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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/12/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1704/25 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in OL (PI), Via di Sotto n. 27, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Cipriani del Foro di
Prato
ricorrente
E
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
23.02.1963 e residente in [...] casa AB Montebradoni n. 1 lettera C, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Cipriani, giusta procura in atti
ricorrente
E
[...]
Controparte_2
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 16.10.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti, previa rinuncia a comparire, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
* * *
Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto – depositato in data 20.05.2025 - deducendo:
1. di aver contratto matrimonio con rito concordatario il 7 luglio 1991 in OL (PI), registrato presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di OL (PI) il 07.07.91 Atto
n. 27 Parte 2 Serie A,
2. dall'unione coniugale sono nati due figli, nata il [...] e nata il Per_1 Per_2
29 maggio 2001;
3. venuta meno l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza in data 25.01.2013 i coniugi comparirono davanti al Presidente Dr. Laganà del Tribunale di
Pisa, chiedendo la separazione consensuale, separazione poi omologata dal Tribunale di
Pisa in data 13.08.2013 e registrata all'ufficio dell'Ufficio di Stato Civile con la data del deposito del 15.03.2013
4. le figlie sono state affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori ma la figlia Per_2
(all'epoca minorenne) è residente presso la madre in OL via di Sotto n. 27;
5. dal giorno dell'udienza presidenziale non vi è più stata alcuna riconciliazione tra i coniugi, che hanno proseguito a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
6. per quanto riguarda il mantenimento delle figlie, la maggiore è autosufficiente Per_1
e vive da sola, mentre per tuttora studente in corsi post Laurea, ciascun genitore Per_2 si impegna a provvedere personalmente alle spese legate alla convivenza. Per quanto riguarda gli altri oneri, saranno a carico di entrambi i genitori le spese di istruzione, attività ricreative, sportive e i mezzi di trasporto. Gli oneri imprevedibili saranno ripartiti al 50%;
Si precisa che tali obbligazioni per entrambi i genitori dureranno fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di;
Per_2
7. gli istanti avendo così provveduto alla definizione di ogni vincolo economico e patrimoniale sussistente tra di loro come regolato nell'atto di separazione su indicato e disponendo ciascuno di risorse economiche sufficienti alle proprie esigenze, dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra, in dipendenza del presente ricorso;
8. non vi è alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza e , pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art.3 della L.
6.3.1987 n. 74, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio come sopra contratto
I coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il 7 luglio 1993 in
OL (PI), tra il Sig. e la Sig.ra ordinando all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_1 Parte_1 del Comune di OL (PI), a mezzo di rituale comunicazione, da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2. I ricorrenti avendo così provveduto alla definizione di ogni vincolo economico e patrimoniale sussistente tra di loro e disponendo ciascuno di risorse economiche sufficienti alle proprie esigenze, dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra, in dipendenza del presente ricorso”.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
Nulla si dispone sulle spese stante la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 1704/25, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 07.07.1991 tra e Parte_1 Controparte_1 b) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di OL per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) DISPONE che ciascun genitore, fino all'indipendenza economica, si impegni a provvedere personalmente alle spese legate alla convivenza con la figlia;
Per_2
d) DISPONE che siano a carico di entrambi i genitori, fino all'indipendenza economica, le spese di istruzione, attività ricreative, sportive e i mezzi di trasporto relative alla figlia . Per_2
Gli oneri imprevedibili saranno ripartiti al 50%;
e) DÀ ATTO che i ricorrenti hanno provveduto alla definizione di ogni vincolo economico e patrimoniale sussistente tra di loro e che gli stessi, disponendo ciascuno di risorse economiche sufficienti alle proprie esigenze, dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro, in dipendenza del ricorso.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 10.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
Il Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
Dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi Giudice estensore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1704/25 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in OL (PI), Via di Sotto n. 27, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Cipriani del Foro di
Prato
ricorrente
E
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
23.02.1963 e residente in [...] casa AB Montebradoni n. 1 lettera C, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Cipriani, giusta procura in atti
ricorrente
E
[...]
Controparte_2
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 16.10.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti, previa rinuncia a comparire, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi contenute.
* * *
Le parti hanno agito in giudizio con ricorso congiunto – depositato in data 20.05.2025 - deducendo:
1. di aver contratto matrimonio con rito concordatario il 7 luglio 1991 in OL (PI), registrato presso gli Uffici dello Stato Civile del Comune di OL (PI) il 07.07.91 Atto
n. 27 Parte 2 Serie A,
2. dall'unione coniugale sono nati due figli, nata il [...] e nata il Per_1 Per_2
29 maggio 2001;
3. venuta meno l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza in data 25.01.2013 i coniugi comparirono davanti al Presidente Dr. Laganà del Tribunale di
Pisa, chiedendo la separazione consensuale, separazione poi omologata dal Tribunale di
Pisa in data 13.08.2013 e registrata all'ufficio dell'Ufficio di Stato Civile con la data del deposito del 15.03.2013
4. le figlie sono state affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori ma la figlia Per_2
(all'epoca minorenne) è residente presso la madre in OL via di Sotto n. 27;
5. dal giorno dell'udienza presidenziale non vi è più stata alcuna riconciliazione tra i coniugi, che hanno proseguito a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
6. per quanto riguarda il mantenimento delle figlie, la maggiore è autosufficiente Per_1
e vive da sola, mentre per tuttora studente in corsi post Laurea, ciascun genitore Per_2 si impegna a provvedere personalmente alle spese legate alla convivenza. Per quanto riguarda gli altri oneri, saranno a carico di entrambi i genitori le spese di istruzione, attività ricreative, sportive e i mezzi di trasporto. Gli oneri imprevedibili saranno ripartiti al 50%;
Si precisa che tali obbligazioni per entrambi i genitori dureranno fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di;
Per_2
7. gli istanti avendo così provveduto alla definizione di ogni vincolo economico e patrimoniale sussistente tra di loro come regolato nell'atto di separazione su indicato e disponendo ciascuno di risorse economiche sufficienti alle proprie esigenze, dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra, in dipendenza del presente ricorso;
8. non vi è alcuna possibilità o reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza e , pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art.3 della L.
6.3.1987 n. 74, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio come sopra contratto
I coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il 7 luglio 1993 in
OL (PI), tra il Sig. e la Sig.ra ordinando all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_1 Parte_1 del Comune di OL (PI), a mezzo di rituale comunicazione, da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2. I ricorrenti avendo così provveduto alla definizione di ogni vincolo economico e patrimoniale sussistente tra di loro e disponendo ciascuno di risorse economiche sufficienti alle proprie esigenze, dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra, in dipendenza del presente ricorso”.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Visto quanto sopra sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Le condizioni concordate appaiono non contrastanti con l'ordine pubblico e pertanto la comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
Nulla si dispone sulle spese stante la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe N.R.G. 1704/25, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 07.07.1991 tra e Parte_1 Controparte_1 b) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di OL per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
c) DISPONE che ciascun genitore, fino all'indipendenza economica, si impegni a provvedere personalmente alle spese legate alla convivenza con la figlia;
Per_2
d) DISPONE che siano a carico di entrambi i genitori, fino all'indipendenza economica, le spese di istruzione, attività ricreative, sportive e i mezzi di trasporto relative alla figlia . Per_2
Gli oneri imprevedibili saranno ripartiti al 50%;
e) DÀ ATTO che i ricorrenti hanno provveduto alla definizione di ogni vincolo economico e patrimoniale sussistente tra di loro e che gli stessi, disponendo ciascuno di risorse economiche sufficienti alle proprie esigenze, dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro, in dipendenza del ricorso.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 10.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefana Curadi