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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2133/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2133/2020 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Avola Via Cavour 27 Parte_1 C.F._1
; rappresentato e difeso dall'avv. CONSIGLIO GAETANO giusta procura in atti.
ATTORE/I
contro
(C.F. ), domiciliato in Via G. Galilei, 67 null Controparte_1 C.F._2
96019 Rosolini;
rappresentato e difeso dall'avv. TROMBATORE SALVATORE giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/11/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 186/2020, emesso in data 3 febbraio 2020, il Tribunale di Siracusa ha ingiunto a il pagamento della somma di € 5.218,54 oltre interessi e spese del Parte_1
procedimento monitorio, in favore di . Controparte_1
Il credito trae origine dall'assegno bancario n. 7137526324-06 emesso in data 15.05.2013 per lavori edili eseguiti in favore di rimasto impagato. Parte_1
Ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo, ha ritualmente notificato Parte_1
atto di citazione in opposizione e convenuto in giudizio chiedendo la revoca del Controparte_1
decreto ingiuntivo, all'uopo deducendo che l'assegno portato ad esecuzione era stato consegnato a garanzia e che invero tutti i lavori eseguiti dai sig. e sono stati Controparte_1 Parte_2
integralmente pagati nel giugno del 2009.
costituendosi in giudizio ha contestato l'assunto attoreo assumendo che Controparte_1
l'ammontare dei lavori eseguiti in favore della sig.ra ammontavano ad euro 9.500,00 e che Pt_1
l'assegno di euro 5000,00, posto a base della odierna richiesta monitoria, era stato emesso dall'odierna opponente a saldo dei lavori eseguiti.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., la causa è stata istruita con il solo interrogatorio formale dell'opposto e, rigettate le ulteriori richieste istruttorie, la causa, in seguito a vari rinvii, è stata trattenuta in decisione previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
pagina 2 di 6 L'assegno è un mezzo di pagamento la cui disciplina, dettata dal R.D. n. 1736/1933 integrata dal DPR 298/2002 riguarda sia gli assegni bancari che a quelli postali.
A tale proposito, costituisce principio consolidato quello per cui, con riguardo alla valenza probatoria degli assegni bancari posti all'incasso e non andati a buon fine, essi sono da considerarsi, “a
prescindere dal loro valore cartolare - nei rapporti tra traente e prenditore - come una promessa di
pagamento, con la conseguente configurabilità della presunzione iuris tantum dell'esistenza del
rapporto sottostante”. Ne consegue che il destinatario della promessa di pagamento “è dispensato
dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, con l'effetto che, in base al negozio di
riconoscimento, il creditore è legittimato a pretendere il pagamento dell'intera obbligazione, quale
nascente dal riconoscimento, mentre è il debitore, il quale intenda resistere all'azione di adempimento,
che deve provare o l'inesistenza o l'invalidità dello stesso rapporto fondamentale, ovvero la sua
estinzione” (Cass. n. 22811/2013).
Tale assunto si trova in armonia con la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale nell'ipotesi di sottoscrizione di modulo di assegno con data in bianco, il traente (colui che sottoscrive l'assegno) il quale contesti il contenuto riportato nel campo data, può proporre querela di falso, se assume che il riempimento sia stato effettuato dal beneficiario in maniera non autorizzata,
poiché in tal caso si integra una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal traente (Cassazione 18059/2007).
Tale previsione si estende a tutte le ipotesi in cui l'abusivo riempimento risulti avvenuto in assenza di uno specifico accordo sul suo contenuto allorchè l'atto esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definivo realizzando una vera e propria falsità materiale.
Ciò che rileva, ai fini del necessario esperimento della querela di falso, è quindi che il pagina 3 di 6 riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre resta ininfluente l'intento di far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella alla quale si riferisce l'autorizzazione (Corte di Cassazione, n. 5245/2006; Corte di Cassazione, n. 308/2002).
Difatti si osserva che l'art. 2702 c.c. dispone che la scrittura privata, una volta riconosciutane la sottoscrizione, si comporta come atto pubblico per quel che riguarda l'attendibilità del documento e la sua efficacia probatoria, nonché per quanto riguarda il collegamento tra dichiarazione e sottoscrizione,
con conseguente possibilità di rimuovere siffatta efficacia soltanto attraverso la querela di falso (Cass.,
Sez. Lav., sent. n. 4689 del 11-07-1983).
Ciò premesso, a seguito della proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo si viene a costituire un ordinario giudizio di cognizione nell'ambito del quale sulla parte opposta, che si afferma creditrice,
grava l'onere della prova – nel limite dei fatti resi controversi per effetto dell'opposizione – circa la sussistenza delle ragioni poste a fondamento della pretesa creditoria fatta valere, mentre sul debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Poiché la prova scritta, ai sensi dell'art 634 cpc, posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, costituisce nel giudizio di cognizione successivo all'opposizione dell'ingiunzione, un mero indizio, nel caso di contestazione essa deve essere integrata da ulteriori elementi probatori a cura di colui che si assume essere il creditore.
Nel caso in esame in verità non è contestato il rapporto sottostante, giacchè la stessa opponente, sin dal primo atto difensivo ha ammesso che , unitamente al padre , ha Controparte_1 Persona_1
eseguito lavori edili dalla stessa commissionati. tuttavia, ha esposto di aver Parte_1
saldato i lavori nel giugno del 2009 e di avere emesso l'assegno di euro 5000,00 a titolo di garanzia.
pagina 4 di 6 Ebbene, il titolo di credito, completo e corredato di firma non disconosciuta dall'opponente il quale ne ha riconosciuto espressamente la paternità, è stato utilizzato da in via monitoria come Controparte_1
promessa di pagamento;
il che, a norma dell'art. 1988 c.c., l'ha dispensata dall'onere di provare il rapporto sottostante con la conseguenza che incombeva sull'opponente provare l'abusivo riempimento del titolo.
Così ricostruito il quadro giuridico, non può dirsi che l'opponente abbia assolto all'onere della prova. Egli, infatti, non ha dimostrato l'abusivo riempimento del titolo posto alla base del ricorso monitorio, né tale dimostrazione - come sopra detto- poteva essere raggiunta dalla prova per testi articolata dall'opponente.
D'altra parte va evidenziato che la stessa ricostruzione dei fatti dell'opponente appare contraddittoria. Ed infatti la sig.ra da un lato ha affermato di aver saldato i Parte_1
signori per l'esecuzione dei lavori edili nel giugno 2009, dall'altro lato però non è riuscita a CP_1
spiegare le ragioni per cui avrebbe emesso nel maggio 2013 l'assegno di euro 5.000,00 in favore di
. Delle due l'una: o i lavori, come sostiene l'opponente, sono stati integralmente Controparte_1
pagati nel 2009 e allora la non avrebbe avuto motivo di emettere l'assegno di euro 5000,00 Pt_1
in data 15.5.2013, oppure, come è più plausibile, i lavori non erano stati integralmente saldati nel 2009
e quindi l'assegno del 2013 è stato emesso al fine di saldare i lavori eseguiti in favore della sig.
[...]
Parte_1
Stante quanto sopra detto, l'opposizione deve essere rigettata.
Ogni ulteriore diversa questione di fatto e di diritto resta assorbita dalle superiori argomentazioni.
Le spese ed i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto dei pagina 5 di 6 parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dal D.M. 147/2022
secondo i parametri minimi tenuto conto delle questioni giuridiche trattate e delle difese delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione e conferma decreto ingiuntivo opposto 186/2020 emesso dal Tribunale di
Siracusa in data 3.2.2020 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto Parte_1 Controparte_1
delle competenze e delle spese processuali che liquida in euro 2540,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a.
e 15 % per spese generali.
Così deciso in Siracusa, il 10 febbraio 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2133/2020 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Avola Via Cavour 27 Parte_1 C.F._1
; rappresentato e difeso dall'avv. CONSIGLIO GAETANO giusta procura in atti.
ATTORE/I
contro
(C.F. ), domiciliato in Via G. Galilei, 67 null Controparte_1 C.F._2
96019 Rosolini;
rappresentato e difeso dall'avv. TROMBATORE SALVATORE giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/11/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 186/2020, emesso in data 3 febbraio 2020, il Tribunale di Siracusa ha ingiunto a il pagamento della somma di € 5.218,54 oltre interessi e spese del Parte_1
procedimento monitorio, in favore di . Controparte_1
Il credito trae origine dall'assegno bancario n. 7137526324-06 emesso in data 15.05.2013 per lavori edili eseguiti in favore di rimasto impagato. Parte_1
Ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo, ha ritualmente notificato Parte_1
atto di citazione in opposizione e convenuto in giudizio chiedendo la revoca del Controparte_1
decreto ingiuntivo, all'uopo deducendo che l'assegno portato ad esecuzione era stato consegnato a garanzia e che invero tutti i lavori eseguiti dai sig. e sono stati Controparte_1 Parte_2
integralmente pagati nel giugno del 2009.
costituendosi in giudizio ha contestato l'assunto attoreo assumendo che Controparte_1
l'ammontare dei lavori eseguiti in favore della sig.ra ammontavano ad euro 9.500,00 e che Pt_1
l'assegno di euro 5000,00, posto a base della odierna richiesta monitoria, era stato emesso dall'odierna opponente a saldo dei lavori eseguiti.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., la causa è stata istruita con il solo interrogatorio formale dell'opposto e, rigettate le ulteriori richieste istruttorie, la causa, in seguito a vari rinvii, è stata trattenuta in decisione previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
pagina 2 di 6 L'assegno è un mezzo di pagamento la cui disciplina, dettata dal R.D. n. 1736/1933 integrata dal DPR 298/2002 riguarda sia gli assegni bancari che a quelli postali.
A tale proposito, costituisce principio consolidato quello per cui, con riguardo alla valenza probatoria degli assegni bancari posti all'incasso e non andati a buon fine, essi sono da considerarsi, “a
prescindere dal loro valore cartolare - nei rapporti tra traente e prenditore - come una promessa di
pagamento, con la conseguente configurabilità della presunzione iuris tantum dell'esistenza del
rapporto sottostante”. Ne consegue che il destinatario della promessa di pagamento “è dispensato
dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, con l'effetto che, in base al negozio di
riconoscimento, il creditore è legittimato a pretendere il pagamento dell'intera obbligazione, quale
nascente dal riconoscimento, mentre è il debitore, il quale intenda resistere all'azione di adempimento,
che deve provare o l'inesistenza o l'invalidità dello stesso rapporto fondamentale, ovvero la sua
estinzione” (Cass. n. 22811/2013).
Tale assunto si trova in armonia con la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale nell'ipotesi di sottoscrizione di modulo di assegno con data in bianco, il traente (colui che sottoscrive l'assegno) il quale contesti il contenuto riportato nel campo data, può proporre querela di falso, se assume che il riempimento sia stato effettuato dal beneficiario in maniera non autorizzata,
poiché in tal caso si integra una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal traente (Cassazione 18059/2007).
Tale previsione si estende a tutte le ipotesi in cui l'abusivo riempimento risulti avvenuto in assenza di uno specifico accordo sul suo contenuto allorchè l'atto esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definivo realizzando una vera e propria falsità materiale.
Ciò che rileva, ai fini del necessario esperimento della querela di falso, è quindi che il pagina 3 di 6 riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre resta ininfluente l'intento di far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella alla quale si riferisce l'autorizzazione (Corte di Cassazione, n. 5245/2006; Corte di Cassazione, n. 308/2002).
Difatti si osserva che l'art. 2702 c.c. dispone che la scrittura privata, una volta riconosciutane la sottoscrizione, si comporta come atto pubblico per quel che riguarda l'attendibilità del documento e la sua efficacia probatoria, nonché per quanto riguarda il collegamento tra dichiarazione e sottoscrizione,
con conseguente possibilità di rimuovere siffatta efficacia soltanto attraverso la querela di falso (Cass.,
Sez. Lav., sent. n. 4689 del 11-07-1983).
Ciò premesso, a seguito della proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo si viene a costituire un ordinario giudizio di cognizione nell'ambito del quale sulla parte opposta, che si afferma creditrice,
grava l'onere della prova – nel limite dei fatti resi controversi per effetto dell'opposizione – circa la sussistenza delle ragioni poste a fondamento della pretesa creditoria fatta valere, mentre sul debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Poiché la prova scritta, ai sensi dell'art 634 cpc, posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, costituisce nel giudizio di cognizione successivo all'opposizione dell'ingiunzione, un mero indizio, nel caso di contestazione essa deve essere integrata da ulteriori elementi probatori a cura di colui che si assume essere il creditore.
Nel caso in esame in verità non è contestato il rapporto sottostante, giacchè la stessa opponente, sin dal primo atto difensivo ha ammesso che , unitamente al padre , ha Controparte_1 Persona_1
eseguito lavori edili dalla stessa commissionati. tuttavia, ha esposto di aver Parte_1
saldato i lavori nel giugno del 2009 e di avere emesso l'assegno di euro 5000,00 a titolo di garanzia.
pagina 4 di 6 Ebbene, il titolo di credito, completo e corredato di firma non disconosciuta dall'opponente il quale ne ha riconosciuto espressamente la paternità, è stato utilizzato da in via monitoria come Controparte_1
promessa di pagamento;
il che, a norma dell'art. 1988 c.c., l'ha dispensata dall'onere di provare il rapporto sottostante con la conseguenza che incombeva sull'opponente provare l'abusivo riempimento del titolo.
Così ricostruito il quadro giuridico, non può dirsi che l'opponente abbia assolto all'onere della prova. Egli, infatti, non ha dimostrato l'abusivo riempimento del titolo posto alla base del ricorso monitorio, né tale dimostrazione - come sopra detto- poteva essere raggiunta dalla prova per testi articolata dall'opponente.
D'altra parte va evidenziato che la stessa ricostruzione dei fatti dell'opponente appare contraddittoria. Ed infatti la sig.ra da un lato ha affermato di aver saldato i Parte_1
signori per l'esecuzione dei lavori edili nel giugno 2009, dall'altro lato però non è riuscita a CP_1
spiegare le ragioni per cui avrebbe emesso nel maggio 2013 l'assegno di euro 5.000,00 in favore di
. Delle due l'una: o i lavori, come sostiene l'opponente, sono stati integralmente Controparte_1
pagati nel 2009 e allora la non avrebbe avuto motivo di emettere l'assegno di euro 5000,00 Pt_1
in data 15.5.2013, oppure, come è più plausibile, i lavori non erano stati integralmente saldati nel 2009
e quindi l'assegno del 2013 è stato emesso al fine di saldare i lavori eseguiti in favore della sig.
[...]
Parte_1
Stante quanto sopra detto, l'opposizione deve essere rigettata.
Ogni ulteriore diversa questione di fatto e di diritto resta assorbita dalle superiori argomentazioni.
Le spese ed i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto dei pagina 5 di 6 parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dal D.M. 147/2022
secondo i parametri minimi tenuto conto delle questioni giuridiche trattate e delle difese delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione e conferma decreto ingiuntivo opposto 186/2020 emesso dal Tribunale di
Siracusa in data 3.2.2020 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto Parte_1 Controparte_1
delle competenze e delle spese processuali che liquida in euro 2540,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a.
e 15 % per spese generali.
Così deciso in Siracusa, il 10 febbraio 2025
Il GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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