Art. 7.
Nella prima applicazione della presente legge, al posto degli istituti di istruzione secondaria attualmente funzionanti nei Convitti nazionali sono istituite corrispondenti scuole secondarie statali.
Nella prima applicazione della presente legge, al posto degli istituti di istruzione secondaria attualmente funzionanti nei Convitti nazionali sono istituite corrispondenti scuole secondarie statali.