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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/08/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 778/2024 R.G., promossa da (c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avvocati OR Terranova e Vincenzo Iozzia
- attore - contro (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. TE C.F._2
Grazia Cavallo
- convenuto -
***** ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, notificato in data 11.1.2024, VV conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, deducendo che il contratto di comodato (c.d. precario), stipulato tra le parti in
[...] data 5.5.2008 e registrato in pari data, avente ad oggetto il terreno sito in Modica, c.da
Cisterna Salemi, iscritto al N.C.T. del Comune di Modica, al f. 101, p.lla 76, era cessato, a seguito di comunicazione della volontà di esso comodante di recedere, con invito ai comodatari a rilasciare l'immobile per la data dell'1.9.2018, a mezzo lettera recapitata il 25.4.2018; l'attore precisava che il fondo de quo era stato inizialmente concesso in comodato (senza determinazione di durata) a quattro soggetti, ossia, oltre che a CP_1
(odierno convenuto), altresì a , e a
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4
detti ultimi tre, ricevuta la lettera di recesso del comodante in data 25.4.2018,
[...] avevano – a differenza di - provveduto, entro il termine assegnato TE
(1.9.2018), al rilascio dell'immobile in favore del concedente. Indi, l'intimante chiedeva la convalida dell'intimato sfratto “per intervenuta scadenza nei confronti del sig. del contratto di comodato registrato in data TE
05.05.2008…, fissando la data dell'esecuzione per il rilascio”. L'intimato, costituitosi in giudizio sin dalla sua fase sommaria, si opponeva alla convalida dello sfratto. In particolare, lo stesso eccepiva la non integrità del contraddittorio, deducendo l'esistenza di un litisconsorzio necessario tra la pluralità di comodatari parti del contratto di pagina 1 di 8 cui era chiesta la declaratoria di cessazione di efficacia;
nel merito, eccepiva la nullità del contratto stesso, “per essere maturata l'usucapione in favore del Sig. , con TE conseguente rigetto di tutte le domande formulate da parte intimante”; in via subordinata, chiedeva che il rilascio del terreno agricolo avvenisse non prima della naturale scadenza dell'annata agraria (10.11.2024); in ultimo, chiedeva di “ritenere il diritto dell'odierno convenuto alla refusione delle spese sostenute per le migliorie apportate al terreno, da quantificare nella fase di merito”. In data 19.3.2024, il giudice – ritenuta la procedura ex art. 657 c.p.c. non applicabile al contratto di comodato c.d. precario, ovvero senza determinazione di durata ex art. 1810 c.c. – dichiarava inammissibile la richiesta di ordinanza non impugnabile di rilascio, formulata da parte intimante;
disponeva l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria, nonché il mutamento del rito, assegnando i termini per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi, mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.
Nella fase a cognizione piena del giudizio, parte intimante proponeva, accanto all'originaria domanda oggetto dell'intimazione di sfratto “per finita locazione”, l'ulteriore domanda di risarcimento del danno da occupazione senza titolo in relazione al periodo successivo all'1.9.2018 (data assegnata, in sede di recesso, dal comodante al comodatario per il rilascio del fondo). In particolare, così concludeva in seno alla memoria integrativa Pt_1 Parte_1 ex art. 426 c.p.c.:
“1. Accertare e dichiarare cessato tra le odierne parti in causa il contratto di comodato sottoscritto e registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Locale di Modica in data 05.05.2008, al n.1197, serie 3, per scadenza del termine di durata e/o per recesso del comodante, rag. VV , a far data dall'01.09.2018, a seguito di comunicazione Parte_1 scritta recapitata in data 25.04.2018 al comodatario, sig. Parte_2
2. Accertato l'inadempimento del comodatario per la mancata riconsegna
[...] dell'immobile entro il termine espressamente assegnatogli dal comodante con la comunicazione scritta di recesso, condannare il sig. all'immediato TE rilascio a favore del rag. VV OR del terreno, sito a Modica, in C.da Cisterna
Salemi, esteso are 18 e ca 30, seminativo 3^, R.D. Euro 5,67, R.A. Euro 3,78, catastalmente individuato al foglio 101, particella 76, del N.C.T. del Comune di Modica, tuttora arbitrariamente detenuto dal comodatario odierno convenuto, ordinando l'immediata restituzione del medesimo fondo libero e sgombro da persone e cose;
3. Conseguentemente, condannare il sig. alla rimozione, sia del TE varco d'accesso al fondo di proprietà del rag. abusivamente realizzato Pt_1 Parte_1 sul muro di confine, sia di tutte le installazioni precarie realizzate all'interno del medesimo fondo (es. passerelle pedonali interrate, pannelli di delimitazione e paletti di varia lunghezza affissi al suolo) come anche di tutti gli altri oggetti ivi depositati alla rinfusa
(bombole del gas, vasi e fioriere, etc.) nonché delle piantumazioni sia in vasi che in terra oltre che dei rifiuti e dei materiali di scarto e di quant'altro eventualmente interrato e non immediatamente visibile o, in subordine, al pagamento dei relativi costi di rimozione e ripristino;
4. Altresì, condannare il sig. a risarcire il danno provocato al rag. TE
VV OR con la protratta occupazione del fondo oltre la data di recesso pagina 2 di 8 (01.09.2018) e che, parametrato al valore locativo del medesimo fondo desumibile dai valori agricoli medi per la provincia di Ragusa pubblicati dall'O.M.I. dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio, alla data di deposito della presente memoria integrativa, può quantificarsi in misura non inferiore ad € 5.000,00 o nell'altra maggiore o minore somma che sarà ben visa all'Ill.mo Giudice Unico adito, oltre l'ulteriore somma dovuta per la medesima richiesta risarcitoria fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile ed oltre interessi e rivalutazione come per legge;
5. Con il favore delle spese e dei compensi difensivi del presente giudizio e della precedente fase sommaria, incluso l'integrale rimborso delle spese e degli onorari di mediazione obbligatoria”. Nelle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di discussione del 2.5.2025, l'intimante chiedeva “all'Ill.mo Giudice Unico di volere accogliere le conclusioni di cui al “Piaccia” della propria memoria integrativa datata 22.05.2024, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte”, riducendo peraltro il quantum del vantato credito risarcitorio per la protratta occupazione dell'immobile, dall'1.9.2018 “fino alla data di effettivo e definitivo rilascio”, credito da contenersi “nei limiti del valore locativo accertato dal CTU, o nell'altra maggiore o minore somma che sarà ben visa al Tribunale adito”. Invero, con ordinanza del 5.10.2024, il giudice disponeva procedersi a consulenza tecnica d'ufficio, “al fine di descrivere il fondo agricolo oggetto del contratto di comodato tra le parti e, in particolare, di determinare, tenuto eventualmente conto anche dei valori
O.M.I., il valore locativo del fondo predetto, sito in Modica, c.da Cisterna Salemi, censito al N.C.T. del Comune di Modica, f. 101, p.lla 76, in relazione al periodo da settembre 2018 sino alla data di redazione della relazione peritale”. Il c.t.u., nominato nella persona del dott. agr. , depositava l'elaborato Persona_1 peritale in data 10.2.2025. In seno alla propria memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., l'intimato CP_1
si limitava a chiedere “il rigetto di quanto richiesto da controparte, per nullità del
[...] contratto di comodato per i motivi di cui alla memoria”, ovvero per il maturare dell'usucapione in suo favore della proprietà del fondo, già in data anteriore alla stipula del contratto di comodato. Tali difese e richieste l'intimato ribadiva in sede conclusiva.
<<<>>> Ciò posto, va preliminarmente confermato quanto espresso in seno all'ordinanza di mutamento del rito, in punto di integrità del contraddittorio: se è vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la domanda diretta ad ottenere la risoluzione per inadempimento di un contratto con pluralità di parti (nella specie, la cessazione di un contratto di comodato di fondo rustico concesso in favore di più comodatari) deve essere proposta nei confronti di tutti i contraenti, non potendo un contratto unico essere risolto o cessare nei confronti soltanto di uno dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita e vincolante per l'altro o gli altri stipulanti (v. Cass. 9042/2016, nonché Cass. 11049/1993) – tuttavia, nella specie, è pacifico che l'unico comodatario rimasto nella detenzione dell'immobile è l'odierno intimato, posto che gli altri comodatari si sono già volontariamente sciolti dal vincolo contrattuale, rilasciando l'immobile stesso, con pagina 3 di 8 conseguente concentrazione del rapporto in capo all'unico comodatario rimasto;
di qui, la non necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri comodatari, ormai privi di interesse a contraddire rispetto all'odierno oggetto del contendere. Con riguardo alla domanda di risarcimento del danno, avendo – per espressa allegazione dell'intimante – gli altri comodatari rilasciato il fondo nel rispetto del termine assegnato dal comodante in sede di recesso – non v'è spazio per la prospettazione di una pluralità di soggetti obbligati.
1. Passando ad esaminare la domanda di declaratoria della cessazione degli effetti contrattuali in conseguenza del recesso ad nutum formalizzato dal comodante con lettera raccomandata del 23.4.2018, ricevuta dal comodatario il 26.4.2018, si osserva che, nella specie, le parti, al punto 4) del contratto di comodato, hanno convenuto che “i comodanti hanno facoltà di chiedere la restituzione dell'immobile oggetto di tale contratto previo avviso ai comodatari da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno 60 giorni prima”, con ciò chiaramente scegliendo la figura contrattuale del comodato senza determinazione di durata ex art. 1810 c.c., che, per l'appunto, nel caso in cui le parti non abbiano pattuito un termine di durata, né questo sia implicitamente desumibile dall'uso cui la cosa doveva essere destinata, attribuisce al comodante un potere di recesso ad nutum, sebbene, nel caso in scrutinio, con la previsione di un preavviso di sessanta giorni. Ne consegue che, secondo la disciplina dell'art. 1810 c.c., il comodatario è tenuto a restituire la cosa “non appena il comodante la richiede”: avendo l'VV chiesto a il rilascio dell'immobile concesso in comodato, entro il dì 1.9.2018, il TE contratto di comodato inter partes è scaduto o, comunque, cessato in data 1.9.2018; di qui l'obbligo del comodatario di restituire l'immobile al comodante, obbligo in concreto non eseguito. Si ritiene, in proposito, che non possa – – vantare alcun diritto di TE trattenere il fondo concessogli in comodato da pretendendo di avere Parte_1 usucapito il diritto di proprietà sullo stesso, per possesso ultraventennale, pacifico ed ininterrotto. In particolare, l'intimato, già in seno alla comparsa di costituzione depositata in fase sommaria, ha dedotto – ribadendolo nella memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. – che “il contratto di comodato stipulato con artifizi e raggiri, non può che essere nullo, in quanto dal 1972 alla data del 05.05.2008 ( ) aveva già maturato un possesso TE ultraventennale”; ha poi proseguito: “Inoltre, lo stesso vi eseguiva tutte le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, senza mai ricevere contributi economici da parte di alcuno e senza nessuna opposizione da parte del formale intestatario. Si precisa che, il Sig. CP_1
, risiede nella C.le Michelica Musebbi Calicantone n.1 sin dalla nascita, e quindi da
[...]
18.10.1947, come da certificato di residenza storico che si allega (doc. n.3); Inoltre, il padre era in possesso del detto fondo, per averlo avuto dal Sig. VV Controparte_5
a far data dal 10 settembre 1955”. Per_1
Sennonchè, gli elementi così dedotti dall'intimato ai fini della prova dell'usucapione sono insufficienti, dovendosi all'uopo dimostrare in modo rigoroso l'esercizio, protratto per oltre vent'anni, in maniera pacifica ed ininterrotta, di un potere di fatto sul bene ad immagine del diritto di proprietà: dimostrazione che nella specie non è stata fornita, attesa l'inammissibilità della prova testimoniale articolata da in seno alla TE pagina 4 di 8 memoria integrativa;
sul punto, va infatti confermata la valutazione espressa nell'ordinanza istruttoria del 5.10.2024, con cui i capitoli di prova in discorso sono stati ritenuti “tendenti, in prevalenza, non già alla narrazione di fatti, bensì all'espressione di valutazioni o giudizi (es. il possesso, in sé, è un concetto giuridico e va provato attraverso i comportamenti materiali nei quali si manifesta il suo esercizio;
parimenti, comporta una valutazione la determinazione del valore locativo del fondo)”. Deve allora concludersi che, cessato il contratto di comodato in data 1.9.2018, il comodatario , ancora nella detenzione del terreno, va condannato al TE rilascio dello stesso in favore del comodante VV , precisandosi che il terreno Parte_1 stesso andrà riconsegnato libero e sgombro da persone e cose, che siano nella disponibilità del comodatario (es. 'casotto di fortuna' menzionato nella relazione di c.t.u.).
2. Quanto al tempo di esecuzione dell'obbligo di rilascio, Cass. 14084/2023 ha chiarito che “nel comodato c.d. precario (nel quale il termine non sia stato concordato dalle parti né risulti in relazione all'uso del bene), la regola di cui all'art. 1810 c.c. - secondo cui il comodatario è tenuto a restituire la cosa "non appena il comodante la richieda" -, configurando un'esemplificazione di quella generale prevista nella prima parte dell'art. 1183, comma 1, c.c., non esclude l'applicazione della seconda parte della citata disposizione, con la conseguenza che il giudice, in mancanza di accordo delle parti, può stabilire il termine per la restituzione della cosa oggetto di comodato, quando sia necessario per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione e, in particolare, quando, trattandosi di comodato di immobile ad uso di abitazione, il comodatario necessiti di una congrua dilazione per rilasciarlo e trovare una diversa sistemazione abitativa”. Nella specie, alla luce di quanto rappresentato dal c.t.u. nella relazione a sua firma, il terreno concesso in comodato presenta una triplice destinazione: “nella parte più distale (per circa mq. 1.000) a seminativo, nella parte centrale ad orto (per circa mq. 700) e nella parte più prossima alla strada pubblica a parcheggio (per circa mq. 100)”; inoltre, il c.t.u. ha così sinteticamente descritto il fondo: “la sua destinazione agricola è a seminativo semplice. Urbanisticamente è zona a verde agricolo”. La destinazione senz'altro prevalente del terreno de quo è, dunque, agricola, tanto che il c.t.u. lo ha valutato quale “seminativo semplice”. Ora, sebbene la normativa sui contratti agrari, intesi quali contratti di affitto di fondi rustici, dettata dalla L. 203/1982, non si applichi alle ipotesi in cui il fondo sia concesso in godimento in virtù di contratto diverso dall'affitto – nella specie, a titolo di comodato – non può escludersi che la medesima ratio (salvaguardare il ciclo naturale delle colture) che è alla base dell'art. 47 L. 203 cit. (secondo cui il rilascio di fondo rustico a seguito di giudizio è eseguibile solo al termine dell'annata agraria nel corso della quale è emessa la sentenza esecutiva) ricorra anche nel caso di comodato di terreno agricolo, così giustificando l'applicazione analogica della norma in questione alla fattispecie oggetto di causa, ciò ai fini dell'individuazione di un termine per il rilascio nel comodato precario, secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale. Peraltro, nel caso di specie, la fissazione, per l'esecuzione del rilascio, della data dell'11.11.2025 consente la previsione di un congruo, ma non eccessivo, lasso di tempo pagina 5 di 8 (poco più di due mesi) per la riconsegna del fondo e la sua liberazione dalle cose ed opere ivi insistenti, rientranti nella disponibilità del comodatario.
3. Venendo alla domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo, va detto che le Sezioni Unite della Cassazione, con sent. n. 33645/20221, hanno composto un contrasto tra le sezioni semplici sul tema, formulando i seguenti principi di diritto:
- “Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”, nonchè
- “Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”. I passi salienti della motivazione del suddetto arresto sono i seguenti:
“La domanda risarcitoria presuppone che, per la presenza di un danno risarcibile, l'azione lesiva del contenuto del diritto di proprietà sia valutabile non solo come violazione dell'ordine formale, ma anche come evento di danno. In quest'ultimo caso il nesso di causalità materiale si stabilisce fra l'occupazione senza titolo dell'immobile e direttamente la lesione del diritto di proprietà, senza passare per l'intermediazione del pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà. L'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale. Il riferimento alla specifica circostanza di godimento 1 Da ultimo confermata da Cass., sez. III, 14947/2023, secondo cui “In tema di risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità di un immobile, il danno emergente presuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta, e può essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, ai fini del riconoscimento di tale voce di pregiudizio, aveva ritenuto necessaria la prova dell'offerta in locazione sul mercato dell'immobile ovvero della circostanza che i potenziali conduttori fossero stati scoraggiati dallo stato di degrado dello stesso, senza verificare se fosse stato preventivamente assolto dal convenuto l'onere di specifica contestazione dell'allegazione posta a base della domanda e mancando di tener conto della stima del valore locativo del bene, operata dal c.t.u., quale base di liquidazione del danno)”. Nello stesso senso, v. Cass. 30791/2024, secondo cui “Nell'ipotesi di perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato;
a fronte della specifica contestazione del convenuto, la prova può essere fornita anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza”. pagina 6 di 8 perso stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria. Diversamente si avrebbe l'inaccettabile conseguenza non del danno punitivo, come pure affermato dalla giurisprudenza della Terza Sezione Civile, ma del danno irrefutabile che non ammette prova contraria”.
“4.9. Nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. E' pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria. Come si è chiarito al punto 4.2, la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri, che è poi l'oggetto vero del contrasto giurisprudenziale da risolvere, e non alla vendita, per la quale, corrispondendo il relativo danno alla differenza fra il prezzo di mercato e quello maggiore che si sarebbe potuto ricavare dall'atto dispositivo mancato, non può che parlarsi di mancato guadagno. L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ.. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa”. Nella specie, dalla narrazione in fatto che l'intimante compie in seno alla memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. può chiaramente evincersi che la concreta possibilità di godimento del bene, di cui lo stesso allega la lesione a causa della condotta occupativa del convenuto, è quella di trarre frutto dall'immobile mediante la sua locazione a terzi;
l'intimante, infatti, chiede che il risarcimento del danno da perdita subita, a cagione dell'abusiva occupazione dell'immobile da parte del comodatario, sia parametrato al valore locativo del bene stesso, con ciò agganciando il danno alla perdita di godimento indiretto del fondo. Ai fini della quantificazione del danno in questione, viene in ausilio la relazione di c.t.u., fondata su argomentazioni puntuali e logicamente coerenti, come tali condivisibili, in uno alle conclusioni cui il tecnico è conseguentemente pervenuto.
pagina 7 di 8 In base ad una media tra i valori derivanti dall'applicazione di due criteri di stima (per comparazione ed analitica), il c.t.u. ha determinato in € 62,00 il canone annuo, ordinario e continuativo in relazione al periodo dall'1.9.2018; tale risarcimento può essere riconosciuto solo fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (agosto 2025), giacchè una condanna per il periodo successivo (e sino al rilascio) assumerebbe inammissibilmente i caratteri di una condanna in futuro (è chiaro che gli artt. 1591 c.c. e 664 c.p.c. non possono trovare applicazione analogica, attesa, in ogni caso, la natura eccezionale della previsione di una condanna in futuro). Il danno risarcibile – rapportato al periodo da settembre 2018 ad agosto 2025 – va quantificato in complessivi € 434,00, ossia € 62,00 x 7 anni, oltre interessi legali da calcolare, per ciascun anno, sulla somma di € 62,00, devalutata alla data dell'1.9.2018 e di anno in anno rivalutata sino alla data della presente decisione. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
parimenti, le spese di c.t.u., liquidate come in atti, vanno poste definitivamente a carico di
. TE
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 778/2024 R.G.,
DICHIARA cessato in data 1.9.2018 il contratto di comodato, stipulato inter partes in data 5.5.2008 e registrato in pari data, avente ad oggetto il terreno sito in Modica, c.da
Cisterna Salemi, iscritto al N.C.T. del Comune di Modica, al f. 101, p.lla 76. CONDANNA al rilascio, in favore di , del TE Parte_1 fondo predetto, libero e sgombro da persone e cose, entro il dì 11.11.2025.
CONDANNA altresì al pagamento, in favore di VV TE
, a titolo di risarcimento del danno da illegittima occupazione, la somma di € Parte_1
434,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come da motivazione.
CONDANNA infine alla rifusione, in favore di VV TE
OR, delle spese processuali, che liquida in € 4.000,00 per compensi difensivi (di cui € 900,00 per assistenza in sede di mediazione obbligatoria) ed € 375,62 per esborsi (di cui €
209,96 per spese di mediazione), oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
PONE definitivamente a carico di le spese di c.t.u., liquidate come TE in atti.
Così deciso in Ragusa, in data 28.8.2025
Il Giudice Dott.ssa Sandra Levanti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sandra Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 778/2024 R.G., promossa da (c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avvocati OR Terranova e Vincenzo Iozzia
- attore - contro (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. TE C.F._2
Grazia Cavallo
- convenuto -
***** ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, notificato in data 11.1.2024, VV conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, deducendo che il contratto di comodato (c.d. precario), stipulato tra le parti in
[...] data 5.5.2008 e registrato in pari data, avente ad oggetto il terreno sito in Modica, c.da
Cisterna Salemi, iscritto al N.C.T. del Comune di Modica, al f. 101, p.lla 76, era cessato, a seguito di comunicazione della volontà di esso comodante di recedere, con invito ai comodatari a rilasciare l'immobile per la data dell'1.9.2018, a mezzo lettera recapitata il 25.4.2018; l'attore precisava che il fondo de quo era stato inizialmente concesso in comodato (senza determinazione di durata) a quattro soggetti, ossia, oltre che a CP_1
(odierno convenuto), altresì a , e a
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4
detti ultimi tre, ricevuta la lettera di recesso del comodante in data 25.4.2018,
[...] avevano – a differenza di - provveduto, entro il termine assegnato TE
(1.9.2018), al rilascio dell'immobile in favore del concedente. Indi, l'intimante chiedeva la convalida dell'intimato sfratto “per intervenuta scadenza nei confronti del sig. del contratto di comodato registrato in data TE
05.05.2008…, fissando la data dell'esecuzione per il rilascio”. L'intimato, costituitosi in giudizio sin dalla sua fase sommaria, si opponeva alla convalida dello sfratto. In particolare, lo stesso eccepiva la non integrità del contraddittorio, deducendo l'esistenza di un litisconsorzio necessario tra la pluralità di comodatari parti del contratto di pagina 1 di 8 cui era chiesta la declaratoria di cessazione di efficacia;
nel merito, eccepiva la nullità del contratto stesso, “per essere maturata l'usucapione in favore del Sig. , con TE conseguente rigetto di tutte le domande formulate da parte intimante”; in via subordinata, chiedeva che il rilascio del terreno agricolo avvenisse non prima della naturale scadenza dell'annata agraria (10.11.2024); in ultimo, chiedeva di “ritenere il diritto dell'odierno convenuto alla refusione delle spese sostenute per le migliorie apportate al terreno, da quantificare nella fase di merito”. In data 19.3.2024, il giudice – ritenuta la procedura ex art. 657 c.p.c. non applicabile al contratto di comodato c.d. precario, ovvero senza determinazione di durata ex art. 1810 c.c. – dichiarava inammissibile la richiesta di ordinanza non impugnabile di rilascio, formulata da parte intimante;
disponeva l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria, nonché il mutamento del rito, assegnando i termini per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi, mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.
Nella fase a cognizione piena del giudizio, parte intimante proponeva, accanto all'originaria domanda oggetto dell'intimazione di sfratto “per finita locazione”, l'ulteriore domanda di risarcimento del danno da occupazione senza titolo in relazione al periodo successivo all'1.9.2018 (data assegnata, in sede di recesso, dal comodante al comodatario per il rilascio del fondo). In particolare, così concludeva in seno alla memoria integrativa Pt_1 Parte_1 ex art. 426 c.p.c.:
“1. Accertare e dichiarare cessato tra le odierne parti in causa il contratto di comodato sottoscritto e registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Locale di Modica in data 05.05.2008, al n.1197, serie 3, per scadenza del termine di durata e/o per recesso del comodante, rag. VV , a far data dall'01.09.2018, a seguito di comunicazione Parte_1 scritta recapitata in data 25.04.2018 al comodatario, sig. Parte_2
2. Accertato l'inadempimento del comodatario per la mancata riconsegna
[...] dell'immobile entro il termine espressamente assegnatogli dal comodante con la comunicazione scritta di recesso, condannare il sig. all'immediato TE rilascio a favore del rag. VV OR del terreno, sito a Modica, in C.da Cisterna
Salemi, esteso are 18 e ca 30, seminativo 3^, R.D. Euro 5,67, R.A. Euro 3,78, catastalmente individuato al foglio 101, particella 76, del N.C.T. del Comune di Modica, tuttora arbitrariamente detenuto dal comodatario odierno convenuto, ordinando l'immediata restituzione del medesimo fondo libero e sgombro da persone e cose;
3. Conseguentemente, condannare il sig. alla rimozione, sia del TE varco d'accesso al fondo di proprietà del rag. abusivamente realizzato Pt_1 Parte_1 sul muro di confine, sia di tutte le installazioni precarie realizzate all'interno del medesimo fondo (es. passerelle pedonali interrate, pannelli di delimitazione e paletti di varia lunghezza affissi al suolo) come anche di tutti gli altri oggetti ivi depositati alla rinfusa
(bombole del gas, vasi e fioriere, etc.) nonché delle piantumazioni sia in vasi che in terra oltre che dei rifiuti e dei materiali di scarto e di quant'altro eventualmente interrato e non immediatamente visibile o, in subordine, al pagamento dei relativi costi di rimozione e ripristino;
4. Altresì, condannare il sig. a risarcire il danno provocato al rag. TE
VV OR con la protratta occupazione del fondo oltre la data di recesso pagina 2 di 8 (01.09.2018) e che, parametrato al valore locativo del medesimo fondo desumibile dai valori agricoli medi per la provincia di Ragusa pubblicati dall'O.M.I. dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio, alla data di deposito della presente memoria integrativa, può quantificarsi in misura non inferiore ad € 5.000,00 o nell'altra maggiore o minore somma che sarà ben visa all'Ill.mo Giudice Unico adito, oltre l'ulteriore somma dovuta per la medesima richiesta risarcitoria fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile ed oltre interessi e rivalutazione come per legge;
5. Con il favore delle spese e dei compensi difensivi del presente giudizio e della precedente fase sommaria, incluso l'integrale rimborso delle spese e degli onorari di mediazione obbligatoria”. Nelle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di discussione del 2.5.2025, l'intimante chiedeva “all'Ill.mo Giudice Unico di volere accogliere le conclusioni di cui al “Piaccia” della propria memoria integrativa datata 22.05.2024, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte”, riducendo peraltro il quantum del vantato credito risarcitorio per la protratta occupazione dell'immobile, dall'1.9.2018 “fino alla data di effettivo e definitivo rilascio”, credito da contenersi “nei limiti del valore locativo accertato dal CTU, o nell'altra maggiore o minore somma che sarà ben visa al Tribunale adito”. Invero, con ordinanza del 5.10.2024, il giudice disponeva procedersi a consulenza tecnica d'ufficio, “al fine di descrivere il fondo agricolo oggetto del contratto di comodato tra le parti e, in particolare, di determinare, tenuto eventualmente conto anche dei valori
O.M.I., il valore locativo del fondo predetto, sito in Modica, c.da Cisterna Salemi, censito al N.C.T. del Comune di Modica, f. 101, p.lla 76, in relazione al periodo da settembre 2018 sino alla data di redazione della relazione peritale”. Il c.t.u., nominato nella persona del dott. agr. , depositava l'elaborato Persona_1 peritale in data 10.2.2025. In seno alla propria memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., l'intimato CP_1
si limitava a chiedere “il rigetto di quanto richiesto da controparte, per nullità del
[...] contratto di comodato per i motivi di cui alla memoria”, ovvero per il maturare dell'usucapione in suo favore della proprietà del fondo, già in data anteriore alla stipula del contratto di comodato. Tali difese e richieste l'intimato ribadiva in sede conclusiva.
<<<>>> Ciò posto, va preliminarmente confermato quanto espresso in seno all'ordinanza di mutamento del rito, in punto di integrità del contraddittorio: se è vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la domanda diretta ad ottenere la risoluzione per inadempimento di un contratto con pluralità di parti (nella specie, la cessazione di un contratto di comodato di fondo rustico concesso in favore di più comodatari) deve essere proposta nei confronti di tutti i contraenti, non potendo un contratto unico essere risolto o cessare nei confronti soltanto di uno dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita e vincolante per l'altro o gli altri stipulanti (v. Cass. 9042/2016, nonché Cass. 11049/1993) – tuttavia, nella specie, è pacifico che l'unico comodatario rimasto nella detenzione dell'immobile è l'odierno intimato, posto che gli altri comodatari si sono già volontariamente sciolti dal vincolo contrattuale, rilasciando l'immobile stesso, con pagina 3 di 8 conseguente concentrazione del rapporto in capo all'unico comodatario rimasto;
di qui, la non necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri comodatari, ormai privi di interesse a contraddire rispetto all'odierno oggetto del contendere. Con riguardo alla domanda di risarcimento del danno, avendo – per espressa allegazione dell'intimante – gli altri comodatari rilasciato il fondo nel rispetto del termine assegnato dal comodante in sede di recesso – non v'è spazio per la prospettazione di una pluralità di soggetti obbligati.
1. Passando ad esaminare la domanda di declaratoria della cessazione degli effetti contrattuali in conseguenza del recesso ad nutum formalizzato dal comodante con lettera raccomandata del 23.4.2018, ricevuta dal comodatario il 26.4.2018, si osserva che, nella specie, le parti, al punto 4) del contratto di comodato, hanno convenuto che “i comodanti hanno facoltà di chiedere la restituzione dell'immobile oggetto di tale contratto previo avviso ai comodatari da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno 60 giorni prima”, con ciò chiaramente scegliendo la figura contrattuale del comodato senza determinazione di durata ex art. 1810 c.c., che, per l'appunto, nel caso in cui le parti non abbiano pattuito un termine di durata, né questo sia implicitamente desumibile dall'uso cui la cosa doveva essere destinata, attribuisce al comodante un potere di recesso ad nutum, sebbene, nel caso in scrutinio, con la previsione di un preavviso di sessanta giorni. Ne consegue che, secondo la disciplina dell'art. 1810 c.c., il comodatario è tenuto a restituire la cosa “non appena il comodante la richiede”: avendo l'VV chiesto a il rilascio dell'immobile concesso in comodato, entro il dì 1.9.2018, il TE contratto di comodato inter partes è scaduto o, comunque, cessato in data 1.9.2018; di qui l'obbligo del comodatario di restituire l'immobile al comodante, obbligo in concreto non eseguito. Si ritiene, in proposito, che non possa – – vantare alcun diritto di TE trattenere il fondo concessogli in comodato da pretendendo di avere Parte_1 usucapito il diritto di proprietà sullo stesso, per possesso ultraventennale, pacifico ed ininterrotto. In particolare, l'intimato, già in seno alla comparsa di costituzione depositata in fase sommaria, ha dedotto – ribadendolo nella memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. – che “il contratto di comodato stipulato con artifizi e raggiri, non può che essere nullo, in quanto dal 1972 alla data del 05.05.2008 ( ) aveva già maturato un possesso TE ultraventennale”; ha poi proseguito: “Inoltre, lo stesso vi eseguiva tutte le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, senza mai ricevere contributi economici da parte di alcuno e senza nessuna opposizione da parte del formale intestatario. Si precisa che, il Sig. CP_1
, risiede nella C.le Michelica Musebbi Calicantone n.1 sin dalla nascita, e quindi da
[...]
18.10.1947, come da certificato di residenza storico che si allega (doc. n.3); Inoltre, il padre era in possesso del detto fondo, per averlo avuto dal Sig. VV Controparte_5
a far data dal 10 settembre 1955”. Per_1
Sennonchè, gli elementi così dedotti dall'intimato ai fini della prova dell'usucapione sono insufficienti, dovendosi all'uopo dimostrare in modo rigoroso l'esercizio, protratto per oltre vent'anni, in maniera pacifica ed ininterrotta, di un potere di fatto sul bene ad immagine del diritto di proprietà: dimostrazione che nella specie non è stata fornita, attesa l'inammissibilità della prova testimoniale articolata da in seno alla TE pagina 4 di 8 memoria integrativa;
sul punto, va infatti confermata la valutazione espressa nell'ordinanza istruttoria del 5.10.2024, con cui i capitoli di prova in discorso sono stati ritenuti “tendenti, in prevalenza, non già alla narrazione di fatti, bensì all'espressione di valutazioni o giudizi (es. il possesso, in sé, è un concetto giuridico e va provato attraverso i comportamenti materiali nei quali si manifesta il suo esercizio;
parimenti, comporta una valutazione la determinazione del valore locativo del fondo)”. Deve allora concludersi che, cessato il contratto di comodato in data 1.9.2018, il comodatario , ancora nella detenzione del terreno, va condannato al TE rilascio dello stesso in favore del comodante VV , precisandosi che il terreno Parte_1 stesso andrà riconsegnato libero e sgombro da persone e cose, che siano nella disponibilità del comodatario (es. 'casotto di fortuna' menzionato nella relazione di c.t.u.).
2. Quanto al tempo di esecuzione dell'obbligo di rilascio, Cass. 14084/2023 ha chiarito che “nel comodato c.d. precario (nel quale il termine non sia stato concordato dalle parti né risulti in relazione all'uso del bene), la regola di cui all'art. 1810 c.c. - secondo cui il comodatario è tenuto a restituire la cosa "non appena il comodante la richieda" -, configurando un'esemplificazione di quella generale prevista nella prima parte dell'art. 1183, comma 1, c.c., non esclude l'applicazione della seconda parte della citata disposizione, con la conseguenza che il giudice, in mancanza di accordo delle parti, può stabilire il termine per la restituzione della cosa oggetto di comodato, quando sia necessario per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione e, in particolare, quando, trattandosi di comodato di immobile ad uso di abitazione, il comodatario necessiti di una congrua dilazione per rilasciarlo e trovare una diversa sistemazione abitativa”. Nella specie, alla luce di quanto rappresentato dal c.t.u. nella relazione a sua firma, il terreno concesso in comodato presenta una triplice destinazione: “nella parte più distale (per circa mq. 1.000) a seminativo, nella parte centrale ad orto (per circa mq. 700) e nella parte più prossima alla strada pubblica a parcheggio (per circa mq. 100)”; inoltre, il c.t.u. ha così sinteticamente descritto il fondo: “la sua destinazione agricola è a seminativo semplice. Urbanisticamente è zona a verde agricolo”. La destinazione senz'altro prevalente del terreno de quo è, dunque, agricola, tanto che il c.t.u. lo ha valutato quale “seminativo semplice”. Ora, sebbene la normativa sui contratti agrari, intesi quali contratti di affitto di fondi rustici, dettata dalla L. 203/1982, non si applichi alle ipotesi in cui il fondo sia concesso in godimento in virtù di contratto diverso dall'affitto – nella specie, a titolo di comodato – non può escludersi che la medesima ratio (salvaguardare il ciclo naturale delle colture) che è alla base dell'art. 47 L. 203 cit. (secondo cui il rilascio di fondo rustico a seguito di giudizio è eseguibile solo al termine dell'annata agraria nel corso della quale è emessa la sentenza esecutiva) ricorra anche nel caso di comodato di terreno agricolo, così giustificando l'applicazione analogica della norma in questione alla fattispecie oggetto di causa, ciò ai fini dell'individuazione di un termine per il rilascio nel comodato precario, secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale. Peraltro, nel caso di specie, la fissazione, per l'esecuzione del rilascio, della data dell'11.11.2025 consente la previsione di un congruo, ma non eccessivo, lasso di tempo pagina 5 di 8 (poco più di due mesi) per la riconsegna del fondo e la sua liberazione dalle cose ed opere ivi insistenti, rientranti nella disponibilità del comodatario.
3. Venendo alla domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo, va detto che le Sezioni Unite della Cassazione, con sent. n. 33645/20221, hanno composto un contrasto tra le sezioni semplici sul tema, formulando i seguenti principi di diritto:
- “Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”, nonchè
- “Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”. I passi salienti della motivazione del suddetto arresto sono i seguenti:
“La domanda risarcitoria presuppone che, per la presenza di un danno risarcibile, l'azione lesiva del contenuto del diritto di proprietà sia valutabile non solo come violazione dell'ordine formale, ma anche come evento di danno. In quest'ultimo caso il nesso di causalità materiale si stabilisce fra l'occupazione senza titolo dell'immobile e direttamente la lesione del diritto di proprietà, senza passare per l'intermediazione del pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà. L'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale. Il riferimento alla specifica circostanza di godimento 1 Da ultimo confermata da Cass., sez. III, 14947/2023, secondo cui “In tema di risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità di un immobile, il danno emergente presuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta, e può essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, ai fini del riconoscimento di tale voce di pregiudizio, aveva ritenuto necessaria la prova dell'offerta in locazione sul mercato dell'immobile ovvero della circostanza che i potenziali conduttori fossero stati scoraggiati dallo stato di degrado dello stesso, senza verificare se fosse stato preventivamente assolto dal convenuto l'onere di specifica contestazione dell'allegazione posta a base della domanda e mancando di tener conto della stima del valore locativo del bene, operata dal c.t.u., quale base di liquidazione del danno)”. Nello stesso senso, v. Cass. 30791/2024, secondo cui “Nell'ipotesi di perdita della disponibilità e del godimento dell'immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato;
a fronte della specifica contestazione del convenuto, la prova può essere fornita anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza”. pagina 6 di 8 perso stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria. Diversamente si avrebbe l'inaccettabile conseguenza non del danno punitivo, come pure affermato dalla giurisprudenza della Terza Sezione Civile, ma del danno irrefutabile che non ammette prova contraria”.
“4.9. Nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. E' pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria. Come si è chiarito al punto 4.2, la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri, che è poi l'oggetto vero del contrasto giurisprudenziale da risolvere, e non alla vendita, per la quale, corrispondendo il relativo danno alla differenza fra il prezzo di mercato e quello maggiore che si sarebbe potuto ricavare dall'atto dispositivo mancato, non può che parlarsi di mancato guadagno. L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ.. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa”. Nella specie, dalla narrazione in fatto che l'intimante compie in seno alla memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. può chiaramente evincersi che la concreta possibilità di godimento del bene, di cui lo stesso allega la lesione a causa della condotta occupativa del convenuto, è quella di trarre frutto dall'immobile mediante la sua locazione a terzi;
l'intimante, infatti, chiede che il risarcimento del danno da perdita subita, a cagione dell'abusiva occupazione dell'immobile da parte del comodatario, sia parametrato al valore locativo del bene stesso, con ciò agganciando il danno alla perdita di godimento indiretto del fondo. Ai fini della quantificazione del danno in questione, viene in ausilio la relazione di c.t.u., fondata su argomentazioni puntuali e logicamente coerenti, come tali condivisibili, in uno alle conclusioni cui il tecnico è conseguentemente pervenuto.
pagina 7 di 8 In base ad una media tra i valori derivanti dall'applicazione di due criteri di stima (per comparazione ed analitica), il c.t.u. ha determinato in € 62,00 il canone annuo, ordinario e continuativo in relazione al periodo dall'1.9.2018; tale risarcimento può essere riconosciuto solo fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (agosto 2025), giacchè una condanna per il periodo successivo (e sino al rilascio) assumerebbe inammissibilmente i caratteri di una condanna in futuro (è chiaro che gli artt. 1591 c.c. e 664 c.p.c. non possono trovare applicazione analogica, attesa, in ogni caso, la natura eccezionale della previsione di una condanna in futuro). Il danno risarcibile – rapportato al periodo da settembre 2018 ad agosto 2025 – va quantificato in complessivi € 434,00, ossia € 62,00 x 7 anni, oltre interessi legali da calcolare, per ciascun anno, sulla somma di € 62,00, devalutata alla data dell'1.9.2018 e di anno in anno rivalutata sino alla data della presente decisione. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
parimenti, le spese di c.t.u., liquidate come in atti, vanno poste definitivamente a carico di
. TE
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 778/2024 R.G.,
DICHIARA cessato in data 1.9.2018 il contratto di comodato, stipulato inter partes in data 5.5.2008 e registrato in pari data, avente ad oggetto il terreno sito in Modica, c.da
Cisterna Salemi, iscritto al N.C.T. del Comune di Modica, al f. 101, p.lla 76. CONDANNA al rilascio, in favore di , del TE Parte_1 fondo predetto, libero e sgombro da persone e cose, entro il dì 11.11.2025.
CONDANNA altresì al pagamento, in favore di VV TE
, a titolo di risarcimento del danno da illegittima occupazione, la somma di € Parte_1
434,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come da motivazione.
CONDANNA infine alla rifusione, in favore di VV TE
OR, delle spese processuali, che liquida in € 4.000,00 per compensi difensivi (di cui € 900,00 per assistenza in sede di mediazione obbligatoria) ed € 375,62 per esborsi (di cui €
209,96 per spese di mediazione), oltre rimborso spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
PONE definitivamente a carico di le spese di c.t.u., liquidate come TE in atti.
Così deciso in Ragusa, in data 28.8.2025
Il Giudice Dott.ssa Sandra Levanti
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