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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/04/2024, n. 2805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2805 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA
La Corte di Appello di Roma, così composta: dott. ssa Marianna D' Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel. dott. ssa Mariarosaria Budetta Consigliera riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile d' appello iscritta al numero 6993/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi dell' anno 2020 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
residente alla via Porto delle Grazie del Comune di Caulonia (RC), in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della con sede in Roccella Jonica alla Via T. Carella snc, Controparte_1
C.F. e P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. Rosa P.IVA_1
Ada Clemeno, (CF: ) unitamente e/o C.F._1
disgiuntamente all'avv. Gerardo Clemeno, (CF:
), elettivamente domiciliato presso lo C.F._2
studio legale Clemeno sito in Placanica alla via San Tommaso n.
24, giusta procura in foglio separato allegato al presente atto, i quali dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni ed avvisi al seguente numero di fax 0964737001, o posta elettronica certificata (avv. Rosa Email_1
Ada Clemeno) (avv. Gerardo Email_2
ClemeGestitalia Srl;
1 -appellante -
E
rappresentato e difeso dall' avv. ti i Daniela De Paoli CP_2
(C.F. – fax per comunicazioni 06. C.F._3
42820834 – PEC ) e Email_3
Pasquale Varì (C.F. – PEC C.F._4
), presso lo studio dei quali Email_4
in Roma è elett.te dom.ta in forza di procura speciale alle liti in atti;
-appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con la sentenza appellata n. 15603/2020 pubblicata in data
09/11/2020, il Tribunale di Roma così statuiva : “… in parziale accoglimento dei motivi di opposizione revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 9330/2016 del 20.04.2016
(R.G.N. 26410/2016); - accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale di nei limiti specificati in motivazione e CP_3
la risoluzione del contratto “Domanda di Abbonamento ai servizi sottoscritto in data 30.07.2008 ; - Accerta e dichiara CP_2
applicabile la penale prevista dall'art. 19, 2 comma delle
Condizioni del Contratto e, per l'effetto, condanna Controparte_1
al pagamento, in favore di di € 25.038,88 oltre CP_3
interessi ex D.Lgs. n.231/2002 dalla domanda al saldo effettivo;
- rigetta la domanda di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'inadempimento contrattuale;
-
2 Compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti”.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la CP_1
ha impugnato la anzidetta sentenza chiedendo
[...]
“Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza;
2) nel merito, in riforma dell'appellata sentenza: - confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto in accoglimento di tutti i motivi di opposizione avanzati da CP_1
e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto a per le CP_3
ragioni in premessa;
- riconoscere e dichiarare risolto il rapporto obbligatorio ex art. 1453 e 1375 c.c.; accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale in merito a tutte le fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto con conseguente risoluzione del contratto “Domanda di Abbonamento ai servizi sottoscritto in data 30.07.2008 ; - negare CP_2
l'applicabilità della penale prevista dall'art. 19, 2 comma delle
Condizioni del Contratto in quanto nulla per violazione dell'art. 1229, comma 1 c.c., ed escludere il pagamento in favore di CP_3
di € 25.038,88 oltre interessi ex D.Lgs. n.231/2002 dalla
[...]
domanda al saldo effettivo per i motivi edotti e dichiarare che nulla è dovuto dall'appellante quale corrispettivo per il servizio previsto dal contratto;
- condannare la società convenuta al risarcimento, previa valutazione equitativa, del danno non patrimoniale subito dal per i pregiudizi all'immagine; CP_1
3) con vittoria di spese diritti e onorari relativi al presente giudizio;
In via istruttoria si chiede di acquisirsi le prove documentali e testimoniali espletate nel giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Roma.
Si è costituita la chiedendo di rigettare l'appello CP_3
avversario, infondato in fatto ed in diritto. In accoglimento
3 dell'appello incidentale, voglia dichiarare insussistente alcun inadempimento al contratto inter partes da parte di e CP_3
conseguentemente rigettare l'opposizione avverso il D.I. n.
9330/16 del Tribunale di Roma. Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Si deposita il fascicolo costituita chiedendo di primo grado mediante la produzione dei CP_2
duplicati informatici degli atti e documenti ivi depositati ed estratti dal corrispondente fascicolo informatico.
Espletata la trattazione e fissata udienza di precisazione delle conclusioni , all' udienza in trattazione scritta del 4/4/2024 le parti non hanno depositato note telematiche nel termine assegnato dalla Corte né si sono presentate all' udienza in presenza rinviata dell' 11/04/2024 con decreto regolarmente comunicato alle parti .
Orbene a norma dell'articolo 181 c.p.c., cui fa rinvio il citato articolo 309, “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata al ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Alla stregua del disposto normativo detto, della rituale comunicazione del rinvio all'odierna udienza (e alla precedente), va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo ed altresì dichiarata la estinzione del processo.
Le spese, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., devono ritenersi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, così provvede:
4 ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
pone le spese come anticipate a carico di ciascuna parte.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno
19/04/2024
LA CONSIGLIERE est. Dott.ssa Francesca Falla Trella
LA PRESIDENTE Dott.ssa Marianna D' Avino
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA
La Corte di Appello di Roma, così composta: dott. ssa Marianna D' Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel. dott. ssa Mariarosaria Budetta Consigliera riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile d' appello iscritta al numero 6993/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi dell' anno 2020 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
residente alla via Porto delle Grazie del Comune di Caulonia (RC), in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della con sede in Roccella Jonica alla Via T. Carella snc, Controparte_1
C.F. e P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. Rosa P.IVA_1
Ada Clemeno, (CF: ) unitamente e/o C.F._1
disgiuntamente all'avv. Gerardo Clemeno, (CF:
), elettivamente domiciliato presso lo C.F._2
studio legale Clemeno sito in Placanica alla via San Tommaso n.
24, giusta procura in foglio separato allegato al presente atto, i quali dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni ed avvisi al seguente numero di fax 0964737001, o posta elettronica certificata (avv. Rosa Email_1
Ada Clemeno) (avv. Gerardo Email_2
ClemeGestitalia Srl;
1 -appellante -
E
rappresentato e difeso dall' avv. ti i Daniela De Paoli CP_2
(C.F. – fax per comunicazioni 06. C.F._3
42820834 – PEC ) e Email_3
Pasquale Varì (C.F. – PEC C.F._4
), presso lo studio dei quali Email_4
in Roma è elett.te dom.ta in forza di procura speciale alle liti in atti;
-appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con la sentenza appellata n. 15603/2020 pubblicata in data
09/11/2020, il Tribunale di Roma così statuiva : “… in parziale accoglimento dei motivi di opposizione revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 9330/2016 del 20.04.2016
(R.G.N. 26410/2016); - accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale di nei limiti specificati in motivazione e CP_3
la risoluzione del contratto “Domanda di Abbonamento ai servizi sottoscritto in data 30.07.2008 ; - Accerta e dichiara CP_2
applicabile la penale prevista dall'art. 19, 2 comma delle
Condizioni del Contratto e, per l'effetto, condanna Controparte_1
al pagamento, in favore di di € 25.038,88 oltre CP_3
interessi ex D.Lgs. n.231/2002 dalla domanda al saldo effettivo;
- rigetta la domanda di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'inadempimento contrattuale;
-
2 Compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti”.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato la CP_1
ha impugnato la anzidetta sentenza chiedendo
[...]
“Preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza;
2) nel merito, in riforma dell'appellata sentenza: - confermare la revoca del decreto ingiuntivo opposto in accoglimento di tutti i motivi di opposizione avanzati da CP_1
e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto a per le CP_3
ragioni in premessa;
- riconoscere e dichiarare risolto il rapporto obbligatorio ex art. 1453 e 1375 c.c.; accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale in merito a tutte le fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto con conseguente risoluzione del contratto “Domanda di Abbonamento ai servizi sottoscritto in data 30.07.2008 ; - negare CP_2
l'applicabilità della penale prevista dall'art. 19, 2 comma delle
Condizioni del Contratto in quanto nulla per violazione dell'art. 1229, comma 1 c.c., ed escludere il pagamento in favore di CP_3
di € 25.038,88 oltre interessi ex D.Lgs. n.231/2002 dalla
[...]
domanda al saldo effettivo per i motivi edotti e dichiarare che nulla è dovuto dall'appellante quale corrispettivo per il servizio previsto dal contratto;
- condannare la società convenuta al risarcimento, previa valutazione equitativa, del danno non patrimoniale subito dal per i pregiudizi all'immagine; CP_1
3) con vittoria di spese diritti e onorari relativi al presente giudizio;
In via istruttoria si chiede di acquisirsi le prove documentali e testimoniali espletate nel giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Roma.
Si è costituita la chiedendo di rigettare l'appello CP_3
avversario, infondato in fatto ed in diritto. In accoglimento
3 dell'appello incidentale, voglia dichiarare insussistente alcun inadempimento al contratto inter partes da parte di e CP_3
conseguentemente rigettare l'opposizione avverso il D.I. n.
9330/16 del Tribunale di Roma. Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Si deposita il fascicolo costituita chiedendo di primo grado mediante la produzione dei CP_2
duplicati informatici degli atti e documenti ivi depositati ed estratti dal corrispondente fascicolo informatico.
Espletata la trattazione e fissata udienza di precisazione delle conclusioni , all' udienza in trattazione scritta del 4/4/2024 le parti non hanno depositato note telematiche nel termine assegnato dalla Corte né si sono presentate all' udienza in presenza rinviata dell' 11/04/2024 con decreto regolarmente comunicato alle parti .
Orbene a norma dell'articolo 181 c.p.c., cui fa rinvio il citato articolo 309, “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata al ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Alla stregua del disposto normativo detto, della rituale comunicazione del rinvio all'odierna udienza (e alla precedente), va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo ed altresì dichiarata la estinzione del processo.
Le spese, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., devono ritenersi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, così provvede:
4 ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
pone le spese come anticipate a carico di ciascuna parte.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno
19/04/2024
LA CONSIGLIERE est. Dott.ssa Francesca Falla Trella
LA PRESIDENTE Dott.ssa Marianna D' Avino
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