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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/07/2025, n. 3279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3279 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Francesco MICELA Presidente dott.ssa Monica MONTANTE Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3370 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
, nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Ferrante, presso il cui studio a Palermo, via Giacinto
Carini n. 1, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] ), rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Giovanna Manto, presso il cui studio a Palermo, via Ludovico Ariosto n. 28
V, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
03/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza segue a quella non definitiva n. 3253/2023, emessa da questo Tribunale il 30/06– 03/07/2023, con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Affidamento e regime di visita figli minori.
1. Dall'unione coniugale sono stati generati due figli, , nato a [...] il [...] Per_1
1 e , nata a [...] il [...]. Per_2
La concorde richiesta delle parti e le rispettive allegazioni consentono senz'altro di confermare il regime di affidamento congiunto dei due minori ad entrambi i genitori, con dimora prevalente presso la madre e con diritto di visita da parte del padre.
A quest'ultimo riguardo, la resistente ha evidenziato la violazione da parte del ricorrente del regime di visita concordato nel ricorso per separazione consensuale del 27/11/2019 ed ha lamentato un certo disinteresse del padre nella gestione delle ordinarie esigenze dei figli, con conseguente onere di accudimento a carico esclusivo della stessa.
Il ricorrente ha, invece, allegato di aver sempre mantenuto un buon rapporto con i figli e, quanto ai tempi di incontro, all'udienza del 27/09/2024 ha dichiarato testualmente: “io li incontro il martedì e il giovedì pomeriggio, non abbiamo sempre orari fissi, vado a prenderli nel pomeriggio in base ai miei orari di lavoro (tra le ore 15 e le 18)e poi li riaccompagno dalla madre dopo cena;
a fine settimana alternati pernottano da me, li prendo il sabato nel pomeriggio e li riaccompagno la domenica dopo cena… io lavoro dal lunedì al sabato, per cui non ho molta possibilità di aumentare i pernottamenti”.
2. Orbene, dalla lettura del ricorso per separazione consensuale emerge che i coniugi all'epoca
(novembre 2019) avevano concordato che il ricorrente avrebbe tenuto con sé i figli nella prima e terza settimana del mese, il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola sino al dopo cena ovvero sino all'indomani mattina con conseguente pernottamento, e nella seconda e quarta settimana, il martedì con le modalità sopra riportate nonché il week end dalle ore 10,00 del sabato sino alla domenica sera dopo cena.
E' evidente che, secondo quanto riferito dallo stesso ricorrente, il regime di visita concordato dalle parti non è stato pienamente attuato;
invero, i figli non pernottano mai dal padre durante la settimana;
inoltre, il prelievo infrasettimanale non avviene mai all'uscita dalla scuola, ma nel pomeriggio, ed il prelievo del sabato non la mattina, ma il pomeriggio;
il ricorrente ha, peraltro, evidenziato di lavorare tutti i giorni dal lunedì al sabato e di non poter garantire maggiori pernottamenti, che allo stato si riducono, in pratica, a due al mese.
3. Ritiene il Tribunale che, alla luce dell'età nel frattempo raggiunta dai due figli e della necessità di garantire una maggiore frequenza padre-figli (anche nel corso della settimana ed in concomitanza con gli impegni ordinari, scolastici ed extrascolastici, della prole), proprio nell'interesse dei minori stessi, bisognosi di poter contare su una maggiore presenza della figura paterna anche in questa fase della loro crescita, va previsto il seguente regime di visita:
Prima settimana:
- dalle ore 15,00 del martedì sino al giovedì mattina (con accompagnamento direttamente a
2 scuola ovvero a casa della madre alle ore 08,30 in periodi extrascolastici), con pernottamento nelle due notti intermedie del martedì e del mercoledì;
Seconda settimana:
- dalle ore 15,00 del venerdì sino alle ore 21,00 della domenica, con pernottamento nelle due notti intermedie del venerdì e del sabato.
Per le festività natalizie e di fine anno, per sette giorni consecutivi comprendenti un anno la viglia ed il giorno di Natale, l'anno successivo la vigilia ed il giorno di Capodanno.
Il giorno di Pasqua o di Pasquetta, ad anni alterni.
Nelle vacanze estive, per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ciascun anno.
Il giorno del compleanno dei minori, a pranzo od a cena, ad anni alterni.
Assegnazione casa coniugale.
La casa coniugale (di proprietà esclusiva del ricorrente) va assegnata alla resistente, genitore collocatario dei figli minori, in attuazione delle esigenze di tutela dell'habitat domestico,
“inteso come il centro degli affetti, degli interessi, e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”.
Mantenimento figli minori.
1. In relazione al mantenimento dei minori, deve rammentarsi che, a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile,
a quello goduto in precedenza;
il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali.
2. Con ordinanza presidenziale del 17-18/12/2022 sono state confermate in via provvisoria, ed in attesa di maggiori approfondimenti istruttori, le condizioni della separazione consensuale, omologata nel 2020, con cui era stato previsto a carico del ricorrente un assegno di € 400,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie
Il ricorrente ha chiesto la conferma di tali condizioni;
la resistente ha, invece, chiesto
3 l'aumento all'importo di € 1.000,00 al mese, oltre all'80% delle spese straordinarie ed al
100% dell'Assegno Unico, in considerazione del miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente e dei ridotti tempi di permanenza dei figli con il padre.
Nel corso del procedimento è stato tentato il raggiungimento di un accordo, ma il ricorrente è rimasto fermo nella propria posizione di non voler incrementare l'importo del contributo (vd. verbale di udienza del 27/09/2024).
3. Ebbene, ponendo a raffronto le posizioni patrimoniali e reddituali delle parti è emerso quanto segue.
La (classe 1979) è un piccolo imprenditore, titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale LBA Gardener, impresa artigianale costituita in data 01/06/2020 con attività prevalente “manutentore e costruttore del verde, azienda artigiana senza terra” (cf. visura camerale).
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate risultano i seguenti dati:
- anno imposta 2021: € 16.965,00 (reddito complessivo) - € 0 (imposta netta);
- anno imposta 2022: € 12.898,00 (reddito complessivo) - € 0 (imposta netta);
- anno imposta 2023: € 9.837,00 (reddito complessivo) - € 2,00 (imposta netta);
Il ricorrente è proprietario, oltre che della casa coniugale, sita a Palermo, via Tommaso Natale
n. 110 ed assegnata alla resistente, anche dei seguenti immobili:
- quota 1/6 di un immobile sito a Palermo, vicolo Mancuso n. 17-19 piano T;
- quota 1/6 di un immobile sito a Palermo, vicolo Mancuso n. 17, piano 1;
- quota 1/6 di un immobile sito a Palermo, vicolo Mancuso n. 17, piano 2;
- quota 1/3 di un 'immobile sito a Palermo, via Russo n. 12 piano T.
Con dichiarazione del 13/04/2024 il ricorrente ha dichiarato che gli immobili di vicolo
Mancuso, piani 1 e 2, sono condotti in locazione e che il canone viene percepito in via esclusiva dalla madre.
Dalle dichiarazioni dei redditi risulta, in realtà, la percezione di canoni di locazione da parte del ricorrente, il quale peraltro ne è proprietario pro quota (cf. Modello Unico anno imposta
2021: € 5.700,00; Modello Unico anno imposta 2022: € 3.092,00 ed € 2.745,00).
Infine, dall'esame degli estratti conto depositati emergono i seguenti accrediti di somme:
04/01/2022: € 2.200,00 da parte di ditta privata per potatura;
12/02/2022: € 1.400,00 da parte di altra ditta privata per potatura;
12/03/2022: € 1.880,00 da parte di altra ditta privata per fattura;
13/04/2022: € 850,00 per creazione prato;
28/04/2022: € 3.800,00 da parte di Condominio via Abbruzzi;
4 05/07/2022: € 500,00 da parte di Condominio via Di Blasi;
10/08/2022: € 2.400,00 da parte di Condominio via P. Scaglione;
………..
02/01/2023: € 1.800,00 da parte di Intercondominio, via Alpi n. 89;
05/01/2023: € 660,00 versamento assegno bancario;
10/02/2023: € 330,00 da parte di Condominio via Lanza di Scalea;
02/03/2023: € 330,00 da parte di Condominio via Lanza di Scalea;
07/03/2023: € 650,00 da parte di ditta privata per potatura in villa;
29/03/2023: € 330,00 da parte di Condominio via Lanza di Scalea;
27/04/2023: € 300,00 da parte di centro internazionale Etnostoria per fattura;
09/05/2023: € 2.700,00 per versamento contanti;
31/05/2023: € 3.000,00 per versamento contanti;
07/06/2023: € 530,00 da parte di Condominio via Lanza di Scalea;
27/06/2023: € 1.300,00 da parte di ditta privata per lavori di giardinaggio;
29/06/2023: € 1.400,00 per versamento contanti;
05/07/2023: € 1.430,00 da parte di ditta privata per pagamento fattura;
07/07/2023: € 330,00 da parte di Condominio via Lanza di Scalea;
18/07/2023: € 3.045,00 da parte di ditta privata per pagamento fattura;
nonché diversi bonifici da parte di Onibur57 s.r.l. per pagamento fatture.
Dall'esame di tali movimentazioni emerge, dunque, che il ricorrente ha prestato la sua opera per conto di diversi condomini, enti e ditte private, con conseguente ben inserimento nel mercato ed acquisizione di svariati clienti;
molti bonifici sono, inoltre, costanti e dimostrano il mantenimento nel tempo di rapporti di collaborazione.
Il ricorrente non sostiene, infine, oneri locativi, in quanto abita in una struttura realizzata su un terreno in comproprietà con la resistente (cf. ricorso per separazione consensuale).
4. (classe 1983) ha dichiarato di essere priva di un'occupazione lavorativa, di CP_1 dedicarsi a tempo pieno all'accudimento dei figli e di beneficiare del reddito di cittadinanza di
€ 690,00 al mese e dell'Assegno Unico Universale al 50%.
Dalla certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate risulta che la resistente ha percepito: anno imposta 2021: € 0; anno imposta 2022: € 7.941,37; anno imposta 2023: € 9.394,35.
Dall'esame degli estratti conto prodotti non emergono movimentazioni diverse rispetto alla percezione dei sussidi sopra indicati e dell'assegno di mantenimento versato dal ricorrente.
La resistente gode della casa coniugale, di proprietà esclusiva del ricorrente.
5. Orbene, ritiene il Tribunale che, sulla base di tutte le circostanze sopra esposte e
5 valorizzate, in particolare, le attuali condizioni economiche del ricorrente, la sua specifica capacità lavorativa con godimento di ampia clientela (come risultante dai dati bancari sopra riportati), il miglioramento della sua situazione reddituale rispetto all'epoca della separazione consensuale (invero, la ditta del è stata aperta nel giugno 2020, successivamente Parte_1 alla stipula degli accordi di separazione consensuale del novembre 2019), la titolarità di beni immobili, alcuni messi a reddito, ed i ridotti tempi di permanenza dei figli minori presso il padre dall'inizio del giudizio ad oggi, con conseguente onere di accudimento in capo alla madre, e considerato, per altro verso, il godimento da parte della resistente della casa coniugale, di proprietà del resistente, ricorrono i presupposti per porre a carico del Parte_1 un assegno di mantenimento per i due figli minori nella misura di € 600,00 al mese (€ 300,00 per ciascun figlio).
La decorrenza di tale statuizione (ovvero, l'incremento dell'importo dell'assegno originariamente previsto di € 400,00 al mese) va fissata alla data della domanda da parte di giova rammentare, al riguardo, che “In materia CP_1 di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza, per il noto principio per cui il tempo occorrente per far valere il diritto in sede giudiziale non deve tornare a danno di chi agisce” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17570 del 20/06/2023; Cass. n.
21087 del 2004; n. 10119 del 2006; n. 3348 del 2015).
Pertanto, considerato che la comparsa di costituzione della resistente è stata depositata il
22/11/2022, è a decorrere dal mese di dicembre 2022 che il ricorrente è obbligato a corrispondere alla resistente l'assegno sopra quantificato di € 600,00 al mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori (con conseguente onere di pagamento della differenza rispetto all'importo sinora versato).
Sulla scorta delle considerazioni di cui sopra ed avuto riguardo alla disparità economica esistente tra i due genitori, va, altresì, previsto che le spese straordinarie per la prole, disciplinate secondo le modalità e criteri del Protocollo del Tribunale del 02/07/2019, andranno ripartite tra le parti in ragione di 2/3 a carico del ricorrente e di 1/3 a carico della resistente.
Va, infine, previsto che l'Assegno Unico Universale venga percepito per intero da parte della resistente, quale genitore che convive con la prole e che si prende cura di tutte le esigenze ordinarie di vita dei due figli minori (Cass. n. 4672/25), con decorrenza di tale statuizione dal mese successivo alla data di pubblicazione della sentenza (trattandosi, invero, di sussidio
6 statale già erogato alle parti e sulla cui spettanza è opportuno incidere solo per il futuro).
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza (la resistente è risultata, invero, vittoriosa sulla domanda di incremento dell'assegno per i figli, di diversa ripartizione delle spese straordinarie e di percezione per intero dell'Assegno unico) e vanno liquidate come in dispositivo, avuto riguardo all'attività svolta ed alla luce dei parametri di cui al D.M. 147/2022, disponendone il pagamento in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/02, in quanto CP_1
è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato (quanto all'importo di tali spese rispetto a quelle liquidate al difensore con separato decreto, va richiamata Cass. civ. n.
22017/2018, conf. n. 11590/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
Richiamata la sentenza non definitiva n. 3253/2023, emessa da questo Tribunale in data
30/06/2023 – 03/07/2023, con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palermo il 12/07/2008 da , nato a Parte_1
Palermo il 23/03/1979 ( ) e , nata a [...] il C.F._1 CP_1
02/08/1983 ); C.F._2
a) Dispone l'affidamento congiunto dei due figli minori (nato a [...] il Per_1
18/04/2010) e (nata a [...] il [...]) ad entrambi i genitori, con domicilio Per_2 prevalente presso la madre e con diritto di visita da parte del padre secondo quanto previsto in parte motiva.
b) Dispone l'assegnazione della casa coniugale in favore di genitore CP_1 convivente con la prole.
c) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a Parte_1 CP_1 decorrere dal mese di dicembre 2022, l'assegno di € 600,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minori, da versare entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre a 2/3 delle spese straordinarie per la prole, secondo le modalità e criteri del Protocollo del Tribunale del 02/07/2019.
d) Dispone che l'Assegno Unico Universale INPS venga percepito per intero da parte di a decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente CP_1 sentenza.
e) Condanna a pagare a le spese di lite, che liquida Parte_1 CP_1 nella misura di € 3.600,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, e di cui dispone
7 il pagamento in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/02.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 24/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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