CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 700/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente
ZULLI GIUSEPPINA, Relatore
COZZOLINO GI AN, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5828/2023 depositato il 20/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 IRPEF-ALTRO 2016 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 IRAP 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 IRAP 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si è opposta all'intimazione di pagamento n. 03420239008803217000 della complessiva somma di € 77.869,81 relativa alle sottese cartelle di pagamento, notificata in data 26.07.2023 da Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Le richiamate cartelle
1) n. 03420120046552429000 per IRPEF 2009 notificata il 29-01-2013
2) n. 03420130043201071000 notificata il 10-03-2014
3) 03420130044122579000. Controparte, non poteva avanzare alcuna pretesa, poiché in base alla legge 23 dicembre 2014 n.190, comma 688 (legge di stabilità per il 2015), le cartelle erano investite da sanatoria. Essa inoltre, era soggetta alla disposizione, ribattezzata "strappa-cartelle", prevista nel Decreto fiscale 2019 DL n. 119/2018.
4) n. 3420140028759265000 per tassa automobilistica annualità 2009 e notificata il 16-09-2014
5) n. 03420140035892668000 per IRAP annualità 2011 notificata il 21-01-2015
6) n.03420140039188411000 per IRPEF, Add.Reg. IRPEF annualità 2011 notificata il 16-01-2015
7) n. 0342015002679422100 per IRPEF, Add.Reg. IRPEF annualità 2012 notificata il 27-01-2016
8) n. 03420150017022244000 per tassa autom. annualità 2010 notificata il 12-08-2015 9) n. 03420160022828962000 tassa aut 2012 per Diritti Ann.Camera di Comm. annualità 2014 e tasse aut. 2011, notificata il 03-10- 2016.
10) n. 03420160036225818000 per IRPEF, Add.Reg. IRPEF annualità 2013 notificata il 26-12-2016
11) n. 03420170017046264000 per Diritti Ann.Camera di Comm. annualità 2015 notificata il 23-10-2017
12) n. 03420170029261818000 per IRAP annualità 2014 notificata il 15-01-2018
13) n. 03420170029945566000 per IRPEF, Add.Reg. IRPEF annualità 2014 notificata il 09-03-2018
14) n. 03420170032035440000 per IRAP annualità 2013 notificata il 26-01-2018
15) n. 03420180023009769000 per IRAP annualità 2015 notificata il 05-08-2019
16) n. 03420190003661914000 per IRPEF annualità 2015 notificata il 05-04-2019
17) n. 03420190011927384000 per IRPEF annualità 2015 notificata il 05-09-2019
18) n. 03420190016547161000 cod. della strada e Diritti Cam. Di Comm. 2017
19) n. 03420200003929771000 per IRPEF annualità 2016 notificata il 16-09-2021
20) n. 03420200001591296000 per tassa automobilistica annualità 2015 notificata il 18/01/2022
21) n. 03420210030099954000 Diritto annuale Camera di Commercio per il 2017 notificata il 01/08/2022
22) n. 3420220004220764000 per Tassa automobilistica per il 2018, notificata il 04/04/2022
23) cartella esattoriale n. 03420220013343155000 notificata il 29/07/2022.
La ricorrente ha eccepito:
· violazione del combinato disposto dell'art.
3-bis, L. n. 53/1994 e dell'art. 16-ter del DL 179/2012
(conv. dalla L. 221/2012).
· Violazione e falsa applicazione dell'art. 60 c. c6 D.P.R. n. 600/73, in relazione agli artt. 138 e ss. c. p.c. L'intimazione in oggetto, è stata notificata alla ricorrente tramite Pec. all'indirizzo Email_3, che è un indirizzo aziendale, non già personale della medesima.
· Mancata attivazione del c.d. contraddittorio preventivo.
· Intervenuta prescrizione delle cartelle.
Ha concluso il ricorso con la richiesta di annullamento della intimazione di pagamento con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio eccependo la correttezza della notifica dell'atto impugnato, eseguita a mezzo PEC, come risulta dalla relativa attestazione in formato digitale agli atti. La circostanza sopra rilevata è altresì dimostrata dall'avvenuta impugnazione dell'atto, con la corretta evocazione in giudizio del soggetto notificante. Risulta, inoltre, che sono stati regolarmente notificati gli atti prodromici all'intimazione di pagamento. L'Agenzia ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di lite.
In data 23/09/2025 la ricorrente ha depositato memoria illustrativa, comunicando che diverse cartelle, come già sostenuto nell'atto introduttivo, sono state richiamate nell'intimazione di pagamento n.
03420229004139078/000, impugnata e decisa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza con sentenza n. 1284/2024, depositata in data 19/02/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 21- 11 -2025, la Corte esaminati gli atti di causa accoglie parzialmente il ricorso.
Sono infondati i motivi di ricorso riguardanti la dedotta nullità della notifica a mezzo PEC. Va rilevato che, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, l'eventuale irritualità della notifica effettuata tramite posta elettronica certificata non ne comporta la nullità qualora la consegna abbia comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato il raggiungimento dello scopo legale (Cass. n. 23620/2018).
È altresì infondata l'eccezione di mancata attivazione del c.d. contraddittorio preventivo. L'istituto del contraddittorio endoprocedimentale trova applicazione, nei casi in cui è obbligatoriamente previsto, esclusivamente nella fase dell'accertamento e non anche, come nel caso di specie, nella fase della riscossione, nella quale la pretesa tributaria è ormai definitivamente determinata.
Il ricorso va accolto limitatamente alle cartelle n. 03420130044122579000, n. 03420140028759265000 e n. 03420150017022244000,relazione alla quale si è formato il giudicato . Va altresì accolto parzialmente con riferimento alle cartelle n. 03420120046552429000, n. 03420130043201071000, n.
03420140035892668000 e n. 03420140039188411000, limitatamente alla parte concernente sanzioni ed interessi ivi contenuti, in relazione alla quale si è formato il giudicato. Tali cartelle, infatti, erano già sottese all'intimazione di pagamento n. 03420229004139078/000, impugnata dinanzi alla CTP di Cosenza nel giudizio n. 4032/202, conclusosi, limitatamente a dette cartelle, con sentenza di accoglimento parziale n.
1284/2024, depositata in data 19/02/2024.
Si rigetta il ricorso relativamente alle seguenti cartelle:
– n. 03420150026794221000, per IRPEF e addizionale regionale IRPEF, annualità 2012, notificata il
27/01/2016;
– n. 03420160022828962000, relativa a tassa automobilistica annualità 2012, diritti annuali Camera di
Commercio annualità 2014 e tassa automobilistica annualità 2011, notificata il 03/10/2016;
– n. 03420160036225818000, per IRPEF e addizionale regionale IRPEF, annualità 2013, notificata il
26/12/2016;
– n. 03420170017046264000, per diritti annuali Camera di Commercio annualità 2015, notificata il
23/10/2017;
– n. 03420170029261818000, per IRAP annualità 2014, notificata il 15/01/2018;
– n. 03420170029945566000, per IRPEF e addizionale regionale IRPEF, annualità 2014, notificata il
09/03/2018; – n. 03420170032035440000, per IRAP annualità 2013, notificata il 26/01/2018;
– n. 03420180023009769000, per IRAP annualità 2015, notificata il 05/08/2019;
– n. 03420190003661914000, per IRPEF annualità 2015, notificata il 05/04/2019;
– n. 03420190011927384000, per IRPEF annualità 2015, notificata il 05/09/2019;
– n. 03420190016547161000, relativa Camera di Commercio annualità 2017, notificata il 04/09/2019;
– n. 03420200003929771000, per IRPEF annualità 2016, notificata il 16/09/2021;
– n. 03420200001591296000, per tassa automobilistica annualità 2015, notificata il 18/01/2022;
– n. 03420210030099954000, per diritto annuale Camera di Commercio annualità 2017, notificata il
01/08/2022;
– n. 03420220004220764000, per tassa automobilistica annualità 2018, notificata il 04/04/2022;
– cartella esattoriale n. 03420220013343155000, notificata il 29/07/2023.
ADER ha fornito prova della rituale notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato, nonché delle intimazioni di pagamento. Le cartelle per mancata opposizione nei termini di legge, hanno reso definitiva la pretesa tributaria. Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, qualora l'atto prodromico posto a fondamento della pretesa tributaria sia stato regolarmente notificato, la mancata impugnazione dello stesso nei termini di legge preclude ogni possibilità di contestazione del debito fiscale, determinandone la definitività (cfr. Cass. nn. 20735/2019 e 29978/2018).
Ai fini del computo dei termini di prescrizione, occorre considerare che tra la data di notifica dell'ultimo atto interruttivo e l'intimazione impugnata non è maturato alcun termine di prescrizione, in ragione della proroga dei termini prevista dalla normativa emergenziale Covid-19 (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis, del D.L. n.
18/2020, e art. 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159.
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 23/03/2021 n. 8120, ha chiarito che i tributi quali IRPEF e IRAP sono soggetti al termine di prescrizione decennale.
Stante la rituale notifica delle cartelle azionate, risulta infondata l'eccezione di difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento impugnata;
quest'ultima, infatti, è motivata per relationem alle cartelle intimate, delle quali è riprodotto il contenuto essenziale.
In ragione del parziale accoglimento del ricorso vi sono fondate ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso, come da parte motiva. Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente
ZULLI GIUSEPPINA, Relatore
COZZOLINO GI AN, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5828/2023 depositato il 20/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 IRPEF-ALTRO 2016 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 IRAP 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 IRAP 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008803217000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si è opposta all'intimazione di pagamento n. 03420239008803217000 della complessiva somma di € 77.869,81 relativa alle sottese cartelle di pagamento, notificata in data 26.07.2023 da Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Le richiamate cartelle
1) n. 03420120046552429000 per IRPEF 2009 notificata il 29-01-2013
2) n. 03420130043201071000 notificata il 10-03-2014
3) 03420130044122579000. Controparte, non poteva avanzare alcuna pretesa, poiché in base alla legge 23 dicembre 2014 n.190, comma 688 (legge di stabilità per il 2015), le cartelle erano investite da sanatoria. Essa inoltre, era soggetta alla disposizione, ribattezzata "strappa-cartelle", prevista nel Decreto fiscale 2019 DL n. 119/2018.
4) n. 3420140028759265000 per tassa automobilistica annualità 2009 e notificata il 16-09-2014
5) n. 03420140035892668000 per IRAP annualità 2011 notificata il 21-01-2015
6) n.03420140039188411000 per IRPEF, Add.Reg. IRPEF annualità 2011 notificata il 16-01-2015
7) n. 0342015002679422100 per IRPEF, Add.Reg. IRPEF annualità 2012 notificata il 27-01-2016
8) n. 03420150017022244000 per tassa autom. annualità 2010 notificata il 12-08-2015 9) n. 03420160022828962000 tassa aut 2012 per Diritti Ann.Camera di Comm. annualità 2014 e tasse aut. 2011, notificata il 03-10- 2016.
10) n. 03420160036225818000 per IRPEF, Add.Reg. IRPEF annualità 2013 notificata il 26-12-2016
11) n. 03420170017046264000 per Diritti Ann.Camera di Comm. annualità 2015 notificata il 23-10-2017
12) n. 03420170029261818000 per IRAP annualità 2014 notificata il 15-01-2018
13) n. 03420170029945566000 per IRPEF, Add.Reg. IRPEF annualità 2014 notificata il 09-03-2018
14) n. 03420170032035440000 per IRAP annualità 2013 notificata il 26-01-2018
15) n. 03420180023009769000 per IRAP annualità 2015 notificata il 05-08-2019
16) n. 03420190003661914000 per IRPEF annualità 2015 notificata il 05-04-2019
17) n. 03420190011927384000 per IRPEF annualità 2015 notificata il 05-09-2019
18) n. 03420190016547161000 cod. della strada e Diritti Cam. Di Comm. 2017
19) n. 03420200003929771000 per IRPEF annualità 2016 notificata il 16-09-2021
20) n. 03420200001591296000 per tassa automobilistica annualità 2015 notificata il 18/01/2022
21) n. 03420210030099954000 Diritto annuale Camera di Commercio per il 2017 notificata il 01/08/2022
22) n. 3420220004220764000 per Tassa automobilistica per il 2018, notificata il 04/04/2022
23) cartella esattoriale n. 03420220013343155000 notificata il 29/07/2022.
La ricorrente ha eccepito:
· violazione del combinato disposto dell'art.
3-bis, L. n. 53/1994 e dell'art. 16-ter del DL 179/2012
(conv. dalla L. 221/2012).
· Violazione e falsa applicazione dell'art. 60 c. c6 D.P.R. n. 600/73, in relazione agli artt. 138 e ss. c. p.c. L'intimazione in oggetto, è stata notificata alla ricorrente tramite Pec. all'indirizzo Email_3, che è un indirizzo aziendale, non già personale della medesima.
· Mancata attivazione del c.d. contraddittorio preventivo.
· Intervenuta prescrizione delle cartelle.
Ha concluso il ricorso con la richiesta di annullamento della intimazione di pagamento con vittoria di spese.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si è costituita in giudizio eccependo la correttezza della notifica dell'atto impugnato, eseguita a mezzo PEC, come risulta dalla relativa attestazione in formato digitale agli atti. La circostanza sopra rilevata è altresì dimostrata dall'avvenuta impugnazione dell'atto, con la corretta evocazione in giudizio del soggetto notificante. Risulta, inoltre, che sono stati regolarmente notificati gli atti prodromici all'intimazione di pagamento. L'Agenzia ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di lite.
In data 23/09/2025 la ricorrente ha depositato memoria illustrativa, comunicando che diverse cartelle, come già sostenuto nell'atto introduttivo, sono state richiamate nell'intimazione di pagamento n.
03420229004139078/000, impugnata e decisa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza con sentenza n. 1284/2024, depositata in data 19/02/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 21- 11 -2025, la Corte esaminati gli atti di causa accoglie parzialmente il ricorso.
Sono infondati i motivi di ricorso riguardanti la dedotta nullità della notifica a mezzo PEC. Va rilevato che, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, l'eventuale irritualità della notifica effettuata tramite posta elettronica certificata non ne comporta la nullità qualora la consegna abbia comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato il raggiungimento dello scopo legale (Cass. n. 23620/2018).
È altresì infondata l'eccezione di mancata attivazione del c.d. contraddittorio preventivo. L'istituto del contraddittorio endoprocedimentale trova applicazione, nei casi in cui è obbligatoriamente previsto, esclusivamente nella fase dell'accertamento e non anche, come nel caso di specie, nella fase della riscossione, nella quale la pretesa tributaria è ormai definitivamente determinata.
Il ricorso va accolto limitatamente alle cartelle n. 03420130044122579000, n. 03420140028759265000 e n. 03420150017022244000,relazione alla quale si è formato il giudicato . Va altresì accolto parzialmente con riferimento alle cartelle n. 03420120046552429000, n. 03420130043201071000, n.
03420140035892668000 e n. 03420140039188411000, limitatamente alla parte concernente sanzioni ed interessi ivi contenuti, in relazione alla quale si è formato il giudicato. Tali cartelle, infatti, erano già sottese all'intimazione di pagamento n. 03420229004139078/000, impugnata dinanzi alla CTP di Cosenza nel giudizio n. 4032/202, conclusosi, limitatamente a dette cartelle, con sentenza di accoglimento parziale n.
1284/2024, depositata in data 19/02/2024.
Si rigetta il ricorso relativamente alle seguenti cartelle:
– n. 03420150026794221000, per IRPEF e addizionale regionale IRPEF, annualità 2012, notificata il
27/01/2016;
– n. 03420160022828962000, relativa a tassa automobilistica annualità 2012, diritti annuali Camera di
Commercio annualità 2014 e tassa automobilistica annualità 2011, notificata il 03/10/2016;
– n. 03420160036225818000, per IRPEF e addizionale regionale IRPEF, annualità 2013, notificata il
26/12/2016;
– n. 03420170017046264000, per diritti annuali Camera di Commercio annualità 2015, notificata il
23/10/2017;
– n. 03420170029261818000, per IRAP annualità 2014, notificata il 15/01/2018;
– n. 03420170029945566000, per IRPEF e addizionale regionale IRPEF, annualità 2014, notificata il
09/03/2018; – n. 03420170032035440000, per IRAP annualità 2013, notificata il 26/01/2018;
– n. 03420180023009769000, per IRAP annualità 2015, notificata il 05/08/2019;
– n. 03420190003661914000, per IRPEF annualità 2015, notificata il 05/04/2019;
– n. 03420190011927384000, per IRPEF annualità 2015, notificata il 05/09/2019;
– n. 03420190016547161000, relativa Camera di Commercio annualità 2017, notificata il 04/09/2019;
– n. 03420200003929771000, per IRPEF annualità 2016, notificata il 16/09/2021;
– n. 03420200001591296000, per tassa automobilistica annualità 2015, notificata il 18/01/2022;
– n. 03420210030099954000, per diritto annuale Camera di Commercio annualità 2017, notificata il
01/08/2022;
– n. 03420220004220764000, per tassa automobilistica annualità 2018, notificata il 04/04/2022;
– cartella esattoriale n. 03420220013343155000, notificata il 29/07/2023.
ADER ha fornito prova della rituale notifica delle cartelle sottese all'atto impugnato, nonché delle intimazioni di pagamento. Le cartelle per mancata opposizione nei termini di legge, hanno reso definitiva la pretesa tributaria. Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, qualora l'atto prodromico posto a fondamento della pretesa tributaria sia stato regolarmente notificato, la mancata impugnazione dello stesso nei termini di legge preclude ogni possibilità di contestazione del debito fiscale, determinandone la definitività (cfr. Cass. nn. 20735/2019 e 29978/2018).
Ai fini del computo dei termini di prescrizione, occorre considerare che tra la data di notifica dell'ultimo atto interruttivo e l'intimazione impugnata non è maturato alcun termine di prescrizione, in ragione della proroga dei termini prevista dalla normativa emergenziale Covid-19 (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis, del D.L. n.
18/2020, e art. 12 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159.
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 23/03/2021 n. 8120, ha chiarito che i tributi quali IRPEF e IRAP sono soggetti al termine di prescrizione decennale.
Stante la rituale notifica delle cartelle azionate, risulta infondata l'eccezione di difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento impugnata;
quest'ultima, infatti, è motivata per relationem alle cartelle intimate, delle quali è riprodotto il contenuto essenziale.
In ragione del parziale accoglimento del ricorso vi sono fondate ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso, come da parte motiva. Spese compensate.