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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/03/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4061/2020 R.G., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 11.3.2025, con rinuncia ai termini delle parti presenti, e vertente
T R A
DELL'ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI MINISTRI DEGLI Parte_1
INFERMI - ( , in Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Giovanni Puca
( ) ed Angelina Sagliocco ( ), presso il cui studio, sito in C.F._1 C.F._2
Sant'Antimo (NA) alla via M. Serao n. 13, è elettivamente domiciliata e agli indirizzi pec e apoli. it Email_1 Email_2 Email_3
APPELLANTE
E
1 ( ), in proprio e nella qualità di erede di P_ C.F._3 Controparte_2 elett.te dom.to in Napoli alla via dei Fiorentini n. 21, presso lo studio degli avv.ti Danilo Carano
[...]
) e Claudia Marasco ( ) dai quali è rapp.to e difeso - C.F._4 CodiceFiscale_5
- Email_4 Email_5
APPELLATO
NONCHE'
( ) e OP C.F._6 Controparte_4
), in proprio e nella qualità di eredi di elett.te dom.ti in C.F._7 Controparte_2
Napoli alla via dei Fiorentini n. 21, presso lo studio degli avv.ti Danilo Carano C.F._4
) e Claudia Marasco ( ) dai quali sono rapp.ti e difesi -
[...] CodiceFiscale_5
- Email_4 Email_5
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
NONCHE'
( , rapp.to e difeso dagli avv.ti Gaia De Stefano Controparte_5 C.F._8
( ) e Francesco Nazzaro ( ) presso il cui studio sito in C.F._9 C.F._10
Napoli alla via Santa Lucia n. 107 è elettivamente domiciliato - Email_6
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso l'ordinanza resa ex artt. 702 bis e segg. c.p.c. - rep. n. 3605/2020 del
12.10.2020 - dal Tribunale di Napoli Nord nel proc. 13478 /2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
CP_ Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 21.11.2019, notificato il 23.3.2020, , e CP_3
, in qualità di eredi di evocavano in giudizio la struttura sanitaria Controparte_4 Controparte_2
“ dell' Parte_1 Controparte_6
” ed il dott. al fine di sentir accertare e dichiarare - sulla scorta delle
[...] Controparte_5 risultanze dell'ATP espletata a seguito di ricorso ex art. 696 bis c.p.c. - che il decesso della loro congiunta, avvenuto in data 20.12.2017, era riconducibile alla condotta negligente dei sanitari del P.O. e,
2 per l'effetto, condannare i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti iure proprio e iure hereditatis.
La de cuius - affetta da adenocarcinoma del pancreas al IV stadio - era stata sottoposta, in data
18.12.2017, a biopsia epatica percutanea eco-guidata, effettuata dal dott. , cui erano Controparte_5 seguite complicazioni emorragiche post-procedurali, che l'avevano condotta al decesso in data
20.12.2017.
Esponevano i ricorrenti che, dalla c.t.u. espletata in sede di a.t.p. dai dott.ri e Persona_1 Per_2
, era risultato accertato che la scelta diagnostico-terapeutica di procedere con un esame così
[...] invasivo come quello della biopsia epatica, in una paziente già affetta da patologia tumorale, aveva influito negativamente sul quadro clinico già compromesso della esponendola ad una fatale CP_2 emorragia epatica.
Contestavano l'esecuzione dell'indagine bioptica, manchevole delle cautele suggerite dalle Linee Guida maggiormente accreditate. Dagli atti emergeva che non era stata eseguita una valutazione ecografica completa, né erano stati utilizzati, in fase di esecuzione, rimedi farmacologici finalizzati alla sedazione della paziente. Assumevano, inoltre, una superficiale gestione delle complicazioni emorragiche, sorte a seguito dell'esame bioptico, sfociate in una necrosi parenchimale epatica, valutata come causa del decesso.
Richiamando il contenuto della relazione del collegio peritale, deducevano che l'emorragia epatica, derivante dall'esecuzione dell'indagine bioptica era risultata la causa diretta della necrosi parenchimale epatica (sindrome compartimentale), con conseguente, significativo, peggioramento del quadro clinico riscontrato in data 19/12/17, nonché con le successive complicanze coagulative, chiaramente coinvolte nella patogenesi dell'evento morte (pag. 9 ricorso ex. art
702 bis c.p.c).
Lamentavano, inoltre, il mancato trasferimento della presso un centro di alta specializzazione, CP_2 al fine di garantirle un decorso della malattia più dignitoso.
Radicatasi la lite, si costituiva il P.O. convenuto, resistendo alle avverse pretese, deducendo l'assenza di condotte colpose dei sanitari e di nesso causale, e concludendo per il rigetto di ogni pretesa risarcitoria.
Restava, invece, contumace il dott. . Controparte_5
Con l'ordinanza gravata il Tribunale, aderendo alle conclusioni del collegio peritale, riteneva accertata la responsabilità dei sanitari della struttura convenuta e del dott. , cui erano imputate Controparte_5 più condotte colpose, omissive e commissive;
in specie: l'inappropriata scelta della programmazione
3 terapeutica, effettuata su una paziente con patologia tumorale al pancreas, la negligente esecuzione della biopsia epatica e, infine, l'inadeguata gestione delle prevedibili complicanze post-procedurali.
Al riguardo il primo giudice così testualmente argomentava: delle risultanze della ATP e della documentazione medica versata in atti, il Tribunale ritiene che i ricorrenti abbiano fornito la prova del ricovero presso il presidio ospedaliero convenuto, del trattamento sanitario (biopsia epatica) e l'inadempimento rappresentato dalla lesione subita
(sindrome compartimentale addominale successiva ad emorragia intraepatica post bioptica sfociata nel decesso della paziente) (pag. 5 ordinanza).
In ordine alla condotta tenuta dal dott. , esponeva che deve ritenersi raggiunta la prova della CP_5 responsabilità extracontrattuale del dott. che, materialmente eseguì la biopsia epatica, ossia del danno CP_5
(sindrome compartimentale addominale successiva ad emorragia intraepatica post bioptica sfociata nel decesso della paziente) e del nesso di causalità con la condotta colposa negligente ed imprudente del medico medesimo (pag. 5 ordinanza).
In ragione della patologia tumorale sofferta, la paziente avrebbe avuto, in assenza delle condotte accertate, una sopravvivenza non molto superiore ad 1 anno, con un'aspettativa media di vita approssimativamente quantificabile in circa quattro-otto mesi.
Sulla base di tali premesse il Tribunale liquidava il danno biologico terminale ed il danno morale terminale (c.d. danno da lucida agonia) patiti in proprio dalla paziente e trasmessi iure successionis agli eredi costituiti - tenuto conto del lasso di tempo trascorso tra il ricovero in ospedale e l'evento morte e delle condizioni di salute pregresse della paziente - determinandoli equitativamente nella misura complessiva di € 50.000,00.
Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno iure proprio patito dagli attori per la perdita del rapporto parentale, il Tribunale riteneva che esso spettasse soltanto al coniuge superstite, P_
, e non anche agli altri familiari non conviventi con la de cuius e
[...] OP CP_4
), assumendo, rispetto a costoro, che non fosse stata fornita la prova in concreto dell'esistenza di
[...] rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
Liquidava, pertanto, in favore del solo , a titolo di danno iure proprio da perdita del P_ rapporto parentale, la somma di euro 265.000,00.
Avverso la citata pronuncia ha proposto tempestivo appello la con citazione del Parte_1
10.11.2020, deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
4 Con comparsa del 9.2.2021 (per l'udienza dell'1.3.2021, differita di ufficio al 2.3.2021) si sono costituiti i ricorrenti in primo grado, eredi resistendo ai motivi di gravame articolati dalla struttura CP_2 sanitaria appellante e proponendo, a loro volta, appello incidentale per la riforma della pronuncia di prime cure in punto di mancato riconoscimento del danno iure proprio patito da e OP
. Controparte_4
Con ordinanza del 4.3.2021 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza gravata per la somma eccedente la metà di quelle riconosciute in primo grado per sorta, interessi e rivalutazione esclusi
(capo 1 e 2 del dispositivo) e spese di lite (capo 4 del dispositivo), disponendo, altresì, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del dott. , contumace in primo grado e non evocato Controparte_5 nel giudizio di appello.
Con comparsa del 23.7.2021 si è costituito tempestivamente (per l'udienza del 14.9.2021) il dott.
, resistendo al motivo di gravame incidentale articolato dagli eredi e, Controparte_5 CP_2 spiegando a sua volta appello incidentale per la riforma dell'ordinanza nella parte in cui è stata accertata la sua condotta colposa, contestando, in subordine, il riconoscimento dell'indennizzo per il danno morale terminale e la quantificazione del danno parentale liquidato in favore del coniuge della vittima.
Riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., rimessa sul ruolo, mutato il relatore, la causa è stata nuovamente riservata in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con rinuncia delle parti presenti alla concessione di nuovi termini conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale
Il gravame proposto dalla – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto Parte_1 motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017) – è fondato e meritevole di accoglimento nei termini di seguito argomentati.
5 Con il primo motivo la struttura ospedaliera deduce l'erroneità dell'ordinanza in punto di accertamento del nesso di causalità tra la ritenuta condotta colposa dei sanitari ed il decesso di In Controparte_2 particolare, è oggetto di censura la statuizione con la quale il primo giudice ha considerato negligente la condotta degli operatori in ordine alla scelta diagnostico-terapeutica di procedere con la biopsia epatica e, successivamente, all'esecuzione della stessa, rilevando, infine, una inadeguata assistenza sanitaria prestata alla paziente a seguito delle complicanze emorragiche scaturenti dal citato esame.
Deducono la corretta effettuazione dell'agobiopsia epatica eco-guidata, ritenuta indifferibile in ragione del complesso quadro clinico della paziente ed eseguita in conformità alle Linee Guida. Riconducono
l'emorragia post-biopsia ad una complicanza prevedibile, connessa alla procedura, come affermato dagli stessi cc.tt.uu.
In merito all'assistenza sanitaria prestata dopo l'effettuazione dell'esame, assumono che “come documentato in cartella clinica, furono posti in essere dai sanitari, con lo scrupolo e la perizia che il caso richiedeva, idonei presidi terapeutici ed assistenziali. Pertanto, alcuna omissione o negligenza può essere imputata all'appellante, anche in considerazioni delle condizioni cliniche della sig.ra che imponevano decisioni istantanee, anche in considerazione CP_2 al fatto che la arrivava presso il presidio ospedaliero con diagnosi di melena, vale a dire in uno stato grave, che CP_2 non ammetteva indugio da parte dei sanitari circa gli esami da realizzare” (pag. 3 atto di appello).
Contestano, poi, le conclusioni dell'elaborato peritale, cui il Tribunale ha aderito, laddove i periti hanno ritenuto che il decesso fosse da ricondurre ad una sindrome compartimentale addominale successiva ad una emorragia intraepatica post-biopsia senza, tuttavia, acquisire agli atti il certificato necroscopico.
Assumono, in senso contrario, che “la causa terminale della morte della diversamente dalla tesi sostenuta CP_2 dai Consulenti d'ufficio, è da imputare all'instaurarsi di una rapida insufficienza epatica. Secondo il criterio del più probabile che non, si può ragionevolmente ipotizzare che nella fattispecie si sia realizzata una rapida ed acuta insufficienza epatica in una paziente, portatrice di una severa patologia neoplastica al IV stadio, che presentava una epatopatia già prima delle procedure diagnostiche e terapeutiche praticate in ambiente ospedaliero” (pag. 4 atto di appello).
In conclusione, considerato il complesso quadro clinico della paziente, affetta da neoplasia pancreatica,
l'operato dei sanitari sarebbe stato corretto.
La doglianza è infondata.
Va premesso che secondo l'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto dei rilievi dei
6 consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento.
Ebbene, nella relazione versata in atti il collegio peritale nominato dal Tribunale, dopo aver effettuato un precipuo excursus della vicenda clinica, ha analizzato ed affrontato ogni questione posta, rispondendo ai quesiti del giudice e concludendo per la responsabilità dei sanitari, sull'assunto che le complicanze insorte post ago-biopsia epatica eco-guidata avessero condotto al decesso.
I consulenti motivano analiticamente le diverse responsabilità dei sanitari che ebbero in cura la CP_2 all'epoca settantunenne, evidenziando la sostanziale inutilità clinica della biopsia praticata, posto che gli esami diagnostici precedentemente effettuati (TC ADDOME-PELVI senza e con mdc del 14.12.2017, con valutazione ematologica perfezionata con ed praticata in data Controparte_7 Pt_3
15.12.2017) sarebbero stati, da soli, sufficienti a definire con certezza il quadro clinico della paziente, arrivata al P.O. di Casoria con una patologia di neoplasia pancreatica non resecabile, e tenuto conto che, come emergeva dalla cartella clinica, l'indagine bioptica era avvenuta contestualmente all'esecuzione dell' Pt_3
Vanno, sul punto, richiamate la considerazione dei CCTTUU secondo cui la decisione di procedere con il citato metodo diagnostico “sembra quantomeno intempestiva dal momento che nemmeno si conosceva l'esito dell'esame istologico dei campioni prelevati o da prelevare a livello duodenale” (pag. 7 elaborato peritale). In altri termini, “le lesioni nodulari epatiche, rilevate, in maniera più o meno evidente, da tutti gli esami strumentali eseguiti, sia in sede extraospedaliera che in sede ospedaliera, non lasciavano adito a dubbi circa la natura metastatica delle stesse e, comunque, la precisa caratterizzazione istologica delle lesioni avrebbe potuto essere certificata, con sicura affidabilità, dalla biopsia effettuata in sede di EGDS”; pertanto, la scelta di effettuare anche una biopsia epatica, considerata la sua natura invasiva soprattutto in un soggetto affetto da adenocarciroma del pancreas, è risultata tanto marginale quanto controproducente ai fini della diagnosi da ricondurre in capo alla per CP_2 procedere con il successivo trattamento terapeutico.
Correttamente e coerentemente hanno chiarito che “l'esame TC aveva ragionevolmente ben delineato la quasi certa origine delle metastasi con l'identificazione della neoplasia pancreatica (Referto n° C.A:04559, dr. Persona_3
14\12\2017 h12,31) mentre il prelievo di campioni in sede di EGDS (Referto n° C.A:05351 del 15\12\2017
h10,30) effettuato dal dr. poteva considerarsi, almeno in via preliminare, sufficiente a determinare Persona_4
l'istologia del tumore” (pag. 8 ctu).
Sulla mera esecuzione della biopsia epatica, le risultanze peritali evidenziano diverse omissioni.
7 Le Linee Guida maggiormente accreditate consigliano, prima dell'effettiva esecuzione, una valutazione ecografica completa e, post-intervento, l'utilizzo della stessa metodica di imaging adottata nel corso dell'esecuzione, al fine di prevedere eventuali complicanze.
Nel caso in esame, come evidenziato dai CCTTUU, dagli atti non risulta adottata nessuna delle citate misure cautelari.
Anche volendo prescindere dalla valutazione sulla necessità dell'esame bioptico e sull'esecuzione dello stesso, correttamente il giudice di prime cure si è soffermato, poi, sulla cattiva gestione delle complicanze emorragiche insorte post biopsia.
Al riguardo l'elaborato peritale argomenta con precisione le omissioni dei sanitari, evidenziando che, dagli atti, non risulta che la paziente sia stata trasferita in un reparto di terapia intensiva e\o rianimazione che consentisse un intervento più incisivo sul decorso delle complicanze emorragiche.
In conclusione, dall'esame della documentazione clinica versata in atti, in ordine al decorso clinico post- biopsia epatica, sembra preponderante la tesi di “una franca sottovalutazione delle reali condizioni della paziente, almeno nelle fasi immediatamente successive all'esecuzione della metodica ecografica” (pag. 9 ctu).
Oltretutto, emerge dalla relazione peritale che, se i sanitari avessero seguito un attento monitoraggio post indagine bioptica, praticando una tempestiva indagine strumentale che avesse evidenziato, nello stesso giorno
18\12, un'iniziale emorragia epatica, con ragionevole probabilità ancora si sarebbero potuti adottare efficaci provvedimenti atti a far fronte alla pur prevedibile complicanza, anche mediante un tempestivo trasferimento assistito presso un centro maggiormente attrezzato (pag. 9 ctu).
In conclusione, la motivazione di prime cure va condivisa laddove il primo giudice, riportandosi alle risultanze peritali, ha così' testualmente argomentato “Né trova riscontro, agli atti, un possibile stato di necessità tale da giustificare siffatta successione programmatoria di indagini invasive, effettuata, verosimilmente, in funzione di un aleatorio approfondimento diagnostico relativo alla tipizzazione istologica del tumore, nemmeno finalizzata, nei fatti, ad un ben predefinito schema terapeutico in grado di produrre un apprezzabile incremento delle aspettative di vita della paziente” (pag. 3 ordinanza di prime cure).
La corretta disamina delle risultanze peritali, fondatamente condivise dal primo giudice, con valutazione che la Corte fa propria, in ragione del carattere argomentato e tecnicamente ineccepibile delle conclusioni rese dai periti, consente di affermare la sussistenza di collegamento causale tra la condotta colposa e negligente dei sanitari della struttura appellante ed il decesso della paziente.
8 Vanno, a questo punto, esaminate le doglianze di cui al secondo motivo di gravame, col quale si lamenta error in iudicando relativamente all'accertamento del quantum debeatur.
In realtà l'appellante, oltre ad una ipervalutazione del danno biologico e del danno morale terminale liquidati dal Tribunale iure successionis e iure proprio, contesta anche l'an di entrambe le voci risarcitorie.
Orbene, le doglianze sull'an del danno iure successionis sono infondate.
Quanto al danno biologico terminale, l'appellante assume che la patologia da cui era affetta la - CP_2 un adenocarcinoma del pancreas al quarto stadio - consentiva di ipotizzare, in assenza della condotta ascritta alla struttura sanitaria, una sopravvivenza di pochi mesi.
Rileva, sul punto, la Corte che la pronuncia gravata non pare discostarsi dalle argomentazioni spese nell'atto di gravame, avendo correttamente il primo giudice, in adesione alle indicazioni dei cc.tt.uu., riconosciuto la risarcibilità di una aspettativa di vita non superiore a circa quattro-otto mesi.
Quanto al danno morale terminale, l'appellante rileva la mancanza di prova dello stato di coscienza della paziente e della propria percezione della gravità della situazione.
Prova ne sarebbe il rifiuto del trasferimento al da parte di quest'ultima e dei suoi familiari. CP_8
Qualora la paziente avesse avuto effettivamente cognizione della gravità del proprio stato di salute e del pericolo imminente di un evento nefasto, non avrebbe mai rifiutato il ricovero in una struttura come il (pag. 6 atto di appello). CP_8
Anche tale doglianza non ha pregio.
Correttamente il Tribunale attribuisce al danno morale terminale, cd. “tanatologico” o da “lucida agonia”, la definizione di paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali" ed è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente (pag. 6 ordinanza).
Sul punto giova evidenziare che, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, il danno biologico cd. terminale, consistente in un danno da invalidità temporanea totale, sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso, è configurabile e trasmissibile iure successionis ove la vittima non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea (cfr. Cass.
Sez. III, 05/07/2019, n.18056; Cass. Sez. III, Ordinanza n. 16592 del 20/06/2019).
Orbene, nel caso di specie, emerge dalla cartella clinica che la richiesta di trasferimento della paziente presso l'Unità di epatologia dell'Ospedale Cardarelli risulta effettuata in data 19.12.17, dopo due giorni
9 di progressivo aggravamento delle sue condizioni e allorché tutte le sue funzioni vitali risultavano irrimediabilmente compromesse (all.4 prod. ATP e 702 bis).
Pertanto, quello che viene indicato dall'appellante come “rifiuto del ricovero”, pare invece ricostruibile in termini di constatazione dell'inutilità del trasferimento presso altra struttura sanitaria.
Come giustamente osservato dalla difesa degli eredi lo stato di coscienza della paziente nel CP_2 lasso di tempo intercorrente tra la sottoposizione a biopsia (e la conseguente emorragia epatica) e l'exitus è serenamente evincibile dalla stessa cartella clinica (cfr, all.4 prod. ATP e 702 bis) nella quale si dà atto: che in data 19 dicembre la paziente era “sveglia, collaborativa, vigile”; che in data 20 dicembre alle ore 8,20 e pur nelle condizioni di estrema gravità evincibili dalla stessa cartella clinica, la paziente appariva “vigile, agitata”; che alle 9,15 dello stesso giorno la paziente appariva “non cosciente”.
Nessun rifiuto al ricovero la avrebbe potuto esprimere il 20 dicembre 2017 per i motivi clinici CP_2 sopra evidenziati.
In ultimo, in ordine al vizio di ultrapetizione denunciato nell'atto di gravame circa la richiesta di risarcimento del danno terminale patito dalla de cuius, va detto che nell'atto introduttivo si rinviene senz'altro traccia dell'espressa richiesta di risarcimento del danno terminale subito dalla vittima primaria e domandato iure hereditatis dai ricorrenti (cfr. ricorso ex art. 702 bis c.p.c., pag. 15).
Pertanto, correttamente è stato riconosciuto agli eredi iure hereditatis, il risarcimento Controparte_2 del danno morale terminale patito dalla de cuius fino al sopraggiungere della morte, tenuto conto del fatto che, dal giorno in cui si effettuava erroneamente la biopsia epatica eco guidata (18.12.2017, pag. 5
c.t.u.), al giorno del decesso (verificatosi in data 20.12.2017), sono intercorsi 2 giorni, e dunque un lasso di tempo superiore alle ventiquattro ore.
Circa il quantum del danno liquidato iure hereditatis, le doglianze di parte appellante non superano il vaglio di ammissibilità, essendo generiche e non circostanziate.
L'appellante chiede, in sostanza, che venga quantificato il danno biologico iure ereditario nei limiti della prova offerta relativamente alle aspettative di vita che - considerato lo stato avanzato della neoplasia - non potevano superare i tre mesi.
Orbene, a tale titolo il Tribunale ha liquidato il danno (biologico e morale terminale) in via equitativa, nella misura complessiva di euro 50.000,00 (tenuto conto del lasso di tempo trascorso tra il ricovero in ospedale e l'evento morte e delle condizioni di salute pregresse della paziente), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, facendo corretta applicazione dei principi giurisprudenziali secondo i quali la liquidazione del danno da perdita
10 di chance spettante iure hereditatis non può che avvenire in via equitativa, valorizzando sia le possibilità di sopravvivenza, misurate in astratto secondo criteri percentuali, sia lo scarto temporale tra la durata della sopravvivenza effettiva e quella della sopravvivenza possibile in caso di prestazione sanitaria correttamente eseguita (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7195 del 27/03/2014).
L'appellante non espone le ragioni dello scarto quantitativo lamentato, e la sentenza non merita censura in parte qua.
Diversamente deve ragionarsi per quanto concerne il danno liquidato in favore del coniuge iure proprio, cui pure sono state indirizzate le censure sollevate nell'atto di gravame (“In via subordinata, anche in relazione al danno morale richiesto dagli eredi … si chiede che lo stesso venga liquidato nei limiti della prova effettivamente offerta dalle parti e non in virtù di illogici automatismi così come ritenuto opportuno dal Giudice di prime cure.”: cfr. appello).
Il primo giudice, facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano in materia di danno da perdita del rapporto parentale, ha liquidato al coniuge superstite l'importo di euro 265.00,00, oltre interessi legali.
Orbene, le censure di parte appellante non sono fondate in ordine all'an (operando, rispetto al coniuge - così come rispetto ai genitori, ai figli o ai fratelli - la presunzione di danno superabile solo ove il convenuto provi che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo: Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 22397 del 15/07/2022, Rv. 665266 - 01).
Esse sono, peraltro, fondate in ordine al quantum.
In sede di liquidazione il Tribunale non ha tenuto conto della cormobilità pregressa, e del fatto che ciò che andava, nel caso di specie, risarcito non era la perdita tout court del rapporto affettivo intercorrente con un soggetto sano che potesse vantare una ordinaria aspettativa di vita, ma la perdita della chance di prosecuzione del rapporto (per un periodo maggiore di tempo, pari, come precisato dal cc.tt.uu. approssimativamente quantificabile in circa quattro-otto mesi).
La sentenza deve essere, pertanto, riformata sul punto, con la precisazione che, avuto riguardo all'esito dell'accertamento peritale, la chance di sopravvivenza va liquidata al 100%, in ragione della sicura incidenza delle condotte accertate rispetto al tempo e al modo dell'exitus.
Circa in metodo, deve procedersi al ricalcolo di tale voce di danno facendo applicazione delle Tabelle milanesi a punti, idonee a garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso
11 concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, (Cassazione civile sez. VI,
23/06/2022, n.20292), con la precisazione che, dovendo procedersi alla liquidazione del danno da perdita della chance di prosecuzione del rapporto parentale (per un periodo maggiore di tempo, pari quattro-otto mesi) e non del danno da perdita del rapporto parentale tout court, il numero di punti percentuali previsti dalle tabelle per l'età della vittima primaria deve essere ridotto in proporzione del tempo perduto di prosecuzione del rapporto.
A tal fine, avuto riguardo alle aspettative di vita di un soggetto settantunenne sano, stimasi ragionevole ridurre - mediante la divisione per 10 - il valore numerico tabellare corrispondente all'età della vittima primaria.
Pertanto, facendo applicazione delle tabelle milanesi e dell'ulteriore criterio sopra indicato, il calcolo del risarcimento spettante al coniuge (coniuge non separato – di anni 81 all'epoca dei fatti) P_ risulta il seguente:
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età della vittima primaria: (12: 10=) 1,2
Punti in base all'età del congiunto: 8
Punti per la convivenza: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 52,2
IMPORTO del RISARCIMENTO € 204.154,20 (in luogo di € 265.000,00)
In questi termini l'ordinanza gravata deve essere riformata in accoglimento, per quanto di ragione, del gravame principale, con assorbimento di ogni altra questione.
Sull'appello incidentale proposto da e CP_3 Controparte_4
Con un unico motivo gli appellati e , figli non conviventi della de cuius, CP_3 Controparte_4 censurano l'ordinanza di prime cure nella parte in cui ha negato il risarcimento del danno da essi patito iure proprio, sull'assunto che non fosse stata fornita la prova in concreto dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
12 Il Tribunale si sarebbe in ciò discostato dalla giurisprudenza di legittimità, che invece ritiene presuntiva la prova del danno da perdita dello stretto congiunto.
La doglianza è fondata.
La Suprema Corte ha ritenuto che l'uccisione di una persona consente di presumere, da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti
(circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022, Rv. 665266 - 01).
Nel caso di specie, la struttura appellante non ha offerto elementi di prova idonei a superare la presunzione di danno di cui si è detto sopra.
Tuttavia, come sopra già evidenziato, non è dato, nel caso di specie, discutere di danno da perdita del rapporto parentale, bensì, di danno da perdita (al 100%) della chance di prosecuzione del rapporto parentale (per un periodo maggiore di tempo, pari, come precisato dal cc.tt.uu. approssimativamente quantificabile in circa quattro-otto mesi).
In applicazione dei medesimi criteri di calcolo esposti per quanto concerne il coniuge, con la medesima riduzione ivi applicata (mediante la divisione per 10 - il valore numerico tabellare corrispondente all'età della vittima primaria), si ha che spettano a ciascuno dei figli non conviventi (rispettivamente di anni 47
e 44 all'epoca dei fatti):
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età della vittima primaria: 12 : 10 = 1,2
Punti in base all'età della vittima secondaria: 20
Punti in base alla sopravvivenza di altri congiunti: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 48,2
IMPORTO del RISARCIMENTO € 188.510,20
13 In questi termini la sentenza appellata deve essere riformata, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dagli eredi CP_2
Sull'appello incidentale proposto dal dott. Controparte_5
Con il primo motivo di appello incidentale il dott. censura l'ordinanza impugnata nella parte CP_5 inerente al riconoscimento di una condotta colposa a suo carico, deducendo la necessità del prelievo bioptico e la sua corretta esecuzione, e assumendo che l'exitus della paziente non sarebbe da correlarsi al suo negligente operato ma alla comparsa di una insufficienza epatica acuta, causa assolutamente imprevedibile.
La doglianza è infondata.
L'elaborato peritale descrive dettagliatamente i comportamenti contrari alle Linee Guida assunti dall'appellato, rilevanti, in primis, per la corretta esecuzione di un esame estremamente invasivo, ed, in secondo luogo, per evitare eventuali complicanze.
Dalle risultanze peritali emerge un operato negligente del , integrato da più condotte CP_5 omissive, ossia: la mancata applicazione di procedure cautelari prima dell'esecuzione dell'esame bioptico, così come previsto dalle Linee Guida maggiormente accreditate e, altresì, il mancato monitoraggio post procedurale al fine di scongiurare possibili complicanze.
Dalle risultanze peritali, emerge, infatti, che per quanto concerne, invece, la mera esecuzione tecnica dell'agobiopsia percutanea (PNB) imaging-guidata, c'è da considerare che, nelle Linee Guida maggiormente accreditate, viene, in genere, raccomandata, a proposito di sequenze procedurali nella guida con ultrasuoni, prima dell'effettiva esecuzione, una valutazione ecografica completa per studiare l'organo e la lesione bersaglio, nonché per pianificare e misurare la via di accesso;
nel caso specifico non si è riusciti a rintracciare, nell'ambito della cartella clinica allegata agli atti, elementi tali da far pensare che tale distinta valutazione sia stata effettuata in funzione dell'esecuzione dell'esame bioptico; ancora, per ciò che concerne la sorveglianza post-procedurale, bisogna rilevare che, subito dopo l'esecuzione della biopsia, viene, generalmente, consigliato l'utilizzo della stessa metodica di imaging adottata nel corso dell'esecuzione al fine di ricercare eventuali, immediate complicanze post- procedurali. Nel caso specifico non risulta adottata tal sorta di misura cautelare.
(pagg.
8-9 ctu).
Alla luce dell'esposto quadro valutativo, va senz'altro confermata la statuizione impugnata.
L'appellato censura, altresì, il riconoscimento del danno morale terminale condividendo sul punto la linea difensiva della struttura ospedaliera e, contestando, inoltre, la quantificazione operata dal
Tribunale in ordine al danno da perdita di rapporto parentale liquidato in favore del coniuge.
14 Le esposte doglianze sono già state analizzate in riscontro all'appello principale della struttura ospedaliera, con argomentazioni cui si rimanda.
Le spese di lite
L'accoglimento dei gravami per quanto di rispettiva ragione importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito globale e complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass.
4/06/2007, n.12963; v. anche Ca.ss. 1/06/2016, n. 11423).
Pertanto, le spese del doppio grado seguono la prevalente soccombenza della e del Parte_1 dott. , e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. CP_5
55/2014, aggiornati con decreto n. 147/2022, avendo riguardo, ai fini dell'individuazione del valore della causa, al maggior importo liquidato (danno iure proprio in favore di ), ai minimi P_ della tariffa, avuto riguardo alla non particolare complessità delle questioni affrontate e al rito semplificato prescelto in prime cure, con l'aumento di cui all'art. 4 co. 2 d.m. citato, e con attribuzione di quelle del primo grado al difensore ivi dichiaratosi anticipatario (avv. Fatima Muoio), e senza attribuzione, non richiesta, delle spese di lite del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sui proposti appelli, così provvede:
- In accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello principale della
[...]
Parte_4
del , ed in riforma dell'ordinanza impugnata, ridetermina in €
[...] Parte_5
204.154,20 (in luogo di € 265.000,00) l'importo del risarcimento spettante a a P_ titolo di risarcimento del danno patito iure proprio, oltre interessi da calcolarsi secondo le decorrenze e i meccanismi indicati nell'ordinanza impugnata;
- In accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello incidentale proposto da e CP_3 CP_4
, condanna la
[...] Controparte_9
, in solido tra loro, al
[...] pagamento della somma di € 188.510,20 in favore di ciascuno, a titolo di risarcimento del danno da essi patito iure proprio, oltre interessi da calcolarsi secondo le decorrenze e i meccanismi indicati nell'ordinanza impugnata;
- Rigetta nel resto;
15 - Condanna la Parte_4 ed il dott. , in solido tra loro, al
[...] Controparte_5 pagamento delle spese processuali sostenute da , e P_ OP CP_4
, che liquida - già maggiorati ex art. 4 co. 2 D.M. 55/2014 - per il primo grado, in euro
[...]
286,00 per esborsi ed euro 11.283,20 per compensi professionali, e, per il secondo grado, in euro 777,00 per esborsi (se versati) ed euro 11.456,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione di quelle liquidate per il primo grado al difensore ivi dichiaratosi anticipatario, avv.
Fatima Muoio.
Napoli, 21.3.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli dott. Eugenio Forgillo
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4061/2020 R.G., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 11.3.2025, con rinuncia ai termini delle parti presenti, e vertente
T R A
DELL'ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI MINISTRI DEGLI Parte_1
INFERMI - ( , in Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Giovanni Puca
( ) ed Angelina Sagliocco ( ), presso il cui studio, sito in C.F._1 C.F._2
Sant'Antimo (NA) alla via M. Serao n. 13, è elettivamente domiciliata e agli indirizzi pec e apoli. it Email_1 Email_2 Email_3
APPELLANTE
E
1 ( ), in proprio e nella qualità di erede di P_ C.F._3 Controparte_2 elett.te dom.to in Napoli alla via dei Fiorentini n. 21, presso lo studio degli avv.ti Danilo Carano
[...]
) e Claudia Marasco ( ) dai quali è rapp.to e difeso - C.F._4 CodiceFiscale_5
- Email_4 Email_5
APPELLATO
NONCHE'
( ) e OP C.F._6 Controparte_4
), in proprio e nella qualità di eredi di elett.te dom.ti in C.F._7 Controparte_2
Napoli alla via dei Fiorentini n. 21, presso lo studio degli avv.ti Danilo Carano C.F._4
) e Claudia Marasco ( ) dai quali sono rapp.ti e difesi -
[...] CodiceFiscale_5
- Email_4 Email_5
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
NONCHE'
( , rapp.to e difeso dagli avv.ti Gaia De Stefano Controparte_5 C.F._8
( ) e Francesco Nazzaro ( ) presso il cui studio sito in C.F._9 C.F._10
Napoli alla via Santa Lucia n. 107 è elettivamente domiciliato - Email_6
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso l'ordinanza resa ex artt. 702 bis e segg. c.p.c. - rep. n. 3605/2020 del
12.10.2020 - dal Tribunale di Napoli Nord nel proc. 13478 /2019
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
CP_ Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 21.11.2019, notificato il 23.3.2020, , e CP_3
, in qualità di eredi di evocavano in giudizio la struttura sanitaria Controparte_4 Controparte_2
“ dell' Parte_1 Controparte_6
” ed il dott. al fine di sentir accertare e dichiarare - sulla scorta delle
[...] Controparte_5 risultanze dell'ATP espletata a seguito di ricorso ex art. 696 bis c.p.c. - che il decesso della loro congiunta, avvenuto in data 20.12.2017, era riconducibile alla condotta negligente dei sanitari del P.O. e,
2 per l'effetto, condannare i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti iure proprio e iure hereditatis.
La de cuius - affetta da adenocarcinoma del pancreas al IV stadio - era stata sottoposta, in data
18.12.2017, a biopsia epatica percutanea eco-guidata, effettuata dal dott. , cui erano Controparte_5 seguite complicazioni emorragiche post-procedurali, che l'avevano condotta al decesso in data
20.12.2017.
Esponevano i ricorrenti che, dalla c.t.u. espletata in sede di a.t.p. dai dott.ri e Persona_1 Per_2
, era risultato accertato che la scelta diagnostico-terapeutica di procedere con un esame così
[...] invasivo come quello della biopsia epatica, in una paziente già affetta da patologia tumorale, aveva influito negativamente sul quadro clinico già compromesso della esponendola ad una fatale CP_2 emorragia epatica.
Contestavano l'esecuzione dell'indagine bioptica, manchevole delle cautele suggerite dalle Linee Guida maggiormente accreditate. Dagli atti emergeva che non era stata eseguita una valutazione ecografica completa, né erano stati utilizzati, in fase di esecuzione, rimedi farmacologici finalizzati alla sedazione della paziente. Assumevano, inoltre, una superficiale gestione delle complicazioni emorragiche, sorte a seguito dell'esame bioptico, sfociate in una necrosi parenchimale epatica, valutata come causa del decesso.
Richiamando il contenuto della relazione del collegio peritale, deducevano che l'emorragia epatica, derivante dall'esecuzione dell'indagine bioptica era risultata la causa diretta della necrosi parenchimale epatica (sindrome compartimentale), con conseguente, significativo, peggioramento del quadro clinico riscontrato in data 19/12/17, nonché con le successive complicanze coagulative, chiaramente coinvolte nella patogenesi dell'evento morte (pag. 9 ricorso ex. art
702 bis c.p.c).
Lamentavano, inoltre, il mancato trasferimento della presso un centro di alta specializzazione, CP_2 al fine di garantirle un decorso della malattia più dignitoso.
Radicatasi la lite, si costituiva il P.O. convenuto, resistendo alle avverse pretese, deducendo l'assenza di condotte colpose dei sanitari e di nesso causale, e concludendo per il rigetto di ogni pretesa risarcitoria.
Restava, invece, contumace il dott. . Controparte_5
Con l'ordinanza gravata il Tribunale, aderendo alle conclusioni del collegio peritale, riteneva accertata la responsabilità dei sanitari della struttura convenuta e del dott. , cui erano imputate Controparte_5 più condotte colpose, omissive e commissive;
in specie: l'inappropriata scelta della programmazione
3 terapeutica, effettuata su una paziente con patologia tumorale al pancreas, la negligente esecuzione della biopsia epatica e, infine, l'inadeguata gestione delle prevedibili complicanze post-procedurali.
Al riguardo il primo giudice così testualmente argomentava: delle risultanze della ATP e della documentazione medica versata in atti, il Tribunale ritiene che i ricorrenti abbiano fornito la prova del ricovero presso il presidio ospedaliero convenuto, del trattamento sanitario (biopsia epatica) e l'inadempimento rappresentato dalla lesione subita
(sindrome compartimentale addominale successiva ad emorragia intraepatica post bioptica sfociata nel decesso della paziente) (pag. 5 ordinanza).
In ordine alla condotta tenuta dal dott. , esponeva che deve ritenersi raggiunta la prova della CP_5 responsabilità extracontrattuale del dott. che, materialmente eseguì la biopsia epatica, ossia del danno CP_5
(sindrome compartimentale addominale successiva ad emorragia intraepatica post bioptica sfociata nel decesso della paziente) e del nesso di causalità con la condotta colposa negligente ed imprudente del medico medesimo (pag. 5 ordinanza).
In ragione della patologia tumorale sofferta, la paziente avrebbe avuto, in assenza delle condotte accertate, una sopravvivenza non molto superiore ad 1 anno, con un'aspettativa media di vita approssimativamente quantificabile in circa quattro-otto mesi.
Sulla base di tali premesse il Tribunale liquidava il danno biologico terminale ed il danno morale terminale (c.d. danno da lucida agonia) patiti in proprio dalla paziente e trasmessi iure successionis agli eredi costituiti - tenuto conto del lasso di tempo trascorso tra il ricovero in ospedale e l'evento morte e delle condizioni di salute pregresse della paziente - determinandoli equitativamente nella misura complessiva di € 50.000,00.
Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno iure proprio patito dagli attori per la perdita del rapporto parentale, il Tribunale riteneva che esso spettasse soltanto al coniuge superstite, P_
, e non anche agli altri familiari non conviventi con la de cuius e
[...] OP CP_4
), assumendo, rispetto a costoro, che non fosse stata fornita la prova in concreto dell'esistenza di
[...] rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
Liquidava, pertanto, in favore del solo , a titolo di danno iure proprio da perdita del P_ rapporto parentale, la somma di euro 265.000,00.
Avverso la citata pronuncia ha proposto tempestivo appello la con citazione del Parte_1
10.11.2020, deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
4 Con comparsa del 9.2.2021 (per l'udienza dell'1.3.2021, differita di ufficio al 2.3.2021) si sono costituiti i ricorrenti in primo grado, eredi resistendo ai motivi di gravame articolati dalla struttura CP_2 sanitaria appellante e proponendo, a loro volta, appello incidentale per la riforma della pronuncia di prime cure in punto di mancato riconoscimento del danno iure proprio patito da e OP
. Controparte_4
Con ordinanza del 4.3.2021 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza gravata per la somma eccedente la metà di quelle riconosciute in primo grado per sorta, interessi e rivalutazione esclusi
(capo 1 e 2 del dispositivo) e spese di lite (capo 4 del dispositivo), disponendo, altresì, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del dott. , contumace in primo grado e non evocato Controparte_5 nel giudizio di appello.
Con comparsa del 23.7.2021 si è costituito tempestivamente (per l'udienza del 14.9.2021) il dott.
, resistendo al motivo di gravame incidentale articolato dagli eredi e, Controparte_5 CP_2 spiegando a sua volta appello incidentale per la riforma dell'ordinanza nella parte in cui è stata accertata la sua condotta colposa, contestando, in subordine, il riconoscimento dell'indennizzo per il danno morale terminale e la quantificazione del danno parentale liquidato in favore del coniuge della vittima.
Riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., rimessa sul ruolo, mutato il relatore, la causa è stata nuovamente riservata in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con rinuncia delle parti presenti alla concessione di nuovi termini conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale
Il gravame proposto dalla – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto Parte_1 motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017) – è fondato e meritevole di accoglimento nei termini di seguito argomentati.
5 Con il primo motivo la struttura ospedaliera deduce l'erroneità dell'ordinanza in punto di accertamento del nesso di causalità tra la ritenuta condotta colposa dei sanitari ed il decesso di In Controparte_2 particolare, è oggetto di censura la statuizione con la quale il primo giudice ha considerato negligente la condotta degli operatori in ordine alla scelta diagnostico-terapeutica di procedere con la biopsia epatica e, successivamente, all'esecuzione della stessa, rilevando, infine, una inadeguata assistenza sanitaria prestata alla paziente a seguito delle complicanze emorragiche scaturenti dal citato esame.
Deducono la corretta effettuazione dell'agobiopsia epatica eco-guidata, ritenuta indifferibile in ragione del complesso quadro clinico della paziente ed eseguita in conformità alle Linee Guida. Riconducono
l'emorragia post-biopsia ad una complicanza prevedibile, connessa alla procedura, come affermato dagli stessi cc.tt.uu.
In merito all'assistenza sanitaria prestata dopo l'effettuazione dell'esame, assumono che “come documentato in cartella clinica, furono posti in essere dai sanitari, con lo scrupolo e la perizia che il caso richiedeva, idonei presidi terapeutici ed assistenziali. Pertanto, alcuna omissione o negligenza può essere imputata all'appellante, anche in considerazioni delle condizioni cliniche della sig.ra che imponevano decisioni istantanee, anche in considerazione CP_2 al fatto che la arrivava presso il presidio ospedaliero con diagnosi di melena, vale a dire in uno stato grave, che CP_2 non ammetteva indugio da parte dei sanitari circa gli esami da realizzare” (pag. 3 atto di appello).
Contestano, poi, le conclusioni dell'elaborato peritale, cui il Tribunale ha aderito, laddove i periti hanno ritenuto che il decesso fosse da ricondurre ad una sindrome compartimentale addominale successiva ad una emorragia intraepatica post-biopsia senza, tuttavia, acquisire agli atti il certificato necroscopico.
Assumono, in senso contrario, che “la causa terminale della morte della diversamente dalla tesi sostenuta CP_2 dai Consulenti d'ufficio, è da imputare all'instaurarsi di una rapida insufficienza epatica. Secondo il criterio del più probabile che non, si può ragionevolmente ipotizzare che nella fattispecie si sia realizzata una rapida ed acuta insufficienza epatica in una paziente, portatrice di una severa patologia neoplastica al IV stadio, che presentava una epatopatia già prima delle procedure diagnostiche e terapeutiche praticate in ambiente ospedaliero” (pag. 4 atto di appello).
In conclusione, considerato il complesso quadro clinico della paziente, affetta da neoplasia pancreatica,
l'operato dei sanitari sarebbe stato corretto.
La doglianza è infondata.
Va premesso che secondo l'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto dei rilievi dei
6 consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento.
Ebbene, nella relazione versata in atti il collegio peritale nominato dal Tribunale, dopo aver effettuato un precipuo excursus della vicenda clinica, ha analizzato ed affrontato ogni questione posta, rispondendo ai quesiti del giudice e concludendo per la responsabilità dei sanitari, sull'assunto che le complicanze insorte post ago-biopsia epatica eco-guidata avessero condotto al decesso.
I consulenti motivano analiticamente le diverse responsabilità dei sanitari che ebbero in cura la CP_2 all'epoca settantunenne, evidenziando la sostanziale inutilità clinica della biopsia praticata, posto che gli esami diagnostici precedentemente effettuati (TC ADDOME-PELVI senza e con mdc del 14.12.2017, con valutazione ematologica perfezionata con ed praticata in data Controparte_7 Pt_3
15.12.2017) sarebbero stati, da soli, sufficienti a definire con certezza il quadro clinico della paziente, arrivata al P.O. di Casoria con una patologia di neoplasia pancreatica non resecabile, e tenuto conto che, come emergeva dalla cartella clinica, l'indagine bioptica era avvenuta contestualmente all'esecuzione dell' Pt_3
Vanno, sul punto, richiamate la considerazione dei CCTTUU secondo cui la decisione di procedere con il citato metodo diagnostico “sembra quantomeno intempestiva dal momento che nemmeno si conosceva l'esito dell'esame istologico dei campioni prelevati o da prelevare a livello duodenale” (pag. 7 elaborato peritale). In altri termini, “le lesioni nodulari epatiche, rilevate, in maniera più o meno evidente, da tutti gli esami strumentali eseguiti, sia in sede extraospedaliera che in sede ospedaliera, non lasciavano adito a dubbi circa la natura metastatica delle stesse e, comunque, la precisa caratterizzazione istologica delle lesioni avrebbe potuto essere certificata, con sicura affidabilità, dalla biopsia effettuata in sede di EGDS”; pertanto, la scelta di effettuare anche una biopsia epatica, considerata la sua natura invasiva soprattutto in un soggetto affetto da adenocarciroma del pancreas, è risultata tanto marginale quanto controproducente ai fini della diagnosi da ricondurre in capo alla per CP_2 procedere con il successivo trattamento terapeutico.
Correttamente e coerentemente hanno chiarito che “l'esame TC aveva ragionevolmente ben delineato la quasi certa origine delle metastasi con l'identificazione della neoplasia pancreatica (Referto n° C.A:04559, dr. Persona_3
14\12\2017 h12,31) mentre il prelievo di campioni in sede di EGDS (Referto n° C.A:05351 del 15\12\2017
h10,30) effettuato dal dr. poteva considerarsi, almeno in via preliminare, sufficiente a determinare Persona_4
l'istologia del tumore” (pag. 8 ctu).
Sulla mera esecuzione della biopsia epatica, le risultanze peritali evidenziano diverse omissioni.
7 Le Linee Guida maggiormente accreditate consigliano, prima dell'effettiva esecuzione, una valutazione ecografica completa e, post-intervento, l'utilizzo della stessa metodica di imaging adottata nel corso dell'esecuzione, al fine di prevedere eventuali complicanze.
Nel caso in esame, come evidenziato dai CCTTUU, dagli atti non risulta adottata nessuna delle citate misure cautelari.
Anche volendo prescindere dalla valutazione sulla necessità dell'esame bioptico e sull'esecuzione dello stesso, correttamente il giudice di prime cure si è soffermato, poi, sulla cattiva gestione delle complicanze emorragiche insorte post biopsia.
Al riguardo l'elaborato peritale argomenta con precisione le omissioni dei sanitari, evidenziando che, dagli atti, non risulta che la paziente sia stata trasferita in un reparto di terapia intensiva e\o rianimazione che consentisse un intervento più incisivo sul decorso delle complicanze emorragiche.
In conclusione, dall'esame della documentazione clinica versata in atti, in ordine al decorso clinico post- biopsia epatica, sembra preponderante la tesi di “una franca sottovalutazione delle reali condizioni della paziente, almeno nelle fasi immediatamente successive all'esecuzione della metodica ecografica” (pag. 9 ctu).
Oltretutto, emerge dalla relazione peritale che, se i sanitari avessero seguito un attento monitoraggio post indagine bioptica, praticando una tempestiva indagine strumentale che avesse evidenziato, nello stesso giorno
18\12, un'iniziale emorragia epatica, con ragionevole probabilità ancora si sarebbero potuti adottare efficaci provvedimenti atti a far fronte alla pur prevedibile complicanza, anche mediante un tempestivo trasferimento assistito presso un centro maggiormente attrezzato (pag. 9 ctu).
In conclusione, la motivazione di prime cure va condivisa laddove il primo giudice, riportandosi alle risultanze peritali, ha così' testualmente argomentato “Né trova riscontro, agli atti, un possibile stato di necessità tale da giustificare siffatta successione programmatoria di indagini invasive, effettuata, verosimilmente, in funzione di un aleatorio approfondimento diagnostico relativo alla tipizzazione istologica del tumore, nemmeno finalizzata, nei fatti, ad un ben predefinito schema terapeutico in grado di produrre un apprezzabile incremento delle aspettative di vita della paziente” (pag. 3 ordinanza di prime cure).
La corretta disamina delle risultanze peritali, fondatamente condivise dal primo giudice, con valutazione che la Corte fa propria, in ragione del carattere argomentato e tecnicamente ineccepibile delle conclusioni rese dai periti, consente di affermare la sussistenza di collegamento causale tra la condotta colposa e negligente dei sanitari della struttura appellante ed il decesso della paziente.
8 Vanno, a questo punto, esaminate le doglianze di cui al secondo motivo di gravame, col quale si lamenta error in iudicando relativamente all'accertamento del quantum debeatur.
In realtà l'appellante, oltre ad una ipervalutazione del danno biologico e del danno morale terminale liquidati dal Tribunale iure successionis e iure proprio, contesta anche l'an di entrambe le voci risarcitorie.
Orbene, le doglianze sull'an del danno iure successionis sono infondate.
Quanto al danno biologico terminale, l'appellante assume che la patologia da cui era affetta la - CP_2 un adenocarcinoma del pancreas al quarto stadio - consentiva di ipotizzare, in assenza della condotta ascritta alla struttura sanitaria, una sopravvivenza di pochi mesi.
Rileva, sul punto, la Corte che la pronuncia gravata non pare discostarsi dalle argomentazioni spese nell'atto di gravame, avendo correttamente il primo giudice, in adesione alle indicazioni dei cc.tt.uu., riconosciuto la risarcibilità di una aspettativa di vita non superiore a circa quattro-otto mesi.
Quanto al danno morale terminale, l'appellante rileva la mancanza di prova dello stato di coscienza della paziente e della propria percezione della gravità della situazione.
Prova ne sarebbe il rifiuto del trasferimento al da parte di quest'ultima e dei suoi familiari. CP_8
Qualora la paziente avesse avuto effettivamente cognizione della gravità del proprio stato di salute e del pericolo imminente di un evento nefasto, non avrebbe mai rifiutato il ricovero in una struttura come il (pag. 6 atto di appello). CP_8
Anche tale doglianza non ha pregio.
Correttamente il Tribunale attribuisce al danno morale terminale, cd. “tanatologico” o da “lucida agonia”, la definizione di paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali" ed è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente (pag. 6 ordinanza).
Sul punto giova evidenziare che, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, il danno biologico cd. terminale, consistente in un danno da invalidità temporanea totale, sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso, è configurabile e trasmissibile iure successionis ove la vittima non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea (cfr. Cass.
Sez. III, 05/07/2019, n.18056; Cass. Sez. III, Ordinanza n. 16592 del 20/06/2019).
Orbene, nel caso di specie, emerge dalla cartella clinica che la richiesta di trasferimento della paziente presso l'Unità di epatologia dell'Ospedale Cardarelli risulta effettuata in data 19.12.17, dopo due giorni
9 di progressivo aggravamento delle sue condizioni e allorché tutte le sue funzioni vitali risultavano irrimediabilmente compromesse (all.4 prod. ATP e 702 bis).
Pertanto, quello che viene indicato dall'appellante come “rifiuto del ricovero”, pare invece ricostruibile in termini di constatazione dell'inutilità del trasferimento presso altra struttura sanitaria.
Come giustamente osservato dalla difesa degli eredi lo stato di coscienza della paziente nel CP_2 lasso di tempo intercorrente tra la sottoposizione a biopsia (e la conseguente emorragia epatica) e l'exitus è serenamente evincibile dalla stessa cartella clinica (cfr, all.4 prod. ATP e 702 bis) nella quale si dà atto: che in data 19 dicembre la paziente era “sveglia, collaborativa, vigile”; che in data 20 dicembre alle ore 8,20 e pur nelle condizioni di estrema gravità evincibili dalla stessa cartella clinica, la paziente appariva “vigile, agitata”; che alle 9,15 dello stesso giorno la paziente appariva “non cosciente”.
Nessun rifiuto al ricovero la avrebbe potuto esprimere il 20 dicembre 2017 per i motivi clinici CP_2 sopra evidenziati.
In ultimo, in ordine al vizio di ultrapetizione denunciato nell'atto di gravame circa la richiesta di risarcimento del danno terminale patito dalla de cuius, va detto che nell'atto introduttivo si rinviene senz'altro traccia dell'espressa richiesta di risarcimento del danno terminale subito dalla vittima primaria e domandato iure hereditatis dai ricorrenti (cfr. ricorso ex art. 702 bis c.p.c., pag. 15).
Pertanto, correttamente è stato riconosciuto agli eredi iure hereditatis, il risarcimento Controparte_2 del danno morale terminale patito dalla de cuius fino al sopraggiungere della morte, tenuto conto del fatto che, dal giorno in cui si effettuava erroneamente la biopsia epatica eco guidata (18.12.2017, pag. 5
c.t.u.), al giorno del decesso (verificatosi in data 20.12.2017), sono intercorsi 2 giorni, e dunque un lasso di tempo superiore alle ventiquattro ore.
Circa il quantum del danno liquidato iure hereditatis, le doglianze di parte appellante non superano il vaglio di ammissibilità, essendo generiche e non circostanziate.
L'appellante chiede, in sostanza, che venga quantificato il danno biologico iure ereditario nei limiti della prova offerta relativamente alle aspettative di vita che - considerato lo stato avanzato della neoplasia - non potevano superare i tre mesi.
Orbene, a tale titolo il Tribunale ha liquidato il danno (biologico e morale terminale) in via equitativa, nella misura complessiva di euro 50.000,00 (tenuto conto del lasso di tempo trascorso tra il ricovero in ospedale e l'evento morte e delle condizioni di salute pregresse della paziente), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, facendo corretta applicazione dei principi giurisprudenziali secondo i quali la liquidazione del danno da perdita
10 di chance spettante iure hereditatis non può che avvenire in via equitativa, valorizzando sia le possibilità di sopravvivenza, misurate in astratto secondo criteri percentuali, sia lo scarto temporale tra la durata della sopravvivenza effettiva e quella della sopravvivenza possibile in caso di prestazione sanitaria correttamente eseguita (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7195 del 27/03/2014).
L'appellante non espone le ragioni dello scarto quantitativo lamentato, e la sentenza non merita censura in parte qua.
Diversamente deve ragionarsi per quanto concerne il danno liquidato in favore del coniuge iure proprio, cui pure sono state indirizzate le censure sollevate nell'atto di gravame (“In via subordinata, anche in relazione al danno morale richiesto dagli eredi … si chiede che lo stesso venga liquidato nei limiti della prova effettivamente offerta dalle parti e non in virtù di illogici automatismi così come ritenuto opportuno dal Giudice di prime cure.”: cfr. appello).
Il primo giudice, facendo applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano in materia di danno da perdita del rapporto parentale, ha liquidato al coniuge superstite l'importo di euro 265.00,00, oltre interessi legali.
Orbene, le censure di parte appellante non sono fondate in ordine all'an (operando, rispetto al coniuge - così come rispetto ai genitori, ai figli o ai fratelli - la presunzione di danno superabile solo ove il convenuto provi che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo: Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 22397 del 15/07/2022, Rv. 665266 - 01).
Esse sono, peraltro, fondate in ordine al quantum.
In sede di liquidazione il Tribunale non ha tenuto conto della cormobilità pregressa, e del fatto che ciò che andava, nel caso di specie, risarcito non era la perdita tout court del rapporto affettivo intercorrente con un soggetto sano che potesse vantare una ordinaria aspettativa di vita, ma la perdita della chance di prosecuzione del rapporto (per un periodo maggiore di tempo, pari, come precisato dal cc.tt.uu. approssimativamente quantificabile in circa quattro-otto mesi).
La sentenza deve essere, pertanto, riformata sul punto, con la precisazione che, avuto riguardo all'esito dell'accertamento peritale, la chance di sopravvivenza va liquidata al 100%, in ragione della sicura incidenza delle condotte accertate rispetto al tempo e al modo dell'exitus.
Circa in metodo, deve procedersi al ricalcolo di tale voce di danno facendo applicazione delle Tabelle milanesi a punti, idonee a garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso
11 concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, (Cassazione civile sez. VI,
23/06/2022, n.20292), con la precisazione che, dovendo procedersi alla liquidazione del danno da perdita della chance di prosecuzione del rapporto parentale (per un periodo maggiore di tempo, pari quattro-otto mesi) e non del danno da perdita del rapporto parentale tout court, il numero di punti percentuali previsti dalle tabelle per l'età della vittima primaria deve essere ridotto in proporzione del tempo perduto di prosecuzione del rapporto.
A tal fine, avuto riguardo alle aspettative di vita di un soggetto settantunenne sano, stimasi ragionevole ridurre - mediante la divisione per 10 - il valore numerico tabellare corrispondente all'età della vittima primaria.
Pertanto, facendo applicazione delle tabelle milanesi e dell'ulteriore criterio sopra indicato, il calcolo del risarcimento spettante al coniuge (coniuge non separato – di anni 81 all'epoca dei fatti) P_ risulta il seguente:
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età della vittima primaria: (12: 10=) 1,2
Punti in base all'età del congiunto: 8
Punti per la convivenza: 16
Punti in base al numero di familiari nel nucleo primario: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 52,2
IMPORTO del RISARCIMENTO € 204.154,20 (in luogo di € 265.000,00)
In questi termini l'ordinanza gravata deve essere riformata in accoglimento, per quanto di ragione, del gravame principale, con assorbimento di ogni altra questione.
Sull'appello incidentale proposto da e CP_3 Controparte_4
Con un unico motivo gli appellati e , figli non conviventi della de cuius, CP_3 Controparte_4 censurano l'ordinanza di prime cure nella parte in cui ha negato il risarcimento del danno da essi patito iure proprio, sull'assunto che non fosse stata fornita la prova in concreto dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.
12 Il Tribunale si sarebbe in ciò discostato dalla giurisprudenza di legittimità, che invece ritiene presuntiva la prova del danno da perdita dello stretto congiunto.
La doglianza è fondata.
La Suprema Corte ha ritenuto che l'uccisione di una persona consente di presumere, da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti
(circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022, Rv. 665266 - 01).
Nel caso di specie, la struttura appellante non ha offerto elementi di prova idonei a superare la presunzione di danno di cui si è detto sopra.
Tuttavia, come sopra già evidenziato, non è dato, nel caso di specie, discutere di danno da perdita del rapporto parentale, bensì, di danno da perdita (al 100%) della chance di prosecuzione del rapporto parentale (per un periodo maggiore di tempo, pari, come precisato dal cc.tt.uu. approssimativamente quantificabile in circa quattro-otto mesi).
In applicazione dei medesimi criteri di calcolo esposti per quanto concerne il coniuge, con la medesima riduzione ivi applicata (mediante la divisione per 10 - il valore numerico tabellare corrispondente all'età della vittima primaria), si ha che spettano a ciascuno dei figli non conviventi (rispettivamente di anni 47
e 44 all'epoca dei fatti):
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età della vittima primaria: 12 : 10 = 1,2
Punti in base all'età della vittima secondaria: 20
Punti in base alla sopravvivenza di altri congiunti: 12
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 48,2
IMPORTO del RISARCIMENTO € 188.510,20
13 In questi termini la sentenza appellata deve essere riformata, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dagli eredi CP_2
Sull'appello incidentale proposto dal dott. Controparte_5
Con il primo motivo di appello incidentale il dott. censura l'ordinanza impugnata nella parte CP_5 inerente al riconoscimento di una condotta colposa a suo carico, deducendo la necessità del prelievo bioptico e la sua corretta esecuzione, e assumendo che l'exitus della paziente non sarebbe da correlarsi al suo negligente operato ma alla comparsa di una insufficienza epatica acuta, causa assolutamente imprevedibile.
La doglianza è infondata.
L'elaborato peritale descrive dettagliatamente i comportamenti contrari alle Linee Guida assunti dall'appellato, rilevanti, in primis, per la corretta esecuzione di un esame estremamente invasivo, ed, in secondo luogo, per evitare eventuali complicanze.
Dalle risultanze peritali emerge un operato negligente del , integrato da più condotte CP_5 omissive, ossia: la mancata applicazione di procedure cautelari prima dell'esecuzione dell'esame bioptico, così come previsto dalle Linee Guida maggiormente accreditate e, altresì, il mancato monitoraggio post procedurale al fine di scongiurare possibili complicanze.
Dalle risultanze peritali, emerge, infatti, che per quanto concerne, invece, la mera esecuzione tecnica dell'agobiopsia percutanea (PNB) imaging-guidata, c'è da considerare che, nelle Linee Guida maggiormente accreditate, viene, in genere, raccomandata, a proposito di sequenze procedurali nella guida con ultrasuoni, prima dell'effettiva esecuzione, una valutazione ecografica completa per studiare l'organo e la lesione bersaglio, nonché per pianificare e misurare la via di accesso;
nel caso specifico non si è riusciti a rintracciare, nell'ambito della cartella clinica allegata agli atti, elementi tali da far pensare che tale distinta valutazione sia stata effettuata in funzione dell'esecuzione dell'esame bioptico; ancora, per ciò che concerne la sorveglianza post-procedurale, bisogna rilevare che, subito dopo l'esecuzione della biopsia, viene, generalmente, consigliato l'utilizzo della stessa metodica di imaging adottata nel corso dell'esecuzione al fine di ricercare eventuali, immediate complicanze post- procedurali. Nel caso specifico non risulta adottata tal sorta di misura cautelare.
(pagg.
8-9 ctu).
Alla luce dell'esposto quadro valutativo, va senz'altro confermata la statuizione impugnata.
L'appellato censura, altresì, il riconoscimento del danno morale terminale condividendo sul punto la linea difensiva della struttura ospedaliera e, contestando, inoltre, la quantificazione operata dal
Tribunale in ordine al danno da perdita di rapporto parentale liquidato in favore del coniuge.
14 Le esposte doglianze sono già state analizzate in riscontro all'appello principale della struttura ospedaliera, con argomentazioni cui si rimanda.
Le spese di lite
L'accoglimento dei gravami per quanto di rispettiva ragione importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito globale e complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass.
4/06/2007, n.12963; v. anche Ca.ss. 1/06/2016, n. 11423).
Pertanto, le spese del doppio grado seguono la prevalente soccombenza della e del Parte_1 dott. , e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. CP_5
55/2014, aggiornati con decreto n. 147/2022, avendo riguardo, ai fini dell'individuazione del valore della causa, al maggior importo liquidato (danno iure proprio in favore di ), ai minimi P_ della tariffa, avuto riguardo alla non particolare complessità delle questioni affrontate e al rito semplificato prescelto in prime cure, con l'aumento di cui all'art. 4 co. 2 d.m. citato, e con attribuzione di quelle del primo grado al difensore ivi dichiaratosi anticipatario (avv. Fatima Muoio), e senza attribuzione, non richiesta, delle spese di lite del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sui proposti appelli, così provvede:
- In accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello principale della
[...]
Parte_4
del , ed in riforma dell'ordinanza impugnata, ridetermina in €
[...] Parte_5
204.154,20 (in luogo di € 265.000,00) l'importo del risarcimento spettante a a P_ titolo di risarcimento del danno patito iure proprio, oltre interessi da calcolarsi secondo le decorrenze e i meccanismi indicati nell'ordinanza impugnata;
- In accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello incidentale proposto da e CP_3 CP_4
, condanna la
[...] Controparte_9
, in solido tra loro, al
[...] pagamento della somma di € 188.510,20 in favore di ciascuno, a titolo di risarcimento del danno da essi patito iure proprio, oltre interessi da calcolarsi secondo le decorrenze e i meccanismi indicati nell'ordinanza impugnata;
- Rigetta nel resto;
15 - Condanna la Parte_4 ed il dott. , in solido tra loro, al
[...] Controparte_5 pagamento delle spese processuali sostenute da , e P_ OP CP_4
, che liquida - già maggiorati ex art. 4 co. 2 D.M. 55/2014 - per il primo grado, in euro
[...]
286,00 per esborsi ed euro 11.283,20 per compensi professionali, e, per il secondo grado, in euro 777,00 per esborsi (se versati) ed euro 11.456,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione di quelle liquidate per il primo grado al difensore ivi dichiaratosi anticipatario, avv.
Fatima Muoio.
Napoli, 21.3.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli dott. Eugenio Forgillo
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