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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 08/09/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 549 / 2023 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. BOSURGI MIRIAM ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in CORSO
ITALIA, 8 20122 MILANO;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
BISOGLIO FEDERICO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA
GAUDENZIO FERRARI 27 21047 SARONNO;
- parte appellata
Oggetto: contratto di finanziamento. CP_2
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Si chiede che codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Torino voglia:
- per tutti i motivi di cui all'atto d'appello nonché per quelli di cui agli atti di primo grado dell'esponente da aversi qui per trascritti e riproposti Parte_1 anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., nonché per tutte le ragioni e difese svolte in atti dall'esponente anche nel presente grado d'appello;
- rigettati ogni avversa domanda, ogni eventuale avverso appello incidentale, ogni avversa deduzione, eccezione ed istanza anche istruttoria;
- in accoglimento dell'appello dell'esponente ed in riforma Parte_1
della sentenza impugnata:
a) rigettare ogni domanda proposta dal sig. nei confronti di Controparte_1 [...]
per tutte le ragioni e difese esposte in atti;
Parte_1
b) condannare il sig. restituire a quanto Controparte_1 Parte_1 da questa pagato in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Torino del 20 marzo 2023 qui impugnata, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo;
c) condannare il sig. a rifondere a le Controparte_1 Parte_1
spese ed i compensi per la difesa in entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA (non deducibile per la banca), CPA e rimborso forfettario delle spese generali ed ogni altro accessorio di legge”.
Per parte appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, dichiarare inammissibile e comunque rigettare e/o respingere perché infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dalla società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto Parte_1 confermare l'ordinanza (Repert. n. 3226) del 20.03.2023 emessa dal Tribunale di Torino, oggetto del presente gravame.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, ed oneri come per legge, da distrarsi in favore del presente procuratore che si dichiara antistatario”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
2 1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1. – L'11.10.2016, ha concluso con Controparte_1 Parte_1
tramite l'intermediazione di WEBFINANCE s.r.l., il contratto di finanziamento n.
[...]
20026074, rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, per un importo netto mutuato di € 31.223,66 ed un costo complessivo del credito di € 51.960, da restituire in n.
120 rate mensili da € 433, secondo un piano di ammortamento alla francese, a partire dal
1.11.2016.
1.2 - In data 31.10.2017, in corrispondenza della dodicesima rata, il a estinto CP_1
anticipatamente il finanziamento, pagando in unica soluzione quanto ancora dovuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125-sexies, co. 1, TUB.
Il 17.8.2020 il noltrava a una richiesta di rimborso delle spese CP_1 Parte_1 up-front, trattenute dalla finanziaria in asserita violazione dell'art. 125-sexies, co. 1, cit., così come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, sez. I, 11.09.2019, in causa C-383/18 -
“Lexitor”, alla luce dell'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE.
La richiesta rimaneva senza esito.
1.3 - Il FO quindi, inutilmente esperita la mediazione obbligatoria, depositava il
28.6.2021 ricorso ex art. 702-bis c.p.c. al Tribunale di Torino, chiedendo la condanna della finanziaria alla restituzione di € 4.946,40, pari a € 270-300 di commissioni di istruttoria più €
4.676,40 - € 5.196,00 di provvigione per l'intermediario del credito, previa declaratoria di nullità per abusività e/o vessatorietà e/o per contrasto con la norma imperativa dell'art. 125- sexies TUB, dell'art. 11 del contratto in combinato disposto con l'art. 4 del c.d. modulo
SECCI, nella parte in cui disponeva “Rimangono interamente a carico del cliente (e non verranno quindi restituiti in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto) gli oneri della sezione 3 del presente modulo ivi indicati di cui alle lett. a) commissioni di Istruttoria, b) provvigioni all'intermediario del credito” (sono i costi cc.dd. up-front); il tutto oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo.
1.4 – eccepiva preliminarmente l'incompetenza per Parte_1
valore in favore del Giudice di pace e, nel merito, contestava lo sleale ritardo nella proposizione della causa e, nello specifico, la perdurante rilevanza della distinzione tra costi up-front (non ripetibili) e costi recurring (ripetibili): rilevava, in primo luogo, che l'art.
6-bis, co. 3, lett. b), D.P.R. 180/1950, nella parte in cui rinvia alla normativa secondaria della Banca
3 d'Italia che distingue ancora tra recurring e up-front, non era stata interessata dalla C. Cost.
n. 263/2022, che riguardava soltanto l'art. 11 sexies, co. 2, d.l. 73/2021, e, in secondo luogo, richiamava la pronuncia della Corte di Giustizia UE, sez. III, 9.02.2023, in causa C-555/21
, che avrebbe rappresentato un revirement rispetto alla sentenza Controparte_3 CP_2
In subordine, per la determinazione del quantum da restituire, si sarebbe dovuto fare applicazione, quanto meno per le provvigioni dell'intermediario, del criterio della curva degli interessi in luogo di quello pro rata temporis.
1.5 – Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. depositata il 20.02.2023, il Tribunale di Torino, respinta l'eccezione di incompetenza per valore in ragione del cumulo ex art. 10, 2° co.,
c.p.c. di capitale e interessi, accoglieva la domanda e condannava al Parte_1 pagamento in favore dell'ex cliente delle somme richieste, con interessi legali fino alla data di proposizione della domanda e, dalla domanda al saldo, al tasso previsto dall'art. 1284, 4° co., c.c.
Questi i rilievi del primo Giudice:
- la C. Cost. n. 263/2022, dichiarando incostituzionale l'art. 11 sexies, co. 2, d.l. 73/2021, ha di fatto travolto anche l'art.
6-bis, co. 3, lett. b), D.P.R. 180/50, dal momento che la normativa di Bankitalia a cui quest'ultima disposizione fa riferimento è la stessa considerata dalla
Consulta, e ritenere valido l'argomento di parte convenuta porterebbe allo stesso risultato che la Corte ha ritenuto costituzionalmente illegittimo;
- era irrilevante il richiamo alla sent. Corte di Giustizia 9.02.2023, in causa C-555/21
, perché quest'ultima si riferisce al diverso contesto della dir. 2014/17/UE, Controparte_3
con riferimento ai contratti di credito al consumo relativi ad immobili residenziali;
- non poteva essere riconosciuta alcuna differenza di trattamento alle provvigioni dell'intermediario, perché quella di esternalizzare ad un soggetto terzo parte della propria attività istituzionale è una libera scelta della banca, e non può incidere sul perimetro dei costi ripetibili;
d'altra parte, la nozione di “costo totale del credito”, dettata dall'art. 3, lett. g), dir.
2008/48/CE, non distingue tra costi dovuti per l'attività del finanziatore e costi dovuti per prestazioni di terzi (quali l'intermediario). Il criterio di delimitazione del costo totale è soltanto la conoscenza del creditore;
- il criterio del pro rata temporis doveva essere utilizzato nella specie per quantificare il ripetibile: la questione non era stata affrontata dalla sent. Lexitor, se ne occupava, piuttosto,
l'art. 125-sexies TUB, nella versione riformata nel 2021, non applicabile al contratto di cui si discute ma ritenuta indicativa dell'approccio da seguire per risolvere anche le controversie
4 precedenti: il legislatore italiano, nel recepire l'art. 16 dir. 2008/48/CE post-Lexitor, ha stabilito come principio generale quello della proporzionalità tra rimborso e vita residua del contratto, lasciando che siano le parti a scegliere tra il criterio della proporzionalità lineare
(pro rata temporis, più semplice) e il criterio del costo ammortizzato (basato sul TAEG), e fissando come criterio residuale quello del costo ammortizzato. Nel caso esaminato, era lo stesso § 4 del mod. he indicava il criterio pro rata temporis per il rimborso dei costi CP_4
ex art. 125-sexies TUB, sebbene poi detta clausola escludesse il rimborso dei costi up-front;
- gli interessi erano dovuti dalla domanda a norma dell'art. 2033 c.c., attesa la buona fede dell'accipiens, e dalla domanda giudiziale al maggior tasso previsto dall'art. 1284, 4° co.,
c.c.
2. – L'appello di . Il primo motivo di impugnazione. Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello . Parte_1
Prima di introdurre il giudizio, la società finanziaria ha integralmente versato al CP_1
l'importo oggetto di condanna, più le spese, ed ha conseguentemente avanzato domanda di restituzione delle somme pagate, per il caso di accoglimento del gravame.
2.1 – Con il primo motivo, contesta la decisione di primo grado, nella parte in Parte_1
cui ha riconosciuto il diritto del mutuatario alla riduzione del costo totale del credito anche con riguardo ai costi up-front per commissioni di istruttoria e provvigioni all'intermediario del credito, dichiarando la nullità della clausola contrattuale che escludeva dalla riduzione del costo totale del credito i detti costi: pur confermando la distinzione tra costi up-front e recurring, il Tribunale sarebbe incorso nella violazione dell'art.
6-bis, co. 3, lett. b), D.P.R.
180/50, che rinvia alle norme fissate da Banca d'Italia, le quali continuano a distinguere il regime applicabile alle due tipologie di costi;
l'art. 6 bis, co. 3, lett. b), D.P.R. cit. sarebbe sicuramente applicabile al caso in esame, perché non travolta dalla C. Cost. n. 263/2022, che ha dichiarato soltanto l'incostituzionalità dell'art. 11-octies, co. 2, del c.d. decreto sostegni-bis, e ciò che rileva non è il ragionamento della Corte, ma l'oggetto della declaratoria di incostituzionalità.
Il tema dell'equiparazione dei costi up-front e recurring sarebbe in ogni caso superato dalla sent. della Corte di Giustizia UE, e male avrebbe fatto il primo Giudice a Controparte_3
distinguere tra credito al consumatore e credito immobiliare al consumatore, così motivando ha compiuto un'ingiustificata discriminazione, in violazione degli artt. 21 CDFUE e 14 CEDU;
neppure si potrebbero fare ora questioni di efficacia temporale, poiché se la Corte
5 costituzionale, al par. 11 della sent. 263/2022, ha riconosciuto la retroattività della sent.
Lexitor, non si può dire diversamente per la sent. Unicredit Austria.
Quand'anche poi si dovesse ritenere applicabile nel caso di specie la sent. Lexitor, la società appellante ritiene che la decisione di primo grado andrebbe comunque riformata nella parte in cui estende la “regola Lexitor” a costi su cui la Corte di Giustizia UE non si è pronunciata, ed in particolare i costi dovuti per le prestazioni di terzi quali, tipicamente, il compenso per gli intermediari del credito.
In comparsa conclusionale, introduce un nuovo argomento, affermando che, Parte_1 per ammissione della stessa sent. Lexitor, al § 25, fino ad allora (2019) l'art. 16, par. 1, dir.
2008/48/CE non era chiaro nel definire quali costi andassero rimborsati e quali no. La giurisprudenza della Corte di Giustizia (Corte giust., sez. VI, causa C-714/20, sent. U. I,
12.5.2022, § 61), come quella della CEDU (App. n. 36093/13, sez. IV, Persona_1
, 21.4.2020), sulla base del diritto di proprietà tutelato dagli artt. 17 CDFUE e 1
[...] prot. 1 CEDU, richiedono tuttavia che gli obblighi imposti ai privati derivino da norme “chiare, precise e prevedibili nella loro applicazione”, e tale precisione, fino al 2019, è mancata all'art. 16 cit., per cui la rimborsabilità dei costi up-front insieme a quelli recurring non potrebbe essere imposta ai rapporti sorti prima del 2019 (il contratto per cui è causa è del 2016). Tali rilievi non contrastano con l'efficacia retroattiva delle pronunce della Corte di Giustizia UE, né con la possibilità di questa di modulare l'efficacia nel tempo delle sue decisioni.
Il motivo non merita accoglimento sotto tutti i profili in cui è stato articolato, intendendo questa Sezione dare continuità al proprio orientamento (vds. App. Torino, 3.07.2023, n. 661;
Id., 7.05.2025, n. 401; Id., 5.06.2025, n. 485).
2.2 – L'art. 11 octies, co. 2, d.l. 73/2023, laddove stabiliva l'efficacia retroattiva delle norme secondarie e delle istruzioni dell'Istituto di vigilanza quanto all'interpretazione dello art. 125 sexies TUB per i contratti di finanziamento estinti anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua dalla C. Cost.
22.12.2022, n. 263.
Il testo è stato conseguentemente modificato dapprima dalla l. 103/2023, di conversione del d.l. 69/2023, art. 1, co. 1 bis, con il richiamo al “diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea”, quindi, subito dopo e senza soluzione di continuità, dall'art. 27, co. 1, del d.l. 104/2023, conv. in l. 136/2023, sopprimendo l'esclusione dal rimborso dei costi sostenuti per la conclusione dei contratti di
6 finanziamento estinti anticipatamente ed il criterio del costo ammortizzato per il calcolo della riduzione dei costi anticipati dal mutuatario.
2.3 – La ripetibilità dei costi up front come i costi recurring è stata inequivocabilmente sancita dalla C. Cost. 263/2022 cit., cui le modifiche normative dell'art. 11 octies, co. 2, d.l. 73/2021 hanno successivamente inteso dare attuazione.
In particolare: (a) esclusa ogni problematica relativa all'efficacia auto-esecutiva della dir.
2008/48/CE, avendo questa ricevuto attuazione in Italia con il d.lgs. 141/2010, entrato in vigore prima della conclusione del finanziamento per cui è causa, vi è una sostanziale identità, al di là di talune divergenze lessicali, tra il testo dell'art. 16 dir. 2008/48/UE, interpretato dalla sent. Lexitor, e l'art. 125 sexies TUB, nel testo anteriore al d.l. 73/2021, qui applicabile ratione temporis (§ 12.3.2 sent. Corte Cost. 263/2022); (b) gli effetti temporali di una sentenza della Corte di giustizia possono essere modulati solo dalla stessa Corte nella sentenza che si pronuncia sul rinvio pregiudiziale, ma nella sent. Lexitor la CGUE non ha disposto una modulazione temporale dell'interpretazione da essa fornita dell'art. 16 dir.
2008/48/UE (§ 11.2 sent. Corte Cost. 263/2022); (c) la circostanza che gli enti creditizi abbiano seguito fino alla sent. Lexitor una prassi difforme, attenendosi alle istruzioni impartite a suo tempo dalle autorità di vigilanza nell'interpretare l'art. 125 sexies TUB, non può giustificare una violazione degli obblighi inerenti l'applicazione del diritto comunitario per i rapporti sorti precedentemente a detta sentenza, neppure in nome della tutela dell'affidamento (§ 13 sent. Corte Cost. 263/2022); (d) infine, la distinzione tra costi up-front, non ripetibili, e costi recurring, suscettibili di riduzione, che in passato aveva dato causa a condotte abusive nella quantificazione e nell'imputazione di detti costi da parte degli operatori finanziari, non ha più ragion d'essere alla luce della citata pronuncia della CGUE, neppure con riferimento ai costi per le commissioni di intermediazione corrisposte dal finanziatore ad un intermediario del credito (non c'entra nulla l'irripetibilità della spesa ex art. 2033 c.c., la fonte dell'obbligo restitutorio pro parte anche per tali costi è direttamente l'art. 125 sexies TUB, come sopra interpretato).
Del resto, l'interpretazione dell'art. 16 dir. 2008/48/CE fornita dal Giudice comunitario è riferibile in generale a tutte le operazioni creditizie disciplinate dalla dir. 2008/48/UE, così come descritte dagli artt. 2 e 3 della citata direttiva, a prescindere dal tipo contrattuale oggetto della causa in cui è stato sollevato il rinvio pregiudiziale;
di talchè, per ritenere applicabile tale decisione interpretativa della norma nazionale attuativa del citato art. 16 non occorre un nuovo rinvio ai sensi dell'art. 267 del Trattato (vds. sent. 6.10.1982, causa C–
7 283/81, e c. Ministero della Sanità, per cui il Parte_2 Parte_3 giudice nazionale non è tenuto al rinvio quando “la questione sollevata sia materialmente identica ad altra questione, sollevata in analoga fattispecie, che sia già stata decisa in via pregiudiziale”).
Ciò vale a superare l'obiezione, avanzata dalla difesa negli scritti conclusivi, Parte_1
di un presunto contrasto della sent. Lexitor con presunto contrasto con gli artt. 17 CDFUE e
1 Prot. 1 CEDU, così come interpretati dalla stessa Corte di Lussemburgo e dalla CEDU.
2.4 – Non ha rilevanza alcuna il richiamo che fa la difesa appellante all''art. 6 bis, co. 3,
D.P.R. 180/1950.
L'art. 6 bis, co. 3, cit. rinvia infatti a norme attuative da adottarsi dalla Banca d'Italia, tra l'altro, per “rendere trasparenti le commissioni in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto” (lett.
b); ma si tratta, con tutta evidenza, di norme secondarie che possono e debbono essere disapplicate dal giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5 l. 2248/1865, all. E, se ed in quanto contrastino con norme di rango primario.
Ora, la sent. Lexitor ha affermato che l'art. 16 dir. 2008/48/UE “deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”; a sua volta, la C. Cost. 263/2022 ha stabilito che dell'art. 125 sexies TUB – che è norma di rango primario – deve darsi un'interpretazione conforme all'art. 16 dir. 2008/48/UE, così come a sua volta interpretato dalla Corte di Giustizia UE nella citata sent. Lexitor. Il che è a dire che l'art. 125 sexies, co. 1, TUB, nel testo vigente nel 2019 (“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”), va letto nel senso di escludere ogni differenziazione tra costi up-front e recurring quanto al diritto al rimborso pro quota del consumatore che ha estinto in anticipo il finanziamento rateale.
Da ciò consegue che le istruzioni emanate da in applicazione dell'art. 6 bis, Parte_4
co. 3, D.P.R. 180/1950 che stabiliscono in modo contrario, vanno disapplicate in quanto contrastano con la norma primaria contenuta nell'art. 125 sexies, co. 1, TUB, come sopra interpretato dalla Consulta sulla scorta di quanto stabilito dai Giudici comunitari.
8 2.5 – Non è pertinente il richiamo alla sent. CGUE 9.02.2023, in causa C – 555/2021.
In quella pronuncia, interpretativa della dir. 2014/17/UE in tema di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, il Giudice comunitario ha escluso che quella direttiva contrasti con una normativa nazionale che limiti il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato, ai soli interessi e costi che dipendono dalla durata del credito, e le spese up front sono, appunto, costi per prestazioni già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato;
ma proprio in quella causa, le conclusioni dell'Avvocato generale erano state nel senso di affermare l'estraneità alla sent. dei costi pagati a terzi e, dunque, anche dei costi di CP_2
intermediazione.
La Corte ha infatti chiaramente distinto la disciplina dei contratti di credito ai consumatori, dettata dalla dir. 2008/48/UE da quella dei contratti di credito garantiti da ipoteca o relativi ai beni immobili residenziali, disciplinati dalla dir. 2014/17/UE - sebbene la formulazione delle due norme che sanciscono il diritto al rimborso proporzionale dei costi contrattuali nel caso di estinzione anticipata sia del tutto simile (art. 16 dir. 2008/48/UE e art. 25 dir.
2014/17/UE).
I contratti di credito ipotecario o su immobili implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfugge al controllo della banca, la quale, quindi, ben più difficilmente potrebbe esser tentata di assicurarsi un margine di profitto nel caso di estinzione anticipata. Per tali contratti, inoltre, è specificamente previsto all'art. 14, parr. 1 e 2, dir. 2014/17/UE, che il creditore o l'intermediario forniscano al consumatore informazioni precontrattuali mediante un prospetto che prevede la ripartizione delle spese che il cliente deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno;
tale ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del mutuatario “riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto” (punto 35).
Diversamente, nei finanziamenti ai consumatori di cui alla dir. 2008/48/UE i costi del credito e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca, la quale può essere tentata di includere nei consti non dipendenti dalla durata del contratto un margine di profitto:
“… limitare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti una tantum più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata
9 del contratto. Il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore e al giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto” (punti 32-33). Una tale interpretazione è, del resto, coerente con l'obiettivo della dir. 2008/48/UE di assicurare una più elevata protezione del consumatore, in ragione della situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione, sia il livello di informazione (così i punti 29-30 della sent. Lexitor).
Rispetto alle operazioni creditizie disciplinate dalla dir. 2014/17/UE non sussisterebbero, quindi, quei rischi di comportamento abusivo del creditore, evocati dalla sent. per CP_2
giustificare l'inclusione nel rimborso anche i costi indipendenti dalla durata del contratto, interpretando l'art. 16 dir. 2008/48/UE.
2.6 – Neppure è corretto ritenere che la già menzionata sent. non abbia detto nulla CP_2
della rimborsabilità dei costi di intermediazione del credito, che dovrebbero quindi in ogni caso restare a carico del consumatore.
Il rinvio pregiudiziale riguardava il quesito se “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato … contemplato all'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48, riguardi anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto”; e la
Corte, nel rispondere che “l'art. 16 dir. 2008/48/UE deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, ha giustificato una tale conclusione in nome della “effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito [la quale] risulterebbe sminuita qualora la riduzione … potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che, come rilevato dall'avvocato generale al par.
54 delle sue conclusioni, i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto” (§ 31), e che
“come sottolineato dall'Avvocato Generale ai parr. 53 e 55 delle sue conclusioni, il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto” (§
33).
Ebbene, i costi della intermediazione del credito non solo rappresentano una spesa che non dipende dalla durata del contratto, ma soprattutto rimangono del tutto sottratti ad un controllo
10 del mutuatario, sicchè, per le operazioni di credito ai consumatori regolate dalla citata dir.
2008/48/UE, permane quel “il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna”, per dirla con le parole della sent.
, che può facilmente prestarsi ad abusi in danno del consumatore e/o Controparte_3
rendere di fatto impossibile la verifica se e in che misura il costo di intermediazione addebitato al mutuatario sia connesso alla durata del contratto.
L'inclusione dei costi di intermediazione, come costi up-fronti, nel “regime Lexitor” discende, quindi, sia dal testo (invero, inequivoco) della pronuncia della Corte UE, sia dalla ratio che ha ispirato la sua decisione.
3. – Segue, l'appello di . Il secondo motivo di impugnazione. Parte_1
Con il secondo motivo, contesta la decisione di primo grado, nella parte in cui Parte_1
ha condannato essa società finanziaria alla restituzione delle commissioni di istruttoria e delle provvigioni all'intermediario del credito sulla base del criterio del pro rata temporis: ad avviso dell'appellante, il Tribunale ha violato l'art. 1363 c.c., che avrebbe imposto di escludere l'applicazione di detto criterio previsto dal regolamento contrattuale solo per il rimborso dei costi recurring; piuttosto, l'art. 1363 c. c. avrebbe comportato la presa d'atto di una lacuna, effetto della sent. Lexitor, in relazione al criterio di calcolo del quantum da rimborsare, e tale lacuna doveva essere colmata ex art. 1374 c.c. secondo equità. Lo stesso
Giudicante avrebbe, del resto, riconosciuto come più corretto il criterio c.d. del costo ammortizzato, secondo il nuovo 125-sexies, co. 2, TUB, ed anzi tale criterio comporterebbe per essa finanziaria un sacrificio meno rilevante, con un rimborso pari al 53 % del costo totale del credito, a fronte di una percentuale del 90 % nel caso del criterio del pro rata temporis.
3.1 – L'appellato ha eccepito l'inammissibilità di tale secondo motivo, Controparte_1
dal momento che controparte non esplicita chiaramente quale dovrebbe essere il criterio di calcolo da preferire in luogo di quello seguito dal primo Giudice.
In comparsa conclusionale, indica la richiesta di applicazione del criterio della Parte_1
curva degli interessi, come pure aveva già chiesto in primo grado.
L'eccezione è infondata, dal momento che, nell'attuale formulazione dell'art. 342 c.p.c., quale risultante dalla riforma del d.lgs. 149/2022, l'appellante può limitarsi a segnalare l'errore di diritto e la sua rilevanza ai fini della decisione impugnata, senza per forza di cose
11 indicare le conseguenze che pretende di farne derivare nella diversa definizione della controversia.
3.2 – Il motivo è nondimeno, infondato nel merito, sia pure per ragioni in parte diverse da quelle ritenute dal primo Giudice.
Il meccanismo della sostituzione legale di clausole nulle per contrarietà a norma imperativa
(art. 1419, 2° co., c.c.) non permette, bensì, di ricostruire l'ipotetica volontà delle parti per il caso che fossero state originariamente a conoscenza dei diversi contenuti del regolamento contrattuale imposti dalla normativa di protezione, né, quindi, di far riferimento ad una previsione negoziale formulata nel contesto di un regolamento di interessi stabilito in maniera differente.
Tuttavia, una volta preso atto che detto regolamento presenta, in riferimento al criterio da seguire, una lacuna, il criterio da prescegliere per colmare tale vuoto nel regolamento negoziale è quello del pro rata temporis.
Il nuovo art. 125 sexies TUB, che al co. 2 dispone “Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”, si applica soltanto ai contratti successivi al
25.07.2021 e non è quindi invocabile nel caso di contratti antecedenti, come nel caso di specie.
La quantificazione del rimborso sulla base del pro rata è di immediata comprensione poiché quantifica il rimborso dovuto applicando un semplice criterio proporzionale, in base alla minore durata del rapporto rispetto a quella inizialmente stabilita;
tale criterio è maggiormente intuitivo di quello secondo la curva degli interessi e, come tale, appare più aderente alle indicazioni della dir. 2008/48/CE, la quale stabilisce (è il “considerando” n. 39) che il calcolo dell'indennizzo per il creditore dovrebbe essere trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase precontrattuale e, in ogni caso, durante l'esecuzione del contratto di credito. Si richiama, al riguardo, quanto statuito da App. Torino, n. 1058/2023, nonché Id., n. 137/2023, secondo cui “il criterio secondo la curva degli interessi non è altrettanto agevole da verificare da parte del consumatore, atteso che implica l'applicazione
a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi come desumibile dal piano di ammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione) e quindi non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata”; nello stesso senso anche App. Milano 17.01.2024, n. 1936 – causa r.g. n. 573/2023: “Ad avviso della
12 Corte, l'adozione da parte del primo Giudice del criterio pro rata temporis non è censurabile.
Difatti, tale metodologia di calcolo tutela maggiormente il consumatore ed è più aderente al canone interpretativo teleologico di favor per il consumatore, di cui alla sentenza Lexitor, perché consente di calcolare ed espungere proporzionalmente l'importo dei costi sostenuti dal consumatore per le rate non maturate in conseguenza dell'estinzione anticipata”.
Risulta conseguentemente infondato anche il secondo motivo di appello e corretto, sia pure con diverse motivazioni, il criterio seguito dal Tribunale per quantificare il rimborso.
4. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate sullo scaglione € 5.200 - € 26.000, dovendosi cumulare al capitale di € 4.946,40 gli interessi a far tempo dal 17.8.2020 (art. 10,
2° co., c.p.c., richiamato dall'art. 4 d.m. 55/2014), esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1 avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Torino in data 20.03.2023, con atto di citazione notificato in data 19.04.2023:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese di questo Parte_1 secondo grado di giudizio, che liquida in € 3.966, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) distrae le spese, liquidate come al punto precedente, a favore del legale antistatario dell'appellato;
d) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
13 Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 25/07/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 549 / 2023 R.G. ;
promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. BOSURGI MIRIAM ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in CORSO
ITALIA, 8 20122 MILANO;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
BISOGLIO FEDERICO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA
GAUDENZIO FERRARI 27 21047 SARONNO;
- parte appellata
Oggetto: contratto di finanziamento. CP_2
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Si chiede che codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Torino voglia:
- per tutti i motivi di cui all'atto d'appello nonché per quelli di cui agli atti di primo grado dell'esponente da aversi qui per trascritti e riproposti Parte_1 anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., nonché per tutte le ragioni e difese svolte in atti dall'esponente anche nel presente grado d'appello;
- rigettati ogni avversa domanda, ogni eventuale avverso appello incidentale, ogni avversa deduzione, eccezione ed istanza anche istruttoria;
- in accoglimento dell'appello dell'esponente ed in riforma Parte_1
della sentenza impugnata:
a) rigettare ogni domanda proposta dal sig. nei confronti di Controparte_1 [...]
per tutte le ragioni e difese esposte in atti;
Parte_1
b) condannare il sig. restituire a quanto Controparte_1 Parte_1 da questa pagato in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Torino del 20 marzo 2023 qui impugnata, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo;
c) condannare il sig. a rifondere a le Controparte_1 Parte_1
spese ed i compensi per la difesa in entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA (non deducibile per la banca), CPA e rimborso forfettario delle spese generali ed ogni altro accessorio di legge”.
Per parte appellata: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, dichiarare inammissibile e comunque rigettare e/o respingere perché infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto dalla società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto Parte_1 confermare l'ordinanza (Repert. n. 3226) del 20.03.2023 emessa dal Tribunale di Torino, oggetto del presente gravame.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, ed oneri come per legge, da distrarsi in favore del presente procuratore che si dichiara antistatario”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
2 1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1. – L'11.10.2016, ha concluso con Controparte_1 Parte_1
tramite l'intermediazione di WEBFINANCE s.r.l., il contratto di finanziamento n.
[...]
20026074, rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, per un importo netto mutuato di € 31.223,66 ed un costo complessivo del credito di € 51.960, da restituire in n.
120 rate mensili da € 433, secondo un piano di ammortamento alla francese, a partire dal
1.11.2016.
1.2 - In data 31.10.2017, in corrispondenza della dodicesima rata, il a estinto CP_1
anticipatamente il finanziamento, pagando in unica soluzione quanto ancora dovuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125-sexies, co. 1, TUB.
Il 17.8.2020 il noltrava a una richiesta di rimborso delle spese CP_1 Parte_1 up-front, trattenute dalla finanziaria in asserita violazione dell'art. 125-sexies, co. 1, cit., così come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, sez. I, 11.09.2019, in causa C-383/18 -
“Lexitor”, alla luce dell'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE.
La richiesta rimaneva senza esito.
1.3 - Il FO quindi, inutilmente esperita la mediazione obbligatoria, depositava il
28.6.2021 ricorso ex art. 702-bis c.p.c. al Tribunale di Torino, chiedendo la condanna della finanziaria alla restituzione di € 4.946,40, pari a € 270-300 di commissioni di istruttoria più €
4.676,40 - € 5.196,00 di provvigione per l'intermediario del credito, previa declaratoria di nullità per abusività e/o vessatorietà e/o per contrasto con la norma imperativa dell'art. 125- sexies TUB, dell'art. 11 del contratto in combinato disposto con l'art. 4 del c.d. modulo
SECCI, nella parte in cui disponeva “Rimangono interamente a carico del cliente (e non verranno quindi restituiti in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto) gli oneri della sezione 3 del presente modulo ivi indicati di cui alle lett. a) commissioni di Istruttoria, b) provvigioni all'intermediario del credito” (sono i costi cc.dd. up-front); il tutto oltre interessi dalla domanda giudiziale al saldo.
1.4 – eccepiva preliminarmente l'incompetenza per Parte_1
valore in favore del Giudice di pace e, nel merito, contestava lo sleale ritardo nella proposizione della causa e, nello specifico, la perdurante rilevanza della distinzione tra costi up-front (non ripetibili) e costi recurring (ripetibili): rilevava, in primo luogo, che l'art.
6-bis, co. 3, lett. b), D.P.R. 180/1950, nella parte in cui rinvia alla normativa secondaria della Banca
3 d'Italia che distingue ancora tra recurring e up-front, non era stata interessata dalla C. Cost.
n. 263/2022, che riguardava soltanto l'art. 11 sexies, co. 2, d.l. 73/2021, e, in secondo luogo, richiamava la pronuncia della Corte di Giustizia UE, sez. III, 9.02.2023, in causa C-555/21
, che avrebbe rappresentato un revirement rispetto alla sentenza Controparte_3 CP_2
In subordine, per la determinazione del quantum da restituire, si sarebbe dovuto fare applicazione, quanto meno per le provvigioni dell'intermediario, del criterio della curva degli interessi in luogo di quello pro rata temporis.
1.5 – Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. depositata il 20.02.2023, il Tribunale di Torino, respinta l'eccezione di incompetenza per valore in ragione del cumulo ex art. 10, 2° co.,
c.p.c. di capitale e interessi, accoglieva la domanda e condannava al Parte_1 pagamento in favore dell'ex cliente delle somme richieste, con interessi legali fino alla data di proposizione della domanda e, dalla domanda al saldo, al tasso previsto dall'art. 1284, 4° co., c.c.
Questi i rilievi del primo Giudice:
- la C. Cost. n. 263/2022, dichiarando incostituzionale l'art. 11 sexies, co. 2, d.l. 73/2021, ha di fatto travolto anche l'art.
6-bis, co. 3, lett. b), D.P.R. 180/50, dal momento che la normativa di Bankitalia a cui quest'ultima disposizione fa riferimento è la stessa considerata dalla
Consulta, e ritenere valido l'argomento di parte convenuta porterebbe allo stesso risultato che la Corte ha ritenuto costituzionalmente illegittimo;
- era irrilevante il richiamo alla sent. Corte di Giustizia 9.02.2023, in causa C-555/21
, perché quest'ultima si riferisce al diverso contesto della dir. 2014/17/UE, Controparte_3
con riferimento ai contratti di credito al consumo relativi ad immobili residenziali;
- non poteva essere riconosciuta alcuna differenza di trattamento alle provvigioni dell'intermediario, perché quella di esternalizzare ad un soggetto terzo parte della propria attività istituzionale è una libera scelta della banca, e non può incidere sul perimetro dei costi ripetibili;
d'altra parte, la nozione di “costo totale del credito”, dettata dall'art. 3, lett. g), dir.
2008/48/CE, non distingue tra costi dovuti per l'attività del finanziatore e costi dovuti per prestazioni di terzi (quali l'intermediario). Il criterio di delimitazione del costo totale è soltanto la conoscenza del creditore;
- il criterio del pro rata temporis doveva essere utilizzato nella specie per quantificare il ripetibile: la questione non era stata affrontata dalla sent. Lexitor, se ne occupava, piuttosto,
l'art. 125-sexies TUB, nella versione riformata nel 2021, non applicabile al contratto di cui si discute ma ritenuta indicativa dell'approccio da seguire per risolvere anche le controversie
4 precedenti: il legislatore italiano, nel recepire l'art. 16 dir. 2008/48/CE post-Lexitor, ha stabilito come principio generale quello della proporzionalità tra rimborso e vita residua del contratto, lasciando che siano le parti a scegliere tra il criterio della proporzionalità lineare
(pro rata temporis, più semplice) e il criterio del costo ammortizzato (basato sul TAEG), e fissando come criterio residuale quello del costo ammortizzato. Nel caso esaminato, era lo stesso § 4 del mod. he indicava il criterio pro rata temporis per il rimborso dei costi CP_4
ex art. 125-sexies TUB, sebbene poi detta clausola escludesse il rimborso dei costi up-front;
- gli interessi erano dovuti dalla domanda a norma dell'art. 2033 c.c., attesa la buona fede dell'accipiens, e dalla domanda giudiziale al maggior tasso previsto dall'art. 1284, 4° co.,
c.c.
2. – L'appello di . Il primo motivo di impugnazione. Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello . Parte_1
Prima di introdurre il giudizio, la società finanziaria ha integralmente versato al CP_1
l'importo oggetto di condanna, più le spese, ed ha conseguentemente avanzato domanda di restituzione delle somme pagate, per il caso di accoglimento del gravame.
2.1 – Con il primo motivo, contesta la decisione di primo grado, nella parte in Parte_1
cui ha riconosciuto il diritto del mutuatario alla riduzione del costo totale del credito anche con riguardo ai costi up-front per commissioni di istruttoria e provvigioni all'intermediario del credito, dichiarando la nullità della clausola contrattuale che escludeva dalla riduzione del costo totale del credito i detti costi: pur confermando la distinzione tra costi up-front e recurring, il Tribunale sarebbe incorso nella violazione dell'art.
6-bis, co. 3, lett. b), D.P.R.
180/50, che rinvia alle norme fissate da Banca d'Italia, le quali continuano a distinguere il regime applicabile alle due tipologie di costi;
l'art. 6 bis, co. 3, lett. b), D.P.R. cit. sarebbe sicuramente applicabile al caso in esame, perché non travolta dalla C. Cost. n. 263/2022, che ha dichiarato soltanto l'incostituzionalità dell'art. 11-octies, co. 2, del c.d. decreto sostegni-bis, e ciò che rileva non è il ragionamento della Corte, ma l'oggetto della declaratoria di incostituzionalità.
Il tema dell'equiparazione dei costi up-front e recurring sarebbe in ogni caso superato dalla sent. della Corte di Giustizia UE, e male avrebbe fatto il primo Giudice a Controparte_3
distinguere tra credito al consumatore e credito immobiliare al consumatore, così motivando ha compiuto un'ingiustificata discriminazione, in violazione degli artt. 21 CDFUE e 14 CEDU;
neppure si potrebbero fare ora questioni di efficacia temporale, poiché se la Corte
5 costituzionale, al par. 11 della sent. 263/2022, ha riconosciuto la retroattività della sent.
Lexitor, non si può dire diversamente per la sent. Unicredit Austria.
Quand'anche poi si dovesse ritenere applicabile nel caso di specie la sent. Lexitor, la società appellante ritiene che la decisione di primo grado andrebbe comunque riformata nella parte in cui estende la “regola Lexitor” a costi su cui la Corte di Giustizia UE non si è pronunciata, ed in particolare i costi dovuti per le prestazioni di terzi quali, tipicamente, il compenso per gli intermediari del credito.
In comparsa conclusionale, introduce un nuovo argomento, affermando che, Parte_1 per ammissione della stessa sent. Lexitor, al § 25, fino ad allora (2019) l'art. 16, par. 1, dir.
2008/48/CE non era chiaro nel definire quali costi andassero rimborsati e quali no. La giurisprudenza della Corte di Giustizia (Corte giust., sez. VI, causa C-714/20, sent. U. I,
12.5.2022, § 61), come quella della CEDU (App. n. 36093/13, sez. IV, Persona_1
, 21.4.2020), sulla base del diritto di proprietà tutelato dagli artt. 17 CDFUE e 1
[...] prot. 1 CEDU, richiedono tuttavia che gli obblighi imposti ai privati derivino da norme “chiare, precise e prevedibili nella loro applicazione”, e tale precisione, fino al 2019, è mancata all'art. 16 cit., per cui la rimborsabilità dei costi up-front insieme a quelli recurring non potrebbe essere imposta ai rapporti sorti prima del 2019 (il contratto per cui è causa è del 2016). Tali rilievi non contrastano con l'efficacia retroattiva delle pronunce della Corte di Giustizia UE, né con la possibilità di questa di modulare l'efficacia nel tempo delle sue decisioni.
Il motivo non merita accoglimento sotto tutti i profili in cui è stato articolato, intendendo questa Sezione dare continuità al proprio orientamento (vds. App. Torino, 3.07.2023, n. 661;
Id., 7.05.2025, n. 401; Id., 5.06.2025, n. 485).
2.2 – L'art. 11 octies, co. 2, d.l. 73/2023, laddove stabiliva l'efficacia retroattiva delle norme secondarie e delle istruzioni dell'Istituto di vigilanza quanto all'interpretazione dello art. 125 sexies TUB per i contratti di finanziamento estinti anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua dalla C. Cost.
22.12.2022, n. 263.
Il testo è stato conseguentemente modificato dapprima dalla l. 103/2023, di conversione del d.l. 69/2023, art. 1, co. 1 bis, con il richiamo al “diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea”, quindi, subito dopo e senza soluzione di continuità, dall'art. 27, co. 1, del d.l. 104/2023, conv. in l. 136/2023, sopprimendo l'esclusione dal rimborso dei costi sostenuti per la conclusione dei contratti di
6 finanziamento estinti anticipatamente ed il criterio del costo ammortizzato per il calcolo della riduzione dei costi anticipati dal mutuatario.
2.3 – La ripetibilità dei costi up front come i costi recurring è stata inequivocabilmente sancita dalla C. Cost. 263/2022 cit., cui le modifiche normative dell'art. 11 octies, co. 2, d.l. 73/2021 hanno successivamente inteso dare attuazione.
In particolare: (a) esclusa ogni problematica relativa all'efficacia auto-esecutiva della dir.
2008/48/CE, avendo questa ricevuto attuazione in Italia con il d.lgs. 141/2010, entrato in vigore prima della conclusione del finanziamento per cui è causa, vi è una sostanziale identità, al di là di talune divergenze lessicali, tra il testo dell'art. 16 dir. 2008/48/UE, interpretato dalla sent. Lexitor, e l'art. 125 sexies TUB, nel testo anteriore al d.l. 73/2021, qui applicabile ratione temporis (§ 12.3.2 sent. Corte Cost. 263/2022); (b) gli effetti temporali di una sentenza della Corte di giustizia possono essere modulati solo dalla stessa Corte nella sentenza che si pronuncia sul rinvio pregiudiziale, ma nella sent. Lexitor la CGUE non ha disposto una modulazione temporale dell'interpretazione da essa fornita dell'art. 16 dir.
2008/48/UE (§ 11.2 sent. Corte Cost. 263/2022); (c) la circostanza che gli enti creditizi abbiano seguito fino alla sent. Lexitor una prassi difforme, attenendosi alle istruzioni impartite a suo tempo dalle autorità di vigilanza nell'interpretare l'art. 125 sexies TUB, non può giustificare una violazione degli obblighi inerenti l'applicazione del diritto comunitario per i rapporti sorti precedentemente a detta sentenza, neppure in nome della tutela dell'affidamento (§ 13 sent. Corte Cost. 263/2022); (d) infine, la distinzione tra costi up-front, non ripetibili, e costi recurring, suscettibili di riduzione, che in passato aveva dato causa a condotte abusive nella quantificazione e nell'imputazione di detti costi da parte degli operatori finanziari, non ha più ragion d'essere alla luce della citata pronuncia della CGUE, neppure con riferimento ai costi per le commissioni di intermediazione corrisposte dal finanziatore ad un intermediario del credito (non c'entra nulla l'irripetibilità della spesa ex art. 2033 c.c., la fonte dell'obbligo restitutorio pro parte anche per tali costi è direttamente l'art. 125 sexies TUB, come sopra interpretato).
Del resto, l'interpretazione dell'art. 16 dir. 2008/48/CE fornita dal Giudice comunitario è riferibile in generale a tutte le operazioni creditizie disciplinate dalla dir. 2008/48/UE, così come descritte dagli artt. 2 e 3 della citata direttiva, a prescindere dal tipo contrattuale oggetto della causa in cui è stato sollevato il rinvio pregiudiziale;
di talchè, per ritenere applicabile tale decisione interpretativa della norma nazionale attuativa del citato art. 16 non occorre un nuovo rinvio ai sensi dell'art. 267 del Trattato (vds. sent. 6.10.1982, causa C–
7 283/81, e c. Ministero della Sanità, per cui il Parte_2 Parte_3 giudice nazionale non è tenuto al rinvio quando “la questione sollevata sia materialmente identica ad altra questione, sollevata in analoga fattispecie, che sia già stata decisa in via pregiudiziale”).
Ciò vale a superare l'obiezione, avanzata dalla difesa negli scritti conclusivi, Parte_1
di un presunto contrasto della sent. Lexitor con presunto contrasto con gli artt. 17 CDFUE e
1 Prot. 1 CEDU, così come interpretati dalla stessa Corte di Lussemburgo e dalla CEDU.
2.4 – Non ha rilevanza alcuna il richiamo che fa la difesa appellante all''art. 6 bis, co. 3,
D.P.R. 180/1950.
L'art. 6 bis, co. 3, cit. rinvia infatti a norme attuative da adottarsi dalla Banca d'Italia, tra l'altro, per “rendere trasparenti le commissioni in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto” (lett.
b); ma si tratta, con tutta evidenza, di norme secondarie che possono e debbono essere disapplicate dal giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5 l. 2248/1865, all. E, se ed in quanto contrastino con norme di rango primario.
Ora, la sent. Lexitor ha affermato che l'art. 16 dir. 2008/48/UE “deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”; a sua volta, la C. Cost. 263/2022 ha stabilito che dell'art. 125 sexies TUB – che è norma di rango primario – deve darsi un'interpretazione conforme all'art. 16 dir. 2008/48/UE, così come a sua volta interpretato dalla Corte di Giustizia UE nella citata sent. Lexitor. Il che è a dire che l'art. 125 sexies, co. 1, TUB, nel testo vigente nel 2019 (“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”), va letto nel senso di escludere ogni differenziazione tra costi up-front e recurring quanto al diritto al rimborso pro quota del consumatore che ha estinto in anticipo il finanziamento rateale.
Da ciò consegue che le istruzioni emanate da in applicazione dell'art. 6 bis, Parte_4
co. 3, D.P.R. 180/1950 che stabiliscono in modo contrario, vanno disapplicate in quanto contrastano con la norma primaria contenuta nell'art. 125 sexies, co. 1, TUB, come sopra interpretato dalla Consulta sulla scorta di quanto stabilito dai Giudici comunitari.
8 2.5 – Non è pertinente il richiamo alla sent. CGUE 9.02.2023, in causa C – 555/2021.
In quella pronuncia, interpretativa della dir. 2014/17/UE in tema di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, il Giudice comunitario ha escluso che quella direttiva contrasti con una normativa nazionale che limiti il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato, ai soli interessi e costi che dipendono dalla durata del credito, e le spese up front sono, appunto, costi per prestazioni già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato;
ma proprio in quella causa, le conclusioni dell'Avvocato generale erano state nel senso di affermare l'estraneità alla sent. dei costi pagati a terzi e, dunque, anche dei costi di CP_2
intermediazione.
La Corte ha infatti chiaramente distinto la disciplina dei contratti di credito ai consumatori, dettata dalla dir. 2008/48/UE da quella dei contratti di credito garantiti da ipoteca o relativi ai beni immobili residenziali, disciplinati dalla dir. 2014/17/UE - sebbene la formulazione delle due norme che sanciscono il diritto al rimborso proporzionale dei costi contrattuali nel caso di estinzione anticipata sia del tutto simile (art. 16 dir. 2008/48/UE e art. 25 dir.
2014/17/UE).
I contratti di credito ipotecario o su immobili implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfugge al controllo della banca, la quale, quindi, ben più difficilmente potrebbe esser tentata di assicurarsi un margine di profitto nel caso di estinzione anticipata. Per tali contratti, inoltre, è specificamente previsto all'art. 14, parr. 1 e 2, dir. 2014/17/UE, che il creditore o l'intermediario forniscano al consumatore informazioni precontrattuali mediante un prospetto che prevede la ripartizione delle spese che il cliente deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno;
tale ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del mutuatario “riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto” (punto 35).
Diversamente, nei finanziamenti ai consumatori di cui alla dir. 2008/48/UE i costi del credito e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca, la quale può essere tentata di includere nei consti non dipendenti dalla durata del contratto un margine di profitto:
“… limitare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti una tantum più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata
9 del contratto. Il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore e al giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto” (punti 32-33). Una tale interpretazione è, del resto, coerente con l'obiettivo della dir. 2008/48/UE di assicurare una più elevata protezione del consumatore, in ragione della situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione, sia il livello di informazione (così i punti 29-30 della sent. Lexitor).
Rispetto alle operazioni creditizie disciplinate dalla dir. 2014/17/UE non sussisterebbero, quindi, quei rischi di comportamento abusivo del creditore, evocati dalla sent. per CP_2
giustificare l'inclusione nel rimborso anche i costi indipendenti dalla durata del contratto, interpretando l'art. 16 dir. 2008/48/UE.
2.6 – Neppure è corretto ritenere che la già menzionata sent. non abbia detto nulla CP_2
della rimborsabilità dei costi di intermediazione del credito, che dovrebbero quindi in ogni caso restare a carico del consumatore.
Il rinvio pregiudiziale riguardava il quesito se “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato … contemplato all'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48, riguardi anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto”; e la
Corte, nel rispondere che “l'art. 16 dir. 2008/48/UE deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, ha giustificato una tale conclusione in nome della “effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito [la quale] risulterebbe sminuita qualora la riduzione … potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che, come rilevato dall'avvocato generale al par.
54 delle sue conclusioni, i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto” (§ 31), e che
“come sottolineato dall'Avvocato Generale ai parr. 53 e 55 delle sue conclusioni, il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto” (§
33).
Ebbene, i costi della intermediazione del credito non solo rappresentano una spesa che non dipende dalla durata del contratto, ma soprattutto rimangono del tutto sottratti ad un controllo
10 del mutuatario, sicchè, per le operazioni di credito ai consumatori regolate dalla citata dir.
2008/48/UE, permane quel “il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna”, per dirla con le parole della sent.
, che può facilmente prestarsi ad abusi in danno del consumatore e/o Controparte_3
rendere di fatto impossibile la verifica se e in che misura il costo di intermediazione addebitato al mutuatario sia connesso alla durata del contratto.
L'inclusione dei costi di intermediazione, come costi up-fronti, nel “regime Lexitor” discende, quindi, sia dal testo (invero, inequivoco) della pronuncia della Corte UE, sia dalla ratio che ha ispirato la sua decisione.
3. – Segue, l'appello di . Il secondo motivo di impugnazione. Parte_1
Con il secondo motivo, contesta la decisione di primo grado, nella parte in cui Parte_1
ha condannato essa società finanziaria alla restituzione delle commissioni di istruttoria e delle provvigioni all'intermediario del credito sulla base del criterio del pro rata temporis: ad avviso dell'appellante, il Tribunale ha violato l'art. 1363 c.c., che avrebbe imposto di escludere l'applicazione di detto criterio previsto dal regolamento contrattuale solo per il rimborso dei costi recurring; piuttosto, l'art. 1363 c. c. avrebbe comportato la presa d'atto di una lacuna, effetto della sent. Lexitor, in relazione al criterio di calcolo del quantum da rimborsare, e tale lacuna doveva essere colmata ex art. 1374 c.c. secondo equità. Lo stesso
Giudicante avrebbe, del resto, riconosciuto come più corretto il criterio c.d. del costo ammortizzato, secondo il nuovo 125-sexies, co. 2, TUB, ed anzi tale criterio comporterebbe per essa finanziaria un sacrificio meno rilevante, con un rimborso pari al 53 % del costo totale del credito, a fronte di una percentuale del 90 % nel caso del criterio del pro rata temporis.
3.1 – L'appellato ha eccepito l'inammissibilità di tale secondo motivo, Controparte_1
dal momento che controparte non esplicita chiaramente quale dovrebbe essere il criterio di calcolo da preferire in luogo di quello seguito dal primo Giudice.
In comparsa conclusionale, indica la richiesta di applicazione del criterio della Parte_1
curva degli interessi, come pure aveva già chiesto in primo grado.
L'eccezione è infondata, dal momento che, nell'attuale formulazione dell'art. 342 c.p.c., quale risultante dalla riforma del d.lgs. 149/2022, l'appellante può limitarsi a segnalare l'errore di diritto e la sua rilevanza ai fini della decisione impugnata, senza per forza di cose
11 indicare le conseguenze che pretende di farne derivare nella diversa definizione della controversia.
3.2 – Il motivo è nondimeno, infondato nel merito, sia pure per ragioni in parte diverse da quelle ritenute dal primo Giudice.
Il meccanismo della sostituzione legale di clausole nulle per contrarietà a norma imperativa
(art. 1419, 2° co., c.c.) non permette, bensì, di ricostruire l'ipotetica volontà delle parti per il caso che fossero state originariamente a conoscenza dei diversi contenuti del regolamento contrattuale imposti dalla normativa di protezione, né, quindi, di far riferimento ad una previsione negoziale formulata nel contesto di un regolamento di interessi stabilito in maniera differente.
Tuttavia, una volta preso atto che detto regolamento presenta, in riferimento al criterio da seguire, una lacuna, il criterio da prescegliere per colmare tale vuoto nel regolamento negoziale è quello del pro rata temporis.
Il nuovo art. 125 sexies TUB, che al co. 2 dispone “Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”, si applica soltanto ai contratti successivi al
25.07.2021 e non è quindi invocabile nel caso di contratti antecedenti, come nel caso di specie.
La quantificazione del rimborso sulla base del pro rata è di immediata comprensione poiché quantifica il rimborso dovuto applicando un semplice criterio proporzionale, in base alla minore durata del rapporto rispetto a quella inizialmente stabilita;
tale criterio è maggiormente intuitivo di quello secondo la curva degli interessi e, come tale, appare più aderente alle indicazioni della dir. 2008/48/CE, la quale stabilisce (è il “considerando” n. 39) che il calcolo dell'indennizzo per il creditore dovrebbe essere trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase precontrattuale e, in ogni caso, durante l'esecuzione del contratto di credito. Si richiama, al riguardo, quanto statuito da App. Torino, n. 1058/2023, nonché Id., n. 137/2023, secondo cui “il criterio secondo la curva degli interessi non è altrettanto agevole da verificare da parte del consumatore, atteso che implica l'applicazione
a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi come desumibile dal piano di ammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione) e quindi non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata”; nello stesso senso anche App. Milano 17.01.2024, n. 1936 – causa r.g. n. 573/2023: “Ad avviso della
12 Corte, l'adozione da parte del primo Giudice del criterio pro rata temporis non è censurabile.
Difatti, tale metodologia di calcolo tutela maggiormente il consumatore ed è più aderente al canone interpretativo teleologico di favor per il consumatore, di cui alla sentenza Lexitor, perché consente di calcolare ed espungere proporzionalmente l'importo dei costi sostenuti dal consumatore per le rate non maturate in conseguenza dell'estinzione anticipata”.
Risulta conseguentemente infondato anche il secondo motivo di appello e corretto, sia pure con diverse motivazioni, il criterio seguito dal Tribunale per quantificare il rimborso.
4. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate sullo scaglione € 5.200 - € 26.000, dovendosi cumulare al capitale di € 4.946,40 gli interessi a far tempo dal 17.8.2020 (art. 10,
2° co., c.p.c., richiamato dall'art. 4 d.m. 55/2014), esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1 avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Torino in data 20.03.2023, con atto di citazione notificato in data 19.04.2023:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese di questo Parte_1 secondo grado di giudizio, che liquida in € 3.966, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) distrae le spese, liquidate come al punto precedente, a favore del legale antistatario dell'appellato;
d) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
13 Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 25/07/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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