Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2655/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. e Parte_1 C.F._1 CP_1
( VIA GABETTA, 11 27058 VOGHERA;
, elettivamente
[...] C.F._2
domiciliato in , presso il difensore avv.
ATTORE
contro
:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CELLA MICHELE e CP_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in Via Roma,99 null 29121 Piacenza presso lo studio dell'avv. CELLA
MICHELE
CONVENUTO
, con il patrocinio dell'avv. BARBARA LORENZI ed elettivamente domiciliato CP_3 in Rovereto, Corso Rosmini n. 66, presso lo studio dell'avv. Barbara Lorenzi
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
ATTRICE: In via istruttoria come da memorie ex art 183 VI comma n 2 e 3 cpc e richiamate altresì le note di trattazione scritta del 15.9.2022 per l' udienza del 21.9.2022
pagina 1 di 10
dott nei confronti dell'attrice, in quanto infondate sia in fatto che in diritto;
CP_3
- accertare e dichiarare, per le causali dedotte in atti e per altre eventualmente deducende in corso di causa, l'inadempimento di parte convenuta dott.ssa alle obbligazioni assunte con la CP_2 redazione dell'atto notarile del 28.09.2018 e nell'esercizio del contratto di prestazione intellettuale assunto e per l'effetto - condannare la convenuta dott.ssa al risarcimento del danno CP_2 subito in favore di , nella misura che sin d'ora si quantifica nella somma di Euro Parte_1
15.000,00 (quindicimila/00) , oltre interessi e maggior danno ex art 1224 Cod. Civ.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre 15% rimborso spese generali ed accessori di legge.
CONVENUTA: - in rito, previa revoca dell'ordinanza del 21 settembre 2022, ammettere le prove tutte richieste dalla convenuta nelle apposite memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e nelle note d'udienza, qui da intendersi ribadite e trascritte;
- in subordine, nel merito in via principale, respingere ogni domanda avanzata nei confronti della dott.ssa in quanto inammissibile, infondata in fatto e diritto, non provata o come meglio;
CP_2
- in ulteriore denegato subordine e salvo gravame, ove accolte in tutto o in parte le domande attrici, accertato e dichiarato che l'incarico di intavolazione è stato affidato al dott. (C.F.: CP_3
), nato a [...] il [...], con Studio in Pinzolo (TN) via Milani n.11/C, C.F._4
dichiarare tenuto e condannare il suddetto a manlevare e tenere indenne la dott.ssa da CP_2 qualsiasi pregiudizio derivante dall'accoglimento delle domande contro di lei rivolte corrispondendo direttamente all'attrice quanto eventualmente a questa riconosciuto ovvero, in subordine, a corrispondere alla dott.ssa quanto questa sarà eventualmente chiamata a riconoscere all'attrice; CP_2
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre rimborso forfetario, iva e cpa come di legge.
TERZO CHIAMATO:NEL MERITO: - respingere e rigettare tutte le domande svolte dalla chiamante
Notaio e in via subordinata, per quanto possa rilevare, anche dalla signora nei CP_2 Parte_1
confronti del Notaio per le ragioni e fatti indicati nella narrativa del presente atto;
CP_3
IN VIA ISTRUTTORIA:- in via istruttoria: come in memorie istruttorie di data 04.07.2022 e
28.07.2022, nonché come da note di trattazione scritta per l'udienza del 21.09.2022; si insiste per l'ammissione delle prove richieste, senza inversione dell'onere della prova, con modifica dell'ordinanza di data 22.09.22 come già richiesto a verbale d'udienza del 22.02.2023 e in note di trattazione scritta per l'udienza del 17.05.2024.
pagina 2 di 10 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd.13.10.21 ha convenuto in giudizio asserendo Parte_1 CP_2
che in data 28.9.2018, con atto redatto dal notaio aveva acquistato da CP_2 CP_4
la p.m.3 della p.ed. 1478 in PT 1953 C.C. Pinzolo ed aveva pagato al notaio la fattura
[...]
709/2018 per il suo onorario e le fatture n.710/2018 e 870/18 per tributi e spese.
Ha precisato che, nel novembre 2018, aveva presentato alla Provincia di Trento una domanda di
Parte contributo per l'acquisto della prima casa di abitazione e che in data 30.7.2019 la aveva comunicato il mancato accoglimento di tale istanza in quanto l'immobile non era stato intavolato entro sei mesi dalla data di acquisto dell'unità immobiliare.
Ha asserito di aver accertato che la domanda di intavolazione era stata presentata solo il 17.6.2019; ha affermato che il notaio si era reso inadempiente all'obbligo di cui all'art. 2671 c.c. ed ha chiesto che la convenuta fosse, pertanto, condannata a risarcire i danni, pari all'importo di € 15.000,00 che l'attrice avrebbe potuto ottenere come contribuzione prima casa.
Con comparsa dd. 27.12.2021 si è costituita asserendo che il 30.7.2018 CP_2 CP_5
fratello dell'attrice, aveva sottoscritto una proposta di acquisto per sé o per persona da
[...] nominare, avente ad oggetto l'immobile sito in Pinzolo e di proprietà di e che tale Controparte_4
proposta era stata accettata dalla proprietaria in data 4.8.2018.
Ha affermato che per la redazione del rogito si era rivolta alla convenuta, ed in data Controparte_5
28.9.2018 era stato perfezionato il contratto definitivo, con indicazione ex art. 1401 c.c. del nominativo di quale acquirente. Parte_1
Ha precisato di essersi rivolto al notaio , con studio in Pinzolo, per l'intavolazione del CP_3
contratto di compravendita;
in particolare, il notaio , al quale erano state inviate le visure CP_3 necessarie all'atto, aveva trasmesso la nota pro forma del 26.9.2018 nella quale aveva esposto i costi e l'onorari per l'intavolazione.
Ha affermato di aver pagato con bonifico bancario le somme richieste dal collega e di aver inviato – con email dd. 10.10.2018 - al notaio l'atto di compravendita con la visura tavolare. Ha asserito CP_3 che in data 13 giugno 2019 aveva chiesto al collega l'invio della visura aggiornata, a conferma dell'avvenuta intavolazione. Ha precisato che nel luglio 2019 l'attrice si era lamentata dalla tardiva intavolazione e dell'avvenuto rigetto della domanda di contributi e che nell'agosto 2019 il notaio CP_3
– in risposta alle richieste di chiarimenti inviate dalla convenuta - aveva dichiarato di aver ricevuto l'incarico solo in seguito alla email dd. 13 giugno 2019.
Ha asserito di aver tempestivamente – nell'ottobre 2018 - incaricato il notaio di provvedere CP_3 all'intavolazione dell'atto di compravendita e che il ritardo ed i danni erano imputabili alla condotta di pagina 3 di 10 quest'ultimo il quale, pur avendo ricevuto il pagamento del compenso richiesto, aveva tardivamente provveduto a tale adempimento.
Ha affermato che l'attrice non avrebbe avuto i requisiti per ottenere i contributi richiesti in quanto non abitava – all'epoca - a Pinzolo e l'immobile era stato acquistato come seconda casa. Ha affermato che l'attrice aveva sempre abitato a Cortemaggiore ed era impiegata nell'azienda del fratello Officine
Meccaniche Bottiroli srl.
Ha precisato che la delibera provinciale del 29.3.2018 prevedeva che potessero ottenere i contributi solo i residenti nella provincia di Trento o chi avesse trasferito la residenza anagrafica presso la prima casa di abitazione sita in Provincia, entro il termine di sei mesi dal rogito.
Ha contestato, pertanto, l'esistenza del danno ed ha affermato che, in ogni caso, non vi era alcuna prova che il contributo sarebbe stato erogato.
Ha precisato che l'attrice non aveva mai comunicato al notaio di avere intenzione di trasferire la propria residenza nell'immobile acquistato.
Ha chiesto, pertanto, che la domanda attorea fosse respinta;
ha chiesto, in ogni caso di essere autorizzata a chiamare in causa il notaio per essere garantita, con condanna del terzo a CP_3 corrispondere alla convenuta quanto quest'ultima dovesse pagare all'attrice.
Con comparsa dd. 20.4.2022 si è costituito asserendo che i collaboratori dello studio CP_3
notarile avevano contattato lo studio per avere gli estratti catastali e tavolari necessari CP_2 CP_3 per la stipula dell'atto di compravendita in oggetto.
Ha precisato che era stato richiesto un compenso di € 200,00 per spese vive e competenze. ha negato che la convenuta l'avesse contattato per affidargli l'incarico di predisporre l'istanza per l'intavolazione ex RD n.499/1929.
Ha asserito che la convenuta aveva inviato una email diretta ai collaboratori dello studio notarile, con una richiesta di intavolazione, senza neppure assicurarsi che tale richiesta fosse portata a conoscenza ed accettata dal notaio e senza chiedere informazioni circa il deposito del ricorso.
Ha precisato di non aver saputo nulla in merito a tale email, di essere stato contattato personalmente dalla convenuta solo nel giugno 2019 e di essersi immediatamente attivato per aiutare la collega.
Ha contestato, in ogni caso, l'esistenza dei danni lamentati dall'attrice, la quale non risiedeva in
Trentino. Ha chiesto, pertanto, che le domande svolte nei suoi confronti fossero respinte.
***
Risulta documentalmente che in data 28.9.2018 (doc.1) ha acquistato da Parte_1 CP_4
la p.m.3 della p.ed. 1478 in PT 1953 C.C. Pinzolo e che il rogito è stato redatto dal notaio
[...]
la quale è stata regolarmente pagata per le sue prestazioni professionali (doc.2,3 e 4). CP_2
pagina 4 di 10 In particolare, con la fattura n.709 dd. 28.9.2018 il notaio ha richiesto (ed ottenuto) il CP_2 pagamento delle “spese sostenute in nome e per conto del cliente (intavolazione)” (indicate nell'importo di € 200,00).
E' pacifico e documentale che l'atto di compravendita non è stato tempestivamente intavolato e che l'istanza diretta ad ottenere l'intavolazione è stata depositata solo il 17.6.2019 (doc.11 convenuta), e quindi quasi un anno dopo l'avvenuto perfezionamento del rogito, con conseguente successiva emissione del decreto tavolare.
Risulta, altresì, documentalmente che il notaio (che ha studio in Piacenza) si era rivolta al CP_2 notaio (che, al contrario, ha studio professionale in Pinzolo) per chiedere l'invio (preventivo) di CP_3
alcune planimetrie e per incaricarlo di provvedere (successivamente) alla intavolazione della compravendita.
Il fatto che l'incarico commissionato al terzo chiamato riguardasse anche l'intavolazione dell'atto di compravendita risulta inequivocabilmente dalle comunicazioni intercorse tra le parti e dalla parcella emessa dal notaio e regolarmente pagata . CP_3
In particolare con la email dd. 13.09.2018 la convenuta aveva richiesto l'invio delle planimetrie dell'immobile, facendo espresso riferimento alla successiva intavolazione (”per il signor . Per_1
Buongiorno, come da telefonata appena intercorsa, le allego la visura catastale per poter richiedere le planimetrie. Le chiedo la cortesia, appena richieste, inviarcele per mail in modo da procedere alla stesura dell'atto di compravendita. Le spese le inserisca con quelle per l'intavolazione“); con email dd. 20.9.2018 (dopo aver ricevuto tali planimetrie) il notaio scriveva “mille grazie. Chiedo CP_2
ancora una cortesia. Poiché abbiamo fissato la stipula mercoledì prossimo, riesci a mandarmi prima una prefattura delle vostre competenze per visure catastali e intavolazione?....).
Il notaio (non importa se direttamente o tramite i suoi collaboratori di studio) provvedeva CP_3 all'invio della fattura pro-forma dd. 26.9.2018 (doc.2), nella quale venivano esposti i compensi “per intavolazione atto notarile”; tale fattura veniva pagata regolarmente in data 9.10.2018 (doc. 3).
Conformemente agli accordi intercorsi tra i due professionisti, con email dd. 10.10.2018 la convenuta inviava, pertanto, al notaio l'atto di compravendita “stipulato in data 28 settembre 2018 per CP_3 procedere all'intavolazione” (doc. 4).
E' pacifico che il notaio non vi ha provveduto tempestivamente e, quindi, non ha adempiuto CP_3 all'incarico professionale che gli era stato delegato dal collega (e per il quale aveva già ricevuto, tra l'altro, il relativo pagamento).
Tale inadempimento, tuttavia, non esclude la responsabilità del notaio Si rileva, invero, che CP_2
nella email 10.10.2018 il notaio dopo aver provveduto all'invio dell'atto di compravendita per CP_2
pagina 5 di 10 farlo intavolare, scriveva “attendo visura aggiornata”; non essendo mai pervenutale alcuna comunicazione al riguardo o copia del decreto tavolare, la convenuta avrebbe dovuto – secondo un criterio di normale diligenza – quantomeno informarsi tempestivamente presso il collega e seguire l'esito di tale procedimento di volontaria giurisdizione (considerato che, come è noto, l'iscrizione dell'atto nei pubblici registri assume un'importanza particolare, di natura costitutiva, in regime tavolare).
Va rilevato che, in un caso analogo, la Suprema Corte ha statuito (sentenza n.11.284 del 10/11/1998) che “Il notaio è obbligato ad eseguire personalmente l'incarico assunto - ed è perciò responsabile, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., dei sostituti ed ausiliari di cui si avvale - con la specifica diligenza e perizia dovute per la professione che esercita, avuto riguardo al raggiungimento del risultato pratico perseguito dal cliente;
pertanto se egli è incaricato del trasferimento di un immobile situato nelle province italiane appartenute all , ove, ai sensi dell' art. 2 R.D. 28 marzo Controparte_6
1929 n.499 per l'acquisto dei diritti reali è necessaria l'intavolazione, sussiste il suo difetto di diligenza professionale ed imperizia per inosservanza di regole tecniche se non segue personalmente e sollecitamente l'esecuzione della relativa procedura, indipendentemente dalla solerzia di un collega richiesto di collaborare, con conseguente responsabilità esclusiva nei confronti del cliente danneggiato dal non compimento dell'incarico” (si legge nella motivazione “Quando, in relazione ad un trasferimento immobiliare, le parti richiedano l'intervento del notaio, incaricandolo della stesura del contratto nella sua qualità di professionista esperto della materia, evidentemente esse mirano ad assicurarsi che il contratto stesso non soltanto risulti formalmente perfetto, ma che sia soprattutto idoneo a produrre il risultato pratico perseguito. Pertanto, se il contratto predisposto dal notaio non è idoneo a produrre il risultato pratico perseguito sussiste il difetto di diligenza professionale. In altre parole, l'obbligazione del notaio non si esaurisce nel comportamento astrattamente diligente, quale mezzo per conseguire il risultato, cui il cliente aspira ma che il notaio non è tenuto a garantire;
nell'intervento professionale del notaio assume preminente rilievo il risultato: vale a dire, la redazione dell'atto idoneo a conseguire lo scopo. Se poi l'atto, per la produzione degli effetti, richiede il compimento di talune peculiari formalità - quali l'intavolazione - il notaio è obbligato ad eseguirle.
Per giurisprudenza costante, infatti, il notaio è tenuto ad esplicare che le parti gli affidano, con la diligenza di un professionista sufficientemente preparato ed avveduto. Rientra pertanto nei suoi compiti l'esecuzione delle attività preparatorie e successive necessarie per il conseguimento dello scopo voluto dalle parti Cass., Sez. II, 18 ottobre 1995, n. 10842; Cass. , Sez. II, 20 gennaio 1994,
n.475; Cass., Sez. II, 20 febbraio 1987, n.1840; Cass., Sez. II, 18 febbraio 1981,n.982). Nelle provincie italiane già facenti parte dell'Impero austro-ungarico, è rimasto in vigore il preesistente sistema
pagina 6 di 10 tavolare. A norma dell'art. 2 RD 28 marzo 1929 n.499, in deroga al principio generale stabilito dall'art. 1376 cod. civ. , in base al quale il consenso delle parti validamente manifestato ha efficacia reale, "il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili non si acquistano per atto tra vivi se non con la iscrizione del diritto nel libro fondiario". Evidentemente, la richiesta dell'intervento del notaio per redigere un atto di trasferimento di un immobile soggetto al regime tavolare implica
l'esecuzione di tutto quanto è necessario per determinare il trasferimento della proprietà. E ciò nel più breve tempo possibile, posto che - in materia consimile - con l'art. 2671 comma 1 cod. civ., il legislatore stabilisce che il notaio o altro pubblico ufficiale, che ha ricevuto o autenticato un atto soggetto a trascrizione, ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita "nel più breve tempo possibile". Dalla sentenza impugnata emerge che il notaio non ha curato di eseguire, nel Per_2
tempo più breve possibile, le attività successive alla stipulazione dell'atto necessarie per il conseguimento dello scopo voluto dalle parti, vale a dire per determinare il trasferimento della
Pers proprietà. Al contrario, risulta che, una volta trasmessi gli atti al notaio di Bolzano, egli si sia disinteressato del procedimento di intavolazione, che pure era indispensabile per il raggiungimento dello scopo perseguito dalle parti.
Ai fini della valutazione della diligenza del notaio, cui le parti avevano conferito l'incarico, assumono un rilievo circoscritto i fatti della telefonata e del ricevimento della richiesta di certificazione proveniente dal notaio di Bolzano. Appare decisiva, invece, la considerazione che, per portare a termine l'incarico, a lui personalmente affidato, e per fare sì che il contratto stipulato producesse gli effetti suoi propri, egli personalmente avrebbe dovuto seguire la procedura di intavolazione e non fare affidamento soltanto sulla solerzia del collega. Solo la sua attenta cura e la sua premurosa sollecitudine nel seguire passo per passo l'attuazione della procedura di intavolazione avrebbe eliminato la sua esclusiva responsabilità per il comportamento del collega, del quale aveva richiesto la collaborazione (art. 2232 cod. civ. cit.)”).
Va pertanto, ritenuto sussistente un grave inadempimento contrattuale imputabile alla condotta della convenuta, la quale dovrà risarcire i danni subiti dall'attrice (sentenza n.1439 del 18/01/2023: “In tema di responsabilità del notaio, l'art. 2671 c.c., richiedendo che la trascrizione dell'atto sia effettuata dal pubblico ufficiale "nel più breve tempo possibile", non effettua una rigida predeterminazione del termine, che spetta al giudice del merito stabilire di volta in volta, avuto riguardo alla particolare sollecitudine con la quale la prestazione contrattuale richiesta al professionista deve essere espletata;
ne deriva che in caso di reiterati ritardi nel compiere la trascrizione degli atti ricevuti o autenticati sussiste la responsabilità disciplinare del notaio, senza che assuma alcun rilievo l'eventuale danno subito dalle parti stipulanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello che
pagina 7 di 10 aveva ritenuto sussistere la responsabilità del notaio che aveva ripetutamente registro atti dallo stesso rogati oltre il termine di venti giorni)”).
Risulta documentalmente che , in data 2.11.2018 (doc.5) aveva presentato alla Parte_1
Provincia Autonoma di Trento una “domanda di contributo per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla previdenza complementare” (doc.5) e che tale domanda è stata respinta in data 30.7.2019 in quanto il diritto di proprietà dell'immobile non era stato intavolato entro sei mesi dalla data di acquisto dell'unità immobiliare (doc.6: “l'acquisto dell'unità immobiliare oggetto di contributo è avvenuto il 28 settembre 2018 e il termine per l'intavolazione della proprietà in proprio favore o l'eventuale richiesta di proroga scadeva il 28 marzo 2019. Ciò comporta l'impossibilità di concedere il contributo per il mancato rispetto dell'impegno previsto dall'art.9, comma 1 lettera b) dei richiamati criteri…”). Part Dall'esame della documentazione prodotta dalla in seguito all'ordine di esibizione risulta confermato che l'unico motivo per il quale è stata rigettata la domanda di contributo è proprio quello indicato nella lettera doc.6; risulta altresì che non vi è stato alcun rigetto per esaurimento dei fondi.
Non vi sono elementi, tra l'altro, per affermare che l'acquisto dell'immobile costituisce un acquisto per la seconda casa (essendo del tutto irrilevante, al riguardo, il soggetto che aveva fornito la provvista per pagare il prezzo della compravendita).
Si rileva, al contrario, che nel rogito redatto dal notaio era stato dichiarato dall'acquirente che CP_2
si trattava di una prima casa d'abitazione (non essendo titolare di altri diritti di proprietà su immobili) e che avrebbe trasferito la propria residenza nel Comune ove era ubicato l'immobile (punto 9).
Infatti, risulta documentalmente (doc.9 attrice) che l'attrice ha trasferito la propria residenza nella nuova abitazione a partire dal 16.10.2018; pertanto, si deve presumere che la residenza anagrafica corrispondesse a quella effettiva.
La convenuta ha affermato che tale trasferimento era fittizio.
Tuttavia, non risulta essere stata acquisita una prova idonea al riguardo;
al contrario, si evidenzia che l'attrice ha prodotto il CUD 2019 (relativo al 2018) e del 2020 (relativo al 2019) dal quale emerge che la stessa lavorava presso la Famiglia Cooperativa di Pinzolo (doc.11) e la prova che la stessa, nel 2018, era iscritta al servizio sanitario della Provincia Autonoma di Trento (doc. 10).
Del tutto irrilevante, al riguardo, risulta il report (doc. 10) prodotto dalla convenuta, dalla quale risulta che dalla fine del luglio 2020 avrebbe iniziato a lavorare a Cortemaggiore;
invero, una volta venuto meno il contributo provinciale, e l'obbligo di mantenere la residenza presso la nuova abitazione per un periodo di cinque anni, l'attrice era pienamente libera di adottare delle diverse decisioni in merito alla propria vita ed al luogo ove risiedere e svolgere la propria attività lavorativa. Ma questo non significa pagina 8 di 10 certo che – alla luce di tale condotta tenuta quasi due anni dopo il rogito ed il trasferimento della residenza a Pinzolo – possa desumersi che tale trasferimento fosse fittizio.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno, si rileva che il bando (doc.8 attrice) prevedeva che
“una quota del contributo denominata “quota previdenza” pari a 2.500 euro è finalizzata al versamento sulla posizione pensionistica attivata presso un fondo pensione aderente al Progetto
Risparmio Casa”.
Ne consegue che, pertanto, il danno riconoscibile è pari ad € 12.500,00.
Pertanto, il notaio deve essere condannata a corrispondere a , a titolo di CP_2 Parte_1
risarcimento dei danni, la somma di € 12.500,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat dal 31.1.2019 (90 giorni dalla presentazione della domanda di contributo: art. 7 del bando) alla data odierna ed oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 12.500,00 annualmente rivalutata, con decorrenza dal 31.1.2019 alla data odierna;
dalla data odierna al saldo, invece, sulla somma come sopra complessivamente determinata, sono dovuti i soli interessi legali, essendo stato liquidato il danno.
Considerato che il danno è, per le ragioni sopra esposte, addebitabile in pari misura alla condotta di entrambi i notai, ne consegue che la domanda svolta in via di regresso nei confronti del terzo chiamato va accolta in tale misura;
pertanto, il notaio dovrà rimborsare al notaio una somma pari CP_3 CP_2
alla metà dell'importo che la convenuta è stata condannata a versare all'attrice quale risarcimento dei danni.
Le spese di parte attrice vengono poste a carico della convenuta soccombente;
pertanto:
fase studio: € 919,00;
fase introduttiva: € 777,00;
fase trattazione: € 1.680,00;
fase decisionale: € 1.701,00; totale compensi € 5.077,00 ed € 261,00 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
Le spese della convenuta, invece, vanno compensate con il terzo chiamato nella misura della metà e poste, per la restante metà a carico del terzo chiamato (quota della metà pari ad € 2.538,50 per compensi ed € 118,50 per spese, oltre ad accessori).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Condanna a corrispondere a , a titolo di risarcimento dei danni, la CP_2 Parte_1 somma di € 12.500,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat dal 31.1.2019 alla data odierna ed oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma di € 12.500,00
pagina 9 di 10 annualmente rivalutata, con decorrenza dal 31.1.2019 alla data odierna;
ed oltre agli interessi legali, da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata, dalla data odierna al saldo;
2. condanna a rimborsare ad una quota, pari alla metà, delle somme CP_3 CP_2 che quest'ultima corrisponderà a in forza del punto 1 del dispositivo;
Parte_1
3. condanna a rimborsare a le spese legali che liquida in € CP_2 Parte_1
5.077,00 per compensi ed € 261,00 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14;
4. compensate per metà le spese di lite tra la convenuta ed il terzo chiamato, condanna
[...]
a rimborsare a la restante metà che liquida in € 2.538,50 per compensi CP_3 CP_2 ed € 118,50 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
Così deciso in data 04/02/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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