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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/12/2025, n. 4102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4102 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4800 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, rimessa al Collegio per la decisione il
TRA
) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura a margine del ricorso, dall'avv. PALLADINO VINCENZO ) C.F._2 presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza del 17.12.2025 il procuratore di parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 27.06.2023, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio in Udine (UD) con il resistente in data 16.08.2016, dal quale era nata la figlia
(il 4.01.2017) e di essersi separata con sentenza di separazione giudiziale del Per_1
5.01.2022, passata in giudicata, ove era stato previsto l'affido esclusivo della minore alla madre, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, la regolamentazione dei tempi di
1 permanenza con il padre, la previsione a carico del resistente di contribuire al mantenimento della figlia versando la somma mensile di euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, nulla a titolo di mantenimento della moglie. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, l'affido esclusivo della minore alla madre, l'assegnazione della casa coniugale a sé, la determinazione di un assegno di mantenimento per la figlia oltre al
50% delle spese extra assegno e il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 6.02.2024 il Giudice, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione attesa la mancata costituzione di parte resistente, autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati, confermando le condizioni della separazione.
All'esito dell'udienza cartolare del 17.12.2025 il Giudice, lette le note, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del resistente, regolarmente convenuto in giudizio e non costituitosi.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del 5.01.2022. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n.
898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Va confermato l'affido esclusivo della minore alla madre, con collocazione presso la stessa, così come disposto dal Tribunale di Udine con sentenza di separazione giudiziale del
5.01.2022, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi contrari. Ed invero, il resistente, come riferito dalla ricorrente (cfr. udienza del 6.02.2024), dal 2019 non partecipa attivamente alla vita minore disinteressandosi completamente alla stessa. Circostanza, quest'ultima, che conferma un esercizio della potestà genitoriale discontinuo e inidoneo ad affrontare quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta anche a carico di quel genitore con il quale il figlio non stia stabilmente e giustifica, dunque, un provvedimento di affido esclusivo.
Va pertanto confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente attesa la ratio ad essa sottesa ovvero tutelare l'interesse dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti.
Considerata la distanza tra i luoghi di residenza delle parti, in quanto la minore vive a Castel
2 VO (CE) mentre il resistente a Genova, il padre potrà vedere liberamente la minore, previo accordo telefonico con la madre, con un minimo di due fine settimana al mese ovvero il primo e il terzo fine settimana di ogni mese, secondo orari concordati tra le parti e fatti salvi diversi accordi non pregiudizievoli per la minore . Le festività di Natale, Capodanno, Per_1
FA e Pasqua saranno regolate di anno in anno secondo il principio dell'alternanza. Inoltre, la minore starà con il padre per 15 giorni nel periodo estivo (mese di luglio o agosto), anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno.
Il Tribunale ritiene congruo confermare il contributo di mantenimento a carico del padre in favore della figlia minore non essendo emersi nel corso del giudizio elementi che consentano di ricostruire la capacità reddituale del resistente. Pertanto, il padre dovrà contribuire al mantenimento della figlia, versando alla ricorrente la somma mensile di €250,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, ritiene il
Tribunale che non possa essere accolta la domanda della ricorrente volta ad ottenere l'imposizione, a carico del resistente, di un assegno divorzile in suo favore. Sul punto, la
Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, che discende direttamente dal principio costituzionale di solidarietà e che si traduce nel riconoscimento di un contributo diretto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento di un livello reddituale adeguato all'apporto fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate” (cfr. Cass., SS.UU., n. 18287 del 2018). Nel caso di specie, in assenza di documenti che consentano di ricostruire la capacità reddituale delle parti non è possibile verificare la sussistenza di una disparità reddituale tra le stesse. Inoltre, la ricorrente nulla ha dedotto in merito al contributo fornito nella cura della casa e dei figli con rinuncia alle proprie aspettative professionali, né ha fornito specifiche allegazioni in merito al predetto elemento, necessario presupposto, unitamente alla sussistenza di una disparità reddituale tra i coniugi, per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Pertanto, la domanda di assegno divorzile va rigettata.
La contumacia di parte resistente e la natura costitutiva del giudizio determinano la non ripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in UDINE (UD) il 16.08.2016 da
), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
3 10.04.1995 e ( ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
27.08.1990;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di UDINE (UD) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 114,
Parte I, Serie, Anno 2016);
3. conferma l'affido esclusivo della figlia minore alla madre anche per le decisioni di maggiore interesse, con collocazione prevalente presso la stessa e diritto di visita del padre come stabilito in parte motiva;
4. conferma l'assegnazione casa familiare alla ricorrente, la quale vi coabiterà con la figlia;
5. conferma a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente quale contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 250,00, entro il 5 di ogni mese a Per_1 mezzo bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno;
6. Rigetta la richiesta di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente;
7. Dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 18.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4800 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, rimessa al Collegio per la decisione il
TRA
) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura a margine del ricorso, dall'avv. PALLADINO VINCENZO ) C.F._2 presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza del 17.12.2025 il procuratore di parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 27.06.2023, la ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio in Udine (UD) con il resistente in data 16.08.2016, dal quale era nata la figlia
(il 4.01.2017) e di essersi separata con sentenza di separazione giudiziale del Per_1
5.01.2022, passata in giudicata, ove era stato previsto l'affido esclusivo della minore alla madre, l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, la regolamentazione dei tempi di
1 permanenza con il padre, la previsione a carico del resistente di contribuire al mantenimento della figlia versando la somma mensile di euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, nulla a titolo di mantenimento della moglie. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, l'affido esclusivo della minore alla madre, l'assegnazione della casa coniugale a sé, la determinazione di un assegno di mantenimento per la figlia oltre al
50% delle spese extra assegno e il riconoscimento dell'assegno divorzile in suo favore.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 6.02.2024 il Giudice, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione attesa la mancata costituzione di parte resistente, autorizzava i coniugi a continuare a vivere separati, confermando le condizioni della separazione.
All'esito dell'udienza cartolare del 17.12.2025 il Giudice, lette le note, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del resistente, regolarmente convenuto in giudizio e non costituitosi.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza del 5.01.2022. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n.
898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Va confermato l'affido esclusivo della minore alla madre, con collocazione presso la stessa, così come disposto dal Tribunale di Udine con sentenza di separazione giudiziale del
5.01.2022, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi contrari. Ed invero, il resistente, come riferito dalla ricorrente (cfr. udienza del 6.02.2024), dal 2019 non partecipa attivamente alla vita minore disinteressandosi completamente alla stessa. Circostanza, quest'ultima, che conferma un esercizio della potestà genitoriale discontinuo e inidoneo ad affrontare quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta anche a carico di quel genitore con il quale il figlio non stia stabilmente e giustifica, dunque, un provvedimento di affido esclusivo.
Va pertanto confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente attesa la ratio ad essa sottesa ovvero tutelare l'interesse dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti.
Considerata la distanza tra i luoghi di residenza delle parti, in quanto la minore vive a Castel
2 VO (CE) mentre il resistente a Genova, il padre potrà vedere liberamente la minore, previo accordo telefonico con la madre, con un minimo di due fine settimana al mese ovvero il primo e il terzo fine settimana di ogni mese, secondo orari concordati tra le parti e fatti salvi diversi accordi non pregiudizievoli per la minore . Le festività di Natale, Capodanno, Per_1
FA e Pasqua saranno regolate di anno in anno secondo il principio dell'alternanza. Inoltre, la minore starà con il padre per 15 giorni nel periodo estivo (mese di luglio o agosto), anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno.
Il Tribunale ritiene congruo confermare il contributo di mantenimento a carico del padre in favore della figlia minore non essendo emersi nel corso del giudizio elementi che consentano di ricostruire la capacità reddituale del resistente. Pertanto, il padre dovrà contribuire al mantenimento della figlia, versando alla ricorrente la somma mensile di €250,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, ritiene il
Tribunale che non possa essere accolta la domanda della ricorrente volta ad ottenere l'imposizione, a carico del resistente, di un assegno divorzile in suo favore. Sul punto, la
Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, che discende direttamente dal principio costituzionale di solidarietà e che si traduce nel riconoscimento di un contributo diretto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento di un livello reddituale adeguato all'apporto fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate” (cfr. Cass., SS.UU., n. 18287 del 2018). Nel caso di specie, in assenza di documenti che consentano di ricostruire la capacità reddituale delle parti non è possibile verificare la sussistenza di una disparità reddituale tra le stesse. Inoltre, la ricorrente nulla ha dedotto in merito al contributo fornito nella cura della casa e dei figli con rinuncia alle proprie aspettative professionali, né ha fornito specifiche allegazioni in merito al predetto elemento, necessario presupposto, unitamente alla sussistenza di una disparità reddituale tra i coniugi, per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Pertanto, la domanda di assegno divorzile va rigettata.
La contumacia di parte resistente e la natura costitutiva del giudizio determinano la non ripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in UDINE (UD) il 16.08.2016 da
), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
3 10.04.1995 e ( ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
27.08.1990;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di UDINE (UD) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 114,
Parte I, Serie, Anno 2016);
3. conferma l'affido esclusivo della figlia minore alla madre anche per le decisioni di maggiore interesse, con collocazione prevalente presso la stessa e diritto di visita del padre come stabilito in parte motiva;
4. conferma l'assegnazione casa familiare alla ricorrente, la quale vi coabiterà con la figlia;
5. conferma a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente quale contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 250,00, entro il 5 di ogni mese a Per_1 mezzo bonifico o vaglia postale, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno;
6. Rigetta la richiesta di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente;
7. Dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 18.12.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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