CA
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/11/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOMEDEL POPOLO ITALIANO-
La Corte di Appello di AT
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai sig.ri magistrati: dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 319 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 06/05/2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di
Sezione dell'11/04/2025, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di AT n. 67/2020 pubblicata in data 14/01/2020 vertente
TRA
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Giulio Erminio Moraca, Maria Eugenia Daniele e Marisa
Morello ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Soverato, alla via
RD RU, n.54;
= APPELLANTE=
E
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Giovanni Corina, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cosenza, alla Piazza Bilotti n.4;
= APPELLATO= sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante come specificamente rassegnate nelle note di trattazione Parte_1 per l'udienza del 6.5.2025: “previa revoca del provvedimento del 12.10.2020, voglia
1 disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio al fine di correttamente accertare (con metodo scientifico) la responsabilità medica dell'appellato e l'incidenza causale in termini di evoluzione della patologia e di decorso della stessa, quantificandone tutti i conseguenti danni all'appellante. Solo in subordine, l'appellante precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti e che di seguito si riportano.
“CONCLUSIONI Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni declaratoria occorrenda, per i motivi dedotti nel presente atto, accogliere il presente appello, e quindi le conclusioni già formulate nell'atto di citazione di primo grado da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, riformando l'impugnata sentenza n.
67/2020 del Tribunale di AT del 14.01.2020 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità medica dell'appellato condannandolo al risarcimento in favore dell'appellante di tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi, derivanti dall'errato trattamento medico, e più precisamente: - il danno biologico, per come quantificato nella CTP di parte attrice del 04.03.2013, pari nel totale al 16% di invalidità permanente, quantificati in Euro 40.253,00
(quarantamiladuecentocinquantatre/00); - il danno non patrimoniale, pari al 43% del precitato danno biologico, quantificato in Euro 17.308,79
(diciasettemilatrecentotto/79); - il danno morale, nella misura della metà del danno biologico, pari ad Euro 20.126,50 (ventimilacentoventisei/50); - il danno esistenziale, quantificato in Euro 10.000,00 (diecimila/00); - il danno estetico, quantificato in Euro 15.000,00 (quindicimila/00); - n. 148 gg giorni di inabilità complessivi, di cui n. 50 gg di inabilità totale quantificati in Euro 10.200,00
(diecimiladuecento/00) e n. 98 gg di inabilità temporanea parziale quantificati in Euro
9.996,00 (novemilanovecentonovantasei/00); - il lucro cessante, tenendo in considerazione l'età e la professione che svolge parte attrice, sulla base della media del reddito prodotto dalla stessa da quantificarsi in corso di causa. Oltre: il costo delle spese mediche affrontate e documentate (Euro 49,00) e delle spese legali stragiudiziali
(Euro 48,40 + Euro 600,00 + Euro 800,00), per un totale di Euro 1497,40
(millequattrocentonovantasette/40). Il tutto per un totale complessivo di Euro
124.381,69 (centoventiquattromilatrecentottantuno/69), ovvero quella diversa somma che sarà accertata nel corso del giudizio. Con vittoria di spese e competenze di
2 entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva nella misura di legge”;
Per l'appellato dott. come rassegnate nella comparsa di costituzione alla CP_1 quale la parte si è riportata nelle note di trattazione per l'udienza del 6.5.2025: <
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
1) in via assolutamente preliminare, accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica dell'atto d'appello presso l'indirizzo pec dell'Avv. TA IE, in quanto solo domiciliatario fisico presso il quale non era stato eletto domicilio digitale e, per
l'effetto, dichiarare il giudizio improcedibile;
2) in via assolutamente preliminare, dichiarare l'appello assolutamente inammissibile non avendo l'istante rispettato i requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c., così come modificato dall'art. 54 del Decreto Sviluppo, D.L. 38/2012, convertito con L. 134/2012 ed, in ogni caso, ai sensi degli art.348 bis e ter c.p.c. in quanto non presenta ragionevoli probabilità di accoglimento;
3) nel merito, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, rigettare l'appello in quanto assolutamente infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio.”
PREMESSA IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale di AT il dott. nonché la CP_1 Controparte_2
per ivi sentirli condannare l'uno al risarcimento dei danni subiti e subendi a
[...] causa dell'imperizia nel trattamento effettuato, e l'altra al risarcimento dei danni per malagestio della pratica relativa al sinistro.
A sostegno della spiegata domanda, parte attrice deduceva che:
- in data 03.01.2010, mentre si trovava all'interno di un impianto sciistico nella città di Selva di Val Gardena, subiva una rovinosa caduta, a seguito della quale si recava presso lo studio del dott. per un trattamento sanitario al polso destro;
CP_1
- il predetto medico, in tale sede, dopo aver formulato la diagnosi “di frattura radiale extrarticolare destra” (guaribile in 30 giorni), provvedeva ad effettuare una fasciatura rigida immobilizzante provvisoria in vetroresina;
- il descritto trattamento non era stato corretto, avendo prodotto, su essa attrice, effetti invalidanti;
3 - tale circostanza era stata accertata attraverso l'esame radiografico cui era stata sottoposta dal convenuto in data 3.01.2010, dal quale si evinceva che la frattura occorsole sulla pista da sci fosse scomposta, e che quindi la stessa avrebbe dovuto essere adeguatamente ridotta e non semplicemente immobilizzata tramite gesso;
- la natura scomposta della frattura era stata riscontrata anche nell'Rx di controllo effettuato in data 25.01.2010, visti i forti dolori avvertiti all'arto immobilizzato;
- in data 1.02.2010 essa attrice si era sottoposta a visita ortopedica presso il nosocomio di Soverato, all'esito della quale lo specialista aveva proceduto alla rimozione del gesso e all'apposizione di un tutore, con prognosi di 20 giorni;
- il mese successivo, il medico ortopedico aveva constatato, all'esito della visita di controllo, il persistere della limitazione articolare e segni di neuropatia dal mediano al tunnel carpale;
- in data 27.04.2010, a fronte della persistenza della neuropatia del mediano, riscontrata dall'ortopedico già alla visita dell'1.04.2010, si essa istante si era sottoposta, dietro raccomandazione del medesimo, ad esame elettromiografico;
- l'esito dell'esame era il seguente: “Sofferenza neurogena a carico dei muscoli innervati dal nervo mediano destro. Si segnala blocco parziale della conduzione nervosa a carico dei nervi mediano ed ulnare di destra al terzo distale dell'avambraccio. Grave neuropatia sensitivo-motoria del nervo mediano destro e neuropatia sensitivo-motoria di modesta entità del nervo ulnare destro”;
- nel corso dell'ulteriore visita di controllo effettuata in data 10.05.2010, il dott. dell'Ospedale di Soverato rilevava che la paziente risultava affetta “da esiti Per_1 stabilizzati di frattura extrarticolare, e da “un'epifisi distale medio con sublussazione del A.R.V.D. a destra”, e ne certificava la guarigione “con postumi permanenti, quali deformità articolari per viziosa consolidazione, limitazione articolare, neuropatia sensitivo-motoria del nervo mediano”;
Con comparse di risposta datate rispettivamente 7.06.2013 e 10.06.2013 si costituivano in giudizio la al fine di eccepire l'inammissibilità delle CP_2 Controparte_2 domande attoree, e il dott. per contestare l'infondatezza della domanda CP_1 relativa all'accertamento della sua responsabilità e al risarcimento dei danni conseguiti, posto che il trattamento da lui effettuato in data 3.01.2010 era stato praticato conformemente alle linee guida e agli indirizzi clinici.
4 Nel corso dell'istruttoria, veniva ammessa ed espletata la consulenza medico legale, all'esito della quale, una volta precisate le conclusioni dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta a sentenza.
Con sentenza n. 67/2020, emessa e pubblicata in data 14.01.2020, il Tribunale di
AT così provvedeva:
“1) Dichiara inammissibile la domanda promossa dall'odierna in attrice nei confronti della e per l'effetto condanna Controparte_2 Pt_1
alla refusione delle spese di lite nei confronti della stessa compagnia
[...] assicurativa, che liquida in complessivi euro 10.000,00, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa, dovuti, come per legge;
2) Rigetta, quanto al resto, la domanda avanzata dalla medesima nei Pt_1 confronti del dott. , e per l'effetto, condanna al pagamento delle spese CP_1 legali anche in favore dello stesso medico, che si quantificano in complessivi euro
12.100,00, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa, dovuti, come per legge;
3) Pone definitivamente a carico della stessa le spese riguardanti Parte_1
l'espletata CTU, per come già liquidate con separato decreto, nel corso del giudizio.”.
A simile decisione il Tribunale, per quanto in questa sede ancora rileva, perveniva facendo proprie le conclusioni del c.t.u., che aveva escluso la sussistenza di una responsabilità professionale in capo al medico convenuto, ritenendo che egli avesse operato in conformità ai dettami della scienza medica, atteso che la frattura riportata dalla era risultata composta all'esito degli esami radiografici eseguiti dal Pt_1 medesimo convenuto, nonché all'esito dei successivi controlli cui si era sottoposta la paziente una volta rientrata dalla vacanza.
Avverso la suddetta decisione, l'attrice soccombente, con atto di citazione regolarmente notificato e contestuale richiesta inibitoria (rigettata in data 23.01.2020), proponeva impugnazione, articolando un unico ordine di censure.
Con tale motivo, l'appellante rilevava l'erroneità della pronuncia gravata per Pt_1 avere il Giudice di primo grado formato il suo solo sulla base della consulenza medico legale espletata dalla dott.ssa , e per aver aderito acriticamente ad Persona_2 essa, dismettendo così il suo ruolo di peritus peritorum.
Con questa preliminare deduzione, la si doleva della lacunosità, dell'illogicità e Pt_1 dello scarso pregio giuridico e valore scientifico dell'elaborato peritale, costituendo esso
5 il frutto di mere considerazioni e valutazioni personali, contrarie alla scienza medica e ai protocolli internazionali, lamentando che il c.t.u. avrebbe mal operato nel non rilevare gli errori della diagnosi e del trattamento eseguiti dal dott. . CP_1
In particolare, deduce l'appellante, che le condotte addebitabili al medico consisterebbero: 1) nella formulazione di un'errata diagnosi, in quanto la frattura riportata in data 3.01.2010 era scomposta, e come tale, necessitava di un'adeguata riduzione e stabilizzazione;
2) nella conseguente effettuazione di un trattamento errato, considerato che, data la natura scomposta della frattura, non era sufficiente una fasciatura immobilizzante provvisoria;
3) nel mancato adempimento dell'obbligo di informazione da parte di circa la gravità della patologia, gli accertamenti da CP_1 effettuare per monitorare le condizioni del polso fratturato e la necessità di effettuare una riduzione;
e da ultimo 4) nell'aver reso un'inadeguata prognosi e nell'essersi limitato a consigliare alla paziente di sottoporsi, al rientro nel suo domicilio, ad ulteriori controlli generici.
Assumeva nello specifico che l'imperizia del dott. era stata messa in risalto CP_1 dalle relazioni dei dott.ri e , i quali, dopo aver qualificato come errati la Pt_2 Per_3 diagnosi e il trattamento ricevuti in data 3.01.2010, erano giunti alla conclusione che la frattura de qua fosse scomposta e che conseguentemente i postumi riportati (“sub- lussazione dell'articolazione radiocarpica e del semilunare, nonché un grave deficit post-traumatico del nervo mediano”) fossero stati determinati dalla mancata riduzione della medesima.
Deduceva, inoltre, la che le conclusioni cui erano giunti i suddetti professionisti Pt_1 avrebbero trovato terreno fertile nelle risultanze della consulenza di parte, redatta dal dott. Persona_4
Quest'ultimo, infatti, aveva evidenziato che il comportamento tenuto dal dott. CP_1 fosse stato contrario alle norme di diligenza e alle buone pratiche cliniche.
Ciò era dovuto all'omessa considerazione da parte del dott. di due dati CP_1 fondamentali, ossia la possibilità che una tecnica non corretta di confezione dell'apparecchio gessato potesse causare una (parziale) scomposizione della frattura e l'irriducibilità della frattura decorse 48 ore dal trauma, circostanza, questa, che avrebbe reso necessario un monitoraggio nell'immediato e poi nei giorni successivi attraverso accertamenti radiografici.
6 Assumeva, inoltre, il c.t.p. che gli errori nei termini sopra descritti non erano stati neanche rilevati dalla dott.ssa , visto che la medesima non possedeva le Per_2 competenze specialistiche (di ortopedia e traumatologia) necessarie per accertare la correttezza dell'operato del dott. . CP_1
A conclusione della lagnanza, l'appellante ribadiva l'erronea attribuzione da Pt_1 parte del Tribunale alla consulenza medico legale della natura di “mezzo di prova”, in totale discrasia rispetto ai principi giurisprudenziali enunciati dalla Suprema Corte che imporrebbero al giudice di conformarsi alle risultanze della c.t.u. solo dopo aver positivamente accertato (ciò che nella specie, a suo dire, non sarebbe accaduto) che il consulente abbia contrastato le osservazioni critiche opportunamente documentate, attraverso un ragionamento logico e non sulla scorta di mere opinioni personali, non suffragate da riscontri scientifici.
Si costituiva il dott. il quale, in via preliminare, eccepiva l'inesistenza della CP_1 notifica dell'atto di appello poiché avvenuta presso l'indirizzo di posta elettronica del domiciliatario fisico che non aveva eletto proprio domicilio digitale, chiedendo che il medesimo venisse dichiarato improcedibile. Sempre in via preliminare eccepiva la violazione dell'art. 342 c.p.c. ed instava per la declaratoria di inammissibilità e manifesta infondatezza del gravame, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.. Nel merito, chiedeva il rigetto dello spiegato appello, argomentando in ordine alla sua infondatezza, invocando la conferma della sentenza impugnata.
La causa veniva chiamata all'udienza della terza sezione civile del 09.06.2020, nel corso della quale parte appellante insisteva nella richiesta della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, con l'opposizione di parte appellata.
Successivamente, con decreto in data 30.10.2024, la causa veniva distribuita e assegnata alla prima sezione civile, a seguito della soppressione della terza sezione di questa
Corte.
All'udienza del 6.05.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e, all'esito, la causa, con ordinanza del 19.05.2025, era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7 Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per inesistenza della sua notifica, come sollevata dalla difesa dell'appellato.
Secondo l'ordito difensivo, la notifica in parola sarebbe inesistente in quanto effettuata tramite pec presso il domiciliatario fisico indicato dal convenuto in primo grado, avv.
TA IE, nonostante la stessa non avesse eletto domicilio digitale e nonostante non fosse stato eletto, presso detto difensore, alcun domicilio digitale dalla parte.
A supporto dell'eccezione l'appellante invoca l'indirizzo ermeneutico elaborato dalla
Suprema Corte (Cass. n. 20946 del 22/8/2018), in forza del quale "Il procuratore che sia domiciliatario in senso fisico, in mancanza di elezione del proprio indirizzo PEC quale domicilio digitale della parte, non è abilitato alla ricezione della notifica telematica di un provvedimento impugnabile, risultando una simile notifica inesistente, e pertanto insuscettibile di sanatoria per il raggiungimento dello scopo, prevista dall'art. 156
c.p.c., soltanto per i soli casi di nullità dell'atto".
Ritiene la Corte che la tesi non colga nel segno.
In primo luogo, infatti, l'indirizzo giurisprudenziale, che parte appellata richiama a sostegno delle sue lagnanze, non si attaglia alla fattispecie oggetto di giudizio, in cui la notifica attiene non già ad un provvedimento impugnabile (che comporta un onere di attivazione, a pena di decadenza, della parte ricevente, sicché, se detta attivazione manchi, per ciò solo l'atto non può avere raggiunto il suo scopo, mentre, se la parte si attiva tempestivamente, neppure si pone una questione di sanatoria del vizio), bensì ad un atto processuale, sicché la disciplina della notifica e delle relative invalidità non può che rinvenirsi nei principi generali che regolano il rapporto tra nullità e inesistenza della notifica dell'atto introduttivo.
Ed invero, nel rintracciare il criterio discretivo tra queste due figure, la Suprema Corte, in diverse occasioni, ha statuito che “la notificazione è inesistente quando manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, mentre laddove sia ravvisabile tale collegamento, essa è affetta da nullità, sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione del convenuto ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice” (v. Cass.10/09/2024, ord. n. 24329).
8 Orbene, la corretta applicazione dell'insegnamento della Suprema Corte al caso de quo consente di escludere che ricorra un'ipotesi di inesistenza in quanto: la notifica è avvenuta, sia pure tramite pec, presso un professionista con il quale la parte destinataria aveva instaurato un collegamento giuridicamente rilevante, sicché l'avv. TA
IE non era soggetto estraneo alla sfera di conoscibilità del destinatario e privo di collegamento con quest'ultimo; la notifica dell'atto di appello della conteneva Pt_1 tutti gli elementi essenziali necessari per il raggiungimento del proprio scopo e, in concreto, ha assolto al suo scopo tipico, e cioè quello “di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conseguono”. (v. Cass.,
S.U., 20/07/2016, n. 14916), tanto che la parte convenuta si è regolarmente costituita.
Ne consegue che, sia pure affetta da nullità, la notifica dell'appello ha raggiunto il suo scopo e la costituzione del convenuto ne ha determinato la sanatoria.
Da ciò deriva l'infondatezza ed il conseguente rigetto dell'eccezione.
Sempre in via preliminare, merita di essere rigettata anche l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c..
L'appellato deduce, invero, che l'atto di appello sarebbe stato formulato in modo del tutto generico, senza una precisa indicazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, nonché delle relative doglianze.
Sul punto va rammentato che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n.
36481 del 13.12.2022, ha recentemente chiarito che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della “revisio prioris instantiae”del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto introduttivo, si evince che l'appellante abbia sufficientemente indicato gli errores in cui, a suo dire, sarebbe incorso il Tribunale con particolare riferimento alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove assunte, così consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della
9 pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni utili a confutare il percorso motivazionale del primo Giudice.
Da ultimo deve darsi atto che la parte appellata aveva, nella propria comparsa di costituzione, sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c.. L'eccezione – da valutarsi necessariamente prima dell'inizio della trattazione (cfr. Cass. n. 19333 del 20.7.2018) e, quindi, insuscettibile di esame nella presente sede decisionale – è stata, di fatto, rigettata dalla Corte, sia pure implicitamente, nella misura in cui, ha condotto la trattazione della causa e, poi, fissato udienza di precisazione delle conclusioni secondo le forme ordinarie. Dunque, nessuna statuizione sull'eccezione può e deve essere emessa in questa sede.
Nel merito, l'appello è infondato e pertanto non si presta ad essere accolto.
È incontestato tra le parti – oltre che documentalmente dimostrato – che, in data
3.1.2010, l'appellante si rivolse al dott. per essere curata, avendo riportato una Per_5 lesione al polso destro a causa di una caduta su una pista da scii.
Il rapporto che si è instaurato tra le parti è senz'altro da ricondurre ad un contratto di prestazione d'opera professionale, di cui l'appellante lamenta la non corretta esecuzione.
La natura contrattuale della responsabilità de qua implica la conseguente applicazione del regime di riparto dell'onere probatorio previsto dall'art. 1218 c.c..
In linea di principio, dunque, in ragione del principio della c.d. vicinanza della prova, spetta al paziente provare l'esistenza del contratto, dedurre l'inadempimento e dimostrare sia l'evento dannoso, consistente nell'aggravamento della patologia o nell'insorgenza di una nuova condizione patologica, sia il nesso di causalità tra l'inadempimento e l'evento. Mentre a carico del sanitario grava l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita conformemente alla migliore scienza e esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto o imprevedibile, estraneo alla sfera di controllo dell'obbligato, ovvero che l'inadempimento, seppur esistente, non sia stato la causa del danno-evento. (cfr., di recente, Cass. n. 27142 del 21/10/2024: “In tema di inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario
10 presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione”).
Quanto al nesso causale, si è, più specificamente, chiarito che “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente” (Cass. n. 10050 del 29/03/2022).
Ed infatti, come ha avuto modo di evidenziare la Suprema Corte, “nei giudizi risarcitori, si delinea un duplice ciclo causale: l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, che va provato dal creditore/danneggiato, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle, che deve essere provato dal debitore/danneggiante.” (v. ex multis,
Cass. n.13872 del 06/07/2020, ord.).
Pertanto, mentre il creditore/danneggiato deve provare il nesso eziologico tra l'insorgenza/aggravamento della patologia e la condotta del medico, il debitore/danneggiante deve provare che una causa imprevedibile o inevitabile ha reso impossibile la prestazione.
Ne consegue che, se al termine dell'istruttoria resti incerta la causa del danno o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova ridondano, rispettivamente, a danno dell'attore o del convenuto.
Tuttavia, il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo in caso di positiva dimostrazione della connessione causale tra la lesione e la condotta del
11 debitore, con la conseguenza che solo una volta che risulti provato che l'insorgenza della patologia o il suo aggravamento è eziologicamente riconducibile alla condotta del medico, sorge in capo ad esso l'onere di prova la non imputabilità dell'inadempimento.
(v. Cass. n. 26700 del 23/10/2018; Cass. n. 28991 del 11/11/2019).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, premessa l'incontestata esistenza del titolo contrattuale, è evidente che incombe sulla sia l'onere di allegare Pt_1
l'inadempimento delle obbligazioni gravanti sul medico appellato, sia quello di provare la riconducibilità eziologica a tale inadempimento dei postumi residuati all'esito del trattamento sanitario.
Ebbene, proprio la prova del nesso causale è stata ritenuta insufficiente dal Tribunale, con un giudizio che, resistendo pienamente alle doglianze articolate nell'appello, merita conferma.
Correttamente il Tribunale ha posto a fondamento del proprio giudizio gli esiti della c.t.u., che, nella fattispecie, va annoverata tra quelle di natura c.d. “percipiente”. Questa si ravvisa allorquando la consulenza rappresenta uno strumento volto alla comprensione e alla rilevabilità dei fatti, “i quali, anche solo per essere individuati, necessitano di specifiche cognizioni e/o strumentazioni tecniche;
atteso che, proprio gli accertamenti in sede di consulenza offrono al giudice il quadro dei fattori causali entro il quale far operare la regola probatoria della certezza probabilistica per la ricostruzione del nesso causale." (v. Cass., 20/10/2014, n.22225).
Alla luce, quindi, di quanto chiarito dalla Suprema Corte, è evidente che, essendo stata la consulenza preposta ad accertare fatti che necessitavano di competenze specialistiche, le valutazioni operate dal Giudice di prime cure appaiono assolutamente corrette, con la conseguenza che già solo tale dato è sufficiente per ritenere privo di pregio l'assunto dell'appellante secondo cui il giudice di prime cure avrebbe dismesso il suo ruolo di peritum peritorum conformandosi acriticamente alle risultanze della c.t.u. e trattando la medesima come un mezzo di prova.
A ciò deve, poi, aggiungersi che la relazione della dott.ssa si è rivelata indenne Per_2 da vizi logici e metodologici, dando conto di una disamina obiettiva, meticolosa e approfondita del caso concreto, nonché di un'analisi scrupolosa della documentazione prodotta in giudizio. Ed è proprio sulla scorta della documentazione versata in atti dalla
12 stessa attrice che deve escludersi la fondatezza dell'appello che, al contrario, muove da premesse disancorate dalle risultanze di quella documentazione.
In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che:
- dalle radiografie eseguite dall'appellato in data 3.1.2010 “consistenti in radiografia del polso nelle due proiezioni antero-posteriore (A/P) e latero- laterale (L/L), tecnicamente correttamente eseguita, si evince che trattavasi di una frattura extraarticolare composta senza accorciamento e/o ingranamento dei frammenti. Ciò si evince dalla normale continuità delle corticali (mediale e laterale) visibili nelle due proiezioni”: dunque, la radiografia eseguita nella data dell'intervento del convenuto evidenziava la presenza di una frattura composta, che non va ridotta né trattata chirurgicamente ma solo immobilizzata;
- “Il successivo controllo radiologico è quello del 25.01.2010 quando ancora la signora presentava l'apparecchio contenitivo confezionato dal dott. Pt_1
. Nell'unica proiezione in A/P (allegata al fascicolo di parte) si evince la CP_1
NON SCOMPOSIZIONE dei frammenti con corretto mantenimento della continuità ossea. Ossia risulta evidente, da tale indagine, che i capi ossei permanevano nella normale posizione anatomica”: quindi, ancora in data
25.1.2010 (a distanza, dunque, di circa 20 giorni dall'infortunio) la frattura manteneva inalterate le sue caratteristiche e si presentava ancora come composta;
- in data 1.2.2010 (a distanza, quindi, di circa un mese dell'infortunio) la Pt_1 venne visitata dal dott. specialista ortopedico, che, in quella data, Per_1 certificò di aver rimosso il gesso e di aver sottoposto a rx di controllo (di cui non sono stati prodotti gli esiti) la paziente;
annota giustamente la c.t.u. che “dalla certificazione rilasciata non risulta che lo stesso abbia evidenziato scomposizione dei frammenti e/o viziose consolidazioni ... ha prescritto un tutore di polso per 20 giorni e l'inizio della rieducazione funzionale”: correttamente, quindi, la c.t.u. ne desume che neppure alla data dell'1.2.2010 era evidente alcuna scomposizione della frattura;
- Seguivano le visite effettuate in data 1.03.2010 e 1.04.2010 presso lo stesso specialista, dott. il quale rilevava limitazione funzionale e neuropatia Per_1 del nervo mediano ed in data 10.05.2010 giudicava la paziente guarita con
13 postumi permanenti da valutarsi in sede medico-legale; solo in tale circostanza
(10/05/10) rilevava deformità articolare per viziosa consolidazione.
Sulla scorta dell'osservazione di simili dati, assolutamente oggettivi e non contestati, la c.t.u. assume che “Non è dato a sapere secondo quale indagine radiologica il dott.
in data 10/05/10 ha formulato la diagnosi di viziosa consolidazione, né Per_1 quando tale eventuale circostanza (verosimilmente successivamente al 25/01/10) si sia verificata”, restando inconfutabile che la radiografia eseguita il data 25.1.2010 “indica che i capi ossei del radio continuavano a mantenere una corretta posizione”.
Quindi, non si può che aderire alle conclusioni del c.t.u., la logicità delle quali riposa, oltre che sull'assenza di contraddizioni intrinseche, anche sui riscontri documentali da cui essa muove e che restituiscono un quadro clinico di una frattura che, al momento del trattamento da parte del ma anche successivamente (certamente sino al CP_1
25.1.2010 ma anche sino all'1.2.2010), si presentava come composta e stabile, non abbisognevole di alcuna manovra di riduzione.
Difatti, soltanto attraverso la preliminare analisi dei seguenti dati oggettivi, quali “la continuità delle corticali del radio”, “l'indagine radiologica successiva, del 25/01/10, dalla quale si evinceva che i capi ossei del radio continuavano a mantenere una corretta posizione”, nonché la certificazione medica, con la quale “il dott. alla data del Per_1
01.02.2010 non aveva evidenziato alcuna scomposizione della frattura”, il c.t.u. ha formulato la diagnosi di frattura composta e ha ritenuto corretta l'immobilizzazione del polso fratturato tramite gesso, pervenendo così ad una conclusione coerente (caso particolare) con le evidenze obiettive (premessa generale) e smentendo, al tempo stesso,
i fatti di causa così come ricostruiti nell'atto introduttivo di primo grado (v. pag. 2), ove si affermava che le radiografie eseguite nel gennaio 2010 attestavano (già solo esse) la presenza di una frattura scomposta.
Con i riportati dati oggettivi l'appello, invece, si confronta ben poco, posto che i ragionamenti su cui esso si fonda assumono, quale presupposto, che i dati di partenza fossero diversi e non siano stati adeguatamente diagnosticati perché incomplete sarebbero le radiografie eseguite. In sintesi, l'appellante, modificando, all'evidenza,
l'originaria prospettazione dei fatti, non assume più che le radiografie, eseguite dall'appellato in data 3.1.2010, riportassero le immagini di una frattura scomposta, bensì che dette radiografie non fossero sufficienti per “fotografare” adeguatamente la frattura
14 e che questa, a dispetto di quanto risultante dalle radiografie in argomento, fosse, invece, parzialmente scomposta e tanto afferma muovendo dagli esiti delle radiografie eseguite in data 23.3.2011 (ossia oltre un anno dopo l'infortunio), riportanti il referto
“Esiti di pregressa frattura di con deformità a forchetta dell'epifisi distale del Per_6 radio”, ritenute dal c.t.u. non utilizzabili “poiché le due proiezioni non sono state eseguite con una corretta tecnica radiologica risultando entrambe oblique (per una non corretta posizione del polso) sia in proiezione A/P che L/L.”.
In sostanza, con il conforto della c.t.p., deduce l'appellante che, se nella maggior parte dei casi sono sufficienti le due proiezioni A/P e L/L, in caso di fratture instabili vanno aggiunte anche le proiezioni oblique e, poiché la radiografia del 23.3.2011, eseguita presso l'Ospedale di Soverato, dimostrerebbe un accorciamento del radio, tanto
“avrebbe dovuto far sorgere il dubbio alla CTU che già in origine una rx obliqua all'atto della prima osservazione avrebbe permesso di classificare la frattura” come scomposta (pag. 11 dell'appello).
Ebbene, è piuttosto evidente che simile argomentare non varca la soglia della mera astratta congettura e dell'ipotesi del tutto soggettiva, disancorata dai dati di fatto e fondata su un metodo induttivo, attraverso cui, partendo da osservazioni astratte, si è giunti a risultati trascendenti i dati oggettivi, atteso che non tiene conto che:
- la frattura risultava composta non solo alla luce degli esami radiografici eseguiti dal convenuto il 3.1.2010 ma anche alla luce di quelli eseguiti presso l'Ospedale di Soverato in data 25.1.2010, nonché alla luce degli accertamenti (tra cui nuovi rx) eseguiti dal medico specialista che aveva in cura l'appellante, dott. Per_1 in data 1.2.2010: tutti i citati esami sono stati eseguiti con la medesima tecnica e hanno dato i medesimi risultati;
- già all'esito della visita del 10.5.2010, il dott. aveva riscontrato una Per_1 vistosa consolidazione e di tanto il c.t.u. dà atto (tanto da ritenere che quella lesione si sia formata tra il 25.1.2010 – alla quale data nessun elemento in tal senso emergeva dall'rx – e il maggio 2010), sicché il referto della radiografia del
23.3.2011 non apporta alcun elemento valutativo ulteriore e diverso.
Quand'anche i risultati radiografici del 23.3.2011 fossero validi ed utilizzabili, affermare che l'effettuazione di una proiezione obliqua in data 3.1.2010 avrebbe consentito di registrare la scomposizione della frattura già a quella data, rappresenta un
15 salto logico e un'illazione priva di conforto oggettivo, atteso che i dati disponibili certificano che le complicazioni invalidanti a carico della sono insorte a distanza Pt_1 di qualche mese rispetto all'evento traumatico e più precisamente in data 10.05.2010, (v. all.10 fascicolo di parte di primo grado).
Tale elemento incide in maniera negativa sulla riconducibilità eziologica dei postumi permanenti alla condotta del medico, atteso che il tempo intercorso tra la data del trattamento eseguito dal e la data in cui il dott. certificò le CP_1 Per_1 consolidazioni (e, a fortiori, la data delle radiografie del 23.3.2011) impedisce di porre detti risultati a fondamento dell'affermazione di un nesso causale (che, peraltro, tutti gli altri esiti più prossimi ai fatti escludono), non essendo soddisfatto il criterio cronologico, che generalmente è utile a stabilire se l'intervallo di tempo trascorso dall'azione lesiva alla comparsa delle prime manifestazioni di una determinata malattia sia compatibile o meno con l'esistenza del nesso causale.
E', quindi, evidente che il mancato riscontro dell'aggravamento della frattura (fino alla data del 1.04.2010) all'esito dell'accertamento radiografico del 25.1.2010, nonché durante la prima visita di controllo del 01.02.2010, nella quale il dott. non Per_1 aveva evidenziato alcuna “scomposizione dei frammenti e/o viziose consolidazioni”(pag.7 della c.t.u.), non può che supportare la conclusione, cui è pervenuto l'ausiliario, secondo cui “gli esiti algo-disfunzionali della frattura del polso dx, attualmente obiettivati nella signora non siano da ascrivere al trattamento Pt_1 sanitario effettuato dal dott. ”. (cfr. pag. 8 della CTU). CP_1
A fronte dei descritti esiti oggettivi, di alcun pregio è la doglianza per cui il c.t.u., pur constatando l'esistenza di esiti algo-funzionali della frattura del polso destro, non ne abbia individuato le cause. Richiamati i principi sopra espressi in tema di prova del nesso di causalità, è sufficiente rilevare che il presente giudizio è teso all'accertamento della sussistenza di una responsabilità del sanitario convenuto, sicché, esclusa, sulla scorta degli atti e degli argomenti sopra illustrati, la sussistenza di una condotta colposa del sanitario e di un nesso causale tra il suo intervento e i postumi invalidanti, non occorre indagare su quale possa essere stata l'effettivo decorso eziologico della malattia ed individuarne tutte le possibili cause, giacché tale tema esula dall'oggetto del contenzioso. Dunque, in conformità ai quesiti posti, il c.t.u. si è limitato a sottoporre a verifica la condotta del convenuto e la riconducibilità del danno-conseguenza al
16 trattamento sanitario;
esclusa detta riconducibilità ed accertato che i postumi sono emersi in data successiva al 25.1.2010 (anzi, con elevata probabilità, in data successiva all'1.2.2010), ogni ulteriore indagine sarebbe stata superflua, atteso che la mancanza di prova (o l'incertezza insanabile) circa il nesso causale (e, a monte, circa il carattere imperito della condotta) ridonda a carico del paziente danneggiato che chiede il risarcimento (Cass. n. 10188 del 17/04/2025).
La suddetta carenza probatoria comporta, pertanto, la declaratoria di infondatezza dell'impugnazione, che ne determina il conseguente rigetto.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e succ. mod., secondo il valore della causa (determinato alla luce dell'ammontare del corrispettivo pattuito nel contratto nullo e, quindi, secondo lo scaglione di valore ricompreso tra euro 52.0001 ad euro
260.000, in ragione della domanda), riconosciute tutte le fasi, applicati i valori medi ridotti del 50% (in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria nel presente grado).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di AT, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 CP_1
n. 67/2020 emessa dal Tribunale di AT il 14.01.2020, pubblicata in pari data, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1. rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato Parte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro CP_1
7.160,00, oltre rimb. forf. spese gen., c.p.a. e Iva;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
17 Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di AT del 29.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
18
- IN NOMEDEL POPOLO ITALIANO-
La Corte di Appello di AT
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai sig.ri magistrati: dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 319 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 06/05/2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di
Sezione dell'11/04/2025, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di AT n. 67/2020 pubblicata in data 14/01/2020 vertente
TRA
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Giulio Erminio Moraca, Maria Eugenia Daniele e Marisa
Morello ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Soverato, alla via
RD RU, n.54;
= APPELLANTE=
E
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Giovanni Corina, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cosenza, alla Piazza Bilotti n.4;
= APPELLATO= sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante come specificamente rassegnate nelle note di trattazione Parte_1 per l'udienza del 6.5.2025: “previa revoca del provvedimento del 12.10.2020, voglia
1 disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio al fine di correttamente accertare (con metodo scientifico) la responsabilità medica dell'appellato e l'incidenza causale in termini di evoluzione della patologia e di decorso della stessa, quantificandone tutti i conseguenti danni all'appellante. Solo in subordine, l'appellante precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate in atti e che di seguito si riportano.
“CONCLUSIONI Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni declaratoria occorrenda, per i motivi dedotti nel presente atto, accogliere il presente appello, e quindi le conclusioni già formulate nell'atto di citazione di primo grado da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, riformando l'impugnata sentenza n.
67/2020 del Tribunale di AT del 14.01.2020 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità medica dell'appellato condannandolo al risarcimento in favore dell'appellante di tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi, derivanti dall'errato trattamento medico, e più precisamente: - il danno biologico, per come quantificato nella CTP di parte attrice del 04.03.2013, pari nel totale al 16% di invalidità permanente, quantificati in Euro 40.253,00
(quarantamiladuecentocinquantatre/00); - il danno non patrimoniale, pari al 43% del precitato danno biologico, quantificato in Euro 17.308,79
(diciasettemilatrecentotto/79); - il danno morale, nella misura della metà del danno biologico, pari ad Euro 20.126,50 (ventimilacentoventisei/50); - il danno esistenziale, quantificato in Euro 10.000,00 (diecimila/00); - il danno estetico, quantificato in Euro 15.000,00 (quindicimila/00); - n. 148 gg giorni di inabilità complessivi, di cui n. 50 gg di inabilità totale quantificati in Euro 10.200,00
(diecimiladuecento/00) e n. 98 gg di inabilità temporanea parziale quantificati in Euro
9.996,00 (novemilanovecentonovantasei/00); - il lucro cessante, tenendo in considerazione l'età e la professione che svolge parte attrice, sulla base della media del reddito prodotto dalla stessa da quantificarsi in corso di causa. Oltre: il costo delle spese mediche affrontate e documentate (Euro 49,00) e delle spese legali stragiudiziali
(Euro 48,40 + Euro 600,00 + Euro 800,00), per un totale di Euro 1497,40
(millequattrocentonovantasette/40). Il tutto per un totale complessivo di Euro
124.381,69 (centoventiquattromilatrecentottantuno/69), ovvero quella diversa somma che sarà accertata nel corso del giudizio. Con vittoria di spese e competenze di
2 entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva nella misura di legge”;
Per l'appellato dott. come rassegnate nella comparsa di costituzione alla CP_1 quale la parte si è riportata nelle note di trattazione per l'udienza del 6.5.2025: <
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
1) in via assolutamente preliminare, accertare e dichiarare l'inesistenza della notifica dell'atto d'appello presso l'indirizzo pec dell'Avv. TA IE, in quanto solo domiciliatario fisico presso il quale non era stato eletto domicilio digitale e, per
l'effetto, dichiarare il giudizio improcedibile;
2) in via assolutamente preliminare, dichiarare l'appello assolutamente inammissibile non avendo l'istante rispettato i requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c., così come modificato dall'art. 54 del Decreto Sviluppo, D.L. 38/2012, convertito con L. 134/2012 ed, in ogni caso, ai sensi degli art.348 bis e ter c.p.c. in quanto non presenta ragionevoli probabilità di accoglimento;
3) nel merito, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, rigettare l'appello in quanto assolutamente infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio.”
PREMESSA IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale di AT il dott. nonché la CP_1 Controparte_2
per ivi sentirli condannare l'uno al risarcimento dei danni subiti e subendi a
[...] causa dell'imperizia nel trattamento effettuato, e l'altra al risarcimento dei danni per malagestio della pratica relativa al sinistro.
A sostegno della spiegata domanda, parte attrice deduceva che:
- in data 03.01.2010, mentre si trovava all'interno di un impianto sciistico nella città di Selva di Val Gardena, subiva una rovinosa caduta, a seguito della quale si recava presso lo studio del dott. per un trattamento sanitario al polso destro;
CP_1
- il predetto medico, in tale sede, dopo aver formulato la diagnosi “di frattura radiale extrarticolare destra” (guaribile in 30 giorni), provvedeva ad effettuare una fasciatura rigida immobilizzante provvisoria in vetroresina;
- il descritto trattamento non era stato corretto, avendo prodotto, su essa attrice, effetti invalidanti;
3 - tale circostanza era stata accertata attraverso l'esame radiografico cui era stata sottoposta dal convenuto in data 3.01.2010, dal quale si evinceva che la frattura occorsole sulla pista da sci fosse scomposta, e che quindi la stessa avrebbe dovuto essere adeguatamente ridotta e non semplicemente immobilizzata tramite gesso;
- la natura scomposta della frattura era stata riscontrata anche nell'Rx di controllo effettuato in data 25.01.2010, visti i forti dolori avvertiti all'arto immobilizzato;
- in data 1.02.2010 essa attrice si era sottoposta a visita ortopedica presso il nosocomio di Soverato, all'esito della quale lo specialista aveva proceduto alla rimozione del gesso e all'apposizione di un tutore, con prognosi di 20 giorni;
- il mese successivo, il medico ortopedico aveva constatato, all'esito della visita di controllo, il persistere della limitazione articolare e segni di neuropatia dal mediano al tunnel carpale;
- in data 27.04.2010, a fronte della persistenza della neuropatia del mediano, riscontrata dall'ortopedico già alla visita dell'1.04.2010, si essa istante si era sottoposta, dietro raccomandazione del medesimo, ad esame elettromiografico;
- l'esito dell'esame era il seguente: “Sofferenza neurogena a carico dei muscoli innervati dal nervo mediano destro. Si segnala blocco parziale della conduzione nervosa a carico dei nervi mediano ed ulnare di destra al terzo distale dell'avambraccio. Grave neuropatia sensitivo-motoria del nervo mediano destro e neuropatia sensitivo-motoria di modesta entità del nervo ulnare destro”;
- nel corso dell'ulteriore visita di controllo effettuata in data 10.05.2010, il dott. dell'Ospedale di Soverato rilevava che la paziente risultava affetta “da esiti Per_1 stabilizzati di frattura extrarticolare, e da “un'epifisi distale medio con sublussazione del A.R.V.D. a destra”, e ne certificava la guarigione “con postumi permanenti, quali deformità articolari per viziosa consolidazione, limitazione articolare, neuropatia sensitivo-motoria del nervo mediano”;
Con comparse di risposta datate rispettivamente 7.06.2013 e 10.06.2013 si costituivano in giudizio la al fine di eccepire l'inammissibilità delle CP_2 Controparte_2 domande attoree, e il dott. per contestare l'infondatezza della domanda CP_1 relativa all'accertamento della sua responsabilità e al risarcimento dei danni conseguiti, posto che il trattamento da lui effettuato in data 3.01.2010 era stato praticato conformemente alle linee guida e agli indirizzi clinici.
4 Nel corso dell'istruttoria, veniva ammessa ed espletata la consulenza medico legale, all'esito della quale, una volta precisate le conclusioni dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta a sentenza.
Con sentenza n. 67/2020, emessa e pubblicata in data 14.01.2020, il Tribunale di
AT così provvedeva:
“1) Dichiara inammissibile la domanda promossa dall'odierna in attrice nei confronti della e per l'effetto condanna Controparte_2 Pt_1
alla refusione delle spese di lite nei confronti della stessa compagnia
[...] assicurativa, che liquida in complessivi euro 10.000,00, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa, dovuti, come per legge;
2) Rigetta, quanto al resto, la domanda avanzata dalla medesima nei Pt_1 confronti del dott. , e per l'effetto, condanna al pagamento delle spese CP_1 legali anche in favore dello stesso medico, che si quantificano in complessivi euro
12.100,00, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa, dovuti, come per legge;
3) Pone definitivamente a carico della stessa le spese riguardanti Parte_1
l'espletata CTU, per come già liquidate con separato decreto, nel corso del giudizio.”.
A simile decisione il Tribunale, per quanto in questa sede ancora rileva, perveniva facendo proprie le conclusioni del c.t.u., che aveva escluso la sussistenza di una responsabilità professionale in capo al medico convenuto, ritenendo che egli avesse operato in conformità ai dettami della scienza medica, atteso che la frattura riportata dalla era risultata composta all'esito degli esami radiografici eseguiti dal Pt_1 medesimo convenuto, nonché all'esito dei successivi controlli cui si era sottoposta la paziente una volta rientrata dalla vacanza.
Avverso la suddetta decisione, l'attrice soccombente, con atto di citazione regolarmente notificato e contestuale richiesta inibitoria (rigettata in data 23.01.2020), proponeva impugnazione, articolando un unico ordine di censure.
Con tale motivo, l'appellante rilevava l'erroneità della pronuncia gravata per Pt_1 avere il Giudice di primo grado formato il suo solo sulla base della consulenza medico legale espletata dalla dott.ssa , e per aver aderito acriticamente ad Persona_2 essa, dismettendo così il suo ruolo di peritus peritorum.
Con questa preliminare deduzione, la si doleva della lacunosità, dell'illogicità e Pt_1 dello scarso pregio giuridico e valore scientifico dell'elaborato peritale, costituendo esso
5 il frutto di mere considerazioni e valutazioni personali, contrarie alla scienza medica e ai protocolli internazionali, lamentando che il c.t.u. avrebbe mal operato nel non rilevare gli errori della diagnosi e del trattamento eseguiti dal dott. . CP_1
In particolare, deduce l'appellante, che le condotte addebitabili al medico consisterebbero: 1) nella formulazione di un'errata diagnosi, in quanto la frattura riportata in data 3.01.2010 era scomposta, e come tale, necessitava di un'adeguata riduzione e stabilizzazione;
2) nella conseguente effettuazione di un trattamento errato, considerato che, data la natura scomposta della frattura, non era sufficiente una fasciatura immobilizzante provvisoria;
3) nel mancato adempimento dell'obbligo di informazione da parte di circa la gravità della patologia, gli accertamenti da CP_1 effettuare per monitorare le condizioni del polso fratturato e la necessità di effettuare una riduzione;
e da ultimo 4) nell'aver reso un'inadeguata prognosi e nell'essersi limitato a consigliare alla paziente di sottoporsi, al rientro nel suo domicilio, ad ulteriori controlli generici.
Assumeva nello specifico che l'imperizia del dott. era stata messa in risalto CP_1 dalle relazioni dei dott.ri e , i quali, dopo aver qualificato come errati la Pt_2 Per_3 diagnosi e il trattamento ricevuti in data 3.01.2010, erano giunti alla conclusione che la frattura de qua fosse scomposta e che conseguentemente i postumi riportati (“sub- lussazione dell'articolazione radiocarpica e del semilunare, nonché un grave deficit post-traumatico del nervo mediano”) fossero stati determinati dalla mancata riduzione della medesima.
Deduceva, inoltre, la che le conclusioni cui erano giunti i suddetti professionisti Pt_1 avrebbero trovato terreno fertile nelle risultanze della consulenza di parte, redatta dal dott. Persona_4
Quest'ultimo, infatti, aveva evidenziato che il comportamento tenuto dal dott. CP_1 fosse stato contrario alle norme di diligenza e alle buone pratiche cliniche.
Ciò era dovuto all'omessa considerazione da parte del dott. di due dati CP_1 fondamentali, ossia la possibilità che una tecnica non corretta di confezione dell'apparecchio gessato potesse causare una (parziale) scomposizione della frattura e l'irriducibilità della frattura decorse 48 ore dal trauma, circostanza, questa, che avrebbe reso necessario un monitoraggio nell'immediato e poi nei giorni successivi attraverso accertamenti radiografici.
6 Assumeva, inoltre, il c.t.p. che gli errori nei termini sopra descritti non erano stati neanche rilevati dalla dott.ssa , visto che la medesima non possedeva le Per_2 competenze specialistiche (di ortopedia e traumatologia) necessarie per accertare la correttezza dell'operato del dott. . CP_1
A conclusione della lagnanza, l'appellante ribadiva l'erronea attribuzione da Pt_1 parte del Tribunale alla consulenza medico legale della natura di “mezzo di prova”, in totale discrasia rispetto ai principi giurisprudenziali enunciati dalla Suprema Corte che imporrebbero al giudice di conformarsi alle risultanze della c.t.u. solo dopo aver positivamente accertato (ciò che nella specie, a suo dire, non sarebbe accaduto) che il consulente abbia contrastato le osservazioni critiche opportunamente documentate, attraverso un ragionamento logico e non sulla scorta di mere opinioni personali, non suffragate da riscontri scientifici.
Si costituiva il dott. il quale, in via preliminare, eccepiva l'inesistenza della CP_1 notifica dell'atto di appello poiché avvenuta presso l'indirizzo di posta elettronica del domiciliatario fisico che non aveva eletto proprio domicilio digitale, chiedendo che il medesimo venisse dichiarato improcedibile. Sempre in via preliminare eccepiva la violazione dell'art. 342 c.p.c. ed instava per la declaratoria di inammissibilità e manifesta infondatezza del gravame, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.. Nel merito, chiedeva il rigetto dello spiegato appello, argomentando in ordine alla sua infondatezza, invocando la conferma della sentenza impugnata.
La causa veniva chiamata all'udienza della terza sezione civile del 09.06.2020, nel corso della quale parte appellante insisteva nella richiesta della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, con l'opposizione di parte appellata.
Successivamente, con decreto in data 30.10.2024, la causa veniva distribuita e assegnata alla prima sezione civile, a seguito della soppressione della terza sezione di questa
Corte.
All'udienza del 6.05.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e, all'esito, la causa, con ordinanza del 19.05.2025, era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7 Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per inesistenza della sua notifica, come sollevata dalla difesa dell'appellato.
Secondo l'ordito difensivo, la notifica in parola sarebbe inesistente in quanto effettuata tramite pec presso il domiciliatario fisico indicato dal convenuto in primo grado, avv.
TA IE, nonostante la stessa non avesse eletto domicilio digitale e nonostante non fosse stato eletto, presso detto difensore, alcun domicilio digitale dalla parte.
A supporto dell'eccezione l'appellante invoca l'indirizzo ermeneutico elaborato dalla
Suprema Corte (Cass. n. 20946 del 22/8/2018), in forza del quale "Il procuratore che sia domiciliatario in senso fisico, in mancanza di elezione del proprio indirizzo PEC quale domicilio digitale della parte, non è abilitato alla ricezione della notifica telematica di un provvedimento impugnabile, risultando una simile notifica inesistente, e pertanto insuscettibile di sanatoria per il raggiungimento dello scopo, prevista dall'art. 156
c.p.c., soltanto per i soli casi di nullità dell'atto".
Ritiene la Corte che la tesi non colga nel segno.
In primo luogo, infatti, l'indirizzo giurisprudenziale, che parte appellata richiama a sostegno delle sue lagnanze, non si attaglia alla fattispecie oggetto di giudizio, in cui la notifica attiene non già ad un provvedimento impugnabile (che comporta un onere di attivazione, a pena di decadenza, della parte ricevente, sicché, se detta attivazione manchi, per ciò solo l'atto non può avere raggiunto il suo scopo, mentre, se la parte si attiva tempestivamente, neppure si pone una questione di sanatoria del vizio), bensì ad un atto processuale, sicché la disciplina della notifica e delle relative invalidità non può che rinvenirsi nei principi generali che regolano il rapporto tra nullità e inesistenza della notifica dell'atto introduttivo.
Ed invero, nel rintracciare il criterio discretivo tra queste due figure, la Suprema Corte, in diverse occasioni, ha statuito che “la notificazione è inesistente quando manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, mentre laddove sia ravvisabile tale collegamento, essa è affetta da nullità, sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione del convenuto ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice” (v. Cass.10/09/2024, ord. n. 24329).
8 Orbene, la corretta applicazione dell'insegnamento della Suprema Corte al caso de quo consente di escludere che ricorra un'ipotesi di inesistenza in quanto: la notifica è avvenuta, sia pure tramite pec, presso un professionista con il quale la parte destinataria aveva instaurato un collegamento giuridicamente rilevante, sicché l'avv. TA
IE non era soggetto estraneo alla sfera di conoscibilità del destinatario e privo di collegamento con quest'ultimo; la notifica dell'atto di appello della conteneva Pt_1 tutti gli elementi essenziali necessari per il raggiungimento del proprio scopo e, in concreto, ha assolto al suo scopo tipico, e cioè quello “di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, attraverso la certezza legale che esso sia entrato nella sua sfera di conoscibilità, con gli effetti che ne conseguono”. (v. Cass.,
S.U., 20/07/2016, n. 14916), tanto che la parte convenuta si è regolarmente costituita.
Ne consegue che, sia pure affetta da nullità, la notifica dell'appello ha raggiunto il suo scopo e la costituzione del convenuto ne ha determinato la sanatoria.
Da ciò deriva l'infondatezza ed il conseguente rigetto dell'eccezione.
Sempre in via preliminare, merita di essere rigettata anche l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c..
L'appellato deduce, invero, che l'atto di appello sarebbe stato formulato in modo del tutto generico, senza una precisa indicazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, nonché delle relative doglianze.
Sul punto va rammentato che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n.
36481 del 13.12.2022, ha recentemente chiarito che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della “revisio prioris instantiae”del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
Nel caso di specie, dalla lettura dell'atto introduttivo, si evince che l'appellante abbia sufficientemente indicato gli errores in cui, a suo dire, sarebbe incorso il Tribunale con particolare riferimento alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove assunte, così consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della
9 pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni utili a confutare il percorso motivazionale del primo Giudice.
Da ultimo deve darsi atto che la parte appellata aveva, nella propria comparsa di costituzione, sollevato eccezione di inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c.. L'eccezione – da valutarsi necessariamente prima dell'inizio della trattazione (cfr. Cass. n. 19333 del 20.7.2018) e, quindi, insuscettibile di esame nella presente sede decisionale – è stata, di fatto, rigettata dalla Corte, sia pure implicitamente, nella misura in cui, ha condotto la trattazione della causa e, poi, fissato udienza di precisazione delle conclusioni secondo le forme ordinarie. Dunque, nessuna statuizione sull'eccezione può e deve essere emessa in questa sede.
Nel merito, l'appello è infondato e pertanto non si presta ad essere accolto.
È incontestato tra le parti – oltre che documentalmente dimostrato – che, in data
3.1.2010, l'appellante si rivolse al dott. per essere curata, avendo riportato una Per_5 lesione al polso destro a causa di una caduta su una pista da scii.
Il rapporto che si è instaurato tra le parti è senz'altro da ricondurre ad un contratto di prestazione d'opera professionale, di cui l'appellante lamenta la non corretta esecuzione.
La natura contrattuale della responsabilità de qua implica la conseguente applicazione del regime di riparto dell'onere probatorio previsto dall'art. 1218 c.c..
In linea di principio, dunque, in ragione del principio della c.d. vicinanza della prova, spetta al paziente provare l'esistenza del contratto, dedurre l'inadempimento e dimostrare sia l'evento dannoso, consistente nell'aggravamento della patologia o nell'insorgenza di una nuova condizione patologica, sia il nesso di causalità tra l'inadempimento e l'evento. Mentre a carico del sanitario grava l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita conformemente alla migliore scienza e esperienza medica e che l'evento infausto sia stato determinato da un evento imprevisto o imprevedibile, estraneo alla sfera di controllo dell'obbligato, ovvero che l'inadempimento, seppur esistente, non sia stato la causa del danno-evento. (cfr., di recente, Cass. n. 27142 del 21/10/2024: “In tema di inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario
10 presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione”).
Quanto al nesso causale, si è, più specificamente, chiarito che “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente” (Cass. n. 10050 del 29/03/2022).
Ed infatti, come ha avuto modo di evidenziare la Suprema Corte, “nei giudizi risarcitori, si delinea un duplice ciclo causale: l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, che va provato dal creditore/danneggiato, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle, che deve essere provato dal debitore/danneggiante.” (v. ex multis,
Cass. n.13872 del 06/07/2020, ord.).
Pertanto, mentre il creditore/danneggiato deve provare il nesso eziologico tra l'insorgenza/aggravamento della patologia e la condotta del medico, il debitore/danneggiante deve provare che una causa imprevedibile o inevitabile ha reso impossibile la prestazione.
Ne consegue che, se al termine dell'istruttoria resti incerta la causa del danno o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova ridondano, rispettivamente, a danno dell'attore o del convenuto.
Tuttavia, il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo in caso di positiva dimostrazione della connessione causale tra la lesione e la condotta del
11 debitore, con la conseguenza che solo una volta che risulti provato che l'insorgenza della patologia o il suo aggravamento è eziologicamente riconducibile alla condotta del medico, sorge in capo ad esso l'onere di prova la non imputabilità dell'inadempimento.
(v. Cass. n. 26700 del 23/10/2018; Cass. n. 28991 del 11/11/2019).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, premessa l'incontestata esistenza del titolo contrattuale, è evidente che incombe sulla sia l'onere di allegare Pt_1
l'inadempimento delle obbligazioni gravanti sul medico appellato, sia quello di provare la riconducibilità eziologica a tale inadempimento dei postumi residuati all'esito del trattamento sanitario.
Ebbene, proprio la prova del nesso causale è stata ritenuta insufficiente dal Tribunale, con un giudizio che, resistendo pienamente alle doglianze articolate nell'appello, merita conferma.
Correttamente il Tribunale ha posto a fondamento del proprio giudizio gli esiti della c.t.u., che, nella fattispecie, va annoverata tra quelle di natura c.d. “percipiente”. Questa si ravvisa allorquando la consulenza rappresenta uno strumento volto alla comprensione e alla rilevabilità dei fatti, “i quali, anche solo per essere individuati, necessitano di specifiche cognizioni e/o strumentazioni tecniche;
atteso che, proprio gli accertamenti in sede di consulenza offrono al giudice il quadro dei fattori causali entro il quale far operare la regola probatoria della certezza probabilistica per la ricostruzione del nesso causale." (v. Cass., 20/10/2014, n.22225).
Alla luce, quindi, di quanto chiarito dalla Suprema Corte, è evidente che, essendo stata la consulenza preposta ad accertare fatti che necessitavano di competenze specialistiche, le valutazioni operate dal Giudice di prime cure appaiono assolutamente corrette, con la conseguenza che già solo tale dato è sufficiente per ritenere privo di pregio l'assunto dell'appellante secondo cui il giudice di prime cure avrebbe dismesso il suo ruolo di peritum peritorum conformandosi acriticamente alle risultanze della c.t.u. e trattando la medesima come un mezzo di prova.
A ciò deve, poi, aggiungersi che la relazione della dott.ssa si è rivelata indenne Per_2 da vizi logici e metodologici, dando conto di una disamina obiettiva, meticolosa e approfondita del caso concreto, nonché di un'analisi scrupolosa della documentazione prodotta in giudizio. Ed è proprio sulla scorta della documentazione versata in atti dalla
12 stessa attrice che deve escludersi la fondatezza dell'appello che, al contrario, muove da premesse disancorate dalle risultanze di quella documentazione.
In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che:
- dalle radiografie eseguite dall'appellato in data 3.1.2010 “consistenti in radiografia del polso nelle due proiezioni antero-posteriore (A/P) e latero- laterale (L/L), tecnicamente correttamente eseguita, si evince che trattavasi di una frattura extraarticolare composta senza accorciamento e/o ingranamento dei frammenti. Ciò si evince dalla normale continuità delle corticali (mediale e laterale) visibili nelle due proiezioni”: dunque, la radiografia eseguita nella data dell'intervento del convenuto evidenziava la presenza di una frattura composta, che non va ridotta né trattata chirurgicamente ma solo immobilizzata;
- “Il successivo controllo radiologico è quello del 25.01.2010 quando ancora la signora presentava l'apparecchio contenitivo confezionato dal dott. Pt_1
. Nell'unica proiezione in A/P (allegata al fascicolo di parte) si evince la CP_1
NON SCOMPOSIZIONE dei frammenti con corretto mantenimento della continuità ossea. Ossia risulta evidente, da tale indagine, che i capi ossei permanevano nella normale posizione anatomica”: quindi, ancora in data
25.1.2010 (a distanza, dunque, di circa 20 giorni dall'infortunio) la frattura manteneva inalterate le sue caratteristiche e si presentava ancora come composta;
- in data 1.2.2010 (a distanza, quindi, di circa un mese dell'infortunio) la Pt_1 venne visitata dal dott. specialista ortopedico, che, in quella data, Per_1 certificò di aver rimosso il gesso e di aver sottoposto a rx di controllo (di cui non sono stati prodotti gli esiti) la paziente;
annota giustamente la c.t.u. che “dalla certificazione rilasciata non risulta che lo stesso abbia evidenziato scomposizione dei frammenti e/o viziose consolidazioni ... ha prescritto un tutore di polso per 20 giorni e l'inizio della rieducazione funzionale”: correttamente, quindi, la c.t.u. ne desume che neppure alla data dell'1.2.2010 era evidente alcuna scomposizione della frattura;
- Seguivano le visite effettuate in data 1.03.2010 e 1.04.2010 presso lo stesso specialista, dott. il quale rilevava limitazione funzionale e neuropatia Per_1 del nervo mediano ed in data 10.05.2010 giudicava la paziente guarita con
13 postumi permanenti da valutarsi in sede medico-legale; solo in tale circostanza
(10/05/10) rilevava deformità articolare per viziosa consolidazione.
Sulla scorta dell'osservazione di simili dati, assolutamente oggettivi e non contestati, la c.t.u. assume che “Non è dato a sapere secondo quale indagine radiologica il dott.
in data 10/05/10 ha formulato la diagnosi di viziosa consolidazione, né Per_1 quando tale eventuale circostanza (verosimilmente successivamente al 25/01/10) si sia verificata”, restando inconfutabile che la radiografia eseguita il data 25.1.2010 “indica che i capi ossei del radio continuavano a mantenere una corretta posizione”.
Quindi, non si può che aderire alle conclusioni del c.t.u., la logicità delle quali riposa, oltre che sull'assenza di contraddizioni intrinseche, anche sui riscontri documentali da cui essa muove e che restituiscono un quadro clinico di una frattura che, al momento del trattamento da parte del ma anche successivamente (certamente sino al CP_1
25.1.2010 ma anche sino all'1.2.2010), si presentava come composta e stabile, non abbisognevole di alcuna manovra di riduzione.
Difatti, soltanto attraverso la preliminare analisi dei seguenti dati oggettivi, quali “la continuità delle corticali del radio”, “l'indagine radiologica successiva, del 25/01/10, dalla quale si evinceva che i capi ossei del radio continuavano a mantenere una corretta posizione”, nonché la certificazione medica, con la quale “il dott. alla data del Per_1
01.02.2010 non aveva evidenziato alcuna scomposizione della frattura”, il c.t.u. ha formulato la diagnosi di frattura composta e ha ritenuto corretta l'immobilizzazione del polso fratturato tramite gesso, pervenendo così ad una conclusione coerente (caso particolare) con le evidenze obiettive (premessa generale) e smentendo, al tempo stesso,
i fatti di causa così come ricostruiti nell'atto introduttivo di primo grado (v. pag. 2), ove si affermava che le radiografie eseguite nel gennaio 2010 attestavano (già solo esse) la presenza di una frattura scomposta.
Con i riportati dati oggettivi l'appello, invece, si confronta ben poco, posto che i ragionamenti su cui esso si fonda assumono, quale presupposto, che i dati di partenza fossero diversi e non siano stati adeguatamente diagnosticati perché incomplete sarebbero le radiografie eseguite. In sintesi, l'appellante, modificando, all'evidenza,
l'originaria prospettazione dei fatti, non assume più che le radiografie, eseguite dall'appellato in data 3.1.2010, riportassero le immagini di una frattura scomposta, bensì che dette radiografie non fossero sufficienti per “fotografare” adeguatamente la frattura
14 e che questa, a dispetto di quanto risultante dalle radiografie in argomento, fosse, invece, parzialmente scomposta e tanto afferma muovendo dagli esiti delle radiografie eseguite in data 23.3.2011 (ossia oltre un anno dopo l'infortunio), riportanti il referto
“Esiti di pregressa frattura di con deformità a forchetta dell'epifisi distale del Per_6 radio”, ritenute dal c.t.u. non utilizzabili “poiché le due proiezioni non sono state eseguite con una corretta tecnica radiologica risultando entrambe oblique (per una non corretta posizione del polso) sia in proiezione A/P che L/L.”.
In sostanza, con il conforto della c.t.p., deduce l'appellante che, se nella maggior parte dei casi sono sufficienti le due proiezioni A/P e L/L, in caso di fratture instabili vanno aggiunte anche le proiezioni oblique e, poiché la radiografia del 23.3.2011, eseguita presso l'Ospedale di Soverato, dimostrerebbe un accorciamento del radio, tanto
“avrebbe dovuto far sorgere il dubbio alla CTU che già in origine una rx obliqua all'atto della prima osservazione avrebbe permesso di classificare la frattura” come scomposta (pag. 11 dell'appello).
Ebbene, è piuttosto evidente che simile argomentare non varca la soglia della mera astratta congettura e dell'ipotesi del tutto soggettiva, disancorata dai dati di fatto e fondata su un metodo induttivo, attraverso cui, partendo da osservazioni astratte, si è giunti a risultati trascendenti i dati oggettivi, atteso che non tiene conto che:
- la frattura risultava composta non solo alla luce degli esami radiografici eseguiti dal convenuto il 3.1.2010 ma anche alla luce di quelli eseguiti presso l'Ospedale di Soverato in data 25.1.2010, nonché alla luce degli accertamenti (tra cui nuovi rx) eseguiti dal medico specialista che aveva in cura l'appellante, dott. Per_1 in data 1.2.2010: tutti i citati esami sono stati eseguiti con la medesima tecnica e hanno dato i medesimi risultati;
- già all'esito della visita del 10.5.2010, il dott. aveva riscontrato una Per_1 vistosa consolidazione e di tanto il c.t.u. dà atto (tanto da ritenere che quella lesione si sia formata tra il 25.1.2010 – alla quale data nessun elemento in tal senso emergeva dall'rx – e il maggio 2010), sicché il referto della radiografia del
23.3.2011 non apporta alcun elemento valutativo ulteriore e diverso.
Quand'anche i risultati radiografici del 23.3.2011 fossero validi ed utilizzabili, affermare che l'effettuazione di una proiezione obliqua in data 3.1.2010 avrebbe consentito di registrare la scomposizione della frattura già a quella data, rappresenta un
15 salto logico e un'illazione priva di conforto oggettivo, atteso che i dati disponibili certificano che le complicazioni invalidanti a carico della sono insorte a distanza Pt_1 di qualche mese rispetto all'evento traumatico e più precisamente in data 10.05.2010, (v. all.10 fascicolo di parte di primo grado).
Tale elemento incide in maniera negativa sulla riconducibilità eziologica dei postumi permanenti alla condotta del medico, atteso che il tempo intercorso tra la data del trattamento eseguito dal e la data in cui il dott. certificò le CP_1 Per_1 consolidazioni (e, a fortiori, la data delle radiografie del 23.3.2011) impedisce di porre detti risultati a fondamento dell'affermazione di un nesso causale (che, peraltro, tutti gli altri esiti più prossimi ai fatti escludono), non essendo soddisfatto il criterio cronologico, che generalmente è utile a stabilire se l'intervallo di tempo trascorso dall'azione lesiva alla comparsa delle prime manifestazioni di una determinata malattia sia compatibile o meno con l'esistenza del nesso causale.
E', quindi, evidente che il mancato riscontro dell'aggravamento della frattura (fino alla data del 1.04.2010) all'esito dell'accertamento radiografico del 25.1.2010, nonché durante la prima visita di controllo del 01.02.2010, nella quale il dott. non Per_1 aveva evidenziato alcuna “scomposizione dei frammenti e/o viziose consolidazioni”(pag.7 della c.t.u.), non può che supportare la conclusione, cui è pervenuto l'ausiliario, secondo cui “gli esiti algo-disfunzionali della frattura del polso dx, attualmente obiettivati nella signora non siano da ascrivere al trattamento Pt_1 sanitario effettuato dal dott. ”. (cfr. pag. 8 della CTU). CP_1
A fronte dei descritti esiti oggettivi, di alcun pregio è la doglianza per cui il c.t.u., pur constatando l'esistenza di esiti algo-funzionali della frattura del polso destro, non ne abbia individuato le cause. Richiamati i principi sopra espressi in tema di prova del nesso di causalità, è sufficiente rilevare che il presente giudizio è teso all'accertamento della sussistenza di una responsabilità del sanitario convenuto, sicché, esclusa, sulla scorta degli atti e degli argomenti sopra illustrati, la sussistenza di una condotta colposa del sanitario e di un nesso causale tra il suo intervento e i postumi invalidanti, non occorre indagare su quale possa essere stata l'effettivo decorso eziologico della malattia ed individuarne tutte le possibili cause, giacché tale tema esula dall'oggetto del contenzioso. Dunque, in conformità ai quesiti posti, il c.t.u. si è limitato a sottoporre a verifica la condotta del convenuto e la riconducibilità del danno-conseguenza al
16 trattamento sanitario;
esclusa detta riconducibilità ed accertato che i postumi sono emersi in data successiva al 25.1.2010 (anzi, con elevata probabilità, in data successiva all'1.2.2010), ogni ulteriore indagine sarebbe stata superflua, atteso che la mancanza di prova (o l'incertezza insanabile) circa il nesso causale (e, a monte, circa il carattere imperito della condotta) ridonda a carico del paziente danneggiato che chiede il risarcimento (Cass. n. 10188 del 17/04/2025).
La suddetta carenza probatoria comporta, pertanto, la declaratoria di infondatezza dell'impugnazione, che ne determina il conseguente rigetto.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e succ. mod., secondo il valore della causa (determinato alla luce dell'ammontare del corrispettivo pattuito nel contratto nullo e, quindi, secondo lo scaglione di valore ricompreso tra euro 52.0001 ad euro
260.000, in ragione della domanda), riconosciute tutte le fasi, applicati i valori medi ridotti del 50% (in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria nel presente grado).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di AT, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 CP_1
n. 67/2020 emessa dal Tribunale di AT il 14.01.2020, pubblicata in pari data, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1. rigetta l'appello, e per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato Parte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro CP_1
7.160,00, oltre rimb. forf. spese gen., c.p.a. e Iva;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
17 Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di AT del 29.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
18