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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/11/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
sent.……...………………..
r.g.…1722/2021
cron.……...………………. rep.…...……………………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
OGGETTO: Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la RESPONSABILITÀ EX seguente ART. 2049-2051- SENTENZA 2052 nella causa iscritta al n. 1722/2021 R.G., promossa da
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nella Parte_2 C.F._2 loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale rispetto al minore (C.F. Persona_1
con l'avv. DARIO COLUCCI C.F._3
PARTE ATTRICE contro
Controparte_1
(C.F./P.IVA ) e
[...] P.IVA_1 CP_2
(C.F. con gli avv.ti
[...] C.F._4
SS EN e IZ AN
PARTE CONVENUTA
e
(P.I.: ) con l'avv. Controparte_3 P.IVA_2
ANDREA POLI
ER AM
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento, per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
15.05.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori promuovevano il presente giudizio, nell'interesse della figlia minore, avanti il Tribunale di Pisa deducendo quanto di seguito riportato:
- “il giorno 13 novembre 2019, intorno le ore 16.30, la piccola Per_1
, tesserata presso l'A.S.D. “MDS - Centro Ginnico Pisano P.
[...]
Margelli”, in persona del presidente a decorrere Controparte_2 dall'ottobre 2018, mentre effettuava l'allenamento di gruppo di ginnastica artistica preagonistica presso il suddetto centro sportivo, posto in Località Ospedaletto, Pisa, in Via di Tegulaia, n. 3/B, riportava delle gravi lesioni fisiche;
- nello specifico, che all'epoca dei fatti aveva sette anni, Per_1 nell'afferrare con le mani lo staggio più alto ed orizzontale delle parallele asimmetriche (saltando da quello più basso), perdeva poco dopo il controllo e cadeva rovinosamente a terra, urtando parte del corpo e, in particolare, il braccio sinistro con il primo materasso protettivo di atterraggio;
- che al momento dell'accaduto l'istruttore qualificato del corso, ovvero la sig.ra non era in prossimità dell'attrezzo Controparte_2 ginnico per la dovuta assistenza alla piccola allieva sia per posizionarla correttamente sullo staggio, sia per facilitare (e spiegare)
2 il movimento corretto dell'esercizio e, quindi, prevenire possibili cadute;
- che la minore veniva quindi soccorsa e trasportata presso il vicino
Ospedale di Pisa e sottoposta ad intervento chirurgico non differibile per la riduzione della “frattura sovra condiloidea omero sinistro e metafisi distale del radio sinistro”;
- che quindi gli istanti formulano domanda risarcitoria per ottenere il ristoro dei danni subiti a seguito del descritto sinistro, ascritto ad esclusiva responsabilità della sig.ra sia in proprio che quale CP_2 legale rappresentante dell'associazione sportiva.
Con comparsa di costituzione depositata in data 25.07.2021 si costituiva in giudizio sia in proprio che quale legale Controparte_2 rappresentante del , al fine di sentire dichiarare Controparte_1
l'infondatezza della domanda ex adverso promossa e, in denegata ipotesi di condanna, per essere manlevata dalla propria compagnia assicurativa, di cui chiedeva la chiamata in causa.
Autorizzata la chiamata, si costituiva quindi in giudizio anche
[...] che, in adesione alle conclusioni delle convenute, CP_4 chiedeva il rigetto della domanda attorea ed in subordine la condanna nei limiti delle previsioni di polizza.
Instaurato il giudizio e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., l'istruttoria si svolgeva mediante prove documentali ed escussione testimoniale.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e,
a seguito di riassegnazione del fascicolo allo scrivente giudicante, con ordinanza del 15.05.2025 veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti di termini per memorie decorrenti dal
03.07.2025.
Gli attori agiscono nel presente giudizio al fine di vedere accertata la responsabilità dell'associazione convenuta nella causazione del
3 sinistro occorso alla figlia minore in data 13.11.2019, in occasione di una sessione di allenamento di ginnastica artistica.
La responsabilità delle convenute discenderebbe, secondo la ricostruzione offerta, sia dall'omessa vigilanza, in quanto la minore avrebbe svolto l'esercizio ginnico senza la dovuta sorveglianza, sia dalla violazione delle regole di cautela e prudenza, non risultando adeguatamente collocati, al momento della caduta, i necessari dispositivi di protezione e sicurezza.
Deve preliminarmente respingersi l'eccepita nullità per indeterminatezza della domanda attorea così come formulata, potendosi invero ben evincere dalla ricostruzione offerta sia il petitum che la causa petendi del giudizio e non costituendo motivo di censura la qualificazione giuridica del fatto offerta, per avere gli attori invocato nelle proprie conclusioni profili di responsabilità sia di tipo contrattuale che aquiliana.
Ciò premesso, occorre tuttavia chiarire come dal punto di vista dell'inquadramento giuridico della fattispecie, in conformità a quanto più volte affermato da condivisibile giurisprudenza sia di legittimità che di merito, l'iscrizione dell'allievo alla disciplina sportiva faccia sorgere tra le parti un vincolo di tipo negoziale dal quale discende a carico dell'associazione sportiva l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo.
La responsabilità della società sportiva per i danni da quest'ultimo subiti, ha dunque, ai sensi dell'art. 1218 c.c., esclusivamente natura contrattuale il che comporta sul piano probatorio che “mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che
l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola [nel caso di specie all'associazione sportiva convenuta], né
4 all'insegnante”, nella specie all'istruttrice dell'associazione sportiva
(cfr. Cass. n. 36723/2021 – Banca dati Italgiure).
Ciò posto, essendo incontestata tra le parti la sussistenza del rapporto negoziale, l'indagine demandata, volta ad accertare le concrete modalità con cui l'evento lesivo si verificava, è stata condotta sulla scorta del compendio probatorio versato in atti e sulle risultanze delle prove testimoniali richieste.
E' stata quindi sentita, in sede di interrogatorio formale, la convenuta la quale, in merito alle censure sulla mancata Controparte_2 sorveglianza mosse da controparte, ha riferito che nel breve lasso di tempo in cui la stessa si era allontanata dalla minore, il controllo sull'attività in svolgimento era stata demandato ad altro collega,
operatore sportivo e tecnico federale, presente in Persona_2 palestra.
Tale circostanza trovava conferma nella testimonianza resa da quest'ultimo (“ si era allontanata e mi aveva detto di Tes_1 controllare”), che, sempre in sede di escussione testimoniale, precisava altresì che l'esercizio risultava seguito anche dalla collega dipendente come operatore sportivo Testimone_2 dell'Associazione Centro Ginnico Pisano, anch'essa presente in prossimità delle parallele mentre la minore si allenava.
Le citate testimonianze, riferite da testimoni oculari dell'accadimento, oltre a convergere sulla circostanza che la bambina stesse svolgendo i consueti esercizi ginnici sotto adeguata sorveglianza, concordano anche sui presidi presenti nella sala attrezzi al momento del sinistro.
Sostengono infatti gli attori che i tappeti protettivi al momento dell'allenamento non fossero stati prudentemente collocati sotto gli attrezzi, concorrendo così insieme all'omessa sorveglianza ad avvalorare la tesi dell'imputabilità dell'accaduto alle convenute.
5 Senonchè, anche tale aspetto è stato smentito dalle risultanze istruttorie.
In particolare, sia la teste che il teste precisavano Tes_2 Per_2 che la caduta della minore era avvenuta al centro del tappeto
“paracadute” di gommapiuma di colore verde, posto sotto lo staggio superiore presso cui la stessa si stava esercitando, tappeto a sua volta posizionato sopra altro tappeto più grande di colore rosso, non soggetto a spostamenti per pesantezza e dimensione.
Proprio in merito alla collocazione dei tappeti i testi hanno negato che le foto loro esibite, prodotte dagli attori, raffigurassero lo stato dei luoghi presente al momento del sinistro, quanto piuttosto momenti in cui erano in corso le pulizie per chiusura estiva della palestra, o addirittura altro palazzetto allestito in occasione di un saggio.
Confermavano invece la collocazione dei tappeti raffigurata nel compendio fotografico versato in atti dalle convenute e riferibile agli allestimenti presenti in palestra in circostanze di tempo e di luogo analoghe a quelle dell'occorso sinistro.
Le testimonianze assunte, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare stante i numerosi riscontri offerti, evidenziano come da parte dell'associazione sportiva e dei suoi operatori fossero state approntate la sorveglianza e le cautele necessarie per consentire alla piccola ginnasta lo svolgimento in sicurezza dei consueti allenamenti di tipo propedeutico, che non richiedevano quindi, come precisato sempre dal teste che l'esecuzione fosse coadiuvata dalla Per_2 partecipazione dell'istruttore.
E', infatti, circostanza incontestata che la minore risultasse iscritta al corso di ginnastica artistica dal 2018 e che quindi avesse quantomeno maturato una confidenza con gli attrezzi, avendo già disputato qualche competizione, superiore a quella propria di un principiante.
6 Alla luce del quadro emerso il danno patito dalla piccola Per_1 appare, quindi, ascrivibile esclusivamente ad una caduta accidentale avvenuta in un contesto di adeguata messa in sicurezza alla presenza di istruttori che regolarmente sovrintendevano all'esercitazione.
La responsabilità delle convenute è dunque esclusa, rientrando il descritto incidente nei rischi connaturati alla pratica sportiva e come tali non arginabili pur avendo l'associazione e gli istruttori predisposto tutte le precauzioni idonee a prevenirlo.
Dai rilievi che precedono consegue il rigetto della domanda attorea e ciò esime dalla valutazione della domanda di manleva promossa dall'associazione sportiva nei confronti della propria compagnia assicurativa, che rimane in tal modo assorbita.
Le spese, in ragione della peculiarità del caso, possono essere ragionevolmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta la domanda dell'attore perché infondata.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pisa, il 4/11/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
OGGETTO: Il Giudice, dott. Alessia De Durante, ha emesso la RESPONSABILITÀ EX seguente ART. 2049-2051- SENTENZA 2052 nella causa iscritta al n. 1722/2021 R.G., promossa da
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nella Parte_2 C.F._2 loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale rispetto al minore (C.F. Persona_1
con l'avv. DARIO COLUCCI C.F._3
PARTE ATTRICE contro
Controparte_1
(C.F./P.IVA ) e
[...] P.IVA_1 CP_2
(C.F. con gli avv.ti
[...] C.F._4
SS EN e IZ AN
PARTE CONVENUTA
e
(P.I.: ) con l'avv. Controparte_3 P.IVA_2
ANDREA POLI
ER AM
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte depositate a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta del procedimento, per l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata in data
15.05.2025, che devono intendersi qui integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori promuovevano il presente giudizio, nell'interesse della figlia minore, avanti il Tribunale di Pisa deducendo quanto di seguito riportato:
- “il giorno 13 novembre 2019, intorno le ore 16.30, la piccola Per_1
, tesserata presso l'A.S.D. “MDS - Centro Ginnico Pisano P.
[...]
Margelli”, in persona del presidente a decorrere Controparte_2 dall'ottobre 2018, mentre effettuava l'allenamento di gruppo di ginnastica artistica preagonistica presso il suddetto centro sportivo, posto in Località Ospedaletto, Pisa, in Via di Tegulaia, n. 3/B, riportava delle gravi lesioni fisiche;
- nello specifico, che all'epoca dei fatti aveva sette anni, Per_1 nell'afferrare con le mani lo staggio più alto ed orizzontale delle parallele asimmetriche (saltando da quello più basso), perdeva poco dopo il controllo e cadeva rovinosamente a terra, urtando parte del corpo e, in particolare, il braccio sinistro con il primo materasso protettivo di atterraggio;
- che al momento dell'accaduto l'istruttore qualificato del corso, ovvero la sig.ra non era in prossimità dell'attrezzo Controparte_2 ginnico per la dovuta assistenza alla piccola allieva sia per posizionarla correttamente sullo staggio, sia per facilitare (e spiegare)
2 il movimento corretto dell'esercizio e, quindi, prevenire possibili cadute;
- che la minore veniva quindi soccorsa e trasportata presso il vicino
Ospedale di Pisa e sottoposta ad intervento chirurgico non differibile per la riduzione della “frattura sovra condiloidea omero sinistro e metafisi distale del radio sinistro”;
- che quindi gli istanti formulano domanda risarcitoria per ottenere il ristoro dei danni subiti a seguito del descritto sinistro, ascritto ad esclusiva responsabilità della sig.ra sia in proprio che quale CP_2 legale rappresentante dell'associazione sportiva.
Con comparsa di costituzione depositata in data 25.07.2021 si costituiva in giudizio sia in proprio che quale legale Controparte_2 rappresentante del , al fine di sentire dichiarare Controparte_1
l'infondatezza della domanda ex adverso promossa e, in denegata ipotesi di condanna, per essere manlevata dalla propria compagnia assicurativa, di cui chiedeva la chiamata in causa.
Autorizzata la chiamata, si costituiva quindi in giudizio anche
[...] che, in adesione alle conclusioni delle convenute, CP_4 chiedeva il rigetto della domanda attorea ed in subordine la condanna nei limiti delle previsioni di polizza.
Instaurato il giudizio e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., l'istruttoria si svolgeva mediante prove documentali ed escussione testimoniale.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e,
a seguito di riassegnazione del fascicolo allo scrivente giudicante, con ordinanza del 15.05.2025 veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti di termini per memorie decorrenti dal
03.07.2025.
Gli attori agiscono nel presente giudizio al fine di vedere accertata la responsabilità dell'associazione convenuta nella causazione del
3 sinistro occorso alla figlia minore in data 13.11.2019, in occasione di una sessione di allenamento di ginnastica artistica.
La responsabilità delle convenute discenderebbe, secondo la ricostruzione offerta, sia dall'omessa vigilanza, in quanto la minore avrebbe svolto l'esercizio ginnico senza la dovuta sorveglianza, sia dalla violazione delle regole di cautela e prudenza, non risultando adeguatamente collocati, al momento della caduta, i necessari dispositivi di protezione e sicurezza.
Deve preliminarmente respingersi l'eccepita nullità per indeterminatezza della domanda attorea così come formulata, potendosi invero ben evincere dalla ricostruzione offerta sia il petitum che la causa petendi del giudizio e non costituendo motivo di censura la qualificazione giuridica del fatto offerta, per avere gli attori invocato nelle proprie conclusioni profili di responsabilità sia di tipo contrattuale che aquiliana.
Ciò premesso, occorre tuttavia chiarire come dal punto di vista dell'inquadramento giuridico della fattispecie, in conformità a quanto più volte affermato da condivisibile giurisprudenza sia di legittimità che di merito, l'iscrizione dell'allievo alla disciplina sportiva faccia sorgere tra le parti un vincolo di tipo negoziale dal quale discende a carico dell'associazione sportiva l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo.
La responsabilità della società sportiva per i danni da quest'ultimo subiti, ha dunque, ai sensi dell'art. 1218 c.c., esclusivamente natura contrattuale il che comporta sul piano probatorio che “mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che
l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola [nel caso di specie all'associazione sportiva convenuta], né
4 all'insegnante”, nella specie all'istruttrice dell'associazione sportiva
(cfr. Cass. n. 36723/2021 – Banca dati Italgiure).
Ciò posto, essendo incontestata tra le parti la sussistenza del rapporto negoziale, l'indagine demandata, volta ad accertare le concrete modalità con cui l'evento lesivo si verificava, è stata condotta sulla scorta del compendio probatorio versato in atti e sulle risultanze delle prove testimoniali richieste.
E' stata quindi sentita, in sede di interrogatorio formale, la convenuta la quale, in merito alle censure sulla mancata Controparte_2 sorveglianza mosse da controparte, ha riferito che nel breve lasso di tempo in cui la stessa si era allontanata dalla minore, il controllo sull'attività in svolgimento era stata demandato ad altro collega,
operatore sportivo e tecnico federale, presente in Persona_2 palestra.
Tale circostanza trovava conferma nella testimonianza resa da quest'ultimo (“ si era allontanata e mi aveva detto di Tes_1 controllare”), che, sempre in sede di escussione testimoniale, precisava altresì che l'esercizio risultava seguito anche dalla collega dipendente come operatore sportivo Testimone_2 dell'Associazione Centro Ginnico Pisano, anch'essa presente in prossimità delle parallele mentre la minore si allenava.
Le citate testimonianze, riferite da testimoni oculari dell'accadimento, oltre a convergere sulla circostanza che la bambina stesse svolgendo i consueti esercizi ginnici sotto adeguata sorveglianza, concordano anche sui presidi presenti nella sala attrezzi al momento del sinistro.
Sostengono infatti gli attori che i tappeti protettivi al momento dell'allenamento non fossero stati prudentemente collocati sotto gli attrezzi, concorrendo così insieme all'omessa sorveglianza ad avvalorare la tesi dell'imputabilità dell'accaduto alle convenute.
5 Senonchè, anche tale aspetto è stato smentito dalle risultanze istruttorie.
In particolare, sia la teste che il teste precisavano Tes_2 Per_2 che la caduta della minore era avvenuta al centro del tappeto
“paracadute” di gommapiuma di colore verde, posto sotto lo staggio superiore presso cui la stessa si stava esercitando, tappeto a sua volta posizionato sopra altro tappeto più grande di colore rosso, non soggetto a spostamenti per pesantezza e dimensione.
Proprio in merito alla collocazione dei tappeti i testi hanno negato che le foto loro esibite, prodotte dagli attori, raffigurassero lo stato dei luoghi presente al momento del sinistro, quanto piuttosto momenti in cui erano in corso le pulizie per chiusura estiva della palestra, o addirittura altro palazzetto allestito in occasione di un saggio.
Confermavano invece la collocazione dei tappeti raffigurata nel compendio fotografico versato in atti dalle convenute e riferibile agli allestimenti presenti in palestra in circostanze di tempo e di luogo analoghe a quelle dell'occorso sinistro.
Le testimonianze assunte, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare stante i numerosi riscontri offerti, evidenziano come da parte dell'associazione sportiva e dei suoi operatori fossero state approntate la sorveglianza e le cautele necessarie per consentire alla piccola ginnasta lo svolgimento in sicurezza dei consueti allenamenti di tipo propedeutico, che non richiedevano quindi, come precisato sempre dal teste che l'esecuzione fosse coadiuvata dalla Per_2 partecipazione dell'istruttore.
E', infatti, circostanza incontestata che la minore risultasse iscritta al corso di ginnastica artistica dal 2018 e che quindi avesse quantomeno maturato una confidenza con gli attrezzi, avendo già disputato qualche competizione, superiore a quella propria di un principiante.
6 Alla luce del quadro emerso il danno patito dalla piccola Per_1 appare, quindi, ascrivibile esclusivamente ad una caduta accidentale avvenuta in un contesto di adeguata messa in sicurezza alla presenza di istruttori che regolarmente sovrintendevano all'esercitazione.
La responsabilità delle convenute è dunque esclusa, rientrando il descritto incidente nei rischi connaturati alla pratica sportiva e come tali non arginabili pur avendo l'associazione e gli istruttori predisposto tutte le precauzioni idonee a prevenirlo.
Dai rilievi che precedono consegue il rigetto della domanda attorea e ciò esime dalla valutazione della domanda di manleva promossa dall'associazione sportiva nei confronti della propria compagnia assicurativa, che rimane in tal modo assorbita.
Le spese, in ragione della peculiarità del caso, possono essere ragionevolmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: rigetta la domanda dell'attore perché infondata.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pisa, il 4/11/2025.
IL GIUDICE
Dott. Alessia De Durante
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