TRIB
Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/06/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4273/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4273/2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. D'ANDRIA CATALDO, elettivamente domiciliati presso il C.F._2 difensore avv. D'ANDRIA CATALDO
APPELLANTI contro
(P.I. , con il patrocinio dell'avv. DE SANTIS GIOVANNI, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata presso il difensore avv. DE SANTIS GIOVANNI
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, e in qualità Parte_1 Parte_2 rispettivamente di proprietario del veicolo Peugeot tg BW336GV e di terzo trasportato, impugnavano la sentenza n. 927/2021, depositata il 30.04.2021, con la quale il Giudice di Pace di Taranto aveva rigettato le domande di risarcimento dei danni materiali e non patrimoniali riportati in seguito al sinistro occorso in Pulsano, in data
13.01.2017 alle ore 08.30 circa.
Esponevano che, nelle circostanze di tempo e di luogo su indicate, la suddetta autovettura- condotta da
[...] nel percorrere la S.P. 123, all'incrocio con il tratto stradale della strada provinciale 112, veniva CP_2 tamponata dall'autocarro Mitsubishi Fusco tg EH588FT che non concedeva la dovuta precedenza invadendo la corsia di marcia del veicolo attoreo.
A sostegno dei propri assunti, lamentavano l'erroneità della decisione del Giudice di prime cure per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile;
chiedevano, pertanto, dichiararsi la nullità
pagina 1 di 5 della sentenza impugnata per mancata citazione del litisconsorte necessario. Nel merito, lamentavano la erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare delle due consulenze effettuate e del verbale della Polizia
Municipale intervenuta nell'immediatezza dei fatti.
Ciò premesso, instavano per la riforma della sentenza con condanna della compagnia assicurativa al pagamento del danno materiale in favore del sig. , così come quantificato del CTU, ed al pagamento del danno non _1 patrimoniale per la sig.ra così come quantificato dal fiduciario della compagnia convenuta/appellata. Pt_2
Ritualmente costituita in giudizio, in primo luogo eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_3 art. 342 c.p.c. limitatamente al punto B dell'atto di citazione ('Rapporto delle autorità intervenute, prova del fatto storico'); nel merito, evidenziava la correttezza dell'iter motivazionale seguito dal Giudice di prime cure e chiedeva di dichiararsi l'inammissibilità della richiesta di rimessione della causa al primo giudice;
concludeva per la conferma della sentenza impugnata in quanto il sinistro era rimasto sfornito di prova, con condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 06.03.2025 tenutasi con modalità scritta le parti precisavano le rispettive conclusioni, come da note depositate telematicamente, ed il Tribunale si riservava per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
In via preliminare, deve dichiararsi l'ammissibilità dell'appello, avendo gli odierni istanti indicato le ragioni poste alla base dell'impugnazione così come previsto dall'art. 342 cpc atteso che, ai fini della specificità dei motivi, è sufficiente che vi sia una esposizione non generica e non equivoca del contenuto e della portata delle censure, in modo che restino individuati i punti e le questioni da riesaminare e, quindi, l'ambito del "thema decidendum", non essendo necessaria una rigorosa e formalistica enunciazione della ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione (in tal senso, da ultimo, cfr Cassazione ordinanza n. 13535/2018 secondo cui “Gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che le domande proposte rispettivamente dal proprietario
[...]
e dalla terza trasportata erano state autonomamente introdotte in primo grado e _1 Parte_2 successivamente riunite dal Giudice di Pace.
Quindi, valutando le rispettive doglianze, per la richiesta di risarcimento danni avanzata da Parte_1 occorre precisare quanto segue.
pagina 2 di 5 Pregiudiziale ed assorbente rispetto ad ogni altro aspetto, si pone il problema del difetto di integrità del contraddittorio in primo grado. Deve infatti rilevarsi che ha svolto azione diretta ai sensi dell'art. Parte_1
149 cod. Ass. proponendo la domanda esclusivamente nei confronti della propria compagnia di assicurazione.
Al riguardo, si ritiene che in caso di azione diretta ai sensi del comb. disp. degli art. 144 co. 3, 145 co. 2 e 149 co. 6 debba essere convenuto in giudizio anche il responsabile civile in quanto la norma, nel far riferimento solo alla propria impresa di assicurazione, vuole indicare che non si debba coinvolgere anche l'impresa del responsabile, come di norma avveniva in passato ed avviene nella ipotesi in cui non opera il meccanismo dell'indennizzo diretto, ma non che non si debba coinvolgere anche il responsabile. Infatti, se vi è un richiamo all'istituto dell'azione diretta, in quest'ultimo è sempre prevista come essenziale la partecipazione del responsabile, il quale, anche nella previsione di cui all'art. 144, conserva la qualità di litisconsorte necessario.
Deve, infatti, osservarsi che l'art. 144 Dlgs 209/2005 al 3 comma, impone che “nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno”.
A tal fine si richiama la Cassazione (sentenza n. 7755 del 08/04/2020) la quale affermato che “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso decreto, sicché, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.” (in tal senso anche Cassazione Ordinanza n. 4994 del 16/02/2023 secondo cui: In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso d.lgs., posto che anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del "decisum" - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta.
Il responsabile civile - ossia il proprietario del veicolo danneggiante - deve, dunque, considerarsi litisconsorte necessario del relativo giudizio, con la conseguenza che, qualora non sia stato integrato il contraddittorio nei suoi confronti (come avvenuto nel caso di specie), il processo svoltosi è da ritenersi nullo e deve essere nuovamente celebrato a contraddittorio integro con rinvio della causa al giudice "a quo".
Va, dunque, dichiarata la nullità della sentenza ex art. 354 c.p.c. limitatamente alla domanda avanzata da
[...]
mentre detta declaratoria non può essere pronunciata per la parte relativa alla domanda proposta da _1
, la quale ha agito ex art. 141 cod. ass;
ed invero, in questo tipo di azione il contraddittorio Parte_2 risulta integro in quanto il proprietario del veicolo sulla quale viaggiava era già parte del giudizio.
pagina 3 di 5 Venendo al merito, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c., spetta sempre al terzo trasportato che agisce in giudizio per il risarcimento ai sensi dell'art. 141 cod. ass. - come nel caso di specie- la prova, prima che del pregiudizio patito, dell'effettivo accadimento del sinistro, della sua qualità di passeggero e del nesso di causalità tra l'incidente e i danni di cui invoca ristoro.
La ratio dell'art. 141 Codice delle Assicurazioni (d.lgs. 209/2005) consiste nel garantire il risarcimento al terzo trasportato in virtù del principio vulneratus ante omnia reficiendus (ossia il danneggiato deve essere prima di tutto risarcito). Si tratta di un principio enunciato in ambito comunitario e fatto proprio anche dalla giurisprudenza interna (Cass. 16181/2015) per agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'assicurazione del vettore, “risparmiando l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” (Cass. 16181/2015).
Dunque, a prescindere dalla dinamica del sinistro, dalla responsabilità e dall'accertamento delle cause, il terzo è onerato della prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire (Cass. 20654/2016 e Cassazione civile sez. un., 30/11/2022, n.35318 secondo cui il terzo trasportato vittima di un sinistro nel quale siano rimasti coinvolti due veicoli può esercitare validamente l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro limitandosi ad allegare di aver subìto un danno a seguito dell'incidente, senza che sia necessario provare le modalità del sinistro allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di un accertamento che è irrilevante ai fini dell'art. 141 cod. ass. fatta salva l'ipotesi del caso fortuito).
Nel caso di specie, a differenza di quanto ritenuto dal Giudice di primo grado e da quanto rilevato nelle sentenze di appello prodotte da con la comparsa conclusionale, si ritiene che la terza trasportata abbia dimostrato CP_1
l'effettivo accadimento del sinistro e la sua presenza sul veicolo di proprietà di . Parte_1
In primo luogo, gli Agenti del comando di Polizia Municipale intervenuti nell'immediatezza del sinistro hanno raccolto le dichiarazioni dei conducenti dei due veicoli e dei terzi trasportati indicando i danni riportati dai due mezzi;
orbene, anche se nel “Questionario di rilevazione dei dati di incidente stradale' non risultano rilievi perché “i mezzi erano stati spostati”, deve ritenersi che il sinistro si sia effettivamente verificato anche se non è stato possibile ricostruire la dinamica dello scontro, elemento che, tuttavia, nel caso di specie non rileva trattandosi di azione ex art. 141 cod. ass.
Quanto all'ulteriore aspetto, gli Agenti hanno registrato la presenza della sig.ra sul posto la quale ha Pt_3 dichiarato di viaggiare sul sedile posteriore lato passeggero;
quindi, la presenza dell'attrice sul luogo di causa, unitamente alla documentazione medica del PS dell'Ospedale “ , consente di ritenere provata la Pt_4 domanda anche in relazione al nesso eziologico tra l'evento e le lesioni riportate, così come accertato dallo stesso perito della compagnia assicuratrice (cfr relazione di visita medico legale a firma del fiduciario della compagnia).
Venendo alla quantificazione, parte appellante ha chiesto liquidarsi il danno nella misura indicata dal CT di controparte che ha determinato un danno biologico permanente nella misura dell'1% per la distorsione al rachide cervicale, oltre n. 3 giorni di ITP al 75%, n. 15 giorni di ITP al 50% e n. 20 giorni di ITP al 35%.
pagina 4 di 5 Applicando le tabelle di Milano attualmente vigenti (2024) per le lesioni micro-permanenti ex art. 139 cod. ass.e tenuto conto dell'età che la vittima aveva al momento del sinistro (25 anni), deve riconoscersi l'importo di euro
1.691,04, già riconosciuto all'attualità.
Le spese mediche, invece, non possono essere riconosciute in quanto la lesione dentaria non sarebbe riconducibile al sinistro stante la scarsa obiettività rilevata in occasione della visita al PS (il referto, infatti, non riporta alcuna lesione sulle labbra/gengive).
Le spese di lite tra e seguono la soccombenza e vengono liquidate in base ai parametri Parte_2 CP_1 di cui al DM 55/2014 per il primo grado ed in base al DM 147/2022 per il presente grado.
Le spese tra e l'appellata possono invece essere compensate in ragione del mutamento Parte_1 dell'orientamento giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità della sentenza del Giudice di Pace di
Taranto n. 927/2021, depositata il 30.04.2021, limitatamente alla domanda avanzata da Parte_1 per mancata integrazione del contraddittorio e rimette le parti innanzi al Giudice di Pace di Taranto;
- accoglie per il resto l'appello e condanna al pagamento in favore Controparte_1 Parte_2 dell'importo di euro 1.691,04, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
- spese compensate tra ed Parte_1 Controparte_4
- condanna al pagamento in favore di delle spese del giudizio di Controparte_1 Parte_2 primo grado, che liquida in euro 125,00 per spese ed euro 633,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, per il presente grado, in euro 174,00 per spese ed euro
852,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- spese di CTU a carico di parte appellata.
Taranto, 17 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4273/2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. D'ANDRIA CATALDO, elettivamente domiciliati presso il C.F._2 difensore avv. D'ANDRIA CATALDO
APPELLANTI contro
(P.I. , con il patrocinio dell'avv. DE SANTIS GIOVANNI, elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata presso il difensore avv. DE SANTIS GIOVANNI
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, e in qualità Parte_1 Parte_2 rispettivamente di proprietario del veicolo Peugeot tg BW336GV e di terzo trasportato, impugnavano la sentenza n. 927/2021, depositata il 30.04.2021, con la quale il Giudice di Pace di Taranto aveva rigettato le domande di risarcimento dei danni materiali e non patrimoniali riportati in seguito al sinistro occorso in Pulsano, in data
13.01.2017 alle ore 08.30 circa.
Esponevano che, nelle circostanze di tempo e di luogo su indicate, la suddetta autovettura- condotta da
[...] nel percorrere la S.P. 123, all'incrocio con il tratto stradale della strada provinciale 112, veniva CP_2 tamponata dall'autocarro Mitsubishi Fusco tg EH588FT che non concedeva la dovuta precedenza invadendo la corsia di marcia del veicolo attoreo.
A sostegno dei propri assunti, lamentavano l'erroneità della decisione del Giudice di prime cure per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile;
chiedevano, pertanto, dichiararsi la nullità
pagina 1 di 5 della sentenza impugnata per mancata citazione del litisconsorte necessario. Nel merito, lamentavano la erronea valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare delle due consulenze effettuate e del verbale della Polizia
Municipale intervenuta nell'immediatezza dei fatti.
Ciò premesso, instavano per la riforma della sentenza con condanna della compagnia assicurativa al pagamento del danno materiale in favore del sig. , così come quantificato del CTU, ed al pagamento del danno non _1 patrimoniale per la sig.ra così come quantificato dal fiduciario della compagnia convenuta/appellata. Pt_2
Ritualmente costituita in giudizio, in primo luogo eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_3 art. 342 c.p.c. limitatamente al punto B dell'atto di citazione ('Rapporto delle autorità intervenute, prova del fatto storico'); nel merito, evidenziava la correttezza dell'iter motivazionale seguito dal Giudice di prime cure e chiedeva di dichiararsi l'inammissibilità della richiesta di rimessione della causa al primo giudice;
concludeva per la conferma della sentenza impugnata in quanto il sinistro era rimasto sfornito di prova, con condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 06.03.2025 tenutasi con modalità scritta le parti precisavano le rispettive conclusioni, come da note depositate telematicamente, ed il Tribunale si riservava per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
In via preliminare, deve dichiararsi l'ammissibilità dell'appello, avendo gli odierni istanti indicato le ragioni poste alla base dell'impugnazione così come previsto dall'art. 342 cpc atteso che, ai fini della specificità dei motivi, è sufficiente che vi sia una esposizione non generica e non equivoca del contenuto e della portata delle censure, in modo che restino individuati i punti e le questioni da riesaminare e, quindi, l'ambito del "thema decidendum", non essendo necessaria una rigorosa e formalistica enunciazione della ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione (in tal senso, da ultimo, cfr Cassazione ordinanza n. 13535/2018 secondo cui “Gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”).
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che le domande proposte rispettivamente dal proprietario
[...]
e dalla terza trasportata erano state autonomamente introdotte in primo grado e _1 Parte_2 successivamente riunite dal Giudice di Pace.
Quindi, valutando le rispettive doglianze, per la richiesta di risarcimento danni avanzata da Parte_1 occorre precisare quanto segue.
pagina 2 di 5 Pregiudiziale ed assorbente rispetto ad ogni altro aspetto, si pone il problema del difetto di integrità del contraddittorio in primo grado. Deve infatti rilevarsi che ha svolto azione diretta ai sensi dell'art. Parte_1
149 cod. Ass. proponendo la domanda esclusivamente nei confronti della propria compagnia di assicurazione.
Al riguardo, si ritiene che in caso di azione diretta ai sensi del comb. disp. degli art. 144 co. 3, 145 co. 2 e 149 co. 6 debba essere convenuto in giudizio anche il responsabile civile in quanto la norma, nel far riferimento solo alla propria impresa di assicurazione, vuole indicare che non si debba coinvolgere anche l'impresa del responsabile, come di norma avveniva in passato ed avviene nella ipotesi in cui non opera il meccanismo dell'indennizzo diretto, ma non che non si debba coinvolgere anche il responsabile. Infatti, se vi è un richiamo all'istituto dell'azione diretta, in quest'ultimo è sempre prevista come essenziale la partecipazione del responsabile, il quale, anche nella previsione di cui all'art. 144, conserva la qualità di litisconsorte necessario.
Deve, infatti, osservarsi che l'art. 144 Dlgs 209/2005 al 3 comma, impone che “nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno”.
A tal fine si richiama la Cassazione (sentenza n. 7755 del 08/04/2020) la quale affermato che “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso decreto, sicché, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l'annullamento della sentenza ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.” (in tal senso anche Cassazione Ordinanza n. 4994 del 16/02/2023 secondo cui: In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso d.lgs., posto che anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del "decisum" - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta.
Il responsabile civile - ossia il proprietario del veicolo danneggiante - deve, dunque, considerarsi litisconsorte necessario del relativo giudizio, con la conseguenza che, qualora non sia stato integrato il contraddittorio nei suoi confronti (come avvenuto nel caso di specie), il processo svoltosi è da ritenersi nullo e deve essere nuovamente celebrato a contraddittorio integro con rinvio della causa al giudice "a quo".
Va, dunque, dichiarata la nullità della sentenza ex art. 354 c.p.c. limitatamente alla domanda avanzata da
[...]
mentre detta declaratoria non può essere pronunciata per la parte relativa alla domanda proposta da _1
, la quale ha agito ex art. 141 cod. ass;
ed invero, in questo tipo di azione il contraddittorio Parte_2 risulta integro in quanto il proprietario del veicolo sulla quale viaggiava era già parte del giudizio.
pagina 3 di 5 Venendo al merito, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c., spetta sempre al terzo trasportato che agisce in giudizio per il risarcimento ai sensi dell'art. 141 cod. ass. - come nel caso di specie- la prova, prima che del pregiudizio patito, dell'effettivo accadimento del sinistro, della sua qualità di passeggero e del nesso di causalità tra l'incidente e i danni di cui invoca ristoro.
La ratio dell'art. 141 Codice delle Assicurazioni (d.lgs. 209/2005) consiste nel garantire il risarcimento al terzo trasportato in virtù del principio vulneratus ante omnia reficiendus (ossia il danneggiato deve essere prima di tutto risarcito). Si tratta di un principio enunciato in ambito comunitario e fatto proprio anche dalla giurisprudenza interna (Cass. 16181/2015) per agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'assicurazione del vettore, “risparmiando l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” (Cass. 16181/2015).
Dunque, a prescindere dalla dinamica del sinistro, dalla responsabilità e dall'accertamento delle cause, il terzo è onerato della prova dell'effettivo accadimento del sinistro e del nesso di causalità tra l'incidente ed i danni da risarcire (Cass. 20654/2016 e Cassazione civile sez. un., 30/11/2022, n.35318 secondo cui il terzo trasportato vittima di un sinistro nel quale siano rimasti coinvolti due veicoli può esercitare validamente l'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro limitandosi ad allegare di aver subìto un danno a seguito dell'incidente, senza che sia necessario provare le modalità del sinistro allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di un accertamento che è irrilevante ai fini dell'art. 141 cod. ass. fatta salva l'ipotesi del caso fortuito).
Nel caso di specie, a differenza di quanto ritenuto dal Giudice di primo grado e da quanto rilevato nelle sentenze di appello prodotte da con la comparsa conclusionale, si ritiene che la terza trasportata abbia dimostrato CP_1
l'effettivo accadimento del sinistro e la sua presenza sul veicolo di proprietà di . Parte_1
In primo luogo, gli Agenti del comando di Polizia Municipale intervenuti nell'immediatezza del sinistro hanno raccolto le dichiarazioni dei conducenti dei due veicoli e dei terzi trasportati indicando i danni riportati dai due mezzi;
orbene, anche se nel “Questionario di rilevazione dei dati di incidente stradale' non risultano rilievi perché “i mezzi erano stati spostati”, deve ritenersi che il sinistro si sia effettivamente verificato anche se non è stato possibile ricostruire la dinamica dello scontro, elemento che, tuttavia, nel caso di specie non rileva trattandosi di azione ex art. 141 cod. ass.
Quanto all'ulteriore aspetto, gli Agenti hanno registrato la presenza della sig.ra sul posto la quale ha Pt_3 dichiarato di viaggiare sul sedile posteriore lato passeggero;
quindi, la presenza dell'attrice sul luogo di causa, unitamente alla documentazione medica del PS dell'Ospedale “ , consente di ritenere provata la Pt_4 domanda anche in relazione al nesso eziologico tra l'evento e le lesioni riportate, così come accertato dallo stesso perito della compagnia assicuratrice (cfr relazione di visita medico legale a firma del fiduciario della compagnia).
Venendo alla quantificazione, parte appellante ha chiesto liquidarsi il danno nella misura indicata dal CT di controparte che ha determinato un danno biologico permanente nella misura dell'1% per la distorsione al rachide cervicale, oltre n. 3 giorni di ITP al 75%, n. 15 giorni di ITP al 50% e n. 20 giorni di ITP al 35%.
pagina 4 di 5 Applicando le tabelle di Milano attualmente vigenti (2024) per le lesioni micro-permanenti ex art. 139 cod. ass.e tenuto conto dell'età che la vittima aveva al momento del sinistro (25 anni), deve riconoscersi l'importo di euro
1.691,04, già riconosciuto all'attualità.
Le spese mediche, invece, non possono essere riconosciute in quanto la lesione dentaria non sarebbe riconducibile al sinistro stante la scarsa obiettività rilevata in occasione della visita al PS (il referto, infatti, non riporta alcuna lesione sulle labbra/gengive).
Le spese di lite tra e seguono la soccombenza e vengono liquidate in base ai parametri Parte_2 CP_1 di cui al DM 55/2014 per il primo grado ed in base al DM 147/2022 per il presente grado.
Le spese tra e l'appellata possono invece essere compensate in ragione del mutamento Parte_1 dell'orientamento giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità della sentenza del Giudice di Pace di
Taranto n. 927/2021, depositata il 30.04.2021, limitatamente alla domanda avanzata da Parte_1 per mancata integrazione del contraddittorio e rimette le parti innanzi al Giudice di Pace di Taranto;
- accoglie per il resto l'appello e condanna al pagamento in favore Controparte_1 Parte_2 dell'importo di euro 1.691,04, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
- spese compensate tra ed Parte_1 Controparte_4
- condanna al pagamento in favore di delle spese del giudizio di Controparte_1 Parte_2 primo grado, che liquida in euro 125,00 per spese ed euro 633,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, per il presente grado, in euro 174,00 per spese ed euro
852,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- spese di CTU a carico di parte appellata.
Taranto, 17 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
pagina 5 di 5