Art. 12.
Dall'entrata in vigore della presente legge e' consentita una tolleranza di 60 giorni per lo smaltimento delle scorte di riso con oltre il 12 per cento di rottura esistenti presso le aziende industriali e di giorni 150 per lo smaltimento delle scorte di tale riso esistenti in commercio.
Dall'entrata in vigore della presente legge e' consentita una tolleranza di 60 giorni per lo smaltimento delle scorte di riso con oltre il 12 per cento di rottura esistenti presso le aziende industriali e di giorni 150 per lo smaltimento delle scorte di tale riso esistenti in commercio.