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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 24/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Francesco Paolo Grippa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al R.G. 319/2022 promossa da:
rappresentata in giudizio da Parte_1 Parte_2
con il patrocinio dell'Avv. Francesco Malatesta ed elettivamente domiciliato in Roma, via XXI
[...]
Aprile n. 26
APPELLANTE
Contro
con il patrocinio degli Avv.ti Matteo Morandi e Luca Controparte_1
Cherubino, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata e Email_1 Email_2
APPELLATA con il patrocinio degli Avv.ti Matteo Morandi e Luca Cherubino, elettivamente Controparte_2 domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata e Email_1
Email_2
APPELLATA
CP_3
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Urbino n. 4/2022, emessa il 7 settembre
2021 e pubblicata l'11 gennaio 2022
Conclusioni:
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice dell'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, in parziale riforma della sentenza n. 4/2022 emessa in data 7 settembre 2021 e pubblicata in data 11 gennaio 2022 dal Giudice di Pace di Urbino, in persona del
Giudice Dott.ssa Morosi, nel giudizio RGN 40/2021, non notificata, per tutti i motivi esposti in narrativa, accogliere il presente appello e, quindi: 1. accertare e dichiarare la nullità della sentenza laddove il Giudice di primo grado violava il principio del contraddittorio non consentendo all'odierna appellante di poter esaminare le richieste istruttorie e la documentazione inviata a mezzo PEC dalla controparte e mai depositata né nel fascicolo d'ufficio e né in quello di parte, con ogni conseguenza di legge;
2. accertare e dichiarare l'erroneità ed illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., laddove il Giudice condannava la Compagnia concludente al pagamento dei compensi legali in favore di in persona del legale rapp.te p.t. per la fase Controparte_1 di negoziazione assistita per un totale di € 810,00 oltre accessori;
per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condannare l'appellata alla restituzione di tutte le somme pagate dalla Compagnia appellante in virtù della sentenza impugnata e pari ad € 1.027,73 oltre interessi dal pagamento all'effettivo soddisfo;
3. accertare e dichiarare l'erroneità ed illegittimità della sentenza laddove il Giudice di primo
grado condannava la Compagnia concludente al pagamento delle spese di noleggio in favore di CP_4
[... per l'importo di € 292,82 oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condannare l'appellata in persona del legale rapp.te p.t. alla CP_2 restituzione di tutte le somme pagate dalla Compagnia in virtù della sentenza impugnata pari ad € 292,82 oltre interessi legali dal pagamento all'effettivo soddisfo;
4. Per tutti i motivi esposti, dichiarare la tardività dell'appello incidentale proposto perché tardivo ed inammissibile e, comunque, perchè infondato in fatto ed in diritto. 5. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”
Per parte appellata:
““Voglia l'Ill.mo giudice, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa: respingere con ogni e qualsiasi statuizione tutte le domande proposte da parte avversa, in quanto infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, con ogni e conseguente provvedimento di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello depositato il 3 giugno 2022, Parte_1
rappresentata in giudizio da ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_2
4/2022, con cui il giudice di Pace di Urbino ha rigettato la domanda promossa da , Parte_3
ha condannato i convenuti alla rifusione dei compensi legali per la fase di negoziazione assistita, pari ad €810,00, oltre c.p.a. ed i.v.a., a favore di , ha condannato i convenuti al Parte_3 pagamento a favore dell'attore di €292,80, oltre interessi legali, ed ha per il resto CP_2
compensato le spese di giustizio.
Parte appellante ha riferito che il giudizio di primo grado ha preso avvio a seguito dell'atto di citazione presentato da e da che, in qualità di cessionarie del Controparte_1 CP_2
credito risarcitorio precedentemente in capo a hanno convenuto in giudizio CP_5 [...]
e chiedendo la condanna al risarcimento dei danni materiali dovuti al Parte_1 CP_3
sinistro stradale causato da ai danni di in data 7 settembre 2020. Dopo CP_3 CP_5 tre giorni dalla notifica dell'atto di citazione, in data 20 novembre 2020, ha provveduto Parte_2
a versare ad l'importo da questi richiesto e pari ad €3.791,30, corrispondente Controparte_1
alla fattura per la riparazione della vettura di Regolarmente introdotto il giudizio di CP_5
primo grado, il Giudice di Pace di Urbino ha fissato udienza ex art. 320, c. 4 c.p.c., disponendo che la stessa si celebrasse nelle forme della trattazione scritta ed autorizzando le parti all'invio di note a trattazione scritta a mezzo p.e.c. all'indirizzo dell'Ufficio del Giudice di Pace di Urbino. Tuttavia, senza consentire alle parti di conoscere il contenuto degli atti e della documentazione depositati dalle controparti, il Giudice di pace ha emanato ordinanza dell'11 maggio 2021 con cui ha ammesso le richieste istruttorie avanzate dalla parte attrice ed assumendone le prove orali all'udienza del 20 luglio
2021. La sentenza è stata poi emessa il 7 settembre 2021.
Premesso di aver già provveduto al pagamento in esecuzione di quanto statuito nel provvedimento impugnato, ha proposto appello sulla base di diversi motivi. In primo luogo, Parte_1
parte appellante ha eccepito la nullità della sentenza impugnata, avendo il Giudice di prime cure impedito alla stessa parte di esaminare le richieste istruttorie e la documentazione inviata a mezzo p.e.c. alla controparte e mai depositata né nel fascicolo d'ufficio né in quello di parte;
in assenza di un termine volto a permettere alle parti di prendere conoscenza e di controdedurre su quanto da rappresentato nelle note di controparte, il Giudice di Pace avrebbe irrimediabilmente violato il contraddittorio.
In secondo luogo, parte appellante ha lamentato la condanna a favore di Controparte_1
al pagamento di complessivi €810,00 a titolo di spese di negoziazione assistita. A tal
[...]
proposito, ha rappresentato, da un lato, che il procedimento di negoziazione assistita non è Parte_1 mai stato avviato e, dall'altro, che che la lettera di richiesta di risarcimento e di contestuale invito alla stipula di negoziazione assistita è stata inviata due giorni dopo il sinistro e dunque deve considerarsi una messa in mora. L'art. 145 c.d.a. presuppone infatti che l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita possa essere inviato solo una volta decorso il termine di sessanta giorni dalla messa in mora e solo qualora, a seguito della messa in mora, l'offerta risarcitoria non sia stata formulata o sia stata ritenuta non satisfattiva. Del resto, che non vi sia stata alcuna negoziazione assistita si desume anche dalla mancata domanda di liquidazione di tali spese stragiudiziali proposta da parte appellata, tanto che la relativa statuizione da parte del Giudice di prime cure debba ritenersi ultra petita, in violazione dell'art. 112 c.p.c..
Da ultimo, parte appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato al pagamento a favore di della somma di €292,80 per il noleggio dell'auto Parte_1 CP_2
sostitutiva da parte di (che aveva necessità di spostarsi per esigenze lavorative, nelle CP_5
more della riparazione del suo veicolo), nonostante non abbia allegato alcunché e CP_2 Parte_1 abbia contestato la documentazione versata in atti da controparte. Le doglianze mosse dall'appellante su tale capo della sentenza riguardano, da un lato, l'assenza di un nesso causale tra le riparazioni e la necessità di provvedere al noleggio dell'auto sostitutiva (posto che il primo è avvenuto nei giorni 8-10 settembre 2020, mentre la riparazione è avvenuta il 28 settembre 2020) e, dall'altro, che la controparte non ha provato nulla in relazione alla necessità di un veicolo sostitutivo (tanto che nei giorni di uso del veicolo sostitutivo sono stati percorsi solo 87 chilometri).
In conclusione, parte appellante ha domandato che la sentenza di primo grado sia dichiarata nulla per violazione del contraddittorio e che, in riforma della stessa, sia Controparte_1 condannata alla restituzione della somma di €810,00, oltre accessori, precedentemente versati a titolo di compenso per la fase di negoziazione assistita e che sia condannata alla restituzione CP_2 dell'importo di €292,82, oltre interessi legali, precedentemente versati a titolo di risarcimento del danno.
Con comparsa di costituzione in appello depositata il 13 settembre 2022, si sono costituiti in giudizio ed Parte appellata ha contestato la fondatezza Controparte_1 CP_2 dell'eccezione di controparte relativa alla violazione del contraddittorio, riferendo che le note inviate all'indirizzo p.e.c. del Giudice di Pace di Urbino sono state inserite nel fascicolo d'ufficio, sicché avrebbe potuto accedere al fascicolo recandosi in Cancelleria per esaminare ed estrarre copia Parte_1
delle stesse;
tanto basta, quindi, a ritenere la sentenza esente da vizi.
In relazione alla somma dovuta ad questa è provata dal contratto di noleggio, dalla CP_2
durata dello stesso, dalla dichiarazione di utilizzo di veicolo sostitutivo rilasciata dal cedente, dalla fattura per il noleggio e dal tempo necessario a riparare il mezzo incidentato di pari a CP_5
26,11 ore, ossia 4 giorni di lavorazione, corrispondenti a 3 giorni di noleggio dell'auto sostitutiva.
Inoltre, che vi fosse la necessità di un veicolo sostitutivo lo si desume direttamente dall'uso che il faceva dell'auto incidentata e dal lavoro che questi svolge;
che siano stati percorsi solo 87km CP_5
nei tre giorni di noleggio è circostanza irrilevante, non potendo il certamente percorrerli a CP_5
piedi.
In via incidentale, e hanno contestato la compensazione Controparte_1 CP_2
delle spese di giudizio. In relazione alla posizione di , infatti, a seguito Controparte_1 dell'avvenuto pagamento da parte di dell'importo di €3.791,30 (corrispondente alla fattura Parte_1
per la riparazione della vettura di , il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare CP_5
la cessazione della materia del contendere e procedere alla condanna alle spese applicando il principio della c.d. soccombenza virtuale. Riguardo la posizione di invece, la compensazione delle CP_2
spese è rimasta immotivata, oltre che ingiustificata, data la soccombenza di relativamente Parte_1 alla domanda di pagamento della somma di €292,82, oltre interessi, a titolo di spese di noleggio.
Per tali motivi, le società appellate hanno domandato il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 30 marzo 2023, è stata dichiarata la contumacia di e, ritenuta CP_3
la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 4 aprile 2024, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 marzo 2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
---
Nell'esaminare i vari motivi di appello principale ed appello incidentale proposti dalle parti, occorre partire dallo scrutinio del primo motivo di appello di fondato sulla nullità della Parte_1
sentenza per violazione del contraddittorio, non avendo il Giudice di Pace disposto lo scambio delle note ex art. 320 c.p.c. ed il deposito delle stesse nel fascicolo d'ufficio, impedendo in tal modo all'appellante di conoscere il contenuto delle richieste istruttorie di parte avversa, che sono state ammesse senza che potesse controdedurre in merito. Parte_1 La giurisprudenza di legittimità (Cass. 7413/2021, Cass. 7086/2015, Cass. 4020/2006) ha in diverse occasioni affrontato il tema della lesione del contraddittorio e delle relative conseguenze incidenti sulla sentenza conclusiva del giudizio, affermando, con un orientamento ormai consolidatosi nel tempo, che affinché si dichiari la nullità della sentenza, non è sufficiente che la parte interessata rilevi la violazione del contraddittorio, dovendo necessariamente indicare in modo puntuale il pregiudizio subito, consistente nella concreta lesione delle possibilità di ottenere nel merito una decisione diversa da quella infine adottata dall'organo deliberante. In altri termini, al fine di evitare eccessi formalistici e di salvaguardare il principio di economicità e di effettività del processo, tale orientamento giurisprudenziale richiede che chi contesta la violazione del principio del contraddittorio indichi gli elementi che avrebbe potuto dedurre in giudizio, nonché la prova che, se il contraddittorio fosse stato rispettato, tali elementi sarebbero stati ragionevolmente idonei a condurre l'organo giudicante ad una decisione diversa da quella concretamente presa.
Così delineato l'orientamento di legittimità prevalente in materia, nel ricorso parte appellante nulla ha dedotto in relazione agli argomenti ed alle difese che avrebbe potuto dedurre qualora la memoria ex art. 320 c.p.c. gli fosse stata notificata e che avrebbero potuto condurre con ragionevole probabilità ad una decisione diversa da quella concretamente deliberata dal Giudice di Pace. Del resto, che non abbia subito un reale pregiudizio dalla condotta tenuta dal Giudice di prime cure Parte_1
emerge chiaramente se si esaminano gli atti oggetto della censura ed, in particolare, la memoria ex art. 320 c.p.c. depositata da ed il 26 aprile 2021, posto che Controparte_1 CP_2
l'appellante ha dedotto già nel corso del giudizio di primo grado che la mancata conoscenza del contenuto di tale memoria gli ha impedito di prendere posizione, in particolare, sulle avverse istanze istruttorie contenute in tale atto. Ebbene, quand'anche tale asserzione corrispondesse a verità, occorre rimarcare che ha certamente potuto prospettare in udienza e con le note conclusionali le sue Parte_1
difese relative alla documentazione versata in atti ed alle argomentazioni squisitamente giuridiche dedotte da parte avversa con la memoria ex art. 320 c.p.c.. Quanto alle prove orali, nella sentenza impugnata si legge che “l'istruttoria orale si concentrava prettamente sull'opera di riparazione del veicolo e sull'entità della spesa relativa, apparendo superflua ai fini della decisione, atteso che
l'impresa di assicurazione provvedeva al ristoro”, sicché può pacificamente ritenersi che queste non abbiano avuto alcuna incidenza in relazione alla decisione conclusiva del giudizio. Similmente, la richiesta di emanazione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzata dagli attori in primo grado
è stata disattesa dal Giudice di Pace che, con l'ordinanza dell'11 maggio 2021, si era riservata di decidere all'esito dell'assunzione della prova orale e, all'udienza del 20 luglio 2021, ha definitivamente ritenuto superflua tale richiesta.
Alla luce di ciò, può ricavarsi l'infondatezza del primo motivo di appello, posto che Parte_1
non ha dedotto né provato nei termini sopra indicati il concreto pregiudizio subito dalla presunta violazione del contraddittorio ad opera del Giudice di prime cure.
Va invece accolto il secondo motivo di appello, relativo alla condanna di al Parte_1 pagamento delle spese per la negoziazione assistita, quantificate in €810,00, oltre c.p.a. ed i.v.a.. Tali spese, infatti, si pongono in una fase antecedente a quella strettamente giudiziale e, riguardando attività di assistenza stragiudiziale, sono differenti dalle spese di giudizio in senso stretto e dunque sono soggette ai consueti oneri della domanda, allegazione e prova (Cass. 24481/2020).
Dalla lettura dell'atto di citazione depositato in primo grado da e da Controparte_1
emerge con chiara evidenza che la domanda di condanna di al compenso legale CP_2 Parte_1
per la fase di negoziazione assistita non è mai stata proposta;
tanto basta a ritenere ultra petita la relativa statuizione contenuta nella sentenza impugnata. A ciò si aggiunga che parte appellata, nei suoi scritti difensivi depositati in appello, non ha preso posizione in relazione al motivo di impugnazione afferente a tale spesa, dimostrando tacitamente di non voler contestare quando dedotto dall'appellante.
Il terzo motivo di appello, vertente sulla condanna di al pagamento a favore di Parte_1 CP_2 della somma di €292,80 a titolo di c.d. danno da fermo tecnico, va rigettato. A tal proposito, parte
[...]
appellante non ha contestato nel corso del giudizio di primo grado che al danno derivante dal sinistro stradale arrecato alla vettura di sia seguito il noleggio di una vettura sostitutiva fornita CP_5 da per tre giorni, limitandosi esclusivamente a contestare l'esistenza di un nesso causale fra CP_2
le riparazioni del veicolo danneggiato ed il noleggio e la necessità per il soggetto danneggiato di ottenere un'auto sostitutiva.
Tali contestazioni non sono fondate: il contratto di noleggio dell'auto sostitutiva, a firma di porta il numero 55034 e la data dell'8 settembre 2020, e su di esso si legge che “la CP_5
riconsegna del veicolo avverrà contestualmente alla riconsegna del veicolo riparato presumibilmente entro il 11/09/2020 alle ore 11.10”; nella fattura del 16 novembre 2020 depositata in atti da CP_2 si legge che il compenso da questa portato afferisce al “contratto 55034 del 08/09/2020”, da cui si desume che il contratto è stato stipulato esattamente il giorno successivo a quello in cui si è verificato il sinistro stradale ai danni di Che le date di noleggio corrispondano a quelle in cui il CP_5 veicolo incidentato fosse fermo presso l' lo si desume in primis Controparte_1 dall'autodichiarazione resa da il 7 settembre 2020, in cui dichiara “di avere necessità di CP_5 un auto sostitutiva, durante il periodo di permanenza del mio veicolo in carrozzeria per le riparazioni” e “che per usufruire della vettura sostitutiva ho stipulato regolare contratto di noleggio con la società
; inoltre, il preventivo di spesa per le opere di riparazione ha data 9 settembre 2020 e CP_2
stima un fermo della vettura di 6 giorni, indicando un totale di ore di manodopera pari ad 26,11. Che la fattura rilasciata da abbia la data del 28 settembre 2020 non è invece Controparte_1 dirimente al fine di ritenere che l'attività di riparazione sia collocabile in date diverse da quelle in cui si la vettura sostitutiva è stata noleggiata, posto che la fattura prova esclusivamente l'esistenza di un previo contratto e non dimostra che le riparazioni sono avvenute proprio al momento dell'emissione della stessa. Tali circostanze, unitamente alla considerazione per cui il durante le riparazioni CP_5
non aveva la disponibilità della sua vettura (circostanza questa, come detto, non contestata dall'appellante) ed alla massima di comune esperienza secondo cui l'auto sostitutiva risulta necessaria quando non si ha disponibilità della propria vettura, permettono di ritenere provato il nesso temporale fra il noleggio dell'auto e l'attività di riparazione compiuta da . Controparte_1
Né appare condivisibile l'eccezione mossa da relativa all'assenza di necessità, in capo Parte_1
a di un'auto sostitutiva: al di là della considerazione per cui l'assenza di una vettura, CP_5
specie qualora ci si trovi in un luogo diverso da quello di residenza (come nel caso di CP_5
residente a [...]), è una rilevante limitazione per la mobilità di chiunque che giustifica certamente l'esigenza di procurarsi una vettura sostitutiva, tale necessità nel caso concreto è provata evidentemente dall'uso che il ne ha fatto. Invero, il ha percorso 87km nel corso della durata del CP_5 CP_5
noleggio (pari, come detto, a tre giorni): lunghezza questa che nonostante non possa considerarsi considerevole, non è neanche irrisoria.
Per tali motivi, il motivo di appello non può essere accolto.
Esaminando l'appello incidentale proposto dagli appellati, va certamente accolto il motivo relativo alla cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda attrice di pagamento della somma di €3.791,30, dal momento che le parti hanno pacificamente riferito sin dal primo grado che tale somma, portata dalla fattura emessa da , è stata pagata da Controparte_1 Parte_1 pochi giorni dopo la notifica dell'atto di citazione in primo grado.
È noto come la cessazione della materia del contendere presuppone che la situazione giuridica sostanziale posta alla base dell'azione giudiziale sia mutata al punto da comportare il venir meno della ragion d'essere del processo. Diversamente, il rigetto della domanda presuppone l'infondatezza nel merito delle ragioni addotte dall'attore, di modo che la situazione di fatto da questi descritta non integra i presupposti descritti dalla fattispecie normativa che si ritiene di dover applicare al caso concreto.
Ebbene, sia che ed sin dal giudizio di primo Parte_1 Controparte_1 CP_2 grado, hanno rappresentato l'avvenuto pagamento della somma domandata da Controparte_1
a titolo di compenso per i lavori di riparazione compiuti sulla vettura di a
[...] Persona_1 conferma di ciò, nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 27 aprile 2021 depositate da
Unipolsai, si legge “si chiede, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta dalla nei confronti della Compagnia convenuta”. Appare Controparte_1 quindi evidente l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure, che anziché dichiarare la cessazione della materia del contendere e provvedere alla condanna alle spese in virtù del principio di c.d. soccombenza virtuale, ha rigettato la domanda nel merito.
Da ultimo, va accolto anche il secondo motivo di appello incidentale proposto dagli appellanti e relativo alla compensazione delle spese processuali praticata con la sentenza impugnata. Occorre in primo luogo sottolineare che ed nonostante abbiano proposto due Controparte_1 CP_2
diverse domande, hanno agito unitariamente, sicché vanno considerate parte unica nel presente giudizio;
ne consegue quindi che la statuizione relativa alla condanna alle spese non può inerire alla posizione singola di senza considerare anche quella di , essendo CP_2 Controparte_1 peraltro l'attività difensiva compiuta unitariamente a nome di entrambe tali società.
Tanto premesso, considerato l'accoglimento dell'appello incidentale relativo alla cessazione della materia del contendere sulla domanda di pagamento del compenso per l'attività di riparazione, nonché rilevato l'accoglimento in primo grado della domanda di pagamento del compenso per il noleggio dell'auto sostitutiva ed il rigetto dell'appello principale inerente a tale domanda, non sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio di primo grado (posto che non è possibile rinvenire né la soccombenza reciproca, né l'assoluta novità delle questioni trattate, né il mutamento degli orientamenti giurisprudenziali in materia) e conseguentemente risultata Parte_1
soccombente (anche virtuale in ragione della dichiarazione di cessazione della materia del contendere afferente alla domanda di pagamento dei compensi per le riparazioni dell'autovettura compiute da
), deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio celebrato Controparte_1
innanzi al Giudice di Pace. Tali spese si liquidano come da separato dispositivo, visti i parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause innanzi al Giudice di Pace di valore fra €1.101,00 ed €5.200,00, in applicazione dei parametri medi per tutte le fasi di giudizio.
Considerata la soccombenza reciproca dovuta all'accoglimento dell'appello principale relativo alle spese di negoziazione assistita ed all'accoglimento dell'appello incidentale relativo alle spese del giudizio di primo grado, appare opportuna la compensazione delle spese di lite relative al giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie il secondo motivo di appello principale e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara la nullità della statuizione relativa al pagamento della somma di €810,00, oltre c.p.a. ed i.v.a. a titolo di compenso per la negoziazione assistita;
2. Rigetta per il resto l'appello principale;
3. Accoglie i motivi di appello incidentale e, per l'effetto, condanna al pagamento a Parte_1
favore della parte appellata delle spese di lite di primo grado, che si liquidano complessivamente in €1.265,00, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a.;
4. Compensa le spese di lite del giudizio di appello.
Urbino, 24 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Francesco Paolo Grippa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al R.G. 319/2022 promossa da:
rappresentata in giudizio da Parte_1 Parte_2
con il patrocinio dell'Avv. Francesco Malatesta ed elettivamente domiciliato in Roma, via XXI
[...]
Aprile n. 26
APPELLANTE
Contro
con il patrocinio degli Avv.ti Matteo Morandi e Luca Controparte_1
Cherubino, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata e Email_1 Email_2
APPELLATA con il patrocinio degli Avv.ti Matteo Morandi e Luca Cherubino, elettivamente Controparte_2 domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata e Email_1
Email_2
APPELLATA
CP_3
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Urbino n. 4/2022, emessa il 7 settembre
2021 e pubblicata l'11 gennaio 2022
Conclusioni:
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice dell'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, in parziale riforma della sentenza n. 4/2022 emessa in data 7 settembre 2021 e pubblicata in data 11 gennaio 2022 dal Giudice di Pace di Urbino, in persona del
Giudice Dott.ssa Morosi, nel giudizio RGN 40/2021, non notificata, per tutti i motivi esposti in narrativa, accogliere il presente appello e, quindi: 1. accertare e dichiarare la nullità della sentenza laddove il Giudice di primo grado violava il principio del contraddittorio non consentendo all'odierna appellante di poter esaminare le richieste istruttorie e la documentazione inviata a mezzo PEC dalla controparte e mai depositata né nel fascicolo d'ufficio e né in quello di parte, con ogni conseguenza di legge;
2. accertare e dichiarare l'erroneità ed illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., laddove il Giudice condannava la Compagnia concludente al pagamento dei compensi legali in favore di in persona del legale rapp.te p.t. per la fase Controparte_1 di negoziazione assistita per un totale di € 810,00 oltre accessori;
per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condannare l'appellata alla restituzione di tutte le somme pagate dalla Compagnia appellante in virtù della sentenza impugnata e pari ad € 1.027,73 oltre interessi dal pagamento all'effettivo soddisfo;
3. accertare e dichiarare l'erroneità ed illegittimità della sentenza laddove il Giudice di primo
grado condannava la Compagnia concludente al pagamento delle spese di noleggio in favore di CP_4
[... per l'importo di € 292,82 oltre interessi legali dalla data del sinistro al saldo e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condannare l'appellata in persona del legale rapp.te p.t. alla CP_2 restituzione di tutte le somme pagate dalla Compagnia in virtù della sentenza impugnata pari ad € 292,82 oltre interessi legali dal pagamento all'effettivo soddisfo;
4. Per tutti i motivi esposti, dichiarare la tardività dell'appello incidentale proposto perché tardivo ed inammissibile e, comunque, perchè infondato in fatto ed in diritto. 5. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”
Per parte appellata:
““Voglia l'Ill.mo giudice, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa: respingere con ogni e qualsiasi statuizione tutte le domande proposte da parte avversa, in quanto infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, con ogni e conseguente provvedimento di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi giudizio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello depositato il 3 giugno 2022, Parte_1
rappresentata in giudizio da ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_2
4/2022, con cui il giudice di Pace di Urbino ha rigettato la domanda promossa da , Parte_3
ha condannato i convenuti alla rifusione dei compensi legali per la fase di negoziazione assistita, pari ad €810,00, oltre c.p.a. ed i.v.a., a favore di , ha condannato i convenuti al Parte_3 pagamento a favore dell'attore di €292,80, oltre interessi legali, ed ha per il resto CP_2
compensato le spese di giustizio.
Parte appellante ha riferito che il giudizio di primo grado ha preso avvio a seguito dell'atto di citazione presentato da e da che, in qualità di cessionarie del Controparte_1 CP_2
credito risarcitorio precedentemente in capo a hanno convenuto in giudizio CP_5 [...]
e chiedendo la condanna al risarcimento dei danni materiali dovuti al Parte_1 CP_3
sinistro stradale causato da ai danni di in data 7 settembre 2020. Dopo CP_3 CP_5 tre giorni dalla notifica dell'atto di citazione, in data 20 novembre 2020, ha provveduto Parte_2
a versare ad l'importo da questi richiesto e pari ad €3.791,30, corrispondente Controparte_1
alla fattura per la riparazione della vettura di Regolarmente introdotto il giudizio di CP_5
primo grado, il Giudice di Pace di Urbino ha fissato udienza ex art. 320, c. 4 c.p.c., disponendo che la stessa si celebrasse nelle forme della trattazione scritta ed autorizzando le parti all'invio di note a trattazione scritta a mezzo p.e.c. all'indirizzo dell'Ufficio del Giudice di Pace di Urbino. Tuttavia, senza consentire alle parti di conoscere il contenuto degli atti e della documentazione depositati dalle controparti, il Giudice di pace ha emanato ordinanza dell'11 maggio 2021 con cui ha ammesso le richieste istruttorie avanzate dalla parte attrice ed assumendone le prove orali all'udienza del 20 luglio
2021. La sentenza è stata poi emessa il 7 settembre 2021.
Premesso di aver già provveduto al pagamento in esecuzione di quanto statuito nel provvedimento impugnato, ha proposto appello sulla base di diversi motivi. In primo luogo, Parte_1
parte appellante ha eccepito la nullità della sentenza impugnata, avendo il Giudice di prime cure impedito alla stessa parte di esaminare le richieste istruttorie e la documentazione inviata a mezzo p.e.c. alla controparte e mai depositata né nel fascicolo d'ufficio né in quello di parte;
in assenza di un termine volto a permettere alle parti di prendere conoscenza e di controdedurre su quanto da rappresentato nelle note di controparte, il Giudice di Pace avrebbe irrimediabilmente violato il contraddittorio.
In secondo luogo, parte appellante ha lamentato la condanna a favore di Controparte_1
al pagamento di complessivi €810,00 a titolo di spese di negoziazione assistita. A tal
[...]
proposito, ha rappresentato, da un lato, che il procedimento di negoziazione assistita non è Parte_1 mai stato avviato e, dall'altro, che che la lettera di richiesta di risarcimento e di contestuale invito alla stipula di negoziazione assistita è stata inviata due giorni dopo il sinistro e dunque deve considerarsi una messa in mora. L'art. 145 c.d.a. presuppone infatti che l'invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita possa essere inviato solo una volta decorso il termine di sessanta giorni dalla messa in mora e solo qualora, a seguito della messa in mora, l'offerta risarcitoria non sia stata formulata o sia stata ritenuta non satisfattiva. Del resto, che non vi sia stata alcuna negoziazione assistita si desume anche dalla mancata domanda di liquidazione di tali spese stragiudiziali proposta da parte appellata, tanto che la relativa statuizione da parte del Giudice di prime cure debba ritenersi ultra petita, in violazione dell'art. 112 c.p.c..
Da ultimo, parte appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato al pagamento a favore di della somma di €292,80 per il noleggio dell'auto Parte_1 CP_2
sostitutiva da parte di (che aveva necessità di spostarsi per esigenze lavorative, nelle CP_5
more della riparazione del suo veicolo), nonostante non abbia allegato alcunché e CP_2 Parte_1 abbia contestato la documentazione versata in atti da controparte. Le doglianze mosse dall'appellante su tale capo della sentenza riguardano, da un lato, l'assenza di un nesso causale tra le riparazioni e la necessità di provvedere al noleggio dell'auto sostitutiva (posto che il primo è avvenuto nei giorni 8-10 settembre 2020, mentre la riparazione è avvenuta il 28 settembre 2020) e, dall'altro, che la controparte non ha provato nulla in relazione alla necessità di un veicolo sostitutivo (tanto che nei giorni di uso del veicolo sostitutivo sono stati percorsi solo 87 chilometri).
In conclusione, parte appellante ha domandato che la sentenza di primo grado sia dichiarata nulla per violazione del contraddittorio e che, in riforma della stessa, sia Controparte_1 condannata alla restituzione della somma di €810,00, oltre accessori, precedentemente versati a titolo di compenso per la fase di negoziazione assistita e che sia condannata alla restituzione CP_2 dell'importo di €292,82, oltre interessi legali, precedentemente versati a titolo di risarcimento del danno.
Con comparsa di costituzione in appello depositata il 13 settembre 2022, si sono costituiti in giudizio ed Parte appellata ha contestato la fondatezza Controparte_1 CP_2 dell'eccezione di controparte relativa alla violazione del contraddittorio, riferendo che le note inviate all'indirizzo p.e.c. del Giudice di Pace di Urbino sono state inserite nel fascicolo d'ufficio, sicché avrebbe potuto accedere al fascicolo recandosi in Cancelleria per esaminare ed estrarre copia Parte_1
delle stesse;
tanto basta, quindi, a ritenere la sentenza esente da vizi.
In relazione alla somma dovuta ad questa è provata dal contratto di noleggio, dalla CP_2
durata dello stesso, dalla dichiarazione di utilizzo di veicolo sostitutivo rilasciata dal cedente, dalla fattura per il noleggio e dal tempo necessario a riparare il mezzo incidentato di pari a CP_5
26,11 ore, ossia 4 giorni di lavorazione, corrispondenti a 3 giorni di noleggio dell'auto sostitutiva.
Inoltre, che vi fosse la necessità di un veicolo sostitutivo lo si desume direttamente dall'uso che il faceva dell'auto incidentata e dal lavoro che questi svolge;
che siano stati percorsi solo 87km CP_5
nei tre giorni di noleggio è circostanza irrilevante, non potendo il certamente percorrerli a CP_5
piedi.
In via incidentale, e hanno contestato la compensazione Controparte_1 CP_2
delle spese di giudizio. In relazione alla posizione di , infatti, a seguito Controparte_1 dell'avvenuto pagamento da parte di dell'importo di €3.791,30 (corrispondente alla fattura Parte_1
per la riparazione della vettura di , il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare CP_5
la cessazione della materia del contendere e procedere alla condanna alle spese applicando il principio della c.d. soccombenza virtuale. Riguardo la posizione di invece, la compensazione delle CP_2
spese è rimasta immotivata, oltre che ingiustificata, data la soccombenza di relativamente Parte_1 alla domanda di pagamento della somma di €292,82, oltre interessi, a titolo di spese di noleggio.
Per tali motivi, le società appellate hanno domandato il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 30 marzo 2023, è stata dichiarata la contumacia di e, ritenuta CP_3
la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 4 aprile 2024, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26 marzo 2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
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Nell'esaminare i vari motivi di appello principale ed appello incidentale proposti dalle parti, occorre partire dallo scrutinio del primo motivo di appello di fondato sulla nullità della Parte_1
sentenza per violazione del contraddittorio, non avendo il Giudice di Pace disposto lo scambio delle note ex art. 320 c.p.c. ed il deposito delle stesse nel fascicolo d'ufficio, impedendo in tal modo all'appellante di conoscere il contenuto delle richieste istruttorie di parte avversa, che sono state ammesse senza che potesse controdedurre in merito. Parte_1 La giurisprudenza di legittimità (Cass. 7413/2021, Cass. 7086/2015, Cass. 4020/2006) ha in diverse occasioni affrontato il tema della lesione del contraddittorio e delle relative conseguenze incidenti sulla sentenza conclusiva del giudizio, affermando, con un orientamento ormai consolidatosi nel tempo, che affinché si dichiari la nullità della sentenza, non è sufficiente che la parte interessata rilevi la violazione del contraddittorio, dovendo necessariamente indicare in modo puntuale il pregiudizio subito, consistente nella concreta lesione delle possibilità di ottenere nel merito una decisione diversa da quella infine adottata dall'organo deliberante. In altri termini, al fine di evitare eccessi formalistici e di salvaguardare il principio di economicità e di effettività del processo, tale orientamento giurisprudenziale richiede che chi contesta la violazione del principio del contraddittorio indichi gli elementi che avrebbe potuto dedurre in giudizio, nonché la prova che, se il contraddittorio fosse stato rispettato, tali elementi sarebbero stati ragionevolmente idonei a condurre l'organo giudicante ad una decisione diversa da quella concretamente presa.
Così delineato l'orientamento di legittimità prevalente in materia, nel ricorso parte appellante nulla ha dedotto in relazione agli argomenti ed alle difese che avrebbe potuto dedurre qualora la memoria ex art. 320 c.p.c. gli fosse stata notificata e che avrebbero potuto condurre con ragionevole probabilità ad una decisione diversa da quella concretamente deliberata dal Giudice di Pace. Del resto, che non abbia subito un reale pregiudizio dalla condotta tenuta dal Giudice di prime cure Parte_1
emerge chiaramente se si esaminano gli atti oggetto della censura ed, in particolare, la memoria ex art. 320 c.p.c. depositata da ed il 26 aprile 2021, posto che Controparte_1 CP_2
l'appellante ha dedotto già nel corso del giudizio di primo grado che la mancata conoscenza del contenuto di tale memoria gli ha impedito di prendere posizione, in particolare, sulle avverse istanze istruttorie contenute in tale atto. Ebbene, quand'anche tale asserzione corrispondesse a verità, occorre rimarcare che ha certamente potuto prospettare in udienza e con le note conclusionali le sue Parte_1
difese relative alla documentazione versata in atti ed alle argomentazioni squisitamente giuridiche dedotte da parte avversa con la memoria ex art. 320 c.p.c.. Quanto alle prove orali, nella sentenza impugnata si legge che “l'istruttoria orale si concentrava prettamente sull'opera di riparazione del veicolo e sull'entità della spesa relativa, apparendo superflua ai fini della decisione, atteso che
l'impresa di assicurazione provvedeva al ristoro”, sicché può pacificamente ritenersi che queste non abbiano avuto alcuna incidenza in relazione alla decisione conclusiva del giudizio. Similmente, la richiesta di emanazione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzata dagli attori in primo grado
è stata disattesa dal Giudice di Pace che, con l'ordinanza dell'11 maggio 2021, si era riservata di decidere all'esito dell'assunzione della prova orale e, all'udienza del 20 luglio 2021, ha definitivamente ritenuto superflua tale richiesta.
Alla luce di ciò, può ricavarsi l'infondatezza del primo motivo di appello, posto che Parte_1
non ha dedotto né provato nei termini sopra indicati il concreto pregiudizio subito dalla presunta violazione del contraddittorio ad opera del Giudice di prime cure.
Va invece accolto il secondo motivo di appello, relativo alla condanna di al Parte_1 pagamento delle spese per la negoziazione assistita, quantificate in €810,00, oltre c.p.a. ed i.v.a.. Tali spese, infatti, si pongono in una fase antecedente a quella strettamente giudiziale e, riguardando attività di assistenza stragiudiziale, sono differenti dalle spese di giudizio in senso stretto e dunque sono soggette ai consueti oneri della domanda, allegazione e prova (Cass. 24481/2020).
Dalla lettura dell'atto di citazione depositato in primo grado da e da Controparte_1
emerge con chiara evidenza che la domanda di condanna di al compenso legale CP_2 Parte_1
per la fase di negoziazione assistita non è mai stata proposta;
tanto basta a ritenere ultra petita la relativa statuizione contenuta nella sentenza impugnata. A ciò si aggiunga che parte appellata, nei suoi scritti difensivi depositati in appello, non ha preso posizione in relazione al motivo di impugnazione afferente a tale spesa, dimostrando tacitamente di non voler contestare quando dedotto dall'appellante.
Il terzo motivo di appello, vertente sulla condanna di al pagamento a favore di Parte_1 CP_2 della somma di €292,80 a titolo di c.d. danno da fermo tecnico, va rigettato. A tal proposito, parte
[...]
appellante non ha contestato nel corso del giudizio di primo grado che al danno derivante dal sinistro stradale arrecato alla vettura di sia seguito il noleggio di una vettura sostitutiva fornita CP_5 da per tre giorni, limitandosi esclusivamente a contestare l'esistenza di un nesso causale fra CP_2
le riparazioni del veicolo danneggiato ed il noleggio e la necessità per il soggetto danneggiato di ottenere un'auto sostitutiva.
Tali contestazioni non sono fondate: il contratto di noleggio dell'auto sostitutiva, a firma di porta il numero 55034 e la data dell'8 settembre 2020, e su di esso si legge che “la CP_5
riconsegna del veicolo avverrà contestualmente alla riconsegna del veicolo riparato presumibilmente entro il 11/09/2020 alle ore 11.10”; nella fattura del 16 novembre 2020 depositata in atti da CP_2 si legge che il compenso da questa portato afferisce al “contratto 55034 del 08/09/2020”, da cui si desume che il contratto è stato stipulato esattamente il giorno successivo a quello in cui si è verificato il sinistro stradale ai danni di Che le date di noleggio corrispondano a quelle in cui il CP_5 veicolo incidentato fosse fermo presso l' lo si desume in primis Controparte_1 dall'autodichiarazione resa da il 7 settembre 2020, in cui dichiara “di avere necessità di CP_5 un auto sostitutiva, durante il periodo di permanenza del mio veicolo in carrozzeria per le riparazioni” e “che per usufruire della vettura sostitutiva ho stipulato regolare contratto di noleggio con la società
; inoltre, il preventivo di spesa per le opere di riparazione ha data 9 settembre 2020 e CP_2
stima un fermo della vettura di 6 giorni, indicando un totale di ore di manodopera pari ad 26,11. Che la fattura rilasciata da abbia la data del 28 settembre 2020 non è invece Controparte_1 dirimente al fine di ritenere che l'attività di riparazione sia collocabile in date diverse da quelle in cui si la vettura sostitutiva è stata noleggiata, posto che la fattura prova esclusivamente l'esistenza di un previo contratto e non dimostra che le riparazioni sono avvenute proprio al momento dell'emissione della stessa. Tali circostanze, unitamente alla considerazione per cui il durante le riparazioni CP_5
non aveva la disponibilità della sua vettura (circostanza questa, come detto, non contestata dall'appellante) ed alla massima di comune esperienza secondo cui l'auto sostitutiva risulta necessaria quando non si ha disponibilità della propria vettura, permettono di ritenere provato il nesso temporale fra il noleggio dell'auto e l'attività di riparazione compiuta da . Controparte_1
Né appare condivisibile l'eccezione mossa da relativa all'assenza di necessità, in capo Parte_1
a di un'auto sostitutiva: al di là della considerazione per cui l'assenza di una vettura, CP_5
specie qualora ci si trovi in un luogo diverso da quello di residenza (come nel caso di CP_5
residente a [...]), è una rilevante limitazione per la mobilità di chiunque che giustifica certamente l'esigenza di procurarsi una vettura sostitutiva, tale necessità nel caso concreto è provata evidentemente dall'uso che il ne ha fatto. Invero, il ha percorso 87km nel corso della durata del CP_5 CP_5
noleggio (pari, come detto, a tre giorni): lunghezza questa che nonostante non possa considerarsi considerevole, non è neanche irrisoria.
Per tali motivi, il motivo di appello non può essere accolto.
Esaminando l'appello incidentale proposto dagli appellati, va certamente accolto il motivo relativo alla cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda attrice di pagamento della somma di €3.791,30, dal momento che le parti hanno pacificamente riferito sin dal primo grado che tale somma, portata dalla fattura emessa da , è stata pagata da Controparte_1 Parte_1 pochi giorni dopo la notifica dell'atto di citazione in primo grado.
È noto come la cessazione della materia del contendere presuppone che la situazione giuridica sostanziale posta alla base dell'azione giudiziale sia mutata al punto da comportare il venir meno della ragion d'essere del processo. Diversamente, il rigetto della domanda presuppone l'infondatezza nel merito delle ragioni addotte dall'attore, di modo che la situazione di fatto da questi descritta non integra i presupposti descritti dalla fattispecie normativa che si ritiene di dover applicare al caso concreto.
Ebbene, sia che ed sin dal giudizio di primo Parte_1 Controparte_1 CP_2 grado, hanno rappresentato l'avvenuto pagamento della somma domandata da Controparte_1
a titolo di compenso per i lavori di riparazione compiuti sulla vettura di a
[...] Persona_1 conferma di ciò, nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 27 aprile 2021 depositate da
Unipolsai, si legge “si chiede, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta dalla nei confronti della Compagnia convenuta”. Appare Controparte_1 quindi evidente l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure, che anziché dichiarare la cessazione della materia del contendere e provvedere alla condanna alle spese in virtù del principio di c.d. soccombenza virtuale, ha rigettato la domanda nel merito.
Da ultimo, va accolto anche il secondo motivo di appello incidentale proposto dagli appellanti e relativo alla compensazione delle spese processuali praticata con la sentenza impugnata. Occorre in primo luogo sottolineare che ed nonostante abbiano proposto due Controparte_1 CP_2
diverse domande, hanno agito unitariamente, sicché vanno considerate parte unica nel presente giudizio;
ne consegue quindi che la statuizione relativa alla condanna alle spese non può inerire alla posizione singola di senza considerare anche quella di , essendo CP_2 Controparte_1 peraltro l'attività difensiva compiuta unitariamente a nome di entrambe tali società.
Tanto premesso, considerato l'accoglimento dell'appello incidentale relativo alla cessazione della materia del contendere sulla domanda di pagamento del compenso per l'attività di riparazione, nonché rilevato l'accoglimento in primo grado della domanda di pagamento del compenso per il noleggio dell'auto sostitutiva ed il rigetto dell'appello principale inerente a tale domanda, non sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio di primo grado (posto che non è possibile rinvenire né la soccombenza reciproca, né l'assoluta novità delle questioni trattate, né il mutamento degli orientamenti giurisprudenziali in materia) e conseguentemente risultata Parte_1
soccombente (anche virtuale in ragione della dichiarazione di cessazione della materia del contendere afferente alla domanda di pagamento dei compensi per le riparazioni dell'autovettura compiute da
), deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio celebrato Controparte_1
innanzi al Giudice di Pace. Tali spese si liquidano come da separato dispositivo, visti i parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause innanzi al Giudice di Pace di valore fra €1.101,00 ed €5.200,00, in applicazione dei parametri medi per tutte le fasi di giudizio.
Considerata la soccombenza reciproca dovuta all'accoglimento dell'appello principale relativo alle spese di negoziazione assistita ed all'accoglimento dell'appello incidentale relativo alle spese del giudizio di primo grado, appare opportuna la compensazione delle spese di lite relative al giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie il secondo motivo di appello principale e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara la nullità della statuizione relativa al pagamento della somma di €810,00, oltre c.p.a. ed i.v.a. a titolo di compenso per la negoziazione assistita;
2. Rigetta per il resto l'appello principale;
3. Accoglie i motivi di appello incidentale e, per l'effetto, condanna al pagamento a Parte_1
favore della parte appellata delle spese di lite di primo grado, che si liquidano complessivamente in €1.265,00, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a.;
4. Compensa le spese di lite del giudizio di appello.
Urbino, 24 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa