Decreto cautelare 1 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 26 ottobre 2022
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 09/12/2025, n. 22100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22100 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22100/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11087/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11087 del 2022, proposto da
NT ZI, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Caliendo, Giovanni Di Caterino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IS NC, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) delle graduatorie provinciali di supplenza - nomine a tempo determinato - 2022/23 - ogni ordine e grado ed i successivi scorrimenti effettuati; 2) dell’ordinanza Ministeriale del Ministero dell’Istruzione 6 maggio 2022 n. 112, nella parte in cui prescrive che la scelta delle preferenze degli Istituti equivalga a rinuncia delle sedi non selezionate; 3) del parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 84 del 22 aprile 2022; 4) della nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 162 del 2 febbraio 2021; 5) del D.M. 13 giugno 2007, n. 131 e l’ordinanza 10 luglio 2020, n. 60.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 ottobre 2025 la dott.ssa RI LA e nessuno per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, con il ricorso in epigrafe, ha impugnato i seguenti atti: 1) le graduatorie provinciali di supplenza - nomine a tempo determinato - 2022/23 - ogni ordine e grado ed i successivi scorrimenti effettuati; 2) l’ordinanza ministeriale del Ministero dell’Istruzione 6 maggio 2022 n. 112, nella parte in cui prescrive che la scelta delle preferenze degli Istituti equivalga a rinuncia delle sedi non selezionate; 3) il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 84 del 22 aprile 2022; 4) la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 162 del 2 febbraio 2021; 5) il D.M. 13 giugno 2007, n. 131 e l’ordinanza 10 luglio 2020, n. 60.
1.1. Ha premesso che l'ordinanza ministeriale n. 112 del 06 maggio 2022 ha disposto per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 le norme per l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo. Ha riferito di aver presentato domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per varie provincie e di aver verificato che, nei successivi turni di nomina, numerosi posti sono stati assegnati a docenti con punteggio inferiore: al momento della presentazione della domanda, infatti, si potevano indicare le proprie preferenze, senza tuttavia essere a conoscenza della disponibilità dei posti effettivamente vacanti. Ai sensi dell’art. 12, comma 4, dell’ordinanza 112/22 è previsto che “ La mancata presentazione dell’istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto .”. Pertanto, l’USP di Napoli ha considerato la ricorrente rinunciataria poiché le sedi da lei indicate quali preferite non erano più disponibili all’atto della chiamata dello scorrimento: “ In pratica, è accaduto che all’atto dello scorrimento, l’USP ha “scartato” automaticamente la ricorrente (in pratica considerandola rinunciataria) poiché non erano più disponibili le «sedi preferite» dalla candidata al momento della «chiamata» ” (cfr. pag. 4 del ricorso introduttivo), nonostante lei avesse ottenuto un punteggio più alto rispetto ad altri candidati che avevano, invece, presentato domanda con riferimento a tutte le sedi (esemplificativamente cita la posizione della sig.ra IS NC che ha ottenuto solo 10 punti e si è posizionata al 10607 a fronte della ricorrente che, invece, si è classificata al 1806 con 82 punti.).
Ha ritenuto, quindi, che la decisione di reputarla rinunciataria fosse illegittima e ha proposto il presente giudizio affidandolo ai seguenti motivi:
“I . Violazione e falsa applicazione degli art. 3 – 97 della Cost. – violazione e falsa applicazione della legge 241 del 1990 – violazione e falsa applicazione della legge 124 del 1999 - violazione della par condicio e massima partecipazione – disparità di trattamento – eccesso di potere – sviamento ”, con cui ha contestato, in sostanza, le modalità di funzionamento delle graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche e la disposizione che qualifica in termini di rinuncia la mancata indicazione delle preferenze, previsione che favorirebbe candidati meno meritevoli.
Ha concluso per l’accoglimento del ricorso previa concessione di misure cautelari, anche monocratiche.
1.2. L’amministrazione si è costituita in giudizio con memoria formale.
1.3. Il Presidente, con decreto n. 6632/22 ha respinto la richiesta di concessione di misure cautelari monocratiche.
1.4. Con ordinanza cautelare 6632/22 il collegio ha respinto la relativa richiesta, ritenendo che la “ controversia appare rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario non vertendo su questioni relative alla graduatoria concorsuale, ma successive alla sua approvazione ”.
1.5. All'udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 24 ottobre 2025, nessuno presente per le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente occorre premettere che, alla luce degli orientamenti espressi al riguardo dal Consiglio di Stato (sent. n. 3779 del 2023 nonché sentt. nn. 5436, 4441, 4375, 3851, 3802, 3799, 3794, 1543 del 2023) va dichiarata sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto coinvolgente i criteri e le modalità con cui sono disciplinati in via generale la formazione delle graduatorie (O.M. n. 112/2022).
3. Nel merito, il ricorso è infondato.
La scelta di qualificare come rinuncia alle sedi la decisione di non indicarle espressamente nella domanda, infatti, non palesa le illegittimità denunciate, rappresentando semplicemente una scelta gestionale e organizzativa coerente con l'esigenza di una sollecita definizione della procedura ed una efficiente gestione delle assegnazioni delle sedi.
A differenza di quanto adombrato dalla parte ricorrente il sistema preferisce il docente che consegua il punteggio superiore, tuttavia, se questi ha limitato le preferenze, non indicando tutte le sedi, l'assegnazione viene fatta al candidato che per primo, anche con punteggio più basso, ha espresso la preferenza corrispondente al posto libero da attribuire.
Del resto, tale meccanismo è espressamente previsto dall'art. 12, co. 4, dell'O.M. n. 112/22 e ed è ragionevolmente preordinato ad indurre gli aspiranti a fare domanda non solo per i posti maggiormente preferiti (in quanto "comodi" o più ambiti), ma anche per gli ulteriori posti di seconda preferenza (c.d. "second best") utilizzando tutte le numerose possibilità offerte dal sistema.
Tale modalità applicativa è stata ritenuta legittima da questa sezione, con orientamento da cui questo collegio non ha ragione di discostarsi, che, pronunciandosi sulla previsione di cui all'art. 12, comma 4, dell'O.M. n. 112 del 06 maggio 2022, ha riconosciuto che " nella scelta di prevedere la rinuncia per le sedi non espressamente indicate da parte ricorrente non si ravvisa alcuna illegittimità, ma semplicemente una scelta gestionale e organizzativa coerente con l'esigenza di una sollecita definizione della procedura e una efficiente gestione delle assegnazioni delle sedi. Ne discende il conseguente rigetto della domanda risarcitoria per mancanza di illegittimità dell'atto ." (cfr. sentenza n. 10016/2023).
Ciò comporta che le posizioni entrate nel primo turno di nomina per le cassi di concorso di interesse non possono essere processate una seconda volta nei successivi turni per i medesimi insegnamenti (art. 12, punto 10, O.M. n. 112/2022); "[d]iversamente dovrebbero svolgersi continuamente tornate di nomine, perché in prima battuta tutti i candidati opterebbero per le sedi più "seducenti", e comunque verrebbe concesso ad alcuni aspiranti, e non ad altri, di operare numerose volte opzioni di scelta. Un tale genere di sistema non può essere considerato manifestamente irragionevole, salve le valutazioni discrezionali dell'Amministrazione in ordine all'eventuale adozione di una diversa modalità di selezione ." (Tar Lazio, sez. III bis, sent. n. 124/2024).
4. In definitiva il ricorso va respinto, in quanto infondato.
5. La spese di lite, avuto riguardo alla materia oggetto del presente contenzioso e tenuto conto della costituzione, solo generica, dell’amministrazione, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA NT, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
RI LA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI LA | RA NT |
IL SEGRETARIO