Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 23/04/2026, n. 2593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2593 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02593/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01413/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1413 del 2023, proposto da
Laboratorio D'Analisi Prof. De Fusco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ostieri, Mauro Colandrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
SL Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Rosa AN Peluso, Giovanni Rajola Pescarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti:
1) nota ASL Napoli 3 Sud, Protocollo n. 00116238 del 25.01.2023, trasmessa in pari data alla ricorrente ed avente ad oggetto “Chiusura procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2014” (cfr. all. n. 1), con la quale la predetta ASL ha comunicato al ricorrente Laboratorio d'Analisi Prof. de Fusco S.r.l. la chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero del c.d. saldo amministrativo contabile dell'anno 2014, quantificando l'importo asseritamente dovuto dal laboratorio in € 22.575,30;
2) la pregressa e presupposta, nota ASL Napoli 3 Sud, Protocollo n. 154701, del 15.12.2022, mai trasmessa alla ricorrente che, in data 15.12.2022 ha ricevuto il solo messaggio pec con oggetto: “avvio del procedimento amministrativo teso al recupero del saldo amministrativo contabile anno 2014 – Comunicazione ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.” (cfr. all. n. 2) ma senza alcun allegato, come meglio precisato infra;
3) la pregressa, presupposta nota protocollo n. 118744 del 20.01.2022 dell'UOC Gestione Economico Finanziaria richiamata nella comunicazione di chiusura del procedimento;
4) ogni altro atto e/o provvedimento, ancorché interno e non noto, presupposto, preparatorio connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, se ed in quanto lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di SL Napoli 3 Sud;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2026 la dott.ssa AN RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
1. Con atto notificato il 17 marzo 2023 e depositato il successivo 21 marzo, la struttura ricorrente (accreditata con il Servizio Sanitario Regionale per l'erogazione di prestazioni afferenti alla diagnostica di laboratorio) ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, la nota ASL Napoli 3 Sud, prot. n. 116238 del 25.01.2023, con la quale la predetta Azienda ha comunicato la chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero del c.d. saldo amministrativo contabile dell'anno 2014 quantificando l'importo dovuto in € 22.575,30, unitamente agli ulteriori atti in epigrafe indicati.
2. A sostegno del gravame la ricorrente ha articolato i seguenti mezzi di censura:
1) difetto di motivazione, non essendo dato comprendere quali siano le ragioni poste a fondamento della pretesa creditoria dell’ASL;
2) la lesione del legittimo affidamento, giacché la richiesta di pagamento a titolo di RTU 2014 interviene ad oltre dieci anni di distanza dall'esercizio finanziario cui l'erogazione di prestazioni in accreditamento si riferisce, in violazione di ogni criterio di ragionevolezza.
3. Si è costituita per resistere l'ASL, eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto svariati profili (omessa notifica ai controinteressati, acquiescenza per sottoscrizione della “clausola di salvaguardia”, mancata impugnazione atti di presupposti) nonché il difetto di giurisdizione del Tribunale adito ove la controversia fosse qualificata inerente a rapporti di dare-avere, e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'impugnazione.
4. All'udienza straordinaria del 16 aprile 2026, celebratasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito G.A, in conformità ai precedenti della Sezione vertenti su analoga fattispecie (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. IX, 20 novembre 2024, n. 7244) e ai più recenti arresti delle Sezioni Unite della Cassazione (ordinanze del 21 novembre 2023 n. 32259 e n. 32265); a tali decisioni integralmente si rinvia ai sensi dell’art. 88 comma 2 lett. d) c.p.a).
6. Come già chiarito nei citati precedenti, posto che non risultano impugnati i presupposti atti di programmazione regionale definitori dei tetti di spesa, la regressione tariffaria costituisce un meccanismo cui sono sottoposte convenzionalmente le strutture accreditate ( ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 10 luglio 2023, n. 4131), sicché gli atti aslini relativi alla RTU 2014 (oggetto della odierna impugnativa) sono comunque strumentali alla definizione del rapporto di credito di cui la ASL si ritiene titolare, con la conseguenza che la contestazione della ricorrente rientra nell’ambito della cognizione del giudice ordinario.
7. La Corte di Cassazione, con ordinanze del 21 novembre 2023 n. 32259 e n. 32265, sul regolamento di giurisdizione proposto dalla resistente SL (in relazione a procedimenti dello stesso genere, pendenti presso questa Sezione del TAR) ha stabilito che esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a. “ le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico e in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio «obbligo-pretesa», senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali ”.
8. Con le predette ordinanze è stato chiarito che, “ proprio in materia di regressione tariffaria ”, la controversia concerne “ soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario del servizio senza coinvolgere una verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che da un lato, l’SL è priva di potere discrezionale a scelta autoritativa laddove, come nel caso di specie, il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento; dall'altro, nell'attuale sistema sanitario il pagamento di prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato dalle aziende sanitarie locali nell'ambito di appositi accordi contrattuali ” (Cass. Sez. Un. n. 1771, n. 1772 e n. 1773 del 2011).
9. Alla luce delle superiori considerazioni, e tenuto anche conto che nel caso in esame non si lamenta la violazione del giudicato relativo a precedenti decisioni rese da questo giudice tra le parti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, vanno fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo sarà riproposto, ai sensi dell’art. 11 comma 2 c.p.a, innanzi al giudice indicato nella presente sentenza, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
10. Sussistono nondimeno, tenuto conto del momento in cui è stata azionata la domanda e delle successive evoluzioni giurisprudenziali in punto di giurisdizione, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, nei termini di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR ZZ, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario
AN RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| AN RI | AR ZZ |
IL SEGRETARIO