Sentenza 17 marzo 2025
Massime • 1
La nuova ipotesi di revocazione per contrarietà alla CEDU, di cui all'art. 391-quater c.p.c., presuppone che la decisione nazionale passata in giudicato, il cui contenuto sia stato dichiarato contrario alla Convenzione o ad uno dei suoi Protocolli, abbia arrecato un pregiudizio che si risolve nella negazione o nel tardivo riconoscimento di uno status personale al quale si abbia diritto ovvero nell'illegittima attribuzione di uno status personale che si neghi di possedere e che l'equa indennità, eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, non sia idonea a compensare le conseguenze della violazione, non essendo, pertanto, configurabile allorquando la domanda proposta nel giudizio definito con la sentenza passata in giudicato di cui si invoca la revocazione abbia avuto essa stessa ad oggetto una tutela meramente risarcitoria o, comunque, per equivalente, e ciò anche se il diritto oggetto della sentenza sia un diritto fondamentale della persona, ma non di stato.
Commentari • 13
- 1. Processo civile: news, approfondimenti e sentenzeAccesso limitatohttps://www.altalex.com/
- 2. Studio Claudio Scognamiglio Avvocatihttps://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/
Con la sentenza n. 7128 del17 marzo 2025 la Corte di Cassazione ha enunciato importanti principi di diritto in tema di revocazione della sentenza per contrarietà alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, nuovo rimedio processuale introdotto con l'art. 391 - quater c.p.c. nei casi di lesione di ‘un diritto di stato della persona'. 1.- I fatti di causa Il sig. C.C. moriva per un'intossicazione acuta da cocaina mentre si trovava presso la camera dei fermati della Questura di Milano. I congiunti del sig. C.C. proponevano un giudizio contro il Ministero dell'Interno al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte del loro familiare. La Corte d'appello di …
Leggi di più… - 3. La nuova ipotesi di revocazione ex art. 391quater c.p.c. per contrarietà alla CEDU e la nozione di ‘diritto di stato della persona’Camilla Maranzano · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 26 marzo 2025
Con la sentenza n. 7128 del17 marzo 2025 la Corte di Cassazione ha enunciato importanti principi di diritto in tema di revocazione della sentenza per contrarietà alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, nuovo rimedio processuale introdotto con l'art. 391 - quater c.p.c. nei casi di lesione di ‘un diritto di stato della persona'. 1.- I fatti di causa Il sig. C.C. moriva per un'intossicazione acuta da cocaina mentre si trovava presso la camera dei fermati della Questura di Milano. I congiunti del sig. C.C. proponevano un giudizio contro il Ministero dell'Interno al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte del loro familiare. La Corte d'appello di …
Leggi di più… - 4. LA SETTIMANA NELLE CORTI - Non va risarcito il dipendente scolastico che si fa male agli occhi per colpa suaAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 26 marzo 2025
- 5. Sì alla revocazione della sentenza definitiva se lede un diritto di stato della personaAccesso limitatoIrene Marconi · https://www.altalex.com/ · 4 aprile 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/03/2025, n. 7128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7128 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Oscuramento disposto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
composta dai signori magistrati:
dott. FA FR
dott. Cristiano VALLE
dott. Augusto TATANGELO dott. FA ROSSI
dott. Giovanni FANTICINI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Numero registro generale 23360/2023 Numero sezionale 31/2025
Numero di raccolta generale 7128/2025
Data pubblicazione 17/03/2025
Presidente Consigliere
Oggetto:
REVOCAZIONE PER CONTRARIETÀ ALLA CONVENZIONE E.D.U. (ART. 391-quater c.p.c.)
Consigliere relatore Consigliere Ud. 08/01/2025 P.U.
R.G. n. 23360/2023
Consigliere
Rep.
sul ricorso iscritto al numero 23360 del ruolo generale dell'anno 2023, proposto
da
AI RO (C.F.: [...]) ER NC (C.F.: [...]) rappresentate e difese dagli avvocati Crescenzo Rubinetti (C.F.: [...]) e Antonio Sgarrella (C.F.: [...])
nei confronti di
-ricorrenti-
MINISTERO DELL'INTERNO (C.F.: 80425650589), in per- sona del Ministro a pro tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587)
-controricorrente-
per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 15721/2011, pubblicata in data 18 luglio 2011; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 8 gennaio 2025 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi: il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore gene- rale dott. Alessandro Pepe, che ha concluso per la dichiarazione
Ric. n. 23360/2023 Sez.
3 - Ud. 8 gennaio 2025 - Sentenza - Pagina 1 di 21
Firmato Da: AUGUSTO TATANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 513c66e8c14fe575 - Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 40184a6b07da59e
Oscuramento disposto
Numero registro generale 23360/2023 Numero sezionale 31/2025
Numero di raccolta generale 7128/2025
di inammissibilità del ricorso, come da requisitoria scritta gia Data pubblicazione 17/03/2025
depositata;
gli avvocati Crescenzo Rubinetti e Antonio Sgarrella, per le ri- correnti.
Fatti di causa
RO IS e NC OG hanno chiesto, ai sensi dell'art. 391-quater c.p.c., la revocazione della sentenza n. 15721/2011 di questa Corte, che ha confermato la pronuncia della Corte d'appello di Milano con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria proposta dalle stesse (unitamente a Giuseppa Dam- micela), nei confronti del Ministero dell'Interno, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte del loro congiunto AR OG, avvenuta per una intossica- zione acuta da cocaina, mentre si trovava presso la camera dei fermati della Questura di Milano. Assumono le ricorrenti che il contenuto della indicata sentenza è stato dichiarato contrario alla Convenzione per la salvaguar- dia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo, con sentenza del 14 settembre 2023, pronunciata all'esito del procedimento n. 2264/2012, che la violazione accertata dalla Corte europea avrebbe pregiudi- cato un loro diritto di stato della persona e che l'equa indennità accordata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della Con- venzione non sarebbe idonea a compensare le conseguenze della violazione stessa. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Il Ministero dell'Interno ha depositato memoria di costituzione ai fini della partecipazione alla discussione orale. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
Ragioni della decisione
1. Il presente ricorso pone la questione interpretativa relativa all'ambito di applicabilità dell'art. 391-quater c.p.c. e,
Ric. n. 23360/2023 - Sez.
3 - Ud. 8 gennaio 2025 - Sentenza - Pagina 2 di 21
Firmato Da: AUGUSTO TATANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 513c66e8c14fe575 - Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 40184a6b07da59e
Oscuramento disposto
Numero registro generale 23360/2023 Numero sezionale 31/2025 Numero di raccolta generale 7128/2025
precisamente, quella relativa all'esatta individuazione dell'estensione della nozione di «diritti di stato della persona»>, Data pubblicazione 17/03/2025 ai quali il nuovo istituto è espressamente limitato.
2. Si premette che l'art. 391-quater c.p.c. è stato introdotto dal legislatore nazionale con il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 («Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, re- cante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alter- nativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle fami- glie nonché in materia di esecuzione forzata»), al fine di ade- guare l'ordinamento processuale civile all'obbligo internazio- nale assunto dallo Stato, di conformazione alle decisioni della Corte EDU, posto in linea generale dall'art. 46 della Conven- zione EDU. In proposito, vi erano state già varie sollecitazioni, da parte della Corte Costituzionale (cfr. le sentenze n. 123 del 26 maggio 2017 e n. 93 del 21 marzo 2018), che riprendevano analoghe sollecitazioni provenienti da istituzioni sovranazionali (cfr. la Raccomandazione R. 2000-2 del 19 gennaio 2000 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa). Come si esprime la Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, «L'intervento si pone in linea con i solleciti da tempo impartiti al legislatore dalla Corte Costituzio- nale in tema di possibile riapertura dei processi civili, al fine di assicurare una effettiva restitutio in integrum, ove ancora ma- terialmente o giuridicamente possibile, se il contenuto del rela- tivo giudicato integri una violazione dei diritti garantiti dalla CEDU, accertata dalla Corte europea di Strasburgo non suscet- tibile di essere ristorata tramite tutela risarcitoria (per equiva- lente), in linea con le statuizioni della Corte Costituzionale su questo tema (sentenza n. 93/2018 e sentenza n. 123 del 2017, riprese anche dalla sentenza della CEDU, BEG S.P.A. c. Italia
Ric. n. 23360/2023 Sez.
3- Ud. 8 gennaio 2025 - Sentenza - Pagina 3 di 21
Firmato Da: AUGUSTO TATANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 513c66e8c14fe575- Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 40184a6b07da59e
Oscuramento disposto
Numero registro generale 23360/2023 Numero sezionale 31/2025 Nupero di raccolta generale 7128/2025 Data pubblicazione 17/03/2025
del 20 maggio 2021, caso n. 5312/11). Si osserva, inoltre, che l'intervento rappresenta un ulteriore adempimento della Racco- mandazione R. 2000-2 del 19 gennaio 2000 del Comitato dei ministri, che, pur non essendo vincolante, è particolarmente importante per la ricostruzione della portata della giurispru- denza convenzionale e per la sua funzione orientativa, la quale afferma che l'obbligo conformativo può "in certe circostanze" ricomprendere misure individuali diverse dall'equo indennizzo e che "in circostanze eccezionali" il riesame del caso o la riaper- tura dei processi si è dimostrata la misura più adeguata, se non l'unica, per raggiungere la restitutio in integrum>> La Corte Costituzionale, in sintonia con quanto affermato dalla stessa Corte EDU (cfr. Corte EDU, 1a sez., BEG spa c. Italia del 20 maggio 2021, caso n. 5312/11; Bochan c. Ucraina (no 2) - 22251/08 Sentenza 5.2.2015 [GC]), aveva, in primo luogo, confermato che <<spetta in linea di massima agli Stati contraenti decidere il modo migliore di attuare le sentenze della Corte senza turbare ingiustamente i principi della res judicata o della certezza del diritto nel contenzioso civile, in particolare se tale contenzioso concerne terzi titolari di propri interessi legittimi da tutelare>>; aveva, poi, espressamente affermato che «<dalla giu- risprudenza della Corte EDU e dalla Raccomandazione si ricava, dunque, che l'obbligo di conformazione alle sentenze della Corte ha un contenuto variabile, che le misure ripristinatorie individuali diverse dall'indennizzo sono solo eventuali e vanno adottate esclusivamente laddove siano "necessarie" per dare esecuzione alle sentenze stesse, e che il riesame del caso o la riapertura del processo sono tuttavia da ritenersi le misure più appropriate nel caso di violazione delle norme convenzionali sul giusto processo>>, finendo per escludere l'illegittimità costituzio- nale delle norme in tema di revocazione civile che non preve- devano, in linea generale, la possibilità di riapertura del pro- cesso nei casi in cui il contenuto di una sentenza passata in
Ric. n. 23360/2023 - Sez.
3 - Ud. 8 gennaio 2025 - Sentenza - Pagina 4 di 21
Firmato Da: AUGUSTO TATANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 513c66e8c14fe575 - Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 40184a6b07da59e
Oscuramento disposto
Numero registro generale 23360/2023 Numero sezionale 31/2025
giudicato era stato dichiarato integrare una violazione della Numero di raccolta generale 7128/2025 Convenzione EDU, pur evidenziando l'opportunità che il legisla- Data pubblicazione 17/03/2025 tore provvedesse a introdurre delle misure in tal senso. In sostanza, la stessa Corte Costituzionale aveva dato atto che, nel quadro dei vincoli derivanti dal diritto sovranazionale, l'ob- bligo di conformazione alle sentenze della Corte EDU nel diritto interno poteva aver luogo, sempre sulla base delle valutazioni discrezionali del legislatore, di regola, attraverso misure indivi- duali di tutela risarcitoria per equivalente (tutela cd. seconda- ria) e, solo in via residuale ed eccezionale, nei casi in cui la tutela risarcitoria per equivalente non fosse idonea ad assicu- rare una integrale rimozione dei pregiudizi derivanti dalla vio- lazione, attraverso uno strumento che consentisse la riapertura del processo nazionale civile (cfr., in particolare, Corte Costitu- zionale, sentenze n. 123 del 26 maggio 2017 e n. 93 del 21 marzo 2018). La revocazione, incidendo sulla res judicata e sulla certezza del diritto nel contenzioso civile è, in altri termini, intesa come una sorta di extrema ratio, da riservare ai casi in cui le altre misure conformative non possono essere efficaci, in quanto non idonee a rimuovere integralmente i pregiudizi derivanti dalla viola- zione. Certamente muovendo dalla considerazione di queste vicende, la legge delega 26 novembre 2021 n. 206, all'art. 1, comma 10, ha previsto, tra l'altro, quanto segue: «Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di revocazione a seguito di sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e cri- teri direttivi: a) prevedere che, ferma restando l'esigenza di evitare duplicità di ristori, sia esperibile il rimedio della revoca- zione previsto dall'articolo 395 del codice di procedura civile nel caso in cui, una volta formatosi il giudicato, il contenuto della
Ric. n. 23360/2023 Sez.
3- Ud. 8 gennaio 2025 - Sentenza - Pagina 5 di 21
Firmato Da: AUGUSTO TATANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 513c66e8c14fe575- Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 40184a6b07da59e
Oscuramento disposto
Numero registro generale 23360/2023 Numero sezionale 31/2025 Numero di raccolta generale 7128/2025 Data pubblicazione 17/03/2025
sentenza sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Conven- zione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fon- damentali ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente;
... ...>. La Relazione illustrativa al successivo decreto legislativo 10 ot- tobre 2022, n. 149, attuativo della legge di delegazione, nel dar conto delle modalità di attuazione della delega, si è poi così espressa: <<In particolare, i casi in cui il rimedio risarcitorio è tendenzialmente inidoneo a rimuovere le conseguenze della violazione convenzionale sono stati individuati attraverso il ri- ferimento alle violazioni di un diritto di stato della persona. Per questi diritti, infatti, il rimedio risarcitorio, in quanto finalizzato ad attribuire un'utilità economica alternativa, spesso si rivela non del tutto satisfattivo». Lo scopo della nuova disposizione processuale di cui all'art. 391-quater c.p.c., dunque, è quello di dare attuazione all'ob- bligo dello Stato italiano di conformarsi alle decisioni vincolanti della Corte EDU previsto dall'art. 46 della Convenzione, con la previsione della riapertura del processo civile, limitatamente ai casi in cui il pregiudizio derivante dalla violazione commessa dallo Stato e concretizzatasi in una sentenza ormai passata in giudicato, ma il cui contenuto sia stato dichiarato contrario alla Convenzione, non sia suscettibile di tutela per equivalente (cioè, di quella che viene definita come "tutela secondaria" dei diritti fondamentali previsti dalla richiamata Convenzione), vale a dire nei casi in cui le misure individuali comportanti il ricono- scimento alla parte lesa di un risarcimento in termini economici non siano idonee (o non siano sufficienti, perché non idonee, da sole) a rimuovere gli effetti pregiudizievoli della violazione. Il nuovo istituto è stato, pertanto, introdotto dal legislatore de- legato, che così ne ha interpretato i limiti, al fine di consentire di rimuovere, nell'ordinamento interno, esclusivamente gli
Ric. n. 23360/2023 Sez.
3- Ud. 8 gennaio 2025 - Sentenza - Pagina 6 di 21
Firmato Da: AUGUSTO TATANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 513c66e8c14fe575 - Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 40184a6b07da59e
Oscuramento disposto
Numero registro generale 23360/2023 Numero sezionale 31/2025 Numero di raccolta generale 7128/2025 Data pubblicazione 17/03/2025
effetti di sentenze in materia di «<diritti di stato della persona»>, cioè aventi ad oggetto status personali, il cui contenuto sia stato giudicato dalla Corte EDU contrario alla Convenzione. La limitazione a detti diritti dovrebbe evidenziare che il legisla- tore delegato non ha ritenuto necessario lo strumento eccezio- nale della revocazione, incidente sul giudicato, per ogni altra situazione soggettiva che non sia qualificabile come "diritti di stato della persona", e ciò perché sarebbe sempre possibile, per tali situazioni, una tutela per equivalente;
di conseguenza, do- vrebbe ritenersi che il suddetto strumento eccezionale non sia stato previsto per tutte quelle situazioni che non siano identifi- cabili come "un diritto di stato della persona".
3. Tale scelta del legislatore delegato, di definizione del campo di applicazione del nuovo istituto, impone, in primo luogo, un'indagine sulla puntuale individuazione del significato e del contenuto della nozione di «diritto di stato della persona», in funzione della quale è avvenuta tale delimitazione. Secondo la tradizionale definizione dottrinale, gli stati della per- sona (o status personali) sono le posizioni giuridiche fonda- mentali che la persona assume nell'ambito della società e del nucleo familiare>>, posizioni soggettive che rilevano come pre- supposti di diritti e doveri della persona stessa. Secondo una certa ricostruzione sistematica, peraltro, anche gli status potrebbero ritenersi oggetto di un diritto soggettivo, as- soluto ed indisponibile, che tutela l'interesse della persona al riconoscimento ed al godimento dello status che le spetta e che si esercita mediante le cd. azioni di stato, con le quali è possibile reclamare, contestare o ottenere la modificazione degli status personali, azioni previste e regolate dal codice di rito (cfr. artt. 9 e 70, n. 3, c.p.c.).
4. A seguito dell'introduzione dell'art. 391-quater c.p.c., anche sul rilievo che la delega sarebbe stata esercitata in modo limi- tato, dal momento che essa non prevedeva affatto, almeno
Ric. n. 23360/2023 - Sez.
3 - Ud. 8 gennaio 2025 - Sentenza - Pagina 7 di 21
Firmato Da: AUGUSTO TATANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 513c66e8c14fe575 - Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 40184a6b07da59e
Oscuramento disposto
Numero registro generale 23360/2023 Numero sezionale 31/2025 Numero di raccolta generale 7128/2025 Data pubblicazione 17/03/2025
espressamente, che il rimedio della revocazione dovesse essere applicabile esclusivamente in caso di violazioni incidenti sul ri- conoscimento di status personali, sono state avanzate - come è noto proposte interpretative tendenti ad intendere la no- zione di <<diritti di stato della persona» in senso estensivo, ri- comprendendo in essi, secondo la varietà delle opinioni, anche tutti i diritti derivanti o presupposti da status personali o a que- sti correlati, ovvero tutti i diritti di natura strettamente perso- nale, o tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Convenzione EDU, se non addirittura, in generale, tutti i diritti non patrimo- niali. Questa Corte non ritiene, però, che tali sollecitazioni interpre- tative possano essere condivise.
5. Non è possibile interpretare l'art. 391-quater c.p.c. nel senso per cui la nuova ipotesi di revocazione possa invocarsi in tutti i casi in cui la violazione commessa dallo Stato mediante la sen- tenza passata in giudicato, il cui contenuto sia stato dichiarato contrario alla Convenzione, abbia leso, genericamente, diritti personali o, addirittura, tutti i casi in cui la lesione abbia, in generale, avuto ad oggetto diritti fondamentali non patrimo- niali, quand'anche gli stessi presupponessero o derivassero da un determinato status personale.
Queste le ragioni.
Se il legislatore avesse inteso riconoscere la possibilità della re- vocazione anche in caso di sentenze costituenti violazione della Convenzione EDU con riguardo a posizioni soggettive diverse da quelle aventi ad oggetto direttamente il riconoscimento di status personali, non avrebbe così chiaramente indicato la limi- tazione del rimedio all'ipotesi di violazione che abbia «pregiudi- cato un diritto di stato della persona» (probabilmente ispiran- dosi all'analogo istituto introdotto nel diritto francese, limitato appunto alle azioni di stato, come è stato fatto notare da più parti, sia pure traducendone i termini non del tutto fedelmente).
Ric. n. 23360/2023 - Sez.
3 - Ud. 8 gennaio 2025 - Sentenza - Pagina 8 di 21
Firmato Da: AUGUSTO TATANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 513c66e8c14fe575 - Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 40184a6b07da59e
Oscuramento disposto
Numero registro generale 23360/2023 Numero sezionale 31/2025 Numero di raccolta generale 7128/2025 Data pubblicazione 17/03/2025
L'espressione utilizzata dal legislatore delegato, riferendosi ad <<un diritto di stato della persona», allude chiaramente ad un diritto che dello stato della persona deve rappresentare, sul piano dell'ordinamento, la diretta implicazione, esprimendo, cioè, in via diretta il contenuto normativo dello stato della per-
sona.
La suddetta espressione normativa deve, pertanto, certamente intendersi come volta ad indicare come oggetto della tutela re- vocatoria esclusivamente le violazioni che abbiano pregiudicato il diritto al riconoscimento di un determinato status personale, cioè si siano risolte nella negazione totale o parziale di esso, o anche nel tardivo riconoscimento dello status alla persona, con una compromissione insuscettibile di riparazione solo per equi- valente, ovvero ancora i casi in cui vi sia stata erronea attribu- zione di uno status personale oggettivamente pregiudizievole secondo l'ordinamento o tardivo disconoscimento di esso e la compromissione derivatane per la persona non sia rimediabile con la sola riparazione per equivalente. Essa non può, invece, ragionevolmente intendersi, né sul piano letterale né su quello sistematico, come volta ad indicare: a) il pregiudizio ad un qualunque diritto fondamentale o non patri- moniale, anche se personalissimo, ed anche se presupponente certamente o, comunque, derivante da un determinato status soggettivo del suo titolare, ma leso senza che questo status sia stato direttamente negato o riconosciuto come limitato o rico- nosciuto tardivamente;
b) il pregiudizio derivante ad un qua- lunque diritto fondamentale o non patrimoniale, anche se per- sonalissimo, la cui lesione non sia stata conseguenza della at- tribuzione errata di uno status o del tardivo disconoscimento di
esso.
Una cosa è, infatti, il pregiudizio incidente direttamente sul di- ritto al riconoscimento di uno status soggettivo personale, il pregiudizio, cioè, che si risolve nella negazione o nel tardivo
Ric. n. 23360/2023 Sez.
3 - Ud. 8 gennaio 2025 - Sentenza - Pagina 9 di 21
Firmato Da: AUGUSTO TATANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 513c66e8c14fe575 - Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 40184a6b07da59e
Oscuramento disposto
Numero registro generale 23360/2023 Numero sezionale 31/2025 Numero di raccolta generale 7128/2025 Data pubblicazione 17/03/2025
riconoscimento di uno status personale al quale si abbia diritto (ad es. lo status di figlio di un determinato soggetto), ovvero nell'illegittima attribuzione di uno status che si sia negato di possedere (es. lo status di genitore di un determinato sog- getto), pregiudizio che può essere rimosso solo con il riconosci- mento effettivo dello status illegittimamente negato o con la eliminazione dell'attribuzione dello status illegittimamente ope- rata (il che, naturalmente non toglie che, durante il tempo in cui lo status non è stato attribuito o è stato erroneamente at- tribuito, il pregiudizio verificatosi debba essere risarcito neces- sariamente per equivalente). Altra cosa è il pregiudizio arrecato ad uno "stato soggettivo per- sonale", inteso - in senso generico ed atecnico - come la mera titolarità di un qualsiasi altro diritto, anche se si tratti di diritti fondamentali, inviolabili, di natura personale e non patrimoniale ed anche se eventualmente si tratti di un diritto che presup- ponga la titolarità di un determinato status personale: diritti la cui natura non implica necessariamente l'insuscettibilità di una tutela per equivalente e che, anzi, in taluni casi, sono tutelabili solo per equivalente, in forma risarcitoria. In questi ultimi casi la titolarità dello status o la non titolarità dello status non sono l'oggetto diretto della lesione, che avviene senza che la spettanza dello status sia stata posta in dubbio o senza che si sia attribuito al soggetto uno status che non gli spetta. Non può dirsi, allora, pregiudicato il diritto di stato della persona.
6. Si deve, a questo punto, considerare che, nel caso di specie, la richiesta risarcitoria avanzata dalle ricorrenti nel giudizio de- finito con la sentenza di legittimità di cui si chiede la revoca- zione aveva ad oggetto danni, sia patrimoniali che non patri- moniali, derivanti dalla perdita di un rapporto parentale: essa era diretta, cioè, proprio ad ottenere una compensazione di tipo economico, per equivalente, per la perdita del rapporto
Ric. n. 23360/2023 - Sez.
3 - Ud. 8 gennaio 2025 - Sentenza - Pagina 10 di 21
Firmato Da: AUGUSTO TATANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 513c66e8c14fe575 - Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 40184a6b07da59e
Oscuramento disposto
Numero registro generale 23360/2023 Numero sezionale 31/2025 Numero di raccolta generale 7128/2025 Data pubblicazione 17/03/2025
parentale, mentre non era direttamente in discussione il rico- noscimento dei loro status personali (più precisamente: lo sta- tus della OG di figlia della vittima era pacifico;
quello di convivente more uxorio della IS era stato negato per difetto di prova della convivenza, ma sulla questione non è stato pro- posto ricorso alla CEDU e quindi, per tale aspetto non potrebbe in nessun caso ritenersi che il contenuto della sentenza di cui si chiede la revocazione sia stato dichiarato dalla Corte EDU con- trario alla Convenzione). Orbene, come già chiarito: la legge delega (legge 26 novembre 2021 n. 206), sulla base della quale è stato introdotto il nuovo art. 391-quater c.p.c., all'art. 1, comma 10, ha previsto l'intro- duzione del rimedio della revocazione esclusivamente nei casi in cui «una volta formatosi il giudicato, il contenuto della sen- tenza sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fonda- mentali ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia possibile ri- muovere la violazione tramite tutela per equivalente»; e la stessa Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 ha chiarito che « ... i casi in cui il rimedio risarci- torio è tendenzialmente inidoneo a rimuovere le conseguenze della violazione convenzionale sono stati individuati attraverso il riferimento alle violazioni di un diritto di stato della persona. Per questi diritti, infatti, il rimedio risarcitorio, in quanto finaliz- zato ad attribuire un'utilità economica alternativa, spesso si ri-
vela non del tutto satisfattivo».
Inoltre, merita ricordare che l'art. 41 della Convenzione Euro- pea dei Diritti dell'Uomo, prevede che «Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale
Ric. n. 23360/2023 - Sez.
3 - Ud. 8 gennaio 2025 - Sentenza - Pagina 11 di 21
Firmato Da: AUGUSTO TATANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 513c66e8c14fe575 - Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 40184a6b07da59e
Oscuramento disposto
Numero registro generale 23360/2023 Numero sezionale 31/2025 Numero di raccolta generale 7128/2025 Data pubblicazione 17/03/2025
violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa». Da tali considerazioni possono trarsi ulteriori elementi a soste- gno delle conclusioni sin qui esposte.
6.1 Sotto il primo dei profili evidenziati, può, infatti, osservarsi che la stessa legge delega, benché effettivamente consentisse, in teoria, di introdurre la nuova fattispecie di revocazione straordinaria in caso di violazione di diritti di qualunque natura e non solo di <<diritti di stato della persona», aveva, comunque, chiaramente inteso limitare l'operatività del nuovo istituto a quelle ipotesi in cui il giudicato nazionale contrario ai principi della Convenzione EDU comporta un pregiudizio a diritti di na- tura tale per cui non sia configurabile una tutela "per equiva- lente", cioè non sia configurabile un risarcimento di tipo esclu- sivamente economico, in quanto tale risarcimento non sarebbe idoneo a rimuovere il pregiudizio, essendo al tal fine necessario rimuovere la decisione stessa passata in giudicato e adottare le statuizioni, diverse dalla condanna al pagamento di somme di denaro, conseguenti alla rimozione. Ciò è da ritenersi già, di per sé, sufficiente a concludere che il nuovo istituto non possa operare in caso di decisioni nazionali che abbiano accolto o rigettato una domanda volta essa stessa a conseguire una condanna al pagamento di una somma di da- naro (sia pure a titolo risarcitorio per la lesione di un diritto fondamentale, anche non patrimoniale), in quanto in tal caso viene richiesta proprio - e soltanto una tutela per equivalente (che, dunque, nella specie, non solo è oggettivamente possi- bile, ma è ritenuta tale dalla stessa parte interessata), ciò che esclude in radice l'operatività della nuova ipotesi di revocazione straordinaria. Una diversa interpretazione della nozione di «diritto di stato della persona», che la estendesse a diritti la cui lesione è su- scettibile di tutela per equivalente, si porrebbe, del resto, in
Ric. n. 23360/2023 - Sez.
3 - Ud. 8 gennaio 2025 - Sentenza - Pagina 12 di 21
Firmato Da: AUGUSTO TATANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 513c66e8c14fe575 - Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 40184a6b07da59e
Oscuramento disposto
Numero registro generale 23360/2023 Numero sezionale 31/2025 Numero di raccolta generale 7128/2025 Data pubblicazione 17/03/2025
contrasto con gli stessi limiti della delega e, indirettamente, con l'art. 76 Cost.. 6.2 Sotto il secondo dei profili evidenziati, può, inoltre, ulte- riormente osservarsi, che la Corte EDU, in base al richiamato art. 41 della Convenzione, riconosce essa stessa alla parte che si assume lesa da una violazione dello Stato membro, <<un'equa soddisfazione», cioè il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti alla violazione accertata, liquidandoli in via equitativa (ma comunque satisfattiva sul piano economico). La tutela per equivalente che si vorrebbe ottenere mediante la revocazione della pronuncia che l'ha negata sarebbe, allora, solo aggiuntiva a quella riconosciuta dalla CEDU e non volta a sopperire a ciò che la pronuncia della stessa non ha potuto in- dennizzare.
6.3 Dunque, la previsione della legge delega e i limiti di opera- tività del nuovo art. 391-quater c.p.c. trovano, in quest'ottica, coerenza logica e giuridica: il legislatore ha inteso introdurre un rimedio, nel diritto nazionale, idoneo a dare attuazione all'ob- bligo dello Stato italiano di conformarsi alle decisioni della Corte EDU che accertano una violazione della Convenzione da parte di una decisione di diritto interno, anche con una eccezionale deroga ai limiti derivanti dal giudicato, ma limitandola ai casi in cui la tutela per equivalente, offerta in primo luogo dall'art. 41 della stessa Convenzione EDU, in base a misure riparatorie (l'indennizzo), non sia di per sé idonea a rimuovere, da sola, le conseguenze del pregiudizio derivante dalla violazione, trattan- dosi di un pregiudizio non suscettibile di tutela per equivalente. Nel caso di sentenze che abbiano mancato di riconoscere (o abbiano illegittimamente attribuito) status personali, infatti, la riparazione per equivalente non è comunque idonea ad attri- buire lo status ingiustamente negato da una sentenza passata in giudicato (o ad eliminare l'attribuzione di uno status perso- nale illegittimamente riconosciuto), ed è necessario rimuovere
Ric. n. 23360/2023 - Sez.
3 - Ud. 8 gennaio 2025 - Sentenza - Pagina 13 di 21
Firmato Da: AUGUSTO TATANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 513c66e8c14fe575 - Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 40184a6b07da59e
Oscuramento disposto
Numero registro generale 23360/2023 Numero sezionale 31/2025 Numero di raccolta generale 7128/2025 Data pubblicazione 17/03/2025
tale sentenza, ai fini di una effettiva riparazione, non consegui- bile attraverso l'equa soddisfazione di cui all'art. 41 o, comun- que, in generale, attraverso misure riparatorie individuali di ca- rattere risarcitorio.
6.4 Nella specie, la Corte EDU ha rigettato la domanda di equa soddisfazione delle ricorrenti in relazione ai danni patrimoniali, ritenendoli non provati, ed ha invece accolto quella relativa ai danni non patrimoniali (definiti dalla Corte CEDU come "danno morale"), riconoscendo, a tale titolo, alle ricorrenti una somma determinata equitativamente.
Stando così le cose:
a) in relazione ai danni patrimoniali, non potrebbe in nessun caso invocarsi la revocazione della sentenza impugnata, sulla base della decisione della Corte EDU, la quale, in sostanza, ha escluso al riguardo la sussistenza di una violazione (non avendo ritenuto provato che si fosse effettivamente verificato un danno patrimoniale); sotto tale profilo, da una parte, deve escludersi che il contenuto concreto della decisione revocanda sia in con- trasto con quella della Corte EDU, avendo entrambe le deci- sioni, in sostanza, negato la lesione del diritto fatto valere e la sussistenza del diritto al risarcimento invocato;
d'altra parte, come già chiarito, è da escludere, più in generale, che la previ- sione dell'art. 391-quater c.p.c. possa comprendere anche le violazioni che abbiano leso diritti patrimoniali, in quanto "diritto di stato della persona" è un'espressione che, comunque la si voglia intendere, secondo l'interpretazione ampiamente domi- nante, certamente non comprende i diritti risarcitori di natura patrimoniale;
b) in relazione ai danni non patrimoniali, l'equa soddisfazione, cioè la restitutio in integrum, in forma di tutela c.d. secondaria, mediante risarcimento, è stata in realtà già riconosciuta e liqui- data dalla Corte EDU ed essa deve ritenersi, in linea di principio, satisfattiva, cioè idonea a compensare le conseguenze della
Ric. n. 23360/2023 - Sez.
3 - Ud. 8 gennaio 2025 - Sentenza - Pagina 14 di 21
Firmato Da: AUGUSTO TATANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 513c66e8c14fe575 - Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 40184a6b07da59e
Oscuramento disposto
Numero registro generale 23360/2023 Numero sezionale 31/2025 Numero di raccolta generale 7128/2025 Data pubblicazione 17/03/2025
violazione accertata, in relazione ai danni riconosciuti sussi- stenti.
6.5 Né è possibile ritenere - naturalmente sempre nella pur non condivisibile logica dell'esegesi estensiva qui negata della nozione di diritti di stato - che il giudice nazionale - nella specie la Corte di Cassazione adita ex art. 391-quater c.p.c. - possa sindacare, sotto il profilo della sua idoneità e congruità in con- creto, la correttezza della determinazione dell'equa soddisfa- zione liquidata dalla Corte EDU, sostanzialmente svolgendo il ruolo di una sorta di giudice di ulteriore grado rispetto a quest'ultima, in ordine alla corretta determinazione dell'importo dell'adeguata tutela per equivalente (cioè, del risarcimento) del danno riconosciuto. È appena il caso di osservare che, ammettendo un ulteriore sin- dacato del giudice nazionale sulla valutazione operata dalla Corte EDU in ordine alla entità della riparazione per equivalente della violazione, si finirebbe per alterare e addirittura stravol- gere la gerarchia stessa e l'ambito delle competenze spettanti ai giudici nazionali e a quelli sovranazionali.
6.6 Va, in definitiva, ribadito che l'esegesi proposta è piena- mente conforme al fatto che l'equa soddisfazione di cui all'art. 41 Convenzione EDU può essere riconosciuta dalla Corte EDU solo <<se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non per- mette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione».
7. Le ricorrenti hanno avanzato (in particolare nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., in vista della pubblica udienza) dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 391-quater c.p.c., se interpretato restrittivamente come riferibile esclusi- vamente alle sentenze passate in giudicato che siano state ri- conosciute integrare una violazione del diritto al riconoscimento di uno status personale.
Ric. n. 23360/2023 - Sez.
3 - Ud. 8 gennaio 2025 - Sentenza - Pagina 15 di 21
Firmato Da: AUGUSTO TATANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 513c66e8c14fe575 - Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 40184a6b07da59e
Oscuramento disposto
Numero registro generale 23360/2023 Numero sezionale 31/2025 Numero di raccolta generale 7128/2025 Data pubblicazione 17/03/2025
Viene, in particolare, prospettato, innanzi tutto, un possibile contrasto con gli artt. 117, nonché 2, 3, 24, 76 e 77 della Co- stituzione, sull'assunto per cui «nella legge delega, non vi è al- cun riferimento ai diritti di stato della persona come presuppo- sto applicativo della norma». Inoltre, la disposizione dell'art. 391-quater c.p.c. di cui si di- scute, secondo le ricorrenti, «nell'interpretazione restrittiva qui offerta dalla Procura Generale, sarebbe palesemente lesiva dei principi di uguaglianza e ragionevolezza (art.3 Cost.), dei diritti fondamentali dell'uomo (art.2 Cost.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.)>>, perché <<la limitazione ai soli "diritti di stato" stret- tamente intesi, (come sostanzialmente limitati alle sole c.d. azioni di stato), configura una irragionevole disparità di tratta- mento tra diverse tipologie di diritti fondamentali, discrimi- nando ingiustificatamente tra soggetti che hanno subito viola- zioni dei diritti umani». Tali dubbi di legittimità costituzionale risultano, in parte, mani- festamente infondati e, in parte, anche non rilevanti ai fini della decisione.
7.1 In primo luogo, con riguardo al primo ordine di dubbi di legittimità costituzionale, è sufficiente osservare che il mancato pieno esercizio della delega e, precisamente, l'esercizio della delega in modo limitato rispetto a quanto con la stessa autoriz- zato, non determina alcuna violazione della Costituzione, dando luogo solo, eventualmente, ad una potenziale responsabilità di tipo politico del governo verso il Parlamento. Di conseguenza, il fatto che nella legge delega non fosse previ- sta la limitazione dell'ammissibilità della nuova ipotesi di revo- cazione ai soli casi in cui fosse stata accertata una violazione incidente sui diritti di stato della persona non può di per sé comportare né, direttamente, un dubbio non manifestamente infondato di legittimità costituzionale della norma introdotta in base alla delega, né, indirettamente, imporre una sua
Ric. n. 23360/2023 - Sez.
3 - Ud. 8 gennaio 2025 - Sentenza - Pagina 16 di 21
Firmato Da: AUGUSTO TATANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 513c66e8c14fe575 - Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 40184a6b07da59e
Oscuramento disposto
Numero registro generale 23360/2023 Numero sezionale 31/2025 Numero di raccolta generale 7128/2025 Data pubblicazione 17/03/2025
interpretazione in termini più ampi di quanto previsto dal suo effettivo contenuto letterale e sistematico. D'altra parte, sotto tale ultimo profilo, si è ampiamente chiarito che la limitazione del nuovo istituto ai casi di violazioni incidenti su diritti di stato della persona è stata prevista dal legislatore delegato proprio al fine di dare corretta attuazione alla delega ed alla limitazione, ivi prevista, del nuovo istituto, appunto, esclusivamente alle violazioni della Convenzione EDU in rela- zione alle quali non fosse possibile una tutela per equivalente, ipotesi che, come evidenziato dalla relazione introduttiva, sono state intese come corrispondenti proprio ai predetti casi di vio- lazioni incidenti su diritti di stato della persona. Peraltro, anche se la delega fosse stata esercitata nella sua massima portata, con riguardo a tutti i diritti, di qualunque na- tura, insuscettibili di tutela per equivalente, ne sarebbero co- munque rimasti esclusi quelli fatti valere nel giudizio definito con la sentenza di cui si chiede la revocazione nella presente sede, trattandosi di diritti risarcitori, cioè proprio di diritti inte- granti una tutela per equivalente, sottratti in radice alla possi- bilità della misura riparatoria consistente nella riapertura del processo, secondo l'espressa previsione della legge di delega, di modo che l'interpretazione sollecitata dalle ricorrenti, in luogo che essere "costituzionalmente orientata" comporte- rebbe, al contrario e come già visto, essa stessa una violazione dell'art. 76 Cost.. 7.2 Per quanto poi riguarda la ipotizzata violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.), dei diritti fonda- mentali dell'uomo (art. 2 Cost.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.), per irragionevole disparità di trattamento tra diverse ti- pologie di diritti fondamentali, possono svolgersi analoghe con- siderazioni. Come già chiarito dalla stessa Corte Costituzionale, nelle deci- sioni richiamate in precedenza (n. 123 del 107 e n. 93 del
Ric. n. 23360/2023 - Sez.
3 - Ud. 8 gennaio 2025 - Sentenza - Pagina 17 di 21
Firmato Da: AUGUSTO TATANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 513c66e8c14fe575- Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 40184a6b07da59e
Oscuramento disposto
Numero registro generale 23360/2023
Numero
Numero sezionale 31/2025
2018), l'obbligo di conformazione alle decisioni della Corte Draccolta generale 7128/2025 non richiede necessariamente la previsione del rimedio della riapertura del processo (civile) che abbia dato luogo alla viola- zione, in quanto tale tipologia di rimedio, derogando al principio del giudicato e incidendo, così, sulla certezza dei rapporti giuri- dici, è configurabile come una extrema ratio, da utilizzarsi solo quando la tutela per equivalente non è, ontologicamente, ido- nea a rimuovere adeguatamente le conseguenze della viola- zione, essendo quest'ultima, in caso contrario, pienamente sa- tisfattiva. La questione di cui si vorrebbe investire il giudice delle leggi non merita, dunque, la valutazione di non manifesta infonda- tezza, sempre per l'assorbente ragione che l'estensione della norma dell'art. 391-quater c.p.c., attraverso il meccanismo dell'eliminazione della decisione coperta dal giudicato, alla mera lesione di un diritto fondamentale risarcibile per equiva- lente accertata dalla CEDU, secondo gli stessi ammonimenti del Giudice delle Leggi che si sono sopra richiamati, non sarebbe affatto rivolta ad eliminare un pregiudizio attraverso <<misure ripristinatorie individuali diverse dall'indennizzo [...] "necessa- rie" per dare esecuzione alle sentenze stesse»>, ma sarebbe solo funzionale ad attribuire una tutela per equivalente (peraltro ag- giuntiva all'indennizzo riconosciuto dalla CEDU), perché questa dovrebbe, in definitiva, poi conseguire alla revocazione della decisione. Ne segue che l'introduzione della nuova norma con l'ambito di applicazione che sopra si è identificato non determina una si- tuazione ordinamentale di lesione del principio di eguaglianza e nemmeno del paradigma di cui all'art. 2 e di quello di cui all'art. 24 Cost.. A tutto voler concedere, una lesione del parametro dell'egua- glianza sarebbe configurabile solo se si fosse in presenza di una decisione interna su un diritto fondamentale riconosciuta lesiva
Data pubblicazione 17/03/2025
Ric. n. 23360/2023 - Sez.
3 - Ud. 8 gennaio 2025 - Sentenza - Pagina 18 di 21
Firmato Da: AUGUSTO TATANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 513c66e8c14fe575 - Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 40184a6b07da59e
Oscuramento disposto
Numero registro generale 23360/2023 Numero sezionale 31/2025 Numero di raccolta generale 7128/2025 Data pubblicazione 17/03/2025
dalla CEDU e per la quale la tutela per equivalente non sia sa- tisfattiva. Ma non ricorre certo una simile situazione in relazione ai diritti fatti valere dalle parti qui ricorrenti e, dunque, un'ipotetica que- stione di legittimità costituzionale, volta ad estendere l'applica- zione della nuova norma a tutti i diritti fondamentali, non è pro- spettabile secondo il parametro della non manifesta infonda- tezza perché i diritti fatti valere dalle ricorrenti, pur ricollegan- dosi alla perdita del congiunto, sarebbero certamente diritti su- scettibili solo di tutela per equivalente. La domanda proposta dalle stesse aveva ad oggetto proprio ed esclusivamente tale forma di tutela: ed è appena il caso di os- servare, del resto, che la violazione del diritto alla vita, così come, in generale, il danno da perdita del rapporto parentale, consente, in realtà, solo ed esclusivamente una tutela per equi- valente. Ciò assorbe ogni altra possibile considerazione sul punto: giac- ché, anche a voler ipotizzare, sebbene solo per un momento ed in linea astratta, la possibilità di estendere il rimedio revocato- rio ai casi di violazione di diritti diversi da quelli di stato della persona (attraverso la prospettata interpretazione "costituzio- nalmente orientata" dell'art. 391-quater c.p.c., ovvero attra- verso la auspicata pronuncia "additiva" di illegittimità costitu- zionale relativa alla medesima norma), dovrebbe comunque trattarsi di diritti insuscettibili di tutela per equivalente, ipotesi che senz'altro non ricorre nell'ambito della presente controver- sia, il che determina, pertanto, altresì, l'indicato carattere di inammissibilità della prospettata questione di legittimità costi- tuzionale.
8. Va, in conclusione, enunciato il seguente principio di diritto: <<la nuova ipotesi di "revocazione per contrarietà alla Conven- zione europea dei diritti dell'uomo", prevista dall'art. 391-qua- ter c.p.c., essendo stata introdotta in relazione alle decisioni
Ric. n. 23360/2023 - Sez.
3 - Ud. 8 gennaio 2025 - Sentenza - Pagina 19 di 21
Firmato Da: AUGUSTO TATANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 513c66e8c14fe575 - Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 40184a6b07da59e
Oscuramento disposto
Numero registro generale 23360/2023 Numero sezionale 31/2025
Data pubblicazione 17/03/2025
passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla di raccolta generale 7128/2025 Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fonda- mentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli, a condizione che la violazione accertata dalla Corte europea abbia pregiudicato un "diritto di stato della persona" e che l'equa indennità eventual- mente accordata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione non sia idonea a compensare le conseguenze della violazione, può essere invocata esclusivamente nei casi in cui la decisione nazionale abbia avuto ad oggetto una domanda incidente direttamente sul diritto al riconoscimento o alla nega- zione di uno status soggettivo personale e, quindi, la violazione accertata dalla Corte EDU abbia arrecato un pregiudizio che si risolve nella negazione o nel tardivo riconoscimento di uno sta- tus personale al quale si abbia diritto ovvero nell'illegittima at- tribuzione di uno status personale che si neghi di possedere, in quanto situazioni soggettive non suscettibili di tutela per equi- valente;
di conseguenza, la revocazione è, in ogni caso, esclusa quando la stessa domanda proposta nel giudizio definito con la sentenza passata in giudicato di cui si invoca la revocazione abbia avuto ad oggetto già essa stessa una tutela meramente risarcitoria o, comunque, per equivalente, e ciò anche se il di- ritto oggetto della sentenza sia un diritto fondamentale della persona, ma non di stato».
9. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi suffi- cienti a tal fine, in considerazione dell'assoluta novità delle que- stioni poste dal ricorso e della conseguente incertezza interpre- tativa in ordine alle medesime. Per la natura della causa petendi, va d'ufficio disposta l'omis- sione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle
Ric. n. 23360/2023 - Sez.
3 - Ud. 8 gennaio 2025 - Sentenza - Pagina 20 di 21
Firmato Da: AUGUSTO TATANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 513c66e8c14fe575 - Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 40184a6b07da59e
Oscuramento disposto
Numero registro generale 23360/2023 Numero sezionale 31/2025 Numero di raccolta generale 7128/2025 Data pubblicazione 17/03/2025
generalità delle parti private, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
La Corte:
per questi motivi
- dichiara inammissibile il ricorso;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Si dispone che, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedi- mento siano omessi i dati identificativi delle parti private. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci- vile della Corte di Cassazione, in data 8 gennaio 2025.
L'estensore
Augusto TATANGELO
Il presidente
FA FR
Ric. n. 23360/2023 - Sez.
3 - Ud. 8 gennaio 2025 - Sentenza - Pagina 21 di 21
Firmato Da: AUGUSTO TATANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 513c66e8c14fe575- Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 40184a6b07da59e