TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 21/07/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo italiano
TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I PA R M A
SEZIONE PRIMA CIVILE
Proc. N.R.G. 3512/2024
Il Tribunale Ordinario di Parma, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 3512 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MAG- Parte_1 C.F._1
GIORELLI ENRICO parte ricorrente contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. LAURIOLA ROSA parte resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come in verbale di udienza in data
3/07/2025
pag. 1 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 2/12/2024 coniuge divorziato da Parte_1 [...] per sentenza del Tribunale di Parma n. 1217/2007 del 13/09/2007, Parte_2 adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la revoca del contributo posto a suo carico in sede di divorzio per il mantenimento del figlio maggiorenne Per_1
A sostegno della propria domanda, il ricorrente - premesso che la sentenza divorzile aveva stabilito un contributo a suo carico per il mantenimento dei due figli nati dal matrimonio
(cl. 1994) e (cl. 1999) pari ad € 520,00 mensili rivalutabili, oltre al 50% Per_1 Per_2 delle spese straordinarie - adduceva il raggiungimento di una condizione di autosufficienza economica da parte del primogenito, ormai non più convivente con la madre.
Si costituiva in giudizio la quale contestava la domanda di Controparte_1 parte ricorrente, instando in via principale per un aumento del contributo paterno al mante- nimento dei due figli nella misura di € 1.275,00 rivalutabili (€ 637,50 cad.), oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza fissata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c. in data 3/06/2025 le parti, presenti personalmente, erano sentite dal Giudice delegato che, all'esito, formulava a verbale la se- guente proposta, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., ai fini di una definizione conciliativa del giudizio:
- revoca del contributo paterno al mantenimento del figlio con decorrenza Per_1 dal mese di giugno 2025;
- aumento del contributo paterno al mantenimento del figlio nella misura Per_2 di € 450,00 mensili rivalutabili, con decorrenza dal mese di giugno del 2025, fermo il riparto al 50% tra i genitori delle spese straordinarie disciplinate secondo il più recente protocollo del Tribunale;
- compensazione integrale delle spese di lite
Successivamente, all'udienza del 3/07/2025 entrambe le parti confermavano di accettare la suddetta proposta ed i rispettivi procuratori precisavano le conclusioni in conformità, con rinuncia a termini per scritti conclusivi.
La causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consi- glio del 21/07/2025.
§
Ritiene il Collegio che quanto concordato dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato, non presenti pag. 2 profili di contrarietà all'ordine pubblico ad a disposizioni di carattere imperativo, rappre- sentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a non porsi in contrasto con gli interessi dei due figli maggiorenni della coppia.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche in ordine alle spese di lite, sussisto- no giustificate ragioni per disporne una compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, in parziale modifica delle condizioni di cui alla sen- tenza del Tribunale di Parma n. 1217/2007, depositata il 19/09/2007;
1. revoca il contributo posto in capo a per il mantenimento del figlio Parte_1 con decorrenza dal mese di giugno 2025; Per_1
2. ridetermina il contributo posto in capo a per il mantenimento del fi- Parte_1 glio nella misura di € 450,00 mensili, importo, rivalutabile annualmente se- Per_2 condo gli indici Istat, da corrispondere alla madre entro il giorno 10 di ogni mese con decorrenza dal mese di giugno 2025, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Parma che di seguito si richiama:
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad ec- cezione dei medicinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
• apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifi- co, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previa- mente concordata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dota- zione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didatti- pag. 3 ca, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente con- cordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio dif- ferenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00;
• le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponi- bilità di altri familiari;
• baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione
• centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura
• ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medi- co curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assen- za di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
• gite scolastiche con pernottamento;
pag. 4 • corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
• corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
• corsi di musica e strumenti musicali;
• un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed ab- bigliamento
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richie- derà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso co- me consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esigenze di spe- sa dei figli.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dal- la documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai fi- gli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegna- pag. 5 ti, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quo- ta proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i geni- tori determinata nel provvedimento.
3. fermo il resto per quanto di ragione;
4. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data
21/07/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
pag. 6