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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1030/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IO SA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5255/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250006219988000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 741/2026 depositato il 24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi a questa Corte Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 100 2025 00062199 88 000, notificata a mezzo raccomandata AR in data 8 agosto 2025, per un importo complessivo pari ad euro 726,15, cui era sottesa una pretesa di pagamento per tassa auto dell'anno 2019 deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente prescrizione della pretesa impositiva.
Nella contumacia della Regione Campania, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo l'incompetenza per territorio in favore della Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata decisa all'udienza del 16 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione pregiudiziale di incompetenza sollevata dall'ADER è inammissibile poiché formulata in modo generico con il mero richiamo all'art. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, senza alcun riferimento alla fattispecie per cui è processo.
Nel merito il ricorso è fondato, poiché, in mancanza di prova della notifica degli atti prodromici, la pretesa di pagamento, relativa a tasse automobilistiche dell'anno 2019, assoggettate a prescrizione triennale, è ormai estinta per prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
condanna le parti resistenti al pagamento in solido delle spese in favore della parte ricorrente, liquidate nell'importo di euro 450,00 oltre accessori di legge da distrarre all'avv.
Difensore_1. Salerno, 16 febbraio 2026 Il Giudice dott.ssa Rosaria Giordano
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IO SA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5255/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250006219988000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 741/2026 depositato il 24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi a questa Corte Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 100 2025 00062199 88 000, notificata a mezzo raccomandata AR in data 8 agosto 2025, per un importo complessivo pari ad euro 726,15, cui era sottesa una pretesa di pagamento per tassa auto dell'anno 2019 deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti e la conseguente prescrizione della pretesa impositiva.
Nella contumacia della Regione Campania, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo l'incompetenza per territorio in favore della Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata decisa all'udienza del 16 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione pregiudiziale di incompetenza sollevata dall'ADER è inammissibile poiché formulata in modo generico con il mero richiamo all'art. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992, senza alcun riferimento alla fattispecie per cui è processo.
Nel merito il ricorso è fondato, poiché, in mancanza di prova della notifica degli atti prodromici, la pretesa di pagamento, relativa a tasse automobilistiche dell'anno 2019, assoggettate a prescrizione triennale, è ormai estinta per prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
condanna le parti resistenti al pagamento in solido delle spese in favore della parte ricorrente, liquidate nell'importo di euro 450,00 oltre accessori di legge da distrarre all'avv.
Difensore_1. Salerno, 16 febbraio 2026 Il Giudice dott.ssa Rosaria Giordano