Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 700
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità notifica a mezzo PEC

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, poiché l'eventuale irritualità della notifica PEC non ne comporta la nullità se ha prodotto la conoscenza dell'atto e raggiunto lo scopo legale.

  • Rigettato
    Mancata attivazione contraddittorio preventivo

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione, poiché il contraddittorio endoprocedimentale si applica nella fase di accertamento e non in quella di riscossione.

  • Rigettato
    Prescrizione delle cartelle

    La Corte ha rigettato il ricorso per le cartelle non coperte da giudicato, ritenendo che non sia maturato il termine di prescrizione, anche a causa delle proroghe Covid-19, e che i tributi come IRPEF e IRAP siano soggetti a prescrizione decennale.

  • Accolto
    Annullamento cartelle oggetto di sanatoria e/o provvedimento 'strappa-cartelle'

    Il ricorso è stato accolto parzialmente con riferimento a specifiche cartelle oggetto di giudicato precedente o limitatamente a sanzioni ed interessi.

  • Accolto
    Annullamento cartelle coperte da giudicato

    Il ricorso è stato accolto parzialmente con riferimento a specifiche cartelle per le quali si è formato il giudicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 700
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 700
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo