TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 11111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11111 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 30330/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott. Rosaria Gatti - Giudice est. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.30330 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021 , avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
,nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in calce al ricorso, dall'avv. MOSCA STEFANIA presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
nato il [...] a [...], residente in [...]
Girardi n.22 –non costituito,
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.12.2021 la ricorrente in epigrafe generalizzata esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in Napoli il 18.12.1995 dalla cui unione nascevano i figli Persona_1
( nato a [...] il [...]), ( nata a [...] il [...]) e ( nata Persona_2 Persona_3 a Napoli il 02.10.2007), che con sentenza n. 8499/2019 emessa dal Tribunale di Napoli il 27.09.2019 era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, prevedendo l'affido condiviso della minore con domiciliazione presso la madre e diritto di visita del padre per due pomeriggi dalle 16.00 alle 20.00, un fine settimana alternato dall'uscita di scuola del sabato sino alle 20.00 della domenica, 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive (da concordarsi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno) e, ad anni alternati, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 01 gennaio, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, il versamento a carico dell' di un contributo di 500,00 euro mensili per il CP_1 mantenimento dei figli di cui 250,00€ per il mantenimento della minore e 125,00€ per ciascun figlio maggiorenne oltre al 50 % delle spese straordinarie, con adeguamento annuale degli importi secondo gli indici ISTAT, che la casa coniugale era stata abbandonata da tempo da entrambi i coniugi, che la figlia nel 2021 aveva contratto matrimonio. Persona_2
Ciò posto la ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di divorzio, la conferma dell'affido condiviso della figlia minore con domiciliazione presso la madre e diritto di visita del padre due Per_3 pomeriggi dalle 16.00 alle 20.00,un fine settimana alternato dall'uscita di scuola del sabato sino alle 20.00 della domenica, 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive ( da concordarsi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno) e, ad anni alternati, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 01 gennaio, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; determinare a carico del resistente un contributo mensile di 375,00€ di cui 250,00€ per il mantenimento della figlia minore e 125,00€ per il mantenimento del figlio Per_3 maggiorenne non autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie con adeguamento degli Per_1 importi secondo gli indici ISTAT.
In sede presidenziale compariva la sola ricorrente e, in assenza di provvedimenti urgenti da adottarsi, venivano confermate le condizioni di cui alla separazione personale e la causa veniva rimessa dinanzi al
Giudice Istruttore per la prosecuzione del Giudizio.
All'udienza cartolare del 09.05.2023 in assenza di richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183 c.6
c.p.c., dato atto della mancata costituzione in giudizio del resistente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza cartolare del 16.09.2025 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione con espressa rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente che non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente citato, sia per l'udienza davanti al Presidente del Tribunale che per quella davanti all'istruttore.
- Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè il passaggio in giudicato della sentenza n.
8499/2019 pronunciata dal Tribunale di Napoli il 06.09.2019. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata, l'interruzione della separazione, eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n.2 lett.b l n. 898/70, così come modificato dall'art. 1 della Legge n.55/2015, d' altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Sulla domanda di mantenimento della figlia nata in data [...] e del figlio Per_3 Per_1 nato in data [...]
[...]
Va premesso che, essendo durante il giudizio divenuta maggiorenne anche la figlia , ogni istanza Per_3
e/o provvedimento in ordine all'affido della stessa deve ritenersi tacitamente caducato.
In ordine a tale domanda osserva il Collegio che, risulta pacifica la convivenza della figlia con la madre e può presumersi la non autosufficienza economica della stessa, atteso il compimento del 18° anno di età il
2.10.2025 .
In via preliminare va evidenziato che mentre il mantenimento per i minori spetta in via automatica ex lege, per quanto concerne i figli maggiorenni, in virtù dell'art. 337 septies c.c., introdotto dal d.lgs. 154/2013 ed in vigore dal 7.2.2014, “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, conformemente del resto a quanto prevedeva l'abrogato art. 155 quinquies c.c..
La giurisprudenza della Suprema Corte ha approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'art. 148 c. c. nella nuova formulazione secondo cui “i coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis c.c.”: si prevede all'uopo che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
Altresì nella valutazione della posizione del figlio, ai fini dell'accertamento del raggiungimento dell'autosufficienza, non si può non tener conto del processo di cambiamento che ha interessato la realtà contemporanea, la quale, rispetto al passato, ha fatto registrare un crescente ritardo nella transizione dei giovani alla vita adulta. Questo fenomeno trae origine per lo più da un cambiamento delle condizioni socioeconomiche che hanno determinato un aumento della percentuale di giovani che proseguono gli studi universitari, con conseguente spostamento in avanti dell'età lavorativa e dalla dilatazione dei tempi di formazione universitaria. Da tempo, pertanto, ormai dottrina e giurisprudenza, recependo i nuovi bisogni affermano in modo sostanzialmente univoco che l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori perdura oltre la maggiore età dei figli, se costoro non siano in grado di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze di vita, né siano esistenzialmente svincolati dall' habitat domestico, inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (v. Cass. 2 settembre 1996, n. 7990; Cass. 17 settembre 1993, n. 9578; Cass. 29 dicembre 1990, n. 12212; Cass. 11 dicembre 1992, n. 13126; Cass. 3 luglio 1991, n. 7295; Cass. 13 febbraio 2003, n. 2147). Il Collegio osserva, inoltre, che la Suprema Corte ha, di recente, stabilito che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente (ovvero del figlio maggiorenne o del genitore collocatario) e non del genitore obbligato e verte sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'auto responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. civ. n. 26875/2023; Cass. ordinanza 23 gennaio 2024 n. 2252). La solidarietà familiare è destinata, dunque, a venire meno sia nel caso in cui il figlio abbia raggiunto un'indipendenza economica (o un'adeguata capacità di rendersi economicamente indipendente) sia nel caso in cui la mancata autosufficienza economica sia da addebitare ad una condotta inattiva del figlio, o ad una sua libera scelta di non volersi rendere economicamente indipendente dai genitori (cfr. Cass., 8 novembre 2021 n. 32406).
Tanto premesso, quanto alla figlia la parte nulla ha dedotto , ma essendo divenuta maggiorenne Per_3 nel corso del giudizio, vista la giovane età, può presumersi che non sia economicamente autosufficiente, e pertanto, va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al suo mantenimento.
In ordine alla misura del contributo paterno al mantenimento della figlia, maggiorenne ma pacificamente non autosufficiente, soccorrono i criteri contenuti nel novellato art. 337 ter c.c., disposizione applicabile anche in materia di divorzio. In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età del figlio maggiorenne, degli impegni di studio, di vita e di relazione dello stesso e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il mantenimento ( cfr. tra le altre Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055). In secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza della figlia presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura della stessa, rispetto a quello della madre.
La madre, nel presente giudizio, ha chiesto la conferma dell'importo determinato in sede di separazione personale quale contributo paterno per il mantenimento della figlia.
In assenza di riferimenti riguardo ai redditi percepiti da parte resistente, considerata la somma complessiva prevista per il mantenimento della figlia nella sentenza di separazione personale , sussistendo l'obbligo del mantenimento in favore della figlia, ritiene congrua con decorrenza dalla domanda, quale contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di € 250,00( duecentocinquanta/00).
Detta somma andrà corrisposta a entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese e Parte_1 rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat a far data da ottobre 2026.
Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, a CP_1 [...]
le spese straordinarie occorrenti per la figlia come da Protocollo del Tribunale di Parte_1
Napoli.
Quanto alla domanda di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne di anni 26 la stessa va Per_1 rigettata atteso che parte ricorrente nulla ha provato e neanche dedotto a fondamento della propria domanda
Applicando i principi giurisprudenziali al caso sub iudice, ritiene il Collegio che parte ricorrente non abbia provato l'esistenza di ragioni individuali specifiche tali da giustificare il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio di ormai 26 anni tenuto conto che egli ha ormai raggiunto un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso..
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui non v'è stata sostanziale contestazione, nulla va disposto per le spese, rimanendo esse a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato a NAPOLI il 18/12/1995 dalle parti in causa ( atto n. 88 , parte I s., sez. R, Reg. Atti Matrimonio anno 1995 );
b) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Parte_1
, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00
[...]
(duecentocinquanta/00)- a titolo di contributo al mantenimento della figlia Persona_3 maggiorenne economicamente non autosufficiente. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
c) Pone a carico l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, a CP_1 [...]
, le spese straordinarie per la figlia così come da Protocollo del Parte_1
Tribunale di Napoli, purché documentate.
d) Rigetta la domanda di assegno di mantenimento per il figlio Persona_1
e) dichiara non ripetibili le spese;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp att c.p.c;
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 26/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott. Rosaria Gatti - Giudice est. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.30330 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021 , avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
,nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in calce al ricorso, dall'avv. MOSCA STEFANIA presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
nato il [...] a [...], residente in [...]
Girardi n.22 –non costituito,
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.12.2021 la ricorrente in epigrafe generalizzata esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente in Napoli il 18.12.1995 dalla cui unione nascevano i figli Persona_1
( nato a [...] il [...]), ( nata a [...] il [...]) e ( nata Persona_2 Persona_3 a Napoli il 02.10.2007), che con sentenza n. 8499/2019 emessa dal Tribunale di Napoli il 27.09.2019 era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, prevedendo l'affido condiviso della minore con domiciliazione presso la madre e diritto di visita del padre per due pomeriggi dalle 16.00 alle 20.00, un fine settimana alternato dall'uscita di scuola del sabato sino alle 20.00 della domenica, 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive (da concordarsi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno) e, ad anni alternati, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 01 gennaio, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, il versamento a carico dell' di un contributo di 500,00 euro mensili per il CP_1 mantenimento dei figli di cui 250,00€ per il mantenimento della minore e 125,00€ per ciascun figlio maggiorenne oltre al 50 % delle spese straordinarie, con adeguamento annuale degli importi secondo gli indici ISTAT, che la casa coniugale era stata abbandonata da tempo da entrambi i coniugi, che la figlia nel 2021 aveva contratto matrimonio. Persona_2
Ciò posto la ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di divorzio, la conferma dell'affido condiviso della figlia minore con domiciliazione presso la madre e diritto di visita del padre due Per_3 pomeriggi dalle 16.00 alle 20.00,un fine settimana alternato dall'uscita di scuola del sabato sino alle 20.00 della domenica, 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive ( da concordarsi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno) e, ad anni alternati, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 01 gennaio, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; determinare a carico del resistente un contributo mensile di 375,00€ di cui 250,00€ per il mantenimento della figlia minore e 125,00€ per il mantenimento del figlio Per_3 maggiorenne non autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie con adeguamento degli Per_1 importi secondo gli indici ISTAT.
In sede presidenziale compariva la sola ricorrente e, in assenza di provvedimenti urgenti da adottarsi, venivano confermate le condizioni di cui alla separazione personale e la causa veniva rimessa dinanzi al
Giudice Istruttore per la prosecuzione del Giudizio.
All'udienza cartolare del 09.05.2023 in assenza di richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183 c.6
c.p.c., dato atto della mancata costituzione in giudizio del resistente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza cartolare del 16.09.2025 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione con espressa rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente che non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente citato, sia per l'udienza davanti al Presidente del Tribunale che per quella davanti all'istruttore.
- Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè il passaggio in giudicato della sentenza n.
8499/2019 pronunciata dal Tribunale di Napoli il 06.09.2019. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata, l'interruzione della separazione, eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n.2 lett.b l n. 898/70, così come modificato dall'art. 1 della Legge n.55/2015, d' altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Sulla domanda di mantenimento della figlia nata in data [...] e del figlio Per_3 Per_1 nato in data [...]
[...]
Va premesso che, essendo durante il giudizio divenuta maggiorenne anche la figlia , ogni istanza Per_3
e/o provvedimento in ordine all'affido della stessa deve ritenersi tacitamente caducato.
In ordine a tale domanda osserva il Collegio che, risulta pacifica la convivenza della figlia con la madre e può presumersi la non autosufficienza economica della stessa, atteso il compimento del 18° anno di età il
2.10.2025 .
In via preliminare va evidenziato che mentre il mantenimento per i minori spetta in via automatica ex lege, per quanto concerne i figli maggiorenni, in virtù dell'art. 337 septies c.c., introdotto dal d.lgs. 154/2013 ed in vigore dal 7.2.2014, “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, conformemente del resto a quanto prevedeva l'abrogato art. 155 quinquies c.c..
La giurisprudenza della Suprema Corte ha approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'art. 148 c. c. nella nuova formulazione secondo cui “i coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis c.c.”: si prevede all'uopo che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
Altresì nella valutazione della posizione del figlio, ai fini dell'accertamento del raggiungimento dell'autosufficienza, non si può non tener conto del processo di cambiamento che ha interessato la realtà contemporanea, la quale, rispetto al passato, ha fatto registrare un crescente ritardo nella transizione dei giovani alla vita adulta. Questo fenomeno trae origine per lo più da un cambiamento delle condizioni socioeconomiche che hanno determinato un aumento della percentuale di giovani che proseguono gli studi universitari, con conseguente spostamento in avanti dell'età lavorativa e dalla dilatazione dei tempi di formazione universitaria. Da tempo, pertanto, ormai dottrina e giurisprudenza, recependo i nuovi bisogni affermano in modo sostanzialmente univoco che l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori perdura oltre la maggiore età dei figli, se costoro non siano in grado di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze di vita, né siano esistenzialmente svincolati dall' habitat domestico, inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (v. Cass. 2 settembre 1996, n. 7990; Cass. 17 settembre 1993, n. 9578; Cass. 29 dicembre 1990, n. 12212; Cass. 11 dicembre 1992, n. 13126; Cass. 3 luglio 1991, n. 7295; Cass. 13 febbraio 2003, n. 2147). Il Collegio osserva, inoltre, che la Suprema Corte ha, di recente, stabilito che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente (ovvero del figlio maggiorenne o del genitore collocatario) e non del genitore obbligato e verte sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'auto responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. civ. n. 26875/2023; Cass. ordinanza 23 gennaio 2024 n. 2252). La solidarietà familiare è destinata, dunque, a venire meno sia nel caso in cui il figlio abbia raggiunto un'indipendenza economica (o un'adeguata capacità di rendersi economicamente indipendente) sia nel caso in cui la mancata autosufficienza economica sia da addebitare ad una condotta inattiva del figlio, o ad una sua libera scelta di non volersi rendere economicamente indipendente dai genitori (cfr. Cass., 8 novembre 2021 n. 32406).
Tanto premesso, quanto alla figlia la parte nulla ha dedotto , ma essendo divenuta maggiorenne Per_3 nel corso del giudizio, vista la giovane età, può presumersi che non sia economicamente autosufficiente, e pertanto, va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al suo mantenimento.
In ordine alla misura del contributo paterno al mantenimento della figlia, maggiorenne ma pacificamente non autosufficiente, soccorrono i criteri contenuti nel novellato art. 337 ter c.c., disposizione applicabile anche in materia di divorzio. In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età del figlio maggiorenne, degli impegni di studio, di vita e di relazione dello stesso e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il mantenimento ( cfr. tra le altre Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055). In secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza della figlia presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura della stessa, rispetto a quello della madre.
La madre, nel presente giudizio, ha chiesto la conferma dell'importo determinato in sede di separazione personale quale contributo paterno per il mantenimento della figlia.
In assenza di riferimenti riguardo ai redditi percepiti da parte resistente, considerata la somma complessiva prevista per il mantenimento della figlia nella sentenza di separazione personale , sussistendo l'obbligo del mantenimento in favore della figlia, ritiene congrua con decorrenza dalla domanda, quale contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di € 250,00( duecentocinquanta/00).
Detta somma andrà corrisposta a entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese e Parte_1 rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat a far data da ottobre 2026.
Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, a CP_1 [...]
le spese straordinarie occorrenti per la figlia come da Protocollo del Tribunale di Parte_1
Napoli.
Quanto alla domanda di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne di anni 26 la stessa va Per_1 rigettata atteso che parte ricorrente nulla ha provato e neanche dedotto a fondamento della propria domanda
Applicando i principi giurisprudenziali al caso sub iudice, ritiene il Collegio che parte ricorrente non abbia provato l'esistenza di ragioni individuali specifiche tali da giustificare il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio di ormai 26 anni tenuto conto che egli ha ormai raggiunto un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso..
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui non v'è stata sostanziale contestazione, nulla va disposto per le spese, rimanendo esse a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato a NAPOLI il 18/12/1995 dalle parti in causa ( atto n. 88 , parte I s., sez. R, Reg. Atti Matrimonio anno 1995 );
b) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Parte_1
, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00
[...]
(duecentocinquanta/00)- a titolo di contributo al mantenimento della figlia Persona_3 maggiorenne economicamente non autosufficiente. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
c) Pone a carico l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, a CP_1 [...]
, le spese straordinarie per la figlia così come da Protocollo del Parte_1
Tribunale di Napoli, purché documentate.
d) Rigetta la domanda di assegno di mantenimento per il figlio Persona_1
e) dichiara non ripetibili le spese;
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp att c.p.c;
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 26/09/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino