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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 02/10/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 508/2023 avente ad oggetto: cessione dei crediti promossa da:
(C.F. ), già in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
dott. , elettivamente domiciliata presso l'Avv. Monica Fazio del Foro di Milano, che la Parte_3
rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. , in persona del Sindaco pro-tempore dott. Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso l'Avv. Simone Bellingeri dell'Avvocatura Persona_1
Comunale di , che lo rappresenta e difende per procura in atti;
CP_1
PARTE APPELLATA
Udienza di rimessione della causa al Collegio del 23.9.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
pagina 1 di 8 Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, richiamate in ogni caso le domande e le eccezioni svolte in primo grado, in parziale riforma della sentenza n.
861/22 pubblicata il 10/10/22 del Tribunale di Alessandria, sezione civile, in funzione di Giudice
Unico, condannare il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore di oltre a quanto statuito dal Giudice di primo grado, anche al pagamento degli Parte_1
interessi indicati nelle note debito – pari a € 6.896,60, o quella maggiore o minore somma risultata in corso di causa, oltre interessi di mora da calcolarsi dal giorno della domanda all'effettivo pagamento da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art.1284 Codice Civile, così come novellato dall'art.17, comma
1, D.L. 12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs n. 231/02 secondo quanto indicato dal
D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 - oltre al riconoscimento delle spese processuali e della consulenza tecnica d'ufficio. In ogni caso, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: per scrupolo di difesa, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate con la memoria ex art. 183, VI comma n. 2 cpc e ci si oppone alle avversarie istanze.
PER PARTE APPELLATA:
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis,
-rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria, Parte_1
sezione civile n. 861/2022 e per l'effetto confermare la medesima;
-condannare parte appellante a rifondere al le spese di lite del presente grado di Controparte_1
giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con decreto ingiuntivo n. 252/2017 del 15.2.2017 il Tribunale di Alessandria ingiungeva al
[...]
di pagare la somma di € 112.055,56, oltre a spese notarili per € 132,00, interessi come da CP_1
domanda e spese della procedura a che con il ricorso monitorio aveva Parte_2
allegato:
-di essere divenuta cessionaria di crediti vantati da verso il in forza Controparte_2 CP_1
di una serie di fatture;
-di essere pertanto creditrice dell'importo di € 105.158,96 per sorte capitale (come da estratto notarile doc. 2), oltre a € 10.990,98 a titolo di interessi su tale sorte capitale alla data del 23.12.16, calcolati ai sensi degli artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002, secondo quanto indicato dal D.Lgs. 192/2012; oltre interessi anatocistici;
pagina 2 di 8 -di essere altresì creditrice dell'importo di € 6.896,60 a titolo di interessi di mora maturati per il ritardato pagamento di altre fatture cedute (come da estratto notarile doc. 4); oltre agli interessi su tale importo.
Con atto di citazione il proponeva opposizione avverso il suddetto decreto Controparte_1
ingiuntivo deducendo:
-di aver già pagato alla data del 6.12.2016, quindi anteriormente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, fatture per un ammontare complessivo di € 81.174,20;
-che ulteriori fatture del valore complessivo di € 4.599,00 erano in corso di pagamento;
-che le fatture nn. 2015900226, 2015900755 e 2015900756 erano relative ad attività svolta nell'ambito di una procedura di affidamento indetta dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione, nel periodo in cui il aveva dichiarato il dissesto finanziario, pertanto le richieste di Controparte_1
compenso dovevano essere inviate alla Commissione e non al CP_1
-che, essendo l'ammontare delle somme ingiunte quasi interamente non dovuto, neppure gli interessi moratori calcolati su tali somme erano dovuti;
-che il calcolo degli interessi di mora effettuato dalla banca era incomprensibile.
costituendosi, confermava che a seguito dei pagamenti da parte del Parte_2
il credito si era ridotto a € 19.392,76 per sorte capitale e € 4.277,71 per interessi di mora, e CP_1
allegava che nulla era stato pagato con riguardo all'ulteriore importo ingiunto di € 6.896,60 quali interessi di mora per il ritardato pagamento di altre forniture.
Con sentenza n. 861/2022 pubblicata il 10.10.2022, il Tribunale di Alessandria rilevava che:
-la stessa convenuta opposta aveva riconosciuto di aver ricevuto il pagamento di € 81.174,20 per le fatture nn. 20150041, 2015000042, 2015000102, 2015900225, 2015900569, 2015900778,
2015901047, 2015901062, 2015901279, in data antecedente a quella del deposito del decreto ingiuntivo, e per le fatture nn. 2015900249 e n. 2015900409 nel tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la notifica del decreto ingiuntivo;
pertanto la pretesa creditoria era stata ridotta a € 19.385,76
(oltre interessi);
-relativamente alle fatture nn. 2015900226, 2015900755 e 2015900756, risultava in atti la prova del titolo negoziale sotteso al credito azionato, poiché il aveva prodotto il contratto di affidamento CP_1
del servizio di recupero crediti e di accertamento entrate tributarie intercorso con la Controparte_2
dal quale risultava chiaramente l'indicazione del come ente aggiudicatore;
pertanto il
[...] CP_1 doveva essere condannato al pagamento per tali fatture dell'importo di € 19.385,76, su cui CP_1
erano dovuti gli interessi di mora e gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori;
pagina 3 di 8 -la domanda di di pagamento degli interessi moratori sulle ulteriori fatture Parte_2
pagate in ritardo non poteva essere accolta;
la convenuta opposta non aveva infatti fornito prova del titolo fondante la pretesa creditoria, avendo allegato solo un prospetto dalla stessa formato, contenente l'indicazione delle fatture con la data e il relativo ammontare, come riscontrato anche dalla c.t.u.; si trattava di documentazione insufficiente a provare la debenza degli interessi di mora, atteso che in mancanza di documentazione negoziale intercorsa tra le parti originarie del rapporto oggetto di fatturazione non era possibile ricavare la data di scadenza delle singole fatture e, di conseguenza, la data di decorrenza della maturazione degli interessi moratori, che spettava alla convenuta opposta provare quale elemento costitutivo della propria pretesa creditoria;
-alla luce del parziale accoglimento dell'opposizione sussistevano i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite e per porre le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti nei limiti del 50% ciascuna.
Il Tribunale, pertanto, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il a pagare a Controparte_1 il residuo importo di € 19.385,76, oltre interessi ex artt. 2 e 5 D.Lgs. Parte_2
231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture sino al saldo effettivo, e oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che alla data di notifica del decreto ingiuntivo erano scaduti da oltre sei mesi;
compensava integralmente le spese di lite tra le parti e poneva le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti nei limiti del 50% ciascuna.
Con atto di citazione in appello, (già impugnava la Parte_1 Parte_2
sentenza del Tribunale articolando i motivi di gravame di seguito illustrati e formulando le conclusioni sopra riportate.
Il costituendosi, chiedeva di rigettare l'appello in quanto infondato, Controparte_1
confermando la sentenza di primo grado.
II. L'appello è articolato in due motivi di gravame.
Con il primo motivo - “Violazione dell'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c. in relazione alla prova della sussistenza delle note debito interessi” - l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto come dovuti gli interessi di mora indicati nelle Note di Debito, pari a € 6.896,60, per ritardato pagamento di fatture diverse (da quelle oggetto della prima domanda svolta con il ricorso monitorio); allega che: il Tribunale non tiene in considerazione il principio sancito dagli artt. 2697 c.c.
e 115 c.p.c. della corretta distribuzione dell'onere probatorio, per cui il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, mentre è
pagina 4 di 8 il debitore convenuto che deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa;
nel caso di specie il ritardo del pagamento è pacifico e non contestato;
nel dettaglio allegato alle Note di Debito sono indicate le singole fatture, il cui ritardo nel pagamento ha generato gli interessi di mora per i quali è stata emessa la Nota Debito, e in relazione a ciascuna fattura sono indicati il nominativo della società che l'aveva emessa, l'importo, la data di emissione e di scadenza, la data di inizio decorrenza degli interessi di mora;
in via cautelativa, attraverso le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 comma 6
n. 2 c.p.c. i testi avrebbero confermato quanto emerge già documentalmente, ossia il tardivo pagamento delle fatture che hanno generato le Note di Debito.
Il eccepisce l'infondatezza del motivo, osservando che le ragioni esposte sono Controparte_1
generiche e inconsistenti, il calcolo degli interessi è incomprensibile, non sono stati prodotti i documenti a fondamento della pretesa ma esclusivamente un prospetto formato dalla stessa controparte.
Il motivo è infondato.
Part pretende il pagamento di importi per interessi moratori dovuti per tardivo pagamento di altre fatture, diverse da quelle oggetto della originaria domanda sulla sorte capitale, sulla base di una nota di debito e di un prospetto, entrambi di sua provenienza unilaterale (doc. 7 prodotto nel giudizio di opposizione;
in sede monitoria era invece stato prodotto l'estratto delle scritture contabili autenticato da notaio relativo alla nota di debito, doc. 4).
La nota di debito nonché il prospetto allegato, ancora richiamati in appello, sono privi di qualsivoglia
Part efficacia probatoria siccome predisposti dalla stessa come rilevato dall'appellato e dal Tribunale. Part Sostanzialmente ha emesso una nota di debito per l'importo degli interessi di mora che sarebbero maturati per il ritardo nel pagamento di fatture cedute elencate nel prospetto allegato, senza produrre le fatture ivi indicate, i contratti da cui sorge il credito, né qualsivoglia documentazione delle date di scadenza delle fatture e del pagamento, necessari per verificare l'esistenza della fonte del diritto preteso, la corretta decorrenza degli interessi e la correttezza del tasso applicato secondo le previsioni contrattuali.
Come rilevato dalla c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado, gli interessi di mora domandati per
€ 6.896,60 sono relativi a fatture emesse nel 2014, ma “non avendo a disposizione nessun documento che attesti il pagamento, le condizioni di regolamento, la data e l'importo (e nemmeno le fatture in questione), non è possibile verificare la correttezza dell'ammontare preteso a titolo di interessi di mora”.
pagina 5 di 8 Part Ed è onere di che agisce in giudizio domandando il pagamento del proprio credito, provare l'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa.
Non vi è stata alcuna mancata contestazione rilevante ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; il
[...]
ha contestato, fin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, che il calcolo degli interessi CP_1
era incomprensibile e che nulla era dovuto a tale titolo;
e comunque, a fronte della mancata produzione di documentazione necessaria, il non è stato messo in condizione di svolgere adeguatamente il CP_1
suo diritto di difesa con riferimento a ciascuno specifico dato utilizzato da controparte per svolgere i conteggi, dovendosi escludere comunque il meccanismo dell'art. 115 c.p.c..
Le istanze istruttorie dedotte in primo grado e richiamate nell'atto di appello sono inammissibili, essendo i capi di prova generici e valutativi.
Con il secondo motivo – “Violazione dell'art. 91 c.p.c. - Errata compensazione delle spese processuali e della suddivisione a metà della consulenza tecnica d'ufficio” – l'appellante censura la statuizione sulle spese di lite e di c.t.u., deducendo che: il Tribunale avrebbe dovuto porre le spese di lite a carico della parte soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e non compensarle;
come stabilito da Cass. civ. Sez.
Un. 32061/2022 chi vince la causa di poco non paga le spese alla controparte;
l'accoglimento molto ridotto della domanda in unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, che si configura se la domanda è articolata in più capi;
il Giudice per poter compensare le spese in presenza di ragioni gravi ed eccezionali deve motivare queste ragioni;
analogo ragionamento deve farsi per le spese di c.t.u. che dovevano essere poste solo a carico della parte soccombente.
Il eccepisce l'infondatezza del motivo, osservando che il Tribunale ha Controparte_1
correttamente compensato le spese di lite alla luce del parziale accoglimento dell'opposizione; infatti nel caso di specie, solo dopo che il ha provato di aver pagato gran parte della somma richiesta, CP_1
Part ha rinunciato parzialmente alle proprie pretese, è stato provato soltanto parte del credito oggetto di ingiunzione, anche in punto interessi le somme riconosciute e oggetto di condanna sono risultate inferiori rispetto alle pretese avanzate, il decreto ingiuntivo opposto è stato revocato.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha correttamente compensato le spese tra le parti, sussistendone i presupposti;
la pronuncia
Cass. civ. S.U. 32061/2022 (citata dall'appellante) consente la compensazione quando, come nel caso di specie, vi è un rilevante divario tra quanto domandato da chi agisce in giudizio e quanto oggetto di pronuncia;
non è invece pertinente il richiamo al principio per cui in tale situazione la parte non deve pagina 6 di 8 Part essere condannata a pagare spese a controparte, posto che il Tribunale non ha condannato a pagare spese di lite al CP_1
Part ha agito per un credito di oltre 120 mila euro (€ 105.158,96 per sorte capitale, € 10.990,98 per interessi su tale sorte capitale, € 6.896,60 a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento di altre fatture, oltre ulteriori interessi su tali importi) e il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo, revocato il decreto e riconosciuto un credito di € 19.385,76 oltre interessi come sopra indicati;
dall'importo originariamente domandato sono stati detratti i pagamenti già effettuati dal Part
allegati con l'atto di opposizione (e solo a seguito dell'opposizione riconosciuti da , e CP_1
l'importo di € 6.896,60 domandato a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento di altre fatture, su cui la domanda è stata rigettata.
A fronte del rilevante divario tra l'importo domandato e l'importo oggetto di sentenza, tenuto conto che Part solo dopo l'opposizione ha riconosciuto i pagamenti già effettuati dal riducendo la CP_1 pretesa, e considerata l'infondatezza della pretesa concernente gli interessi di mora per ritardato pagamento di altre fatture, sussistevano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
Per le stesse ragioni è corretta la statuizione in punto spese di c.t.u..
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 1.134,00 per fase di studio, €
921,00 per fase introduttiva, € 1.911,00 per fase decisionale, per totali € 3.966,00 per compensi;
oltre al
15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Sussistono i presupposti per il riconoscimento d'ufficio di una somma a carico della parte appellante soccombente e a favore della controparte ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., a fronte della colpa grave con cui ha agito l'appellante, proponendo motivi di gravame manifestamente infondati, costringendo l'ente pubblico a subire un giudizio inutile, implicante l'esborso di denaro pubblico per incaricare la difesa;
la somma viene equitativamente determinata in misura pari all'ammontare dei compensi, pari a
€ 3.966,00.
pagina 7 di 8 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da già avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 861/2022 del Tribunale di Alessandria, pubblicata il 10.10.2022, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 3.966,00, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi,
CPA ed IVA se dovuta;
-condanna parte appellate al pagamento in favore di parte appellata dell'ulteriore somma di € 3.966,00 ex art. 96 comma 3 c.p.c..
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 26.9.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 508/2023 avente ad oggetto: cessione dei crediti promossa da:
(C.F. ), già in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
dott. , elettivamente domiciliata presso l'Avv. Monica Fazio del Foro di Milano, che la Parte_3
rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. , in persona del Sindaco pro-tempore dott. Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso l'Avv. Simone Bellingeri dell'Avvocatura Persona_1
Comunale di , che lo rappresenta e difende per procura in atti;
CP_1
PARTE APPELLATA
Udienza di rimessione della causa al Collegio del 23.9.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
pagina 1 di 8 Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, richiamate in ogni caso le domande e le eccezioni svolte in primo grado, in parziale riforma della sentenza n.
861/22 pubblicata il 10/10/22 del Tribunale di Alessandria, sezione civile, in funzione di Giudice
Unico, condannare il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore di oltre a quanto statuito dal Giudice di primo grado, anche al pagamento degli Parte_1
interessi indicati nelle note debito – pari a € 6.896,60, o quella maggiore o minore somma risultata in corso di causa, oltre interessi di mora da calcolarsi dal giorno della domanda all'effettivo pagamento da calcolarsi in base al tasso previsto dall'art.1284 Codice Civile, così come novellato dall'art.17, comma
1, D.L. 12/09/14 n. 132, ossia al saggio previsto dal D.Lgs n. 231/02 secondo quanto indicato dal
D.Lgs. n. 192 del 9/11/12 - oltre al riconoscimento delle spese processuali e della consulenza tecnica d'ufficio. In ogni caso, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: per scrupolo di difesa, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate con la memoria ex art. 183, VI comma n. 2 cpc e ci si oppone alle avversarie istanze.
PER PARTE APPELLATA:
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis,
-rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria, Parte_1
sezione civile n. 861/2022 e per l'effetto confermare la medesima;
-condannare parte appellante a rifondere al le spese di lite del presente grado di Controparte_1
giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con decreto ingiuntivo n. 252/2017 del 15.2.2017 il Tribunale di Alessandria ingiungeva al
[...]
di pagare la somma di € 112.055,56, oltre a spese notarili per € 132,00, interessi come da CP_1
domanda e spese della procedura a che con il ricorso monitorio aveva Parte_2
allegato:
-di essere divenuta cessionaria di crediti vantati da verso il in forza Controparte_2 CP_1
di una serie di fatture;
-di essere pertanto creditrice dell'importo di € 105.158,96 per sorte capitale (come da estratto notarile doc. 2), oltre a € 10.990,98 a titolo di interessi su tale sorte capitale alla data del 23.12.16, calcolati ai sensi degli artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002, secondo quanto indicato dal D.Lgs. 192/2012; oltre interessi anatocistici;
pagina 2 di 8 -di essere altresì creditrice dell'importo di € 6.896,60 a titolo di interessi di mora maturati per il ritardato pagamento di altre fatture cedute (come da estratto notarile doc. 4); oltre agli interessi su tale importo.
Con atto di citazione il proponeva opposizione avverso il suddetto decreto Controparte_1
ingiuntivo deducendo:
-di aver già pagato alla data del 6.12.2016, quindi anteriormente al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, fatture per un ammontare complessivo di € 81.174,20;
-che ulteriori fatture del valore complessivo di € 4.599,00 erano in corso di pagamento;
-che le fatture nn. 2015900226, 2015900755 e 2015900756 erano relative ad attività svolta nell'ambito di una procedura di affidamento indetta dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione, nel periodo in cui il aveva dichiarato il dissesto finanziario, pertanto le richieste di Controparte_1
compenso dovevano essere inviate alla Commissione e non al CP_1
-che, essendo l'ammontare delle somme ingiunte quasi interamente non dovuto, neppure gli interessi moratori calcolati su tali somme erano dovuti;
-che il calcolo degli interessi di mora effettuato dalla banca era incomprensibile.
costituendosi, confermava che a seguito dei pagamenti da parte del Parte_2
il credito si era ridotto a € 19.392,76 per sorte capitale e € 4.277,71 per interessi di mora, e CP_1
allegava che nulla era stato pagato con riguardo all'ulteriore importo ingiunto di € 6.896,60 quali interessi di mora per il ritardato pagamento di altre forniture.
Con sentenza n. 861/2022 pubblicata il 10.10.2022, il Tribunale di Alessandria rilevava che:
-la stessa convenuta opposta aveva riconosciuto di aver ricevuto il pagamento di € 81.174,20 per le fatture nn. 20150041, 2015000042, 2015000102, 2015900225, 2015900569, 2015900778,
2015901047, 2015901062, 2015901279, in data antecedente a quella del deposito del decreto ingiuntivo, e per le fatture nn. 2015900249 e n. 2015900409 nel tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la notifica del decreto ingiuntivo;
pertanto la pretesa creditoria era stata ridotta a € 19.385,76
(oltre interessi);
-relativamente alle fatture nn. 2015900226, 2015900755 e 2015900756, risultava in atti la prova del titolo negoziale sotteso al credito azionato, poiché il aveva prodotto il contratto di affidamento CP_1
del servizio di recupero crediti e di accertamento entrate tributarie intercorso con la Controparte_2
dal quale risultava chiaramente l'indicazione del come ente aggiudicatore;
pertanto il
[...] CP_1 doveva essere condannato al pagamento per tali fatture dell'importo di € 19.385,76, su cui CP_1
erano dovuti gli interessi di mora e gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori;
pagina 3 di 8 -la domanda di di pagamento degli interessi moratori sulle ulteriori fatture Parte_2
pagate in ritardo non poteva essere accolta;
la convenuta opposta non aveva infatti fornito prova del titolo fondante la pretesa creditoria, avendo allegato solo un prospetto dalla stessa formato, contenente l'indicazione delle fatture con la data e il relativo ammontare, come riscontrato anche dalla c.t.u.; si trattava di documentazione insufficiente a provare la debenza degli interessi di mora, atteso che in mancanza di documentazione negoziale intercorsa tra le parti originarie del rapporto oggetto di fatturazione non era possibile ricavare la data di scadenza delle singole fatture e, di conseguenza, la data di decorrenza della maturazione degli interessi moratori, che spettava alla convenuta opposta provare quale elemento costitutivo della propria pretesa creditoria;
-alla luce del parziale accoglimento dell'opposizione sussistevano i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite e per porre le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti nei limiti del 50% ciascuna.
Il Tribunale, pertanto, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il a pagare a Controparte_1 il residuo importo di € 19.385,76, oltre interessi ex artt. 2 e 5 D.Lgs. Parte_2
231/2002 dalla data di scadenza delle singole fatture sino al saldo effettivo, e oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che alla data di notifica del decreto ingiuntivo erano scaduti da oltre sei mesi;
compensava integralmente le spese di lite tra le parti e poneva le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti nei limiti del 50% ciascuna.
Con atto di citazione in appello, (già impugnava la Parte_1 Parte_2
sentenza del Tribunale articolando i motivi di gravame di seguito illustrati e formulando le conclusioni sopra riportate.
Il costituendosi, chiedeva di rigettare l'appello in quanto infondato, Controparte_1
confermando la sentenza di primo grado.
II. L'appello è articolato in due motivi di gravame.
Con il primo motivo - “Violazione dell'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c. in relazione alla prova della sussistenza delle note debito interessi” - l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto come dovuti gli interessi di mora indicati nelle Note di Debito, pari a € 6.896,60, per ritardato pagamento di fatture diverse (da quelle oggetto della prima domanda svolta con il ricorso monitorio); allega che: il Tribunale non tiene in considerazione il principio sancito dagli artt. 2697 c.c.
e 115 c.p.c. della corretta distribuzione dell'onere probatorio, per cui il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, mentre è
pagina 4 di 8 il debitore convenuto che deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa;
nel caso di specie il ritardo del pagamento è pacifico e non contestato;
nel dettaglio allegato alle Note di Debito sono indicate le singole fatture, il cui ritardo nel pagamento ha generato gli interessi di mora per i quali è stata emessa la Nota Debito, e in relazione a ciascuna fattura sono indicati il nominativo della società che l'aveva emessa, l'importo, la data di emissione e di scadenza, la data di inizio decorrenza degli interessi di mora;
in via cautelativa, attraverso le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 comma 6
n. 2 c.p.c. i testi avrebbero confermato quanto emerge già documentalmente, ossia il tardivo pagamento delle fatture che hanno generato le Note di Debito.
Il eccepisce l'infondatezza del motivo, osservando che le ragioni esposte sono Controparte_1
generiche e inconsistenti, il calcolo degli interessi è incomprensibile, non sono stati prodotti i documenti a fondamento della pretesa ma esclusivamente un prospetto formato dalla stessa controparte.
Il motivo è infondato.
Part pretende il pagamento di importi per interessi moratori dovuti per tardivo pagamento di altre fatture, diverse da quelle oggetto della originaria domanda sulla sorte capitale, sulla base di una nota di debito e di un prospetto, entrambi di sua provenienza unilaterale (doc. 7 prodotto nel giudizio di opposizione;
in sede monitoria era invece stato prodotto l'estratto delle scritture contabili autenticato da notaio relativo alla nota di debito, doc. 4).
La nota di debito nonché il prospetto allegato, ancora richiamati in appello, sono privi di qualsivoglia
Part efficacia probatoria siccome predisposti dalla stessa come rilevato dall'appellato e dal Tribunale. Part Sostanzialmente ha emesso una nota di debito per l'importo degli interessi di mora che sarebbero maturati per il ritardo nel pagamento di fatture cedute elencate nel prospetto allegato, senza produrre le fatture ivi indicate, i contratti da cui sorge il credito, né qualsivoglia documentazione delle date di scadenza delle fatture e del pagamento, necessari per verificare l'esistenza della fonte del diritto preteso, la corretta decorrenza degli interessi e la correttezza del tasso applicato secondo le previsioni contrattuali.
Come rilevato dalla c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado, gli interessi di mora domandati per
€ 6.896,60 sono relativi a fatture emesse nel 2014, ma “non avendo a disposizione nessun documento che attesti il pagamento, le condizioni di regolamento, la data e l'importo (e nemmeno le fatture in questione), non è possibile verificare la correttezza dell'ammontare preteso a titolo di interessi di mora”.
pagina 5 di 8 Part Ed è onere di che agisce in giudizio domandando il pagamento del proprio credito, provare l'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa.
Non vi è stata alcuna mancata contestazione rilevante ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; il
[...]
ha contestato, fin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, che il calcolo degli interessi CP_1
era incomprensibile e che nulla era dovuto a tale titolo;
e comunque, a fronte della mancata produzione di documentazione necessaria, il non è stato messo in condizione di svolgere adeguatamente il CP_1
suo diritto di difesa con riferimento a ciascuno specifico dato utilizzato da controparte per svolgere i conteggi, dovendosi escludere comunque il meccanismo dell'art. 115 c.p.c..
Le istanze istruttorie dedotte in primo grado e richiamate nell'atto di appello sono inammissibili, essendo i capi di prova generici e valutativi.
Con il secondo motivo – “Violazione dell'art. 91 c.p.c. - Errata compensazione delle spese processuali e della suddivisione a metà della consulenza tecnica d'ufficio” – l'appellante censura la statuizione sulle spese di lite e di c.t.u., deducendo che: il Tribunale avrebbe dovuto porre le spese di lite a carico della parte soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e non compensarle;
come stabilito da Cass. civ. Sez.
Un. 32061/2022 chi vince la causa di poco non paga le spese alla controparte;
l'accoglimento molto ridotto della domanda in unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, che si configura se la domanda è articolata in più capi;
il Giudice per poter compensare le spese in presenza di ragioni gravi ed eccezionali deve motivare queste ragioni;
analogo ragionamento deve farsi per le spese di c.t.u. che dovevano essere poste solo a carico della parte soccombente.
Il eccepisce l'infondatezza del motivo, osservando che il Tribunale ha Controparte_1
correttamente compensato le spese di lite alla luce del parziale accoglimento dell'opposizione; infatti nel caso di specie, solo dopo che il ha provato di aver pagato gran parte della somma richiesta, CP_1
Part ha rinunciato parzialmente alle proprie pretese, è stato provato soltanto parte del credito oggetto di ingiunzione, anche in punto interessi le somme riconosciute e oggetto di condanna sono risultate inferiori rispetto alle pretese avanzate, il decreto ingiuntivo opposto è stato revocato.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha correttamente compensato le spese tra le parti, sussistendone i presupposti;
la pronuncia
Cass. civ. S.U. 32061/2022 (citata dall'appellante) consente la compensazione quando, come nel caso di specie, vi è un rilevante divario tra quanto domandato da chi agisce in giudizio e quanto oggetto di pronuncia;
non è invece pertinente il richiamo al principio per cui in tale situazione la parte non deve pagina 6 di 8 Part essere condannata a pagare spese a controparte, posto che il Tribunale non ha condannato a pagare spese di lite al CP_1
Part ha agito per un credito di oltre 120 mila euro (€ 105.158,96 per sorte capitale, € 10.990,98 per interessi su tale sorte capitale, € 6.896,60 a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento di altre fatture, oltre ulteriori interessi su tali importi) e il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo, revocato il decreto e riconosciuto un credito di € 19.385,76 oltre interessi come sopra indicati;
dall'importo originariamente domandato sono stati detratti i pagamenti già effettuati dal Part
allegati con l'atto di opposizione (e solo a seguito dell'opposizione riconosciuti da , e CP_1
l'importo di € 6.896,60 domandato a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento di altre fatture, su cui la domanda è stata rigettata.
A fronte del rilevante divario tra l'importo domandato e l'importo oggetto di sentenza, tenuto conto che Part solo dopo l'opposizione ha riconosciuto i pagamenti già effettuati dal riducendo la CP_1 pretesa, e considerata l'infondatezza della pretesa concernente gli interessi di mora per ritardato pagamento di altre fatture, sussistevano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
Per le stesse ragioni è corretta la statuizione in punto spese di c.t.u..
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
III. Le spese di lite del presente giudizio d'appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 1.134,00 per fase di studio, €
921,00 per fase introduttiva, € 1.911,00 per fase decisionale, per totali € 3.966,00 per compensi;
oltre al
15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Sussistono i presupposti per il riconoscimento d'ufficio di una somma a carico della parte appellante soccombente e a favore della controparte ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., a fronte della colpa grave con cui ha agito l'appellante, proponendo motivi di gravame manifestamente infondati, costringendo l'ente pubblico a subire un giudizio inutile, implicante l'esborso di denaro pubblico per incaricare la difesa;
la somma viene equitativamente determinata in misura pari all'ammontare dei compensi, pari a
€ 3.966,00.
pagina 7 di 8 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto da già avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 861/2022 del Tribunale di Alessandria, pubblicata il 10.10.2022, che per l'effetto conferma;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che liquida in € 3.966,00, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi,
CPA ed IVA se dovuta;
-condanna parte appellate al pagamento in favore di parte appellata dell'ulteriore somma di € 3.966,00 ex art. 96 comma 3 c.p.c..
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 26.9.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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