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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/12/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2544/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2544/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1
CP_2 RESISTENTE
Oggi 10 dicembre 2025 ad ore 9,14 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per , presente personalmente, l'avv. CHIOSSI MASSIMO Parte_1 Per l'avv. GIANNINI LAURA Controparte_1 Per l'avv. GORGONI MASSIMILIANO CP_2 I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti, gli avv.ti Chiossi e Giannini insistono per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie. Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, rigetta le istanze istruttorie delle parti e invita le stesse alla discussione. L'avv. Chiossi discute la causa riportandosi alle difese in atti e insistendo per l'accoglimento delle domande e istanze, anche istruttorie, formulate in atti;
rileva che controparte non ha contestato il quantum della domanda. L'avv. Giannini richiama le difese in atti, ribadisce l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del resistente e la natura di mero rimborso delle somme versate dal resistente in costanza di rapporto di lavoro;
insiste per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie e, in subordine, chiede che la condanna del resistente sia limitata alla sua quota ereditaria, rappresentando in ogni caso che il resistente ha già versato importi superiori alla propria quota ereditaria di 1/7. L'avv. Gorgoni si riporta alle difese e conclusioni in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice alle ore 17,14, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2544/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIOSSI Parte_1 C.F._1 MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA SAN PIETRO 20 PISTOIA presso il difensore avv. CHIOSSI MASSIMO Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANNINI Controparte_1 C.F._2 LAURA, elettivamente domiciliato in VIA R. BROGI 10 SESTO FIORENTINO presso il difensore avv. GIANNINI LAURA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GORGONI MASSIMILIANO, elettivamente CP_2 P.IVA_1 domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIENZE presso il difensore avv. GORGONI MASSIMILIANO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio formulando le seguenti conclusioni: Parte_1 Controparte_1
“
1. accertare e dichiarare che la Sig.ra è creditrice nei confronti di Parte_1 CP_1
, nato il [...] a [...], residente in [...], San Donnino, Campi
[...] IO (FI) per le causali di cui in premessa, dell'importo di € 7.344,70 o la diversa somma che risulterà di giustizia, a titolo di differenze retributive, TFR, ferie non godute, mancato preavviso, accessori di legge nel periodo 01.01.2021 – 06.09.2023, mancate integrazioni stipendiali e rimborso delle spese per ricostruzione del credito e per l'effetto Con ogni pronuncia accessoria e conseguenziale ed in ogni caso con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
2. condannare , nato il [...] a [...], residente in [...] 521, San Donnino, Campi IO (FI), per tutto quanto sopra esposto, al pagamento di € 7.344,70 per differenze retributive, straordinari, tredicesime e quattordicesime mensilità, ferie, permessi non goduti ed ogni altro accessorio nonché per spese di ricostruzione delle differenze retributive e comunque per i titoli di cui in premessa, o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;
3. condannare altresì , nato il [...] a [...], residente in [...] Pistoiese n. 521, San Donnino, Campi IO (FI) a regolarizzare la posizione contributiva della Sig.ra Parte_1 Con ogni pronuncia accessoria e conseguenziale ed in ogni caso con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”.
La ricorrente ha riferito:
1) di aver prestato la propria attività lavorativa quale badante non convivente a tempo indeterminato alle dipendenze di dal 6.9.2018 6.9.2023 (a seguito del decesso della badata ad agosto Parte_2
2023) per 17 ore settimanali (aumentate a 33 a decorrere da gennaio 2021) per uno stipendio mensile di
€ 1.000,00, incrementato da gennaio 2021 ad € 1.400,00 (di cui € 1.000,00 corrisposte dalla per Pt_2 il tramite del suo Amministratore di Sostegno avv. Laura Giannini ed € 400,00 versate da CP_1
figlio dell'assistita);
[...]
2) di aver diritto al saldo del TFR indicato in busta paga per € 3.108,82, oltre a differenze retributive per € 4.235,88 in ragione del maggior importo (€ 1.400,00 anziché € 1.000,00) della retribuzione su cui calcolare gli istituti del TFR, delle ferie non godute, del mancato preavviso e delle ulteriori spettanze del periodo 1.1.2021-6.9.2023;
3) che legittimato passivo al pagamento delle somme di cui sopra è che Controparte_1
a) “si è nei fatti comportato come datore di lavoro della anche quando era ancora Parte_1 viva la di lui madre, in quanto ha sempre provveduto in proprio al pagamento alla lavoratrice dell'integrazione retributiva mensile”;
b) in ogni caso, è da qualificare come erede della avendo effettuato dal proprio c/c Pt_2 spontanei pagamenti del TFR successivamente al decesso della madre.
Costituitosi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e ha Controparte_1 contestato nel merito le domande del ricorso, rilevando che le somme da lui versate mensilmente alla ricorrente hanno costituito meri “rimborsi per spese” che la lavoratrice effettuava per la badata.
Tenuto conto della formulazione anche di domanda di condanna al pagamento della contribuzione, è stata disposta d'ufficio la integrazione del contraddittorio con , che – costituitosi in giudizio – ha CP_2 domandato, in caso di riconoscimento del diritto rivendicato dalla ricorrente, di accertarsi il diritto dell'Istituto al pagamento della contribuzione nei limiti di legge e nell'importo stabilito in corso di causa con condanna del soggetto obbligato al relativo pagamento e con refusione in proprio favore delle spese di lite.
La causa – istruita documentalmente – è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
*** E' documentato in atti che la ricorrente abbia sottoscritto il contratto di lavoro del 6.9.2018 e la successiva variazione contrattuale del 17.12.2020 (che ha elevato l'orario di lavoro da 17 a 33 ore settimanali) con l'avv. Laura Giannini, in qualità di Amministratore di Sostegno della sig.ra Parte_2
(docc.
1-2 fasc. ric.; doc. 1 fasc. res.); parimenti, risulta provenire dall'avv. Laura Giannini la
[...] lettera di comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro per effetto dell'intervenuto decesso della assistita, sottoscritta dal medesimo legale (doc. 5 fasc. ric. e doc. 2 fasc. ric.).
A fronte di ciò, la mera circostanza dell'avvenuto pagamento da parte di dell'importo Controparte_1 mensile di € 437,00 a decorrere da gennaio 2021 (doc 4 fasc. ric.) – in assenza di allegazione e prova circa l'esercizio da parte del medesimo di poteri di eterodeterminazione nei confronti della ricorrente – non è sufficiente per attribuire al medesimo la qualifica di datore di lavoro della , essendo la Parte_1 condotta compatibile con una fattispecie di adempimento del terzo ex art. 1180 c.c.
Peraltro, ciò determina (non la declaratoria di difetto di legittimazione passiva del resistente, ma) il rigetto nel merito della domanda svolta nei confronti di nella invocata veste di datore Controparte_1 di lavoro della ricorrente.
Sotto altro profilo, sussiste invece la legittimazione passiva del resistente nella sua veste di erede della madre/datrice di lavoro avendo egli pacificamente (vd. pagg.
2-3 memoria difensiva) Parte_2 corrisposto, dopo il decesso della de cuius, acconti sul TFR maturato dalla lavoratrice (doc. 7 fasc. ric.), così ponendo in essere comportamenti che non possono non essere qualificati in termini di accettazione tacita dell'eredità.
Pur essendo nota la natura parziale della responsabilità del coerede per i debiti ereditari (cfr., art. 754
c.c.), è stato rilevato in giurisprudenza che “Il coerede, convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario per l'intero, che eccepisca l'esistenza di altri coeredi, nonché la divisione "pro quota" del debito ereditario, ha l'onere di provarne l'esistenza, la consistenza numerica (agli effetti della eccepita divisione del debito in proporzione della rispettiva quota ereditaria), il titolo alla successione
e la stessa qualifica di eredi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata, che aveva condannato la convenuta al pagamento del debito ereditario per l'intero, non avendo quest'ultima comprovato la qualità di eredi dei fratelli del marito defunto, ma solo la mera qualità di chiamati all'eredità degli stessi)” (Cass., 17122/2020).
Nel caso di specie, il resistente – pur avendo rappresentato la presenza di altri suoi fratelli, indicandone anche i nominativi (vd. verbali di udienza del 17.4.2025 e del 3.6.2025) – non è andato oltre la loro qualificazione in termini di “eredi/chiamati all'eredità” (vd. verbale di udienza del 3.6.2025) e non ha fornito prova alcuna della intervenuta loro accettazione (espressa o tacita) dell'eredità della madre (a pag. 3 della memoria difensiva è scritto che il pagamento degli acconti sul TFR sarebbe stato da lui fatto “insieme ai fratelli”, ma non è rimasto privo di dimostrazione il coinvolgimento degli altri fratelli in tali pagamenti).
In questa sede, quindi, il resistente è legittimato passivo rispetto all'importo complessivo del debito ereditario oggetto di domanda.
A tale ultimo riguardo, la ricorrente ha diritto al pagamento:
a) del saldo della busta paga di settembre 2023 (doc. 3 fasc. ric.), pari ad € 2.072,54 lordi (all'importo di € 3.108,82, domandato in ricorso per tale titolo, è stata detratta la somma di € 1.036,28 corrisposta alla ricorrente dopo il deposito del ricorso, come verbalizzato all'udienza del 17.4.2025);
b) alle differenze retributive in ragione del maggior importo (€ 1.400,00 anziché € 1.000,00) della retribuzione su cui calcolare gli istituti del TFR, delle ferie non godute, del mancato preavviso e delle ulteriori spettanze del periodo 1.1.2021-6.9.2023, per un importo complessivo lordo di € 4.235,88, come da conteggio in atti (docc.
8-9 fasc. ric.) non specificamente contestato nel quantum.
Invero, gli estratti conto in atti (doc. 4 fasc. ric.) dimostrano che il resistente abbia versato mensilmente ad l'importo di € 437,00 con causale “retta mamma”; a fronte di tali risultanze documentali, Parte_1 idonei a qualificare gli importi come integrazione alla retribuzione mensilmente versata alla ricorrente dall'Amministratore di Sostegno, il resistente non ha provato che, in realtà, i versamenti avrebbero costituito meri rimborsi spese (a ciò viepiù ostando l'importo sempre identico della somma versata mensilmente e l'assenza di documentazione prodotta in questa sede a dimostrazione delle spese mensilmente sostenute dalla ricorrente per la sig.ra . Pt_2 deve quindi essere condannato a pagare a , per i titoli che Controparte_1 Parte_1 precedono, la complessiva somma lorda di € 6.308,42, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Il resistente deve essere altresì condannato a regolarizzare la posizione contributiva della ricorrente mediante versamento ad dei contributi relativi alla maggiore retribuzione accertata in questa sede, CP_2 al netto della prescrizione quinquennale maturata per i crediti sorti in data anteriore al 25.11.2020
(essendo stata depositata in data 25.11.2025 la memoria difensiva dell'Istituto di richiesta di condanna al pagamento degli stessi).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione, richiesta e domanda disattesa, 1) condanna il resistente in qualità di erede di a pagare alla Controparte_1 Parte_2 ricorrente , per i titoli di cui in motivazione, la complessiva somma lorda di € Parte_1
6.308,42, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
2) condanna il resistente in qualità di erede di a regolarizzare la Controparte_1 Parte_2 posizione contributiva della ricorrente e condanna quindi il medesimo a versare ad Parte_1
i contributi relativi alla maggiore retribuzione accertata in questa sede, al netto della prescrizione CP_2 quinquennale maturata per i crediti sorti in data anteriore al 25.11.2020, oltre interessi e accessori di legge dal dovuto al saldo;
3) condanna il resistente in qualità di erede di a rifondere alla Controparte_1 Parte_2 ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2.695,00 per compensi, € 118,50 per esborsi, Parte_1 oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre VA e CP come per legge se dovuti;
4) condanna il resistente in qualità di erede di a rifondere ad Controparte_1 Parte_2 CP_2 le spese di lite, liquidate in € 2.697,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre
VA e CP come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 10 dicembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2544/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
Controparte_1
CP_2 RESISTENTE
Oggi 10 dicembre 2025 ad ore 9,14 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per , presente personalmente, l'avv. CHIOSSI MASSIMO Parte_1 Per l'avv. GIANNINI LAURA Controparte_1 Per l'avv. GORGONI MASSIMILIANO CP_2 I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti, gli avv.ti Chiossi e Giannini insistono per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie. Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, rigetta le istanze istruttorie delle parti e invita le stesse alla discussione. L'avv. Chiossi discute la causa riportandosi alle difese in atti e insistendo per l'accoglimento delle domande e istanze, anche istruttorie, formulate in atti;
rileva che controparte non ha contestato il quantum della domanda. L'avv. Giannini richiama le difese in atti, ribadisce l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del resistente e la natura di mero rimborso delle somme versate dal resistente in costanza di rapporto di lavoro;
insiste per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie e, in subordine, chiede che la condanna del resistente sia limitata alla sua quota ereditaria, rappresentando in ogni caso che il resistente ha già versato importi superiori alla propria quota ereditaria di 1/7. L'avv. Gorgoni si riporta alle difese e conclusioni in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice alle ore 17,14, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2544/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIOSSI Parte_1 C.F._1 MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA SAN PIETRO 20 PISTOIA presso il difensore avv. CHIOSSI MASSIMO Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANNINI Controparte_1 C.F._2 LAURA, elettivamente domiciliato in VIA R. BROGI 10 SESTO FIORENTINO presso il difensore avv. GIANNINI LAURA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GORGONI MASSIMILIANO, elettivamente CP_2 P.IVA_1 domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIENZE presso il difensore avv. GORGONI MASSIMILIANO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio formulando le seguenti conclusioni: Parte_1 Controparte_1
“
1. accertare e dichiarare che la Sig.ra è creditrice nei confronti di Parte_1 CP_1
, nato il [...] a [...], residente in [...], San Donnino, Campi
[...] IO (FI) per le causali di cui in premessa, dell'importo di € 7.344,70 o la diversa somma che risulterà di giustizia, a titolo di differenze retributive, TFR, ferie non godute, mancato preavviso, accessori di legge nel periodo 01.01.2021 – 06.09.2023, mancate integrazioni stipendiali e rimborso delle spese per ricostruzione del credito e per l'effetto Con ogni pronuncia accessoria e conseguenziale ed in ogni caso con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
2. condannare , nato il [...] a [...], residente in [...] 521, San Donnino, Campi IO (FI), per tutto quanto sopra esposto, al pagamento di € 7.344,70 per differenze retributive, straordinari, tredicesime e quattordicesime mensilità, ferie, permessi non goduti ed ogni altro accessorio nonché per spese di ricostruzione delle differenze retributive e comunque per i titoli di cui in premessa, o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;
3. condannare altresì , nato il [...] a [...], residente in [...] Pistoiese n. 521, San Donnino, Campi IO (FI) a regolarizzare la posizione contributiva della Sig.ra Parte_1 Con ogni pronuncia accessoria e conseguenziale ed in ogni caso con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”.
La ricorrente ha riferito:
1) di aver prestato la propria attività lavorativa quale badante non convivente a tempo indeterminato alle dipendenze di dal 6.9.2018 6.9.2023 (a seguito del decesso della badata ad agosto Parte_2
2023) per 17 ore settimanali (aumentate a 33 a decorrere da gennaio 2021) per uno stipendio mensile di
€ 1.000,00, incrementato da gennaio 2021 ad € 1.400,00 (di cui € 1.000,00 corrisposte dalla per Pt_2 il tramite del suo Amministratore di Sostegno avv. Laura Giannini ed € 400,00 versate da CP_1
figlio dell'assistita);
[...]
2) di aver diritto al saldo del TFR indicato in busta paga per € 3.108,82, oltre a differenze retributive per € 4.235,88 in ragione del maggior importo (€ 1.400,00 anziché € 1.000,00) della retribuzione su cui calcolare gli istituti del TFR, delle ferie non godute, del mancato preavviso e delle ulteriori spettanze del periodo 1.1.2021-6.9.2023;
3) che legittimato passivo al pagamento delle somme di cui sopra è che Controparte_1
a) “si è nei fatti comportato come datore di lavoro della anche quando era ancora Parte_1 viva la di lui madre, in quanto ha sempre provveduto in proprio al pagamento alla lavoratrice dell'integrazione retributiva mensile”;
b) in ogni caso, è da qualificare come erede della avendo effettuato dal proprio c/c Pt_2 spontanei pagamenti del TFR successivamente al decesso della madre.
Costituitosi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e ha Controparte_1 contestato nel merito le domande del ricorso, rilevando che le somme da lui versate mensilmente alla ricorrente hanno costituito meri “rimborsi per spese” che la lavoratrice effettuava per la badata.
Tenuto conto della formulazione anche di domanda di condanna al pagamento della contribuzione, è stata disposta d'ufficio la integrazione del contraddittorio con , che – costituitosi in giudizio – ha CP_2 domandato, in caso di riconoscimento del diritto rivendicato dalla ricorrente, di accertarsi il diritto dell'Istituto al pagamento della contribuzione nei limiti di legge e nell'importo stabilito in corso di causa con condanna del soggetto obbligato al relativo pagamento e con refusione in proprio favore delle spese di lite.
La causa – istruita documentalmente – è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
*** E' documentato in atti che la ricorrente abbia sottoscritto il contratto di lavoro del 6.9.2018 e la successiva variazione contrattuale del 17.12.2020 (che ha elevato l'orario di lavoro da 17 a 33 ore settimanali) con l'avv. Laura Giannini, in qualità di Amministratore di Sostegno della sig.ra Parte_2
(docc.
1-2 fasc. ric.; doc. 1 fasc. res.); parimenti, risulta provenire dall'avv. Laura Giannini la
[...] lettera di comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro per effetto dell'intervenuto decesso della assistita, sottoscritta dal medesimo legale (doc. 5 fasc. ric. e doc. 2 fasc. ric.).
A fronte di ciò, la mera circostanza dell'avvenuto pagamento da parte di dell'importo Controparte_1 mensile di € 437,00 a decorrere da gennaio 2021 (doc 4 fasc. ric.) – in assenza di allegazione e prova circa l'esercizio da parte del medesimo di poteri di eterodeterminazione nei confronti della ricorrente – non è sufficiente per attribuire al medesimo la qualifica di datore di lavoro della , essendo la Parte_1 condotta compatibile con una fattispecie di adempimento del terzo ex art. 1180 c.c.
Peraltro, ciò determina (non la declaratoria di difetto di legittimazione passiva del resistente, ma) il rigetto nel merito della domanda svolta nei confronti di nella invocata veste di datore Controparte_1 di lavoro della ricorrente.
Sotto altro profilo, sussiste invece la legittimazione passiva del resistente nella sua veste di erede della madre/datrice di lavoro avendo egli pacificamente (vd. pagg.
2-3 memoria difensiva) Parte_2 corrisposto, dopo il decesso della de cuius, acconti sul TFR maturato dalla lavoratrice (doc. 7 fasc. ric.), così ponendo in essere comportamenti che non possono non essere qualificati in termini di accettazione tacita dell'eredità.
Pur essendo nota la natura parziale della responsabilità del coerede per i debiti ereditari (cfr., art. 754
c.c.), è stato rilevato in giurisprudenza che “Il coerede, convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario per l'intero, che eccepisca l'esistenza di altri coeredi, nonché la divisione "pro quota" del debito ereditario, ha l'onere di provarne l'esistenza, la consistenza numerica (agli effetti della eccepita divisione del debito in proporzione della rispettiva quota ereditaria), il titolo alla successione
e la stessa qualifica di eredi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata, che aveva condannato la convenuta al pagamento del debito ereditario per l'intero, non avendo quest'ultima comprovato la qualità di eredi dei fratelli del marito defunto, ma solo la mera qualità di chiamati all'eredità degli stessi)” (Cass., 17122/2020).
Nel caso di specie, il resistente – pur avendo rappresentato la presenza di altri suoi fratelli, indicandone anche i nominativi (vd. verbali di udienza del 17.4.2025 e del 3.6.2025) – non è andato oltre la loro qualificazione in termini di “eredi/chiamati all'eredità” (vd. verbale di udienza del 3.6.2025) e non ha fornito prova alcuna della intervenuta loro accettazione (espressa o tacita) dell'eredità della madre (a pag. 3 della memoria difensiva è scritto che il pagamento degli acconti sul TFR sarebbe stato da lui fatto “insieme ai fratelli”, ma non è rimasto privo di dimostrazione il coinvolgimento degli altri fratelli in tali pagamenti).
In questa sede, quindi, il resistente è legittimato passivo rispetto all'importo complessivo del debito ereditario oggetto di domanda.
A tale ultimo riguardo, la ricorrente ha diritto al pagamento:
a) del saldo della busta paga di settembre 2023 (doc. 3 fasc. ric.), pari ad € 2.072,54 lordi (all'importo di € 3.108,82, domandato in ricorso per tale titolo, è stata detratta la somma di € 1.036,28 corrisposta alla ricorrente dopo il deposito del ricorso, come verbalizzato all'udienza del 17.4.2025);
b) alle differenze retributive in ragione del maggior importo (€ 1.400,00 anziché € 1.000,00) della retribuzione su cui calcolare gli istituti del TFR, delle ferie non godute, del mancato preavviso e delle ulteriori spettanze del periodo 1.1.2021-6.9.2023, per un importo complessivo lordo di € 4.235,88, come da conteggio in atti (docc.
8-9 fasc. ric.) non specificamente contestato nel quantum.
Invero, gli estratti conto in atti (doc. 4 fasc. ric.) dimostrano che il resistente abbia versato mensilmente ad l'importo di € 437,00 con causale “retta mamma”; a fronte di tali risultanze documentali, Parte_1 idonei a qualificare gli importi come integrazione alla retribuzione mensilmente versata alla ricorrente dall'Amministratore di Sostegno, il resistente non ha provato che, in realtà, i versamenti avrebbero costituito meri rimborsi spese (a ciò viepiù ostando l'importo sempre identico della somma versata mensilmente e l'assenza di documentazione prodotta in questa sede a dimostrazione delle spese mensilmente sostenute dalla ricorrente per la sig.ra . Pt_2 deve quindi essere condannato a pagare a , per i titoli che Controparte_1 Parte_1 precedono, la complessiva somma lorda di € 6.308,42, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Il resistente deve essere altresì condannato a regolarizzare la posizione contributiva della ricorrente mediante versamento ad dei contributi relativi alla maggiore retribuzione accertata in questa sede, CP_2 al netto della prescrizione quinquennale maturata per i crediti sorti in data anteriore al 25.11.2020
(essendo stata depositata in data 25.11.2025 la memoria difensiva dell'Istituto di richiesta di condanna al pagamento degli stessi).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione, richiesta e domanda disattesa, 1) condanna il resistente in qualità di erede di a pagare alla Controparte_1 Parte_2 ricorrente , per i titoli di cui in motivazione, la complessiva somma lorda di € Parte_1
6.308,42, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
2) condanna il resistente in qualità di erede di a regolarizzare la Controparte_1 Parte_2 posizione contributiva della ricorrente e condanna quindi il medesimo a versare ad Parte_1
i contributi relativi alla maggiore retribuzione accertata in questa sede, al netto della prescrizione CP_2 quinquennale maturata per i crediti sorti in data anteriore al 25.11.2020, oltre interessi e accessori di legge dal dovuto al saldo;
3) condanna il resistente in qualità di erede di a rifondere alla Controparte_1 Parte_2 ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2.695,00 per compensi, € 118,50 per esborsi, Parte_1 oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre VA e CP come per legge se dovuti;
4) condanna il resistente in qualità di erede di a rifondere ad Controparte_1 Parte_2 CP_2 le spese di lite, liquidate in € 2.697,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre
VA e CP come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 10 dicembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.