Articolo 5 della Legge 20 luglio 2004, n. 189
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1 agosto 2004
Art. 5. (Attivita' formative) 1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.
Entrata in vigore il 1 agosto 2004