CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 26/02/2026, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1283/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3332/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Ato Messina 1 Spa - Difensore_6
Difeso da difensore________ - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034779945000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, la ricorrente, sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520240034779945000, notificata in data 04/03/2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate - OS ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 260,88, a titolo di Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARI) per le annualità 2011 e 2012, su ruolo formato dall'ente impositore ATO ME 1 SPA in liquidazione.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente ha eccepito, in sintesi, i seguenti motivi:
Mancata notifica degli atti prodromici all'iscrizione a ruolo;
Intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del credito;
Carenza di motivazione della cartella di pagamento e mancata allegazione degli atti in essa richiamati;
Mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Sulla base di tali motivi, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, dell'atto impugnato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - OS con memoria difensiva depositata in data
10/12/2025 eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine a tutti i motivi di ricorso attinenti a vizi antecedenti la consegna del ruolo e al merito della pretesa tributaria, quali la mancata notifica degli atti presupposti, la prescrizione del credito e il difetto di motivazione intrinseco alla pretesa. Ha sostenuto che tali questioni debbano essere sollevate nei confronti dell'ente impositore, unico titolare del diritto di credito e responsabile della formazione del ruolo. Nel merito, ha difeso la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate - OS, la quale risulta fondata e dirimente per la risoluzione della controversia.
Nel sistema della riscossione a mezzo ruolo, occorre distinguere nettamente la fase di imposizione, di competenza dell'ente titolare del credito (nel caso di specie, l'ATO ME 1 SPA in liquidazione), dalla successiva fase di esazione, demandata per legge all'Agente della OS. La prima fase si conclude con la formazione e la consegna del ruolo esecutivo;
la seconda ha inizio con la notifica della cartella di pagamento, che costituisce un atto meramente esecutivo della pretesa già definita nel ruolo.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ne consegue che la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alla cartella di pagamento deve essere individuata in base alla natura dei vizi dedotti. Qualora l'impugnazione concerna vizi propri della cartella o del procedimento di riscossione (es. vizi di notifica della cartella stessa), legittimato passivo è l'Agente della OS. Qualora, invece, i motivi di ricorso attengano alla debenza del tributo, alla validità degli atti presupposti o a vizi verificatisi prima della consegna del ruolo, legittimato passivo è esclusivamente l'ente impositore, quale unico titolare del diritto di credito e soggetto responsabile del procedimento di accertamento (cfr. ex multis Cass. n. 6540/2002; Cass.
n. 11164/2004; Cass. n. 8613/2011).
Analizzando i motivi di ricorso alla luce di tale principio, si osserva quanto segue.
1. Sulla mancata notifica degli atti presupposti e sul difetto di motivazione.
La doglianza relativa all'omessa notifica dell'atto prodromico attiene a un'attività (l'accertamento e la sua comunicazione) che precede la formazione del ruolo ed è di esclusiva competenza dell'ente impositore.
L'Agente della OS è un mero esecutore del ruolo e non ha l'onere, né il potere, di verificare la regolarità del procedimento a monte. Pertanto, l'eccezione deve essere rivolta all'ente creditore.
Analogamente, la censura sul difetto di motivazione, che si fonda sulla mancata conoscenza dell'atto presupposto non notificato, investe il merito della pretesa e la sua corretta esplicitazione, attività demandata all'ente impositore. L'obbligo di allegare l'atto richiamato, ai sensi dell'art. 7 della L. 212/2000, non sussiste per l'Agente della OS quando l'atto presupposto si assume già notificato dall'ente creditore. Se tale notifica è mancata, il vizio inficia la stessa pretesa e deve essere fatto valere nei confronti del titolare di essa. Su tali motivi, sussiste dunque il difetto di legittimazione passiva dell'odierna resistente.
2. Sulla prescrizione del credito.
La parte ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale del credito per TARI relativo agli anni 2011 e
2012. La verifica circa il compimento della prescrizione implica l'accertamento dell'eventuale notifica di atti interruttivi, attività posta in essere dall'ente impositore prima della consegna del ruolo all'Agente della
OS. Quest'ultimo, avendo ricevuto il ruolo in data 25/04/2024, non può essere chiamato a rispondere di un'eventuale inerzia dell'ente creditore nel periodo precedente. Anche per tale motivo, la legittimazione a contraddire spetta unicamente all'ATO ME 1 SPA in liquidazione.
3. Sulla mancata indicazione del calcolo degli interessi.
La censura è infondata. Per gli interessi iscritti a ruolo, calcolati dall'ente impositore, vale il medesimo difetto di legittimazione passiva. Per gli interessi di mora, che maturano solo dopo 60 giorni dalla notifica della cartella, l'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 ne prevede l'applicazione automatica secondo un tasso determinato annualmente con decreto ministeriale. Non vi è obbligo di indicarne il dettaglio del calcolo nella cartella, trattandosi di un accessorio eventuale e futuro, il cui tasso è legalmente predeterminato e quindi conoscibile dal contribuente (cfr. Cass. n. 8613/2011).
In conclusione, tutti i motivi sollevati dalla parte ricorrente attengono a questioni di competenza esclusiva dell'ente impositore. Il ricorso è stato pertanto erroneamente notificato alla sola Agenzia delle Entrate -
OS, la quale è priva di legittimazione passiva rispetto alle doglianze formulate. Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, così provvede:
Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate - OS in ordine ai motivi di ricorso e, per l'effetto, rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate - OS, che si liquidano in Euro 300.00, per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Messina,lì 17.02.2026
Il Giudice IC TI
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3332/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Ato Messina 1 Spa - Difensore_6
Difeso da difensore________ - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034779945000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, la ricorrente, sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520240034779945000, notificata in data 04/03/2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate - OS ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 260,88, a titolo di Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARI) per le annualità 2011 e 2012, su ruolo formato dall'ente impositore ATO ME 1 SPA in liquidazione.
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente ha eccepito, in sintesi, i seguenti motivi:
Mancata notifica degli atti prodromici all'iscrizione a ruolo;
Intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del credito;
Carenza di motivazione della cartella di pagamento e mancata allegazione degli atti in essa richiamati;
Mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Sulla base di tali motivi, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, dell'atto impugnato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - OS con memoria difensiva depositata in data
10/12/2025 eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine a tutti i motivi di ricorso attinenti a vizi antecedenti la consegna del ruolo e al merito della pretesa tributaria, quali la mancata notifica degli atti presupposti, la prescrizione del credito e il difetto di motivazione intrinseco alla pretesa. Ha sostenuto che tali questioni debbano essere sollevate nei confronti dell'ente impositore, unico titolare del diritto di credito e responsabile della formazione del ruolo. Nel merito, ha difeso la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate - OS, la quale risulta fondata e dirimente per la risoluzione della controversia.
Nel sistema della riscossione a mezzo ruolo, occorre distinguere nettamente la fase di imposizione, di competenza dell'ente titolare del credito (nel caso di specie, l'ATO ME 1 SPA in liquidazione), dalla successiva fase di esazione, demandata per legge all'Agente della OS. La prima fase si conclude con la formazione e la consegna del ruolo esecutivo;
la seconda ha inizio con la notifica della cartella di pagamento, che costituisce un atto meramente esecutivo della pretesa già definita nel ruolo.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ne consegue che la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione alla cartella di pagamento deve essere individuata in base alla natura dei vizi dedotti. Qualora l'impugnazione concerna vizi propri della cartella o del procedimento di riscossione (es. vizi di notifica della cartella stessa), legittimato passivo è l'Agente della OS. Qualora, invece, i motivi di ricorso attengano alla debenza del tributo, alla validità degli atti presupposti o a vizi verificatisi prima della consegna del ruolo, legittimato passivo è esclusivamente l'ente impositore, quale unico titolare del diritto di credito e soggetto responsabile del procedimento di accertamento (cfr. ex multis Cass. n. 6540/2002; Cass.
n. 11164/2004; Cass. n. 8613/2011).
Analizzando i motivi di ricorso alla luce di tale principio, si osserva quanto segue.
1. Sulla mancata notifica degli atti presupposti e sul difetto di motivazione.
La doglianza relativa all'omessa notifica dell'atto prodromico attiene a un'attività (l'accertamento e la sua comunicazione) che precede la formazione del ruolo ed è di esclusiva competenza dell'ente impositore.
L'Agente della OS è un mero esecutore del ruolo e non ha l'onere, né il potere, di verificare la regolarità del procedimento a monte. Pertanto, l'eccezione deve essere rivolta all'ente creditore.
Analogamente, la censura sul difetto di motivazione, che si fonda sulla mancata conoscenza dell'atto presupposto non notificato, investe il merito della pretesa e la sua corretta esplicitazione, attività demandata all'ente impositore. L'obbligo di allegare l'atto richiamato, ai sensi dell'art. 7 della L. 212/2000, non sussiste per l'Agente della OS quando l'atto presupposto si assume già notificato dall'ente creditore. Se tale notifica è mancata, il vizio inficia la stessa pretesa e deve essere fatto valere nei confronti del titolare di essa. Su tali motivi, sussiste dunque il difetto di legittimazione passiva dell'odierna resistente.
2. Sulla prescrizione del credito.
La parte ricorrente eccepisce la prescrizione quinquennale del credito per TARI relativo agli anni 2011 e
2012. La verifica circa il compimento della prescrizione implica l'accertamento dell'eventuale notifica di atti interruttivi, attività posta in essere dall'ente impositore prima della consegna del ruolo all'Agente della
OS. Quest'ultimo, avendo ricevuto il ruolo in data 25/04/2024, non può essere chiamato a rispondere di un'eventuale inerzia dell'ente creditore nel periodo precedente. Anche per tale motivo, la legittimazione a contraddire spetta unicamente all'ATO ME 1 SPA in liquidazione.
3. Sulla mancata indicazione del calcolo degli interessi.
La censura è infondata. Per gli interessi iscritti a ruolo, calcolati dall'ente impositore, vale il medesimo difetto di legittimazione passiva. Per gli interessi di mora, che maturano solo dopo 60 giorni dalla notifica della cartella, l'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 ne prevede l'applicazione automatica secondo un tasso determinato annualmente con decreto ministeriale. Non vi è obbligo di indicarne il dettaglio del calcolo nella cartella, trattandosi di un accessorio eventuale e futuro, il cui tasso è legalmente predeterminato e quindi conoscibile dal contribuente (cfr. Cass. n. 8613/2011).
In conclusione, tutti i motivi sollevati dalla parte ricorrente attengono a questioni di competenza esclusiva dell'ente impositore. Il ricorso è stato pertanto erroneamente notificato alla sola Agenzia delle Entrate -
OS, la quale è priva di legittimazione passiva rispetto alle doglianze formulate. Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, così provvede:
Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate - OS in ordine ai motivi di ricorso e, per l'effetto, rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate - OS, che si liquidano in Euro 300.00, per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Messina,lì 17.02.2026
Il Giudice IC TI