TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 14496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14496 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV
In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 36622 del R.G. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nel corso dell'udienza del 14.10.2025 e vertente
TRA
, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Roma (Rm), via Angelo Aliprandi 86, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Torre, come da procura in atti
- attrice/opponente -
E
a socio unico, con sede in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n.1, numero di Controparte_1 iscrizione al registro delle Imprese di Treviso-Belluno e C.F. , R.E.A. TV-426364, P.IVA_1 rappresentata, in forza di procura speciale richiamata in atti, da con sede Controparte_2 legale in Milano, Bastoni di Porta Nuova 19, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano- Monza- Brianza- Lodi
iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, che agisce in persona del procuratore P.IVA_2 dott. , a tanto autorizzato in forza di procura richiamata in atti, Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Donvito, come da procura speciale rilasciata in calce all'atto di precetto notificato
- convenuta/opposta -
CONCLUSIONI nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti presenti si riportavano ai propri atti insistendo nelle rispettive domande.
Atto di citazione di parte attrice: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ivi reietta: disporre la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo;
In subordine: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli opposti e/o il difetto di titolarità degli stessi per i motivi innanzi
1 esplicati; - accertare e dichiarare la mancanza del diritto ad agire esecutivamente nei confronti dell'esecutato; - accertare e dichiarare che gli opposti non hanno diritto di procedere all'esecuzione forzata per le ragioni indicate in narrativa;
- dichiarare, per l'effetto, l'inefficacia e la nullità dell'atto di precetto”.
Comparsa di risposta di parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via pregiudiziale/preliminare, accertare la tardiva costituzione dell'attrice e, per l'effetto, dichiarare
l'improcedibilità e l'estinzione del giudizio, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo;
In via preliminare, respingere l'istanza di sospensione del titolo esecutivo formulata siccome del tutto immotivata ed infondata;
Nel merito, respingere l'opposizione avversaria, nonché tutte le domande ed eccezioni formulate dall'opponente, perché inammissibili e/o infondate, per le ragioni esposte in atti e confermare il diritto di
a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della IG.ra ; In via Controparte_1 Parte_1 istruttoria, con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre. In ogni caso, con il favore delle spese e compensi da determinare ai sensi del D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 3.8.2024, la sig.ra proponeva opposizione Parte_1 ex art. 615 c.p.c., con pedissequa domanda di sospensione, avverso l'atto di precetto notificato da con il quale le era stato veniva intimato il pagamento della somma di Euro Controparte_1
240.817,48 in forza di contratto di mutuo fondiario stipulato il giorno 3 agosto 2009 con atto del notaio dott. (rep. 22112 e racc. 16823, registrato a Roma il giorno 5 agosto Persona_2
2009), successivo atto di erogazione e quietanza con frazionamento stipulato il giorno 20 aprile
2011 con atto del notaio dott. (rep. 24526 e racc. 18.640, registrato a Roma il Persona_2 giorno 13 maggio 2011) ed atto di compravendita del 9 maggio 2011 a rogito del notaio dott.
Persona_2
A fondamento dell'opposizione eccepiva:
- la carenza di titolarità del rapporto giuridico in capo alla poiché la Controparte_1
cessionaria non aveva fornito prova dell'esistenza e validità del contratto di cessione, né dell'inclusione del credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione avvenuta tra e Controparte_3 CP_1
- l'indeterminatezza e nullità della procura notarile rilasciata alla mandataria CP_2
[...]
- la nullità parziale del contratto di mutuo per indeterminatezza dei criteri di calcolo della rata e degli interessi e la violazione dei principi in tema di consenso e trasparenza contrattuale.
2 A fronte della notifica dell'atto di citazione, si costituiva in giudizio la e, per Controparte_1 essa, la mandataria rilevando, in via pregiudiziale, la tardività della Controparte_2 costituzione dell'attore.
Eccepiva ancora, nel merito, l'infondatezza delle contestazioni avversarie in ordine alla carenza di titolarità del rapporto giuridico in capo a depositando copiosa Controparte_1 documentazione relativa all'operazione di cartolarizzazione (doc. 8, avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
doc. 12 doc. elenco crediti ceduti;
doc. 13 comunicazione banca cedente).
Produceva, altresì, la procura notarile con cui conferiva ad Controparte_1 Controparte_2 le attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti.
Contestava, infine, la genericità delle doglianze avversarie in merito all'indeterminatezza del contratto di mutuo fondiario, precisando come tali condizioni fossero state esplicitate negli allegati al contratto di mutuo ed al contratto di erogazione e frazionamento.
Sciogliendo la riserva assunta in esito all'udienza dell'8.4.2025, il Giudice respingeva l'istanza di sospensione, rinviando, per la rimessione della causa in decisione, all'udienza del 14.10.2025, assegnando termini di cui all'art. 189 c.p.c.
In vista dell'udienza, veniva inoltre invitata la Cancelleria a fornire chiarimenti in merito al tentativo di iscrizione a ruolo della causa effettuato in data 3.8.2024 da parte attrice.
La Cancelleria della IV sezione civile, settore Contenzioso, provvedeva a depositare l'attestazione richiesta in data 12.5.2025.
All'udienza del 14.10.2025, sulla precisazione delle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
1. L'opposizione non è suscettibile di accoglimento.
Appare invero dirimente, ai fini della definizione del presente giudizio, la pregiudiziale ed assorbente eccezione di tardività della costituzione di parte attrice.
Avuto riguardo all'attestazione di cancelleria depositata, su richiesta di chiarimenti del Giudice, in data 12.5.2025 si evince che “l'atto introduttivo del giudizio (iscrizione a ruolo) risulta essere stato inoltrato al Registro SICID, contenzioso ordinario, in data 11.9.2024” dall'avv. Antonio Torre e trasmesso alla Sezione Contenzioso delle Esecuzioni Immobiliari in data 13.9.2024.
Si evince, altresì, che dalla consultazione del Registro SIECIC-esecuzioni risulta un deposito inoltrato dall'avv. Torre in data 3.8.2024, rifiutato in data 5.8.2024 con la motivazione “deposito su fascicolo appartenente ad altro registro”. Risulta, altresì, che in pari data il sistema ha generato
3 automaticamente e regolarmente notificato, alle ore 11.03, l'esito negativo del deposito al mittente.
Come noto, in ossequio alla previsione di cui all'art. 165 c.p.c., l'attore è tenuto a costituirsi in giudizio mediante deposito della nota di iscrizione a ruolo entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto.
Nel caso che ci occupa, l'atto di citazione in opposizione a precetto è stato notificato a mezzo pec in data 3 agosto 2024, mentre l'iscrizione a ruolo del giudizio rubricato al n. 36622/2024 è avvenuta in data 11 settembre 2024.
Deve allora ritenersi che, stante la impossibilità di applicare, in tema di opposizioni esecutive, la sospensione dei termini nel periodo feriale, l'iscrizione a ruolo non possa che considerarsi irrimediabilmente tardiva.
Non giova, in senso contrario, la circostanza che il procuratore di parte attrice abbia provveduto ad inoltrare, in data 3.8.2024, un precedente deposito nel registro SIECIC- esecuzioni, trattandosi, difatti, di deposito rifiutato il successivo 5.8.2024 con la precisa motivazione “deposito su fascicolo appartenente ad altro registro”.
In pari data, peraltro, l'esito negativo del deposito è stato regolarmente notificato al mittente.
Anche la documentazione depositata da parte attrice unitamente alla memoria ex art. 171-ter n.
1, lungi dal dimostrare la tempestiva e regolare iscrizione a ruolo del giudizio, attesta ulteriormente il rifiuto del deposito notificato in data 5.8.2024 dalla Cancelleria Esecuzioni con la motivazione “Deposito su Fascicolo appartenente ad altro registro. Atti rifiutati il 05/08/2024”.
Ebbene, in ordine al perfezionamento di un deposito telematico, la Suprema Corte di
Cassazione, sezione I, con ordinanza n. 69 depositata il 3 gennaio 2025, ha recentemente precisato, con una dettagliata motivazione, quanto segue: “Questa Corte, in definitiva, ponendo
l'accento sul momento e sul rilievo dei controlli automatici (terza pec) e dei controlli manuali (quarta pec), ha, in sostanza, ritenuto che, se è vero che “il perfezionamento va cronologicamente fissato al momento della seconda pec, come stabilisce l'articolo 16 bis”, è, tuttavia, “altrettanto vero… che detto perfezionamento è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli”, automatici (v. art. 13, comma 7, D.M. giustizia n. 44/2011 e art.
14, comma 7, delle specifiche tecniche sul PCT di cui al Provv. DGSIA 16/4/2014) e manuali (v. art. 13, comma 7, D.M. giustizia n. 44/2011 e art. 14, comma 10, delle specifiche tecniche sul PCT di cui al Provv.
DGSIA 16/4/2014), della cancelleria (Cass. n. 27654 del 2022, in motiv.), e cioè, in definitiva, all'accettazione da parte della stessa (Cass. n. 28982 del 2019), “la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC, con sequenza rimasta nella sostanza immutata nell'art. 196-sexies disp. att. c.p.c.)” (Cass. SU n. 28403 del
2023, in motiv.). Ne consegue che, in caso di esito negativo del procedimento di deposito dell'atto (e cioè quando
4 non risulti che il deposito abbia superato i controlli automatici e i controlli manuali) e, dunque, di rifiuto
(corretto o meno che sia) dell'atto da parte della cancelleria, la parte deve procedere alla sua rinnovazione, previa rimessione in termini a norma dell'art. 153, comma 2, c.p.c., ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito (v. in tal senso Cass. n. 17404 del 2020), a meno che la stessa parte abbia provveduto senza indugio ad un ulteriore deposito con esito positivo, rendendo così superflua la pronuncia sull'istanza di rimessione in termini da parte del giudice (Cass. n. 29357 del 2022; conf., più di recente, Cass. n. 19307 del 2023)”.
Parte attrice, a fronte dell'esito negativo del deposito, avrebbe pertanto dovuto e potuto depositare tempestivamente l'atto introduttivo del giudizio nel prescritto termine di dieci giorni dalla notificazione, atteso che la notifica dell'atto di citazione è stata eseguita in data 3 agosto
2025 ed il termine di iscrizione a ruolo della causa sarebbe pertanto scaduto il successivo 13 agosto 2025 (non scontando, i giudizi di opposizione, il periodo di sospensione feriale dei termini).
Risulta invece agli atti, come già rilevato, che parte attrice ha inoltrato un nuovo deposito solo in data 11.9.2024.
Tale circostanza, oltre a determinare la tardività dell'scrizione a ruolo del presente giudizio e la sua conseguente improcedibilità, rileva anche ai fini dell'esame della domanda di rimessione in termini, avanzata da controparte con memoria ex art. 171 ter n. 1.
Al riguardo, è utile richiamare la già citata ordinanza della Suprema Corte che, proprio in tema di rimessione in termini per il deposito dell'iscrizione a ruolo del ricorso, ha affermato come “la concreta applicazione dell'istituto della rimessione in termini presuppone, tuttavia, l'espletamento di due necessarie verifiche: a) la prima attiene all'effettiva presenza di un “fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte” istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato(Cass. n.
11029 del 2023), “riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà”, e che si collochi, pertanto, del tutto al di fuori della sua sfera di controllo (cfr. Cass. SU n. 4135 del 2019, in motiv.; Cass. SU n. 27773 del 2020; Cass. n. 19384 del
2023; Cass. n. 25228 del 2023; Cass. n. 18435 del 2024); b) la seconda attiene all'immediatezza della reazione, da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del “fatto ostativo”,
e cioè come prontezza dell'attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare (cfr., Cass. SU n. 4135 del 2019; Cass. n. 11029 del 2023; Cass. n. 22342 del
2021; Cass. n. 25289 del 2020; Cass. n. 32296 del 2023), avendo, altresì, riguardo, ove si tratti del deposito telematico di un atto processuale, alla necessità di svolgere accertamenti e verifiche sul punto presso la cancelleria”
(Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 69 depositata il 3 gennaio 2025).
5 In ossequio ai richiamati principi, non sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento della domanda di rimessione in termini, avuto riguardo ad entrambi i profili evidenziati nella menzionata sentenza.
Deve, in conclusione, dichiararsi l'improcedibilità della proposta opposizione per tardiva iscrizione a ruolo del giudizio, con ogni conseguente effetto in merito alla condanna degli opponenti alla rifusione delle spese di lite, ridotte in relazione alla particolare concentrazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità dell'opposizione, condannando alla rifusione delle Parte_1 spese di lite in favore di e, per essa, che si quantificano in Controparte_1 Controparte_2
€ 7.052,00, oltre spese generali, iva e cpa.
Roma, 20.10.2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Lauropoli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV
In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 36622 del R.G. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nel corso dell'udienza del 14.10.2025 e vertente
TRA
, (C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Roma (Rm), via Angelo Aliprandi 86, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Torre, come da procura in atti
- attrice/opponente -
E
a socio unico, con sede in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n.1, numero di Controparte_1 iscrizione al registro delle Imprese di Treviso-Belluno e C.F. , R.E.A. TV-426364, P.IVA_1 rappresentata, in forza di procura speciale richiamata in atti, da con sede Controparte_2 legale in Milano, Bastoni di Porta Nuova 19, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano- Monza- Brianza- Lodi
iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, che agisce in persona del procuratore P.IVA_2 dott. , a tanto autorizzato in forza di procura richiamata in atti, Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Donvito, come da procura speciale rilasciata in calce all'atto di precetto notificato
- convenuta/opposta -
CONCLUSIONI nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti presenti si riportavano ai propri atti insistendo nelle rispettive domande.
Atto di citazione di parte attrice: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ivi reietta: disporre la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo;
In subordine: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli opposti e/o il difetto di titolarità degli stessi per i motivi innanzi
1 esplicati; - accertare e dichiarare la mancanza del diritto ad agire esecutivamente nei confronti dell'esecutato; - accertare e dichiarare che gli opposti non hanno diritto di procedere all'esecuzione forzata per le ragioni indicate in narrativa;
- dichiarare, per l'effetto, l'inefficacia e la nullità dell'atto di precetto”.
Comparsa di risposta di parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via pregiudiziale/preliminare, accertare la tardiva costituzione dell'attrice e, per l'effetto, dichiarare
l'improcedibilità e l'estinzione del giudizio, con conseguente cancellazione della causa dal ruolo;
In via preliminare, respingere l'istanza di sospensione del titolo esecutivo formulata siccome del tutto immotivata ed infondata;
Nel merito, respingere l'opposizione avversaria, nonché tutte le domande ed eccezioni formulate dall'opponente, perché inammissibili e/o infondate, per le ragioni esposte in atti e confermare il diritto di
a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della IG.ra ; In via Controparte_1 Parte_1 istruttoria, con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre. In ogni caso, con il favore delle spese e compensi da determinare ai sensi del D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 3.8.2024, la sig.ra proponeva opposizione Parte_1 ex art. 615 c.p.c., con pedissequa domanda di sospensione, avverso l'atto di precetto notificato da con il quale le era stato veniva intimato il pagamento della somma di Euro Controparte_1
240.817,48 in forza di contratto di mutuo fondiario stipulato il giorno 3 agosto 2009 con atto del notaio dott. (rep. 22112 e racc. 16823, registrato a Roma il giorno 5 agosto Persona_2
2009), successivo atto di erogazione e quietanza con frazionamento stipulato il giorno 20 aprile
2011 con atto del notaio dott. (rep. 24526 e racc. 18.640, registrato a Roma il Persona_2 giorno 13 maggio 2011) ed atto di compravendita del 9 maggio 2011 a rogito del notaio dott.
Persona_2
A fondamento dell'opposizione eccepiva:
- la carenza di titolarità del rapporto giuridico in capo alla poiché la Controparte_1
cessionaria non aveva fornito prova dell'esistenza e validità del contratto di cessione, né dell'inclusione del credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione avvenuta tra e Controparte_3 CP_1
- l'indeterminatezza e nullità della procura notarile rilasciata alla mandataria CP_2
[...]
- la nullità parziale del contratto di mutuo per indeterminatezza dei criteri di calcolo della rata e degli interessi e la violazione dei principi in tema di consenso e trasparenza contrattuale.
2 A fronte della notifica dell'atto di citazione, si costituiva in giudizio la e, per Controparte_1 essa, la mandataria rilevando, in via pregiudiziale, la tardività della Controparte_2 costituzione dell'attore.
Eccepiva ancora, nel merito, l'infondatezza delle contestazioni avversarie in ordine alla carenza di titolarità del rapporto giuridico in capo a depositando copiosa Controparte_1 documentazione relativa all'operazione di cartolarizzazione (doc. 8, avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
doc. 12 doc. elenco crediti ceduti;
doc. 13 comunicazione banca cedente).
Produceva, altresì, la procura notarile con cui conferiva ad Controparte_1 Controparte_2 le attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti.
Contestava, infine, la genericità delle doglianze avversarie in merito all'indeterminatezza del contratto di mutuo fondiario, precisando come tali condizioni fossero state esplicitate negli allegati al contratto di mutuo ed al contratto di erogazione e frazionamento.
Sciogliendo la riserva assunta in esito all'udienza dell'8.4.2025, il Giudice respingeva l'istanza di sospensione, rinviando, per la rimessione della causa in decisione, all'udienza del 14.10.2025, assegnando termini di cui all'art. 189 c.p.c.
In vista dell'udienza, veniva inoltre invitata la Cancelleria a fornire chiarimenti in merito al tentativo di iscrizione a ruolo della causa effettuato in data 3.8.2024 da parte attrice.
La Cancelleria della IV sezione civile, settore Contenzioso, provvedeva a depositare l'attestazione richiesta in data 12.5.2025.
All'udienza del 14.10.2025, sulla precisazione delle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
***
1. L'opposizione non è suscettibile di accoglimento.
Appare invero dirimente, ai fini della definizione del presente giudizio, la pregiudiziale ed assorbente eccezione di tardività della costituzione di parte attrice.
Avuto riguardo all'attestazione di cancelleria depositata, su richiesta di chiarimenti del Giudice, in data 12.5.2025 si evince che “l'atto introduttivo del giudizio (iscrizione a ruolo) risulta essere stato inoltrato al Registro SICID, contenzioso ordinario, in data 11.9.2024” dall'avv. Antonio Torre e trasmesso alla Sezione Contenzioso delle Esecuzioni Immobiliari in data 13.9.2024.
Si evince, altresì, che dalla consultazione del Registro SIECIC-esecuzioni risulta un deposito inoltrato dall'avv. Torre in data 3.8.2024, rifiutato in data 5.8.2024 con la motivazione “deposito su fascicolo appartenente ad altro registro”. Risulta, altresì, che in pari data il sistema ha generato
3 automaticamente e regolarmente notificato, alle ore 11.03, l'esito negativo del deposito al mittente.
Come noto, in ossequio alla previsione di cui all'art. 165 c.p.c., l'attore è tenuto a costituirsi in giudizio mediante deposito della nota di iscrizione a ruolo entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto.
Nel caso che ci occupa, l'atto di citazione in opposizione a precetto è stato notificato a mezzo pec in data 3 agosto 2024, mentre l'iscrizione a ruolo del giudizio rubricato al n. 36622/2024 è avvenuta in data 11 settembre 2024.
Deve allora ritenersi che, stante la impossibilità di applicare, in tema di opposizioni esecutive, la sospensione dei termini nel periodo feriale, l'iscrizione a ruolo non possa che considerarsi irrimediabilmente tardiva.
Non giova, in senso contrario, la circostanza che il procuratore di parte attrice abbia provveduto ad inoltrare, in data 3.8.2024, un precedente deposito nel registro SIECIC- esecuzioni, trattandosi, difatti, di deposito rifiutato il successivo 5.8.2024 con la precisa motivazione “deposito su fascicolo appartenente ad altro registro”.
In pari data, peraltro, l'esito negativo del deposito è stato regolarmente notificato al mittente.
Anche la documentazione depositata da parte attrice unitamente alla memoria ex art. 171-ter n.
1, lungi dal dimostrare la tempestiva e regolare iscrizione a ruolo del giudizio, attesta ulteriormente il rifiuto del deposito notificato in data 5.8.2024 dalla Cancelleria Esecuzioni con la motivazione “Deposito su Fascicolo appartenente ad altro registro. Atti rifiutati il 05/08/2024”.
Ebbene, in ordine al perfezionamento di un deposito telematico, la Suprema Corte di
Cassazione, sezione I, con ordinanza n. 69 depositata il 3 gennaio 2025, ha recentemente precisato, con una dettagliata motivazione, quanto segue: “Questa Corte, in definitiva, ponendo
l'accento sul momento e sul rilievo dei controlli automatici (terza pec) e dei controlli manuali (quarta pec), ha, in sostanza, ritenuto che, se è vero che “il perfezionamento va cronologicamente fissato al momento della seconda pec, come stabilisce l'articolo 16 bis”, è, tuttavia, “altrettanto vero… che detto perfezionamento è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli”, automatici (v. art. 13, comma 7, D.M. giustizia n. 44/2011 e art.
14, comma 7, delle specifiche tecniche sul PCT di cui al Provv. DGSIA 16/4/2014) e manuali (v. art. 13, comma 7, D.M. giustizia n. 44/2011 e art. 14, comma 10, delle specifiche tecniche sul PCT di cui al Provv.
DGSIA 16/4/2014), della cancelleria (Cass. n. 27654 del 2022, in motiv.), e cioè, in definitiva, all'accettazione da parte della stessa (Cass. n. 28982 del 2019), “la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC, con sequenza rimasta nella sostanza immutata nell'art. 196-sexies disp. att. c.p.c.)” (Cass. SU n. 28403 del
2023, in motiv.). Ne consegue che, in caso di esito negativo del procedimento di deposito dell'atto (e cioè quando
4 non risulti che il deposito abbia superato i controlli automatici e i controlli manuali) e, dunque, di rifiuto
(corretto o meno che sia) dell'atto da parte della cancelleria, la parte deve procedere alla sua rinnovazione, previa rimessione in termini a norma dell'art. 153, comma 2, c.p.c., ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito (v. in tal senso Cass. n. 17404 del 2020), a meno che la stessa parte abbia provveduto senza indugio ad un ulteriore deposito con esito positivo, rendendo così superflua la pronuncia sull'istanza di rimessione in termini da parte del giudice (Cass. n. 29357 del 2022; conf., più di recente, Cass. n. 19307 del 2023)”.
Parte attrice, a fronte dell'esito negativo del deposito, avrebbe pertanto dovuto e potuto depositare tempestivamente l'atto introduttivo del giudizio nel prescritto termine di dieci giorni dalla notificazione, atteso che la notifica dell'atto di citazione è stata eseguita in data 3 agosto
2025 ed il termine di iscrizione a ruolo della causa sarebbe pertanto scaduto il successivo 13 agosto 2025 (non scontando, i giudizi di opposizione, il periodo di sospensione feriale dei termini).
Risulta invece agli atti, come già rilevato, che parte attrice ha inoltrato un nuovo deposito solo in data 11.9.2024.
Tale circostanza, oltre a determinare la tardività dell'scrizione a ruolo del presente giudizio e la sua conseguente improcedibilità, rileva anche ai fini dell'esame della domanda di rimessione in termini, avanzata da controparte con memoria ex art. 171 ter n. 1.
Al riguardo, è utile richiamare la già citata ordinanza della Suprema Corte che, proprio in tema di rimessione in termini per il deposito dell'iscrizione a ruolo del ricorso, ha affermato come “la concreta applicazione dell'istituto della rimessione in termini presuppone, tuttavia, l'espletamento di due necessarie verifiche: a) la prima attiene all'effettiva presenza di un “fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte” istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato(Cass. n.
11029 del 2023), “riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà”, e che si collochi, pertanto, del tutto al di fuori della sua sfera di controllo (cfr. Cass. SU n. 4135 del 2019, in motiv.; Cass. SU n. 27773 del 2020; Cass. n. 19384 del
2023; Cass. n. 25228 del 2023; Cass. n. 18435 del 2024); b) la seconda attiene all'immediatezza della reazione, da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del “fatto ostativo”,
e cioè come prontezza dell'attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare (cfr., Cass. SU n. 4135 del 2019; Cass. n. 11029 del 2023; Cass. n. 22342 del
2021; Cass. n. 25289 del 2020; Cass. n. 32296 del 2023), avendo, altresì, riguardo, ove si tratti del deposito telematico di un atto processuale, alla necessità di svolgere accertamenti e verifiche sul punto presso la cancelleria”
(Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 69 depositata il 3 gennaio 2025).
5 In ossequio ai richiamati principi, non sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento della domanda di rimessione in termini, avuto riguardo ad entrambi i profili evidenziati nella menzionata sentenza.
Deve, in conclusione, dichiararsi l'improcedibilità della proposta opposizione per tardiva iscrizione a ruolo del giudizio, con ogni conseguente effetto in merito alla condanna degli opponenti alla rifusione delle spese di lite, ridotte in relazione alla particolare concentrazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità dell'opposizione, condannando alla rifusione delle Parte_1 spese di lite in favore di e, per essa, che si quantificano in Controparte_1 Controparte_2
€ 7.052,00, oltre spese generali, iva e cpa.
Roma, 20.10.2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Lauropoli
6