Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/01/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 2436/2022
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2436/2022 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. Nicoletta Milione, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, (C.F. ), rapp.to e difeso come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. Marco Di Feo, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 31.10.2024.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.03.2022 [nata a Parte_1
Battipaglia (SA) il 20.10.1978, C.F. ] ha chiesto dichiararsi C.F._1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
[nato a [...] il [...], C.F. ] in
[...] C.F._2 data 14.12.2003 in Battipaglia (SA) e da cui erano nati due figli, Per_1
(1.06.2004) e (27.12.2007). Per_2
La ricorrente domandava inoltre: 1) l'affido della prole minorenne con collocazione presso di sé e regolamentazione del diritto di visita del padre;
2) la previsione a carico del di un assegno di € 400,00 (€ 200,00 per CP_1 ciascun figlio) per il mantenimento dei figli, oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse;
3) la previsione dell'integrale percezione dell'assegno unico familiare da parte della ricorrente. si costituiva aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio concordatario e alle altre domande di parte ricorrente, opponendosi alla sola corresponsione al 100% dell'assegno unico familiare in favore della Pt_1
Il Presidente, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, emetteva con ordinanza del 12.12.2022 i provvedimenti provvisori e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
Con sentenza n. 1848/2023 emessa in data 27.4.2023 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi ed ordinanza con cui la causa veniva rimessa sul ruolo per la definitiva determinazione delle questioni economiche.
Alla udienza del 31.10.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del collegio con attribuzione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
A) Il thema decidendum della presente controversia, attesa la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1848/2023 emessa in data 27.4.2023, afferisce alle ulteriori domande proposte dalle parti.
2 Proc. R.G. n. 2436/2022
Dal matrimonio sonno nati i figli (1.06.2004) e (27.12.2007). Per_1 Per_2
Il Tribunale evidenzia che non sono emerse significative carenze genitoriali o elementi di pregiudizio per il figlio minore , che può dunque essere Per_2 congiuntamente affidato ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre (come peraltro richiesto da entrambe le parti).
Data l'età del ragazzo (17 anni) appare, inoltre, necessario prevedere che il sig. concordi direttamente con il figlio i tempi e le modalità dei loro CP_1 incontri nel rispetto degli impegni e degli interessi del minore.
Atteso il collocamento di presso la madre, con la quale coabita anche la Per_2 figlia maggiorenne , va altresì confermata l'assegnazione in favore della Per_1 ricorrente della casa familiare sita in Battipaglia (SA), alla Via Olevano n. 18/E.
La prima figlia , attualmente di anni 20, è pacificamente non Per_1 autosufficiente in quanto impegnata nel completamento del percorso di studi.
Attesa la situazione patrimoniale delle parti per come emersa in corso di causa, appare opportuno quantificare – come richiesto da entrambe – in euro 200,00 per ciascun figlio l'assegno di mantenimento a carico del padre oltre alla contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie.
In ordine alle richieste avanzate dalla ricorrente in ordine all'assegno unico per il figlio minore, va evidenziato che il legislatore nel 2021 ha introdotto l'assegno unico per i figli prevedendo all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 230/2021 che
“L'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo
6, commi 4 e 5” e all'art. 6, comma 4, del medesimo d.lgs. n. 230/2021 che
“L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”.
Pertanto, in presenza di una chiara e univoca previsione normativa non vi sono, provvedimenti che codesta A.G. debba adottare sul punto.
3 Proc. R.G. n. 2436/2022
B) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- affida congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore Per_2
(27.12.2007), con collocamento prevalente presso la madre;
- il sig. concorderà direttamente con il figlio i tempi Controparte_1 Per_2
e le modalità dei loro incontri nel rispetto degli impegni e degli interessi del minore;
- assegna alla sig.ra la casa familiare sita in Battipaglia Parte_1
(SA) alla Via Olevano n. 18/E;
- determina in complessivi euro 400,00 (200,00 per figlio) – oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat – l'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne non autosufficiente e per il figlio minore a carico del Per_1 Per_2 sig. da versarsi entro il 10 di ogni mese in favore della sig.ra Controparte_1
Parte_1
- dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie contratte nell'interesse dei due figli purché previamente concordate o documentate ed urgenti;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 27.1.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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