Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/04/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1733 del Registro Generale volontaria giurisdizione 2023
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente a [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Maurilio Scafidi ( ), pec: CodiceFiscale_2
ed elettivamente domiciliato Email_1
a Messina, in Via V. Emanuele II, n. 9 presso lo Studio Legale Prof. A.
Falzea e Associati giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Controparte_1
Messina, Piazza Unione Europea, presso Casa Comunale, partita IVA
, elettivamente domiciliato in Messina, piazza Unione P.IVA_1
Europea, presso l'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'avv.
Fortunata Grasso (c.f. – pec: C.F._3
, giusta procura in atti e Deliberazione Email_2
di G.C. n. 366 del 13.06.2023; PARTE CONVENUTA
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato in data
05.04.2023, il Prof. Avv. conveniva in giudizio davanti a Parte_1
questo Tribunale il esponendo che davanti al Giudice Controparte_1
di Pace di Messina era pendente un giudizio tra le medesime parti in causa, nel quale egli aveva chiesto che fosse dichiarata illegittima l'ingiunzione effettuata mediante iscrizione a ruolo 2020/002679 – infrazioni codice della strada l. 689/81, riferito ad un verbale del Corpo di Polizia Municipale di
Messina n. 96415/Y del 30 aprile 2019 elevato nei confronti di un veicolo targato FM755MB, che sarebbe stato notificato in data 9 luglio 2019, per l'importo di euro 210,39; ruolo 2020/002499 – infrazioni codice della strada l. 689/81, riferito ad un verbale del Corpo di Polizia Municipale di
Messina n. 91637/Y del 21 febbraio 2019 elevato nei confronti di un veicolo targato FM755MB, che sarebbe stato notificato in data 18 maggio
2019, per l'importo di euro 121,86. Osservava che davanti al Giudice di
Pace aveva fatto valere l'illegittimità della cartella impugnata per inesistenza delle notifiche dei verbali del Corpo di Polizia Municipale di
Messina, anche in considerazione del fatto che dalla documentazione prodotta dal si evinceva che i verbali impugnati erano Controparte_1
stati notificati presso un indirizzo - in Catanzaro, Via Michele Maria
Manfredi - che all'epoca non era più quello di residenza dell'Avv.
. Evidenziava, inoltre, che aveva proposto querela di falso in Pt_1
quanto l'avviso di ricevimento n. 71739320327-4 – Atto giudiziario spedito con raccomandata - (cronologico 23/2311) AR n° 68739320327-3, nella casella intitolata “consegna del plico a domicilio”, oltre alla data del 9.7.19, sotto la attestazione di avere ricevuto la raccomandata, recava come firma
2 del destinatario della raccomandata una firma che non è dell'Avv. Pt_1
. Rilevava che con provvedimento del 12 gennaio 2023 il Giudice
[...]
di Pace aveva ritenuto ammissibile la querela e rilevante ai fini del giudizio il documento impugnato ed aveva, pertanto, sospeso il giudizio rimettendo le parti innanzi al Tribunale di Messina. Tutto ciò premesso, dichiarava che intendeva riassumere il giudizio di falso proposto davanti al Giudice di
Pace di Messina e chiedeva che fosse accertata la falsità della firma apposta nell'avviso di ricevimento n. 71739320327-4 – Atto giudiziario spedito con raccomandata - (cronologico 23/2311) AR n° 68739320327-3 nella casella intitolata “consegna del plico a domicilio”, in quanto la stessa non era dell'Avv. e che fosse conseguentemente ordinata la Parte_1
cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento impugnato.
Con comparsa depositata il 03.10.2023, si costituiva in giudizio il eccependo pregiudizialmente la propria carenza di Controparte_1
legittimazione passiva, in quanto l'eventuale falso era riferibile a “
[...]
ed al pubblico ufficiale che aveva formato l'atto Controparte_2
impugnato. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande formulate da parte attrice, essendo stati rispettati dal tutti gli Controparte_1
adempimenti necessari per il perfezionamento della notifica ed essendo stato fatto legittimo affidamento su atti pubblici che attestavano la legittimità e la correttezza dell'avvenuta notifica.
Acquisito il documento impugnato di falso, all'udienza del
25.01.2024 veniva redatto, alla presenza del Pubblico Ministero, il verbale di deposito previsto dall'art. 223 c.p.c.. Il Giudice Istruttore disponeva, quindi, C.T.U. grafologica per accertare se la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento appartenesse all'avv. . Parte_1
Espletata C.T.U., all'udienza del 05.12.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. il Giudice Istruttore, sulle
3 conclusioni dei procuratori delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., concedendo i termini di rito ai sensi dell'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica e disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Va, innanzi tutto, osservato che il presente procedimento segue le norme di rito anteriori alla riforma introdotta con D. Lgs. 149/2022, in quanto si tratta di una querela di falso incidentale che si inserisce in un procedimento instaurato sotto il vigore del precedente sistema processuale
(Cass. 33168/2018).
Come è noto, una delle questioni più dibattute in dottrina e giurisprudenza concerne l'individuazione dell'oggetto del processo su querela di falso: la tesi tradizionale vuole che si tratti di un processo di accertamento che ha per oggetto un fatto e più precisamente il modo di essere di un documento, mentre altri autorevoli studiosi hanno sostenuto che esso avrebbe per oggetto una questione pregiudiziale ovvero un rapporto obbligatorio. E' certo, tuttavia, che il legislatore, forse influenzato da una concezione “penalistica” del processo di falso, ha previsto accanto ad un giudizio incidentale anche un giudizio autonomo, così manifestando chiaramente la volontà di costruire la certezza in ordine ai documenti come un bene autonomo, che prescinde dal suo collegamento con un processo attualmente pendente e, quindi, con la efficacia probatoria ricavabile dalla scrittura. Il potere di ottenere la verificazione giudiziale della falsità o della autenticità di un documento non è posto, pertanto, solamente in funzione dell'efficacia probatoria del documento stesso rispetto alla fattispecie sostanziale oggetto dell'accertamento giurisdizionale, in quanto una simile conclusione sembra contraddetta dal sistema positivo vigente che non pone limitazioni alla proposizione in via autonoma della querela di falso. In ogni caso la querela di falso, tanto se proposta in via principale che in via incidentale, ha lo scopo di privare una scrittura privata riconosciuta o un
4 atto pubblico della sua intrinseca idoneità a far fede, vale a dire a servire come prova di atti o di rapporti (Cass. 20.06.2000 n. 8362).
Orbene, se questo è lo scopo della querela di falso, la stessa è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione (Cass. civ. 30.08.2007 n. 18323). Nel caso in esame, pertanto, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal CP_1
in quanto è evidente, dalle stesse difese dell'ente che lo stesso
[...]
intende valersi della notifica impugnata per contrastare l'opposizione dell'attore alla cartella di pagamento.
Naturalmente, presupposto della querela di falso è che il documento contro cui essa è rivolta possegga o sia idoneo a possedere quella particolare efficacia probatoria che appunto la legge sancisce "fino a querela di falso", trattandosi dello strumento processuale atto a togliere il valore di prova legale alle fonti di prova documentale, vale a dire all'atto pubblico, quanto alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha firmato, alle dichiarazioni delle parti e altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2699, 2700
c.c.) e alla scrittura privata, quanto alla provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è considerata come riconosciuta (art. 2702 c.c.), ovvero anche alla scrittura privata non riconosciuta se essa sia verificata (Cass. 13104/2000) o se non sia verificata, in relazione alla efficacia probatoria che essa comunque potrebbe avere in altri processi (Cass. civ. sez. un.
4.06.1986 n. 3734).
In giurisprudenza è, comunque, pacifico che tanto la relata di notifica che l'avviso di ricevimento della notifica effettuata a mezzo posta hanno natura di atto pubblico e costituiscono piena prova, sino a querela di falso,
5 delle dichiarazioni in essi contenute. Inoltre, nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge n.
890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle propria qualità. Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione dell'identità del destinatario che ha ricevuto il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell'atto (Cass. civ. 04.02.2014 n.
2421; Cass. civ. 22.11.2006 n. 24852)
Invero, il problema da risolvere in questa sede non è tanto la astratta possibilità di impugnare mediante querela di falso il documento indicato in citazione, essendo pacifico che trattasi di atto pubblico, quanto verificare se la sottoscrizione del destinatario che ha ricevuto l'atto sia o meno falsa.
Orbene, sul punto la C.T.U. , all'esito di una indagine Per_1
accurata e convincente, nella relazione depositata il 10.05.2024 ha concluso affermando che “La “firma” apposta per ricevuta nella cartolina AR relativa all'invio di atto giudiziario con la raccomandata Nr.78739320327-4
….non è riferibile alla grafomotricità del prof. ”. Il C.T.U. ha, Parte_1
infatti, rilevato che vi sono significative diversità tra il tracciato autografo e quello in verifica sia con riferimento ai valori metrici assoluti e relativi, cioè ai rapporti dimensionali che si instaurano fra i componenti all'interno
6 del tracciato grafico sia con riferimento al valore delle larghezze (fra lettere e fra parole) in rapporto alla dimensione e che, comunque, non si riscontrano analogie significative negli altri più importanti aspetti di fondo del grafismo.
Alla stregua degli accertamenti compiuti dalla C.T.U. va, pertanto, dichiarata la falsità della sottoscrizione apposta sul documento impugnato con querela di falso, vale a dire l'avviso di ricevimento n. 71739320327-4
– Atto giudiziario spedito con raccomandata - (cronologico 23/2311) AR n°
68739320327-3.
Ai sensi dell'art. 226 comma 2 c.p.c., e degli artt. 537 e 675 c.p.p., va, pertanto, ordinata la cancellazione del suddetto documento dichiarato falso, da eseguire mediante annotazione della presente sentenza a margine del documento stesso il cui originale dovrà essere conservato dalla
Cancelleria del Giudice di Pace di Messina allegato al verbale nel quale si darà atto dell'avvenuta cancellazione con la dichiarazione che esso non può avere alcun effetto giuridico.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
di conseguenza, vanno poste a carico dell convenuto. Dette spese, avuto riguardo alla CP_3
entità della causa ed alle questioni trattate, possono liquidarsi, in base a valori corrispondenti a quelli minimi indicati nei parametri di cui al D.M.
55/2014, a favore dell'attore in complessivi € 545,00 per spese non imponibili, oltre i compensi corrisposti al C.T.U. (liquidati in € 1.147,53 per competenze, oltre I.V.A. se dovuta e contributo previdenziale), ed in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, €
602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi,
I.V.A. e c.p.a..
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P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando sulla querela di falso presentata davanti a questo Tribunale con atto di citazione in riassunzione notificato in data 05.04.2023 da nei confronti Parte_1
del dichiara la falsità della firma apposta sull'avviso Controparte_1
di ricevimento n. 71739320327-4 – Atto giudiziario spedito con raccomandata - (cronologico 23/2311) AR n° 68739320327-3; ordina la cancellazione del suddetto documento dichiarato falso, da eseguire mediante annotazione della presente sentenza a margine del documento stesso il cui originale dovrà essere conservato dalla Cancelleria del Giudice di Pace di Messina allegato al verbale nel quale si darà atto dell'avvenuta cancellazione con la dichiarazione che esso non può avere alcun effetto giuridico;
condanna l'ente convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali, che liquida in complessivi in complessivi € 545,00 per spese non imponibili, oltre i compensi corrisposti al C.T.U. (liquidati in
€ 1.147,53 per competenze, oltre I.V.A. se dovuta e contributo previdenziale), ed in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
Così deciso in Messina nella camera di consiglio della 1° sezione civile lì
01/04/2025
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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