore avrà cura di trasmettere loro. Il verificatore applicherà nella liquidazione del danno il principio della compensatio lucri cum damno , ovverosia la sottrazione dal risarcimento del danno del quantum già ottenuto in via indennitaria, secondo le indicazioni fornite in merito dal Ministero della Difesa e come sopra espressamente indicate. All’esito delle operazioni, il verificatore redigerà apposita dettagliata e motivata relazione da depositarsi entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione ovvero, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, dando conto in apposito capitoletto delle eventuali osservazioni dei consulenti delle parti. Il Collegio ritiene altresì opportuno, ai sensi dell’art. 66, comma 3, c.p.a., prevedere un anticipo sul compenso spettante al verificatore, quantificato in euro 2.000/00 (duemila/00), ponendolo provvisoriamente a carico sia del ricorrente, che dell’Amministrazione resistente, in quote uguali (euro 1.000/00 cadauno), ferma restando la liquidazione dell’importo complessivo, in esito alla definizione della causa, con la sentenza o con separato provvedimento monocratico, previa presentazione, unitamente alla relazione, di apposita nota da parte del verificatore medesimo. Demanda all’esito della verificazione come sopra disposta la definizione di tale residuo aspetto della controversia. Alla definizione integrale del giudizio è altresì riservata ogni decisione sulle spese di lite, ivi compresa la questione dell’addebito del contributo unificato.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni subiti per la patologia contratta a causa del servizio prestato.
Dispone, ai fini della quantificazione del danno, la verificazione come da motivazione, nei termini ivi indicati.
La fissazione della nuova udienza di trattazione sarà disposta dal Presidente della Sezione dopo il deposito della relazione di verificazione.
Rinvia la decisione sulle spese, ivi incluse quelle per l’espletamento della CTU, alla sentenza definitiva.
Pone provvisoriamente a carico delle parti un anticipo sul compenso e le spese del verificatore, nella misura complessiva di euro 2.000/00 (duemila/00), di cui euro 1.000/00 (mille/00) a carico del ricorrente e euro 1.000/00 (mille/00) a carico del Ministero della Difesa.
Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente decisione alle parti, nonché al Direttore generale dell’INAIL (direttoregenerale@postacert.inail.it).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del ricorrente nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del medesimo.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA AL, Presidente
RL Dibello, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RL Dibello | IA AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.