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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/06/2025, n. 5036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5036 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6510/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Bellesi Presidente dott. Nicola Di Plotti Giudice dott. Serena Nicotra Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6510/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GASPARIN DANIELA, elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA 19 20122 MILANO
RICORRENTE contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO (C.F. P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex artt. 1 L. 164/82 e 31 D. L.vo 150/11
CONCLUSIONI di parte attrice: “accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 1 L
164/982, il sesso femminile della ricorrente.
Disporre, ai sensi dell'art. 31 comma 5 del d.lgs 150/2011, la rettifica di attribuzione di sesso dell'atto di nascita con assegnazione del nome femminile di e con conseguente ordine Persona_1 all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano o di altro competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro dello stato civile dell'atto di nascita concernente la signora da sesso Parte_1 maschile a femminile con cambiamento del nome in ” Persona_1
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 1 L 164/1982 c.p.c. comunicato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano,
nato a [...]ù) il 22 giugno 1970 , ha rappresentato: Parte_1
pagina 1 di 4 - di non essere sposato e di non avere figli;
- di avere sviluppato sin dall'infanzia la consapevolezza di avere una identità di genere femminile;
- di avere intrapreso in Perù la terapia ormonale da quando aveva 12 anni e di assumere tale terapia a partire dal 2017 sotto il controllo medico del dott. Persona_2
- di essersi sottoposta a vari interventi chirurgici, tra cui la mastoplastica additiva, l'intervento di orchiectomia e di vaginoplastica, entrambi eseguiti in Perù;
- di essersi recata dal medico specialista dot. e di avere ottenuto, all'esito dei colloqui Persona_3 svolti, la diagnosi di disforia di genere;
- di avere intenzione di completare il percorso di transizione da uomo a donna sotto il profilo formale e giuridico con rettifica del sesso e del nome su tutti i documenti identificativi.
Parte attrice ha quindi ha formulato domanda diretta ad ottenere la rettifica nell'attribuzione del sesso.
Nel corso del giudizio, il giudice istruttore ha proceduto all'audizione di parte attrice, che ha riferito:
“Sono l'ultima figlia di quattro fratelli. Ricordo che da piccola giocavo tagliando i sacchetti per fare i vestiti e che, quando avevo 7-8 anni, mi dicevano che non mi dovevo sedere nel modo in cui mi sedevo, ma come un ragazzo. A scuola andavo naturalmente al bagno delle donne e una volta a scuola l'ausiliario mi aveva richiamato, dicendo che non potevo andare in quel bagno ed io mi ero fatta la pipì addosso. La scuola aveva chiamato mia mamma che mi aveva detto che dovevo andare nel bagno dei ragazzi.
In seguito, ricordo che vicino casa erano venute a vivere delle ragazze trans che mi piacevano tanto e una di loro con cui avevo fatto amicizia mi aveva detto che dovevo fare gli ormoni.
A 12 anni ho iniziato a comprarmi gli ormoni in farmacia che mi avevano consigliato queste trans ed ho già cominciato a vedere i cambiamenti, per es. al seno che si ingrossava.
Quando mio padre e i miei fratelli se ne sono accorti, hanno iniziato a picchiarmi e io sono scappata da casa per realizzare il mio sogno.
Sono poi tornata a casa, perché mia madre mi aveva cercato;
però, siccome i miei fratelli ancora non mi accettavano, sono andata via di nuovo.
Sono ritornata a casa a 16 anni e ormai ero tutta cambiata fisicamente, avevo anche i capelli lunghi.
A quel punto i miei familiari hanno capito che mi dovevano accettare.
Mi avevano portato due tre volte dallo psicologo, che però non mi era stato d'aiuto e mi voleva dare gli ormoni maschili.
A 17 anni sono andata in Argentina e lì ho iniziato a fare alcuni interventi chirurgici.
Sono arrivata in Italia nel 1992.
Ho avuto un problema di trombosi e quindi il medico mi aveva detto di smettere di prendere gli ormoni;
ho poi Per_ ripreso la terapia ormonale e la sto continuando seguita dal dott.
L'intervento di vaginoplastica l'ho fatto in Perù.
Non ho mai avuto ripensamenti;
sono totalmente convinta e sono felice quando mi guardo allo specchio perché sono quello che avrei voluto sempre essere.
pagina 2 di 4 Ho scelto il nome , al posto dei nomi . Persona_1 Parte_1
è il nome di mia mamma e è il nome di un'attrice del mio paese che mi piaceva tanto e in cui mi Per_1 Per_1 identificavo.
Sono cittadina italiana;
ho avuto la cittadinanza nel 2023”
Ritiene il Collegio che la domanda possa trovare accoglimento. Parte_1
nato a [...]ù) il 22 giugno 1970, è celibe, come si evince dal Parte_1 certificato prodotto (doc.4).
Dalla relazione della dott. che ha sottoposto parte attrice ad esame medico psicologico, Persona_4 emerge:
- è stata posta la diagnosi di disforia di genere, data la presenza di una marcata discrepanza tra sesso biologico e genere che la parte si attribuisce;
- la valutazione psicodiagnostica ed i colloqui psichiatrici hanno messo in evidenza la pienezza delle capacità cognitive della paziente e l'assenza di problematiche di salute fisica e mentale che potrebbero incidere sul percorso;
- la lunga durata del percorso di transizione sociale e medico, la prosecuzione costante della terapia ormonale, l'esecuzione di interventi chirurgici di modifica dei caratteri sessuali sono indicativi della consapevolezza dell'irreversibilità del percorso e dell'assenza di ripensamenti.
La difesa di parte attrice ha poi prodotto la relazione redatta dal dott. endocrinologo presso Persona_2
l'ambulatorio per l'adeguamento di genere dell'azienda ospedaliera Niguarda, dalla quale si evince la continuità ed assiduità nei controlli ed il buon esito della terapia ormonale.
Il quadro sopra delineato evidenzia quindi la presenza di una diagnosi di transessualità, l'assenza in capo alla parte di disturbi psicopatologici incidenti su tale diagnosi, il carattere definitivo e consapevole della scelta.
Ricorrono quindi i presupposti per accogliere la domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile.
Al riguardo si richiamano i principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e
Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/15), che hanno escluso il carattere obbligatorio dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali anatomici primari per potere ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, laddove venga accertata la serietà e definitività della scelta, la compiutezza dell'approdo finale.
In particolare, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
pagina 3 di 4 La Corte di Cassazione, nella pronuncia sopra citata, ha affermato che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 L. n.
162/84 vanno interpretate avendo presente “l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma
senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.”
Il caso in esame rientra nel paradigma sopra delineato in quanto alla luce delle risultanze documentali sopra citate, degli elementi emersi dall'audizione della parte, del periodo di tempo in cui è maturata la decisione di intraprendere il percorso di transizione, del fatto che la parte ha già effettuato interventi di modifica dei caratteri sessuali, vi è adeguato riscontro della serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di
[...]
di cambiare genere e sesso da maschio a femmina. Parte_1
Tali elementi consentono dunque di affermare che parte attrice, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto. In conformità con quanto richiesto dall'attrice, al prenome “Jamie Edinson” va sostituito il prenome “ Leslie”. Per_1
Va precisato che poiché l'atto di nascita della parte risulta formato all'estero e non vi è evidenza della sua trascrizione in Italia, va disposta in questa sede la rettifica della scheda anagrafica della parte presso il Comune di Milano.
Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano vista la L. 164/82, così provvede:
1 accoglie la domanda di rettificazione di sesso da maschile a femminile proposta da Parte_1
dando atto che il sesso ed il prenome dell'attore devono leggersi ed intendersi
[...] rispettivamente come “femminili” e come “ ” e non altrimenti;
Persona_1
2 ordina all'Ufficio Anagrafe del Comune di Milano di rettificare la scheda anagrafica di
[...]
nato a [...]ù) il 22 giugno 1970, facendo constare, per mezzo di Parte_1 annotazioni, che il sesso ed il prenome dell'attore devono leggersi ed intendersi rispettivamente come
“femminili” e come “ ” e non altrimenti;
Persona_1
3 DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Serena Nicotra dott. Anna Bellesi pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Bellesi Presidente dott. Nicola Di Plotti Giudice dott. Serena Nicotra Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6510/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GASPARIN DANIELA, elettivamente domiciliato in VIALE BIANCA MARIA 19 20122 MILANO
RICORRENTE contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO (C.F. P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex artt. 1 L. 164/82 e 31 D. L.vo 150/11
CONCLUSIONI di parte attrice: “accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 1 L
164/982, il sesso femminile della ricorrente.
Disporre, ai sensi dell'art. 31 comma 5 del d.lgs 150/2011, la rettifica di attribuzione di sesso dell'atto di nascita con assegnazione del nome femminile di e con conseguente ordine Persona_1 all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano o di altro competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro dello stato civile dell'atto di nascita concernente la signora da sesso Parte_1 maschile a femminile con cambiamento del nome in ” Persona_1
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 1 L 164/1982 c.p.c. comunicato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano,
nato a [...]ù) il 22 giugno 1970 , ha rappresentato: Parte_1
pagina 1 di 4 - di non essere sposato e di non avere figli;
- di avere sviluppato sin dall'infanzia la consapevolezza di avere una identità di genere femminile;
- di avere intrapreso in Perù la terapia ormonale da quando aveva 12 anni e di assumere tale terapia a partire dal 2017 sotto il controllo medico del dott. Persona_2
- di essersi sottoposta a vari interventi chirurgici, tra cui la mastoplastica additiva, l'intervento di orchiectomia e di vaginoplastica, entrambi eseguiti in Perù;
- di essersi recata dal medico specialista dot. e di avere ottenuto, all'esito dei colloqui Persona_3 svolti, la diagnosi di disforia di genere;
- di avere intenzione di completare il percorso di transizione da uomo a donna sotto il profilo formale e giuridico con rettifica del sesso e del nome su tutti i documenti identificativi.
Parte attrice ha quindi ha formulato domanda diretta ad ottenere la rettifica nell'attribuzione del sesso.
Nel corso del giudizio, il giudice istruttore ha proceduto all'audizione di parte attrice, che ha riferito:
“Sono l'ultima figlia di quattro fratelli. Ricordo che da piccola giocavo tagliando i sacchetti per fare i vestiti e che, quando avevo 7-8 anni, mi dicevano che non mi dovevo sedere nel modo in cui mi sedevo, ma come un ragazzo. A scuola andavo naturalmente al bagno delle donne e una volta a scuola l'ausiliario mi aveva richiamato, dicendo che non potevo andare in quel bagno ed io mi ero fatta la pipì addosso. La scuola aveva chiamato mia mamma che mi aveva detto che dovevo andare nel bagno dei ragazzi.
In seguito, ricordo che vicino casa erano venute a vivere delle ragazze trans che mi piacevano tanto e una di loro con cui avevo fatto amicizia mi aveva detto che dovevo fare gli ormoni.
A 12 anni ho iniziato a comprarmi gli ormoni in farmacia che mi avevano consigliato queste trans ed ho già cominciato a vedere i cambiamenti, per es. al seno che si ingrossava.
Quando mio padre e i miei fratelli se ne sono accorti, hanno iniziato a picchiarmi e io sono scappata da casa per realizzare il mio sogno.
Sono poi tornata a casa, perché mia madre mi aveva cercato;
però, siccome i miei fratelli ancora non mi accettavano, sono andata via di nuovo.
Sono ritornata a casa a 16 anni e ormai ero tutta cambiata fisicamente, avevo anche i capelli lunghi.
A quel punto i miei familiari hanno capito che mi dovevano accettare.
Mi avevano portato due tre volte dallo psicologo, che però non mi era stato d'aiuto e mi voleva dare gli ormoni maschili.
A 17 anni sono andata in Argentina e lì ho iniziato a fare alcuni interventi chirurgici.
Sono arrivata in Italia nel 1992.
Ho avuto un problema di trombosi e quindi il medico mi aveva detto di smettere di prendere gli ormoni;
ho poi Per_ ripreso la terapia ormonale e la sto continuando seguita dal dott.
L'intervento di vaginoplastica l'ho fatto in Perù.
Non ho mai avuto ripensamenti;
sono totalmente convinta e sono felice quando mi guardo allo specchio perché sono quello che avrei voluto sempre essere.
pagina 2 di 4 Ho scelto il nome , al posto dei nomi . Persona_1 Parte_1
è il nome di mia mamma e è il nome di un'attrice del mio paese che mi piaceva tanto e in cui mi Per_1 Per_1 identificavo.
Sono cittadina italiana;
ho avuto la cittadinanza nel 2023”
Ritiene il Collegio che la domanda possa trovare accoglimento. Parte_1
nato a [...]ù) il 22 giugno 1970, è celibe, come si evince dal Parte_1 certificato prodotto (doc.4).
Dalla relazione della dott. che ha sottoposto parte attrice ad esame medico psicologico, Persona_4 emerge:
- è stata posta la diagnosi di disforia di genere, data la presenza di una marcata discrepanza tra sesso biologico e genere che la parte si attribuisce;
- la valutazione psicodiagnostica ed i colloqui psichiatrici hanno messo in evidenza la pienezza delle capacità cognitive della paziente e l'assenza di problematiche di salute fisica e mentale che potrebbero incidere sul percorso;
- la lunga durata del percorso di transizione sociale e medico, la prosecuzione costante della terapia ormonale, l'esecuzione di interventi chirurgici di modifica dei caratteri sessuali sono indicativi della consapevolezza dell'irreversibilità del percorso e dell'assenza di ripensamenti.
La difesa di parte attrice ha poi prodotto la relazione redatta dal dott. endocrinologo presso Persona_2
l'ambulatorio per l'adeguamento di genere dell'azienda ospedaliera Niguarda, dalla quale si evince la continuità ed assiduità nei controlli ed il buon esito della terapia ormonale.
Il quadro sopra delineato evidenzia quindi la presenza di una diagnosi di transessualità, l'assenza in capo alla parte di disturbi psicopatologici incidenti su tale diagnosi, il carattere definitivo e consapevole della scelta.
Ricorrono quindi i presupposti per accogliere la domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile.
Al riguardo si richiamano i principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n.221/2015) e
Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/15), che hanno escluso il carattere obbligatorio dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali anatomici primari per potere ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, laddove venga accertata la serietà e definitività della scelta, la compiutezza dell'approdo finale.
In particolare, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
pagina 3 di 4 La Corte di Cassazione, nella pronuncia sopra citata, ha affermato che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 L. n.
162/84 vanno interpretate avendo presente “l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma
senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica.”
Il caso in esame rientra nel paradigma sopra delineato in quanto alla luce delle risultanze documentali sopra citate, degli elementi emersi dall'audizione della parte, del periodo di tempo in cui è maturata la decisione di intraprendere il percorso di transizione, del fatto che la parte ha già effettuato interventi di modifica dei caratteri sessuali, vi è adeguato riscontro della serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di
[...]
di cambiare genere e sesso da maschio a femmina. Parte_1
Tali elementi consentono dunque di affermare che parte attrice, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto. In conformità con quanto richiesto dall'attrice, al prenome “Jamie Edinson” va sostituito il prenome “ Leslie”. Per_1
Va precisato che poiché l'atto di nascita della parte risulta formato all'estero e non vi è evidenza della sua trascrizione in Italia, va disposta in questa sede la rettifica della scheda anagrafica della parte presso il Comune di Milano.
Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano vista la L. 164/82, così provvede:
1 accoglie la domanda di rettificazione di sesso da maschile a femminile proposta da Parte_1
dando atto che il sesso ed il prenome dell'attore devono leggersi ed intendersi
[...] rispettivamente come “femminili” e come “ ” e non altrimenti;
Persona_1
2 ordina all'Ufficio Anagrafe del Comune di Milano di rettificare la scheda anagrafica di
[...]
nato a [...]ù) il 22 giugno 1970, facendo constare, per mezzo di Parte_1 annotazioni, che il sesso ed il prenome dell'attore devono leggersi ed intendersi rispettivamente come
“femminili” e come “ ” e non altrimenti;
Persona_1
3 DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 5 giugno 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Serena Nicotra dott. Anna Bellesi pagina 4 di 4