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Sentenza 2 gennaio 2024
Sentenza 2 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/01/2024, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1165/2015 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
elettivamente domiciliato presso gli Avv.ti Antonello Racioppi e Maria Parte_1
Giuseppa Martina, come da indirizzi pec in atti, che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione
-OPPONENTI-
E
, in proprio e quale erede di , e CP_1 Persona_1 CP_2 CP_3
quali eredi di , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gerardo
[...] Persona_1
Castellano e Massimo Capobianco, presso il cui studio legale sono elettivamente domiciliati, come da indirizzi pec in atti, giuste procure in atti
-OPPOSTI- CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata, l'opponente, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1699/14, provvisoriamente esecutivo, emesso da questo Tribunale e notificato il
29.1.2015 (unitamente al pretetto), col quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore dei coniugi e della somma di € 53.000,00, oltre interessi e spese della CP_4 Persona_1
procedura, in forza di due scritture private di riconoscimento del debito, datate 25.11.2008 e
18.4.2014, sottoscritte dall'opponente e dettagliatamente descritte in atti.
A fondamento dell'opposizione il eccepiva l'inesistenza del credito e l'esistenza di Pt_1
una diversa ragione in forza del quale aveva sottoscritto le due scritture private di riconoscimento del debito.
Affermava, in particolare, di aver acconsentito, in forza di un rapporto di amicizia ed al fine di evitare che i beni degli opposti fossero sottoposti a pignoramento per il pagamento dei debiti ingenti contratti dal figlio, , a divenire l'intestatario fittizio sia di una somme di danaro, CP_2
appartenente agli opposti e presente su un libretto postale aperto all' di Sant'Angelo Org_1
dei Lombardi, sia della proprietà di alcuni terreni in Sant'Angelo dei Lombardi e di un contratto di affitto. Precisava: che la sottoscrizione delle scritture private era stato l'espediente necessario a giustificare i prelievi sul libretto postale;
-che, anche se i prelievi avevano importi diversi da quelle delle due scritture, i due riconoscimenti del debito erano relativi ad importi complessivi;
-che la
, dopo l'esecuzione dei prelievi, riceveva anche la materiale restituzione del libretto, che CP_1
veniva custodito dagli opposti unitamente alle somme prelevate (con cui gli opposti avevano acquistato una casa in Svizzera e pagato le spese del matrimonio del figlio ); -che gli CP_3
opposti gli avevano garantito di aver provveduto a distruggere le scritture private.. Tanto essenzialmente esposto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, gli opposti si costituivano in giudizio, deducendo l'infondatezza dell'opposizione, della quale chiedevano l'integrale rigetto, con vittoria di spese di lite.
In particolare, contestavano la ricostruzione dei fatti effettuata dall'opponente, sottolineando l'estrema genericità delle indicazioni della presunta diversa causa della sottoscrizione delle scritture private di riconoscimento de debito, la cui autenticità non era stata disconosciute. Ribadivano: di aver effettuato un prestito a favore del , in forza del rapporto di fiducia e del sentimento di Pt_1
riconoscenza sorto a seguito dei consigli loro dati dal , che, millantando la qualifica di Pt_1
cancelliere del Tribunale, li aveva aiutati a risolvere la situazione debitoria del proprio figlio;
-di essere stati indotti dal ad intestargli in data 23.3.2009 il libretto postale indicato in citazione Pt_1
e di non aver, da quel momento, gestito più la somma, di ben € 77.503.85 ivi presente;
-di aver appreso, solo successivamente di essere stati oggetto di un raggiro, in quanto il aveva Pt_1
utilizzato parte di quella somma per fini personali;
-che la sottoscrizione della seconda scrittura privata fu appunto effettuata dal al fine di garantire loro la restituzione di quanto si era Pt_1
indebitamente appropriato.
Nel corso del giudizio il Giudice, rigettata l'istanza di cui all'art. 649 c.p.c., istruiva la causa tramite acquisizione di documenti e l'espletamento di interrogatorio formale e prova testimoniale.
Il processo veniva interrotto a seguito della morte di e ritualmente Persona_1
riassunto.
Sulle conclusioni in epigrafe trascritte riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata per i motivi che si passano ad illustrare. L'opponente non ha sollevato alcuna contestazione in merito alla effettiva sottoscrizione delle due scrittura privata, datate 25.11.2008 e 18.4.2014, utilizzate dai creditori opposti come prova del proprio credito.
Tali scritture private contengono due inequivoche ricognizioni di debito: la prima è una ricognizione di debito c.d. titolata;
la seconda non fa riferimento al titolo in forza del quale è sorto il credito.
In punto di diritto, giova evidenziare come la norma cardine della ricognizione di debito è
l'art. 1988 c.c., che disciplina sia la promessa di pagamento che la ricognizione di debito in quanto sono entrambi negozi unilaterali.
La norma attribuisce all'una ed all'altra virtù obbligatoria, nel senso che debitore può essere convenuto in base alla promessa ed alla ricognizione senza che sia necessario provare anche il rapporto fondamentale.
La ricognizione del debito, al pari della promessa di pagamento, dispensa colui in favore del quale è
fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza viene presunta fino a prova contraria. La ricognizione di debito, pertanto, non è atto costitutivo di un nuovo rapporto obbligatorio. Infatti, la ricognizione di debito non può mai prescindere dal rapporto giuridico sottostante, né costituire un'autonoma fonte di obbligazione.
La ricognizione di debito è idonea a determinare una presunzione della sussistenza del debito con inversione dell'onere della prova.
Giova evidenziare che il riconoscimento di debito, più in particolare, può essere di due tipi, puro o titolato, a seconda che faccia o meno riferimento al rapporto sostanziale che giustifica il debito. Tale riferimento, evidentemente, rende più agevole la posizione del creditore, aggravando quella del debitore. Quest'ultimo, infatti, per vincere la presunzione, dovrà fornire la prova contraria con preciso riferimento alla titolazione.
In entrambi i casi, al creditore che intenda agire in giudizio per ottenere il pagamento, sarà
sufficiente dedurre l'inadempimento del debitore e richiedere la condanna all'adempimento dello stesso allegando e provando l'esistenza del riconoscimento di debito.
Orbene nel caso in esame, la prima scrittura privata, come si è detto, è una ricognizione di debito titolata, in quanto fa riferimento alla specifica circostanza che la somma di cui l'opponente si
è dichiarato debitore (€ 10.000,00) è stata ricevuta a titolo di “prestito”.
Nella seconda scrittura, invece, non si fa riferimento al titolo del debito relativo alle somme di €
15.000,00 e di € 28.000,00, di cui l'opponente si dichiara debitore, impegnandosi a restituirle agli opposti entro il maggio 2014 (per la prima somma) e “entro il più presto possibile” per la seconda somma (cfr. copia delle due scritture private allegate al fascicolo degli opposti).
L'opponente, nel tentativo, di negare l'esistenza dei debiti, ha rilevato che la sottoscrizione delle scritture sarebbe stato un espediente utilizzato per garantire che il avrebbe consegnato Pt_1
agli opposti le somme di danaro, di volta in volta, prelevate da un libretto postale a lui fittiziamente intestato -in forza di un accordo intervenuto con gli opposti- al solo fine di evitare che il danaro fosse sottoposto a pignoramento.
E' evidente l'assoluta mancanza di qualsivoglia verosimiglianza e riscontro probatorio in tale ricostruzione dei fatti e dei rapporti intercorsi tra le parti.
Non v' è coincidenza tra gli importi oggetto delle due scritture private e quelli oggetto dei presunti prelievi dal libretto postale fittiziamente intestato al : tale mancanza di coincidenza Pt_1
viene rilevata dallo stesso opponente, che la giustifica in modo inverosimile con la volontà delle parti di indicare “importi complessivi”. Poi, desta perplessità che non risulta neppure indicata la ragione per cui mentre gli opposti avrebbero preteso il rilascio delle scritture private di riconoscimento del debito prima dei prelievi dal libretto;
invece, l'opposto non avrebbe preteso la restituzione delle scritture dopo aver consegnato agli opposti le somme prelevate. Tra l'altro non è stato possibile verificare neppure l'epoca dei singoli prelievi al fine di valutare la plausibilità della tesi di parte opponente.
Poi, nessun elemento a sostegno della tesi dell'opponente può essere desunto dalle risultanze della prova per testi.
I numerosi testimoni di parte opposta hanno tutti, con dichiarazioni sufficientemente concordanti, confermato la tesi degli opposti.
Le dichiarazioni dei testimoni dell'opponente appaiono inidonee a corroborare le eccezioni contenute in citazione.
Se è vero che i due testimoni, (figlia dell'opponente) e (moglie Testimone_1 Tes_2
dell'opponente) hanno confermato la circostanza relativa al rilascio delle ricognizioni di debito in occasione dei prelievi dal libretto postale intestato fittiziamente al . E' parimenti vero che tali Pt_1
dichiarazioni testimoniali paiono estremamente generiche (manca qualsiasi riferimento temporale,
manca qualsiasi indicazione delle ragioni per le quali il teste sarebbe stata presente in Pt_1
occasione die prelievi, manca qualsiasi elemento specifico della narrazione dei fatti) e non idonee a superare il vaglio di attendibilità, atteso sia lo stretto legame di parentela esistente tra l'opponente e i testimoni, sia l'assenza di qualsivoglia elemento probatorio, anche di natura indiziaria, idoneo a fondate un giudizio di attendibilità delle testimonianze (cfr. verbale delle udienze del 12.10.21 e del
9.2.21).
In definitiva, giova evidenziare che la prova dell'inesistenza del credito non è stata fornita dal debitore, che era gravato del relativo onere probatorio. Sul punto la giurisprudenza di legittimità
è pacifica e consolidata (cfr. per tutte Cass. 2020/24451; Cass. 25/01/2022, n. 2091). In definitiva, alla luce degli elementi probatori in atti, deve ritenersi che, non essendo avvenuto il superamento della presunzione di cui all'art. 1988 c.c., al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, gli opposti erano creditori nei confronti dell' opponente delle somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata, ed il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite, in virtù del principio della soccombenza, sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo, con applicazione di valori minimi dello scaglione relativo alle cause da € 52.000,01 a € 260.000,00, attesa la semplicità del giudizio ed il valore dello stesso con attribuzione ai procuratori degli opposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa così provvede:
-rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
-condanna l'opponente al pagamento in favore degli opposti delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.051,50 oltre rimborso ex art. 15 L.P., IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori degli opposti.
Così deciso in Avellino in data 2.1.2024.
IL GIUDICE
Dott.ssa Teresa Cianciulli.
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1165/2015 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
elettivamente domiciliato presso gli Avv.ti Antonello Racioppi e Maria Parte_1
Giuseppa Martina, come da indirizzi pec in atti, che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione
-OPPONENTI-
E
, in proprio e quale erede di , e CP_1 Persona_1 CP_2 CP_3
quali eredi di , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gerardo
[...] Persona_1
Castellano e Massimo Capobianco, presso il cui studio legale sono elettivamente domiciliati, come da indirizzi pec in atti, giuste procure in atti
-OPPOSTI- CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata, l'opponente, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1699/14, provvisoriamente esecutivo, emesso da questo Tribunale e notificato il
29.1.2015 (unitamente al pretetto), col quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore dei coniugi e della somma di € 53.000,00, oltre interessi e spese della CP_4 Persona_1
procedura, in forza di due scritture private di riconoscimento del debito, datate 25.11.2008 e
18.4.2014, sottoscritte dall'opponente e dettagliatamente descritte in atti.
A fondamento dell'opposizione il eccepiva l'inesistenza del credito e l'esistenza di Pt_1
una diversa ragione in forza del quale aveva sottoscritto le due scritture private di riconoscimento del debito.
Affermava, in particolare, di aver acconsentito, in forza di un rapporto di amicizia ed al fine di evitare che i beni degli opposti fossero sottoposti a pignoramento per il pagamento dei debiti ingenti contratti dal figlio, , a divenire l'intestatario fittizio sia di una somme di danaro, CP_2
appartenente agli opposti e presente su un libretto postale aperto all' di Sant'Angelo Org_1
dei Lombardi, sia della proprietà di alcuni terreni in Sant'Angelo dei Lombardi e di un contratto di affitto. Precisava: che la sottoscrizione delle scritture private era stato l'espediente necessario a giustificare i prelievi sul libretto postale;
-che, anche se i prelievi avevano importi diversi da quelle delle due scritture, i due riconoscimenti del debito erano relativi ad importi complessivi;
-che la
, dopo l'esecuzione dei prelievi, riceveva anche la materiale restituzione del libretto, che CP_1
veniva custodito dagli opposti unitamente alle somme prelevate (con cui gli opposti avevano acquistato una casa in Svizzera e pagato le spese del matrimonio del figlio ); -che gli CP_3
opposti gli avevano garantito di aver provveduto a distruggere le scritture private.. Tanto essenzialmente esposto, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, gli opposti si costituivano in giudizio, deducendo l'infondatezza dell'opposizione, della quale chiedevano l'integrale rigetto, con vittoria di spese di lite.
In particolare, contestavano la ricostruzione dei fatti effettuata dall'opponente, sottolineando l'estrema genericità delle indicazioni della presunta diversa causa della sottoscrizione delle scritture private di riconoscimento de debito, la cui autenticità non era stata disconosciute. Ribadivano: di aver effettuato un prestito a favore del , in forza del rapporto di fiducia e del sentimento di Pt_1
riconoscenza sorto a seguito dei consigli loro dati dal , che, millantando la qualifica di Pt_1
cancelliere del Tribunale, li aveva aiutati a risolvere la situazione debitoria del proprio figlio;
-di essere stati indotti dal ad intestargli in data 23.3.2009 il libretto postale indicato in citazione Pt_1
e di non aver, da quel momento, gestito più la somma, di ben € 77.503.85 ivi presente;
-di aver appreso, solo successivamente di essere stati oggetto di un raggiro, in quanto il aveva Pt_1
utilizzato parte di quella somma per fini personali;
-che la sottoscrizione della seconda scrittura privata fu appunto effettuata dal al fine di garantire loro la restituzione di quanto si era Pt_1
indebitamente appropriato.
Nel corso del giudizio il Giudice, rigettata l'istanza di cui all'art. 649 c.p.c., istruiva la causa tramite acquisizione di documenti e l'espletamento di interrogatorio formale e prova testimoniale.
Il processo veniva interrotto a seguito della morte di e ritualmente Persona_1
riassunto.
Sulle conclusioni in epigrafe trascritte riservava la causa in decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata per i motivi che si passano ad illustrare. L'opponente non ha sollevato alcuna contestazione in merito alla effettiva sottoscrizione delle due scrittura privata, datate 25.11.2008 e 18.4.2014, utilizzate dai creditori opposti come prova del proprio credito.
Tali scritture private contengono due inequivoche ricognizioni di debito: la prima è una ricognizione di debito c.d. titolata;
la seconda non fa riferimento al titolo in forza del quale è sorto il credito.
In punto di diritto, giova evidenziare come la norma cardine della ricognizione di debito è
l'art. 1988 c.c., che disciplina sia la promessa di pagamento che la ricognizione di debito in quanto sono entrambi negozi unilaterali.
La norma attribuisce all'una ed all'altra virtù obbligatoria, nel senso che debitore può essere convenuto in base alla promessa ed alla ricognizione senza che sia necessario provare anche il rapporto fondamentale.
La ricognizione del debito, al pari della promessa di pagamento, dispensa colui in favore del quale è
fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza viene presunta fino a prova contraria. La ricognizione di debito, pertanto, non è atto costitutivo di un nuovo rapporto obbligatorio. Infatti, la ricognizione di debito non può mai prescindere dal rapporto giuridico sottostante, né costituire un'autonoma fonte di obbligazione.
La ricognizione di debito è idonea a determinare una presunzione della sussistenza del debito con inversione dell'onere della prova.
Giova evidenziare che il riconoscimento di debito, più in particolare, può essere di due tipi, puro o titolato, a seconda che faccia o meno riferimento al rapporto sostanziale che giustifica il debito. Tale riferimento, evidentemente, rende più agevole la posizione del creditore, aggravando quella del debitore. Quest'ultimo, infatti, per vincere la presunzione, dovrà fornire la prova contraria con preciso riferimento alla titolazione.
In entrambi i casi, al creditore che intenda agire in giudizio per ottenere il pagamento, sarà
sufficiente dedurre l'inadempimento del debitore e richiedere la condanna all'adempimento dello stesso allegando e provando l'esistenza del riconoscimento di debito.
Orbene nel caso in esame, la prima scrittura privata, come si è detto, è una ricognizione di debito titolata, in quanto fa riferimento alla specifica circostanza che la somma di cui l'opponente si
è dichiarato debitore (€ 10.000,00) è stata ricevuta a titolo di “prestito”.
Nella seconda scrittura, invece, non si fa riferimento al titolo del debito relativo alle somme di €
15.000,00 e di € 28.000,00, di cui l'opponente si dichiara debitore, impegnandosi a restituirle agli opposti entro il maggio 2014 (per la prima somma) e “entro il più presto possibile” per la seconda somma (cfr. copia delle due scritture private allegate al fascicolo degli opposti).
L'opponente, nel tentativo, di negare l'esistenza dei debiti, ha rilevato che la sottoscrizione delle scritture sarebbe stato un espediente utilizzato per garantire che il avrebbe consegnato Pt_1
agli opposti le somme di danaro, di volta in volta, prelevate da un libretto postale a lui fittiziamente intestato -in forza di un accordo intervenuto con gli opposti- al solo fine di evitare che il danaro fosse sottoposto a pignoramento.
E' evidente l'assoluta mancanza di qualsivoglia verosimiglianza e riscontro probatorio in tale ricostruzione dei fatti e dei rapporti intercorsi tra le parti.
Non v' è coincidenza tra gli importi oggetto delle due scritture private e quelli oggetto dei presunti prelievi dal libretto postale fittiziamente intestato al : tale mancanza di coincidenza Pt_1
viene rilevata dallo stesso opponente, che la giustifica in modo inverosimile con la volontà delle parti di indicare “importi complessivi”. Poi, desta perplessità che non risulta neppure indicata la ragione per cui mentre gli opposti avrebbero preteso il rilascio delle scritture private di riconoscimento del debito prima dei prelievi dal libretto;
invece, l'opposto non avrebbe preteso la restituzione delle scritture dopo aver consegnato agli opposti le somme prelevate. Tra l'altro non è stato possibile verificare neppure l'epoca dei singoli prelievi al fine di valutare la plausibilità della tesi di parte opponente.
Poi, nessun elemento a sostegno della tesi dell'opponente può essere desunto dalle risultanze della prova per testi.
I numerosi testimoni di parte opposta hanno tutti, con dichiarazioni sufficientemente concordanti, confermato la tesi degli opposti.
Le dichiarazioni dei testimoni dell'opponente appaiono inidonee a corroborare le eccezioni contenute in citazione.
Se è vero che i due testimoni, (figlia dell'opponente) e (moglie Testimone_1 Tes_2
dell'opponente) hanno confermato la circostanza relativa al rilascio delle ricognizioni di debito in occasione dei prelievi dal libretto postale intestato fittiziamente al . E' parimenti vero che tali Pt_1
dichiarazioni testimoniali paiono estremamente generiche (manca qualsiasi riferimento temporale,
manca qualsiasi indicazione delle ragioni per le quali il teste sarebbe stata presente in Pt_1
occasione die prelievi, manca qualsiasi elemento specifico della narrazione dei fatti) e non idonee a superare il vaglio di attendibilità, atteso sia lo stretto legame di parentela esistente tra l'opponente e i testimoni, sia l'assenza di qualsivoglia elemento probatorio, anche di natura indiziaria, idoneo a fondate un giudizio di attendibilità delle testimonianze (cfr. verbale delle udienze del 12.10.21 e del
9.2.21).
In definitiva, giova evidenziare che la prova dell'inesistenza del credito non è stata fornita dal debitore, che era gravato del relativo onere probatorio. Sul punto la giurisprudenza di legittimità
è pacifica e consolidata (cfr. per tutte Cass. 2020/24451; Cass. 25/01/2022, n. 2091). In definitiva, alla luce degli elementi probatori in atti, deve ritenersi che, non essendo avvenuto il superamento della presunzione di cui all'art. 1988 c.c., al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, gli opposti erano creditori nei confronti dell' opponente delle somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata, ed il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite, in virtù del principio della soccombenza, sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo, con applicazione di valori minimi dello scaglione relativo alle cause da € 52.000,01 a € 260.000,00, attesa la semplicità del giudizio ed il valore dello stesso con attribuzione ai procuratori degli opposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa così provvede:
-rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
-condanna l'opponente al pagamento in favore degli opposti delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.051,50 oltre rimborso ex art. 15 L.P., IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori degli opposti.
Così deciso in Avellino in data 2.1.2024.
IL GIUDICE
Dott.ssa Teresa Cianciulli.